Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 31 gennaio 2003 |
Riconoscimento alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di (riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut (Argentina) il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale argentino di "Abogado", di cui e' in possesso, conseguito presso l'"Universidad Catolica facultad de Derecheo y Ciencias Sociales" di Cordoba come attestato in data 5 luglio 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Considerato inoltre che e' iscritta nel "Colegio de Abogados" di Cordoba dal 23 settembre 1998, come attestato dal "Colegio de Abogados" stesso; Considerato che la Conferenza dei servizi del 1 luglio 2002, sentito il rappresentante di categoria, aveva espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda con l'applicazione della prova attitudinale intera (sette materie); Vista l'istanza presentata dalla sig.ra Zilberberg in data 8 gennaio 2003 in cui richiedeva il riesame del precedente parere, avendo prodotto prova di convalida dell'esame di diritto costituzionale, rilasciata dall'Universita' di Pisa in data 12 novembre 2002; Vista la determinazione della Conferenza dei servizi del 10 gennaio 2003; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Genova in data 6 agosto 2002 con scadenza in data 26 giugno 2003, per motivi di studio; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Zilberberg Ana Carolina, nata a Chubut il 22 febbraio 1973, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. L'iscrizione all'albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 286/1998. Al fine dell'iscrizione stessa, il richiedente dovra' pertanto acquisire ai sensi dell'art. 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, l'attestazione della direzione provinciale del lavoro relativa al rientro nelle quote su indicate. |
| Art. 3. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) ordinamento e deontologia forensi. |
| Art. 4. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 31 gennaio 2003 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non piu' di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
|
|
|