Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 23 gennaio 2003 |
Riconoscimento al sig. Shahbary Wissam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza del sig. Wissam Shahbary, nato a Nazaret (Israele) il 23 marzo 1975, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia; Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di "Dottore in Giurisprudenza" in data 17 giugno 1999 presso l'Universita' degli studi di Camerino; Visto il certificato di riconoscimento del titolo accademico, rilasciato al sig. Shahbary dall'Universita' Ebraica di Gerusalemme in data 1 luglio 1999, ai sensi della legge israeliana dell'Ordine degli avvocati del 1961; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo professionale israeliano di "Orech Din" (avvocato) dal 30 novembre 2000, come attestato dal Collegio degli avvocati di Israele; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo; Dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Shahbary Wissam, nato a Nazaret (Israele) il 23 marzo 1975, cittadino israeliano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998. La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovra' essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia. Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Shahbary potra' richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia. Il riconoscimento sara' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalita' di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione. Roma, 23 gennaio 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del decreto di riconoscimento. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento del colloquio, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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