Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2003 |
Revoca del provvedimento con il quale e' stato affidato, in concessione, alla SEAL S.p.a. il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per la provincia di Viterbo. |
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IL DIRETTORE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Revoca del provvedimento di affidamento, in concessione, alla SEAL S.p.a. del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per la provincia di Viterbo. 1.1 A decorrere dal 3 febbraio 2003, e' revocato il decreto del Ministro delle finanze 5 agosto 1994, prot. I/2/1513/94, con il quale la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici per la provincia di Viterbo e' stata affidata alla SEAL S.p.a., con sede in Viterbo, via Monte Sacro n. 31. 1.2 A partire dalla data indicata al comma 1, la SEAL S.p.a. e' privata di qualsiasi potere derivante dall'affidamento in concessione del servizio di cui al punto n. 1.1. 1.3 Contro il presente atto e' ammesso ricorso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla notifica. Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Motivazioni. L'art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevede, al comma 1, lettera c), che il concessionario del servizio nazionale della riscossione incorre nella revoca se, tra l'altro, commette gravi o reiterate violazioni degli obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze notificato al concessionario e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo. Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 62 e 68 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la titolarita' del potere di revoca in argomento e' stata trasferita al direttore dell'Agenzia delle entrate. In applicazione di tali norme, con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'atto di affidamento in concessione, alla SEAL S.p.a., del servizio di riscossione per la provincia di Viterbo. Il provvedimento si fonda sulle considerazioni che seguono. A) A seguito di verifiche disposte nei confronti della predetta societa' concessionaria, il nucleo ispettivo della direzione regionale per il Lazio ha redatto e notificato, nei giorni 5 e 6 ottobre e 27 novembre 2000, processi verbali di constatazione dai quali e' emerso, tra l'altro, che la SEAL S.p.a. ha ripetutamente riversato con ritardo ovvero non riversato agli enti creditori gli ingenti importi evidenziati negli stessi processi verbali, pari ad alcuni miliardi di lire. Integrando tali violazioni i presupposti di cui a citato comma 1, lettera c), dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, l'amministrazione, con nota prot. 2000/249459 del 30 novembre 2000, ha proceduto alla formale contestazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 11. A fronte di tali addebiti si e' instaurato un contraddittorio tra l'amministrazione e l'azienda concessionaria, contraddittorio il cui contenuto e' di seguito sintetizzato. La SEAL S.p.a., nelle sue lettere del 4 e del 20 dicembre 2000 e del 5 marzo 2001, ha: 1) lamentato l'esiguita' del termine assegnato nell'atto di contestazione del 30 novembre per la presentazione di eventuali controdeduzioni; 2) asserito che tale atto, limitandosi ad "un generico ed indiscriminato riferimento alle risultanze emergenti dai verbali ispettivi", non consentiva un'esatta ed univoca individuazione dei singoli addebiti; 3) affermato che, a fronte della notifica dei verbali ispettivi, aveva "puntualmente controdedotto ... opponendo una serie articolata di giustificazioni" e che la mancata replica alle stesse nell'atto di avvio del procedimento di revoca integrava la violazione dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed impediva di comprendere se i rilievi ispettivi fossero stati tutti recepiti in tale atto, ovvero alcuni di essi fossero da ritenersi superati a seguito delle controdeduzioni proposte dallo stesso concessionario; 4) sostenuto, relativamente alle irregolarita' riguardanti il mancato o tardivo riversamento di somme dovute agli enti creditori, che: 4.1) tali irregolarita' erano state provocate dalla carenza di liquidita' determinata dalle "ripetute e gravissime inadempienze" dell'amministrazione finanziaria, che aveva "inspiegabilmente e arbitrariamente omesso di corrispondere alla concessionaria quanto spettantele a titolo di compensi e di meccanismo di salvaguardia, per un importo di dieci miliardi (ampiamente eccedente, quindi, il totale dei mancati o tardivi versamenti)"; 4.2) soltanto da una nota dell'amministrazione datata 12 dicembre 2000 (cfr. infra) aveva appreso che, a partire dal mese febbraio 1999, era stata disposta una sospensione cautelativa dell'erogazione dei compensi ad essa spettanti per lo svolgimento dell'attivita' affidata in concessione e che l'omessa conoscenza di tale circostanza le aveva impedito di "tutelare tempestivamente le proprie ragioni nella competente sede giurisdizionale, facendo valere l'assoluta insussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelativa di tale genere"; 4.3) non sarebbe stato di competenza dell'amministrazione finanziaria assumere iniziative a salvaguardia di crediti vantati da altri enti; 4.4) comunque, la stessa SEAL aveva prestato, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, una garanzia di importo largamente eccedente quello degli omessi e tardivi versamenti contestati; 4.5) l'amministrazione si sarebbe comportata contraddittoriamente, da un lato disponendo la suddetta sospensione cautelativa e, dall'altro, pagando alla Cassa di Risparmio per la provincia di Viterbo (CARIVIT) la somma di L. 566.802.000, pur essendo l'ammontare degli omessi versamenti di L. 3.200.000.000 e l'importo trattenuto a seguito di tale sospensione soltanto di L. 3.033.210.000"; 5) accusato l'amministrazione di aver proceduto ad un'"esecuzione incompleta ed infedele" del mandato conferitole dalla concessionaria per pagare gli enti pubbici diversi dallo Stato danneggiati dagli inadempimenti oggetto dei predetti verbali ispettivi; 6) affermato che il direttore centrale dell'allora direzione centrale della riscossione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, responsabile del procedimento di revoca in esame, era tenuto ad astenersi da tale procedimento, alla luce del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione, in quanto si sarebbe trovato in una posizione di "insanabile conflitto di interessi", dovuta alle sue assente responsabilita' per le presunte inadempienze dell'amministrazione (cfr. il precedente punto n. 4.1) nei confronti dell'azienda concessionaria. B) Come gia' in parte anticipato dall'amministrazione alla SEAL S.p.a. con nota prot. n. 2000/257729 del 12 dicembre 2000, in ordine alle deduzioni sub A), numeri 1) e seguenti, si osserva che: 1) con tale ultima nota sono stati considerevolmente ampliati (fino al decimo giorno successivo alla notifica della stessa) i termini a difesa inizialmente concessi; 2) gli addebiti rivolti al concessionario nell'atto di avvio del procedimento di revoca sono tutt'altro che generici o di difficile individuazione, poiche': tale atto, operando - in conformita' ai canoni dell'ordinamento - una motivazione per relationem, richiama espressamente dei verbali ispettivi gia' notificati alla SEAL e, comunque, ad essa trasmessi nuovamente in allegato allo stesso; i verbali in parola evidenziano chiaramente ed in modo circostanziato una serie di violazioni, per cui ciascun addebito e' puntualmente ed inequivocabilmente riscontrabile e verificabile; 3) i predetti addebiti, nel momento in cui sono stati posti a fondamento del procedimento di revoca della concessione, sono stati nuovamente portati a conoscenza della SEAL (mediante allegazione dei verbali ispettivi in cui erano formulati) nella sede idonea, vale a dire nell'atto di avvio di tale procedimento. Pertanto, il diritto di replica e contraddittorio del concessionario e' stato pienamente garantito, tanto che la SEAL ha esposto le proprie osservazioni a difesa del suo operato, anch'essa nella sede idonea, vale a dire nelle sue controdeduzioni al predetto atto; 4.1) la SEAL, significativamente, non nega affatto che si siano verificati i gravi e reiterati episodi di mancato o ritardato versamento di diversi miliardi di lire ad essa contestati, ma si limita a ritenerli giustificabili in considerazione del presunto illegittimo