Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 14 gennaio 2003
Modalita' e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2003. (Deliberazione n. 13888).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e' previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;
Vista la propria delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002, con la quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2003, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Vista la propria delibera n. 13.875 del 27 dicembre 2002 con la quale si e' provveduto a determinare, per l'esercizio 2003, la misura della contribuzione;
Atteso che la citata delibera n. 13.875 del 27 novembre 2002 demanda a successivo provvedimento la definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione predetta;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla definizione delle modalita' e dei termini di versamento della contribuzione dovuta, per l'esercizio 2003, ai sensi della citata delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002;
Delibera:
Art. 1.
Modalita' e termini di versamento della contribuzione
1. Il versamento della contribuzione dovuta dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed i soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], g), n), o) [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali], p), q) [esclusi gli offerenti esteri], della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2003. Ai fini del versamento dev'essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verra' spedito, entro il 15 marzo 2003, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello della Banca di Roma sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione:
a) il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche);
b) il codice fiscale o se richiesto il "codice utente" con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob acquisibile dagli interessati telefonicamente presso la Consob stessa (tel. 06/84771).
3. Nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa in locale saranno rese note, entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it). Copia delle istruzioni verra' trasmessa alle associazioni di categoria interessate.
4. I soggetti indicati nell'art. 1, lettera g), della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 possono, nei venti giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, effettuare il pagamento anche con carta di credito tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni saranno rese note, entro il 15 marzo 2003, attraverso il Notiziario settimanale-Consob Informa e sul sito istituzionale della Consob (www.consob.it).
5. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere h), i), l) ed m), della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 dev'essere effettuato entro il 28 febbraio 2003.
6. Il versamento di cui al comma 5 dev'essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11170.33 intestato a "Consob/Gestione contribuzioni, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma - Cod. 3002.3 - Cab 03251.
7. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:
a) la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;
b) il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.
8. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.
9. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettera r), della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 dev'essere effettuato, con le modalita' stabilite nei precedenti commi da 6 a 8, entro:
a) il 28 febbraio 2003, qualora il bilancio chiuso nel 2002 sia stato approvato non piu' tardi del trentesimo giorno antecedente alla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2002, negli altri casi.
10. Nel termine di versamento di cui alle lettere a) e b) del comma 9, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 7 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, e' trasmessa alla Consob. La tabella deve essere predisposta in conformita' allo schema definito con comunicazione Consob n. 99009588 del 12 febbraio 1999.
11. Il versamento del "contributo di vigilanza" dovuto dai soggetti indicati nell'art. 1, lettere f) [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed ai soggetti esteri istitutori di fondi pensione aperti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124], o) [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati nazionali] e q) [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2003, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sara' spedito, entro il 15 marzo 2003, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.
12. L'avviso di pagamento di cui al precedente comma conterra', tra l'altro, il "codice utente" con il quale il soggetto e' identificato dalla Consob, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue:
a) la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento;
b) il "codice utente" ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario dev'essere effettuato sul conto corrente n. 11236.37 intestato a "Consob/Gestione contributi di vigilanza, via G.B.Martini n. 3 - 00198 Roma", presso Banca di Roma/Agenzia n. 107, largo Benedetto Marcello n. 198 - 00198 Roma (Italia) - Cod. 3002.3 - Cab 03251.
 
Art. 2.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Le modalita' di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento delle contribuzioni entro i termini stabiliti comportera' l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 65 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale.
 
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento verra' pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Milano, 14 gennaio 2003
Il presidente: Spaventa
 
TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Contributo di vigilanza

----> vedere tabella da pag. 55 a pag. 56 della G.U. <----
 
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