Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DECRETO 23 dicembre 2002 |
Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la difesa del mare Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la "Specifica tecnica per la valutazione comparativa in laboratorio dei prodotti disinquinanti proposti per la bonifica delle acque marine contaminate da idrocarburi" allegata alla circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 del soppresso Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti; Visto il decreto direttoriale 11 dicembre 1997 di approvazione delle procedure per l'autorizzazione all'uso dei prodotti disinquinanti in mare; Visti gli esiti dei lavori del Gruppo tecnico, costituito, presso la Direzione per la difesa del mare, dai rappresentanti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di ricerca sulle acque, dell'Istituto centrale di ricerca applicata al mare, dell'Universita' di Roma "Tor Vergata" e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, al fine di definire idonei criteri di valutazione e nuovi metodi operativi volti ad evidenziare l'efficacia e l'ecocompatibilita' con l'ambiente marino dei prodotti disinquinanti; Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di nuove procedure volte al riconoscimento dell'idoneita' tecnica e dell'ecocompatibilita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti con l'ambiente; Decreta: Art. 1. 1. Il presente decreto definisce le procedure necessarie per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti ad esclusione degli affondanti, da impiegare per la bonifica dell'ambiente marino dalla contaminazione di idrocarburi petroliferi. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i prodotti di origine biologica. 2. I dati informativi ed i test con le relative metodiche, cui sottoporre i prodotti disinquinanti ai fini del riconoscimento di idoneita', sono riportati negli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Le societa' produttrici di prodotti disperdenti ed assorbenti gia' riconosciuti idonei ovvero le societa' che intendano immettere sul mercato nuovi prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare istanza di riconoscimento di idoneita' degli stessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma. Tali istanze, da presentarsi, in lingua italiana, in triplice copia, in originale o copie conformi, devono essere corredate della documentazione tecnica prevista negli allegati al presente decreto, e devono provenire esclusivamente da laboratori operanti secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, accreditati da Organismi conformi alla norma UNI CEI EN 45003 per le prove e le relative metodiche di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto ed autorizzati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del successivo comma 2. 2. I laboratori che intendano effettuare analisi per il riconoscimento di idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti, devono presentare domanda al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la difesa del mare, corredata di certificato di accreditamento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la conformita' del certificato di accreditamento alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, autorizza i laboratori provvedendo alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio www.minambiente.it |
| Art. 3. 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la documentazione acquisita all'Istituto centrale di ricerca applicata al mare ed all'Istituto superiore di sanita' ai fini dell'acquisizione di pareri tecnici sull'idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti. 2. Sulla base dei pareri tecnici espressi dall'Istituto centrale di ricerca applicata al mare e dall'Istituto superiore di sanita', il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, entro novanta giorni dall'inoltro dell'istanza di riconoscimento del prodotto disperdente od assorbente, da parte della societa'. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla data di ricevimento della suddetta documentazione. Il riconoscimento dell'idoneita' tecnica del prodotto ha durata triennale. Ai fini del rinnovo di tale riconoscimento, devono essere ripetute le procedure indicate all'art. 2. |
| Art. 4. 1. Nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, sono ritenute ancora valide, ai fini dell'accettabilita', le analisi effettuate da laboratori esterni pubblici o privati appartenenti all'albo istituito con decreto 16 giugno 1983 del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e successive integrazioni e modifiche; l'elenco di tali laboratori e' consultabile sul sito Internet www.miur.it. 2. Tale validita' potra' perdurare per ulteriori centottanta giorni, se allo scadere del primo termine previsto, detti laboratori abbiano dato comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di aver inoltrato la formale istanza di accreditamento all'Organismo di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, nel rispetto delle modalita' specifiche previste dall'Organismo stesso. |
