Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2003, n. 20
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con protocollo, fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1462):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro degli affari esteri, ad interim, Berlusconi, il 4
giugno 2002.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 4 luglio 2002 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 25 settembre 2002 e
il 1 ottobre 2002.
Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 2002 (atto n.
1462/A - relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3256):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 ottobre 2002 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 22 ottobre 2002 e il
28 novembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.
 
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN PER LA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI
INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
del Camerun (di seguito denominati Parti contraenti) Desiderando sviluppare la cooperazione economica fra i due Stati ed a tal fine creare condizioni favorevoli per gli investimenti degli investitori italiani in Camerun e camerunesi in Italia, hanno
convenuto le seguenti disposizioni
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo: 1. Il termine "investimento " indica, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, gli averi di qualsiasi natura investiti prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' alla legislazione di quest'ultima Parte ed in particolare, ma non
esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale come
ipoteche, usufrutti, cauzioni e diritti analoghi; b) azioni ed altre forme di partecipazione diretta o indiretta, anche minoritaria, a societa' istituite sul territorio di una delle Parti; c) crediti monetari ed ogni altro titolo di credito, obbligazioni, titoli di Stato e di enti pubblici, crediti relativi ad ogni
prestazione e ogni altro diritto avente valore economico; d) diritti di proprieta' intellettuale e/o industriale come diritti d'autore, brevetti d'inventori, licenze, progettazioni o modelli industriali, marchi commerciali o di servizio, denominazioni commerciali, know-how, avviamento commerciale e tutti i diritti affini riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte
contraente; e) concessioni in conformita' alle leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione e sfruttamento di risorse naturali, nonche' ogni altro diritto conferito dalla legge e dai regolamenti, mediante contratti privati o
pubblici o per decisione delle autorita' competenti.
f) redditi di ogni investimento ed i redditi da capitale;
g) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Una modifica della forma dell'investimento non pregiudica la sua
qualifica d'investimento.
2. Per "investitore" s'intende a) per ciascuna Parte contraente, le persone fisiche che ne hanno la
cittadinanza; b) ogni ente economico o persona giuridica istituita secondo la legislazione di ciascuna Parte contraente, avente sede sul suo territorio, oppure ogni ente economico o persona giuridica controllata direttamente o indirettamente dai cittadini dell'una o dell'altra Parte contraente e istituita in conformita' alla
legislazione di quest'ultima; 3. Per "persona fisica" s'intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, una persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di
detto Stato. 4. Per " persona giuridica " s'intende qualsiasi ente avente sede nei territorio di una delle Parti contraenti e da quest'ultima riconosciuto, come Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal
fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per " redditi" s'intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compreso, in particolare ma non esclusivamente, profitti, dividendi, interessi, redditi da capitale, canoni, royalties, diritti di gestione, compensi per assistenza o servizi tecnici ed ogni altro emolumento, a prescindere dalla forma, monetaria o in natura, in cui
il reddito e' pagato. 6. Per " territorio" s'intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro le frontiere terrestri, anche le "zone marittime ". Queste ultime comprendono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti contraenti hanno sovranita', o vi' esercitano, secondo il diritto
internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo d'investimento " s'intende un accordo fra una Parte ( o sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte
concernente un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" s'intende un trattamento almeno altrettanto favorevole del migliore nella fascia fra il trattamento nazionale ed il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per " diritto l'accesso" s'intende il diritto di essere ammessi ad
effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte contraente.
ARTICOLO 2
Promozione, autorizzazione 1. Ciascuna Parte contraente favorira' la promozione degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente, nonche' la realizzazione di tali
investimenti in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti. 2. Gli investitori di una Parte contraente avranno diritto di accesso alle attivita' d'investimento sul territorio dell'altra Parte contraente, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle concesse
secondo l'articolo 3. 3. Quando una Parte contraente ha autorizzato, e lasciato che un investimento di un investitore dell'altra Parte contraente sia effettuato sul suo territorio essa concedera', in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a tale investimento, comprese quelle relative al reclutamento del personale direttivo o tecnico, a prescindere dalla
loro cittadinanza. 4. Ciascuna Parte istituira' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, compreso l'espletamento in buona fede di tutti
gli impegni da essa assunti nei confronti di ciascun investitore.
