Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 gennaio 2003 |
Modifica dell'orario di uscita dai porti e di pesca delle unita' autorizzate alla pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come modificata dal decreto legge n. 543 del 23 ottobre 1996 convertito con legge n. 639 del 20 dicembre 1996; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000 concernente la "Sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto"; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000 concernente la "Disciplina della pesca dei fasolari e delle vongole nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia"; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2002, pubblicato nella 281 del 30 novembre 2002, concernente la "Proroga della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto; Vista la proposta formulata con la nota n. 009 del 17 dicembre 2002 dal Comitato di coordinamento di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 1999, relativa all'anticipazione dell'orario di uscita dei natanti dai rispettivi porti e dell'inizio dell'attivita' di pesca dei fasolari; Ritenuta l'opportunita' di anticipare l'orario di uscita dei natanti dai porti per il raggiungimento dei banchi di fasolari situati a circa 12 miglia dalla costa; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 9, comma, 3 del decreto ministeriale 11 febbraio 2000 e' cosi' sostituito: "2. L'uscita dei natanti dai rispettivi porti e' fissata dalle ore 1; l'attivita' di pesca e' fissata dalle ore 3 alle ore 13. Per la mancata osservanza di detti limiti si applicano le sanzioni di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 gennaio 2003 Il direttore generale: Tripodi |
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