Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI RIO SALICETO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Rio Saliceto (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 16 dicembre 2002 e il 21 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.
(Omissis).
1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
a) nella misura del 5,9 per mille come aliquota ordinaria di tutti gli immobili diversi dalle abitazioni e comunque non compresi nel successivo punto b);
b) nella misura del 5,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile, lasciata per acquisire la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, e a condizione che la stessa non risulti locata;
l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
le unita' immobiliari e le relative pertinenze nella misura prevista dall'art. 18 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
l'abitazione e le relative pertinenze nelle modalita' previste dal successivo art. 18, concesse dal possessore anche parziale dei suddetti immobili, in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, fratelli, nonni e nipoti) che le occupano quale loro abitazione principale;
al coniuge ancorche' separato o divorziato;
le unita' immobiliari e le relative pertinenze nelle modalita' previste dall'art. 18 appartenenti alle cooperative edilizie miste assegnate in locazione a canone agevolato, a seguito di convenzione con il comune, a condizione che tale attivita' sia espressamente prevista nello statuto della cooperativa e limitatamente al tempo di durata della convenzione.
(Omissis).
1. di stabilire ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 in Euro 109,00, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione per l'unita' principale del soggetto passivo estendendo tale detrazione anche a:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
c) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' e/o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
d) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata quale abitazione principale dai familiari del possessore;
2. di riconoscere per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 8, terzo comma della legge n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate, un'ulteriore detrazione di Euro 31,00 di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione minima vigente per l'abitazione principale a:
a) Pensionati:
1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprieta', o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale piu' eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte).
2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari di diritto di proprieta', o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili.
3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito ai fini ISEE non superiore a Euro 11.550,00.
Si interpreta in "condizione non lavorativa" il pensionato che pur essendo tale non fa piu' di 26 giornate lavorative nel corso dell'anno in agricoltura precisando che il reddito percepito andra' comunque conteggiato nei limiti di reddito per avere diritto all'ulteriore detrazione.
b) Famiglie numerose:
1) il nucleo familiare (come individuato ai fini ISEE) deve essere titolare del diritto di proprieta', o usufrutto o uso o abitazione del solo immobile adibito ad abitazione principale piu' eventuali pertinenze accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini e locali di deposito), C/7 (tettoie chiuse o aperte);
2) i componenti del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprieta', o usufrutto, o uso, o abitazione su altri immobili;
3) nucleo familiare (definito ai fini ISEE) con tre o piu' figli minori alla data di presentazione della domanda;
4) reddito ai fini ISEE non superiore a Euro 13.650,00.
2. Di determinare i seguenti criteri applicativi:
a) i soggetti in possesso dei necessari requisiti dovranno obbligatoriamente far pervenire all'ufficio tributi del comune di Rio Saliceto entro e non oltre il 15 maggio 2003 apposita richiesta redatta sui moduli predisposti dal comune;
b) i contribuenti che hanno inviato la richiesta nei termini e che rientrano nei limiti sopra indicati potranno, al momento del pagamento della prima rata I.C.I. 2003 gia' tenere conto della detrazione richiesta.
(Omissis).
 
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