Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
Ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2002).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 48.200 milioni di euro, al netto di 5.760 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di competenza, in 281.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 42.500 milioni di euro ed in 37.500 milioni di euro, al netto di 4.210 milioni di euro per l'anno 2004 e 4.210 milioni di euro per l'anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 285.000 milioni di euro ed in 298.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 46.500 di euro ed in 42.000 di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 289.000 milioni di euro ed in 303.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze,
presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il
disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il
quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso
nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste
dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11 - bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i - quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11 - ter,
comma 7.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale quota
delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso
nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11 - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico - finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.
6 - bis. In allegato alla relazione al disegno di legge
finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi
adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'art. 11 -
ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche' le
ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del
comma 3, lettera i - quater).".



 
Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo
le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 10-bis"; b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito il
seguente:

"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso ezero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituito dal
seguente:

"Art. 13. (Altre detrazioni) - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.500 euro; b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro ma
non a 36.500 euro; c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro; d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro; e) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro; b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro ma
non a 29.000 euro; c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma
non a 31.000 euro; d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 36.500 euro; e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro ma
non a 41.500 euro; f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro ma
non a 46.700 euro; g) 25 euro se il reddito complessivo esuperiore a 46.700 euro ma non
a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall' imposta lorda pari a:

a) 80 euro se il reddito complessivo esuperiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;
b) 126 euro se il reddito complessivo esuperiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;
c) 80 euro se i! reddito complessivo esuperiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".
3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu' favorevoli.
4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.
6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno 2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti".
9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.
10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito prevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004 per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricati alte vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito".
13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 3 (base imponibile)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del
soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi
posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti
nel territorio dello Stato, al netto degli oneri deducibili
indicati nell'art. 10, nonche' della deduzione spettante ai
sensi dell'art. 10 - bis.";
- Il testo dell'art. 11 (determinazione dell'imposta)
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
22 dicembre 1986, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta
lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e della
deduzione per assicurare la progressivita' dell'imposizione
di cui all'art. 10 - bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per
cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per
cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per
cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.
1 - bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a
7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore
a 185,92 euro e quello dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta
non e' dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel
periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a
7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la parte
d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra
il reddito complessivo e 7.500 euro.
2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le
detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13 - bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti
di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli
14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3 - bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3 - bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105, e' riconosciuto come credito
limitato ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo
periodo del comma 3. Il credito limitato si considera
utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed e'
portato in detrazione fino a concorrenza della quota
dell'imposta netta relativa agli utili per i quali e'
attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare
di detti utili comprensivo del credito limitato e
l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito
stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di
imposta ammesse in diminuzione.
3 - ter. Relativamente al credito di imposta limitato
di cui al comma 3 - bis, il contribuente ha facolta' di
avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14".
- Il testo del comma 2, lettera a), dell'art. 23
(ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
(disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"2. La ritenuta da operare e' determinata:
a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli
indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in
ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di
paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito, al netto
della deduzione di cui all'art. 10 - bis del medesimo testo
unico, ed effettuando le detrazioni previste negli
articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al
periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13
del citato testo unico sono effettuate se il percipiente
dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di
spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le
eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
i periodi di imposta successivi;".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 50
(Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche) del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
seguente:
"2. L'addizionale regionale e' determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha
la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso
anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto
delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui
agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta
dovuta.".
- Il testo vigente del comma 4, dell'art. 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, (Istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma
10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191),
e' il seguente:
"4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei
crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".
- Il testo vigente dell'art. 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di
edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del
codice civile, nonche' per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole
unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse
all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI
-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli
impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime
condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi
relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune, alla eliminazione
delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori
e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio
del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli
edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al
conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1 - bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche'
le procedure di controllo, da effettuare anche mediante
l'intervento di banche o della societa' Poste italiane
S.p.a., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e
3 i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. (Sostituisce i commi 40, 41 e 42 dell'art. 2, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), (riportati alla nota
seguente).
10. L'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. (commi 1 e 2 dell'art. 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448) (riportati dopo la nota seguente)".
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali.)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002)", come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettere c) e d),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi
fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese
di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano alla successiva
alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno
2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai
lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione
di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi
eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo
dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro
l'importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1,
della citata legge n. 449 del 1997.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2000), come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 7 (Disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto, di altre imposte indirette e per l'emersione di
base imponibile). - 1. Ferme restando le disposizioni piu'
favorevoli di cui all'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e delle tabelle
ad esso allegate, fino alla data del 30 settembre 2003 sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del
10 per cento:
a) le prestazioni di assistenza domiciliare in favore
di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da
disturbi psichici e mentali, di tossicodipendenti e di
malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori
anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di
devianza;
b) le prestazioni aventi per oggetto interventi di
recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 31, primo
comma, lettere a), b), e) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione
abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze
sono individuati i beni che costituiscono una parte
significativa del valore delle forniture effettuate
nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera,
ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza
del valore complessivo della prestazione relativa
all'intervento di recupero, al netto del valore dei
predetti beni.
2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alle
operazioni fatturate a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 14 (Razionalizzazione e
soppressione di agevolazioni tributarie e recupero di
imposte e di base imponibile) della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica), come,
da ultimo, modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 14. - 1. Nell'art. 8 della legge 31 maggio 1977,
n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo comma sono soppresse le parole da: ";
il loro ammontare" fino a: "statuto regionale";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"La restituzione allo Stato dei tributi, con i relativi
interessi, rimborsati ai sensi del secondo comma viene
effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo con
versamenti a carico del bilancio della regione siciliana;
il relativo importo affluisce al capitolo 3465 dell'entrata
del bilancio dello Stato. I rimborsi effettuati nel periodo
dal 1 gennaio 1991 al 31 dicembre 1993 sono restituiti
entro il 30 aprile 1994".
2. Il comma 11 dell'art. 11 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, e' abrogato. Il gettito dell'imposta
sostitutiva di cui allo stesso articolo, affluito al
bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'art. 50, comma 2, le parole; "posseduti a
titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale
ovvero" sono soppresse;
b) nell'art. 50, comma 8, primo periodo, le parole:
"ridotto del 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ridotto del 5 per cento"; al secondo periodo, le parole:
"ridotto del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"ridotto del 25 per cento";
c) nell'art. 54, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Le plusvalenze realizzate, determinate a norma del
comma 2, concorrono a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate
ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non
inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non
oltre il quarto.";
d) nell'art. 55, comma 3, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) e f) del comma 1, dell'art. 53. Tali
proventi concorrono a formare il reddito in quote costanti
nell'esercizio in cui sono stati conseguiti e nei
successivi ma non oltre il nono; tuttavia il loro
ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in
apposito fondo del passivo, concorre a formare il reddito
nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia
utilizzato o i beni ricevuti siano destinati all'uso
personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.";
e) nell'art. 62, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
"3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.";
f) nell'art. 62, comma 4, le parole: ", agli
amministratori delle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice" sono soppresse;
g) nell'art. 67, comma 8 - bis, le parole: "e le
spese di impiego e manutenzione" sono sostituite dalle
seguenti: "e le spese di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione";
h) nell'art. 73, comma 3, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: "Gli accantonamenti a fronte degli
oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a
premio sono deducibili in misura non superiore,
rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a
condizione che siano iscritti in appositi fondi del passivo
distinti per esercizio di formazione."; nello stesso comma,
le parole: "quarto esercizio" sono sostituite dalle
seguenti: "terzo esercizio";
i) nell'art. 95, comma 2, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: "La disposizione del comma 3,
dell'art. 62 vale anche per le partecipazioni agli utili
spettanti ai promotori e ai soci fondatori.";
l) nell'art. 109, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Nella determinazione del reddito di impresa degli
enti non commerciali che nel periodo di imposta hanno
esercitato attivita' commerciali senza contabilita'
separata sono deducibili le spese e gli altri componenti
negativi risultanti in bilancio che si riferiscono ad
operazioni effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali. Le spese e gli altri componenti negativi,
relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente
all'esercizio di attivita' commerciali e di altre
attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e
altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi; per gli immobili e' deducibile la rendita
catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la
parte del loro ammontare che corrisponde al predetto
rapporto".
4. Nelle categorie di reddito di cui all'art. 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se
in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti
o attivita' qualificabili come illecito civile, penale o
amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati
secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.
4 - bis. Nella determinazione dei redditi di cui
all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i
costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attivita'
qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio di
diritti costituzionalmente riconosciuti.
5. I proventi accantonati nei fondi del passivo
costituiti ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui i
fondi siano utilizzati per scopi diversi dalla copertura di
perdite di esercizio o i beni ricevuti siano destinati
all'uso personale o familiare dell'imprenditore o siano
assegnati ai soci.
6. Nell'art. 25 - bis, sesto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, le parole: "commisurata al 50 per
cento delle provvigioni percepite" sono sostituite dalle
seguenti: "commisurata all'intero ammontare delle
provvigioni percepite".
7. Le disposizioni del comma 3, lettere a), b), e), f),
g), i) e l), si applicano dal periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3,
lettera c), si applicano per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
1993. La disposizione del comma 3, lettera d), si applica
per i proventi conseguiti a titolo di contributo o di
liberalita' a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 1993. La disposizione del comma 3, lettera h),
si applica per gli accantonamenti deducibili nella
determinazione del reddito del periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 6 si
applicano alle provvigioni corrisposte dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. Al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, quarto comma, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate da associazioni
culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d'eta', e per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale";
b) nell'art. 10, primo comma, il numero 20) e'
sostituito dal seguente:
"20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della
gioventu' e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le
prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla
fornitura di libri e materiali didattici, ancorche' fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o
funzionalmente collegati, nonche' le lezioni relative a
materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti
a titolo personale";
c) nell'art. 19, secondo comma, la lettere a), b) e
c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di motocicli e di autovetture ed autoveicoli
gia' indicati nell'art. 26, lettere a) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non
compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso
pubblico, che non formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, non e' ammessa in
detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di
commercio";
d) nell'art. 19, secondo comma, lettera e), le
parole: "nei pubblici esercizi" sono sostituite dalle
seguenti: ", con esclusione delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o
interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese
che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,";
e) nell'art. 34, dopo il primo comma, e' inserito il
seguente:
"La detrazione non e' forfettizzata per le cessioni
degli animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, e suina il cui acquisto deriva
da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto
assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari".
9. Le disposizioni dell'art. 19, secondo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 8 del
presente articolo, si applicano fino al 31 dicembre 2000.
10. I versamenti eseguiti dagli enti pubblici per
l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento,
riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di
servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
a decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al
comma 10 sono applicabili ai soli versamenti relativi a
contributi deliberati e assegnati in data successiva al 1
gennaio 1994.
12. Sono abrogati l'art. 5, secondo comma, della legge
10 maggio 1983, n. 190; l'art. 1, nono comma, del decreto -
legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47; l'art.
3 - terdecies del decreto - legge 1 ottobre 1982, n. 696,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
1982, n. 883, nonche', l'art. 73, comma 2, del testo unico
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
13. All'art. 5, secondo comma, della legge 8 giugno
1978, n. 306, le parole: "che abbiano impostato i propri
impianti" sono sostituite dalle seguenti: "che abbiano
ottenuto il decreto di approvazione del progetto e di
assegnazione delle aree".
14. All'art. 111, comma 3, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate da associazioni
culturali o sportive costituite ai sensi dell'art. 36 del
codice civile, la disposizione si applica nei confronti
degli associati o partecipanti minori d'eta' e, per
i maggiorenni, a condizione che questi abbiano il diritto
di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione ed abbiano diritto a ricevere, nei casi
di scioglimento della medesima, una quota del patrimonio
sociale, se questo non e' destinato a finalita' di utilita'
generale".
15. Le disposizioni di cui all'art. 3 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, si applicano fino al 31 dicembre
1997 e limitatamente ai soggetti per i quali l'obbligo di
utilizzazione degli apparecchi misuratori fiscali e' stato
introdotto dall'art. 12 della legge 30 dicembre 1991. n.
413.
16. Le disposizioni dei commi 12 e 14 hanno effetto dal
1 gennaio 1994 e quelle del comma 15 a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993.
17. All'art. 48, comma 6, primo periodo, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
le parole: "e dai membri della Corte costituzionale" sono
inserite le seguenti: nonche' i vitalizi di cui al secondo
comma dell'art. 24 ed al penultimo comma dell'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600".
18. Il comma 6 - bis dell'art. 2 del decreto - legge
2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1989, n. 154, e' abrogato. Per i periodi
d'imposta anteriori a quelli aventi inizio dal 1 gennaio
1994, restano validi gli effetti prodotti dall'applicazione
del regime fiscale di cui all'art. 2, comma 6 - bis, del
decreto -legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del
presente capo non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad
attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad
attivita' o beni produttivi di proventi non computabili
nella determinazione del reddito sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3
dell'art. 63.
5 - bis. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 63
che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui alla seconda parte
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 63, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.".
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 16 (Tassazione
separata) del decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 22 dicembre 1986, e' il seguente:
"1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti
redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120
del codice civile e indennita' equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro
dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d)
e g) del comma 1 dell'art. 47, anche nelle ipotesi di cui
all'art. 2122 del codice civile; altre indennita' e somme
percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione
dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso,
le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza
ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonche' le somme
e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di
procedure esecutive, a seguito di provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla
risoluzione del rapporto di lavoro;
a - bis) le prestazioni pensionistiche di cui alla
lettera h - bis) del comma l dell'articolo 47, erogate in
forma di capitale, ad esclusione del riscatto della
posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
diverso da quello esercitato a seguito di pensionamento o
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita' o per
altre cause non dipendenti dalla volonta' delle parti;
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro
dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per
effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di
atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non
dipendenti dalla volonta' delle parti, compresi i compensi
e le indennita' di cui al comma l dell'articolo 47 e al
comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di
cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennita'
risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del
rapporto nonche', in ogni caso, le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute,
anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita'
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
c - bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7,
comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento
di integrazione salariale di cui all'art. 1 - bis del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489,
corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia delle persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni
notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al
termine dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma
dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non
rientranti tra le indennita' indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento,
realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende
possedute da piu' di cinque anni e redditi conseguiti in
dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni;
g - bis) plusvalenze di cui alla lett. b) del comma l
dell'art. 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti
al conduttore in caso di cessazione della locazione di
immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione e indennita' di avviamento delle farmacie
spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella
perdita di redditi relativi a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci delle societa'
indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e
riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del
socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di
liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se
il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della
societa' e la comunicazione del recesso o dell'esclusione,
la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del
socio o l'inizio della liquidazione e' superiore a cinque
anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel
valore normale dei beni assegnati ai soci di societa'
soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione,
anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la
costituzione della societa', la comunicazione del recesso,
la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale
dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei
titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma l
dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il
periodo di durata del contratto o del titolo e' superiore a
cinque anni;
n - bis) somme conseguite a titolo di rimborso di
imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi di imposta
precedenti. La presente disposizione non si applica alle
spese rimborsate di cui all'articolo 13 - bis, comma l,
lettera c), quinto e sesto periodo."
- Il testo del sesto comma dell'art. 25 - bis (Ritenuta
sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di
agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 (Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito.". Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 30
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria
2001), come modificato dalla legge qui pubblicata:
"4. L'indetraibilita' dell'imposta sul valore aggiunto
afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori,
motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c)
del comma l dell'articolo 19 - bis 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall'articolo 7,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e'
ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003; tuttavia
limitatamente all'acquisto, all'importazione
all'acquisizione mediante contratti di locazione
finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la
indetraibilita' e' ridotta al 90 per cento del relativo
ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con
propulsori non a combustione interna.".



