Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI FAUGLIA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fauglia (provincia di Pisa) ha adottato, il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
aliquota ordinaria del 6,5 per mille;
aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa residenti nel comune di Fauglia per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero.
Detrazione per abitazione principale Euro 103,29.
La detrazione per l'abitazione principale e' elevata da Euro 103,29 (L. 200.000) a Euro 258,23 (L. 500.000) per le seguenti categorie di soggetti passivi:
disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unita' immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di Euro 20.658,28 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennita' di accompagnamento);
possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a Euro 9.296,22 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di Euro 1549,37 per ogni componente il nucleo.
L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale e' subordinata alle seguenti condizioni:
che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare;
che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7. A/8, A/9);
che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2003.
Precisazioni:
Si considerano abitazioni principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2o grado, per le quali e' possibile beneficiare dell'applicazione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali ma non della detrazione (Dir. Fisc. Loc. n. 34/E/2/1406 del 10 febbraio 1995).
Per la concessione in uso gratuito dovra' essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, da parte del concessionario e del concedente, apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
(Omissis).
 
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