Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 gennaio 2003 |
Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santa Barbara di Lurisia", in Roccaforte Mondovi'. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la domanda in data 1 giugno 1992 con la quale la Societa' Lurisia Acque Minerale S.r.l., con sede in Roccaforte Mondovi (Cuneo), via delle Terme 62, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata "Santa Barbara di Lurisia" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Lurisia sita in comune di Roccaforte Mondovi' (Cuneo); Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Vista l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla Societa' Lurisia Acque Minerale S.r.l. con nota del 6 novembre 2002; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585; Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visti gli atti d'ufficio; Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espressi nelle sedute del 18 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002; Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217; Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il proprio decreto 30 maggio 2002; Decreta: Art. 1. E' confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale "Santa Barbara di Lurisia" che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Lurisia sita in comune di Roccaforte Mondovi' (Cuneo). |
| Art. 2. L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, puo' essere riportata sulle etichette, e' la seguente: "Puo' avere effetti diuretici". |
| Art. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio. Roma, 21 gennaio 2003 p. Il direttore generale: Filippetti |
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