Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 novembre 2002
Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore. (Deliberazione n. 13/02/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 1 luglio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio 1997;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;
Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione del vettore;
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 "Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1 luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilita' del numero tra reti mobili;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 69/99, recante "Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalita' per l'assegnazione di frequenze", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, in particolare l'art. 12, comma 1;
Vista la propria delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio nella riunione del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 338/99, recante "Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, recante "Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR, recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000;
Vista la propria delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2000;
Vista la propria delibera n. 12/01/CIR, recante "Disposizioni in tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR, recante "Modalita' operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 22/01/CIR, recante "Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2001;
Vista la propria delibera n. 7/02/CIR, recante "Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2002, in particolare l'art. 1 "Fissazione del prezzo massimo interoperatore";
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2002;
Considerato che, come rilevato nel corso della riunione dell'Unita' per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, del 4 ottobre 2002, e secondo quanto indicato dagli operatori in risposta alla richiesta del Dipartimento regolamentazione del 18 ottobre 2002, non erano stati conclusi, alla data del 22 ottobre 2002, accordi tra gli operatori di rete mobile riguardanti la fissazione di un prezzo interoperatore, a valere dal 1 gennaio 2003;
Considerato pertanto che, l'Autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, ha disposto, in data 23 ottobre 2002, l'avvio del procedimento concernente la "Portabilita' del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo interoperatore";
Sentiti in audizione congiunta le societa' Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni, H3G, IPSE 2000, in data 21 novembre 2002;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. L'Autorita', con la delibera n. 7/02/CIR, si e' riservata di fissare, entro il 30 novembre 2002, il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003, sulla base delle considerazioni contenute nella stessa delibera e che vengono in questa sede integralmente richiamate, confermate ed integrate dagli elementi di seguito riportati. Secondo l'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, tale prezzo interoperatore, che non deve superare quanto stabilito per la portabilita' per la rete fissa, all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, considerato che in ogni caso il prezzo non deve costituire un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.
2. La direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, prevede che le autorita' nazionali di regolamentazione provvedano affinche' i prezzi dell'interconnessione correlata al servizio di portabilita' del numero siano orientati ai costi, e che le stesse autorita' possano tenere conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.
3. A tal fine occorre altresi' considerare il mercato nazionale dei servizi di comunicazione mobili. Come gia' sottolineato dall'Autorita' nella propria relazione annuale 2002, il mercato nazionale mostra un tasso di penetrazione ormai prossimo alla saturazione, in un contesto che vede, tra l'altro, la generale riduzione dei ricavi medi per linea. Da un tale scenario emerge, da una parte, la difficolta' di consolidamento degli operatori nuovi entranti e, dall'altra, la constatazione che la competizione avra' sempre piu' carattere di sostituzione piuttosto che di ampliamento del mercato.
4. La portabilita' del numero mobile risulta, quindi, il principale strumento che gli operatori nuovi entranti, anche di rete di terza generazione (3G), possono utilizzare per l'acquisizione di quote di mercato. In assenza di accordo sottoscritto dagli operatori di rete mobile per l'anno 2003, gli stessi operatori hanno peraltro comunicato la propria intenzione di avviare la rinegoziazione di tale prezzo per l'anno 2003, un prezzo interoperatore, quale quello allo stato in vigore (27 euro), oltre a non risultare rappresentativo dei costi di un operatore efficiente, risulta altresi' suscettibile di costituire una barriera all'ingresso da parte degli operatori esistenti, se si considera che gli operatori nuovi entranti devono necessariamente sostenere tale costo in aggiunta ai propri costi in qualita' di recipient per l'acquisizione del singolo cliente. In tal modo, gli operatori potrebbero essere costretti a ribaltare una buona parte di tali costi sui clienti da acquisire in portabilita' del numero, generando, quindi, un possibile disincentivo all'uso della prestazione di MNP e tale, in ultima analisi, da vanificare gli obiettivi del percorso regolamentare dell'Autorita' in materia.
