Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 15 gennaio 2003, n. 21 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1400): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, degli affari esteri Berlusconi. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e 10a. Esaminato dalla 3a commissione il 19 giugno e 2 luglio 2002. Relazione scritta presentata il 24 luglio 2002 (atto n. 1400/A - relatore sen. Provera). Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2002. Camera dei deputati (atto n. 3083): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione, il 17 settembre e 26 novembre 2002. Relazione scritta presentata il 26 novembre 2002 (atto n. 3083/A - relatore on. Rizzi). Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 ed approvato il 19 dicembre 2002. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Repubblica Unite di Tanzania, (da qui appresso denominati "le Parti Contraenti");
- Desiderando creare condizioni favorevoli agli investimenti realizzati da cittadini e societa' di uno Stato nel territorio dell'altro Stato; - Riconoscendo che la promozione e la reciproca proiezione di detti investimenti, in base ad un accordo internazionale, contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali individuali, e favoriscono la prosperita' in entrambi gli Stati
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, s'intende per: 1. "Investimento", ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma prescelta o dal contesto giuridico. Fatte salve le disposizioni generali di' cui sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale di proprieta', inclusi i diritti reali di garanzia di un terzo, purche' possano essere investiti; b) azioni ed obbligazioni, quote sociali, ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in generale; c) crediti finanziari ed ogni altro diritto per il servizio, avente valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti relativi alla proprieta' intellettuale ed industriale, al know-how, ai segreti commerciali, alla denominazione ed all'avviamento commerciali; e) ogni diritto di natura economica concesso per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciate in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ai fini dell'esercizio di attivita' economiche, incluse quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento iniziale. Eventuali modifiche della forma giuridica in cui sono stati investiti i beni non incide sulla loro qualifica d'investimento.
2. "Investitore", ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' societa' straniere consociate, affiliate o succursali controllate in qualche modo dalle predette persone fisiche o giuridiche. 3. "Persona fisica", con riferimento ad una della Parti Contraenti, ogni persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in ottemperanza alle sue leggi. 4. "Persona giuridica", con riferimento ad entrambe le Parti, ogni entita' avente la sua sede sociale principale ubicata nel territorio di una delle Parti Contraenti, e come tale da essa riconosciuta, sia essa istituzione pubblica, societa' di persone o di capitali, fondazione o associazione, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. "Redditi", le somme derivanti da un investimento, incluso, segnatamente, i profitti e gli interessi, i redditi da interesse, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties, le retribuzioni per l'assistenza o per servizi tecnici ed emolumenti diversi, nonche' ogni altro pagamento in natura come, inter alia, le materie prime, i prodotti agricoli, altri prodotti o il bestiame. 6. "Territorio", oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime. Queste includono le zone marine e sottomarine sotto la sovranita' delle Parti Contraenti o sulle quali esse esercitano diritti di sovranita' o di giurisdizione, in conformita' con I diritto internazionale. 7. "Accordo d'investimento", un accordo tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Pane Contraente volto a regolare le relazioni legali specifiche riguardanti l'investimento. ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli affinche' i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente investano capitali nel proprio territorio, e, fatto salvo il proprio diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla propria legislazione, autorizza l'ingresso di detti capitali. 2. Ogni Parte Contraente crea e mantiene nel rispettivo territorio un sistema giuridico atto ad assicurare che gli investimenti di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ottengano in ogni momento un trattamento equo e giusto e godano della stessa piena protezione e sicurezza accordate ai residenti del proprio territorio. Nessuna delle Parti Contraenti deve ostacolare in alcun modo tramite provvedimenti irragionevoli o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'impiego, la trasformazione, il godimento o la liquidazione di investimenti ed attivita' connesse al loro operare nel proprio territorio di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente assolvera' ogni obbligo da essa assunto nei confronti degli investimenti di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente. 3. Fatti salvi le leggi ed i regolamenti in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, gli investitori di una Parte Contraente o i loro dipendenti, nonche' i membri delle loro famiglie, saranno autorizzati ad entrare, lavorare, soggiornare o lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere le attivita' connesse agli investimenti effettuati nel territorio di quest'ultima Parte Contraente. ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita
