Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI SORAGNA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Soragna (provincia di Parma) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., nella misura del sette per mille, con esclusione degli immobili di cui ai punti successivi 2 e 3.
2. Di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 4, del decreto-legge n. 437 dell'8 agosto 1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 degli articoli 8, 9, 10, 11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota I.C.I. ridotta al 6,5 per mille, a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le unita' immobiliari elencate agli articoli 8, 9 e 10 del predetto regolamento comunale sulla disciplina dell'I.C.I.
3. Di confermare per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e dell'art. 11, comma 3 del regolamento comunale suddetto, per gli alloggi non locati e comunque tenuti a disposizione, appartenenti al gruppo A: categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8, una aliquota I.C.I del 9 per mille, da applicarsi secondo le modalita' indicate nel predetto art. 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
(Omissis).
5. Di dare atto che la giunta comunale non si e' avvalsa della facolta' di cui al comma 5, n. 3, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, di adottare una detrazione oltre Euro 103,29 per le abitazioni principali e neppure una riduzione d'imposta per unita' immobiliari possedute da determinate categorie svantaggiate; fatta eccezione per soggetti passivi, per loro stessi e per il proprio nucleo familiare (con iscrizione anagrafica) una o piu' persone di' cui all'art. 433 del C.C. invalide con totale o permanente inabilita' lavorativa 100%, e con necessita' di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, per i quali e' concessa una detrazione di Euro 206,58;
(Omissis).
 
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