Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI COSTABISSARA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Costabissara (provincia di Vicenza) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta I.C.I. e le detrazioni nella misura seguente:
aliquota generale: sette per mille;
aliquota abitazione principale: cinque per mille;
aliquota terreni agricoli: sei per mille;
aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1o grado: cinque per mille;
aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: cinque per mille.
2. Di applicare l'aliquota ridotta al quattro per mille e la detrazione di Euro 258,00 alle abitazioni principali dei nuclei familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie:
abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti;
abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilita';
abitazione occupata da nucleo familiare convivente con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certifacata da parte degli organi competenti;
abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo annuale non superiore a Euro 50.000,00.
Il diritto alle agevolazioni sopra descritte si ottiene presentando una autocertificazione all'ufficio tributi entro i termini di scadenza della denuncia annuale I.C.I..
3. Di fissare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di Euro 104,00, come previsto dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di euro 104,00 per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1o grado.
5. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
(Omissis).
 
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