IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce, altresi', per le medesime scommesse a totalizzatore che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale; Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma 2, quinto periodo, dispone che fino alla data di entrata in vigore dei decreti previsti nel medesimo comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.; Visto l'art. 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento stesso e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale; Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche, e motociclistiche; Visto il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001 l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizioni automobilistiche e di motociclismo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002 con i quali e' stata disposta, in via d'urgenza, la proroga provvisoria dell'accettazione delle scommesse sugli esiti dei primi tre Gran Premi del Campionato del Mondo di Formula 1; Visto il decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in data 4 aprile 2002, che ha consentito per l'anno 2002 l'accettazione delle scommesse sulle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale; Considerato il favorevole andamento per l'anno 2002 della raccolta delle scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di non interrompere la raccolta delle giocate ne' il gettito erariale conseguente e gli introiti dei concessionari abilitati all'accettazione delle scommesse in parola; Decreta: Art. 1. E' consentita, per l'anno 2003, l'accettazione delle scommesse a quota fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte dei concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, nonche' da parte di ulteriori concessionari individuati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze 2 agosto 1999, n. 278: a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale; b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2003 Il direttore generale: Tino |