| Art. 5. 1. Sono abrogate le disposizioni del decreto direttoriale 11 dicembre 1997 e le specifiche tecniche allegate alla circolare n. 97, serie I, datata 23 giugno 1977 non compatibili con il presente decreto e relativi allegati. Roma, 23 dicembre 2002 Il direttore generale: Cosentino |
| Allegato 1 PRODOTTI AD AZIONE DISPERDENTE EMULSIONANTE Alla istanza di autorizzazione inoltrata dalle societa' produttrici deve essere allegata la seguente documentazione: A. Scheda di identificazione; B. Rapporto di prova relativo ai test di: efficacia e stabilita'; tossicita' acuta e cronica; biodegradabilita'; bioaccumulo. A - Scheda di identificazione del prodotto a) denominazione del prodotto e della societa' produttrice; b) identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato; c) identificazione dei componenti e delle loro concentrazioni; d) classificazione di pericolosita'; d.1) per i componenti classificati come pericolosi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche, riportare: la classificazione; le frasi di rischio R; i dati che supportano tale classificazione; d.2) indicare l'eventuale classificazione del prodotto come pericoloso ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche e riportare i dati che supportano tale classificazione; e) proprieta' chimico-fisiche: stato fisico; punto di infiammabilita' (secondo lo standard EN 22719); densita' a 20 0C; viscosita' cinematica a 20 0C (secondo il metodo ASTM D 445); punto di intorbidimento (secondo le norme IP 219/67). B - METODI DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DELL'EFFICACIA E STABILITA', DELLA TOSSICITA' ACUTA E CRONICA, DELLA BIODEGRADABILITA' E DELL'ENTITA' DEL BIOACCUMULO DEI PRODOTTI DISPERDENTI. 1. Test di efficacia e stabilita' 1.1 L'efficacia del disperdente viene determinata in termini di olio sospeso ed emulsionato dopo l'aggiunta del prodotto in esame in condizioni standardizzate di agitazione e in termini di stabilita' dell'emulsione, determinata quest'ultima sia in condizioni standard di agitazione che in condizioni di calma. Entrambe queste caratteristiche (efficacia del disperdente e stabilita' dell'emulsione) si basano sulla determinazione del parametro oli minerali, da effettuarsi seguendo il metodo 5140 A1 riportato nel quaderno IRSA n. 100 "Metodi analitici per le acque" del 1994. 1.1.1 Apparecchiatura impiegata In aggiunta alla usuale strumentazione di laboratorio che include pH-metro, stufa, bilancia di precisione, e' richiesta la seguente specifica apparecchiatura per effettuare il test di efficacia e di stabilita' in condizioni standardizzate. 1.1.1.1 Schema dell'apparecchio per le prove di emulsione e dispersione (Fig. 1). 1.1.1.2 Agitatore oscillante termostato, mod. Dubnoff, regolabile a 67 oscillazioni/minuto con una escursione orizzontale di 6 cm. 1.1.1.3 Recipiente cilindrico di vetro (d.i. 25 cm; h 35 cm) munito di rubinetto laterale di vetro a livello del fondo. 1.1.2 Modalita' esecutive 1.1.2.1 Preparare 25 litri di acqua di mare sintetica con una composizione in g/L che risulta dallo schema semplificato sotto riportato. Pesare le quantita' di sali opportunamente calcolate moltiplicando per 25 i valori sotto indicati utilizzando reattivi di grado analitico e solubilizzarle con acqua ultrapura (bidistillata e/o deionizzata).
===================================================================== Sale | Conc. in g/L ===================================================================== NaCl | 22 MgCl2 . 6 H2O | 9,7 Na2SO4 (anidro) | 3,7 CaCl2 (anidro) | 1,0 KCl | 0,65 NaHCO3 | 0,20 H3BO3 | 0,023
Tab. 1 Composizione acqua di mare sintetica 1.1.2.2 Introdurre nella vasca schematizzata in fig. 1 litri 21,5 di acqua di mare sintetica termostatando a 25 0C. Sulla superficie versare, tramite cilindro graduato da 25 ml, 25 ml di petrolio grezzo Arabian light, dei quali va determinato il peso in grammi (per differenza di peso tra cilindro contenente il petrolio e lo stesso cilindro dopo lo svuotamento). Scolare per tre minuti. Aggiungere poi, uniformemente, 25 ml di emulsionante1, versato da un cilindro graduato da 25 ml e lasciare scolare per 30 secondi. Lasciare in contatto l'emulsionante con il petrolio per un minuto. Versare in modo riproducibile acqua di mare sintetica sulla superficie della soluzione fino a quando il volume complessivo non raggiunga un livello corrispondente a 25 litri. Mettere in funzione la pompa centrifuga in modo che l'agitazione della soluzione in condizioni di riciclo favorisca la formazione dell'emulsione. Dopo 10 minuti prelevare sotto agitazione dal rubinetto laterale un litro di soluzione contenente l'emulsione, da suddividere in due aliquote da 500 ml per eseguire il dosaggio della quantita' di petrolio grezzo disperso ed emulsionato ed effettuare uno dei due saggi previsti per valutare la stabilita' dell'emulsione. 