comportamento dell'amministrazione, che non avrebbe tempestivamente corrisposto alla stessa SEAL ingenti somme. Al riguardo, si evidenzia che tale eccezione prefigura una singolare ed inammissibile inversione del rapporto di causa/effetto tra gli eventi. Infatti, come risulta inequivocabilmente dai piu' volte citati verbali ispettivi (gia' in possesso, come si e' detto, della SEAL) gli omessi versamenti della SEAL si riferiscono a scadenze maturate prima della data dei presunti inadempimenti imputati all'amministrazione. In proposito, peraltro, e' appena il caso di evidenziare che le somme della cui mancata erogazione la SEAL contesta la legittimita' appartenevano non alla stessa SEAL, bensi' alla CARIVIT. Cio', in quanto la SEAL aveva ceduto il relativo credito alla CARIVIT con atto rep. n. 326641, racc. n. 20262, redatto dal notaio D'Alessandro il 13 agosto 1999, registrato il 23 agosto 1999 e notificato all'amministrazione il successivo 21 settembre. Pertanto, al di la' di quanto sopra rappresentato in merito all'effettivi rapporti di causa effetto degli eventi in esame, non si comprende come la SEAL possa affermare che i propri inadempimenti derivarono dal mancato pagamento di somme che non erano, in realta', di sua spettanza. Cio' premesso, si ritiene necessario osservare che il mancato versamento di somme riscosse ovvero oggetto di anticipazione costituisce una delle violazioni di maggiore gravita' tra quelle oggetto della previsione di cui al citato art. 11. Occorre, infatti, tener conto della peculiarita' del rapporto che lega l'amministrazione al concessionario del servizio di riscossione; si tratta, infatti, di un rapporto la cui disciplina e le cui vicende risultano strettamente condizionate dalla finalita', di primaria importanza, di assicurare il proficuo e tempestivo recupero degli importi dovuti dai contribuenti. E' di tutta evidenza come, in siffatto contesto, pur prescindendo da eventuali riflessi di ordine penale, il non adempiere all'obbligo di anticipazione di somme sul cui incasso gli enti creditori possono fare legittimo affidamento, ovvero - circostanza ancora piu' grave - il non riversare somme gia' pagate dai contribuenti, costituiscono comportamenti che pregiudicano gravemente il perseguimento dell'interesse pubblico, rivelando una gestione viziata da pesanti irregolarita' e ben lontana dai piu' elementari principi di buona amministrazione cui necessariamente devono attenersi le aziende concessionarie di un servizio pubblico; 4.2) Poiche', come osservato al precedente punto n. 4.1), gli omessi versamenti contestati alla SEAL sono antecedenti al momento in cui venne sospeso il pagamento di alcuni compensi alla concessionaria, ai fini della revoca, risulta evidentemente irrilevante l'eccezione relativa alla presunta illegittimita' del comportamento tenuto dall'amministrazione in ordine ai tempi di corresponsione dei compensi in parola. Peraltro, tale eccezione, oltre che irrilevante nel presente contesto, e' in ogni caso infondata, poiche', a fronte delle gravi omissioni di versamento compiute dalla SEAL, l'amministrazione ha doverosamente fatto ricorso allo strumento cautelare di piu' immediata e semplice utilizzazione, cioe' la sospensione del pagamento delle somme da erogare a titolo di compenso per l'attivita' affidata in concessione, nell'esercizio della quale l'azienda aveva commesso le violazioni in argomento; 4.3) il Ministero delle finanze prima e l'Agenzia delle entrate ora, e l'amministrazione investita, per volonta' del legislatore (art. 5, decreto legislativo n. 112 del 1999), del compito di esercitare la vigilanza sui concessionari del servizio nazionale della riscossione "al fine di assicurare la tempestivita', la regolarita', l'efficienza e l'efficacia del servizio" stesso. Tale amministrazione, pertanto, ha non soltanto il potere, quanto il preciso dovere di tutelare gli interessi finanziari di tutti gli enti pubblici per conto dei quali il servizio di riscossione viene svolto; 4.4) l'amministrazione fece ricorso alla sospensione del pagamento dei compensi di cui al precedente punto n. 4.2) in una fase (l'estate dell'anno 2000) in cui le verifiche ispettive stavano facendo emergere