Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 4 febbraio 2003 |
Modifica del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13924). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002; Visti in particolare gli articoli 87 e 101 e l'allegato 3F del citato regolamento concernenti la comunicazione dei capigruppo e le relative istruzioni; Ritenuta l'opportunita' di assicurare una piu' completa e dettagliata informazione al mercato in merito alle operazioni compiute su azioni quotate da parte di soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati; Ritenuta l'opportunita' di prevedere modalita' telematiche per la comunicazione delle informazioni da parte degli interessati, tali da garantire l'efficienza del sistema di gestione delle informazioni e la qualita' dei dati; Ritenuto necessario a tal fine modificare ed integrare le istruzioni contenute nell'allegato 3F del predetto regolamento per quanto concerne le modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni dei soggetti capi gruppo; Considerato che le nuove modalita' di adempimento dei citati obblighi sono state portate a conoscenza degli enti ed organismi interessati previa consultazione; Delibera: I. L'Allegato 3F al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002, e' sostituito dal testo allegato alla presente delibera. II. Nella prima applicazione delle previsioni contenute nella nuova formulazione dell'Allegato 3F si applicano le seguenti disposizioni transitorie: gli adempimenti previsti dal punto 1.5 decorrono dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di giugno 2003, da inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese di luglio 2003; le comunicazioni previste dal punto 1.4 relative alle operazioni effettuate nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2003, da effettuare rispettivamente entro il terzo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, sono inviate alla Consob tramite telefax; le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2003, sono inviate anche per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, con finalita' di collaudo; la comunicazione alla Consob da parte del soggetto capogruppo del nominativo del responsabile delle comunicazioni, a cui saranno attribuiti le specifiche tecniche e i codici di accesso al modulo elettronico di trasmissione delle comunicazioni, e' effettuata entro il 15 marzo 2003. III. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 4 febbraio 2003 Il presidente: Spaventa |
| Allegato 3F ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI DEI SOGGETTI CAPIGRUPPO 1. Comunicazioni alla Consob 1.1. I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti azioni, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni, nonche' strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti: a) effettuate dagli emittenti o da soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso; b) effettuate per conto degli emittenti o di soggetti appartenenti al gruppo, da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidita' degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati. 1.2. Ai fini delle presenti istruzioni, si considerano appartenenti al gruppo i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Qualora un emittente azioni non risulti controllato da alcun soggetto, per capogruppo deve intendersi l'emittente stesso. 1.3. Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento: a) le operazioni effettuate tra i soggetti indicati al paragrafo 1.1. lett. a); b) le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari; c) le singole operazioni che determinano l'acquisto o la cessione del controllo dell'emittente azioni indicato al paragrafo 1.1. in altro modo comunicate al pubblico, e le operazioni di acquisto, vendita o scambio effettuate a seguito di offerte pubbliche. 1.4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni previste dal paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da societa' appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni o ad indici sulle azioni, e' data separata indicazione secondo il citato schema. Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese. 1 .5 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob al soggetto capogruppo, secondo modalita' indicate dalla stessa Consob. 1.6. I soggetti capigruppo comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'assunzione della qualifica di capogruppo, il nominativo del responsabile delle comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su Internet. In deroga al punto 1.4. la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operativita' effettuata a partire dal giorno in cui e' stata assunta la qualifica di capogruppo. 2. Comunicazioni al pubblico: 2.1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al comma 1 sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito web entro cinque giorni lavorativi dal giorno del ricevimento delle stesse.
----> Vedere schema alle pagg. 67 - 68 <----
1 Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2. 2 Tipo incarico (solo per i soggetti previsti dalla lett. b)): specialist; altro. 3 Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo 4 Tipo titolo: azione; obbligazione convertibile; diritto di opzione; warrant; option; future; premio; altro. 5 Quotato: SI/NO 1 6 Tipo facolta', scadenza e prezzo di esercizio (da riempire solo per derivati e premi): Per: tipo facolta' indicare (solo per premi e opzioni): se premio: call, put, stellage, strip, strap; se opzione: call, put. 7 Tipo mercato: Mercato regolamentato italiano = Mi Mercato regolamentato estero = Me Scambio organizzato italiano = So Fuori mercato = Fm Blocchi = Bl 8 Operazione di copertura (di cui al comma 1.4): SI/NO 9 Acquisto/vendita acquisto = A vendita = V 10 Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale e' stato originato il prezzo. 11 Se il tipo mercato e' Mi, Me o So indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni. 12 Occorre riempire piu' righe per ogni mercato e/o Acquisto/Vendita. |
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