1.1.2.3 Il dosaggio del petrolio grezzo emulsionato va effettuato in accordo con il metodo sopra indicato. Date le concentrazioni elevate attese in questo caso per gli oli minerali, e' sufficiente sottoporre ad estrazione una delle due aliquote da 500 ml di cui al punto 1.1.2.2, riducendo il volume della miscela di solventi utilizzata nelle due estrazioni successive previste dal metodo 5140 A1 a 50 ml. Essendo il campione costituito da acqua di mare sintetica non si deve procedere all'aggiunta dei 10 g di cloruro di sodio prevista dal metodo citato nel procedimento estrattivo. Per i calcoli riferirsi direttamente al volume di 500 ml trattati e non a peso e densita' del campione come previsto nel metodo 5140 A1. Per la stabilita' dell'emulsione sono previsti due saggi, uno in condizioni di agitazione e l'altro in condizioni di calma: 1.1.2.4 Per il saggio in condizioni di agitazione utilizzare la seconda aliquota da 500 ml di campione prelevato cosi' come al punto 1.1.2.2. Subito dopo il prelievo, travasare tale aliquota in una beuta da un litro. Agitare per 6 ore a 67 oscillazioni/minuto usando l'apparecchiatura di cui al punto 1.1.1.2 e termostatando a 25 0C. Al termine delle 6 ore, prelevare 50 ml di emulsione dal fondo del recipiente e versare in un imbuto separatore da 100 ml, procedendo al dosaggio degli oli minerali, secondo il metodo 5140 A1 citato, con le variazioni gia' dette e riducendo proporzionalmente il volume di miscela di solventi da utilizzare nelle due successive estrazioni a 10 ml. 1 Se tale quantita' dovesse disperdere ed emulsionare tutto l'olio presente, il saggio dovra' essere ripetuto con una quantita' minore di disperdente e comunque in grado di assicurare almeno il 60 % di dispersione. 1.1.2.5 Per il secondo saggio di stabilita' dell'emulsione, quello in condizioni di calma, prelevare altri 10 litri di soluzione dalla vasca di cui al 1.1.1.1 mediante un apposito sifone (in PVC, d.i. 3/8 , immerso fino a 15 cm dal fondo della vasca), subito dopo il prelievo di cui al punto 1.1.2.2 e sempre in agitazione. Versare gli stessi nel recipiente di cui al punto 1.1.1.3 dotato di rubinetto laterale a livello del fondo e lasciare a riposo in termostato a 25 0C. In tempi successivi procedere, per mezzo dell'apposito rubinetto di cui e' dotato il recipiente stesso, a sette prelievi di 50 ml ciascuno, rispettivamente dopo 1, 2, 3, 5, 7 e 23 ore. Effettuare su ciascuno di questi prelievi la determinazione degli oli minerali come indicato nel punto 1.1.2.4. 1.1.3 Calcoli 1.1.3.1 Efficacia La concentrazione (g/L) di oli minerali risultante dal punto 1.1.2.3 viene moltiplicata per 25 in modo da calcolare la quantita' complessiva in grammi di petrolio disperso ed emulsionato. La quantita' cosi' calcolata viene confrontata con la quantita' in grammi di petrolio corrispondente ai 25 ml utilizzati per la prova. L'efficacia e' espressa come percentuale in peso della quantita' iniziale di petrolio che viene dispersa ed emulsionata. Un prodotto e' considerato accettabile quando riesce a disperdere ed emulsionare nelle condizioni del test piu' del 60% del petrolio aggiunto. 1.1.3.2 Stabilita' Le concentrazioni in grammi/litro risultanti dai punti 1.1.2.4 e 1.1.2.5 vengono per la concentrazione in grammi/litro di petrolio disperso ed emulsionato e moltiplicate per 100, per essere espresse in termini percentuali. Un prodotto e' considerato accettabile se: a) la stabilita' dell'emulsione in condizioni di agitazione si mantiene pressoche' inalterata, mostrando scostamenti percentuali rispetto ai valori di efficacia contenuti entro il 10%; b) la stabilita' dell'emulsione in condizioni di calma si mantiene pressoche' inalterata entro le 2 ore, con scostamenti accettabili entro il 10%, e risulta diminuita massimo del 40% dopo le 23 ore, che corrispondono al tempo piu' lungo indicato per il saggio. 2. Test di tossicita' acuta e cronica La tossicita' dei disperdenti deve essere valutata attraverso la determinazione degli effetti di tali prodotti su specie marine a breve (test di tossicita' acuta) e medio termine (test di tossicita' cronica). 2.1 Test di tossicita' acuta I test di tossicita' acuta devono essere effettuati su tre specie di organismi marini (alghe, crostacei, pesci) per avere una rappresentazione significativa dei possibili effetti complessivi. La tossicita' acuta viene definita in sei classi di concentrazioni che vanno da valori >1000 mg/L a valori minore o uguale a 0,01 mg/L (Tab. 2).