5. Tale ultimo aspetto e' stato messo in risalto anche dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel parere espresso, in data 26 marzo 2002, laddove viene rilevato che "[..] la previsione di un prezzo per l'attivazione della portabilita' rischierebbe di far transitare tale prezzo a carico dei consumatori che subirebbero quindi, in tal modo, un ingiustificato innalzamento del costo di passaggio da un operatore ad un altro". A tale riguardo, l'Autorita' aveva condiviso l'analisi sui rischi per la fruizione della prestazione di MNP in presenza di costi di attivazione elevati.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la determinazione di un criterio di fissazione del valore massimo, nel caso in specie pari a quello stabilito per la portabilita' della rete fissa, risulta pienamente giustificata, sia in relazione ai costi dell'operatore donating, sia perche' tale determinazione si caratterizza quale misura pro-competitiva in particolar modo per gli operatori nuovi entranti nei servizi 3G, che non potranno per lungo tempo contare su di una sostanziale reciprocita' tra il flusso di clienti in "entrata" ed in "uscita" sulla propria rete, caratteristica questa che renderebbe di fatto quasi irrilevante il livello di prezzo interoperatore per la portabilita'.
7. Le principali attivita' che coinvolgono l'operatore donating sono le seguenti:
a) ricezione del messaggio di richiesta di portabilita' inviato dall'operatore recipient all'operatore donating;
b) invio della conferma della presa in carico da parte dell'operatore donating verso l'operatore recipient;
c) processo di validazione e invio della stessa da parte dell'operatore donating verso l'operatore recipient;
d) aggiornamento dei sistemi, il giorno del cut-over, da parte dell'operatore donating e invio del relativo messaggio di notifica;
e) supporto al cliente da parte del customer care, con riferimento esclusivo a informazioni riguardo lo stato del processo di portabilita';
f) al momento del passaggio del numero, un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attivita' di attivazione della prestazione di MNP;
g) supporto all'operatore recipient per la gestione di eventuali anomalie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente.
Tali attivita', come gia' rilevato nella delibera n. 7/02/CIR, non si differenziano in misura apprezzabile da quelle relative alla portabilita' del numero su rete fissa e, per quanto concerne quelle di cui alle lettere c), e), f) e g), possono prevedere un intervento manuale da parte di personale dell'operatore donating. La durata complessiva di tale intervento, per un singolo numero portato, risulta di difficile valutazione alla luce delle informazioni allo stato disponibili. La durata complessiva dell'intervento manuale, peraltro, dovrebbe essere considerata con riferimento ad un operatore efficiente ed in prospettiva, tenuto conto che con la messa a regime della prestazione, cui corrispondera' un incremento del numero di richieste giornaliere di portabilita', gli operatori tenderanno ad automatizzare in misura sempre maggiore il processo di attivazione della prestazione, riducendo di conseguenza l'intervento del personale, in alcune fasi, alla sola gestione delle anomalie.
8. In merito ai principi di imputazione dei costi, si osserva che la direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede il diritto di tutti coloro che sono abbonati ai servizi telefonici pubblici, ivi compresi i servizi di telefonia mobile, alla portabilita' del numero. Questo implica che, nella Comunita' europea, l'obbligo di adeguare i sistemi di rete e gestionali per la fornitura di tale prestazione ricade su tutti gli operatori. Alla luce di tale considerazione, come gia' previsto dall'art. 12, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR, attraverso il prezzo interoperatore pagato dall'operatore recipient al donating, risultano recuperabili i soli costi direttamente imputabili all'attivazione efficiente di un singolo numero portato, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato.
Sono pertanto da escludere da tale recupero, attraverso il prezzo interoperatore, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema, ovvero i costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera, che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di Mobile Number Portability, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 4/CIR/99.
