Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI VILLAFRANCA D'ASTI |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Villafranca d'Asti (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nelle seguenti misure differenziate: aliquota I.C.I. al 4 per mille i seguenti casi: fabbricati di civile abitazione, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'agibilita' e/o abitabilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola ed aventi destinazione d'uso uni-familiare (villetta) o per usi pluri-familiare (palazzo); b) interventi di ristrutturazione edilizia di tipo B cosi' come indicati nella circolare del presidente della giunta regionale n. 5/sg/urb del 27 aprile 1998 "Definzione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici di cui all'art. 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.", pubblicata nel BUR n. 19 del 9 maggio 1984 ovvero interventi di ristrutturazione che comportano variazioni in aumento della superficie utile e recupero di volumi preesistenti; fabbricati destinati ad usi diversi dalla civile abitazione ovvero per edilizia artigianale, industriale e commerciale, limitatamente al periodo di tre anni decorrenti dalla data di rilascio dell'usabilita' e/o agibilita' da parte del comune di Villafranca d'Asti e per i soli tipi di intervento: a) interventi di nuova edificazione o costruzione su aree inedificate attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola; b) interventi di nuova edificazione in ampliamento per un rapporto superiore al 50% dell'esistente attuati sia attraverso uno strumento urbanistico esecutivo e sia attraverso concessione singola. Aliquota I.C.I. al 7 per mille per i seguenti casi: aree fabbricabili non edificate. Aliquota I.C.I. al 5 per mille per tutti i rimanenti casi. 2. Di confermare per l'anno 2003 l'attribuzione al funzionario responsabile I.C.I., designato con deliberazione della giunta comunale n. 6 in data 4 gennaio 1997, di ogni facolta' prevista dall'art. 11 del decreto legislativo in argomento, ivi compresa quella di richiedere agli altri settori comunali copia di atti e documenti, dati, notizie ed ogni altra informazione utile ai fini della liquidazione, della rettifica e dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili. 3. Di stabilire la detrazione ordinaria nella misura di Euro 103,29. (Omissis). |
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