 
Art. 3. (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito
delle persone fisiche)

1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle
persone fisiche per ,i comuni e le regioni, nonche' la
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente
al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote
in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si
raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni
ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'
montane stipulato il 20 giugno 2002, eistituita l'Alta Commissione
di studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli
117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire
l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito
dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province,
citta' metropolitane e regioni, previsto dall'articolo 119 della
Costituzione, l'Alta Commissione di cui al precedente periodo
propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione
del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte
dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai
fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 37 dello statuto
della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo
4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e
commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione
siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti,
assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della
Regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il
Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione, e' definita la composizione
dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti
per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle
sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al precedente periodo eemanato entro il 31 gennaio
2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua
relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al
Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene
dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo,
necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione.
Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta Commissione si
avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per
la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data
di costituzione dell'Alta Commissione. Il Ministero dell'economia
e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento
dell'Alta Commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa Commissione tecnica
per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell' Alta
Commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da
corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.

2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
"Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro".



Note all'art. 3:
- Si trascrive la rubrica del titolo V della parte
seconda della Costituzione:
"Ordinamento della Repubblica - le regioni, le
province, i comuni".
Il testo vigente del comma 3 dell'art. 16
(determinazione dell'imposta), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), e'
il seguente:
"3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di
emanazione del presente decreto, le regioni hanno facolta'
di variare l'aliquota di cui al comma 1 fino ad un massimo
di un punto percentuale. La variazione puo' essere
differenziata per settori di attivita' e per categorie di
soggetti passivi.";
- Si trascrive la rubrica del decreto legislativo
28 agosto 1997 n. 281:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali." Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si trascrive il testo del terzo comma dell'art. 117
della Costituzione:
"Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato";
- Si trascrive il testo dell'art. l l 8 della
Costituzione:
"Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le
citta' metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La
legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. Stato, regioni, citta' metropolitane,
province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attivita' di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarieta'.
- Si trascrive il testo dell'art. 119 della
Costituzione:
"Art. 119 - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in
armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge
dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con minore capacita'
fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di
cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro
attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarieta' sociale, per rimuovere gli
squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo
esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a
scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati comuni, province, citta'
metropolitane e regioni. I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio,
attribuito secondo i principi generali determinati dalla
legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo
per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.".
- Il testo dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' il
seguente:
"Art. 37. - Per le imprese industriali e commerciali
che hanno la sede centrale fuori dal territorio della
regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti,
nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota
del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti
medesimi.
L'imposta relativa a detta quota compete alla regione
ed e' riscossa dagli organi di riscossione della
medesima.".
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' il seguente:
"2. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu'
regioni si considera prodotto nel territorio di ciascuna
regione il valore della produzione netta proporzionalmente
corrispondente all'ammontare delle retribuzioni spettanti
al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli
utili agli associati in partecipazione di cui all'articolo
11, comma l, lettera c), n. 5, addetto, con continuita', a
stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per
un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio
di ciascuna regione, ovvero per le banche, gli altri enti e
societa' finanziarie, ad eccezione della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e
le imprese agricole proporzionalmente corrispondente,
rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la
clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti, ai premi
raccolti presso gli uffici e all'estensione dei terreni,
ubicati nel territorio di ciascuna regione. Si considera
prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto
passivo e' domiciliato il valore della produzione netta
derivante dalle attivita' esercitate nel territorio di
altre regioni senza l'impiego, per almeno tre mesi, di
personale.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato -
regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953,
n. 62, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 52. - La commissione parlamentare per le
questioni regionali prevista dall'art. 126, quarto comma,
della Costituzione, e' composta di quindici deputati e
quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di
proporzionalita'. Essi rimangono in carica per la durata
delle legislature delle rispettive Camere.
La commissione elegge nel proprio seno un presidente,
due vicepresidenti e due segretari. I membri della
commissione non possono partecipare alle sedute in cui
siano discusse questioni della regione nei cui collegi
siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta
da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti
delle rispettive Camere.
Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione
fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".



 
Art. 4.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli
utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento"; b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento"; c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, e' ridotta al 44,12 per cento.



Note all'art. 4:
- Il testo del comma 1 dell'articolo 14 (credito di
imposta per gli utili distribuiti da societa' ed enti) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre l 986,
n. 917 (approvazione del "testo unico delle imposte sui
redditi"), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti
indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87,
al contribuente e' attribuito un credito d'imposta pari al
56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2003,
dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso
trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.".
- Il testo del comma 1 dell'articolo 91 (Aliquota
dell'imposta) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del "testo unico
delle imposte sui redditi"), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo
netto con l'aliquota del 36 per cento, a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
cento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1
gennaio 2003.".
- Il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 105
(Adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai
soci o partecipanti sugli utili distribuiti) del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(approvazione del "testo unico delle imposte sui redditi"),
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla
lettera b) del comma 1: 1) l'imposta, calcolata nella
misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2001,
e del 51,51 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003,
corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli
del presente testo unico o di leggi speciali non concorrono
a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i
quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del
presente comma; 2) l'imposta relativa agli utili che hanno
concorso a formare il reddito della societa' o dell'ente e
per i quali e' stato attribuito alla societa' o all'ente
medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'articolo
94, comma 1 - bis. L'imposta corrispondente ai proventi di
cui al numero l) e' commisurata all'utile di esercizio che
eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei
proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al
numero 2) e' computata fino a concorrenza del credito di
imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla
societa' o dall'ente secondo le disposizioni del citato
articolo 94, comma 1 - bis.
5. Indipendentemente dalla utilizzabilita' da parte dei
soci o partecipanti del credito d'imposta di cui
all'articolo 14, gli importi indicati alle lettere a) e b)
del comma 1 sono ridotti, fino a concorrenza del loro
ammontare, di un importo pari al 56,25 per cento, per le
distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 1 gennaio 2001, e al 51,51
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1 gennaio
2003, degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri
fondi, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo
44, distribuiti ai soci o partecipanti, nonche' delle
riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di
utili ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 44. Gli
importi distribuiti, se nella relativa deliberazione non e'
stato stabilito diversamente, comportano la riduzione
prioritariamente dell'ammontare indicato alla citata
lettera a).".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 1 e 4
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 (Riordino
delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di
cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e
permuta di partecipazioni):
"Art. 1 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da
cessione di azienda o di partecipazioni di controllo o di
collegamento). - 1. Le plusvalenze realizzate mediante la
cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore
a tre anni e determinate secondo i criteri previsti
dall'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, possono essere assoggettate ad
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con
l'aliquota del 19 per cento. La presente disposizione non
si applica alle plusvalenze realizzate nei casi previsti
dall'articolo 125 del medesimo testo unico, recante
disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle
imprese fallite o in liquidazione coatta.
2. L'opzione per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva va esercitata nella dichiarazione dei redditi
del periodo di imposta nel quale le plusvalenze sono
realizzate; se in un periodo d'imposta sono poste in essere
piu' operazioni, l'opzione puo' riguardare anche le
plusvalenze derivanti da singole operazioni.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche
alle plusvalenze realizzate mediante la cessione di
partecipazioni di controllo o di collegamento, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, contenente
disposizioni in materia di societa' controllate e
collegate, che risultano iscritte come tali nelle
immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci. Per
le sollecitazioni all'investimento, effettuate ai sensi
della parte IV, titolo II, capo I, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, con cui vengono cedute
partecipazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, ovvero partecipazioni che comportano per
l'offerente la perdita del controllo ai sensi del medesimo
articolo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano indipendentemente dall'acquisizione del
collegamento o del controllo da parte degli aderenti
all'offerta. L'imposta sostitutiva e' applicata con
l'aliquota del 19 per cento sulle plusvalenze determinate
secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Qualora le plusvalenze di cui ai commi 1 e 3 siano
realizzate dalle societa' di cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
l'imposta sostitutiva e' dovuta dalle societa' stesse, che
esercitano l'opzione nella dichiarazione dei redditi
indicata nel comma 2 e provvedono alla liquidazione e al
versamento.".
"Art. 4 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
possedute per un periodo non inferiore a tre anni,
effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma
1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non costituiscono
realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle
partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione, da allegare alla
dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio e i
valori fiscalmente riconosciuti.
2. In luogo dell'applicazione delle disposizioni del
comma 1, i soggetti ivi indicati possono optare, nell'atto
di conferimento, per l'applicazione delle disposizioni del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'articolo 1 del presente decreto. L'opzione
puo' essere esercitata anche per i conferimenti di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni,
scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni.
3. Qualora non sia esercitata l'opzione di cui al comma
2, l'aumento di patrimonio netto del soggetto conferitario
a seguito del conferimento si considera formato con gli
utili di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente la tassazione degli utili derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per la
parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto
dell'azienda conferita.".
- Il testo del comma 2 dell'articolo 4 (Disposizioni
speciali) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467
recante "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva
della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta
sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, comma 162,
lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
il seguente:
"2. Ferma rimanendo la disposizione del comma 1, le
plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in
applicazione dell'articolo 1 e dell'articolo 4, comma 2,
del predetto decreto legislativo recante la disciplina ai
fini delle imposte sui redditi delle operazioni di cessione
e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di
partecipazioni e il reddito assoggettato all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto legislativo recante la
disciplina ai medesimi fini degli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria della variazione in aumento del
capitale investito, rilevano anche agli effetti della
determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si
considera come provento non assoggettato a tassazione la
quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di detto
reddito conseguiti a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle
plusvalenze e dei redditi medesimi conseguiti a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003; per le
societa' quotate, tali misure sono pari, rispettivamente,
all'80,56 per cento e all'80 per cento.".