1. Nessuna delle Parti Contraenti potra' applicare nel suo territorio agli investimenti realizzati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ed ai redditi da essi derivanti, un trattamento meno favorevole di quello ch'essa concede agli investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati dai propri cittadini o societa' o ad investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati da cittadini o societa' di un Paese terzo. 2. Nessuna delle Parti Contraenti potra' sottoporre, nel proprio territorio, cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente, in quanto a gestione, mantenimento, impiego, trasformazione, godimento o liquidazione di investimenti ed attivita' connesse al loro operare, a un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o alte proprie societa' o a cittadini e societa' di un Paese terzo. 3. In deroga al principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo (1)del presente Articolo, nel caso della Repubblica Unita di Tanzania, gli incentivi limitati concessi soltanto ai propri cittadini ed alle proprie societa' volti a stimolare la creazione di industrie locali, sono da considerarsi compatibili con il presente articolo, nel caso in cui non incidano in modo significativo sugli investimenti e sulle attivita' ad essi connesse di cittadini e societa' dell'altra Parte Contraente. Fatto salvo il rafforzamento della capacita' delle industrie locali, la Repubblica Unita di Tanzania eliminera' in maniera progressiva detti incentivi speciali. ARTICOLO 4 Risarcimento di perdite
1. I cittadini e le societa' di una delle Patti Contraenti, che abbiano subito perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza nazionale, sommosse, insurrezioni o rivolte nel territorio di quest'ultima Parte Contraente dovranno ottenere da tale Parte Contraente un trattamento, in quanto a restituzione, risarcimento, compensazione o altro regolamento, non meno favorevole di quello concesso da questa Parte Contraente ai propri cittadini o alle proprie societa' o a cittadini e societa' di un Paese terzo. I pagamenti risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero nel rispetto delle disposizioni di legge delle Parti Contraenti. 2. Fatto salvo il paragrafo (I) del presente Articolo, ai cittadini ed alle societa' di una delle Parti Contraenti, che abbiano subito perdite in una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo sopra citato, nel territorio dell'altra Parte Contraente, derivanti da:
a) requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorita' di detta Parte, o b) distruzione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorita' di detta Parte, sempre che cio' non sia avvenuto durante un combattimento o non sia stato necessario data la situazione, secondo le definizioni di dette condizioni previste dal diritto internazionale,
deve essere concessa la restituzione o una compensazione adeguata. Le somme risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, per una durata determinata o indeterminata, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, fatte salve le disposizioni specificatamente previste dalle legislazioni ed i regolamentari vigenti, nazionali o locali, nonche' dalle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni competenti. 2. Gli investimenti di cittadini e societa' delle Parti Contraenti non saranno, de jure o de facto, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (in seguito denominate esproprio) nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per motivi di utilita' pubblica connessa a necessita' interne di detta Parte, su base non discriminatoria, e contro un risarcimento immediato, totale ed effettivo. Tale risarcimento e' equivalente al valore reale di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima dell'esecuzione dell'esproprio o dell'annuncio pubblico della relativa decisione di esproprio, a seconda di quale dei due momenti e' cronologicamente precedente, e' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile il giorno in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio e' annunciata o resa pubblica, deve includere gli interessi calcolati al tasso "LIBOR" (London Interbanking Offered Rate), dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, e deve essere versato senza ritardi e, comunque, essere effettuabile e trasferibile entro sei mesi. Qualora ci fossero difficolta' nello stabilire il valore reale di mercato, esso sara' determinato secondo le norme di valutazione internazionalmente riconosciute. Il cittadino o la societa' in causa ha diritto, in conformita' con la legislazione della Parte Contraente espropriante, ad un riesame immediato del proprio caso o della stima del proprio investimento da parte delle autorita' giudiziarie o di altra Autorita' indipendente di detta Parte, in conformita' con i principi disposti nel presente paragrafo. 3. Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una societa' registrata o costituita ai sensi della legislazione in vigore in una qualsiasi parte del proprio territorio, di cui sono azionisti cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente, essa deve garantire che le disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo siano applicate in modo da assicurare un risarcimento immediato, totale ed effettivo a detti cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente, considerando la loro partecipazione in detta societa', come specificato nei documenti costitutivi di quest'ultima. 4. Qualora, a seguito di un esproprio, il bene in questione non sia stato, in parte o in toto, utilizzato ai fini previsti, esso puo' essere riacquistato dal proprietario, o dagli aventi diritto, a prezzo di mercato. ARTICOLO 6 Rimpatrio degli investimenti e dei redditi da essi derivanti
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce, in quanto agli investimenti, ai cittadini ed alle societa' dell'altra Parte Contraente, previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento senza restrizioni dei loro investimenti e dei redditi da essi derivanti, dei fondi destinati al rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento dei relativi interessi, e dei redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totali o parziali di un investimento. I trasferimenti devono essere effettuati senza ritardi nella valuta convertibile in cui il capitale e' stato in origine investito, o in qualsiasi altra valuta convertibile convenuta tra l'investitore e la Parte Contraente interessata. Salvo altrimenti convenuto dall'investitore, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di' cambio corrente applicabile il giorno in cui disposto al paragrafo (2) dell'Articolo (5) riguardante il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio. Gli obblighi fiscali di' cui al paragrafo precedente s'intendono assolti quando l'investitore avra' completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento. 2. Ognuna delle Parti Contraenti assicura che i cittadini dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, remunerazioni ed indennita' versate loro per lavoro e servizi autorizzati svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente. ARTICOLO 7 Deroghe
Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle societa' di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle societa' dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:
a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale. ARTICOLO 8 Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti
1. Le controversie che possono insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti, sono, per quanto possibile, composte tramite consultazioni e trattative. 2. Qualora tali controversie non possano essere composte come disposto nel paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data della domanda scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
a) al foro competente della Parte Contraente; b) a un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI). c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (CIRDI) in conformita' con le regole del Centro.
3.(a) Nel caso di arbitrato di cui all'Articolo 8.2.b, Il tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri nominati in conformita' con l'Articolo 7 del regolamento della CNUDCI. (b) La sede dell'arbitrio sara' Stoccolma, in Svezia, o qualsiasi altra sede convenuta dagli Arbitri, con l'accordo delle parti. 4. La decisione del tribunale arbitrale dovra' comunque applicare le disposizioni del presente Accordo ed i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti, Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno soggetti ai rispettivi ordinamenti nazionali, in conformita' con le convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte contraente. 5. La lingua dell'arbitrato sara' l'inglese. 6. Nel caso in cui l'investitore ed un organismo di' una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applichera' la procedura prevista in detto accordo. 7. Le Parti Contraenti s'asterranno dal trattare per via diplomatica controversie deferite al Centro (CIRDI) o a un tribunale arbitrale salvo che:
a) il segretario generale del Centro o un tribunale arbitrale decida che la controversia non rientri nella propria giurisdizione, oppure b) l'altra Parte Contraente non abbia osservato o eseguito il lodo emesso da un tribunale arbitrale. ARTICOLO 9 Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione ed applicazione del presente Accordo, dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite i canali diplomatici. 2. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere composta entro 6 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti notifica, per iscritto, l'altra Parte Contraente, essa sara' sottoposta, su iniziativa di una delle Patti Contraenti, a un tribunale arbitrale. 3. Il tribunale arbitrale e' costituito per ogni singolo caso nel modo seguente: ognuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del collegio entro due mesi dalla data di' ricezione della domanda di arbitrato. Tali membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo che, previa approvazione delle due Parti Contraenti, sara' nominato Presidente del tribunale arbitrale. Il Presidente sara' nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Qualora le nomine non fossero effettuate nei termini previsti nel paragrafo (3) del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti puo', in assenza di ogni altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle necessarie nomine Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se, per qualsiasi altro motivo, gli sia impossibile svolgere tale funzione, sara' invitato a procedere alle necessarie nomine il Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o gli sia parimenti impossibile svolgere tale funzione, sara' invitato a procedere alle necessarie nomine il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle Patti Contraenti. 5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio membro del tribunale e i costi per i propri rappresentanti nella procedura arbitrale. Le spese riguardanti il Presidente e quelle restanti sono da dividersi in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il tribunale, puo', tuttavia, nel suo lodo, ordinare che una delle Parti Contraenti si faccia carico di una percentuale maggiore dei costi, e tale decisione e' vincolante per entrambe le Parti. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali. ARTICOLO 10 Surrogazione
1. Qualora una delle Parti Contraenti o un suo organismo preposto abbia versato un risarcimento per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscera' la cessione, per legge o per transazione legale, di tutti i diritti e di tutte le pretese della Parte risarcita alla Parte Contraente o all'organismo preposto in questione e riconoscera' che la Parte Contraente o l'organismo preposto hanno facolta' di esercitare tali diritti o di rivendicare tali pretese per surrogazione, negli stessi termini della Parte risarcita. 2. La Parte Contraente o il suo organismo preposto, di cui sopra, ha diritto in ogni circostanza allo stesso trattamento in quanto a diritti e pretese acquisiti per cessione e ad ogni importo versato per effetto di tali diritti e pretese, come ne aveva diritto la Parte risarcita, in virtu' del presente Accordo, nei confronti dell'investimento in questione e dei redditi da esso derivanti. 3. Qualsiasi importo ricevuto in valuta non convertibile dalla Parte Contraente o dal suo organismo preposto per effetto dei diritti o delle pretese acquisiti, sara' liberamente a disposizione di detta Parte Contraente ai fini di coprire eventuali costi sostenuti nel territorio dell'altra Parte Contraente. ARTICOLO 11 Applicazione di altre disposizioni
1. Qualora la legislazione di entrambe le Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, attualmente vigenti o stabiliti successivamente tra lo Parti Contraenti, oltre al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano diritto ad un trattamento piu' favorevole agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente di quanto disposto dal presente Accordo, saranno tali norme a prevalere sul presente Accordo. 2. Qualora, per effetto di legge, regolamenti, o altre disposizioni o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente conceda a un investitore dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello disposto nel presente Accordo, sara' il trattamento piu' favorevole ad essere applicato. 3. Qualora, dopo la data in cui e' stato effettuato l'investimento, si effettui una modifica alle leggi, regolamenti, atti o disposizioni di politica economica che governano direttamente o indirettamente l'investimento, si applichera' lo stesso trattamento applicabile ad esso al momento in cui detto investimento e' stato effettuato, previa richiesta dell'investitore. ARTICOLO 12 Esecuzione dell'Accordo
Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' con i regolamenti in esso vigenti. Il presente Accordo non e' di applicazione nel caso di controversie insorte prima della sua entrata in vigore. ARTICOLO 13 Relazioni tra i Governi
Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti. ARTICOLO 14 Entrata in vigore
Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche. ARTICOLO 15 Durata e scadenza
Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente esso rimarra' in vigore fino alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. Le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per gli investimenti effettuati durante la sua vigenza per un periodo di venti anni a partire dalla data di scadenza dell'Accordo, fatta salva la successiva applicazione delle norme del diritto, internazionale generale. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. FATTO a (illeggibile) il 21/8/2001, in due(2) esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA (firma illeggibile) (firma illeggibile) |
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