ARTICOLO 3
Protezione, trattamento 1. Ciascuna Parte contraente garantira' piena protezione e sicurezza sul suo territorio agli investimenti effettuati in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti da investitori dell'altra Parte contraente e non intralcera' con misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, l'incremento , la vendita o la liquidazione di tali
investimenti. 2. Ciascuna Parte contraente assicurera' un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente. Tale trattamento non sara' meno favorevole di quello riservato da ciascuna Parte contraente agli investimenti effettuati sul suo territorio dai propri cittadini o dagli investitori di qualsiasi Stato terzo, se quest'ultimo
trattamento e' piu' favorevole. 3. Qualsiasi modifica della forma in cui l'attivo e' stato investito o rinvestito, non pregiudica la qualifica d'investimento e la
protezione alla quale tali investimenti hanno diritto. 4. Il trattamento di nazione piu' favorita non si applica ai privilegi derivanti dall'appartenenza presente o futura di ciascuna Parte contraente ad una unione economica e/o monetaria , doganale, ad una zona di libero scambio, un mercato comune o ad ogni altra forma di organizzazione economica o regionale, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la
doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri. Tale trattamento non si applica ne' ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordera' agli investitori di uno Stato terzo sulla base di un accordo volto ad evitare la doppia imposizione fiscale, ne' ad
altri accordi reciproci relativi alle tasse. 5. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno oggetto di alcuna misura che limita a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento che vi sono inerenti, quando cio' non sia specificatamente previsto dalla legislazione nazionale, da regolamenti o da sentenze promulgate dalle
Corti o dai Tribunali competenti.
ARTICOLO 4
Trasferimenti 1. Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti ad opera di investitori dell'altra Parte contraente
accorda a tale investitori il libero trasferimento a) di interessi, dividendi, benefici, compensi per assistenza e
servizi tecnici o altri redditi correnti degli investimenti; b) dei canoni derivanti dai diritti incorporei designati al paragrafo
l; c) di somme destinate al rimborso di prestiti regolarmente stipulati
ed al pagamento dei relativi interessi; d) dei prodotto della cessione o della liquidazione totale o parziale
dell'investimento, compreso il plusvalore del capitale investito;
e) delle indennita' previste all'articolo 5; f) di capitali e quote addizionali di capitali, compresi i redditi rinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli
investimenti; g) di salari ed altri compensi spettanti ai cittadini di una Parte contraente autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte
contraente a titolo di un investimento. I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti che sono stati autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte contraente a titolo di un investimento approvato, sono altresi' autorizzati a
trasferire le loro retribuzioni nel paese d'origine. 2. I trasferimenti saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi, a condizione che nel frattempo siano stati assolti gli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio in corso, applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, eccettuate le disposizioni dell'Articolo 5 sul tasso
di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio. 3. Gli obblighi fiscali di cui al capoverso precedente s'intendono assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legge della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e'
stato effettuato.