9. Nel corso del procedimento avviato, non sono emersi elementi quantitativi di sufficiente dettaglio e riscontro operativo, utili a ritenere necessario discostarsi dal valore massimo del prezzo della prestazione fissato dalla delibera 7/02/CIR. Taluni degli operatori intervenuti nel procedimento hanno rappresentato la necessita' di dover approfondire i criteri di allocazione contabile prima di quantificare il costo della prestazione; tuttavia, sul punto, l'Autorita' ha ritenuto tale richiesta incompatibile con la necessita' di concludere tempestivamente il procedimento e, quindi, di fornire certezze in ordine al prezzo massimo della prestazione di MNP ai consumatori ed agli operatori nuovi entranti, per i quali lo stesso assume la notevole rilevanza evidenziata in precedenza.
L'Autorita' ritiene tuttavia utile proseguire gli approfondimenti contabili anche per il tramite dell'Unita' di monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, istituita con la delibera n. 12/01/CIR, al fine di evidenziare i soli costi direttamente imputabili, come indicato al punto precedente, nonche' le efficienze di scala conseguibili con la piena operativita' della prestazione.
10. In base alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni della prestazione di MNP e ai dati allo stato disponibili, si puo' ipotizzare un incremento consistente del numero delle stesse attivazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 e cio' influira', in riduzione, sulla valutazione dei costi di cui ai punti precedenti, in quanto permettera' di allocare ad un maggior numero di attivazioni i costi fissi che saranno riconosciuti per la fornitura dell'attivazione della prestazione.
11. Dal confronto internazionale emerge altresi' che in alcuni Paesi, sia in Europa ed in particolare all'interno dell'Unione europea, sia in Asia, gli operatori di rete mobile si sono accordati di non richiedere alcun compenso per la remunerazione delle procedure MNP eseguite dal donating. Per i Paesi in cui l'attivazione della prestazione risulta onerosa, le migliori prassi internazionali, ovvero i prezzi interoperatore piu' bassi, risultano in linea con il valore stabilito dall'Autorita' per la rete fissa all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono l'Autorita' ritiene, pertanto, di dover procedere alla determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo massimo per l'attivazione della prestazione di MNP. A tale fine si assume quale valore quello attualmente stabilito per la portabilita' su rete fissa, ovvero Euro 10,02, a valere dal 1 gennaio 2003, tenuto altresi' conto che ulteriori ritardi nella determinazione di tale criterio potrebbero arrecare un grave pregiudizio per gli operatori nuovi entranti;
Considerato, che il prezzo interoperatore attualmente stabilito dagli operatori costituisce un ostacolo al realizzarsi di condizioni di effettiva concorrenza, in particolare tra gli operatori consolidati sul mercato ed i nuovi entranti;
Ritenuto quindi necessario, in assenza di accordo tra gli operatori, un intervento dell'Autorita' in ordine alla determinazione del criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003, al fine di fornire al mercato le necessarie certezze, perseguendo gli obiettivi di garanzia della concorrenza e di tutela dell'utenza;
Ritenuto, comunque, opportuno avviare gli approfondimenti contabili di cui al precedente punto 9, anche per il tramite dell'Unita' di monitoraggio;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore
1. Dal 1 gennaio 2003, il prezzo massimo di attivazione non puo' superare la misura stabilita per la portabilita' su rete fissa all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.
2. L'Autorita' si riserva di riconsiderare, entro il 30 giugno 2003, il criterio di cui al precedente comma 1, sulla base delle risultanze dell'attivita' congiunta relativa alla definizione dei criteri di imputazione e di valutazione dei costi, nonche' in base all'evoluzione numerica delle attivazioni.
 
Art. 2.
Disposizioni finali
1. L'Unita' per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorita' in merito alle risultanze dell'attivita' di cui al precedente art. 1, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
La presente delibera e' notificata agli operatori mobili IPSE 2000, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 28 novembre 2002
Il presidente: Cheli
 
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