===================================================================== | | LC/LL50, EC/EL50, Classe di tossicita'| Descrizione | IC/IL50 (mg/L) ===================================================================== 0 | Non tossico | >1000 --------------------------------------------------------------------- | Praticamente non |>100 - minore o uguale a 1 |tossico | 1000 --------------------------------------------------------------------- | |>10 - minore o uguale a 2 | Leggermente tossico | 100 --------------------------------------------------------------------- | | >1 - minore o uguale a 3 | Moderatamente tossico| 10 --------------------------------------------------------------------- | |>0,1 - minore o uguale a 4 | Tossico | 1 --------------------------------------------------------------------- | |>0,01 - minore o uguale 5 | Molto tossico | a 0,1 --------------------------------------------------------------------- 6 | Estremamente tossico | minore o uguale a 0,01
Tab. 2 (da "The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure", Report and Studies n. 64, 2002). 2.1.1 Saggio di inibizione della crescita algale Effettuare il saggio di inibizione della crescita algale secondo la normativa europea EN ISO 10253 (Gennaio 1998). La durata prevista per il test e' di 72 ore, al termine delle quali si considerano accettabili valori di IC50 >1 mg/L. 2.1.2 Saggio di tossicita' acuta su crostacei marini Effettuare il saggio di tossicita' acuta su crostacei marini secondo il metodo IRSA-CNR: VIGANO' L. (1996): "Metodo per la valutazione della tossicita' acuta con Mysidopsis bahia", Notiziario dei Metodi Analitici IRSA, giugno 1996, 19-31. La durata prevista per il test e' di 96 ore, al termine delle quali si considerano accettabili valori di LC50 >1 mg/L. 2.1.3 Saggio di tossicita' acuta su pesci Effettuare il saggio di tossicita' acuta su pesci secondo la metodica-analitica indicata nella linea guida OECD n. 203 (17 luglio 1992), modificata dalle seguenti specifiche relative all'impiego di specie marine per le quali e' previsto l'utilizzo di acqua di mare, naturale o sintetica. Se naturale, l'acqua di mare dovra' provenire da aree non soggette a scarichi o sversamenti originati da fonti diffuse di inquinamento; in alternativa si puo' fare uso di acqua di mare sintetica secondo la composizione di cui alla tabella 1. La specie mediterranea sulla quale effettuare il test e' la spigola, Dicentrarchus labrax, in quanto rispondente alle indicazioni generali contenute nella suddetta linea guida OECD. La taglia degli esemplari da sottoporre a test deve essere di 6 ± 2 cm. La durata prevista per il test e' di 96 ore, al termine delle quali si considerano accettabili valori di LC50 >1 mg/L. 2.2 Test di tossicita' cronica Effettuare i test di tossicita' cronica su due specie di organismi marini (crostacei, pesci) per avere una rappresentazione significativa dei possibili effetti complessivi. La tossicita' cronica viene definita in quattro classi di concentrazioni che vanno da valori >1 mg/L a valori minore o uguale a 0,001 mg/L (Tab. 3).
