Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n. 308
Regolamento per la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e del
MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, la determinazione del modello e delle modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, nonche' le modalita' di trasmissione della documentazione clinica all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro da parte degli organi del Servizio sanitario nazionale e degli Istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 maggio 1998;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati

1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di:
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;
c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;
d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277, concernente: "Attuazione delle
direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n.
86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a
norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto
1991, supplemento ordinario), reca:
"Art. 36 (Registro dei tumori). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanita', sono determinati il
modello e le modalita' di tenuta del registro, nonche' le
modalita' di trasmissione della documentazione di cui al
comma 2.".
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali), cosi' come modificato
dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n.
675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici) e dal decreto legislativo 28 dicembre
2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed integrative della
normativa in materia di protezione dei dati personali, a
norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), e' il
seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunita' religiose, per il
perseguimento di finalita' lecite, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o
diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".



 
Art. 2.
Centri operativi regionali

1. Presso ogni regione, gli assessorati alla sanita' individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonche', su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.
2. Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanita' tengono conto, ove istituite, delle strutture gia' operanti nella regione e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISPESL i dati identificativi e le modalita' operative dei COR.
4. La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente articolo 1, diagnosticati a partire dal 1 gennaio 2000.
 
Art. 3.
Compiti dei Centri operativi regionali

1. I COR provvedono:
a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, sulla base delle informazioni di cui al comma 4;
b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico;
c) alle verifiche di qualita' delle diagnosi pervenute;
d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati;
e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, anche al fine di valutarne la completezza;
f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del 1999.
2. I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 1, in conformita' a standards definiti e periodicamente aggiornati dall'ISPESL, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite linee guida.
3. Il personale dei COR e' tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.
4. Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, lettera a).
 
Art. 4.
Collaborazione con altri istituti

1. L'ISPESL, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, collaborano al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro possesso.
 
Art. 5.
Modalita' e tenuta del registro

1. Il registro di cui all'articolo 1, puo' essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo articolo 6, ed e' comunque tenuto in conformita' alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati.
3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello riportato in allegato 1.
4. L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al presente decreto. Detta trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996.



Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318 del 28 luglio 1999 (Regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.
Nota all'art. 5, comma 2:
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' il seguente:
"Art. 5 (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali
svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista
per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali
mezzi.".
Nota all'art. 5, comma 4:
- Il testo dell'art. 23, comma 4, della legge
31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente:
"Art. 23 (Dati inerenti la salute). - da 1. a 3.
Omissis.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalita' di prevenzione, accertamento o repressione dei
reati, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia.".



 
Art. 6.
Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Le modalita' informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il registro di cui all'articolo 1, debbono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'8 febbraio 1999, dalla deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive modifiche e dalle regole di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. E' fatto salvo ogni riferimento normativo ove raccolto in un testo unico.
2. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti espressamente abilitati all'inserimento dei dati e, con separato elenco, ai soggetti abilitati alla sola lettura.
3. La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere riconducibile al soggetto responsabile del COR, con l'apposizione al documento della firma digitale e della marca temporale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997.
4. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo.
5. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati, con le modalita' fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni.
6. Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono essere trattate con tecniche di cifratura o codici identificativi, ovvero nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al progresso tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessita', ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 135 del 1999.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 dicembre 2002
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro della salute
Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 114



Note all'art. 6, comma 1:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 513 del 10 novembre 1997 (Regolamento recante criteri e
modalita' per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60.
- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
n. 428 del 20 ottobre 1998 (Regolamento recante norme per
la gestione del protocollo informatico da parte delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.
Nota all'art. 6, comma 5:
- Per il testo dell'art. 36, comma 3, del decreto
legislativo n. 277 del 1991, si rimanda alle note alle
premesse.
Nota all'art. 6, comma 6:
- Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e' il seguente:
"Art. 3 (Dati trattati). - da 1. a 3. Omissis.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di
dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di
altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei
dati trattati, permettono di identificare gli interessati
solo in caso di necessita'.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro
dato persone trattato per finalita' che non richiedano il
loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con
le modalita' di cui al comma 4 anche quando detti dati non
sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non
sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati.".



