Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario) |
SENATO DELLA REPUBBLICA |
DELIBERAZIONE 6 febbraio 2003 |
Istituzione della 14a Commissione permanente "Politiche dell'Unione europea" e modificazione degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-bis e del capo XVIII del Regolamento del Senato. |
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Art. 1.
1. All'articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14^ Commissione e', per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza."; c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I senatori designati a far parte della 14^ Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14^ Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perche' nella composizione della 14^ Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalita' e perche' essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1^ 3^ e 5^ e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti."; d) il comma 5 e' sostituito dal seguente. "5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 21 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 21 (Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi). - 1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis. 2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. 3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari. 4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14a Commissione e', per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza. 4-bis. I senatori designati a far parte della 14a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perche' nella composizione della 14a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalita' e perche' essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1a, 3a e 5a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti. 5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis, nessun Senatore puo' essere assegnato a piu' di una Commissione permanente. 6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti. 7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.".
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| Art. 2.
1. L'articolo 22 del Regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 22. - (Commissioni permanenti Competenze). - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate: 1^ - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione; 2^ - Giustizia; 3^ - Affari esteri, emigrazione; 43 - Difesa; 5^ - Programmazione economica, bilancio; 6^ - Finanze e tesoro; 7^ - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8^ - Lavori pubblici, comunicazioni; 9^ - Agricoltura e produzione agroalimentare; 10^ - Industria, commercio, turismo; 11^ - Lavoro, previdenza sociale; 12^ - Igiene e sanita'; 13^ - Territorio, ambiente, beni ambientali; 14^ - Politiche dell'Unione europea".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 22 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 22 (Commissioni permanenti - Competenze). - 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate: 1a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione; 2a - Giustizia; 3a - Affari esteri, emigrazione; 4a - Difesa; 5a - Programmazione economica, bilancio; 6a - Finanze e tesoro; 7a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport; 8a - Lavori pubblici, comunicazioni; 9a - Agricoltura e produzione agroalimentare; 10a - Industria, commercio, turismo; 11a - Lavoro, previdenza sociale; 12a - Igiene e sanita'; 13a - Territorio, ambiente, beni ambientali; 14a - Politiche dell'Unione europea.".
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| Art. 3.
1. L'articolo 23 del Regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 23. - (Commissione Politiche dell'Unione europea). - 1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attivita' e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresi', per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione. 2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria. 3. Spetta alla Commissione esprimere il parere - o, nei casi di cui al comma 3 dell' articolo 144, formulare osservazioni e proposte - sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilita' con la normativa comunitaria, nonche' esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all' attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese tali; con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonche' al rispetto del principio di sussidiarieta' nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento". |
| Art. 4.
1. All'articolo 29 del Regolamento, dopo il cornma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresi' predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell' Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 29 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 29 (Convocazione delle Commissioni). - 1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione e' fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno. 2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi e' rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa. 2-bis. II programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresi' predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo. 3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno e' stampato e pubblicato. 4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine e' di quarantotto ore. 5. La convocazione delle Commissioni in sede del iberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riumone. 6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato puo' altresi' richiedere che le convocazioni gia' disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea. 7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti puo' essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta. 8. Quando l'Assemblea e' riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.".
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| Art. 5.
1. All'articolo 34 del Regolamento il comma 3 e' sostituito daI seguente: "3. Il Presidente del Senato assegna alla 14' Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144".
Nota all'art. 5: - Il testo dell'art. 34 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 34 (Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza). - 1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne da' comunicazione al Senato. Puo' inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza. 2. Un disegno di legge o affare puo' essere assegnato a piu' Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal piu' anziano di eta' fra i Presidenti delle Commissioni stesse. 3. Il Presidente del Senato assegna alla 14a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144. 4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare. 5. Nel caso in cui piu' Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.".
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| Art. 6.
1. All'articolo 40 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Sono assegnati alla 14^ Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonche' i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria."; b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: "6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^ Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' il parere contrario della 14^ Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. 7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalita' stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareti."; c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^, 5^ e 14^, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia".
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 40 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 40 (Pareri obbligatori). - 1. Sono assegnati alla 14a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'art. 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonche' i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria. 2. Sono assegnati alla 1a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione. 3. Sono assegnati per il parere alla 5a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico. 4. Sono assegnati alla 2a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative. 5. Quando la 5a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura fmanziaria, secondo le prescrizioni dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge e' rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. 6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonche' il parere contrario della 14a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere. 7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalita' stabiliti nell'art. 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri. 8. La verifica della idoneita' della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore. 9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attivita' legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'art. 39, esprima il proprio parere, questo e' allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. 10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1a, 5a e 14a, tutti i termini stabiliti nell'art. 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia. 11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalita' difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, e' facolta' della medesima 5a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme. 12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali e' richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo art. 76-bis, comma 3, ove richiesta.".
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| Art. 7
1. All' articolo 41 del Regolamento il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5^, alla 1^, alla 2^ e alla 14^ Commissione permanente. Il termine per il parere e' di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1^, della 5^ e della 14^ Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40".
Nota all'art. 7: - Il testo dell'art. 41 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 41 (Procedura delle Commissioni in sede deliberante). - 1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto - che si svolgono con le modalita' indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 116 e nel comma 6 dell'art. 118 - e' richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare. 2. La discussione puo' essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati. 3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di piu' proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovra' essere avvertito della convocazione della Commissione stessa. 4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa. 5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'art. 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5a, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente. Il termine per il parere e' di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1a, della 5a e della 14a Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 40".
