Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASOLA VALSENIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Casola Valsenio (provincia di Ravenna) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
abitazione principale e pertinenze - 5,4 per mille;
abitazioni locate e pertinenze - 6,5 per mille;
abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di affitto concordato - 3,6 per mille;
immobili non locati e pertinenze - 8 per mille;
altri fabbricati - 6 per mille;
aree fabbricabili - 7 per mille.
Le unita' immobiliari indicate alle categorie catastali C2, C6 e C7 pertinenze di unita' immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unita' immobiliare principale.
2. di confermare in Euro 108,46 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Sono equiparate alle abitazioni principali le unita' immobiliari in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli).
3. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di confermare in Euro 180,76 la detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai contribuenti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Omissis).
 
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