 
Allegato 1
(art. 5, comma 3)

----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 10 della G.U. <----

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

La comunicazione dei casi di mesotelioma all'ISPESL.
I Centri operativi regionali (COR) provvedono ad inviare all'ISPESL, Dipartimento di medicina del lavoro, Laboratorio di epidemiologia occupazionale, via Alessandria n. 220/E - 00139 Roma, comunicazione dei casi di mesotelioma maligno della pleura, del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo rilevati sul territorio di propria competenza con periodicita' annuale.
Il codice di ogni COR viene assegnato dall'ISPESL.
Il COR, dopo una verifica di completezza e congruenza delle informazioni trasmesse, attribuisce a ciascun caso il C.I.C. ( Codice identificativo del caso) in forma numerica progressiva che sara' comunicato all'ISPESL e dovra' essere utilizzato per ogni successivo aggiornamento dello stesso.
La trasmissione delle informazioni puo' avvenire su supporto cartaceo ( Modello MESO-A1) o su supporto magnetico; in quest'ultimo caso le caratteristiche tecniche del supporto magnetico saranno concordate con l'ISPESL.
Ove se ne riscontrasse l'esigenza, l'ISPESL potra' richiedere ai COR copia della documentazione completa relativa ad un caso di interesse o ad un gruppo di casi.
Alle scadenze prestabilite i COR invieranno all'ISPESL l'archivio completo della casistica aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Sono compresi nell'archivio anche quei casi che alla data di invio non risultano ancora definiti completamente (sono ad esempio stati rilevati solo i dati anagrafici e quelli diagnostici).
In riferimento a segnalazioni di casi afferenti ad un COR diverso da quello che ha trasmesso il caso, l'ISPESL provvedera' ad inviare i dati al COR competente per territorio.
Tutti i dati inerenti la sorveglianza epidemiologica saranno conservati in modo che il dato anagrafico risulti separato dal dato clinico e anamnestico. Il Modello MESO-A1 per la notifica all'ISPESL dei casi. Specifiche per la compilazione.
Il Modello MESO-A1 e' composto di quattro parti:
i dati inerenti i COR e i dati anagrafici dei soggetti;
le caratteristiche della definizione diagnostica;
le caratteristiche della definizione anamnestica (storia lavorativa);
l'eventuale esposizione domestica, ambientale e/o da hobby.
Parte I COR.
"Data di compilazione" = formato: gg/mm/aaaa. I COR, per ogni invio di informazioni tramite la MESO A1, registreranno la data di compilazione che quindi diviene l'elemento pilota per gli aggiornamenti e la costruzione dello "storico".
"Codice COR" I codici dei COR sono prestabiliti dall'ISPESL e saranno comunicati al momento della costituzione degli stessi. Dati anagrafici del soggetto.
"Codice identificativo caso" = 6 caratteri numerici. Tale codice sara' assegnato dal COR in forma sequenziale (progressivo unico generale). Il codice, dopo l'assegnazione, dovra' essere utilizzato da ciascun COR per le successive segnalazioni (aggiornamenti).
Parte II Definizione diagnostica.
La sintesi dei dati diagnostici rilevati dai COR e registrati sulla scheda apposita prevista dalle Linee guida dell'ISPESL, viene riportata nella seconda parte del modello.
"Morfologia": CIM -M" = riportare il codice previsto dalla Classificazione internazionale delle malattie riservato all'oncologia - II settore.
"Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico dell'ISPESL i criteri di definizione possono essere modificati; le eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai COR.
"Data Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare la data della definizione della diagnosi. Tale data sara' utilizzata dall'ISPESL per assegnare l'anno di incidenza e l'eta' alla diagnosi del soggetto.
Parte III Definizione anamnestica.
Nella parte terza sono riportati i dati relativi alla ricostruzione dell'anamnesi lavorativa rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.
E' opportuno evidenziare che, per uno stesso soggetto, possono essere rilevati diversi settori produttivi e differenti mansioni, tutti importanti per l'accertamento dell'esposizione ad amianto. In tal caso si dovra' indicare per ogni esposizione il livello di accertamento assegnato.
Parte IV Esposizione domestica, esposizione ambientale, hobby.
Riportare i dati rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.
Ove si riscontrino esposizioni di diversa natura (lavorativa, domestica, ambientale, da hobby) dovranno essere compilati tutti i riquadri interessati:
"livello di accertamento anamnestico massimo raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Tale codice verra' assegnato dal COR con riferimento all'intera anamnesi rilevata. In presenza di esposizioni di diversa natura, il COR riportera' il codice dell'esposizione piu' significativa.
Le Linee guida di riferimento sono pubblicate sulla rivista dell'ISPESL "Fogli di informazione" n. 1, anno 1996, pag. 19-106. Le successive variazioni saranno riportate nelle apposite pubblicazioni dell'ISPESL e comunicate tempestivamente ai COR.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone