Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 7 febbraio 2003, n. 15
Misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamita' naturali. Si riporta il titolo a seguito della modifica introdotta dalla L. 8 aprile 2003, n. 62: (( Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamita' naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale. ))

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonche' quelli attivabili sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita' di cui al comma 1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla predetta disposizione legislativa.
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per cento delle risorse disponibili e' destinata a fronteggiare le esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003. Le procedure e le modalita' per l'utilizzo delle predette risorse sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima natura.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti fissati annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire l'espletamento delle attivita' di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 1-bis (1)

(( 1. All'articolo 80, comma 59, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo" sono sostituite dalle seguenti: "ad erogare contributi in favore delle regioni medesime" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che puo' essere utilizzata anche per fronteggiare ulteriori esigenze di protezione civile".
2. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003-2005".
3. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Per il triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2003-2005". ))
 
Art. 1-ter (1)

(( 1. Per fronteggiare la persistente, eccezionale ed urgente necessita' di superare l'emergenza ambientale e lo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della Regione siciliana, ed al fine di perseguire l'elevato livello della salute e dell'ambiente, sono confermati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 1999, ed i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1999, del 16 giugno 2000 e del 14 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n 300 del 23 dicembre 1999, n. 146 del 24 giugno 2000 e n. 23 del 28 gennaio 2002, con i quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato e poi prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale nella Regione siciliana.
2. Sono confermate la nomina del Presidente della Regione siciliana a Commissario delegato, i poteri e le competenze di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile in data 31 maggio 1999, n. 2983, eccetto quanto previsto agli articoli 3, comma 2, e 5, commi 2, 4, 5 e 6, nonche' di cui alle successive ordinanze in data 31 marzo 2000, n. 3048, 21 luglio 2000, n. 3072, 25 maggio 2001, n. 3136, e 22 marzo 2002, n 3190; sono comunque fatti salvi tutti gli effetti derivati dall'attuazione delle ordinanze stesse, nonche' le conseguenti attivita' svolte dall'Ufficio del Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana.
3. Le disposizioni di conferma e di salvezza, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano altresi ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, alle ordinanze di protezione civile ed ai conseguenti provvedimenti emanati in regime commissariale, sul territorio nazionale, inerenti alle situazioni di emergenza ambientale e relativamente allo stato di inquinamento delle risorse idriche nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, speciali e speciali pericolosi, in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. ))
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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