IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di rifonna dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varieta' indicate nel dispositivo; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del declino anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
----> vedere tabella da pag. 28 a pag. 30 della G.U. <----
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nelle Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2002 Il direttore generale: Abate
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |