Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n. 8
Bilancio dello Stato per l'anno 2003. Nuovi strumenti di razionalizzazione e di flessibilita' per la gestione delle spese.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
A tutti i Ministeri
A tutte le Amministrazioni autonome
A tutti gli Uffici centrali del
bilancio presso i Ministeri e le
Amministrazioni autonome
All'Ufficio di ragioneria presso il
Magistrato per il Po
Alle Ragionerie provinciali dello Stato
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti
La legge 3 aprile 1997, n. 94, nel dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione della pubblica amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Uno degli aspetti piu' rilevanti si rinviene nelle disposizioni che hanno previsto la possibilita' di porre in essere variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale di base per spese giuridicamente non obbligatorie, con decreti del Ministro interessato, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
La manovra di finanza pubblica recentemente approvata dal Parlamento, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilita' di gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero intervenire a seguito dell'evolversi della gestione.
In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma 1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, nonche' dalla legge di approvazione del bilancio per l'anno stesso (art. 18, comma 22), relativamente alla possibilita' di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
Su tali innovazioni, si ritiene utile precisare quanto segue, anche al fine di assicurare uniformita' di applicazione e coordinamento gestionale. Fondo di riserva per consumi intermedi (art. 23, comma 1, legge finanziaria 2003).
In relazione al secondo periodo della citata norma, in ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi. Il successivo terzo periodo prevede che la ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti.
Corre l'obbligo di sottolineare che la norma - e quindi il fondo di riserva - ha lo scopo di assolvere a tutte le eventuali maggiori occorrenze per consumi intermedi che dovessero insorgere nel corso dell'intero esercizio, per cui queste non potranno che essere soddisfatte nell'ambito del medesimo stato di previsione, senza, quindi, che le amministrazioni interessate possano proporre il ricorso ad integrazioni, per tale categoria di spesa, attraverso prelevamenti dai fondi di riserva di carattere generale del bilancio statale, risultando altresi' preclusa la possibilita' di integrazioni attraverso il provvedimento di assestamento.
Ne deriva che le amministrazioni dovranno attentamente valutare e sottoporre a idonea selezione le occorrenze da soddisfare con il cennato fondo nel corso della gestione.
Al fine di assicurare un comportamento uniforme appare indispensabile tenere conto di quanto segue:
non potranno essere integrati capitoli di spesa che, pur classificati consumi intermedi, abbiano una dotazione predeterminata per legge (fattori legislativi);
i decreti, su proposta dei dirigenti generali responsabili, dovranno essere adottati dal Ministro competente e - una volta firmati - andranno comunicati al competente Ufficio centrale del bilancio ai fini dell'attivazione delle relative partite per le successive operazioni gestionali;
la prescritta comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze si realizza, quindi, con l'invio dei decreti all'Ufficio centrale del bilancio. Sara' invece cura delle amministrazioni inviare copia dei decreti stessi alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione (art. 18, comma 22, legge di approvazione del bilancio).
L'art. 18, comma 22 della legge n. 290/2002 di approvazione del bilancio di previsione dello stato per l'anno 2003 ha previsto la possibilita' - con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei conti, di effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle regolate direttamente per legge.
Tale disposizione, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una maggiore flessibilita' del bilancio, in connessione con il riordino delle amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l'altro, del decreto legislativo n. 300/1999 e della legge n. 137/2002, amplia, in sostanza, la portata dell'altra precedente disposizione, di cui si e' fatto cenno in premessa, che consentiva, da parte del Ministro competente, di porre in essere variazioni compensative tra capitoli della medesima unita' previsionale di base.
In proposito, si richiamano le istruzioni fornite con circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (prot. n. 210931) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997, sia per quanto riguarda le caratteristiche operative delle variazioni, che per quanto riguarda l'aspetto piu' strettamente procedurale.
Peraltro occorre, comunque, precisare che le variazioni compensative in discorso, non potendo alterare i saldi di bilancio, potranno essere disposte solo tra capitoli allocati sotto unita' previsionali di base del medesimo titolo di spesa: spese correnti con altre spese correnti; spese in conto capitale con altre spese in conto capitale. Variazioni compensative tra titoli diversi potranno tuttavia essere eseguite a condizione che, contestualmente, venga operata una corrispondente ulteriore variazione compensativa intesa a ripristinare i saldi di bilancio iniziali.
Tenuto conto della rilevanza dei richiamati adempimenti sulla gestione del bilancio e dell'attivita' particolarmente impegnativa cui sono chiamate codeste amministrazioni, si assicura la consueta massima collaborazione degli Uffici centrali del bilancio, con il coordinamento del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Roma, 4 febbraio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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