Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI LIMONE PIEMONTE |
COMUNICATO |
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
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Il comune di Limone Piemonte (provincia di Cuneo) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. (Omissis). 1) di stabilire che aliquota dell'imposta comunale immobili - I.C.I. - in questo comune, con effetto dal 1 gennaio 2003 sara' applicata nelle seguenti misure: 1.1 aliquota da applicare alle unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di cui al successivo punto 4: 4,00 per mille; 1.2 aliquota da applicare a tutte le rimanenti unita' immobiliari diverse dalla abitazione principale di cui alla precedente lettera 1.1: 6,50 per mille; 1.3. aliquota da applicare alle aree fabbricabili: 4 per mille; 2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a) dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 3) l'imposta ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente la data dalla quale l'immobile e' comunque utilizzato. Il comune puo' effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita' di quanto dichiarato dal contribuente; 4) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a conconenza del suo ammontare rispettivamente Euro 129,11 (lire 250.000) per gli immobili ubicati nel centro abitato di maggior pregio (fascia "A"), Euro 154,94 (lire 300.000) per quelli ubicati nella zona semiperiferica di medio pregio (fascia "B") ed Euro 180,76 (lire 350.000) per quelli ubicati nelle restanti parti del territorio (fascia "C") rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare a' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a cia scuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto, altro diritto reale o concessione in uso gratuito da familiare ascendente o discendente di primo grado ai sensi dell'art 8, comma 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta in questione, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari nonche' agli immobili concessi in locazione a residenti a titolo di abitazione principale tramite regolari contratti di locazione stipulati sulla base delle condizioni definite dagli accordi dl cui all'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431; |
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