===================================================================== Classe di tossicita' | Descrizione | NOEC* (mg/L) ===================================================================== 0 | Irrilevante| >1 1 | Bassa | >0,1 - minore o uguale a 1 2 | Moderata | >0,01 - minore o uguale a 0,1 3 | Alta |>0,001 - minore o uguale a 0,01 4 | Molto alta | minore o uguale a 0,001
Tab.3 - NOEC = No Observed Effect Concentration (concentrazione che non produce effetti osservabili) (da "The Revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure", Report and Studies n. 64, 2002) 2.2.1 Saggio di tossicita' cronica su crostacei marini Effettuare il saggio di tossicita' cronica su crostacei marini secondo il metodo IRSA-CNR: VIGANO' L. (1998): Metodo di valutazione della tossicita' cronica (7 giorni) con Mysidopsis bahia", Notiziario dei Metodi Analitici IRSA, maggio 1998, 1-8. Al termine del test si considerano accettabili valori di NOEC >0,1 mg/L. 2.2.2 Saggio di tossicita' cronica su pesci marini Effettuare il saggio di tossicita' cronica su pesci secondo la metodica analitica indicata nella linea guida OECD n. 204 (4 aprile 1984), modificata dalle seguenti specifiche relative all'impiego di specie marine per le quali e' previsto l'utilizzo di acqua di mare, naturale o sintetica. Se naturale, l'acqua di mare dovra' provenire da aree non soggette a scarichi o sversamenti originati da fonti diffuse di inquinamento; in alternativa si puo' fare uso di acqua di mare sintetica secondo la composizione di cui alla tabella 1. La specie mediterranea sulla quale effettuare il test e' la spigola, Dicentrarchus labrax, in quanto rispondente alle indicazioni generali contenute nella suddetta linea guida OECD. La taglia degli esemplari da sottoporre a test deve essere di 6 ± 2 cm. La durata prevista per il test e' di 28 giorni, al termine dei quali si considerano accettabili valori di NOEC >0,1 mg/L. 3. Test di biodegradabilita' Effettuare il test di biodegradabilita' secondo la metodica analitica indicata nella linea guida OECD n. 306 (17 luglio 1992). Saranno considerati preferibili i prodotti facilmente biodegradabili, i quali, sottoposti al test, abbiano dimostrato una rimozione di DOC (Dissolved Organic Carbon) maggiore o uguale a 70% per un periodo non superiore a 28 giorni. 4. Test di bioaccumulo Basare la determinazione dell'entita' del bioaccumulo sul valore del log Pow di ciascuno dei componenti organici del prodotto (Pow rappresenta il coefficiente di ripartizione ottenuto dividendo la concentrazione della sostanza nel n-ottanolo per la concentrazione nell'acqua); nel caso tale valore non fosse gia' disponibile, occorrera' determinarlo sperimentalmente utilizzando metodi analitici standardizzati. Si considerano accettabili prodotti disperdenti i cui componenti abbiano valori di log Pow minore o uguale a 3. QUADRO RIASSUNTIVO DEI REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER IL PRODOTTO DISPERDENTE 1. Il punto di infiammabilita', determinato in accordo allo standard EN 22719, deve essere superiore a 55 0C; 2. La viscosita' cinematica, misurata a 20 0C secondo il metodo ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt; 3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 0C; 4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve essere tale da emulsionare almeno il 60% del petrolio disperso; 5. La stabilita' dell'emulsione, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve essere tale da assicurare, in stato di agitazione e di calma, le condizioni di rimozione riportate nel presente allegato; 6. La tossicita' acuta nelle specie marine, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve manifestarsi a concentrazione di prodotto maggiore di 1 mg/L; 7. La tossicita' cronica nelle specie marine, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve manifestarsi a concentrazione di prodotto maggiore di 0,1 mg/L; 8. Alla biodegradabilita', determinata secondo la linea guida OECD n. 306, 1992, deve corrispondere una rimozione di DOC (Dissolved Organic Carbon) \geq 70% al termine di 28 giorni; in tal caso il prodotto e' considerato facilmente biodegradabile. 9. In riferimento al bioaccumulo, il log Pow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3. |