 
Art. 5.
(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attivita' produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti
fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse; b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
"attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro";
2) alla lettera b), il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
c) al comma 2, primo periodo, le parole:
"alla generalita' dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non
euro 180.834,91; c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non
euro 180.909,91; d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non
euro 180.984,91."; e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

"4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare.";

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

3. Il comma 2-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e' sostituito dal seguente:
"2-quinquies. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale".



Note all'art. 5:
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 (Determinazione del
valore della produzione netta dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali), gia' modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
506, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Per gli enti privati non commerciali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e) che svolgono
esclusivamente attivita' non commerciali e in ogni caso per
i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e di
secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa'
cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dell'articolo 106 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, la base imponibile e'
determinata in un importo pari all'ammontare delle
retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per
collaborazione coordinata e continuativa di cui agli
articoli 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui
all'articolo 81, comma 1, lettera l), del citato testo
unico n. 917 del 1986. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e gli assegni ad
esse equiparati di cui all'articolo 47, comma 1, lettera
d), del predetto testo unico, nonche' le somme di cui alla
lettera c) dello stesso articolo 47 del medesimo testo
unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
relative a borse di studio o assegni.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 - bis
(Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e - bis)
della legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato
dall'art. 16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e - bis), la base imponibile e' determinata in un
importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al
personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera l),
del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile
le somme di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del
medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base
imponibile le borse di studio e gli altri interventi di
sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e
dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio
universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della
legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo
periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali
enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali
la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti. Sono escluse dalla
base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1,
lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche.".
- Il testo dell'art. 11 (Disposizioni comuni per la
determinazione del valore della produzione netta) della
legge 15 dicembre 1997, n. 446, gia' modificato dall'art. 1
del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, dall'art.
16 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come
ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
per il personale assunto con contratti di formazione e
lavoro;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale classificabili
nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2,
lettera a) e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione
finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.
1 - bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto
di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di
trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per
l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla
generalita' o a categorie dei dipendenti e dei
collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e
collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di
spese sostenute nel compimento delle loro mansioni
lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di
oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono
alla formazione della base imponibile. Nei confronti del
soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi
si considerano costi relativi al personale non ammessi in
deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base
imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10 -
bis, comma 1.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile
di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle
indicate in detti articoli, se correlati a componenti
positivi e negativi del valore della produzione di periodi
d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le
plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali
non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda,
nonche' i contributi erogati a norma di legge con
esclusione di quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione.
4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto
economico, i componenti positivi e negativi sono accertati
in ragione della loro corretta classificazione.
4 - bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro
180.834,91 ma non euro 180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro
180.909,91 ma non euro 180.984,91.
4 - bis. 1. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo
d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo
parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati
anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al
primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4 - bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma bis
e dei componenti positivi di cui al comma 4 - bis 1 sono
ragguagliati all'anno solare;
4 - ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2,
applicano la deduzione di cui ai commi 4 - bis e 4 - bis 1
sul valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.".
- Il testo dell'art. 3 (Disposizioni in materia di
accisa e disposizioni varie) del decreto - legge
24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni urgenti in materia
di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto
all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le
assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di
imposta di bollo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 2002, n. 265, come sostituito dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di accisa e
disposizioni varie). - 1. Al decreto - legge 28 dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 3 dell'art. 6 le parole: "dal 1 ottobre
2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all'art. 7, comma 5 - bis
;
b) nel comma 1 dell'art. 7 le parole: "dal 1 ottobre
2002 sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 5 - bis ;
c) nel comma 4 dell'art. 5 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tali effetti, anche per l'agevolazione
fiscale di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 .
1 - bis. Per garantire l'invarianza delle entrate delle
regioni, il minor gettito derivante dall'attuazione di
quanto previsto dal comma 1, lettera c), e' rimborsato alle
regioni stesse con le modalita' individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Nel primo periodo del comma 4 dell'art. 3 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole:
"di pagamento dell'accisa sono inserite le seguenti: ",
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto, .
2 - bis. (aggiunge un periodo alla nota 1 dell'art. 26,
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).
2 - ter. Al fine dell'innovazione del sistema
dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene
logistiche e del potenziamento dell'intermodalita', con
particolare riferimento alle 4autostrade del mare, nonche'
per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per i processi
di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione
tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale,
e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20
milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a
carico dello Stato, nonche' la spesa di 2 milioni di euro
per l'anno 2002 per le necessita' del piano straordinario
di attivita' di cui all'art. 2, comma 2, del decreto -
legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione
delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture
finalizzate al sostegno dell'intermodalita', e' autorizzata
la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del
presente decreto, per il completamento delle iniziative
comprese in contratti d'area che abbiano registrato una
percentuale di attuazione superiore al settanta per cento,
al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nonche' la spesa di 10 milioni di euro per l'anno
2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale
contributo al finanziamento per la realizzazione di
programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle
aree di cui all'art. 52, comma 59, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
2 - quater. Con regolamento, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2
- ter, in relazione agli interventi correlati alle
finalita' di cui al medesimo comma 2 - ter.
2 - quinquies. La disposizione contenuta nell'art. 11,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
secondo la quale i contributi erogati a norma di legge
concorrono alla determinazione della base imponibile
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, fatta
eccezione per quelli correlati a componenti negativi non
ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale
concorso si verifica anche in relazione a contributi per i
quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle
imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da altre disposizioni di
carattere speciale.
2 - sexies. All'art. 128, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 1,
comma 6, del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, le parole: "il 30 settembre 2002 sono sostituite
dalle seguenti: "il 31 marzo 2003 . Entro il 31 marzo 2003
e' altresi' data attuazione al provvedimento emanato ai
sensi dell'art. 145, comma 62, della predetta legge n. 388
del 2000".



 
Art. 6.
(Concordato preventivo)

1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonche' all'imposta regionale sulle attivita' produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui a periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili. rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non e' ridotta per gli imponibili eventualmente minori.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento, e sono emanate le relative norme di attuazione.



Note all'art. 6:
- Si trascrive il testo vigente del comma 3 dell'art.
17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".



 
Art. 7. (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo
per gli anni pregressi mediante autoliquidazione)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:

a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun
periodo d'imposta i predetti studi; b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i
contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i
predetti parametri; c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in
classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei
contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non
superiore a 5.164.569 euro annui e di redditivita' risultanti
dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o
compensi con le modalita' di cui alle lettere a) e b).

2. La definizione automatica puo' altresi' essere effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonche' dalle imprese di allevamento di cui all'articolo 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualita', sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e' esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo,
ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986; b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore
a 5.164.569 euro; c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e'
stato notificato processo verbale di constatazione con esito
positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui
redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218; d) nei cui riguardi e' stato avviato procedimento penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
contribuente ha formale conoscenza.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 20 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta data.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita' oggetto di definizione, escluso il 1997. La somma di cui al periodo precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003.
L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che, risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non e' intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalita' del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle societa' o associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non siano riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne' soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, tenuto conto degli indici di coerenza economica, nonche' i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, e le modalita' di versamento, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, dei regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.