ARTICOLO 5
Espropriazione e indennizzo 1. Nessuna delle Parti Contraenti adottera', direttamente o indirettamente, misure di espropriazione di nazionalizzazione o altre della stessa natura ed aventi il medesimo effetto, contro gli investimenti degli investitori dell'altra parte contraente, se non per motivi di pubblico interesse debitamente stabiliti secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti, che non siano discriminatori e siano accompagnati da clausole che prevedono un'indennita' equa, giusta ed
effettiva. 2. L'indennita' menzionata al paragrafo 1 di cui sopra sara' equivalente al valore reale dell'investimento sul mercato, immediatamente prima che la decisione di nazionalizzazione o di
espropriazione sia annunciata o resa pubblica. In mancanza di accordo fra la Parte contraente di accoglienza e l'investitore, l'indennita' sara' calcolata in base a parametri internazionali. Essa sara' calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sono state annunciate o rese pubbliche, e comprendera' gli interessi calcolati sulla base degli Standard LIBOR a partire dalla data di nazionalizzazione o espropriazione fino alla
data del pagamento. L'indennizzo, una volta determinato sara' pagato senza indugio ed in ogni caso entro un termine di sei mesi e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessario, sara' sollecitamente
concessa 3. Se l'oggetto dell'espropriazione e' una societa' a capitale estero istituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra parte contraente sara' calcolato tenendo conto della quota dell'investitore in detta
societa', come indicato nei documenti istitutivi di tale societa- 4. Un cittadino o una societa' di una delle Parti contraenti che allega che il suo investimento e' stato espropriato in tutto o in parte, ha diritto ad un esame immediato ad opera delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'espropriazione e' avvenuta e, in caso affermativo, se tale espropriazione ed ogni risarcimento relativo sono conformi ai principi del diritto internazionale e decidere tutte le altre
questioni connesse. 5. Se, dopo l'espropriazione, il bene in oggetto non e' stato utilizzato ai fini previsti in tutto o in parte, il proprietario o gli aventi causa hanno diritto di riacquistare il bene al prezzo del risarcimento calcolato secondo il dispositivo dei paragrafi 2 e 3 del
presente Articolo. 6. Agli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti hanno subito perdite a causa di guerre o di ogni altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopravvenuti sul territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte offrira' un trattamento giusto ed equo in conformita' all'Articolo 3, paragrafo (2) del presente Accordo. In ogni caso
essi avrebbero diritto ad un risarcimento.
ARTICOLO 6
Surroga 1. Previo esame caso per caso, ciascuna Parte contraente puo' concedere una garanzia assicurativa, nella misura in cui la sua legislazione lo prevede, ad investimenti effettuati dai suoi
investitori sul territorio dell'altra Parte. 2. Se una delle Parti contraenti, in forza di una garanzia fornita per un investimento realizzato sul territorio dell'altra Parte, effettua dei pagamenti ad uno dei suoi investitori interessati, quest'ultima Parte riconosce che la prima Parte e' surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore
assicurato. Tuttavia i diritti in tal modo ottenuti non devono eccedere quelli dell'investitore e la surroga lascia intatti tutti i diritti che
quest'ultima Parte ha sull'investitore. Il trasferimento delle somme risultanti dalla suddetta surroga e'
disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 4.
ARTICOLO 7
Soluzione delle controversie fra gli investitori
e le Parti contraenti 1. Ogni controversia concernente gli investimenti fra una delle Parti contraenti ed un investitore dell'altra Parte contraente sara', per quanto possibile, risolta amichevolmente fra le parti alla
controversia. 2. Se la controversia non ha potuto essere risolta entro sei mesi a decorrere dal momento in cui e' stata intentata da una delle parti alla controversia, essa potra' essere risolta a scelta
dell'investitore mediante una delle seguenti procedure a) da un ricorso dell'investitore presso le autorita' amministrative competenti della parte contraente sul cui territorio l'investimento
e' realizzato; b) da un'azione legale dell'investitore presso i tribunali competenti della Parte contraente sul cui territorio l'investimento e'
realizzato; c) dinanzi un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). La Parte contraente
s'impegna ad accettare il rinvio a tale arbitrato; d) presso il Centro internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure di arbitrato di cui nella Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti fra gli Stati ed i cittadini di altri Stati, qualora o
non appena le Parti contraenti vi abbiano aderito; e) dinanzi ad un tribunale ad hoc il quale, in mancanza di altre intese fra le parti alla controversia, sara' istituito in conformita' alle regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il
Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). 3. Per quanto concerne le controversie relative all'ammontare dell'indennita' da corrispondere secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, esse potranno essere sottoposti
alle procedure previste ai paragrafi 1 e 2 di cui sopra. 4. Le due Parti contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza di altro tribunale entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa del diritto internazionale od
interno applicabile nella fattispecie. 5. La Parte contraente che e' parte ad una controversia non puo' in alcun momento, durante la procedura concernente le controversie relative agli investimenti, invocare a sua difesa la propria immunita' o il fatto che l'investitore abbia ricevuto, in forza di un contratto di assicurazione, un'indennita' che copre in tutto o in
parte i danni o le perdite subite.