| Allegato 2 PRODOTTI SOLIDI DI TIPO GALLEGGIANTE AD AZIONE ASSORBENTE Alla istanza di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione: A. Scheda di identificazione; B. Rapporto di prova relativo ai test di: efficacia e stabilita'; tossicita'; A. SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO a) denominazione del prodotto e della societa' produttrice; b) identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato; c) identificazione dei componenti e dello loro concentrazioni; d) classificazione di pericolosita'. d.1) Per i componenti classificati come pericolosi al sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche, riportare: la classificazione; le frasi di rischio R; i dati che supportano tale classificazione; d.2) Indicare l'eventuale classificazione del prodotto come pericoloso ai sensi del decreto legilslativo 3 febbraio 1997 n. 52 e successive modifiche e riportare i dati che supportano tale classificazione. e) Proprieta' chimico-fisiche: stato fisico; peso specifico; infiammabilita' (Metodo A.10, indicato nel decreto ministeriale 3 dicembre 1985). B. METODI DI PROVA PER LA DETERMINAZIONE DELLA EFFICACIA E STABILITA' NONCHE¨ DELLA TOSSICITA' DEL PRODOTTO ASSORBENTE. 1. Determinazione dell'efficacia assorbente e della stabilita' dell'azione assorbente. Sono riportati i saggi tesi a determinare l'idoneita' del prodotto in termini di efficacia assorbente e di reversibilita' del processo di assorbimento stesso. Quest'ultimo saggio puo' interpretarsi come una determinazione della stabilita' dell'azione assorbente. I saggi proposti richiedono oltre alla normale strumentazione di laboratorio (inclusi termostato a circolazione sia interna che esterna di acqua ed estrattore Soxhlet) la seguente apparecchiatura specifica: dispositivo schiumatore-scolatore (Fig. 3); dispositivo per test di cessione del petrolio assorbito (Fig. 2); agitatore oscillante termostato, mod. Dubnoff (Rif. All. 1). 1.1 Efficacia assorbente 1.1.1 Principio del metodo Il metodo tende a determinare la capacita' di assorbimento di solidi di tipo galleggiante nei confronti di petrolio stratificato su acqua di mare sintetica. Sono di seguito indicati due saggi da effettuare che consentono rispettivamente di: A) Determinare la quantita' totale di petrolio eliminato come somma della quantita' di petrolio assorbita dalle particelle assorbenti e di quella conglobata dalle particelle stesse; B) Determinare la quantita' di petrolio eliminata per solo assorbimento dalle particelle assorbenti. Saggio A In una vaschetta di porcellana di forma rotonda (d.i. 21 cm, h 8,5 cm) introdurre 500 ml di acqua di mare sintetica (Tab. 1. All.1); su di essa stratificare 150 ml di petrolio greggio Arabian Light, quindi spargere sulla superficie 10 g di prodotto assorbente. Porre la vaschetta in un termostato a 25 0C ed agitare orizzontalmente per 5 minuti a 67 oscillazioni/minuto. Al termine raccogliere dalla superficie liquida l'assorbente imbevuto di petrolio, usando l'apposito schiumatore dotato di reticella metallica (400 maglie/cm2; diametro del filo0,1 mm) indicato in Fig. 3. Prelevare dalla quantita' raccolta un'aliquota di 1-2 g e sottoporla immediatamente a procedura di estrazione in Soxhlet come indicato subito sotto; trattare la parte rimanente come indicato nel saggio B. Trattare l'aliquota di 1-2 g introdotta in un estrattore Soxhlet per 3 ore con 200 ml di una miscela estraente costituita da 80 volumi di n-esano e 20 volumi di metil-tert-butiletere. Effettuare la determinazione degli oli minerali sull'estratto seguendo, come gia' indicato per i prodotti ad azione disperdente, il metodo IRSA 5140A1. L'unica differenza nell'applicazione di tale metodo e' rappresentata dalla procedura di estrazione, che, nel caso specifico, si basa sull'uso del Soxhlet, mentre per i disperdenti fa ricorso, come previsto dal metodo 5140A1 per campioni liquidi, ad una estrazione con imbuto separatore. Sottoporre a procedura di estrazione un campione di assorbente non trattato con petrolio, da utilizzare come bianco nel metodo analitico. Seccare il campione di solido assorbente al termine dell'estrazione all'aria e pesarlo. Dai valori determinati del