Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI AROSIO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Arosio (provincia di Como) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo: aliquota I.C.I. ordinaria pari al 5 per mille; aliquota I.C.I. per 2o case pari al 7 per mille, ove per seconde case si devono intendere le abitazioni non locate (sfitte-vuote) o comunque a disposizione del proprietario (sempre che non siano in atto interventi di ristrutturazione edilizia, o non risultino dichiarate inagibili, nel qual caso si applicherebbe l'aliquota ordinaria); 2. in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di Euro 103,29 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali e' elevata, per l'anno 2003, a Euro 154,94 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 2002: A) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Unita' sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio; B) pensionati; C) cassintegrati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro; D) disoccupati, la cui posizione dovra' essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento. L'applicazione del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sara' comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo ai fini IRPEF, per l'anno precedente, non superiore a Euro 15.494; 3. coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2. dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 giugno 2003. La domanda dovra' essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva; 4. di comunicare il presente provvedimento all'ufficio tributi. (Omissis). |
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