Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CONSELICE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Conselice (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
1) di applicare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,9 per mille per:
unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, che ai sensi dell'art. 14 del regolamento comunale di disciplina dell'applicazione dell'I.C.I., approvato in data 29 dicembre 1998 con atto consiliare n. 79 e modificato con atto consiliare n. 87 approvato in data 9 dicembre 1999: "Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente".
Sono equiparate all'abitazione principale:
a) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le unita' immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterali entro il primo grado (genitori, figli e fratelli);
f) le pertinenze di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (magazzino, autorimessa, tettoia) anche se ubicate in diverso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, purche' non utilizzate per attivita' produttive, commerciali o artigianali. L'eventuale parte residua di detrazione che non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, puo' essere portata in diminuzione dall'imposta dovuta per tali pertinenze.
fabbricati destinati ad attivita' industriali, commerciali, artigianali e di servizi, nonche' box, autorimesse e garages, appartementi atte seguenti categorie catastali: A/10; B/1; B/2; B/3; B/4; B/5; B/6; B/7; B/8; C/1; C/2; C/3; C/4; C/5; C/6; C/7; D/1; D/2; D/3; D/4; D/5; D/6; D/7; D/8; D/9; D/10; D/11; D/12;
terreni agricoli:
2) di applicare per l'anno 2003 l'aliquota del 4,3 per mille sugli immobili locati ad uso abitativo con contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (con l'obbligo della comunicazione da presentare al Servizio tributi, entro l'anno d'imposta 2003, utilizzando i modelli messi a disposizione dallo stesso Servizio);
3) di applicare per l'anno 2003 l'aliquota del 6,3 per mille per tutti gli altri casi;
4) di mantenere quale detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale l'importo minimo di Euro 104,00;
5) di stabilire in Euro 208,00 (Euro 104,00 ordinaria + Euro 104,00 ulteriore) la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti e specificati nel presente atto deliberativo;
Ulteriore detrazione per l'abitazione principale di Euro 104,00 (aumento da Euro 104,00 a Euro 208,00).
Condizioni di base:
il richiedente ed i componenti della propria famiglia non devono avere altre proprieta' immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali pertinenze (lettera f) del punto 2 dell'art. 14 del regolamento I.C.I.), ne' devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione);
Sono esclusi dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle categorie A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) ed A/9 (castelli e palazzi).
Particolari situazioni aventi diritto all'ulteriore detrazione:
a) famiglie con tre o piu' figli: nuclei familiari con tre o piu' figli a carico in eta' non superiore a 26 anni, con un reddito familiare complessivo non superiore a Euro 8.264,00 pro-capite;
b) famiglie con portatori di handicap: nuclei familiari che includono portatori di handicap ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, o persone non autosufficienti con attestazione di invalidita' civile non inferiore al 75% e con reddito familiare complessivo non superiore a Euro 8.264,00 pro-capite;
c) famiglie assistite: nuclei familiari che comprendono persone destinatarie di assistenza economica e sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti alla data del 1 gennaio 2003.
Criteri applicativi:
il contribuente deve presentare una richiesta nella quale deve autocertificare quanto segue (utilizzando i modelli messi a disposizione dal Servizio tributi): nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, reddito imponibile proprio e di tutti i componenti a famiglia ed inoltre di essere in possesso di tutti i requisiti di base richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione per abitazione principale fino a Euro 208,00. In relazione ai dati relativi al reddito si precisa che:
1. il reddito di riferimento e' quello imponibile IRPEF/2002 complessivamente conseguito dal nucleo familiare (cioe' dai componenti risultanti dallo stato di famiglia) alla data del 1 gennaio 2003;
2. il reddito pro-capite si ottiene dividendo il reddito della famiglia per il numero dei componenti.
I requisiti richiesti, al fine del godimento della menzionata maggiore detrazione di Euro 208,00, devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2003.
L'autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata al Servizio tributi del comune di Conselice, oppure consegnata a mano al medesimo Servizio tributi entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata di versamento per l'anno 2003.
I contribuenti che hanno inviato l'autocertificazione, al momento del pagamento delle rate di versamento per l'anno 2003, potranno gia' tenere conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione effettuera' idonei controlli sulle autocertificazioni mediante l'acquisizione diretta di informazioni nei confronti delle Amministrazioni certificanti oppure richiedendo all'interessato, la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni false o mendaci.
 
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