Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GARDONE RIVIERA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Gardone Riviera (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare, come segue, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2003:
aliquota del 4 per mille: applicabile per le persone fisiche, soggetti passivi, e per i soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o equiparata;
aliquota del 5,75 per mille: applicabile per gli immobili accatastati ovvero per i quali sia stato richiesto l'accatastamento nelle categorie B/2, C/3, D/2 e D/4 a condizione che venga regolarmente ed effettivamente esercitata negli stessi ai sensi della normativa vigente la specifica attivita' prevista dalla rispettiva categoria catastale;
aliquota del 5,75 per mille: applicabile per gli immobili accatastati ovvero per i quali sia stato richiesto l'accatastamento nella categoria C/1 a condizione che l'attivita' commerciale o di esercizio pubblico risulti aperta al pubblico per almeno 210 giorni all'anno e che dell'apertura e della chiusura dell'attivita' venga data comunicazione entro dieci giorni al comune;
aliquota del 6 per mille: applicabile per le aree fabbricabili;
aliquota del 6,50 per mille: applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie e fattispecie previste per le aliquote ridotte di cui ai punti precedenti.
2) di determinare nell'importo di Euro 103,29, ai sensi dell'art. 8 - secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, cosi' come modificato dall'art. 3 comma 550 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta per l'abitazione principale.
3) di dare atto che il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili":
a) considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l'aliquota di cui alla lettera a) di cui al precedente punto 1) e la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, anche l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);
b) assimila alle abitazioni principali, sia per l'aliquota che per la detrazione, le unita' abitative concesse in uso gratuito ai parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale;
c) considera parti integranti delle abitazioni principali (ed immobili equiparati) le seguenti pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto:
cat. C/2 - magazzini e locali di deposito (massimo n. 1);
cat. C/6 - autorimesse, posti auto, rimesse, stalle e scuderie (massimo n. 2);
cat. C/7 - tettoie chiuse o aperte (massimo n. 1), per un totale complessivo di quattro unita' immobiliari, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
(Omissis).
 
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