Note all'art. 7:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 (Redditi
prodotti in forma associata) del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto
principale e' determinato in base all'atto costitutivo, se
esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 62 - bis
(Studi di settore) del decreto - legge 30 agosto 1993, n.
331, (Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande
alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con
quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti
a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la
disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n.
203):
"Art. 62 - bis (Studi di settore). - 1. Gli uffici del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze,
sentite le associazioni professionali e di categoria,
elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
settori economici, appositi studi di settore al fine di
rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
una piu' articolata determinazione dei coefficienti
presuntivi di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal
fine gli stessi uffici identificano campioni significativi
di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da
sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi
caratterizzanti l'attivita' esercitata. Gli studi di
settore sono approvati con decreti del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed
hanno validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal
periodo di imposta 1995".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi da
181 a 189, (Disposizioni varie in materia di finanza locale
- Delega per la revisione del catasto - Disposizioni varie
in materia di entrate erariali) della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (legge finanziaria 1996):
"181. Fino alla approvazione degli studi di settore,
gli accertamenti di cui all'art. 39, primo comma, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
possono essere effettuati, senza pregiudizio della
ulteriore azione accertatrice con riferimento alle altre
categorie reddituali utilizzando i parametri di cui al
comma 184 del presente articolo ai fini della
determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del
volume d'affari.
Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo si applicano nei confronti:
a) dei soggetti diversi da quelli indicati nell'art.
87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'art.
79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e
professioni che abbiano conseguito, nel periodo di imposta
precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360
milioni di lire e che non abbiano optato per il regime
ordinario di contabilita';
b) degli esercenti attivita' d'impresa o arti e
professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
risulti l'inattendibilita' della contabilita' ordinaria.
Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge; sono stabiliti i
criteri in base ai quali la contabilita' ordinaria e'
considerata inattendibile in presenza di gravi
contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente
rilevati.
182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a 189 del
presente articolo non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di
ammontare superiore a 10 miliardi di lire.
183. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti parametri, si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
184. Il Ministero delle finanze - Dipartimento delle
entrate, elabora parametri in base ai quali determinare i
ricavi, i compensi ed il volume d'affari fondatamente
attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
alle condizioni di esercizio della specifica attivita'
svolta. A tal fine sono identificati, in riferimento a
settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano
coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
degli stessi sono determinati parametri che tengano conto
delle specifiche caratteristiche della attivita'
esercitata.
185. L'accertamento di cui al comma 181 puo' essere
definito ai sensi dell'art. 2 - bis del decreto - legge
30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, limitatamente alla
categoria di reddito che ha formato oggetto di
accertamento. L'intervenuta definizione dell'accertamento
con adesione inibisce la possibilita' per l'ufficio di
effettuare, per lo stesso periodo di imposta,
l'accertamento di cui all'art. 38, commi da quarto a
settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, e successive modificazioni.
186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Il Ministero delle
finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
le associazioni di categoria e gli ordini professionali,
dei supporti meccanografici contenenti i programmi
necessari per il calcolo dei ricavi o dei compensi sulla
base dei parametri.
187. La determinazione di maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
delle disposizioni di cui al comma 181, non costituisce
notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di
procedura penale.
188. Ai contribuenti che indicano, nella dichiarazione
dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
sul valore aggiunto, ricavi o compensi non annotati nelle
scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 55, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e all'art. 48, primo comma,
quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ma non
e' dovuto il versamento della somma pari ad un ventesimo
dei ricavi o dei compensi non annotati ovvero pari ad un
decimo dei corrispettivi non registrati, ivi previsto.
189. Le disposizioni di cui ai commi 181 e 188 si
applicano per gli accertamenti relativi al periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 29 (Reddito
agrario) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi"):
"Art. 29 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e'
costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di
organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di
esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno
e alla silvi-coltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili
per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette
alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture
fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita
alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno
su cui la produzione insiste;
c) le attivita' dirette alla manipolazione,
trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e
zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino
nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica
che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti
per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati su
di esso.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e'
stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi
che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2,
tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e
delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie
allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i
terreni indicati nel comma 2 dell'art. 24.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 78 (Imprese
di allevamento) del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi"):
"Art. 78 (Imprese di allevamento). - 1. Nei confronti
dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di
animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2
dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare
determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al
valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un
coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze
dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non sono ammessi in deduzione.
2. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma 1
sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e
delle foreste. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 51,
comma 2, lettera c).
3. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli
allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di
propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
configuri l'impresa familiare.
4. Il contribuente ha facolta', in sede di
dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle
disposizioni del presente articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 ("Avvio del
procedimento") del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218 ("Disposizioni in materia di accertamento con adesione
e di conciliazione giudiziale"):
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di
accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2000, n. 76)
reca disposizioni in materia di "Nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis
("Accertamento parziale") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 41-bis ("Accertamento parziale"). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2. (soppresso)".
- Si trascrive il testo vigente dei commi quinto e
sesto dell'art. 54 ("Rettifica delle dichiarazioni") del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 ("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, S.O.:
"Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 14
("Iscrizione a ruolo a titolo definitivo") del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, S.O. n. 2.:
"Art. 14 (Iscrizione a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli articoli 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 32 ("Poteri
degli uffici") del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle imposte sui
redditi"):
"Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni
annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a
norma del numero 7), o rilevate a norma dell'art. 33,
secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi
risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e
degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41
se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per
la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne
indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati
negli stessi conti e non risultanti dalle scritture
contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o
dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il
motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha
diritto ad avere copia del verbale;
3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti
di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del
titolo III puo' essere richiesta anche l'esibizione dei
bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
disposizioni tributarie. L'ufficio puo' estrarne copia
ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non
possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
4) inviare ai contribuenti questionari relativi a
dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini
dell'accertamento nei loro confronti, con invito a
restituirli compilati e firmati;
5) richiedere agli organi e alle Amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda
le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il
disposto del numero 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attivita' di
raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con
l'attestazione di conformita' all'originale, devono essere
rilasciate gratuitamente;
6 - bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito, con
l'amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la
Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e
istituti credito per quanto riguarda i rapporti con i
clienti e all'Amministrazione postale per quanto attiene ai
dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai
libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia
dei conti intrattenuti con il contribuente con la
specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a
tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi;
ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico
relativi agli stessi conti possono essere richiesti con
l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente;
8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
notizie e documenti relativi ad attivita' svolte in un
determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti,
fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente
indicati;
8 - bis) invitare ogni altro soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti
fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti
relativi. Gli inviti e le richieste di cui al presente
articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60.
Dalla data di notifica decorre il termine fissato
dall'ufficio per l'adempimento, che non puo' essere
inferiore a quindici giorni ovvero per il caso di cui al n.
7) a sessanta giorni. Il termine puo' essere prorogato per
un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o
istituto di credito, per giustificati motivi, dal
competente ispettore compartimentale;
8 - ter) richiedere agli amministratori di condominio
negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla
gestione condominiale. Le notizie ed i dati non addotti e
gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o
non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non
possono essere presi in considerazione a favore del
contribuente, ai fini dell'accertamento in sede
amministrativa e contenziosa. Di cio' l'ufficio deve
informare il contribuente contestualmente alla richiesta.
Le cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma non
operano nei confronti del contribuente che depositi in
allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i
libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per
causa a lui non imputabile".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 33 ("Accessi,
ispezioni e verifiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 33 (Accessi, ispezioni e verifiche). - Per
l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano
le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici delle
imposte hanno facolta' di disporre l'accesso di propri
impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le
pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5)
dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e
le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui
copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso
art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto
nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare
direttamente la completezza o l'esattezza, allorche'
l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio,
dei dati e notizie contenuti nella copia di conti
trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal
contribuente con l'azienda o istituto di credito o
l'Amministrazione postale.
La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle
imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la
repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte
dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta
degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui
all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
concessa anche in deroga all'art. 329 del codice di
procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici delle
imposte documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o
riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia,
nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della
Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari
saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
debba procedere ad indagini sistematiche, tra la direzione
generale delle imposte dirette e il comando generale della
Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole
circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
e i comandi territoriali.
Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di
finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono
dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
l'ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici
controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve
trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia'
eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e
delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi
richiedenti.
Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e
l'Amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa
autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del Comandante
di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario
e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non
inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
esse e' data immediata notizia a cura del predetto
responsabile al soggetto interessato.
Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o
vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le
modalita' di esecuzione degli accessi con particolare
riferimento al numero massimo dei funzionari e degli
ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle
caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di
autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono
coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico,
in cui gli accessi possono essere espletati e alla
redazione dei processi verbali".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 38
("Accertamento sintetico") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 38 (Accertamento sintetico). - L'ufficio delle
imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni
presentate dalle persone fisiche quando il reddito
complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo
o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le
deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate
nella dichiarazione.
La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli
effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento
analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597.
L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati
indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito
nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione
stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
precedente anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate
dai commi precedenti e dall'art. 39, puo', in base ad
elementi e circostanze di fatto certi, determinare
sinteticamente il reddito complessivo netto del
contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali
elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto
accertabile si discosta per almeno un quarto da quello
dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabilite le modalita' in base alle quali l'ufficio puo'
determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito
in relazione ad elementi indicativi di capacita'
contributiva individuati con lo stesso decreto quando il
reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
elementi per due o piu' periodi di imposta.
Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova
contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti,
nell'anno in cui e' stata effettuata e nei cinque
precedenti.
Il contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
della notificazione dell'accertamento, che il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente e'
costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da
redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
L'entita' di tali redditi e la durata del loro possesso
devono risultare da idonea documentazione.
Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non
sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto
indicato nel secondo comma.
Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior
reddito accertato sinteticamente e' considerato reddito di
capitale salva la facolta' del contribuente di provarne
l'appartenenza ad altre categorie di redditi.
Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano
anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
numeri 2), 3) e 4)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 39 ("Redditi
determinati in base alle scritture contabili") del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 39 (Redditi determinati in base alle scritture
contabili). - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non
corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al
secondo comma dell'art. 3;
b) se non sono state esattamente applicate le
disposizioni del titolo V del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 32, dagli
atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del
n. 3) dello stesso articolo, dalle dichiarazioni di altri
soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali
relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri
contribuenti o da altri atti e documenti in possesso
dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza
degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi
allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
dalle altre verifiche di cui all'art. 33 ovvero dal
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli
altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei
dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi
previsti dall'art. 32. L'esistenza di attivita' non
dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e'
desumibile anche sulla base di presunzioni semplici,
purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) (abrogata);
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture
contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di
forza maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto;
d - bis) quando il contribuente non ha dato seguito
agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32,
primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o
dell'art. 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 40
("Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle
persone fisiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 40 (Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti
diversi dalle persone fisiche). - Alla rettifica delle
dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto
agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui
redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo
imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per
quanto concerne il reddito complessivo imponibile si
applicano le disposizioni dell'art. 39 relative al reddito
d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se
del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti,
ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39,
anche le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la
determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle
societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui
redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone
giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si
applicano le disposizioni del primo comma del presente
articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o
associazioni equiparate".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 51
("Attribuzione e poteri degli uffici dell'imposte sul
valore aggiunto") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
"Art. 51 (Attribuzione e poteri degli uffici delle
imposte sul valore aggiunto). - Gli uffici dell'imposta sul
valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i
versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano
l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla
riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute;
vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla
fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta
della contabilita' e degli altri obblighi stabiliti dal
presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene
pecuniarie e delle sopratasse e alla presentazione del
rapporto all'autorita' giudiziaria per le violazioni
sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni
presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno
omesso la presentazione sono effettuati sulla base di
criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle
finanze che tengano anche conto della capacita' operativa
degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei
conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero
7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'art.
52, ultimo comma, o dell'art. 63, primo comma. I singoli
dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base
delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli
articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha
tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono
ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia
gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in
prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto
essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono essere verbalizzate a norma del sesto comma
dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto terzi, ovvero attivita' di gestione e
intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la
comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni
legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie
relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie.
Alle societa' ed enti di assicurazione, per quanto riguarda
i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere
richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla
durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del
premio e alla individuazione del soggetto tenuto a
corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono
essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente
o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa
disposizione non si applica all'Istituto centrale di
statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto
riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge e, salvo
il disposto del n. 7), all'Amministrazione postale, alle
aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i
rapporti con i clienti inerenti o connessi alla attivita'
di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito
effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6 - bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di
finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una
dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del
numero e degli estremi identificativi dei rapporti
intrattenuti con aziende o istituti di credito,
l'Amministrazione postale, con societa' fiduciarie ed ogni
altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in
corso ovvero estinti da non piu' di cinque anni dalla data
della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in
possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le
cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore
compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli
affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandate di
zona, alle aziende e istituti di credito per quanto
riguarda i rapporti con i clienti e all'Amministrazione
postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei
conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni
postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente con la specificazione di tutti i rapporti
inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie
prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere
specifico relativi agli stessi conti possono essere
richiesti - negli stessi casi e con le medesime modalita' -
con l'invio alle aziende e istituti di credito e
all'Amministrazione postale di questionari redatti su
modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al
responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne
da' notizia immediata al soggetto interessato; la relativa
risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio
procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a sessanta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza
dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi
dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 52 ("Accessi,
ispezioni e verifiche") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Accertamento delle
imposte sui redditi"):
"Art. 52 (Accessi, ispezioni, verifiche). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso
di impiegati dell'Amministrazione finanziaria nei locali
destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole,
artistiche o professionali per procedere ad ispezioni
documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra
rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta
e per la repressione dell'evasione e delle altre
violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono
essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo
scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono.
Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad
abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei
locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra'
essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di
un suo delegato. L'accesso in locali diversi da quelli
indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa
autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto
in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del
presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri,
documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.
E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del
procuratore della Repubblica o dell'autorita' giudiziaria
piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni
personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati,
borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per
l'esame di documenti e la richiesta di notizie
relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale
ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di
procedura penale.
L'ispezione documentale si estende a tutti i libri,
registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono
obbligatorie.
I libri, registri, scritture e documenti di cui e'
rifiutata l'esibizione non possono essere presi in
considerazione a favore del contribuente ai fini
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione
di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e
la sottrazione di essi alla ispezione. Di ogni accesso deve
essere redatto processo verbale da cui risultino le
ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al
contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.
Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da
chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata
sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.
I documenti e le scritture possono essere sequestrati
soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il
contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del
verbale. I libri e i registri non possono essere
sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o
farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle
parti che interessano la propria firma o sigla insieme con
la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele
atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a
merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti
adibiti al trasporto per conto di terzi. In deroga alle
disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono
all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di
sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno
facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione
dei supporti fuori dei locali stessi qualora il
contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri
impianti e del proprio personale.
Se il contribuente dichiara che le scritture contabili
o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve
esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la
specificazione delle scritture in loro possesso. Se
l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha
rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o
in parte le scritture si applicano le disposizioni del
quinto comma.
Gli uffici dell'I.V.A. hanno facolta' di disporre
l'accesso di propri impiegati muniti di apposita
autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli
enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo di rilevare
direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le
aziende e istituti di credito e l'Amministrazione postale
allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie
relativi ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
del n. 7) dello stesso art. 51 e non trasmessa entro il
termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo
scopo di rilevare direttamente la completezza o la
esattezza dei dati e notizie, allorche' l'ufficio abbia
fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella
copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti
intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di
credito e l'Amministrazione postale. Si applicano le
disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 54
("Rettifica delle dichiarazioni") del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
("Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto"):
"Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'Ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella
dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile
superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli
articoli 27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali,
deve essere accertata mediante il confronto tra gli
elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei
registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il
controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51 - bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di
altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni
eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche' da
altri atti e documenti in suo possesso.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in
parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'art. 60, sesto comma.
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice
nei termini stabiliti dall'art. 57, l'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto, qualora dalle segnalazioni effettuate
dal Centro informativo delle tasse e delle imposte
indirette sugli affari, dalla Guardia di finanza o da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati
in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi
che consentono di stabilire l'esistenza di corrispettivi in
tutto o in parte non dichiarati o di detrazioni in tutto o
in parte non spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in
base agli elementi predetti, l'imposta o la maggiore
imposta dovuta o il minor credito spettante.
(Comma abrogato).
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 55
("Accertamento induttivo") del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ("Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"):
"Art. 55 (Accertamento induttivo). - Se il contribuente
non ha presentato la dichiarazione annuale l'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto puo' procedere in ogni
caso all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita'. In tal caso
l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile
sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza
dell'ufficio e sono computati in detrazione soltanto i
versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le
imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle
liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e 33.
Le disposizioni del precedente comma si applicano anche
se la dichiarazione reca le indicazioni di cui ai numeri 1)
e 3) dell'art. 28 senza le distinzioni e specificazioni ivi
richieste, sempreche' le indicazioni stesse non siano state
regolarizzate entro il mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione. Le disposizioni stesse
si applicano, in deroga alle disposizioni dell'art. 54,
anche nelle seguenti ipotesi:
1) quando risulta, attraverso il verbale di ispezione
redatto ai sensi dell'art. 52, che il contribuente non ha
tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto
all'ispezione i registri previsti dal presente decreto e le
altre scritture contabili obbligatorie a norma del primo
comma dell'art. 2214 del codice civile e delle leggi in
materia di imposte sui redditi, o anche soltanto alcuni di
tali registri e scritture;
2) quando dal verbale di ispezione risulta che il
contribuente non ha emesso le fatture per una parte
rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha
rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione,
totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
3) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni o annotazioni accertate ai sensi dell'art. 54,
ovvero le irregolarita' formali dei registri e delle altre
scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione,
sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere
inattendibile la contabilita' del contribuente.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' procedere all'accertamento induttivo, per la
frazione di anno solare gia' decorsa, senza attendere la
scadenza del termine stabilito per la dichiarazione annuale
e con riferimento alle liquidazioni prescritte dagli
articoli 27 e 33".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441, reca norme per il riordino della
disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 36 - bis
("Liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e
dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni") del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 ("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 36 - bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 36 - ter
(Controllo formale delle dichiarazioni) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
("Accertamento delle imposte sui redditi"):
"Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi l e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto):
"Art. 54 - bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli artt. 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17
("Oggetto") del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
("Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni"):
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli artt. 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d - bis) - (Soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h - bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto -
legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del
contributo al servizio sanitario nazionale di cui all'art.
31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85;
h - ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h - quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2 - bis. (Comma soppresso)".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma
8-bis ("Termine per la presentazione della dichiarazione in
materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P."): del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
"8-bis (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.). - Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per
correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un
maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".