le gravissime violazioni degli obblighi di versamento gravanti sulla SEAL, situazione poi pienamente confermata all'atto della chiusura di tali verifiche. In questa fase l'escussione della cauzione - che la SEAL sembra configurare come una sorta di "via obbligata" - non era una strada percorribile, anzitutto perche' la scelta di tale strada e' possibile unicamente in presenza di provvedimenti sanzionatori amministrativamente definitivi e soggetti soltanto ad impugnativa in via giurisdizionale. Inoltre, quando il concessionario e' inadempiente agli obblighi di versamento, nulla vieta all'amministrazione di adottare iniziative diverse dall'esproprio della cauzione, ma previste dall'ordinamento che, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, risultino piu' idonee al tempestivo soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela della posizione degli enti pubblici nel sistema del servizio nazionale della riscossione e dell'economicita' e della legittimita' dell'azione amministrativa; 4.5) l'asserita contraddittorieta' del comportamento dell'amministrazione in ordine alla sospensione dei pagamenti alla SEAL ed ai versamenti effettuati alla CARIVIT risulta irrilevante ai fini della revoca della concessione e, comunque, non sussiste, tenuto conto che il pagamento di taluni importi dalla stessa amministrazione alla CARIVIT fu conseguente ad una scelta operata proprio dalla SEAL. Tale pagamento, infatti, venne effettuato a seguito della cessione di credito dalla SEAL alla CARIVIT formalmente notificata all'amministrazione (cfr. punto n. 4.1); 5) l'accusa formulata dalla SEAL, riferendosi ad un'asseritamente infedele esecuzione di un mandato di pagamento, e' evidentemente irrilevante ai fini del procedimento di revoca. In ogni caso, essa e' assolutamente infondata; l'amministrazione, infatti, una volta ricevuto dalla SEAL il mandato irrevocabile di pagamento a favore dei vari enti, lo ha regolarmente e tempestivamente eseguito, in parte a dicembre 2000 e, per la restante parte, nel dicembre 2001, vale a dire non appena sono maturati crediti della SEAL nei confronti dell'amministrazione finanziaria nell'ambito del rapporto di concessione. L'esecuzione del mandato non fu possibile in misura integrale nel dicembre 2000, in quanto una parte dei crediti maturati dalla SEAL in quell'occasione era stata oggetto di cessione dalla stessa SEAL alla CARIVIT (cfr. il precedente punto n. 4.1)); ne deriva che la SEAL, a causa di un suo atto (la cessione di credito in parola), non aveva piu' la disponibilita' delle relative somme e, quindi - com'e' evidente - neppure il potere di conferire mandati di pagamento in ordine alle stesse. Per questo motivo, l'amministrazione non ha potuto far altro che attendere il momento (dicembre 2001) di maturazione di ulteriori crediti da parte della SEAL per completare l'esecuzione del predetto mandato di pagamento; 6) nel momento (novembre/dicembre 2000) dello svolgimento del contraddittorio in esame tra la SEAL e l'amministrazione non esisteva alcun presupposto per far sorgere, in capo al direttore centrale pro-tempore della competente struttura del Dipartimento delle entrate, un obbligo di astensione dal procedimento di revoca. Nonostante cio', al fine di eliminare in radice ogni possibile equivoco circa la correttezza del comportamento dell'amministrazione, la sopra menzionata nota prot. n. 2002/257729 del 12 dicembre 2000, di risposta alle prime controdeduzioni della SEAL, e' stata sottoscritta, oltre che dal citato direttore centrale, anche dal suo superiore gerarchico (il direttore generale dell'allora Dipartimento delle entrate). C) Con atto prot. n. 2002/88307 del 29 aprile 2002, notificato il successivo 7 maggio, sempre ai fini della revoca della concessione del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Viterbo, sono stati contestati alla SEAL i seguenti ulteriori inadempimenti: mancato reintegro della cauzione, per la parte espropriata dall'Agenzia delle entrate con provvedimento prot. n. 2002/52740 del 22 marzo 2002, a seguito dell'intervenuta definitivita' di taluni provvedimenti sanzionatori; mancata presentazione (segnalata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze), dal 