Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2003 |
Prosecuzione di interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3262). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222; Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002; Ravvisata la necessita', di continuare a porre in essere idonee misure per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in maniera sempre piu' adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati clandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottate volte all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri giunti irregolarmente; Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le procedure relative all'emersione di cittadini stranieri che svolgono irregolarmente attivita' lavorative in Italia anche attraverso l'accelerazione delle connesse procedure amministrative di regolarizzazione delle singole posizioni lavorative; Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonche' l'intesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, e' soppresso. 2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. |
| Art. 2. 1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e' cosi' sostituito: "1. Per far fronte ad una piu' efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di regolarizzazione, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad utilizzare, tramite una o piu' imprese di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo rispettivamente di 900 e 350 unita', prestatori di lavoro temporaneo per la conclusione delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura". 2. Al fine di completare, con urgenza, le procedure di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari connesse alla titolarita' del rapporto di lavoro e dei correlati diritti derivanti dallo status giuridico, nonche' per accelerare il procedimento per la selezione delle societa' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresi' ricorrere alla trattativa privata ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65. 3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono autorizzati ad attivare, con il ricorso alla trattativa privata, gli interventi relativi ad una migliore organizzazione delle attivita' connesse alla procedura di regolarizzazione, ivi compresi l'allestimento di appositi locali, l'attivazione e l'ottimizzazione di collegamenti informatici e ogni altra attivita' connessa al funzionamento o utile alla gestione. 4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonche' di quelle recate dagli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 3244/2002 e' autorizzata la deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
| Art. 3. 1. Per le medesime finalita' previste dall'art. 2, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresi' autorizzare il personale in servizio direttamente coinvolto nelle attivita' di cui alla presente ordinanza allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Con provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il personale da impegnare nelle attivita' connesse alle procedure di regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unita' per il Ministero dell'interno, e di 350 unita' per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Detto personale potra' effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili. 2. La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma 1 avviene in deroga alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale e sino alla conclusione delle procedure di regolarizzazione. |
| Art. 4. 1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi gli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1 ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2003, cosi' come integrati con le risorse finanziarie previste e con le modalita' stabilite dall'art. 80, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, a carico delle risorse finanziarie introitate dall'INPS derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002. Tali somme gia' versate dallo stesso Ente in conto entrate sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze agli appositi capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 2003 Il Presidente: Berlusconi |
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