Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 novembre 2002
Bando straordinario per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto "l'accordo di programma quadro sviluppo locale" concernente un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' stato approvato il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
Visto in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che prevede la possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base di specifici obiettivi fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 con il quale, sentita la Conferenza Stato-regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle aree depresse delle isole minori la somma complessiva di lire 100 miliardi, pari a euro 51.645.690, da ripartire tra i territori interessati secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136 del 21 dicembre 2000;
Considerato che il medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato di coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni;
Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal citato decreto 9 maggio 2001 ai fini dell'emanazione dei bandi per la presentazione delle domande di agevolazione;
Sentito il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si e' espresso favorevolmente nella riunione del 25 giugno 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse attraverso un bando straordinario, secondo le modalita' e i criteri previsti per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi di investimento da realizzare nelle aree depresse dei comuni delle isole minori.
2. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei settori dell'industria, dei servizi, del turismo e del commercio tenuto conto che:
a) i settori industriali ammissibili sono quelli di cui alle sezioni C - "Estrazione di minerali", D - "Attivita' manifatturiere", E - "Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua", limitatamente alle classi 40.10 e 40.30, ed F - "Costruzioni" della Classificazione delle attivita' economiche ISTAT 1991, con i limiti, i criteri e le condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti specifiche normative dell'Unione europea;
b) le attivita' dei servizi ammissibili sono quelle riportate nell'elenco di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
c) per il settore del turismo le attivita' ammissibili sono quelle di cui al punto 2.2, lettera b) del testo unico delle direttive approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000; al riguardo, le ulteriori attivita' ammissibili indicate dalle regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del Ministero delle attivita' produttive, relative al bando ordinario della legge n. 488/1992 per il settore "turismo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima del termine iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;
d) per il settore del commercio i programmi ammissibili sono quelli di cui al punto 2.2, lettera c) del citato testo unico delle direttive.
3. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione di una graduatoria, riferita a tutti i settori di cui al comma 2, per ciascuna delle regioni delle isole minori, con l'inserimento dei programmi ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata dalle banche concessionarie. Non si applicano le limitazioni previste dal punto 2.2, lettera a) del citato testo unico delle direttive per le imprese operanti nel settore dei servizi in ordine all'utilizzo delle risorse complessivamente disponibili.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, il 40% delle risorse e' riservato alle iniziative del settore industria e dei servizi, il 50% a quelle del settore turismo e il 10% a quelle del settore del commercio. Le risorse finanziarie relative a ciascun settore eventualmente non utilizzate, sono messe a disposizione degli altri settori in proporzione al fabbisogno derivante dalle corrispondenti richieste regionali non soddisfatte.
5. Con successivo decreto del Ministro delle attivita' produttive sono fissati i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di agevolazione. Per i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori al limite di cui al successivo art. 4, comma 5, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti stessi, non e' richiesto il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2.
1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi presentati esclusivamente dalle piccole e medie imprese. Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del "settore turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27ottobre 1997.
 
Art. 3.
1. Le tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate dal citato testo unico delle direttive in relazione ai settori di attivita' di cui all'art. 1.
2. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi i cui investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a 2 milioni di euro.
 
Art. 4.
1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma sono individuati i seguenti indicatori:
1. valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;
2. numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo.
2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:
a) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono quelle definite al punto 6.2 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315;
b) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono quelle definite al punto 6.3 della circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315.
3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" del programma da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS.
4. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di un ulteriore 5% per i programmi gia' inseriti nei PIST e non agevolati; l'attestazione formale di spettanza ditale maggiorazione e' rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.
5. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di un ulteriore 10% qualora, al momento della presentazione della domanda, l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma per il quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti non superiori a 200.000 euro.
 
Art. 5.
1. Ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano le modalita' e le procedure definite dalle disposizioni attuative della legge n. 488/1992.
 
Art. 6.
1. Le risorse disponibili, pari a complessivi 51.645.000 euro, sono ripartite tra le regioni interessate, secondo le misure fissate dal CIPE con delibera n. 136 del 21 dicembre 2000, nel modo seguente:

=====================================================================
Regioni | Risorse finanziarie (in euro) ===================================================================== Campania | 12.950.173 Lazio | 684.010 Puglia | 2.195.029 Toscana | 7.063.094 Sardegna | 13.169.176 Sicilia | 15.584.208
| --------------- Totale . . . | 51.645.690

2. Qualora in relazione ad una o piu' graduatorie non vengano completamente utilizzate le risorse disponibili nell'area regionale, si procede all'attribuzione delle risorse eccedenti alle graduatorie regionali che presentano programmi non agevolati per carenza di risorse, attraverso un riparto proporzionale al fabbisogno regionale non coperto.
 
Art. 7.
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, al testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale 3 luglio 2000 e alle relative circolari di attuazione.
2. Gli oneri relativi alle attivita' di istruttoria e di erogazione effettuate dalle banche concessionarie, nonche' quelli relativi agli accertamenti di spesa, gravano sulle disponibilita' assegnate a ciascuna regione.
3. Per la presentazione delle domande di agevolazione e per tutti gli altri adempimenti connessi alla concessione ed erogazione delle agevolazioni stesse si utilizzano la modulistica e gli schemi di dichiarazione adottati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 488/1992, allegati alle relative circolari esplicative, tenendo conto delle eventuali precisazioni che saranno fornite con il decreto di cui all'art. 1, comma 5.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2002
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, Attivita' produttive, foglio n. 180.
 
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