Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI MANFREDONIA |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Manfredonia (provincia di Foggia) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1) di stabilire, per l'anno 2003, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992: terreni agricoli, 7 per mille; abitazione principale, 5,5 per mille; altri fabbricati, 7 per mille; aree fabbricabili, 7 per mille; fabbricati invenduti, 4 per mille (appartenenti ad imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni); 2) di stabilire per l'anno 2003 fino alla concorrenza di euro 170,43 la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica unita' immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio comunale: a) pensionati singoli di eta' non inferiore a 60 anni, con reddito inferiore/uguale a euro 6.713,94 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta; b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il sessantesimo anno di eta' con reddito inferiore/uguale a euro 10.329,14 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta; c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a euro 6.713,94; 3) di applicare per l'anno 2003 le agevolazioni previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 5,5 per mille; 4) di applicare l'aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille per le unita' immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione; 5) di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili; 6) l'imposta e' ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 7) di considerare abitazione principale, con l'applicazione della sola aliquota agevolata del 5,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale di euro 118,79, l'unita' immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che venga presentata dichiarazione sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, cosi' come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora; 8) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 9) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 118,79 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed e' ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unita' immobiliari, e' inoltre stabilito che l'importo di euro 118,79 di cui sopra sia elevato a 170,43, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalita' indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 10) di precisare che per l'anno 2003 l'aliquota ridotta del 5,5 per mille trova applicazione sia per l'abitazione principale sia per le relative pertinenze (soffitta/cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui e' sita l'abitazione principale e garage/box/posto auto limitatamente ad uno solo di essi); 11) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalita' di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; 12) i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti. |
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