Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CISERANO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Ciserano (provincia di Bergamo) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003. (Omissis). 1) di applicare le aliquote I.C.I. per l'anno 2003 nelle misure seguenti: a) 5 per mille per abitazioni principali ed assimilate (ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento comunale dell'I.C.I.) ed una pertinenza connessa all'abitazione principale (ai sensi della circolare ministeriale n. 23/E del 2000) e terreni agricoli; b) 6 per mille su tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili; 2) di tenere conto della disposizione ex art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge n. 662/1996 per la determinazione della base imponibile; 3) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, assimilate e pertinenze del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, dimora abitualmente in conformita' alle risultanze anagrafiche. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, alle unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate e alle unita' immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge legalmente separato o divorziato. (Omissis). |
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