 
Art. 8.
(Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi)

1. Le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate secondo le disposizioni del presente articolo. L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, dei contributi previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono integrare, secondo le disposizioni del presente articolo, le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al presente comma.
2. I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 16 marzo 2003, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare, entro la medesima data, in luogo di quella omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione gia' presentata. La predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via telematica direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo. Qualora gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa di ammontare pari al 30 per cento del le somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa, e' versata secondo le modalita' previste dal presente articolo. E in ogni caso preclusa la deducibilita' delle maggiori imposte e contributi versati. Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1, ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 21 marzo 2003, le maggiori somme dovute secondo le disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, e comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare complessivo delle medesime somme senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa riservata. E esclusa la rateazione di cui al comma 3.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalita', anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 13 per cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta, limitatamente alle annualita' oggetto di integrazione ai sensi del comma 3 e del comma 4 e ai maggiori imponibili ovvero alle maggiori ritenute risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati, rispettivamente, del 100 e del 50 per cento per ciascun periodo d'imposta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e
previdenziali, ivi comprese quelle accessorie, nonche', ove siano
stati integrati i redditi di cui al comma 5, e ove ricorra la
ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, delle sanzioni previste
dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227; c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74; d) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per
eseguire od occultare i reati di cui alla lettera c), ovvero per
conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o
situazione tributaria. L'esclusione di cui alla presente lettera
non si applica ai procedimenti in corso.

7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma operano a condizione che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4, si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4 puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di
integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni l'integrazione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato entro la predetta
data; b) alla data di presentazione della dichiarazione integrativa sia
stato gia' avviato un procedimento penale per gli illeciti di cui
alle lettere c) e d) del comma 6, di cui il soggetto che presenta
la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

11. Le societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa secondo le modalita' del presente articolo, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa di cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti dei i soggetti che non hanno integrato redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale. L'integrazione effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono definite le modalita' applicative del presente articolo.



Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504:
"Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero l) della lettera b) del comma l
e' stabilita nella misura del 32 per cento.".
- Si riporta il testo dei commi l e 2 dell'art. 8 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
concernenti: ridefinizione delle condizioni economiche
delle concessioni per il servizio di raccolta delle
scommesse ippiche e sportive e riattribuzione delle
concessioni rinnovate:
"1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il
diritto di recesso del concessionario, delle condizioni
economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
in particolare, del principio della riduzione equitativa
della misura vigente del corrispettivo minimo garantito
nonche' della previsione di un incremento di tale misura
ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di
raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma l assicura, in ogni
caso, congrue forme di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e' il seguente:
"Art. 3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione delle dichiarazioni). - 1. Le dichiarazioni
sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica
ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un
ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni
di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di
imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e della dichiarazione
annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
presentano la dichiarazione unificata annuale. La
dichiarazione dei sostituti di imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
di cui all'art. 4 puo' essere inclusa nella dichiarazione
unificata. E' esclusa dalla dichiarazione unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli enti e delle societa' che si sono avvalsi
della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore
aggiunto di gruppo di cui all'art. 73, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto,
compresa quella unificata, sono presentate in via
telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o
tramite gli incaricati di cui ai commi 2 - bis e 3, dai
soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono
le predette dichiarazioni alla presentazione della
dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto con
esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel
medesimo periodo un volume di affari inferiore o uguale a
lire 50 milioni, dai soggetti tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui
all'art. 4 e dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla
presentazione del modello per la comunicazione dei dati
relativi alla applicazione degli studi di settore. Le
predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate e' gratuito per gli utenti. I
soggetti di cui al primo periodo obbligati alla
presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta,
anche in forma unificata, in relazione ad un numero di
soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la
presentazione in via telematica del servizio telematico
Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3.
2 - bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una
societa' o ente rientra tra i soggetti di cui al comma
precedente, la presentazione in via telematica delle
dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo puo essere
effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso gruppo
avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si
considerano appartenenti al gruppo l'ente o la societa'
controllante e le societa' da questi controllate come
definite dall'art. 43 - ter, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2 - ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei
commi 2 e 2 - bis, non obbligati alla presentazione delle
dichiarazioni in via telematica, possono presentare le
dichiarazioni in via telematica direttamente avvalendosi
del servizio telematico Internet ovvero tramite un
incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni
in via telematica mediante il servizio telematico Entratel
si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle
stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub
- categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico - linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.
3 - bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della
predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente
decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica
delle stesse.
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis e 3 sono
abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei
dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione e'
revocata quando nello svolgimento dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' da parte dei centri di
assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti
obbligati alla presentazione in via telematica, la
dichiarazione puo' essere presentata all'Agenzia delle
entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero,
utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente
dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero
avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se
non richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3
rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche
se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa
o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione
nonche¨, entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via telematica, la dichiarazione
trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma 1, e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in
via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate
entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre
tale termine, entro cinque mesi dalla data di presentazione
delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto
dalle convenzioni di cui al comma 11.
7 - bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2 - bis, 2 - ter
e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le
quali non e' previsto un apposito termine entro un mese
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione
alle banche e agli uffici postali.
7 -ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti
incaricati di cui ai commi 2 - bis e 3, successivamente al
termine previsto per la presentazione in via telematica
delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data
contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno
in cui e' consegnata dal contribuente alla banca o
all'ufficio postale ovvero e' trasmessa all'Agenzia delle
entrate mediante procedure telematiche direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che
presentano la dichiaraz!ione in via telematica,
direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2 - bis e
3, conservano, per il periodo previsto dall'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta
su modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di cui all'art. 1, comma 1, nonche' i documenti rilasciati
dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9 - bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione
previa riproduzione su modello conforme a quello approvato
con il provvedimento di cui all'art. 1, comma l.
10. La prova della presentazione della dichiarazione e'
data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate
attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione
presentata in via telematica direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2 - bis e 3, ovvero dalla ricevuta
della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalita' tecniche di trasmissione delle
dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle
banche e della Poste italiane S.p.a., comprese la misura
del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle
irregolarita' commesse nello svolgimento del servizio, sono
stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La
misura del compenso e' determinata tenendo conto dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti
imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica si applica l'art. 12 - bis, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono,
rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al
comma l l del presente articolo.".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' il seguente:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, vedi nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). -
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche' l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi' l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e'
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento
contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si
applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.".
- Il decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227, concernente rilevazione a fini fiscali di taluni
trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30
giugno 1990.
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 2, 3, 4,
5, 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74:
"Art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). - 1.
E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando
tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture
contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei
confronti dell'amministrazione finanziaria.
3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e'
inferiore a lire trecento milioni, si applica la reclusione
da sei mesi a due anni.
Art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri
artifici). - 1. Fuori dei casi previsti dall'art. 2, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul
valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di
mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento,
indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello
effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta
milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire tre
miliardi.
Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.
Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma l non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
"Art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti
contabili). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a
terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture
contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la
conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione
dei redditi o del volume di affari.".
- Si riporta il testo degli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale:
"Art. 482 (Falsita' materiale commessa dal privato). -
Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478
e' commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale
fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano
rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli,
ridotte di un terzo.
Art. 483 (Falsita' ideologica commessa dal privato in
atto pubblico). - Chiunque attesta falsamente al pubblico
ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto e'
destinato a provare la verita', e' punito con la reclusione
fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato
civile, la reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi.
Art. 484 (Falsita' in registri e notificazioni). -
Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni
soggette all'ispezione all'Autorita' di pubblica sicurezza,
o a fare notificazioni all'Autorita' stessa circa le
proprie operazioni industriali commerciali o professionali,
scrive o lascia scrivere false indicazioni e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
seicentomila.
Art. 485 (Falsita' in scrittura privata). - Chiunque,
al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di
recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una
scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata
vera, e' punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente
apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
definitivamente formata.".
"Art. 489 (Uso di atto falso). - Chiunque, senza essere
concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace
alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di
un terzo.
Qualora si tratti di scritture private, chi commette il
fatto e' punibile soltanto se ha agito al fine di procurare
a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno.
Art. 490 (Soppressione, distruzione e occultamento di
atti veri). - Chiunque, in tutto o in parte, distrugge,
sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura
privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite
negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni
in essi contenute.
Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo
precedente.
Art. 491 - bis (Documenti informatici). - Se alcuna
delle falsita' previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico o privato, si applicano le
disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente
gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per
documento informatico si intende qualunque supporto
informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia
probatoria o programmi specificamente destinati ad
elaborarli.
Art. 492 (Copie autentiche che tengono luogo degli
originali mancanti). - Agli effetti delle disposizioni
precedenti, nella denominazione di "atti pubblici e di
"scritture private sono compresi gli atti originali e le
copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano
luogo degli originali mancanti.".
- Si riporta il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623
del codice civile:
"Art. 2621 (False comunicazioni ed illegale
ripartizione di utili o di acconti sui dividendi). - Salvo
che il fatto costituisca reato piu' grave, sono puniti con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 2
milioni a lire 20 milioni:
1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori,
i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali
nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni
sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti
al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche
della societa' o nascondono in tutto o in parte fatti
concernenti le condizioni medesime;
2) gli amministratori e i direttori generali che, in
mancanza di bilancio approvato o in difformita' da esso o
in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma,
riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere
distribuiti;
3) gli amministratori e i direttori generali che
distribuiscono acconti sui dividendi:
a) in violazione dell'art. 2433-bis, primo comma;
b) ovvero in misura superiore all'importo degli
utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva
per obbligo legale o statutario e delle perdite degli
esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;
c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio
dell'esercizio precedente o del prospetto contabile
previsto nell'art. 2433-bis, quinto comma, oppure in
difformita' da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di
un prospetto contabile falsi.
Art. 2622 (Divulgazione di notizie sociali riservate).
- Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
loro dipendenti, i liquidatori, che, senza giustificato
motivo, si servono a profitto proprio od altrui di notizie
avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione,
sono puniti, se dal fatto puo' derivare pregiudizio alla
societa', con la reclusione fino ad un anno e con la multa
da lire 200.000 a lire 2 milioni. Il delitto e' punibile su
querela della societa'.
Art. 2623 (Violazione di obblighi incombenti agli
amministratori). - Sono puniti con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire
2.000.000 gli amministratori che:
1) eseguono una riduzione di capitale o la fusione
con altra societa' o una scissione in violazione degli
articoli 2306, 2445 e 2503;
2) restituiscono ai soci palesemente o sotto forme
simulate i conferimenti o li liberano dall'obbligo di
eseguirli, fuori del caso di riduzione del capitale
sociale;
3) impediscono il controllo della gestione sociale da
parte del collegio sindacale o, nei casi previsti dalla
legge, da parte dei soci.".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, e' il seguente:
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre1972, n. 633.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 41 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 41 - bis (Accertamento parziale in base agli
elementi segnalati dall'anagrafe tributaria). - 1. Senza
pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti dall'art. 43, gli uffici delle imposte, qualora,
dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle
imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in
possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che
consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non
dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito
parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a
formare il reddito imponibile, compresi i redditi da
partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui
all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni,
esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non
spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, il reddito o il maggior reddito
imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44.
2. (Soppresso)".
- Il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' riportato
nelle note all'art. 7.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si riporta il testo dell'art. 331 del codice di
procedura penale:
"Art. 331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e
incaricati di un pubblico servizio). - 1. Salvo quanto
stabilito dall'art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno
notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato e' attribuito.
2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo
al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia
giudiziaria.
3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per
il medesimo fatto, esse possono anche redigere e
sottoscrivere un unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si puo'
configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorita'
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al
pubblico ministero.".