1 luglio 1999, dei conti mensili e delle contabilita' amministrative di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; mancato versamento, per il secondo anno consecutivo, dell'anticipazione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con conseguente non tempestiva acquisizione nelle casse dell'erario del relativo importo. In particolare, la SEAL non ha effettuato il versamento dell'anticipazione in parola per un importo di L. 15.873.456.536 (Euro 8.197.956,14) nel dicembre 2000 e di L. 12.009.218.946 (Euro 6.202.243,97) nel dicembre 2001. Con l'atto citato veniva evidenziato alla SEAL S.p.a. che ciascuna delle predette violazioni, anche separatamente considerata, integrava a suo carico il presupposto di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; la stessa SEAL, inoltre, veniva invitata a presentare eventuali deduzioni entro quindici giorni. A tali contestazioni la SEAL ha replicato chiedendo l'archiviazione del procedimento di revoca sulla base delle deduzioni contenute in un atto datato 22 maggio 2002, nel quale ha affermato che: 1) la cauzione era stata regolarmente reintegrata in data 25 giugno 2001, circostanza che a suo tempo sarebbe stata documentata mediante presentazione all'amministrazione della relativa polizza, che, in ogni caso, veniva inoltrata "nuovamente e, comunque, poiche' "le sanzioni amministrative di importo piu' rilevante (numeri 653/1997 e 621/1998)" che avevano originato l'escussione erano "in corso di annullamento in autotutela", stavano venendo meno ab origine i presupposti per l'escussione in parola, quanto meno relativamente ad una parte significativa dell'importo espropriato; 2) la stessa amministrazione sarebbe stata "perfettamente avveduta" della "non validita'" dei citati atti sanzionatori, visto che essa non aveva "proceduto all'acquisizione diretta dell'importo escusso", ma l'aveva "trattenuto in deposito provvisorio, nella Tesoreria provinciale di Viterbo, si' da consentirne la tempestiva restituzione"; 3) "ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 112 del 1999 la mancata presentazione ... dei conti mensili e delle contabilita' amministrative non costituisce motivo di revoca della concessione ex art. 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999"; 4) dopo una fase iniziale - nella quale, "cosi' come numerosi concessionari in tutta Italia", non aveva "potuto tempestivamente rendere i conti mensili secondo le nuove modalita' stabilite dalla legge, a cagione dell'inadeguatezza dei sistemi informatici in uso" e, comunque, aveva "ovviato ... attraverso la presentazione dei conti giudiziali" - aveva "provveduto a presentare alla Ragioneria provinciale dello Stato tutta la contabilita' richiesta" e "per il futuro" era "in grado di provvedere regolarmente"; 5) anche il mancato versamento dell'anticipazione di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge n. 140 del 1997, non sarebbe motivo di revoca della concessione, poiche' la vigente disciplina contemplerebbe "quale unico meccanismo sanzionatorio ... l'escussione della fideiussione", in quanto l'omissione in argomento consiste "nel non aver provveduto alle anticipazioni su versamenti non ancora eseguiti" dai debitori, con la conseguenza che "il debito cui tempestivamente non si e' fatto fronte e' destinato ad estinguersi gia' nel primo trimestre dell'anno successivo", all'atto del riversamento - da parte del concessionario - delle somme riscosse; 6) in ogni caso, non avrebbe potuto tempestivamente fare fronte al menzionato obbligo, da un lato, a causa dell'"ingiustificata omessa corresponsione alla societa' da parte dell'... amministrazione di compensi per oltre dieci miliardi" e, dall'altro, poiche' l'istituto bancario di propria fiducia non aveva "erogato ... il fido richiesto a tale scopo ... probabilmente a cagione delle ricevute notizie circa l'imminente commissariamento della societa' a seguito della revoca della concessione"; D) Le deduzioni della SEAL sintetizzate sub C) sono infondate per i motivi di seguito indicati. 