Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 gennaio 2003
Approvazione del protocollo di accordo relativo alla denominazione di origine protetta "Grana Padano".

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di accordi del sistema agroalimentare da realizzare per produzioni di qualita' sancite ai sensi di regolamenti comunitari di settore, con particolare riguardo alle denominazioni di origine alle indicazioni geografiche protette;
Considerate le condizioni produttive delle denominazioni di origine protette le cui caratteristiche qualitative derivano dalla materia prima e dalla localizzazione territoriale;
Considerata in particolare l'esigenza di assicurare il mantenimento del livello qualitativo anche in relazione alla disponibilita' di materia prima idonea, attesi i condizionamenti connessi con l'organizzazione comune dei mercati agricoli nonche' le limitazioni derivanti dai naturali cicli biologici;
Considerato altresi' che le produzioni a denominazione di origine protetta rappresentano una componente rilevante del comparto agricolo, in quanto direttamente connesse con la materia prima trattandosi di prodotti di prima trasformazione;
Considerato inoltre che tali accordi sono sottoposti all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Esaminato il protocollo di accordo, depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, stipulato in data 5 dicembre 2002 tra il Consorzio del "Grana Padano", la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, l'Assolatte e la Federagroalimentare;
Ritenuto di poter procedere alla sua approvazione in quanto conforme alle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, cosi' come richiamata dal comma 4 dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 173/1998;
Decreta:
Art. 1.
E' acquisito il protocollo di accordo stipulato in data 5 dicembre 2002 tra il Consorzio del "Grana Padano", la Coldiretti, la Confagricoltura, la CIA, l'Assolatte e la Federagroalimentare.
 
Art. 2.
Agli effetti del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1998 il protocollo di accordo di cui all'art. 1 e' approvato nel seguente testo:
Obiettivi:
a) dotare il Consorzio Tutela Grana Padano di risorse finanziarie adeguate da destinare all'attivita' promozionale in funzione della quantita' di prodotto immesso sul mercato nazionale ed internazionale;
b) riequilibrare la situazione di mercato del Grana Padano, attualmente in rilevante perdita, al fine di realizzare una adeguata remunerazione del formaggio, della materia prima latte e di conseguenza, delle relative operazioni di produzione e commercializzazione;
c) parificare le contribuzioni associative dei singoli caseifici destinate nel decennio 1995-2004 all'attivita' di promozione.
La proposta elaborata consente che per ogni forma prodotta nel decennio viene versato un importo di euro 28,41, destinato esclusivamente alle attivita' promozionali realizzate dal Consorzio e, pertanto, che l'investimento destinato alla promozione da parte di ogni caseificio sia proporzionale alle forme prodotte.
Criteri:
a) il periodo di applicazione del progetto e' il biennio 2003-2004;
b) l'incremento della azione promozionale conseguente alla necessita' di ampliare il mercato in funzione di un aumento della capacita' produttiva determina una spesa promozionale piu' che proporzionale all'incremento quantitativo del prodotto;
c) nel rispetto della normativa vigente, e' esclusa l'assegnazione ad ogni caseificio di un livello produttivo predefinito. La liberta' di produzione e' infatti garantita e determina la diversa entita' di contribuzione a sostegno dell'azione promozionale adeguata alla quantita' di prodotti realizzato. L'entita' contributiva e' calcolata sulla base dell'aumento dell'azione promozionale, articolata in livelli crescenti, resa necessaria dall'immissione sul mercato di maggiori quantitativi totali di prodotto. La quantificazione del maggior costo per i singoli caseifici che aumentano la produzione non e' ne' automatica ne' preventivamente determinabile ma determinata sulla base del conteggio complessivo della produzione annuale di ogni caseificio nell'ambito dei due anni di applicazione del progetto;
d) il principio di cui al precedente punto c) puo' essere sintetizzato, in via approssimativa, come principio di "compensazione" in quanto stabilisce la spesa per la promozione in relazione al volume di prodotto immesso sul mercato;
e) le esigenze promozionali ed i relativi livelli sono conteggiati solo sul formaggio marchiato a fuoco, nell'ottica di sostenere il miglioramento qualitativo del prodotto;
f) il valore attualizzato del contributo dei consorziati destinato alla promozione consente nell'ambito del periodo temporale di riferimento di parificare l'investimento promozionale - per quantita' di prodotto - effettuato da ogni azienda e di affrontare il successivo periodo in condizione di rigorosa parita' contributiva;
g) si individua un punto di equilibrio sulla base del numero di forme che possono essere efficacemente pubblicizzate con le risorse finanziarie attualmente a disposizione del Consorzio rimaste sostanzialmente invariate negli ultimi anni;
h) si prevede la verifica dei termini economici contenuti nel progetto alla fine del primo anno di applicazione in funzione delle risposte del mercato.
Si premette che il valore attualizzato del contributo destinato alla promozione varia da 108-119 milioni di euro, pari a euro 28,41, per forma prodotta e si adotta il seguente regolamento applicativo:
1. Il punto di equilibrio e' fissato annualmente in 3.500.000 forme di formaggio marchiato, con esclusione del prodotto privo di marchio a fuoco.
2. Il periodo di riferimento e' il decennio 1995-2004.
Il periodo di applicazione del progetto e' il biennio 2003-2004.
3. Il riferimento base per ogni caseificio e' calcolato sul totale dei versamenti destinati al Consorzio per la promozione effettuati da ciascun caseificio negli ultimi otto anni - 1995/2002 - coincidente, di fatto, con la media delle forme prodotto nell'analogo periodo.
4. Il calcolo della produzione cui fare riferimento per determinare la contribuzione di ogni caseificio e' fatto sulla totalita' delle forme prodotti, anche quelle non marchiate.
5. Per il calcolo della contribuzione si fa riferimento alla percentuale con la quale ogni singolo caseificio contribuisce al riempimento dell'ultima fascia di contribuzione aggiuntiva.
6. Secondo le esigenze promozionali valutate nell'ambito dell'assemblea del Consorzio del 13 novembre 2002 a seguito di studi scientifici adeguati, si individua una fascia contributiva ogni 65.000 forme marchiate e si fissa il quantum per forma per ciascuna fascia secondo la seguente tabella:

