Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |
DECRETO 4 dicembre 2002 |
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia. |
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IL SEGRETARIO GENERALE del Ministero per i beni e le attivita' culturali Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 "regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, "regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili", e successive modificazioni; Visto la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio e delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo all'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, "regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, "regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri dello Stato"; Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; Considerata la necessita' di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, i beni ed i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Sentiti i direttori generali nella riunione del 6 novembre 2002; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi, da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali. 2. L'acquisizione puo' essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni. 3. Gli acquisti di beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro 130.000, con esclusione dell'I.V.A. |
| Art. 2. Categorie di beni e servizi e limiti di spesa in economia 1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione, anche attraverso contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, dei seguenti beni e servizi nell'ambito dei limiti di spese sottoindicati: A) fino ad un importo di Euro 130.000, I.V.A. esclusa: 1. spese per l'acquisto, in Italia e all'estero, di beni culturali; 2. spese per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione di beni culturali anche mediante l'uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e telematiche; 3. spese per l'esecuzione di interventi, per la tutela, la conservazione, il ripristino, la manutenzione, e la sistemazione di cose mobili ed "immobili" di interesse e culturale; 4. spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, seminari, mostre ed altre manifestazioni di carattere didattico, culturale e scientifico, in Italia e all'estero, ivi comprese le spese necessarie per interpreti, traduzioni o trascrizioni di testi nonche' per ospitare i relatori; 5. spese per l'attuazione di accordi internazionali; 6. spese per i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini, rilevazioni connesse alle attivita' istituzionali; 7. spese per la comunicazione e la divulgazione delle attivita' istituzionali del Ministero; 8. spese per la digitalizzazione e riproduzione su qualsiasi supporto di beni culturali nonche' per la progettazione, la realizzazione, conduzione e successiva manutenzione di sistemi informatici e telematici necessari alla loro gestione e valorizzazione; 9. spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di apparecchiature hardware, programmi software e servizi necessari per l'archiviazione di documenti su supporti informatici; 10. spese connesse all'igiene, alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro; 11. spese per l'attuazione delle convenzioni con le associazioni di volontariato per servizi di supporto relativi alla sorveglianza e ai servizi al pubblico; 12. spese per la vigilanza di sedi e di beni; 13. spese per lavori di stampa, tipografia, litografia, xerografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; 14. spese per trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 15. spese per acquisti di libri, riviste, giornali, stampe, opuscoli e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a giornali, riviste scientifiche, giuridiche ed amministrative, italiane e straniere, periodici e ad agenzie di informazione, materiale didattico; 16. spese per la rilegatura di libri, di pubblicazioni e di altri materiali; 17. spese per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, di materiale scientifico e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti e di attrezzi per la riproduzione ed il restauro di beni culturali; 18. spese per la compilazione, redazione, stampa e diffusione di pubblicazioni, anche in formato elettronico; spese per ricerche bibliografiche e finalizzate alla redazione di volumi editi dell'amministrazione; 19. spese per la riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio; 20. spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la manutenzione di terminali, apparecchiature elettroniche ed informatiche, personal computers, stampanti, apparati e materiale informatico di vario genere, ivi compresa l'acquisizione di programmi, procedure software e di sistemi informatici; 21. spese per la progettazione, realizzazione, gestione, ivi compresa la conduzione e successiva manutenzione di sistemi informatici, o parti di essi, nonche' delle infrastrutture di comunicazione necessarie a garantire la operativita' dei sistemi informatici distribuiti ed il piu' adeguato livello di comunicazione tra le strutture dell'amministrazione; 22. spese per la fornitura di cancelleria, di mobili, suppellettili, arredi d'ufficio, macchine da calcolo e per scrivere, fotocopiatrici, duplicatori, macchine microfilm, climatizzatori ed attrezzature varie; 23. spese per corsi di preparazione e qualificazione professionali, formazione e perfezionamento del personale; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie; 24. spese per l'espletamento di concorsi od esami, comprese quelle eventualmente necessarie per l'affitto a breve termine di locali idonei; 25. spese per beni e servizi di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni; 26. spese per polizze di assicurazione; 27. spese per acquisti di prodotti fotografici, cinefotografici, filmati, documentari scientifici, e supporti per la comunicazione, spese per il trasferimento di testi e