IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2003 e' pari a 7.947 milioni di euro; Decreta: Per il 14 febbraio 2003 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro. La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003. L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinaridel Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse. Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2003, con l'osservanza delle modalita' stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002. Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2003 p. Il direttore generale: Cannata |