 
Art 9.
(Definizione automatica per gli anni pregressi)

1. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 8, chiedendo, a pena di nullita', la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata, nonche' i redditi di cui al comma 5 dell' articolo 8, ferma restando, per i predetti redditi, la possibilita' di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo articolo 8, secondo le modalita' ivi indicate.
2. La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta:

a) ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle
imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, nonche' dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, fermi restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4,
di un importo pari al 18 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente
presentata; se ciascuna imposta lorda o sostitutiva e' risultata
di ammontare superiore a 10.000 euro la percentuale applicabile
all'eccedenza e' pari al 16 per cento, mentre se e' risultata di
ammontare superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a
quest'ultima eccedenza e' pari al 13 per cento; b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i
versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma
del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili
effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta
detraibile nel medesimo periodo; se l'imposta relativa alle
operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a ciascuna
eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i predetti importi di
imposta superano 300.000 euro le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1 per cento.

3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari:

a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari
di redditi diversi da quelli di impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti o professioni; b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa,
per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all' articolo 87 del medesimo testo unico:

1) 450 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 10.000 euro;
2) 900 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 100.000 euro;
3) 1.200 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 200.000 euro;
4) 1.600 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 500.000 euro;
5) 2.000 euro, se l'ammontare dei ricavi o compensi non e' superiore a 5.000.000 di euro;
6) 450 euro, per ogni 500.000 euro in piu'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche' il titolare e il Coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare dell'importo minimo da versare determinato, con le modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4 deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:

a) 500 euro, per i soggetti con volume d'affari fino a 10.000 euro; b) 1.000 euro, per quelli con volume d'affari superiore a 10.000 euro
ma non a 200.000 euro; c) 2.000 euro per gli altri soggetti.

7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b), per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta:

a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti
coobbligati, di ogni accertamento tributario; b) l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi
comprese quelle accessorie; c) l'esclusione della punibilita' per i reati tributari di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484,
485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli
articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati
tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria; i predetti effetti
operano a condizione che, ricorrendo le ipotesi di cui
all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla
regolarizzazione contabile di tutte le attivita', anche detenute
all'estero, secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita' medesime. L'esclusione di cui alla presente lettera non
si applica ai procedimenti in corso.

11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5, della presente legge si provveda alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita' detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste, ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente articolo, per ciascun periodo di imposta, eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito a controllare la congruita' delle somme versate ai fini della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora:

a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, la definizione e' ammessa a condizione
che il contribuente versi entro il 16 marzo 2003 le somme
derivanti dall'accertamento parziale notificato alla predetta
data; b) alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica di cui al presente articolo sia stato gia' avviato un
procedimento penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del
comma 10, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha
avuto formale conoscenza; c) il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le
dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al comma 2 e per
tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.

15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono definite le modalita' applicative del presente articolo.



Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o
l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49%
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili.
La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo
continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.".
- Si trascrive il testo dell'art. 87 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 87 (Soggetti passivi) - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno
per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) gli enti pubblici e privati, diversi dalle
societa', residenti nel territorio dello Stato, che non
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle
lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle
persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad
altri soggetti passivi nei confronti delle quali il
presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e
autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
del comma 1 sono comprese anche le societa' e le
associazioni indicate nell'art. 5.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte
del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede
dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio
dello Stato.
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o
allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto
principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge,
dall'atto costitutivo o dallo statuto.
4 - bis. In mancanza dell'atto costitutivo o dello
statuto nelle predette forme, l'oggetto principale
dell'ente residente e' determinato in base all'attivita'
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale
disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 36 - bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Art. 36 - bis (Liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione delle
imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei
rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione degli
imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
contributi e dei premi risultanti dalle precedenti
dichiarazioni;
c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
superiore a quella prevista dalla legge;
e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura
superiore a quella prevista dalla legge ovvero non
spettanti sulla base dei dati risultanti dalle
dichiarazioni;
f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei
contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di
saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di
sostituto d'imposta.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la
reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
degli aspetti formali. Qualora a seguito della
comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto
d'imposta.".
- Il testo vigente dell'art. 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
il seguente:
"Art. 36 - ter (Controllo formale delle dichiarazioni).
- 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione
finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello di presentazione, al controllo
formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e
dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi
fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto
delle capacita' operative dei medesimi uffici.
2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma
degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle
ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei
sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art.
20, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle
certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle
ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata
nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
b) escludere in tutto o in parte le detrazioni
d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal
reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai
contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base
ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti
richiesti ai contribuenti;
e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle
persone fisiche e i maggiori contributi dovuti
sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da piu'
dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4,
lettera d), presentati per lo stesso anno dal medesimo
contribuente;
f) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il
sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o
trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non
allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
terzi.
4. L'esito del controllo formale e' comunicato al
contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli
imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei
contributi e dei premi dichiarati, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati
o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro
i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 54 - bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 54 - bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in
base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato ai
sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.".
- Il testo vigente degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e' riportato in
nota all'art. 8.
- Il testo vigente degli articoli 482, 483, 484, 485,
489, 490, 491 - bis e 492 del codice penale e' riportato in
nota all'art. 8.
- Il testo vigente degli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile e' riportato in nota all'art. 8.
- Il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, reca
disposizioni in materia di "Rilevazione ai fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori.
- Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai
sensi degli artt. 36 - bis e 36 - ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al
netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni
allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218:
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre1972, n. 633.".
- Per il testo dell'art. 41 - bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vedi
nota all'art. 7.
- Per il testo dell'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi nota
all'art. 7.
- Si trascrive il testo del comma 8 - bis dell'art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322:
"8 - bis (Termine per la presentazione della
dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP).
Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dei sostituti di imposta possono
essere integrate dai contribuenti per correggere errori od
omissioni che abbiano determinato l'indicazione di
un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito
d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da
presentare, secondo le disposizioni di cui all'art. 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non
oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.".
- Il testo dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre
1990 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti beneficiari). - Possono beneficiare
delle sospensioni e delle agevolazioni di cui ai precedenti
articoli i soggetti residenti, da data anteriore al
13 dicembre 1990, nei comuni che saranno individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, sentito il presidente della regione Sicilia.
Possono altresi' beneficiare delle disposizioni
previste dai precedenti articoli i soggetti che svolgono,
nell'area dei comuni che saranno elencati nel decreto di
cui al precedente comma, la loro attivita' industriale,
commerciale, artigiana ed agricola, ancorche' residenti
altrove, limitatamente alle obbligazioni nascenti dalle
attivita' stesse.".



 
Art. 10.
(Proroga di termini)

1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono prorogati di un anno.



Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600:
"Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di
omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione
di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del
titolo I, l'avviso di accertamento puo' essere notificato
fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Fino
alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti
l'accertamento puo' essere integrato o modificato in
aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base
alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
Nell'avviso devono essere specificatamente indicati, a
pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti
attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio
delle imposte.".



 
Art. 11. (Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore
degli immobili)

1. Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture private registrate entro la data del 30 novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei contribuenti da presentare entro il 16 marzo 2003, con l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, la domanda di definizione e' priva di effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 marzo 2003.
 
Art. 12.
(Definizione dei carichi di ruolo pregressi)

1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento;

a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le
spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente
effettuate dallo stesso.

2. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 31 marzo 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal medesimo comma 1. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
 
Art. 13.
(Definizione dei tributi locali)

1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
 
Art. 14.
(Regolarizzazione delle scritture contabili)

1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 8, possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni. Il predetto prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data. Le quantita' e i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi di imposta successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 8, salvo che non siano oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio.
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi' procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di componenti positivi o negativi ai fini della determinazione del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8, possono procedere, nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita' anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma 3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, alle iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data, di attivita' in precedenza omesse; in tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e' dovuta un'imposta sostitutiva del 13 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento alle attivita' detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8. L'imposta sostitutiva del 13 per cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche della facolta' prevista dal comma 5 dell'articolo 8. I maggiori valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
6. I soggetti che effettuano la definizione automatica del reddito d'impresa di cui all'articolo 7, relativa a tutte le annualita' per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni ai sensi dell'articolo 59 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni. L'adeguamento puo' essere effettuato mediante l'iscrizione come esistenze iniziali delle rimanenze in precedenza omesse e con il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 5, ovvero mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantita' o valori superiori a quelli effettivi. L'adeguamento non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere. I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relative ai periodi d'imposta successivi.



Note all'art. 14:
- Si trascrive il testo vigente del comma 4 dell'art.
75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
"4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo
all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili
quelli che pur non essendo imputabili al conto dei profitti
e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e
quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme del presente capo che
dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e altri proventi che, pur
non risultando imputati al conto dei profitti e delle
perdite, concorrono a formare il reddito sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite
scritture nel successivo comma 6.".
- Si trascrive il testo vigente del terzo comma
dell'art. 61 (Ricorsi) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi):
"I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture
contabili non possono provare circostanze omesse nelle
scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75,
comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la
disposizione del comma 6 dello stesso articolo.".
- Si trascrive il testo vigente del primo comma
dell'art. 43 (Termine per l'accertamento) del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
"Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui e' stata presentata la
dichiarazione.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 59 del citato
testo unico delle imposte sui redditi:
"Art. 59 (Variazioni delle rimanenze). - 1. Le
variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, rispetto alle
esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito
dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, la cui
valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma
dell'art. 60, sono assunte per un valore non inferiore a
quello che risulta raggruppando i beni in categorie
omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le
rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il
valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la
loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle
rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente,
le maggiori quantita', valutate a norma del comma 2,
costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se
la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli
incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal
piu' recente.
3 - bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
rimanenze finali con il metodo della media ponderata o del
"primo entrato, primo uscito o con varianti di quello di
cui al comma 3, le rimanenze finali sono assunte per il
valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei
beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 3 - bis, e'
superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, e'
determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni,
indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il
valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze
in conformita' alle disposizioni del presente comma vale
anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un
valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in
corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e
i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare
indicato dal contribuente costituiscono le esistenze
iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto
che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del
prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi'
determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1,
a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in
apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
di applicazione del detto metodo, con riferimento
all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle
rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
previsti dall'art. 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
concorrono a formare il reddito, in quote costanti,
nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e
nei quattro esercizi successivi.".



 
Art. 15. (Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e
dei processi verbali di constatazione)

1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalita' previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi e sanzioni. La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha formale conoscenza.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

a) 30 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non
superiori a 15.000 euro; b) 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio,
superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro; c) 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente
accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio,
superiori a 50.000 euro.

3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato:

a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 20 per cento alla somma dei
maggiori componenti positivi e minori componenti negativi
complessivamente risultanti dal verbale medesimo; b) per l'imposta regionale sulle attivita' produttive, l'imposta sul
valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per
cento l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal
verbale stesso.

5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro il 16 marzo 2003, secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in corso.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, nonche' quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.



Note all'art. 15:
- Si trascrive il testo vigente degli artioli 5 e 11
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218
(Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di
conciliazione giudiziale):
"Art. 5 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
al contribuente un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.
2. La richiesta di chiarimenti inviata al contribuente
ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1989, n. 154, riguardante la determinazione
induttiva di ricavi, compensi e volumi d'affari sulla base
di coefficienti presuntivi, costituisce anche invito al
contribuente per l'eventuale definizione dell'accertamento
con adesione.
3. Fino all'entrata in funzione dell'ufficio delle
entrate, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo
aver controllato la posizione del contribuente riguardo
alle imposte sui redditi, richiede all'ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto la trasmissione degli elementi in suo
possesso, rilevanti per la definizione dell'accertamento
con adesione e invia al contribuente l'invito a comparire
di cui al comma 1, dandone comunicazione all'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto, che puo' delegare un
proprio funzionario a partecipare al procedimento.
L'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, anche di
propria iniziativa, trasmette all'ufficio distrettuale
delle imposte dirette, gli elementi idonei alla
formulazione di un avviso di rettifica ai sensi degli
artt. 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.".
"Art. 11 (Avvio del procedimento). - 1. L'ufficio invia
ai soggetti obbligati un invito a comparire, nel quale sono
indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della
denuncia o della dichiarazione cui si riferisce
l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno e il luogo della comparizione per
definire l'accertamento con adesione.".
- Il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (in
Gazzetta Ufficiale n. 76 - serie generale - del 31 marzo
2000), reca: "Nuova disciplina dei reati in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma
dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".
- Per il richiamo all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) vedi precedente nota all'art. 7.
- Il testo vigente dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' il
seguente:
"Art. 14 (Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo). -
Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:
a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in
base alle dichiarazioni ai sensi dell'art. 36 - bis e 36 -
ter, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti
risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;
b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla
fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi
agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze
catastali;
d) i relativi interessi, soprattasse e pene
pecuniarie.".
- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo n. 74 del 2000 (Nuova disciplina dei reati in
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a
norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e'
riportato nelle note all'art. 8.
- Il testo degli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491 - bis e 492 del codice penale e' riportato nelle note
all'art. 8.
- Il testo degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice
civile e' riportato nelle note all'art. 8.