di immagini da microfilm o da altri formati a formati digitalizzati; 28. spese per l'acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 29. spese per l'acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; 30. spese per l'acquisizione di beni e servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 31. spese per l'acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di evitare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico architettonico, archeologico, archivistico, bibliotecario e culturale; 32. spese per pulizia di locali e di impianti, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 33. spese per l'installazione e spese di esercizio di impianti, di riscaldamento, di condizionamento, di illuminazione e forza motrice, di elevazione, idrici e di accessori per la telefonia, di antincendio e antifurto; 34. spese per l'acquisto, il noleggio, le riparazioni, le manutenzioni e il rimessaggio di autoveicoli e di mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, di combustibili e lubrificanti; 35. spese per interventi di disinfezione, disinfestazione e spolveratura di materiale bibliografico e archivistico; B) fino ad un importo 100.000 euro, I.V.A. esclusa: 1. spese per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; 2. spese per uniformi, divise, tute, indumenti protettivi; C) fino ad un importo di 80.000 euro, I.V.A. esclusa: 1. spese per l'adesione ad organismi associativi del settore degli specialisti dell'informazione; 2. lavori di traduzione, interpretariato o per revisione di bozze e di copia; D) fino ad un importo 50.000 euro, I.V.A. esclusa: 1. spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; 2. spese di rappresentanza; 3. spese per la divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione ovvero per via telematica. |
| Art. 3. Responsabile del servizio 1. L'esecuzione delle spese in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie affidate al dirigente interessato che puo' incaricare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cio' preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruita' dei prezzi stessi in sede di offerta. 3. In ordine alla scelta del contraente il responsabile del procedimento si attiene alle modalita' previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. |
| Art. 4. Procedura per l'acquisizione di beni e servizi 1. L'acquisizione dei beni e dei servizi avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito. 2. Si prescinde dalla richiesta di piu' preventivi nel caso di nota specialita' del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. 3. Il suddetto limite e' elevato a 40.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, sistemi informativi, ecc.) contiene: a) l'oggetto della prestazione; b) le eventuali garanzie; c) le caratteristiche tecniche eventualmente descritte in apposito capitolato; d) la qualita' e la modalita' di esecuzione; e) il termine di validita' dell'offerta ed i tempi di esecuzione; f) i prezzi unitari e complessivi; g) le modalita' di pagamento; h) le modalita' e le motivazioni di scelta del contraente; i) la dichiarazione in ordine all'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalita' previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; j) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire i beni e i servizi da acquisire; 5. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta piu' vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito. |
| Art. 5. Ordinazione, liquidazione e pagamento 1. L'acquisizione di beni e servizi e' perfezionata con contratto con scrittura privata semplice, oppure con apposita lettera di ordinazione con la quale il competente dirigente dispone l'ordinazione per l'acquisizione dei beni e dei servizi. Tali atti riportano comunque i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito. 2. I suddetti atti di ordinazione devono contenere almeno: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; c) la qualita' e la modalita' di esecuzione; d) gli estremi contabili (capitolo di spesa e indicazione dell'esercizio finanziario di competenza); e) la forma di pagamento; f) le penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonche' l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti; g) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore. 3. Dell'ordinazione ricevuta l'assuntore da immediata accettazione per iscritto all'amministrazione. 4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 5. Le fatture dei beni e dei servizi non possono in ogni caso essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del Dirigente. 6. I documenti di cui al comma precedente sono prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati - qualora si tratti di acquisti - della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili o di facile consumo. 7. Le competenti direzioni generali del Ministero dispongono il pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con ordinativi diretti; tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'Amministrazione lo richiedano il pagamento puo' essere disposto sui fondi accreditati al cassiere. 8. Gli uffici periferici, provvedono al pagamento delle spese di cui al presente provvedimento con i fondi loro assegnati e versati nelle contabilita' speciali o ad essi accreditati mediante aperture di credito, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
| Art. 6. Verifica della prestazione 1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. 2. Il collaudo e' eseguito da dipendenti qualificati nominati dal competente dirigente. 3. Il collaudo non puo' essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi. Il presente provvedimento sara' inviato agli organi di controllo. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 dicembre 2002 Il segretario generale: Rocca Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 6 |
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