Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VIGONOVO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vigonovo (provincia di Venezia) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale e per gli immobili locati con contratto di locazione agevolata a seguito di accordo definito in sede locale al 4,5 per mille;
2. Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I, per gli immobili sfitti e non locati, intendendo le unita' immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo catastale A) (ad eccezione per la categoria A/10 - ufficio) che vengono tenute vuote, per le quali non esistono consumi di utenze, al 9 per mille;
3. Di mantenere, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I. per immobili che non rientrano nelle categorie precedenti al 6 per mille;
4. Di mantenere in Euro 154,94 la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 che rientrano nelle seguenti condizioni:
a) pensionati che abbiano compiuto, alla data del 1 gennaio 2003, sessanta anni e che siano in condizione non lavorativa;
b) lavoratori cassaintegrati o disoccupati;
c) portatori di handicap;
d) soggetti abitualmente assistiti dal comune mediante integrazione del minimo vitale;
5. Di mantenere in Euro 258,23 la detrazione di imposta di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, per le unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi di cui all'art. 3, decreto legislativo n. 504/1992, che rientrano nelle seguenti condizioni:
e) soggetti passivi I.C.I. nel cui nucleo familiare e' presente un figlio, un coniuge od un ascendente diretto convivente, portatore di handicap con una invalidita' pari al 100%, ai sensi della legge n. 104/1992;
6. Di stabilire inoltre che:
in tutti i casi, ad esclusione di quelli sub d), il nucleo familiare dovra' disporre di un reddito annuo (imponibile IRPEF), riferito al 2002, non superiore a Euro 10.845,59 aumentato di Euro 826,33 per ogni persona a carico o, nel caso in cui il familiare a carico sia portatore di handicap, Euro 1.291,14;
restano in ogni caso escluse da detta agevolazione le abitazioni principali classificate in catasto alle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi ......);
i componenti il nucleo familiare, come sopra considerato, dovranno risultare titolari di diritto di proprieta' od altro diritto reale di godimento:
dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, non piu' di una per ognuna delle categorie catastali classificate come C2, C6 e C7;
di terreni agricoli per un valore imponibile I.C.I. pari a Euro 2.582,58;
di nessun altro immobile in tutto il restante territorio nazionale.
L'ulteriore detrazione concessa in base al possesso dei requisiti sopra determinati, viene suddivisa fra tutti i membri del nucleo familiare considerato (inteso sempre ai fini fiscali), che siano titolari di diritti reali sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale del nucleo stesso;
L'handicap preso in considerazione dovra' essere tale da inibire, di fatto, l'attivita' lavorativa.
7. Di stabilire che le richieste di applicazione della ulteriore detrazione da parte dei soggetti, cosi' come sopra indicati da lettera a) ad e), dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'ufficio e che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale della stessa;
8. Di dare atto che i soggetti non rientranti nelle condizioni sopra descritte, godranno della detrazione per abitazione principale di legge;
9. Di fissare il termine ultimo del 31 ottobre dell'anno di imposizione, per la presentazione all'amministrazione comunale dei modelli medesimi;
10. Di stabilire, inoltre, che ai richiedenti saranno comunicate le determinazioni dell'Ente entro il 30 novembre dell'anno di imposizione;
11. Di dare atto che il contribuente puo' beneficiare in sede di acconto della ulteriore detrazione, fatta salva diversa successiva determinazione dell'Ente, qualora i requisiti non fossero soddisfatti; in tal caso il contribuente, non potendo beneficiare della ulteriore detrazione, sara' tenuto al saldo dell'imposta, versando la parte indebitamente detratta.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone