IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 12 settembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-temporte del 2 ottobre 2000, di integrazione dello stato di emergenza in data 12 settembre 2000 concernente gli eventi alluvionali abbattutisi nel versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore del 19 aprile 2002 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000 e abbattutisi nel versamente ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000; Viste le note in data 8 e 16 gennaio 2003 della regione Calabria, con le quali, sono stati illustrati gli interventi straordinari adottati per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate ed e' stata chiesta la proroga dello stato di emergenza; Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto volti al ripristino delle infrastrutture danneggiate e preordinati alla tutela della incolumita' pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella regione Calabria, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 febbraio 2003 Il Presidente: Berlusconi |