=====================================================================
Numero delle forme | Costo per forma |Somme necessarie per la
marchiate | prodotta | promozione ===================================================================== 3.500.000 |Punto di equilibrio |Euro 10/11 ml --------------------------------------------------------------------- Da 3.500.001 a | | 3.565.000 |+ Euro 7,75 |Euro 11/12 ml --------------------------------------------------------------------- Da 3.565.001 a | | 3.630.000 |+ Euro 11,36 |Euro 13/14 ml --------------------------------------------------------------------- Da 3.630.001 a | | 3.695.000 |+ Euro 15,50 |Euro 15/16 ml --------------------------------------------------------------------- Da 3.695.001 a | | 3.760.000 |+ Euro 20,66 |Euro 17/18 ml --------------------------------------------------------------------- Da 3.760.001 a | | 3.825.000 |+ Euro 23,24 |Euro 19/21 ml --------------------------------------------------------------------- Oltre 3.825.001 |+ Euro 28,41 |Euro 23/26 ml

7. Si applica il principio della compensazione per cui ogni caseificio passa nella fascia contributiva successiva solo se la produzione complessiva ha saturato la precedente. Le forme che pagheranno la differenziata sono calcolate secondo la percentuale con cui il caseificio produttore concorre a saturare le diverse fasce di contribuzione.
8. L'andamento della produzione, sia complessiva che individuale, e' rilevato ogni tre mesi e, conseguentemente, comunicato ai singoli caseifici affinche' possano modulare il proprio percorso produttivo.
9. Alla fine del 2003 sulla base dell'andamento del mercato e' prevista la valutazione della rispondenza dei valori sia produttivi che economici.
10. Alla fine del periodo decennale - dicembre 2004 - tutti i contribuenti avranno pagato equamente in maniera analoga per le forme prodotte nel 2004 e le forme di cui il caseificio abbia pagato nel biennio euro 28,41 potranno eventualmente, se il mercato lo consentira', essere acquisite come riferimento per eventuali ripetizioni del progetto dal 2004 in poi (per calcolare le forme "da consolidare" si prendera' la sommatoria di quanto pagato di contribuzione differenziata nei due anni diviso euro 28,41).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2003.
Il Ministro: Alemanno
 
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