Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 29 novembre 2002
Programma triennale del Magistrato per il Po: verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti (art. 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 108/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, intitolata "Legge quadro in materia di lavori pubblici", che, all'art. 14, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti ed amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo Comitato i programmi triennali dei lavori pubblici e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilita' con i documenti programmatori vigenti;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante, tra l'altro, delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, e visto il titolo III, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale e' stata data attuazione alla suddetta delega per il settore delle risorse idriche e della difesa del suolo ed e' stato previsto, tra l'altro, il riordino della struttura del Magistrato per il Po;
Visto l'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che istituisce, nell'ambito di questo Comitato, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, con il compito, fra l'altro, di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo delle tecniche di finanziamento di infrastrutture con il ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista al citato art. 14 della legge n. 109/1994, e visto l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca ulteriori disposizioni in merito alla finanza di progetto;
Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della citata legge n. 59/1997, e l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, che fissa la decorrenza dell'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera c), di detto decreto legislativo con riferimento al settore della difesa del suolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della citata legge quadro in materia di lavori pubblici;
Visti i decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, recante modalita' e schemi-tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, e 4 agosto 2000, recante interpretazione autentica del decreto inizialmente adottato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di opere pubbliche, e visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto stesso che, con riferimento alla riforma del Magistrato per il Po, rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalita' di tale individuazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, concernente i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal richiamato decreto legislativo n. 112/1998 in materia di opere pubbliche, che all'art. 4 dispone che il trasferimento delle funzioni del Magistrato per il Po alle regioni avvenga contestualmente alla costituzione, ad opera delle regioni stesse, di un organismo interregionale per garantire la gestione unitaria delle funzioni cosi' trasferite e che proroga a periodi successivi al 1 gennaio 2001 l'esercizio delle funzioni da parte del citato Magistrato, previo accordo tra il Ministero dei lavori pubblici e le regioni interessate, mantenendo altresi' in capo allo stesso Magistrato la gestione delle risorse finanziarie a carattere continuativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 331, concernente la ripartizione dei fondi finalizzati al finanziamento degli interventi in materia di difesa del suolo per il quadriennio 2000-2003;
Vista la delibera 15 novembre 2001, n. 107 (Gazzetta Ufficiale n. 38/2002), con la quale questo Comitato ha espresso parere di compatibilita' del programma triennale 2001-2003 del Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti;
Vista la nota n. 129960 del 28 agosto 2002, con la quale il Magistrato per il Po ha trasmesso il programma d'interventi per il triennio 2002-2004 e l'elenco annuale 2002 dei lavori, approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 4 giugno 2002, n. 2652;
Ritenuto, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilita' prevista dall'art. 14 della legge n. 109/1994, siano da individuare nei documenti di programmazione economico-finanziaria, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa nonche' negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;
Considerato che i recenti documenti di programmazione economico-finanziaria pongono quale obiettivo generale, per il settore delle opere pubbliche, il ricorso al project financing;
Considerato che il documento di programmazione economico-finanziaria 2003-2006 prevede inoltre il rilancio degli investimenti pubblici anche nel settore idrogeologico, puntando all'incremento dell'uso delle vie fluviali, anche alla luce degli obblighi imposti dal protocollo di Kyoto, nonche' alla realizzazione di azioni preventive per superare la logica dell'emergenza ambientale e per contrastare i rischi derivanti dalla diffusa instabilita' idrogeologica del territorio;
Considerato che le regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto hanno adottato le rispettive leggi di costituzione del richiamato organismo interregionale per la gestione del fiume Po, denominato Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), provvedendo a disciplinare organizzazione e funzioni della predetta Agenzia con un accordo costitutivo allegato alle leggi stesse;
Considerato che non risulta ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua la decorrenza dei trasferimenti dei beni e del personale del Magistrato per il Po;
Prende atto:
che il programma in oggetto, predisposto nella versione semplificata prevista solo in sede di prima applicazione dall'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, rappresenta la sintesi dei programmi elaborati dagli uffici operativi provinciali del Magistrato per il Po e piu' specificatamente prevede circa 470 interventi, localizzati nelle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto per un costo complessivo di circa 83,15 Meuro (161 miliardi di lire), di cui 15,90 (30,79 miliardi di lire) imputati al 2002;
che il programma e' riferito prevalentemente ad interventi di manutenzione, definiti "prioritari" dall'art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 109/1994, e non individua priorita' all'interno di detta tipologia, considerato che questa comprende interventi caratterizzati da pari necessita' di realizzazione;
che il programma trova copertura nello stanziamento del capitolo 7920 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che reca, per il 2002, uno stanziamento complessivo di 41,317 Meuro (80 miliardi di lire);
che il programma non esaurisce le attribuzioni del Magistrato per il Po, incaricato dell'elaborazione e attuazione di ulteriori programmi relativi alla gestione di risorse di maggior spessore a carico degli stanziamenti della legge n. 183/1989, e la cui approvazione e' rimessa alla competente Autorita' di bacino, mentre ulteriori fondi per interventi nel settore sono previsti per le emergenze ed altri fondi sono gestiti dalle regioni interessate;
che il programma rappresenta una ridotta frazione anche dell'impegno statale per il settore, come confermato sia dal raffronto tra l'onere del programma stesso per l'anno 2002 e lo stanziamento del citato capitolo per il medesimo anno, sia dall'ammontare delle risorse complessive assegnate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 331/2001;
che non e' previsto il ricorso al project financing in considerazione della rilevata natura delle opere;
che il programma, se non si appalesa di particolare significativita' ai fini della valutazione complessiva della politica perseguita nel settore, non presenta pero' elementi d'incompatibilita' con i documenti programmatori vigenti;
che il programma presenta comunque una valenza limitata nel tempo in relazione al previsto subentro dell'Agenzia interregionale per il fiume Po;
Delibera di esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge n. 109/1994, parere di compatibilita' del programma triennale 2002-2004 del Magistrato per il Po con i documenti programmatori vigenti.
Roma, 29 novembre 2002 Il Presidente delegato: Tremonti
Il segretario del CIPE: Baldassarri
 
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