 
Art. 16.
(Chiusura delle liti fiscali pendenti)

1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonche' quelle gia' di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a) di 150 euro, se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro; b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo e' di
importo superiore a 2.000 euro.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:

a) per lite pendente, quella avente ad oggetto avvisi di
accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni
altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' stato proposto l'atto introduttivo
del giudizio, nonche' quella per la quale l'atto introduttivo sia
stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in
giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale,
alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato; b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati
alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta
sull'incremento del valore degli immobili; c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle
eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione
di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto
ai fini del valore della lite; il valore della lite e' determinato
con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi
in esso indicati.

4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento ed e' presentata, entro il 21 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Restano comunque dovute a titolo definitivo, con esclusione delle sanzioni, le somme il cui pagamento e' previsto dalle vigenti disposizioni in pendenza di lite, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalita' e nei termini specificati al comma 2; se iscritte a ruolo e gia' notificate alla data del versamento di cui al comma 2, le predette somme sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi' sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonche' quelle dei tribunali e delle corti di appello.
8. Gli uffici di cui al comma 1 trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello, entro il 30 giugno 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2005. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita' dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia piu' pendente, fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) vedi nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268) e'
riportato nelle note all'art. 8.



 
Art. 17.
(Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale)

1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonche' alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 marzo 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualita' dovuta. Il versamento eeffettuato con le modalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30 novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici possono essere sanate in qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile, di un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento e' fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.



Note all'art. 17:
- Il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina
degli abbonamenti alle radiodiffusioni), e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1938, n. 78.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della tariffa delle
tasse sulle concessioni governative approvata con decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303:
"1. - Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per
la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla
ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni
televisive (art. 6, regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880,
articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; art.
1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della
legge 15 dicembre 1967, n. 1235; art. 1 del decreto-legge 1
febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1997,
n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):
a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni lire
1.000;
b) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
lire 8.000;
c) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
apparecchi stabilmente installati su autovetture,
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e
cose e autoscafi soggetti a tassa automobilisitica con
motore di potenza superiore a 26 CV fiscali, nonche' su
altri autoveicoli di cui all'art. 54 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lire 2.700;
d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante
apparecchi stabilmente installati:
1) su autovetture, autoveicoli adibito al trasposto
promiscuo di persone e cose, o autoscafi soggetti a tassa
automobilistica, con motore di potenza superiore a 26 CV
fiscali, lire 30.000;
2) su autoscafi non soggetti a tassa
automobilistica (unita' da diporto e navi non da diporto)
lire 30.000;
e) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi,
autovetture o altri veicoli di cui alla lettera c):
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 18.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 120.000;
f) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autovetture,
autoveicoli e autoscafi di cui alla lettera d) n. 1:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 50.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 350.000;
g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive
mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di
cui alla lettera d) n. 2:
1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e
nero lire 50.000;
2) riguardante apparecchi di ricezione anche a
colori lire 350.000.
Note:
1. Sono soggetti alle tasse anche gli abbonamenti
speciali e le licenze gratuite, esclusi quelli riguardanti
i pubblici esercizi.
2. Il libretto di iscrizione alle radiodiffusioni da'
diritto al titolare e ai suoi familiari di fare uso di
apparecchi anche in luoghi diversi dal domicilio indicato
nel libretto senza il pagamento di ulteriore tassa; del
pagamento della tassa e' data prova anche mediante
fotocopia della ricevuta di versamento.
3. Le tasse di cui alle lettere a), b), d), n. 2, e g)
sono dovute per ogni anno solare e devono essere pagate
insieme con il canone di abbonamento. In caso di pagamento
rateale del canone le tasse di cui alla lettera b) sono
dovute nella misura semestrale di lire 4.100 o
trimestralmente di lire 2.200.
4. Le tasse di cui alle lettere c), d) n. 1, ed f) sono
dovute per ogni anno di abbonamento e devono essere pagate
insieme con la tassa automobilistica.
5. Se durante l'anno e' contratto un abbonamento che
comporta il pagamento della tassa in misura superiore a
quella stabilita per l'abbonamento in corso, la differenza
deve essere pagata in occasione del primo versamento di
quanto dovuto per il nuovo abbonamento.
6. In caso di installazione di apparecchi
radioriceventi su un autoveicolo o autoscafo per il quale
sia stata gia' pagata la tassa automobilistica, la tassa di
concessione governativa deve essere pagata in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi da quello di
installazione a quello di scadenza della tassa
automobilistica.
7. In caso di omesso o insufficiente pagamento della
tassa relativa ad apparecchi stabilmente installati su
autoveicoli, o su autoscafi soggetti a tassa
automobilistica, si applica, in luogo delle sanzioni
previste dall'art. 6 del testo unico, la soprattassa di cui
ai numeri 3 e 4 della tabella allegata alla legge 24
gennaio 1978, n. 27.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, si veda nota all'art. 7.
- La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle
campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica) e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1993, n. 292, supplemento
ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 15, commi 2 e 3:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. (Omissis).
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art.
3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione e lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della
propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni
murali e di volantinaggio sono a carico, in solido,
dell'esecutore materiale e del committente responsabile.".



 
Art. 18. (Disposizioni in materia di reimmatricolazione dei veicoli e di tassa
automobilistica su alcuni quadricicli)

1. Per i veicoli storici e d'epoca nonche' per i veicoli storici-d'epoca in deroga alla normativa vigente, e' consentita la reiscrizione nei rispettivi registri pubblici previo pagamento delle tasse arretrate maggiorate del 50 per cento. Le predette tasse non possono superare la retroattivita' triennale. La reiscrizione consente il mantenimento delle targhe e dei documenti originari del veicolo.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1 gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo minimo della tassa automobilistica e' pari a 50 euro.



Note all'art. 18:
- Il testo del comma 10 dell'art. 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' il seguente:
"10. A decorrere dal 1 gennaio 1999 la riscossione,
l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo
alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati
alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti.
Con lo stesso o con separato decreto e' approvato lo
schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono
affidare a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica,
l'attivita' di controllo e riscossione delle tasse
automobilistiche. La riscossione coattiva e' svolta a norma
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, lettera a), del
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
5 aprile 1994, e' il seguente:
"4. Le presenti norme si applicano anche ai veicoli a
motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le
seguenti caratteristiche:
a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e'
inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i
veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione
e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del
motore e' inferiore o pari a 50 cc per i motori ad
accensione comandata (o la cui potenza massima netta e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore),
considerati come ciclomotgori.".



 
Art. 19.
(Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo)

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta regionale sulle attivita'' produttive, le parole da: "per i periodi d'imposta in corso" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003 l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento".
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato, da ultimo, dall'articolo 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: "anni dal 1998 al 2002"
sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2003"; b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2004".

3. Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei boschi, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di 100.000 euro di spese, per le esigenze di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi da dissesto idrogeologico.
4. Per l'anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra e' esente da accisa. Per le modalita' di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454.
5. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".
6. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, te parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1 gennaio 2003".



Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni IRPEF e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei
tributi locali), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie). - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, per il periodo d'imposta in
corso al 1 gennaio 1998 e per i quattro periodi successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per cento;
per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2003
l'aliquota e' stabilita nella misura del 3,75 per cento.".
- Il testo dei commi 5 e 5-bis dell'art. 11 (norme in
materia di imposta sul valore aggiunto) del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 313, gia' modificato
dall'art. 9, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata e'
il seguente:
"5. per gli anni dal 1998 al 2003 le disposizioni di
cui all'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni
di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
dal 1998 al 2003 dai detti soggetti l'imposta si applica
con le aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma
restando la detrazione sulla base delle percentuali di
compensazione. Per i passaggi dei suddetti prodotti agli
enti, alle cooperative e agli altri organismi associativi
che applicano il regime speciale, effettuati da parte dei
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione.
5 - bis. Le disposizioni dell'art. 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come sostituito dall'art. 5 del presente decreto, si
applicano ai produttori agricoli a decorrere dal 1 gennaio
2004.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 6 dell'art. 9
(Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria
2002):
"6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai
rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono
essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei
boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'art. 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e facolta' di fruizione, a scelta, in cinque
ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della citata legge n. 449 del
1997, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni del presente comma.".
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
14 dicembre 2001, n. 454 (regolamento recante modalita' di
gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali
impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
31 dicembre 2001.
- Il testo del comma 6 - bis dell'art. 23 (Modifiche al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (disposizioni sulla
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati provenienti da fonti agricole), gia' modificato
dall'art. 52, comma 73, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, come ulteriormente modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"6 - bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999,
n. 238, per la presentazione delle domande di
riconoscimento o di concessione preferenziale di cui
all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le
denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2003. In
tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto
1999.".
- Il testo dell'art. 22 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 22 (Riduzione dell'accisa su alcuni prodotti a
fini di tutela ambientale). - 1. All'art. 21 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6 - bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di
fonti energetiche che determinino un ridotto impatto
ambientale e' stabilita, nell'ambito di un progetto
sperimentale, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti
impiegati come carburanti da soli od in miscela con oli
minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola lire 560.000 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo lire 560.000 per 1.000
litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel lire 475.000 per
1.000 litri.
"6 - ter. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, il Ministro dell'ambiente ed
il Ministro delle politiche agricole e forestali sono
fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30
miliardi annue, comprensivo dell'imposta sul valore
aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione tra
le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche
tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell'impiego nella carburazione, nonche' le modalita'
di verifica della loro idoneita' ad abbattere i principali
agenti dinamici, valutata sull'intero ciclo di vita".
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dal 1 gennaio 2003.".



 
Art. 20.
(Emersione di attivita' detenute all'estero)

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1 gennaio 2003 e il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo
dichiarato. Il versamento della somma e' effettuato in denaro ed
e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle
forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 350 del 2001; b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o
regolarizzati e' stabilito entro il 15 gennaio 2003; c) il modello di dichiarazione riservata eapprovato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; d) relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilita' per le sanzioni previste dall'articolo 5
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge
per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attivita',
gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di
cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il
periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della
dichiarazione riservata nonche' per il periodo d'imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione
all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del
predetto decreto-legge; e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita'
finanziarie rimpatriate percepiti dal 1 agosto 2001 e fino alla
data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere
effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato
nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,
e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi'
determinati l'intermediario al quale e' presentata la
dichiarazione riservata applica un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta
sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo
apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e'
perfezionata l'operazione di rimpatrio; f) per i redditi derivanti dalle attivita' regolarizzate percepiti
dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione
della dichiarazione riservata esclude la punibilita' per le
sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali nonche' la
punibilita' per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31
ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di
legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso
legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei
redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da
trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti' indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall' estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi".
6. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni dell'articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.



