Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 27 dicembre 2002
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13875).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 13.365 e n. 13.366 del 29 novembre 2001 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2002 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 con la quale sono stati individuati per l'esercizio 2003, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2003, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002;
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2003, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' determinato nelle seguenti misure:

===================================================================== Riferimento normativo | | (delibera n. |Soggetti tenuti alla | 13.874/02) |corresponsione |Misura del contributo =====================================================================
| |Euro 2.800 per ciascun
| |servizio di
| Sim iscritte |investimento
|nell'Albo (incluse le |autorizzato alla data Art. 1, lettera a) |societa' fiduciarie) |del 2 gennaio 2003 ---------------------------------------------------------------------
|Banche italiane |
|autorizzate ex art. |Euro 2.800 per ciascun
|19, comma 4, ed ex |servizio di
|art. 200, comma 4, del|investimento
|decreto legislativo n.|autorizzato alla data Art. 1, lettera b) |58/1998 |del 2 gennaio 2003 ---------------------------------------------------------------------
|Societa' di gestione |
|del risparmio che alla|
|data del 2 gennaio |
|2003 abbiano esperito |
|con esito positivo le |
|procedure previste dal|
|regolamento della |Euro 2.800 per il
|Banca d'Italia ex art.|servizio di gestione
|34, comma 3, del |individuale di
|decreto legislativo n.|portafogli di Art. 1, lettera c) |58/1998 |investimento ---------------------------------------------------------------------
|Intermediari |
|finanziari di cui |Euro 2.800 per ciascun
|all'art. 107, comma 1,|servizio di
|del decreto |investimento
|legislativo n. |autorizzato alla data Art. 1, lettera d) |385/1993 |del 2 gennaio 2003 ---------------------------------------------------------------------
|Agenti di cambio |
|iscritti nel ruolo |
|unico nazionale di cui|
|all'art. 201, comma 6,|
|del decreto |
|legislativo n. 58/1998|
|Agenti di cambio |
|iscritti nel ruolo |
|speciale di cui |
|all'art. 201, comma 5,|
|del decreto | Art. 1, lettera e) |legislativo n. 58/1998|Euro 3.160 Euro 405 ---------------------------------------------------------------------
| |Euro 1.410 per ogni
|Societa' di gestione |fondo operativo alla
|del risparmio, Sicav, |data del 2 gennaio
|organismi di |2003, ovvero, ove
|investimento |previsti, per ciascun
|collettivo e soggetti |comparto operativo alla
|istitutori di fondi |stessa data del Art. 1, lettera f) |pensione aperti |2 gennaio 2003 ---------------------------------------------------------------------
|Promotori finanziari | Art. 1, lettera g) |iscritti nell'Albo |Euro 123 --------------------------------------------------------------------- Art. 1, lettera h) |Borsa Italiana S.p.a. |Euro 2.317.445 --------------------------------------------------------------------- Art. 1, lettera i) |Mts S.p.a. |Euro 220.875 --------------------------------------------------------------------- Art. 1, lettera l) |Monte Titoli S.p.a. |Euro 353.405 ---------------------------------------------------------------------
|Cassa di compensazione| Art. 1, lettera m) |e garanzia |Euro 235.030 ---------------------------------------------------------------------
|Organizzatori di |
|scambi organizzati |
|iscritti nell'elenco | Art. 1, lettera n) |Consob |Euro 1.580 ---------------------------------------------------------------------
|Emittenti strumenti |
|finanziari ammessi |
|alle negoziazioni nei |
|mercati regolamentati | Come da successivo Art. 1, lettera o) |nazionali |comma 2 ---------------------------------------------------------------------
|Emittenti azioni o |
|obbligazioni diffuse |
|tra il pubblico in |
|misura rilevante |
|iscritti nell'elenco | Art. 1, lettera p) |Consob |Euro 5.390 ---------------------------------------------------------------------
|Offerenti diversi da |
|quelli indicati |
|nell'art. 1, |Come da successivi Art. 1, lettera q) |lettera f) |commi 3 e 4 ---------------------------------------------------------------------
|Societa' di revisione |Come da successivo Art. 1, lettera r) |iscritte nell'albo |comma 5

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o), della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002, e' computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2003.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 fino a Euro 10.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 49 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 39 ogni Euro 500.000 oltre Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di Euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2
gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 723
per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds e sicav di societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 1.410 per ciascun fondo ovvero per
ciascun comparto quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 165.000.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165. L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates emessi da societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds, e sicav di societa' estere e' pari a quello fissato per le societa' italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 165.000.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q), della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' determinato nelle
seguenti misure:
3/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota
fissa di Euro 7.800 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e' pari a Euro 775 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore
teorico prestabilito);
3/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari all' 1,5% del controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La misura minima del contributo e' pari per ciascuna sollecitazione a
Euro 7.800; la misura massima e' pari a Euro 2.500.000;
3/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 7.800 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000, dello 0,06% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di
acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e
indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r), della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' determinato nella misura del 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2002.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' versato alla Consob con le modalita' e nei termini che verranno stabiliti con distinto
provvedimento.
 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 dicembre 2002
Il presidente: Spaventa
 
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