Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 31 gennaio 2003
Riconoscimento alla sig.ra Iordanidou Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi "ordinamenti";
Vista l'istanza della sig.ra Iordanidou Anna, nata a Serres (Grecia) il 24 luglio 1973, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Laurea in psicologia" conseguito presso l'Universita' degli studi di Padova in data 3 luglio 2001, e della relativa omologazione rilasciata con delibera del "Centro Universitario del riconoscimento degli studi dall'estero", della Repubblica greca, in data 30 gennaio 2002;
Considerato che la richiedente e' in possesso della "licenza d'esercizio della professione di psicologo" rilasciata dalla "Direzione sanitaria della Circoscrizione prefettizia di Kavala" in data 24 maggio 2002;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;
Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;
Decreta:
Alla sig.ra Iordanidou Anna, nata a Serres (Grecia) 24 luglio 1973, cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 31 gennaio 2003
Il direttore generale: Mele
 
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