Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale dirigente dell'Enea - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.

In data 4 dicembre 2002 alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del contratto collettivo nazionale del lavoro in oggetto tra L'ARAN, nella persona del dott. Antonio Guida per delega del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: FNDAI e CIDA.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL per il personale dirigente dell'ENEA - Quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata,
decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente (d'ora in avanti: "ENEA").
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base di quanto previsto nel presente contratto.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 per la parte economica.
4. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'ENEA entro trenta giorni dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.
6. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Limitatamente al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono che il termine per la disdetta sia stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
7. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. Limitatamente al presente contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono che il termine per la presentazione delle piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
8. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
9. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al contratto collettivo nazionale di lavoro - Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'Enea relativo al quadriennio normativo 1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995 stipulato in data 4 agosto 1997, nonche' al contratto collettivo nazionale di lavoro - Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali dell'ENEA relativo al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 4 agosto 1997 sono riportati rispettivamente come "Contratto collettivo nazionale di lavoro - Quadriennio 1994-1997" e "Contratto collettivo nazionale di lavoro - Biennio economico 1996-1997".
 
Art. 2.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dell'ENEA si compone delle seguenti voci:
A) Trattamento fondamentale mensile.
A.a) retribuzione minima mensile;
A.b) elemento differenziato di funzione, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997, con le modifiche introdotte dall'art. 6 del presente contratto collettivo nazionale del lavoro;
A.c) elemento aggiuntivo di retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera c) del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.d) superminimi secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera d) del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.e) meccanismo di variazione automatica secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera e) del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.f) elemento di maggiorazione della retribuzione secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera f) del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.g) retribuzione individuale di anzianita', secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 3 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994- 1997.
La somma di tutte le componenti e' definita "retribuzione fondamentale mensile", cui si aggiunge, quale ulteriore componente del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilita' secondo la disciplina dell'art. 4.
B) Trattamento accessorio.
B.a) premi di produttivita' collettiva ed individuale, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lett. Ba) del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
B.b) indennita' contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di legge, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lett. Bb) del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997.
B.c) indennita' sostitutiva dei trattamenti specifici di ente, secondo la disciplina di cui all'art. 88, commi 2 e 3 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
3. Al dirigente ove spettante e' corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 3.
Incrementi della retribuzione minima mensile
1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea derivante dalla applicazione dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Biennio economico 1996-1997, e' incrementata nelle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1 novembre 1998, Euro 49,46;
dal 1 giugno 1999, Euro 42,45.
2. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
 
Art. 4.
Numero delle mensilita' di retribuzione
1. L'Ente corrisponde al dirigente ogni anno, la retribuzione mensile per tredici mensilita' (riferiti ai dodici mesi dell'anno e una retribuzione aggiuntiva).
2. Le retribuzioni mensili vengono corrisposte nei termini e modalita' previsti per il personale non dirigente dell'ente inquadrato nel massimo livello.
 
Art. 5.
Fondi per: elemento differenziato
di funzione superminimi e premi di produttivita'
1. Sono confermati i fondi per l'elemento differenziato di funzione secondo la disciplina di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Biennio economico 1996-1997, per i superminimi e per i premi di produttivita' secondo la disciplina di cui all'art. 88 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1995-1997, nonche' le relative risorse destinate in attuazione delle predette discipline.
2. I fondi di cui al comma 1 sono altresi' alimentati, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, dalle seguenti ulteriori risorse:
a) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
b) le economie derivanti dalla riduzione stabile dei dirigenti, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacita' di spesa;
c) un importo pari all'1,76% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal 1 gennaio 2000;
3. A decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal 1 gennaio 2000, L'ENEA destina di anno in anno risorse proprie al finanziamento dei fondi di cui al comma 1 in correlazione con gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dei limiti di bilancio e dei criteri di cui al comma 5, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al decreto legislativo n. 286/1999, e comunque in misura non superiore allo 0,8% del monte salari della dirigenza al 31 dicembre 1997.
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazione organiche, L'ENEA, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di personale, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attivita' e adegua le disponibilita' dei fondi di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.
5. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui ai commi 2, 3 e 4 l'ENEA si attiene ai seguenti criteri:
a) sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di certezza, stabilita' e continuita' nel tempo;
b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1 in proporzione all'entita' dei fondi stessi, sulla base delle disponibilita' accertate nell'anno in cui si provvede alla destinazione.
6. Nel fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 confluiscono anche le eventuali risorse non utilizzate del fondo per i superminimi di cui allo stesso comma 1.
 
Art. 6.
Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
1. Per quanto non previsto restano ferme, in quanto compatibili con il presente contratto collettivo nazionale del lavoro, le disposizioni previste per la dirigenza ENEA contenute nei CCNL relativi al quadriennio 1994-1997. Per quanto non diversamente regolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per il personale non dirigente dell'ente inquadrato nel massimo livello.
2. Dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro.
3. Nei confronti dei dirigenti dell'ENEA continua a trovare applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n. 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare, il previsto incremento di anzianita' viene equiparato ad una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' pari al 2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al biennio.
 
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