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| Art. 8.
1. All'articolo 43 del Regolamento dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14^ Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14^ Commissione permanente".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 43 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 43 (Procedura delle Commissioni in sede referente). - 1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'art. 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario. 2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione puo' nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge. 3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. E' ammesso il semplice rinvio della discussione, purche' non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato. 3-bis. In ogni Commissione pennanente i senatori appartenenti anche alla 14a Commissione hanno il compito di inferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14a Commissione permanente. 4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico. 5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione puo' nominare una Sottocommissione di non piu' di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza. 6. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. 7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.".
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| Art. 9.
1. All'articolo 125-bis del Regolamento il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il documento di programmazione economico-finanziaria e' deferito alla 5^ Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento e' altresi' deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 125-bis del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 125-bis (Esame del documento di programmazione economico-finanziaria). - 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria e' deferito alla 5a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento e' altresi' deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente. 2. La 5a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i piu' brevi termini stabiliti dal Presidente. E' sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza. 3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5a Commissione permanente puo' essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni. 4. La discussione del documento in Assemblea e' organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di piu' proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore puo' proporre emendamenti.".
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| Art. 10.
1. La rubrica del Capo XVIII e' sostituita dalla seguente: "DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI" 2. L'articolo 142 del Regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 142. - (Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea). - 1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14^ Commissione permanente puo' disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attivita' di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente. 2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea. 3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3^ Commissione permanente, la quale puo' esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14^ Commissione permanente". |
| Art. 11.
1. L'articolo 143 del Regolamento e' sostituito dal seguente: "Art. 143. - (Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali). - 1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonche' le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14^ Commissione permanente. 2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonche' sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3^ Commissione permanente e alla 14^ Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta. 3. La 14^ Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonche' sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1^ e alla 3^ Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta". |
| Art. 12.
1. All'articolo 144 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunita' di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-bis, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonche' le relazioni del Governo sullo stato di conformita' delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3^ e 14^ debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti."; c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: "3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14^ Commissione permanente puo' far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse. 4. E' competenza della 14^ Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^ e la 3^ Commissione permanente possono far pervenire alla 14^ Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14^ Commissione permanente puo' chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facolta' e' attribuita alla 1^ Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' alla 3^ Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4. 6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attivita' preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3".
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 144 del Regolamento del Senato, cosi' come modificato dalla presente deliberazione, e' il seguente: "Art. 144 (Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea). - 1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunita' di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'art. 29, comma 2-bis, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonche' le relazioni del Governo sullo stato di conformita' delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni pennanenti 3a e 14a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti. 2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati. 3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell' Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14a Commissione permanente puo' far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse. 4. E' competenza della 14a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1a e la 3a Commissione permanente possono far pervenire alla 14a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14a Commissione permanente puo' chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facolta' e' attribuita alla 1a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonche' alla 3a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4. 6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attivita' preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.".
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| Art. 13.
1. Dopo l'articolo 144 del Regolamento einserito il seguente: "Art. 144-bis. - (Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea). - 1. il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^ Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia. 2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14^ Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza puo' partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^ Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^ Commissione puo' in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione. 3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^ Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2. 4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all' oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato puo' dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea. 5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 142 Commissione, salva la facolta' del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o gia' approvate dall'Assemblea. 6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell' articolo 55, comma 5. 7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di piu' proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore puo' proporre emendamenti". |
| Art. 14.
1. Dopo l'articolo 144-bis del Regolamento e' inserito il seguente: "Art. 144-ter. - (Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee). - 1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunita' europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14^ Commissione permanente. 2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14^ Commissione permanente. 3. Al termine dell'esame la Commissione puo' adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessita' di iniziative e adempimenti da parte delle autorita' nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3. 4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati. 5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi gia' un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame e' congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4". |
| Art. 15.
1. Dopo l'articolo 144-ter del Regolamento e' inserito il seguente: "Art. 144-quater. - (Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea). - 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attivita' delle istituzioni dell'Unione europea. 2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza". |
| Art. 16.
1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli da 1 a 15, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Alla prima costituzione della 14^ Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14^ Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunita' europee previgenti alla data di cui al comma 1.
Il Presidente: Pera
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LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 4): Presentato dai senatori Greco, Labellarte, Bedin, Tofani, Donati, Del Pennino, Ciccanti, Tirelli, Girfatti, Murineddu, Filippelli, Manzella, Berlinguer, Pianetta, Basile, Curto, Chirilli, Toia, Magnalbo', De Zulueta, Kofler, Sanzarello e Bassanini il 3 aprile 2002. (Documento II, n. 6): Presentato dai senatori Bordon, Mancino, Dini, Manzione, Giaretta, D'Amico, Toia, Bedin, Filippelli, Danieli Franco e Rigoni il 16 maggio 2002. Documento II, n. 4, e Documento II, n. 6, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute del 4 giugno 2002 e del 28 novembre 2002. Esame concluso con l'adozione di un testo unificato. Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 2003 (Documento II, n. 4 e 6-A - relatori Ioannucci e Manzella). Emendamenti al testo unificato esaminati dalla Giunta per il Regolamento il 6 febbraio 2003. Documento II, n. 4 e 6-A, esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 febbraio 2003. |
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