Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 13 gennaio 2003
Modalita' e termini per il conseguimento dell'indennita' una tantum ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, commi 19 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 3, comma 6, della predetta legge n. 335;
Visti l'art. 13, sub-art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222;
Visti l'art. 3 comma 2, della legge 20 dicembre 1958, n. 55 e l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;
Considerato che, ai sensi del predetto art. 1, comma 20, le modalita' ed i termini per il conseguimento dell'indennita' una tantum ai superstiti devono essere determinate con decreto interministeriale;
Decreta:
Art. 1.
L'indennita' una tantum, di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.
 
Art. 2.
L'indennita' una tantum di cui all'art. 1 del presente decreto compete ai superstiti:
per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;
che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, alla data del decesso dell'assicurato.
 
Art. 3.
L'indennita' una tantum viene erogata, ai superstiti di cui all'art. 2, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualita' di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato stesso.
Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
 
Art. 4.
L'indennita' una tantum viene liquidata a domanda, da presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini prescrizionali.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
 
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