Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 novembre 2002, n. 311
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo B).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1 (L)
(Oggetto)

1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l'iscrizione, l'eliminazione, la trasmissione e conservazione dei
dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.
 
ART. 2 (R)
(Definizioni)
 
ART. 3 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche
pronunciati da autorita' giudiziarie straniere se riconosciuti ai
sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura
penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la
legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione
limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice
penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena; b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene,
compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure
di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della
condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di
abitualita', di professionalita' nel reato, di tendenza a
delinquere; c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie; d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla
detenzione; e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione
condizionale; f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto
l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di
imputabilita', o disposto una misura di sicurezza; g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni
sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo
66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689; h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli
articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale; i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie; l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o
obbligo di soggiorno; m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione; n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327; o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai
minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio
1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio
1935, n. 835, e successive modificazioni; p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e
inabilitazione e quelli di revoca; q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di
chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito; r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di
sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n. 189; s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti
gia' iscritti; u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i
provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia. (art. 686 c.p.p.; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n.
778/1931; art. 24, parte del sesto comma, r.d.l. 1404/1934,
convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58-bis, l. n.
354/1975; art. 73, l. n. 689/1981)
 
ART. 4 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
 
ART. 5 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della persona alla quale si riferiscono.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:

a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a
norma dell'articolo 673 del codice di procedura penale; b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o
dei quali e' stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione
nel termine, ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura
penale; c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a
procedere per difetto di imputabilita', trascorsi dieci anni in
caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno
in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile o, nel caso di
non luogo a procedere, dal giorno in cui e' scaduto il termine per
l'impugnazione; d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le
quali e' stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato
concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del
codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena e'
stata eseguita ovvero si e' in altro modo estinta; e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di
imputabilita' emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal
giorno in cui il provvedimento e' divenuto irrevocabile; f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di
imputabilita' relativi ai reati di competenza del giudice di pace,
emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni
concernenti questi reati, trascorsi tre anni dal giorno in cui il
provvedimento e' divenuto irrevocabile; g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di
pace, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata
eseguita se e' stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se
e' stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e'
stato commesso un ulteriore reato; h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di
competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso,
limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi
cinque anni dal giorno in cui la sanzione e' stata eseguita se e'
stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se e' stata
inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non e' stato
commesso un ulteriore reato; i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l'imprenditore e' stato
dichiarato fallito ed e' stato chiuso il fallimento, quando il
fallimento e' revocato con provvedimento definitivo; l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono
annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo
definitivo.

3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa e' stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, e' eliminata anche l'iscrizione relativa a quest'ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di eta' sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di eta' della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
(art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/1988; artt. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)
 
ART. 6 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 60, comma 1, del
codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della
sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui
all'articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i
provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274; b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull'imputazione,
emesso nelle fasi e nei gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con l'art. 60, c. 3, c.p.p)
 
ART. 7 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
 
ART. 8 (L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:

a) al compimento dell'ottantesimo anno di eta' o per morte della
persona alla quale si riferiscono; b) alla cessazione della qualita' di imputato ai sensi dell'articolo
60, comma 2, del codice di procedura penale.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989 ed estensione del principio di cui all'art. 687, c. 1, c.p.p)
 
ART. 9 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231; b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all'esecuzione
delle stesse sanzioni; c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i
provvedimenti gia' iscritti, come individuato con decreto del
Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della
giustizia.

(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 10 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
 
ART. 11 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nell'anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui e' stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui e' cessata l'esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non e' stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 12 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)

1. Nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:

a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all'ente
l'illecito amministrativo dipendente da reato; b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla
contestazione dell'illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei
gradi successivi.

(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59 d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 13 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
 
ART. 14 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualita' di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 27111989, raccordo tra l'art. 35 d.lgs. n. 231/2001 e l'art. 60, c. 2, c.p.p.)
 
ART. 15 (R)
(Ufficio iscrizione)
 
ART. 16 (R)
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)
 
ART. 17 (R)
(Ufficio territoriale)
 
ART. 18 (R)
(Ufficio locale)
 
ART. 19 (R)
(Ufficio centrale)
 
ART. 20 (R)
(Comunicazioni all'ufficio centrale)
 
ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
 
ART. 22 (L)
(Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti richiesto dal difensore)

1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualita' di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalita' riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
 
ART. 23 (L)
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile, di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta.
(art. 689 c.p.p.)
 