1) Non risulta agli atti della Direzione centrale rapporti con enti esterni dell'Agenzia delle entrate la trasmissione, da parte della SEAL, in data anteriore a quella della ricezione delle deduzioni formulate dalla societa' il 22 maggio u.s., della documentazione attinente il preteso reintegro della garanzia espropriata con provvedimento del 27 marzo 2001. Inoltre, l'asserzione della SEAL secondo la quale la menzionata garanzia sarebbe stata regolarmente reintegrata non e' corretta, soprattutto perche' la garanzia di cui la stessa SEAL ha consegnato copia in allegato alle citate deduzioni non consiste in un atto di reintegro della garanzia preesistente (fideiussione bancaria della Cassa di Risparmio di Viterbo), ma in una nuova garanzia (polizza fideiussoria della Societa' italiana cauzioni), ovviamente prestata limitatatamente all'importo espropriato. In un'ipotesi di tal genere, com'e' ovvio e come, comunque, si evince chiaramente dal combinato disposto degli articoli 29, comma 2, e 27, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, la nuova garanzia e' soggetta ad un controllo di regolarita' da parte dell'amministrazione, controllo che, se ha esito positivo, conduce alla successiva emissione di un provvedimento dichiarativo dell'idoneita' della garanzia stessa. Ebbene, nel caso di specie, la polizza fideiussoria consegnata dalla SEAL il 22 maggio u.s. non presenta i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, come risulta dall'atto, anch'esso emanato in data odierna, con il quale ne viene dichiarata l'inidoneita'. Quanto, poi, all'asserzione secondo la quale l'annullamento in autotutela, da parte del competente Ufficio locale dell'agenzia, dei provvedimenti sanzionatori nn. 653/1997 e 621/1998 comporterebbe il venir meno ab origine dell'obbligo di reintegro della cauzione, si osserva preliminarmente che - come una sia pur rapida lettura dell'atto del 27 marzo 2001 con il quale l'Agenzia delle entrate ha espropriato la cauzione consente facilmente di verificare - il provvedimento n. 653/1997, diversamente da quanto sostiene la SEAL: non e' tra quelli posti a fondamento di tale espropriazione; non e' stato oggetto di annullamento in autotutela. Fra i provvedimenti sanzionatori sulla cui base e' stata disposta l'escussione in parola figura, invece, effettivamente, il n. 621/1998, con il quale era stata irrogata una sanzione di L. 604.560.002 (Euro 312.229,18). Tuttavia, pur facendo retroagire - com'e' corretto - alla data dell'espropriazione (27 marzo 2001) gli effetti del suo annullamento in autotutela (intervenuto in data 24 maggio 2002) sull'obbligazione di reintegro della garanzia, non viene meno la violazione contestata alla SEAL, che avrebbe dovuto, comunque, procedere al reintegro in questione per il rilevante importo di L. 1.637.581.421 (Euro 845.740,22, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo escusso e quello delle sanzioni annullate). 2) L'eccezione della SEAL in merito alla presunta consapevolezza, da parte dell'amministrazione, della pretesa invalidita' dei provvedimenti sanzionatori numeri 653/1997 e 621/1998, non soltanto non corrisponde a verita', ma, inoltre, non incide, evidentemente, in alcun modo sulla dimostrata sussistenza della violazione, ad opera di tale concessionario, del dovere di reintegrare la garanzia espropriata nel 2001. Pertanto, e' per pura completezza di trattazione che se ne sottolinea, comunque, l'infondatezza per i motivi di seguito indicati. La mancata immediata acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle somme escusse e' derivata non dall'assenta consapevolezza, da parte dell'amministrazione, della non debenza delle stesse, bensi' dall'esigenza di verificare, con riferimento alla complessa situazione debitoria della SEAL (visto che nei confronti di quest'ultima sono stati emessi oltre cento provvedimenti sanzionatori) la spettanza di tali somme ai diversi enti creditori nei confronti dei quali il concessionario in argomento si e' reso inadempiente la forma del deposito provvisorio presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato e' stata scelta, infatti, a tutela di tale esigenza, poiche' l'incameramento immediato (cioe' prima della conclusione della citata complessa attivita' di verifica al bilancio dello Stato della somma espropriata avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai diritti patrimoniali di altri enti pubblici (ad es., comuni ed Ordini professionali) danneggiati dalla SEAL). 3) L'affermazione della SEAL, secondo la quale la mancata tempestiva presentazione dei conti mensili e delle contabilita' amministrative non puo' costituire motivo di revoca della concessione, non trova riscontro nelle norme di legge vigenti in materia. Infatti, l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 - diversamente da quanto sembra argomentare la SEAL - prevede, oltre ad alcune specifiche irregolarita' in presenza delle quali si procede alla revoca, anche ipotesi nelle quali la revoca stessa e' conseguente a violazioni "gravi" o "reiterate" delle disposizioni richiamate dalle lettere c), d) e h) dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999. In particolare, la lettera c) - vale a dire quella correttamente richiamata nell'atto di avvio del procedimento di revoca - prevede la revoca se il concessionario "commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria". Ebbene, non vi e' dubbio che tra questi obblighi rientrino, tra gli altri, quelli, violati dalla SEAL, attinenti la tempestiva e regolare presentazione dei conti mensili e delle contabilita' amministrative, disciplinati dall'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1999 e dal decreto dirigenziale 17 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2001. 4) Se e' senz'altro vero che numerosi concessionari della riscossione, dopo l'avvio della riforma del sistema, hanno ritardato nell'adempiere ai loro obblighi in materia contabile, occorre, tuttavia, sottolineare che non risultano, in tale materia, altre violazioni cosi prolungate e ripetute come quelle commesse dalla SEAL e segnalate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; in effetti, come evidenziato nell'atto di avvio del procedimento di revoca del 29 aprile 2002, la SEAL non aveva regolarmente presentato ne' conti mensili ne' contabilita' amministrative dal 1999 sino a quella data. In questo modo, tale concessionario ha arrecato grave pregiudizio all'interesse pubblico, poiche', per ben tre anni, ha impedito lo svolgimento delle necessarie attivita' di riscontro contabile sul suo operato, nonche' l'acquisizione al sistema della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni inerenti le riscossioni da esso effettuate. Quanto, poi, all'affermazione della SEAL secondo la quale alle citate infrazioni contabili essa avrebbe ormai posto rimedio, si osserva che la stessa SEAL ha provveduto in tal senso con grandissimo ritardo, soltanto parzialmente e soltanto successivamente alle specifiche contestazioni formulate in proposito dall'Agenzia delle entrate nel citato atto prot. n. 2002/88307 del 29 aprile 2002. Inoltre - come risulta dal verbale dell'ispezione effettuata dalla Direzione regionale del Lazio presso la SEAL l'8 ottobre u.s. (verbale gia' in possesso di tale azienda) - la SEAL si e' resa gravemente inadempiente anche rispetto all'obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 74, regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 25, decreto legislativo n. 112 del 1999, dei conti giudiziali per gli anni 2000 e 2001, obbligo questo il cui assolvimento, com'e' evidente, e' di fondamentale importanza per gli agenti contabili. 5) Relativamente all'infondatezza dell'eccezione di parte circa l'impossibilita' di procedere alla revoca della concessione a seguito del mancato versamento dell'anticipazione di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 79 del 1997, si rinvia alle considerazioni esposte al punto 2a) in ordine al contenuto dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1999 e si rileva, in aggiunta, che la previsione in via legislativa di uno specifico strumento di recupero (nella fattispecie, l'escussione della fideiussione) dell'importo non versato per effetto della violazione commessa dal concessionario nulla ha a che vedere, ovviamente, con la rilevanza della violazione stessa ai fini della revoca della concessione, tanto piu' che l'omissione del versamento in questione si e' verificata per ben due anni consecutivi. Ne', peraltro, assume rilievo il fatto che il