Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2002
Criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendali e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attivita'.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto 1'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la politica economica - CIPE il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 96 del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante "Modifica dell'art. 9 della delibera n. 141/1999: devoluzioni di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali", che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto il decreto 2 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, concernente la modificazione e integrazione dei criteri per la valutazione dei programmi delle aziende che richiedono l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni per crisi aziendale;
Visto il decreto 20 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2002, che, a modifica del sopra citato provvedimento ministeriale, ha stabilito nuovi criteri per i casi di cessazione di attivita' delle aziende in crisi;
Considerato l'andamento del ciclo economico e produttivo, che ha comportato negative ripercussioni sui livelli occupazionali anche di settori industriali di particolare rilevanza o di aziende facenti parte di complessi processi produttivi;
Considerato che le ricadute occupazionali negative di cui al capoverso precedente colpiscono anche aree non svantaggiate del territorio nazionale;
Considerata la prossima riforma dell'indennita' ordinaria di disoccupazione e l'imminente riordino del sistema di ammortizzatori sociali, che dovra' prevedere, tra l'altro, il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e le misure di politica attiva del lavoro;
Considerata, altresi', la prossima riforma del mercato del lavoro, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego ed alle nuove strutture private chiamate a svolgere compiti di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento dei criteri relativi all'individuazione ed alla conseguente valutazione dei casi di crisi aziendale, di cui ai decreti 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002;
Ritenuto, altresi', di dover tener conto della sfavorevole congiuntura internazionale e nazionale e dell'esigenza di traguardare le riforme indicate nei capoversi precedenti, che potranno consentire ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria il coinvolgimento nei processi di politica attiva del lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Crisi aziendale
1. Sono adottati i seguenti criteri per l'approvazione dei programmi di crisi, aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223:
a) dagli indicatori economico finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare - unitamente ai documenti contabili relativi al suddetto biennio - specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria;
b) deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilita' - dell'organico aziendale nel biennio precedente all'intervento CIGS; deve, altresi', riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione del beneficio della Cassa integrazione guadagni straordinaria, l'impresa stessa motiva la necessita' delle suddette assunzioni, nonche' la loro compatibilita' con la disciplina normativa e le finalita' dell'istituto della CIGS;
c) deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese, o da intraprendere, per il superamento delle difficolta' dell'impresa, distinte per ciascun settore di attivita' dell'impresa stessa, nonche' per ciascuna unita' aziendale interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
d) qualora l'impresa, nel corso dell'intervento CIGS, ovvero al termine dello stesso, preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere concesso, quando la situazione di crisi aziendale sia conseguente ad un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale. L'impresa deve, in tal caso, documentare l'imprevedibilita' dell'evento causa della crisi, la rapidita' con la quale l'evento ha prodotto gli effetti negativi, la completa autonomia dell'evento rispetto alle politiche di gestione aziendale.
2. Ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d). Nel caso di crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto di cui alla lettera e), la fattispecie e' valutata, pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b), sempre che siano soddisfatti i requisiti di cui alle lettere c) e d).
 
Art. 2.
Cessazione di attivita'
1. Sono adottati i seguenti criteri per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attivita', qualora l'azienda richiedente non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 1:
a) la cessazione dell'attivita' puo' riguardare l'intera azienda; un settore di attivita' della stessa; uno o piu' stabilimenti o parte di essi;
b) l'impresa deve presentare un piano di gestione dei lavoratori in esubero che sia teso a ridurre il ricorso alla mobilita', salvo che tale ricorso non assuma, nel corso del periodo dell'intervento straordinario di integrazione salariale richiesto, ovvero nell'arco dei dodici mesi successivi al termine di tale intervento, carattere di strumento di ricollocazione, anche parziale, dei suddetti lavoratori.
2. Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attivita', deve essere soddisfatta la condizione di cui alla lettera b), pur in assenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente art. 1, comma 1, e pur se l'impresa si trovi in una o piu' condizioni di cui al successivo art. 3.
 
Art. 3.
Casi di esclusione
1. Non sono presi in esame, in via generale, i programmi di crisi aziendale, presentati da imprese che:
a) abbiano iniziato l'attivita' produttiva nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS;
b) non abbiano effettivamente avviato l'attivita' produttiva;
c) abbiano subito significative trasformazioni societarie nel biennio antecedente alla richiesta di CIGS, salvo che tali trasformazioni siano avvenute tra imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti, con la preminente finalita' del contenimento dei costi di gestione.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
1. L'efficacia dei decreti ministeriali 2 maggio 2000 e 20 agosto 2002 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonche' editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialita' della normativa sancita, per il settore dell'editoria, dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 48
 
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