Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 314
Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;
Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonche' il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per g1i atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche".
- La legge 10 agosto 2000, n. 246, reca: "Potenziamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 21 marzo 2001, n. 75, reca: "Potenziamento
degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, reca: "Approvazione del regolamento
concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- La legge 23 dicembre 1980, n. 930, reca: "Norme sui
servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di
supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco".
- La legge 8 dicembre 1970, n. 996, reca: "Norme sul
soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da
calamita' - Protezione civile".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2001, n. 398, reca: "Regolamento recante
l'organizzazione degli uffici centrali di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'interno".



 
Art. 2
Direzioni regionali ed interregionali dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui e' preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.
2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia. Le direzioni interregionali di cui al comma 1 sono istituite per le regioni Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata, Veneto e Trentino-Alto Adige, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.
 
Art. 3.
Funzioni e compiti delle direzioni
regionali ed interregionali
1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonche' i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.
2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
3. Alle direzioni regionali ed interregionali sono attribuiti, oltre ai compiti gia' espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:
a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;
b) pianificazione e coordinamento delle attivita' di soccorso pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica;
c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede periferica, compresi il coordinamento operativo e la direzione dell'attivita' del personale del settore aereonavigante previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai fini del raccordo con l'Amministrazione centrale;
d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la presidenza della delegazione trattante per la contrattazione integrativa periferica;
e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attivita' di addestramento da svolgersi in sede provinciale;
f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattivita' ambientale, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione delle frequenze;
g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi provinciali;
h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 104 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti):
"Art. 104 (Controllo sulla radioattivita' ambientale).
- 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 54, nonche'
le competenze in materia delle regioni, delle province
autonome e dell'ANPA, il controllo sulla radioattivita'
ambientale e' esercitato dal Ministero dell'ambiente; il
controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed
animale e' esercitato dal Ministero della sanita'. I
Ministeri si danno reciproca informazione sull'esito dei
controlli effettuati. Il complesso dei controlli e'
articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di
sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali e'
effettuata dalle singole regioni, secondo le direttive
impartite dal Ministero della sanita' e dal Ministero
dell'ambiente. Le regioni, per l'effettuazione dei prelievi
e delle misure, debbono avvalersi, anche attraverso forme
consortili tra le regioni stesse, delle strutture pubbliche
idoneamente attrezzate. Le direttive dei Ministeri
riguardano anche la standardizzazione e l'intercalibrazione
dei metodi e delle tecniche di campionamento e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e
delle misure effettuati da istituti, enti ed organismi
idoneamente attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di
rilevamento e delle modalita' di esecuzione dei prelievi e
delle misure, relativi alle reti nazionali ai fini
dell'interpretazione integrata dei dati rilevati, nonche'
per gli effetti dell'art. 35 del Trattato istitutivo della
CEEA, sono affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento
tecnico. A tal fine l'ANPA, sulla base delle direttive in
materia, emanate dal Ministero della sanita' e dal
Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti
o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattivita'
dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze
alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti,
seguendo le modalita' di esecuzione e promuovendo criteri
di normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di
prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative
misure di radioattivita', quando cio' sia necessario per il
completamento di un'organica rete di rilevamento su scala
nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse,
anche finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del
Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai
rilevamenti effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA
provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure
effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero
dell'interno ai sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.".



 
Art. 4
Disposizioni transitorie e finali

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.
2. In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unita' di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento.
3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unita' di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.
4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla
disciplina di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e i
Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti
di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'estero risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni
dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si
tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia'
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n.
331.".



 
Tabella A
(prevista dall'art. 4, comma 2)
MINISTERO DELL'INTERNO
Corpo nazionale Vigili del fuoco
Dotazione organica complessiva

====================================================================
Aeree | Profili | Dota- | Varia- |Riqua- |
funzio- | nuovo | zione | zioni |lifi- |
nali | CCNL |organica| + / - |cazione |
CCNL | 24.5.2000 | DPCM |(a costo|profes- | 24.5.2000 | | agg. | zero) |sionale |
| | con | | CCNL |
| | poten- | |(passag-|
| | zia- | | gi di |
| | mento | |profilo)| ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
Dirigenti area
operativa tecnica ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
Dirigente generale 5 15 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
Dirigente 157 - 18 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore 136
antincendi da C2 a C3
107 309 |---------
173
da C1 a C3 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore ginnico
sportivo 1 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore medico 1 3 da C2 a C3 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore aerona-
vigante (**) 4 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Elicotterista Con-
trollore Capo (**) 4 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore tecnico
antincendi capo (**) 123 da C1 a C3 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C3 Coordinatore ammi- 9
nistrativo (**) da C2 a C3
91 |---------
82
da C1 a C3 ----------|--------------------|--------|--------|--------|--------- ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore antincendi 213 43 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore ginnico-
sportivo 1 1 da C1 a C2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore medico 1 1 da C1 a C2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore informa-
tico 8 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore aerona-
vigante (**) 4 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Elicotterista
esperto (**) 20 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Collaboratore tecnico
antincendi
esperto (**) 200 da C1 a C2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Capo tecnico
esperto (**) 5 da C1 a C2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C2 Direttore amministra-
tivo (**) 15 272 da C1 a C2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|--------- ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Ispettore antincendi 235 - 56 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Medico 17 - 3 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Ispettore ginnico
sportivo 1 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Collaboratore tecnico
antincendi 320 76 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Pilota di elicottero
professionale (**) 72 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Specialista di eli-
cottero profes-
sionale (**) 51 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Ispettore ammini-
strativo 282 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Capo tecnico 17 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
C1 Tecnico informatico 6 ----------|--------------------|--------|--------|--------|--------- ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Capo reparto 3.488 - 60 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Assistente tecnico
antincendi 264 - 108 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Pilota di elicot-
tero (**) 25 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B3 Tecnico di elicot-
tero (**) 88 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Capo squadra 8.262 - 49 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Pilota di elicottero
brevettato (**) 8 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Specialista brevet-
tato (**) 10 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Assistente ammini-
strativo contabile 532 800 da B1 a B2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Assistente tecnico
professionale 70 29 da B1 a B2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B2 Assistente informa-
tico 42 ----------|--------------------|--------|--------|--------|--------- ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B1 Vigile del fuoco 15.994 - 144 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B1 Operatore ammini-
strativo contabile 183 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
B1 Operatore tecnico
professionale 632 ----------|--------------------|--------|--------|--------|--------- ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
A2 Addetto ammini-
strativo (**) 1.729 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
A2 Operatore tecnico 304 26 da A1 a A2 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
A1 Addetto alle attivi-
tà di supporto 357 - 52 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
33.248 - 70 ----------|--------------------|--------|--------|--------|---------
 
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