debito derivante dal suddetto obbligo di anticipazione, riferendosi a pagamenti non ancora eseguiti dai contribuenti al concessionario, e' destinato ad estinguersi nei mesi successivi, attraverso il successivo riversamento delle somme incassate fino a concorrenza del debito stesso: tale circostanza, che, comunque, non fa venir meno la parte di debito relativa agli interessi dovuti sulle somme non anticipate per il periodo tra la scadenza del termine per l'anticipazione e quella del riversamento delle somme riscosse, non esime minimamente il concessionario dalla sua responsabilita', poiche', come puntualmente evidenziato nell'atto di revoca, l'interesse pubblico leso dalla SEAL e' quello alla tempestiva acquisizione nelle casse dell'erario delle somme per le quali vige l'obbligo di anticipazione. Quest'ultimo, infatti, e' stato istituito con il decreto-legge n. 79/1997, emanato per dettare "misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica", ed e', dunque, funzionale all'esigenza di assicurare che determinate somme vengano acquisite al bilancio dello Stato entro termini ben precisi, per cui la gravita' del mancato rispetto di tali termini e' connessa al pregiudizio che esso arreca al raggiungimento del citato obiettivo di riequilibrio finanziario posto dal legislatore. 6) Da un lato, si rinvia alle considerazioni esposte sub B), n. 4.1) e, dall'altro, si sottolinea l'evidente irrilevanza, ai fini della violazione in parola, delle asserzioni della SEAL relative alle presunte ragioni per le quali la sua banca di fiducia decise di non erogarle il fido richiesto. In conclusione, le violazioni contestate alla SEAL con i sopra citati atti prot. n. 2000/249459 del 30 novembre 2000 e n. 2002/88307 del 29 aprile 2002 delineano un quadro complessivo nel quale l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attivita' di riscossione affidata in concessione per l'ambito di Viterbo risulta fortemente pregiudicato. In ogni caso, peraltro, ciascuna di tali violazioni, per il suo carattere di gravita' e reiterazione, integra, anche se separatamente considerata, il presupposto di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1999. A fronte delle contestazioni in parola, le deduzioni esposte dalla SEAL sono risultate, per i motivi sopra ampiamente esposti, palesemente infondate e, in parte, addirittura irrilevanti rispetto agli addebiti posti a fondamento del procedimento di revoca. Si rende, pertanto, necessario procedere alla revoca dell'atto di affidamento alla SEAL della concessione del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Viterbo. Riferimenti normativi. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Provvedimento di affidamento alla SEAL S.p.a. della concessione del servizio della riscossione per la provincia di Viterbo. Decreto del Ministro delle finanze prot. n. I/2/1513/94 del 5 agosto 1999. Disposizioni relative alla revoca della concessione del servizio nazionale della riscossione. Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 11). Disposizioni relative alla vigilanza sui concessionari del servizio nazionale della riscossione. Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 5). Disposizioni relative al versamento, da parte dei concessionari della riscossione, dell'anticipazione sulle somme precedentemente riscosse dai cessati servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9). Disposizioni relative alle garanzie che devono essere prestate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 27 e 29). Disposizioni relative agli obblighi contabili dei concessionari del servizio nazionale della riscossione. Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (art. 74). Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 23 e 25). Decreto 17 settembre 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Disposizioni relative alla presentazione di memorie da parte dei soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo. Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10). Attribuzioni del direttore dell'Agenzia. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1). Roma, 23 gennaio 2003 Il direttore: Ferrara |
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