ART. 24 (L)
(Certificato generale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)

1. Nel certificato generale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia
menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice
penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e
alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo
comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice
penale; d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata
la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di
procedura penale e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare
come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le
misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o
obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del
giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti di interdizione e di inabilitazione, quando e'
stata revocata; n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e'
stato riabilitato con sentenza definitiva.

2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
 
ART. 25 (L)
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)

1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia
menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice
penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e
alle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo
comma, del codice penale; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice
penale; d) alle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente
applicata l'amnistia e a quelle per le quali e' stata dichiarata
la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata; e) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di
procedura penale e ai decreti penali; f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare
come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata; g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a
sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le
misure sono state revocate; h) ai provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o
obbligo di soggiorno; i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del
giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
iscrizioni concernenti questi reati; m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e
inabilitazione e quelli di revoca; n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore;
a quelli di omologazione del concordato fallimentare; a quelli di
chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito; o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

2. Se e' stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non e' riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)
 
ART. 26 (L)
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)

1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:

a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e
inabilitazione, salvo che siano stati revocati; b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito
sia stato riabilitato con sentenza definitiva; c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti
giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189; d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti
limitazioni alla capacita' del condannato.

(art. 689 c.p.p.)
 
ART. 27 (L)
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto
dall'interessato)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:

a) alle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia
menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice
penale, purche' il beneficio non sia stato revocato; b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda; c) alle condanne per i reati per i quali si e' verificata la causa
speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice
penale; d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di
procedura penale e ai decreti penali; e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del
giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle
iscrizioni concernenti questi reati.

(estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)
 
ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori
di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di eta', quando tale certificato e' necessario per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 688, c. 1, c.p.p., art. 14, c. 3, del d.P.R. n. 448/1988)
 
ART. 29 (L)
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)

1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L'interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall'interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell'articolo 29, secondo comma, e dell'articolo 32, primo comma , n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c.p.p., art. 195 att. c.p.p.)
 
ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita'
giudiziaria)

1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.
(art. 81, c. 1, primo periodo, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti
amministrativi dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)

1. L'ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all'esito del procedimento per decreto.
(art. 81. c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori
di pubblici servizi)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 31, quando sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente
interessato)
 
ART. 34 (R)
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)
 
ART. 35 (R)
(Ufficio competente al rilascio del certificato)
 
ART. 36 (R)
(Certificato di emergenza)
 
ART. 37 (L)
(Certificati richiesti da autorita' straniere)

1. Le autorita' interessate di Stati dell'Unione europea possono richiedere i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, presso tutti gli uffici locali, i quali provvedono al rilascio.
2. La richiesta di certificati da parte di altre autorita' straniere e' disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocita'.
(art. 35, primo c. , r.d. n. 778/1931)
 
ART. 38 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)
 
ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema e acquisizione di certificati
dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
 
ART. 40 (L)
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale e' nata la persona cui e' riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non e' stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)
 
ART. 41 (R)
(Principi e funzioni)
 
ART. 42 (R)
(Regole tecniche del sistema)
 
ART. 43 (R)
(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)
 
ART. 44 (R)
(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)
 
ART. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)

1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24, 25 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell'articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2600 e raccordo con l'art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all'art. 63, c. 2, stesso d.lgs.)
 
ART. 46 (R)
(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)
 
ART. 47 (R) (Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate
dall'ufficio locale)
 
ART. 48 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)
 
ART. 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
 
ART. 50 (R)
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)
 
ART. 51 (R)
(Raccordo con norme esterne al testo unico)
 
ART. 52 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; - all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835,
e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e'
iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma; - l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; - l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182; - l'articolo 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9
della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole:
"alla formazione delle schede e dei fogli complementari"; - l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; - gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689; - gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; - gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448; - l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110,
comma 2, da 194 a 197 e 237; - gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
272; - del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45;
46; 51, comma 1,lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente
alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e'
sostituita dalla seguente: "comma"; - del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80,
81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
 
ART. 53 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti".
2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma".
3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
 
ART. 54 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)
 
ART. 55 (L)
(Norma finale)

1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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