ARTICOLO 8
Regolamento delle controversie fra le Parti contraenti 1. Le controversie fra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno
essere composte per via diplomatica. 2. Se entro un termine di sei (6) mesi a decorrere dall'instaurazione di una controversia fra di loro, le Parti contraenti non sono addivenute ad un accordo la controversia sara' sottoposta, a richiesta di' una delle Parti, ad un Tribunale arbitrale formato da tre membri. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro ed i due arbitri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato
terzo. 3. Qualora una delle Parti contraente non abbia designato un arbitro e non abbia accolto l'invito dell'altra Parte contraente a procedere a tale nonnina entro un termine di due (2) mesi, l'arbitro sara' nominato, a richiesta di tale Parte contraente, dal Presidente della
Corte Internazionale di Giustizia. 4. Se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei Presidente entro un termine di due (2) mesi dopo la loro nomina, quest'ultimo sara' designato, a richiesta di una delle Parti
contraenti, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia; 5. Se, nei casi specificati nei paragrafi (3) e (4) del presente Articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impossibilitato ad esercitare la sua funzione o se e' cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dal Vice-Presidente; se quest'ultimo ha un impedimento o e' cittadino di una delle Parti contraenti, la nomina sara' effettuata dai membro della Corte piu' anziano che non e' cittadino di una delle Parti
contraenti. 6. Oltre alle stipulazioni dei paragrafi (1), (2), (3), (4) e (5) del
presente Articolo, il Tribunale stabilira' la propria procedura. 7. Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese per l'arbitro che ha nominato e quelle per la sua rappresentanza nelle procedtae arbitrali- Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a
carico delle Parti contraenti in misura uguale. 8. Le decisioni del Tribunale sono definitive e vincolanti nei
confronti di ciascuna Parte contraente.
ARTICOLO 9
Investimenti precedenti all'Accordo li presente Accordo si applichera' altresi' agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti dagli investitori dell'altra Parte contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo. Tuttavia ii presente Accordo non si applichera' alle controversie
sopravvenute anteriormente alla sua entrata in vigore.
ARTICOLO 10
Accordi particolari 1. Gli investimenti che sono stati oggetto di un particolare impegno di una delle Parti contraenti riguardo agli investitori dell'altra Parte contraente sono disciplinati, fatte salve le norme del presente Accordo, dai termini di tale impegno particolare qualora quest'ultimo contenga disposizioni piu' favorevoli di quelle previste dal presente
Accordo. 2. Se una questione e' disciplinata sia dal presente Accordo sia da un altro Accordo internazionale al quale le due Parti contraenti hanno aderito, o e' diversamente disciplinata da norme del diritto internazionale generale, le Parti contraenti ed i loro investitori
beneficeranno delle disposizioni piu' favorevoli per il loro caso. 3. Se per effetto di leggi o regolamenti, di altre disposizioni o contratti specifici, di autorizzazioni o accordi in materia d'investimento, la regolamentazione adottata da una Parte contraente nei confronti degli investitori dell'altra Parte contraente sarebbe piu' favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sara'
applicato il trattamento piu' favorevole. 4. Se, successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, le leggi, i regolamenti, le norme o le misure di politica economica che sono in vigore direttamente o indirettamente per gli investitori, devono essere oggetto di modifiche, sara' messo in opera lo stesso trattamento applicabile di quello in vigore nel momento in
cui l'investimento e' stato effettuato.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore - Denuncia - Durata Ciascuna delle Parti contraenti notifichera' all'altra l'espletamento delle sue procedure interne ai fini dell'entrata in vigore del presente Accordo, che avra' effetto un mese dopo il giorno di
ricevimento dell'ultima notifica. Il presente Accordo e' concluso per un periodo di dieci anni; esso rimarra' in vigore dopo questo termine a meno che una delle due Parti
non lo denunci per via diplomatica con un preavviso di un anno. Allo scadere del periodo di validita' del presente Accordo, gli investimenti effettuati durante la vigenza continueranno a beneficiare della protezione delle sue norme per un periodo
supplementare di cinque anni.
