Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI CAVRIAGO |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Cavriago (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili: a) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille; b) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cioe' quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali "le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unita' immobiliari C/6 (per non piu' di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale; c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute; 2) di fissare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale; 3) di estendere la possibilita' di usufruire della detrazione di Euro 103,29 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune; 4) di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei seguenti casi: 4.a unita' immobiliari, che risultavano non locate e vuote, locate con contratto registrato a partire dal 1 gennaio 2003 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale; 4.b unita' immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di Io grado (figli/genitori - genitori/figli); 5) di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2003 al soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti condizioni: A) Pensionati: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; aver compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003; essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a Euro 12.911,43 riferito all'anno 2002. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non puo' essere superiore a Euro 10.329,14 annui. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta. Inoltre: l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo famigliare non possiedano altri fabbricati in tutto il territorio nazionale; nel caso in cui l'unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di piu' soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra. B) Famiglie numerose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; il nucleo famigliare deve essere formato da 3 o piu' figli minori o in condizioni non lavorative al 1 gennaio 2003, come da stato di famiglia; il reddito complessivo riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 30.987,42 lordi nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente Euro 7.746,86 annui lordi. L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto di riduzione. C) Nucleo famigliare in condizioni bisognose: possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; nucleo famigliare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a Euro 13.944,34 annui lordi riferite all'anno 2002 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono Euro 6.713,94 annui lordi; D) Famiglie con componenti portatori di handicap (ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104): possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprieta' immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprieta' immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioe' cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprieta' l'effettiva disponibilita' di un solo C/2 o C/6 o C/7; il reddito complessivo riferito all'anno 2002 non deve essere superiore a Euro 18.076,00 annui lordi se la famiglia e' composta di 2 persone, si aggiungono poi Euro 7.746,86 annui lordi per ogni componente oltre i 2. L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta. 6) Di poter usufruire della detrazione di Euro 103,29 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. dovuta di cui al punto 5) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della aliquota ridotta al 6 per mille per le unita' immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 4.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione. Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I. (Omissis). |
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