Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 31 dicembre 2002
Elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione europea nel mese di marzo 2002, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.

Vista la direttiva n. 73/23/CEE del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri delle Comunita' Europee, relativa al materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro certi limiti di tensione;
Vista la Legge 18 ottobre 1977, n 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE sopracitata;
Visto l'articolo 3 della citata Legge che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee;
Vista la direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE;
Visto L'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n 183, relativo agli adeguamenti tecnici dettati dalle direttive;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1981 sul recepimento della prima lista (10 gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 341 del 15 dicembre 1979;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1981 sul recepimento della prima lista (20 gruppo) di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 agosto 1981;
Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1981 sul recepimento delle liste degli organismi, dei modelli dei marchi e dei certificati pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 agosto 1981;
Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1981 sul recepimento della seconda e terza lista (10 gruppo) di norme armonizzate, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 ottobre 1981;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1984 sul recepimento del terzo gruppo dei testi italiani della prima lista di norme armonizzate e del secondo gruppo dei testi italiani della seconda e terza lista di norme armonizzate, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1987 sul recepimento della lista riassuntiva delle norme armonizzate, unitamente alla pubblicazione di ulteriori testi italiani ditali norme, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 1987;
Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1989 sul recepimento delle liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformita', pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989;
Vista la terza lista riassuntiva di norme armonizzate riportate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, n. C 210 del 15 agosto 1992, unitamente ad un elenco di organismi e di modelli di marchi di conformita', recentemente aggiornato dall'elenco riportate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee n. C 214 del 18 agosto 1995;
Visti gli aggiornamenti delle liste di norme armonizzate, riportate nelle Gazzette Ufficiali delle Comunita' europee n. C 18 del 23 gennaio 1993, n. C 319 del 26 novembre 1993, n. C 169 del 22 giugno 1994, n. C 199 del 21luglio 1994;
Visto il decreto 12 febbraio 1996, sulla lista di organismi e di marchi di conformita', nonche' la lista riassuntiva, aggiornata al 18 agosto 1995, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'art. 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione;
Visto il decreto 25 agosto 2002, elenco riepilogativo, aggiornato dalla Commissione Europea nel mese di aprile 2000, di norme armonizzate, adottate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, concernente l'attuazione della direttiva 73/23/CEE sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione;
Visti gli ulteriori aggiornamenti della lista di norme armonizzate riportata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 57 del 04/03/2002;
Considerata la necessita' di procedere all'adeguamento dei riferimenti delle norme armonizzate attualmente applicabili;
Considerata l'opportunita' per la piu' ampia divulgazione possibile, di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la lista aggiornata delle norme armonizzate;
Considerata la necessita' di pubblicare, fra le norme riportate nell'ultimo elenco riepilogativo, anche i testi delle norme tecniche di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori;
Decreta:
Art.1
Ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee sulle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione.
L'allegato 1, parte integrante del presente decreto, che contiene l'elenco dei titoli delle norme armonizzate europee e delle norme italiane corrispondenti, annulla e sostituisce l'elenco dell'allegato i del Decreto del Ministero dell'Industria 12 febbraio 1996.
 
Art.2
L'allegato 2 parte integrante del presente decreto contiene i testi completi di alcune norme tecniche armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori e i consumatori.
Il presente decreto' e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma , 31 dicembre 2002
Il Ministro: MARZANO
 
----> Vedere ALLEGATO I da pag. 5 a pag. 92 del S.O. <----
 
----> Vedere ALLEGATO II da pag. 93 a pag. 192 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATO II da pag. 193 a pag. 291 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATO II da pag. 292 a pag. 390 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATO II da pag. 391 a pag. 488 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO II da pag. 489 a pag. 587 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO II da pag. 588 a pag. 686 del S.O. <----

----> Vedere ALLEGATO II da pag. 687 a pag. 734 del S.O. <----
 
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