ARTICOLO 12
Attuazione di altri regolamenti Le modalita' di applicazione di alcuni articoli del presente Accordo
sono oggetto di' un Protocollo che ne e' parte integrante. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo ed il
suo annesso. Fatto a Yaounde' il 29 giugno 1999, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti
ugualmente fede.

Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica del Camerun

PROTOCOLLO ALL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA PROMOZIONE E RECIPROCA
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

All'atto della firma del presente accordo fra il Governo della Repubblica Italiano ed il Governo della Repubblica del Camerun sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti contraenti hanno altresi' convenuto delle seguenti clausole che saranno considerate
parte integrante dell'Accordo:
1. Per quanto concerne l'articolo 2: a) Tutte le attivita' relative all'acquisto, alla vendita ed al trasporto di materie prime e di materie ausiliari, di energia e di combustibili nonche' di mezzi di produzione e di sfruttamento di ogni tipo, devono beneficiare di un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle attivita' collegate agli investimenti realizzati dagli investitori di uno Stato terzo. Il normale funzionamento di tali attivita' non dovra' essere in alcun modo ostacolato, a condizione che sia conforme alla legislazione ed ai regolamenti del paese di accoglienza, nel rispetto delle norme del presente Accordo. b) I cittadini autorizzati a lavorare sul territorio e nelle zone marittime di una delle Parti contraenti devono poter beneficiare di concrete ed adeguate agevolazioni per l'esercizio delle loro
attivita' professionali. c) Le Parti. contraenti esamineranno con benevolenza, nell'ambito della loro legislazione interna, le richieste di' entrata e di autorizzazione di soggiorno, di permessi di lavoro e di circolazione presentate da cittadini di una Parte contraente a titolo di un
investimento sul territorio dell'altra Parte.
2. Per quanto concerne l'articolo 5: Per quanto concerne le indennita' previste all'articolo 5, il loro importo corrispondera' al valore reale degli investimenti in oggetto.
3. Per quanto concerne l'articolo 8: La procedura arbitrale di cui ai paragrafi 2,3, 4, 7 e 8 e' la
seguente: a) Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti sceglie un arbitro. I due arbitri nomineranno di comune accordo un terzo arbitro di nazionalita' diversa da quelle degli arbitri nominati dalle Parti, e che deve essere cittadino di uno Stato che mantiene relazioni diplomatiche con ciascuna delle Parti contraenti al presente Accordo. Tutti i membri del Tribunale devono essere nominati entro tre mesi a decorrere dalla nomina del
primo arbitro. b} Se una delle Parti non nomina il proprio arbitro, o se i due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta dei terzo arbitro entro i termini menzionati al paragrafo precedente, una delle due Parti puo' chiedere al Presidente della Corte internazionale di
Giustizia di procedere alle nomine mancanti. L'arbitrato avverra' in conformita' alla legge della Parte sul cui territorio o nelle cui zone marittime l'investimento e' effettuato,
ed in conformita' alle norme del presente Accordo. La sua procedura e' regolata dal regolamento arbitrale della CNUDI La sentenza dei tribunale sara' motivata Le sue decisioni saranno obbligatorie per entrambe le Parti. Il Tribunale puo' interpretare la
sua sentenza a richiesta dell'una o dell'altra Parte. Ciascuna Parte contraente sosterra' le spese per l'arbitro che ha nominato e le proprie spese durante l'arbitrato. Le spese del Presidente del Tribunale e le altre spese saranno divise fra le due
Parti in misura uguale. Il riconoscimento e l'attuazione della decisione arbitrale sul territorio delle Parti contenti saranno regolate dalle loro rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle Convenzioni
internazionali di cui sono Parti Fatto a Yaounde', il 29 giugno 1999, in tre esemplari originali, ciascuno in lingua italiana, francese ed inglese, i tre testi facenti
ugualmente fede.

Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica del Camerun
 
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