Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Montopoli in Val d'Arno (provincia di Pisa) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. gravanti sugli immobili nelle misure sotto specificate:
aliquota ordinaria I.C.I. del 5,5 per mille da applicare su tutti gli immobili con esclusione di quelli rientranti nelle successive lettere:
aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per gli immobili appartenenti ad enti che operano senza scopo di lucro e per le abitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del vigente regolamento I.C.I. nonche' per le pertinenze delle abitazioni principali che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 6 del regolamento dell'imposta;
aliquota I.C.I. del 6,5 per mille gravante sugli alloggi non locati (a tale scopo si precisa che si considerano locate le abitazioni per le quali esiste un contratto di locazione stipulato nelle forme di legge e regolarmente registrato);
2) di confermare la detrazione per abitazione principale in Euro 130,00 annue;
3) di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui in premessa, l'elevazione della detrazione da euro 130,00 a euro 175,00 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 2003, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, e di stabilire che tale agevolazione debba essere riconosciuta a domanda dei soggetti stessi, previa produzione della documentazione riportata in premessa;
4) di considerare parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, quali le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti, anche se distintamente iscritte in catasto e purche' ci sia coincidenza nella titolarita' con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o dal titolare del diritto di godimento.
 
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