peso del solido assorbente e della quantita' di olio minerale estratto e determinato, sottratti del bianco di procedura analitica sopra indicato, si puo' calcolare la quantita' di petrolio assorbito e conglobato per grammo di solido assorbente. Saggio B Lo schiumatore con la parte di solido assorbente rimasta dal prelievo effettuato per il saggio A viene posto in posizione verticale per 3 ore per permettere, attraverso la reticella di cui e' dotato lo schiumatore stesso, l'eliminazione del petrolio conglobato fra le particelle assorbenti. Al termine di tale tempo si preleva un campione di solido di 2-3 g e si procede alla determinazione degli oli minerali come indicato per il saggio A. Un prodotto e' considerato accettabile quando nelle condizioni del saggio B garantisce una rimozione di petrolio, dovuto quindi al solo assorbimento sulle particelle, di almeno il 60%. 1.2 Stabilita' dell'azione assorbente Si esegue una prova analoga a quella indicata nei saggi A e B. Al termine delle 3 ore di sgocciolamento previste nel saggio B, si preleva un'aliquota di campione solido per effettuare il test di cessione utilizzando l'apparecchiatura indicata in Fig. 2. Il tubo di vetro di Fig. 2, chiuso all'estremita' inferiore, viene riempito per meta' di acqua di mare sintetica e termostatato a 25 0C. Sulla superficie dell'acqua viene versato un quantitativo di solidi prelevati dallo schiumatore al termine delle 3 ore tale da produrre uno strato di 4 cm di altezza; si chiude l'estremita' superiore del tubo con l'apposito tappo dotato di reticella metallica, dello stesso tipo di quella usata per lo schiumatore, al quale e' collegato un tubo di efflusso. Si fanno scorrere nel tubo, dal basso verso l'alto, con l'ausilio di una pompa, 25 litri di acqua di mare sintetica termostata a 25 0C attraverso il campione solido in 30 minuti. Al termine si prelevano 2-3 g di campione solido cosi' trattato, si sottopongono ad estrazione in Soxhlet e sull'estratto si procede all'analisi degli oli minerali con il metodo 5140A1 citato. Un prodotto assorbente e' considerato accettabile quando, al termine del trattamento di cessione indicato, trattiene per grammo di solido assorbente una quantita' di petrolio che risulta diminuita rispetto a quella risultante dal saggio B al massimo del 20%. 2. Determinazione della tossicita' del prodotto assorbente Il test indicato verifica che non vengano rilasciate nell'acqua di mare, dal prodotto assorbente, composti in grado di esercitare un'azione tossica su organismi marini. La specie impiegata per il test e' il crostaceo marino Mysidopsis Bahia. La prova verra' eseguita come segue: 2.1 Modalita' esecutive a) Distribuire il prodotto assorbente in una quantita' di acqua marina sintetica come indicata in tab.1 in misura tale da produrre una concentrazione di 20 g/L. b) Tenere in agitazione la sospensione, termostatando a 25 0C, per un periodo di 48 ore. Al termine di tale periodo di contatto filtrare su filtro in fibra di vetro di 1-2 µm in grado di trattenere il solido sospeso. Il liquido cosi' ottenuto dopo filtrazione costituisce l'eluato. c) Procedere alla esecuzione dello stesso saggio di tossicita' previsto per valutare la tossicita' acuta nei crostacei marini, secondo il metodo IRSA-CNR Vigano' L., Notiziario dei Metodi Analitici (1996), come riportato nell'Allegato 1, punto 2.1.2. d) La durata del saggio sara' di 96 ore, al termine delle quali non dovranno risultare differenze di mortalita' del crostaceo, messo a stabulare nell'eluato, rispetto al controllo. QUADRO RIASSUNTIVO DEI REQUISITI TECNICI RICHIESTI PER IL PRODOTTO ASSORBENTE 1. Il prodotto non deve essere infiammabile; 2. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve garantire una rimozione del petrolio assorbito sulle particelle di almeno del 60%; 3. La stabilita' dell'azione assorbente, determinata secondo la metodica di cui al presente allegato, deve garantire valori di assorbimento diminuiti al massimo del 20% rispetto al valore risultante dall'esecuzione del test di efficacia per solo assorbimento. 4. Il prodotto non deve mostrare effetti di tossicita' diversi rispetto a quelli riscontrati nel controllo. |
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