Note all'art. 20:
- Il capo III del decreto - legge n. 350 del 2001
contiene le disposizioni relative alla emersione di
attivita' detenute all'estero.
- Si riporta il comma 2 - bis dell'art. 1 del decreto -
legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002:
"2 - bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati
possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
dell'art. 14 del citato decreto - legge n. 350 del 2001
puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo
indicato nell'art. 6 del decreto - legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e'
presentata la dichiarazione riservata applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
per cento.".
- Si riporta il comma 2 dell'art. 12 del decreto -
legge n. 350 del 2001 (Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 409 del 2001:
"2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.".
- Si riporta il testo degli articoli da 1 a 7 del
decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167 (Rilevazione ai fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 227 del 1990, ed ulteriormente modificato
dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e
l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di
massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche
attraverso movimentazione di conti o mediante assegni
postali, bancari e circolari, per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il
domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in
Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il
trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli
eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa'
finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario,
diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni
professionali effettua il trasferimento o comunque si
interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si
applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di
certificati in serie o di massa o di titoli esteri
effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le
banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4 - bis. Gli intermediari di cui ai commi i e 2 possono
effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4,
comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente
effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
comma 1.
Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli attraverso non
residenti, senza il tramite degli intermediari di cui
all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano
superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4,
ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
1 - bis. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
Art. 3 (Trasferimenti al seguito di denaro, titoli e
valori mobiliari). - 1. I trasferimenti al seguito ovvero
mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero,
da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e
valori mobiliari in lire o valute estere, di importo
superiore a venti milioni di lire o al relativo
controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano
dei cambi (UIC).
2. La dichiarazione, redatta in due esemplari e
sottoscritta dal dichiarante, deve indicare:
a) le generalita' complete e gli estremi del
documento di riconoscimento del dichiarante, nonche', se si
tratta di residente, il suo codice fiscale;
b) le generalita' complete del soggetto per conto del
quale il trasferimento e' eventualmente effettuato,
nonche', se si tratta di residente, il suo codice fiscale;
c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari oggetto
di trasferimento, con il relativo importo;
d) se il trasferimento e' da o verso l'estero;
e) per i residenti, gli estremi della comunicazione
effettuata all'UIC per finalita' conoscitive e statistiche
a norma dell'art. 21 del testo unico delle norme in materia
valutaria approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
f) la data.
3. Se si tratta di trasferimenti in cui intervengono,
come mittenti o destinatari, banche residenti, effettuati
da vettori specializzati, l'indicazione prevista dalla
lettera c) del comma 2 puo' essere sostituita da una
distinta dei valori trasferiti datata e sottoscritta dal
mittente, che costituisce parte integrante della
dichiarazione.
4. La dichiarazione e' depositata:
a) per i passaggi extracomunitari, presso gli uffici
doganali di confine al momento del passaggio;
b) per i passaggi intracomunitari, presso una banca,
se la dichiarazione e' resa in occasione di un'operazione
effettuata presso la banca stessa, ovvero presso un ufficio
doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di
finanza, nelle quarantotto ore successive all'entrata o
nelle quarantotto ore antecedenti l'uscita dal territorio
dello Stato.
5. Per i trasferimenti da e verso l'estero mediante
plico postale la dichiarazione e' depositata presso
l'ufficio postale all'atto della spedizione o nelle
quarantotto ore successive al ricevimento.
6. Nel computo dei termini previsti dai commi 4,
lettera b), e 5, non si tiene conto dei giorni festivi.
7. Il soggetto che riceve la dichiarazione, dopo aver
identificato il dichiarante, restituisce al medesimo uno
dei due esemplari munito di visto. Il dichiarante deve
recare tale esemplare al seguito per i passaggi
extracomunitari in entrata e in uscita e per i passaggi
intracomunitari in uscita. Le stesse disposizioni si
applicano alla distinta prevista dal comma 3.
Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al
termine del periodo d'imposta detengono investimenti
all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte
estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione
della presente disposizione si considerano di fonte estera
i redditi corrisposti da non residenti, soggetti
all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 - bis e
1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si
trovano al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti,
soggetti all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1
- bis e 1 - ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n.
239, indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi
attraverso il loro intervento, anche in qualita' di
controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a
condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere
di natura finanziaria siano riscossi attraverso
l'intervento degli intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo di imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno 1990.
Art. 5 (Sanzioni) - 1. Per la violazione degli obblighi
di cui all'art. 1, posti a carico degli intermediari, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per
cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si
riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede
l'ufficio delle imposte competente in relazione al
domicilio fiscale dell'intermediario.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli
riguardanti investimenti all'estero e attivita' estere di
natura finanziaria, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati quando
l'ammontare complessivo di tali trasferimenti e' superiore,
nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.
3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al
quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta
di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di
lire, con un minimo di lire duecentomila.
4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 1, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'art. 4, comma 2, e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento
dell'ammontare degli importi non dichiarati.
6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 4,
comma 3, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
previste rispettivamente per la violazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 4.
7. (Comma soppresso).
8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'art.
1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al
trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o
valori mobiliani ovvero dichiara falsamente di non essere
residente in Italia, in modo da non consentire
l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso art. 1,
e' punito, salvo che il fatto costituisca un piu' grave
reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la
multa da lire un milione a lire dieci milioni.
8 - bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione
prevista dall'art. 3, omette di indicare le generalita' del
soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o
verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero
le indica false, e' punito, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno
e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi
effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo
d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal
contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle
imposte.
Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento
degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi
provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere
limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi.
1 - bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli
annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche,
degli enti non commerciali e delle societa' semplici e
associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1 - ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
dai decreti emanati ai sensi del comma 1 del presente
articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 13,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605.".
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del decreto
legislativo n. 74 del 2000:
"Art. 4 (Dichiarazione infedele). - 1. Fuori dei casi
previsti dagli articoli 2 e 3, e' punito con la reclusione
da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od
elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:
a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a lire duecento milioni;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi
sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi fittizi, e' superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati
in dichiarazione, o, comunque, e' superiore a lire quattro
miliardi.
Art. 5 (Omessa dichiarazione). - 1. E' punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta,
essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e'
superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a
lire centocinquanta milioni.
2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non
si considera omessa la dichiarazione presentata entro
novanta giorni dalla scadenza del termine o non
sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al
modello prescritto.".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo n. 461/1997, come modificato dalla legge che
qui si pubblica:
"Art. 10 (Obblighi a carico di intermediari ed altri
soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente
rilevanti). - 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta'
di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli
intermediari professionali, anche se diversi da quelli
indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti
emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di
controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che
possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c -
quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art. 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa
certificazione. Gli stessi soggetti comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle
singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei
confronti delle societa' emittenti la disposizione si
applica anche in caso di annotazione del trasferimento
delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle cessioni ed altre
operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non
imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le
violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per
effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei
soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni.
2. I soggetti di cui al comma 1, comunicano, altresi',
i redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura
ridotta, imputabili a soggetti non residenti.
3. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' per
l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1 del
decreto - legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche'
detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi.".



 
Art. 21.
(Disposizioni in materia di accise)

1. Le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003. La disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri 23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5 milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003, l'aumento dell'aliquota di base dell' imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2003-2005 sono estesi nei limite del 25 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.
11. Il comma 1-quater dell'articolo 62 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, a 917, e' sostituito dal seguente:
"1-quater. Le imprese autorizzate all'auto-trasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'articolo 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e di lire 75 miliardi a decorrere dall'arino 2003" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' abrogato.



Note all'art. 21:
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art.
24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi
internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 gennaio 2001
e fino al 30 giugno 2001, le aliquote di accisa dei
seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella
sottoindicata misura:
a) benzina: lire 1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza piombo: lire 1.007.486 per mille
litri;
c) olio da gas o gasolio:
1) usato come carburante: lire 739.064 per mille
litri;
2) usato come combustibile per riscaldamento: lire
697.398 per mille litri;
d) emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
1) emulsione con oli da gas usata come carburante:
lire 474.693 per mille litri;
2) emulsione con oli da gas usata come combustibile
per riscaldamento: lire 474.693 per mille litri;
3) emulsione con olio combustibile denso usata come
combustibile per riscaldamento:
3.1) con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per
mille chilogrammi;
3.2) con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per
mille chilogrammi;
4) emulsione con olio combustibile denso per uso
industriale:
4.1) con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per
mille chilogrammi;
4.2) con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per
mille chilogrammi;
e) gas di petrolio liquefatti (GPL):
1) usati come carburante: lire 509.729 per mille
chilogrammi;
2) usati come combustibile per riscaldamento: lire
281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2) per combustione per usi civili:
2.1) per usi domestici di cottura di cibi e
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista
dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99
per metro cubo;
2.2) per uso riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;
2.3) per altri usi civili: lire 307,51 per metro
cubo;
3) per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:
3.1) per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2):
lire 46,78 per metro cubo;
3.2) per altri usi civili: lire 212,46 per metro
cubo.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogate
da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 1 del decreto
- legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono
ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002. La disposizione contenuta nell'art. 1,
comma 1 - bis, del decreto - legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, si applica fino al 31 dicembre 2002.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 - bis
dell'art. 1 del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452:
"1 - bis. Le aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate fino al
30 giugno 2002.
1 - bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per gli usi di trazione e di
combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al
fabbisogno di tale soggetto, purche' tali emulsioni
presentino le caratteristiche di cui all'art. 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 del decreto
- legge 1 ottobre 2001, n. 356:
"Art. 4. - 1. A decorrere dal 1 ottobre 2001 e fino al
31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista
nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, e' ridotta del 40 per cento per
gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con
consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del decreto
- legge 8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 2
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto - legge 1
ottobre 2001, n. 356:
"Art. 5. - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di
costo prevista dall'art. 8, comma 10, lettera c), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
e' aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come
combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo
di gas di petrolio liquefatto.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138:
"3. Le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 3
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto - legge 1 ottobre
2001, n. 356, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Per il periodo dal 1 ottobre 2001 al
31 dicembre 2001, l'ammontare dell'agevolazione fiscale con
credito d'imposta prevista dall'art. 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, e' aumentato di lire 30 per ogni
chilowattora (Kwh) di calore fornito.".
- Il testo dell'art. 1, comma 4, del decreto - legge
8 luglio 2002, n. 138, e' il seguente:
"4. Le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto -
legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate da ultimo, fino al 30 giugno 2002, con l'art. 4
del decreto - legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
sono ulteriormente prorogate dal 1 luglio 2002 fino al
31 dicembre 2002.".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 27 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
"4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas
metano per combustione per usi civili nelle province nelle
quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona
climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'art. 8
della citata legge n. 448 del 1998, si applicano le
seguenti aliquote:
a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2
fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;
b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro
cubo.".
- Il testo del comma 1 - ter dell'art. 7 del decreto -
legge 30 dicembre 1991, n. 417, e' il seguente:
"1 - ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto - legge 29 dicembre 1987, n. 534,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, al
prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata
alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, destinato al
fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni
della provincia di Udine determinati con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro. Per questi ultimi comuni il quantitativo di detto
prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n.
14 della tabella A allegata alla citata legge n. 700 del
1975 per la provincia di Trieste il quantitativo dello
stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente
indicato al n. 14 della medesima tabella A allegata alla
citata legge n. 700 del 1975.".
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1
gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.".
- Il testo dell'art. 28 del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, e' il seguente:
"Art. 28. - 1. Le aliquote di base dell'imposta di
consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della legge
7 marzo 1985, n. 76, come da ultimo modificate dall'art. 1
della legge 5 febbraio 1992, n. 81, sono stabilite, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, come segue:
a) sigarette 58 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23 per cento;
c) [sigari e sigaretti altri 46 per cento];
d) tabacco da fumo trinciato fino utilizzato per
arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo 54 per
cento;
e) tabacco da masticare 24,78 per cento;
f) tabacco da fiuto 24,78 per cento.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'esenzione o il rimborso
dell'accisa sui tabacchi lavorati nei seguenti casi:
a) prodotti denaturati usati a fini industriali od
orticoli;
b) prodotti distrutti sotto sorveglianza
amministrativa;
c) prodotti destinati esclusivamente a prove
scientifiche ed a prove relative alla qualita' dei
prodotti;
d) prodotti riutilizzati dal produttore".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825:
"Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita".
- Il comma 1 dell'art. 6 del decreto - legge
30 dicembre 1997, n. 457, e' il seguente:
"1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di
mare, a decorrere dal 1 gennaio 1998, le imprese armatrici,
per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del
codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto - legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
Art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le
spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle
sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a
favore dei lavoratori, salvo il disposto comma 1 dell'art.
65.
1-bis. Non sono deducibili i canoni di locazione anche
finanziaria e le spese relative al funzionamento di
strutture ricettive, salvo quelle relative a servizi di
mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o ai
servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le
spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai
dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a
quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a
norma dell'art. 48, comma 4 lettera c). Qualora i
fabbricati di cui al primo periodo siano concessi a in uso
a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui
prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si
verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i
predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.
1-ter. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in
deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire
350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per
le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un
autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di
essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di
percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad
autoveicoli di potenza non superiore a diciassette cavalli
fiscali, ovvero venti se con motore diesel.
1-quater. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di
merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle
spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal
proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono
dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
2. Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del
lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal
coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di eta' o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti
nonche' dai familiari partecipanti all'impresa di cui al
comma 4 dell'art. 5. I compensi non ammessi in deduzione
non concorrono a formare il reddito complessivo dei
percipienti.
3. I compensi spettanti agli amministratori delle
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli
erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono
deducibili anche se non imputati al conto dei profitti e
delle perdite.
4. Le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono
computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto
dei profitti e delle perdite.".
- Il testo dell'art. 61, comma 4, della legge
21 novembre 2000, n. 342, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, e'
autorizzato lo stanziamento di lire 107 miliardi per l'anno
2001, di euro 48.546.948,51 per l'anno 2002 e di euro
49.063.405,41 a decorrere dall'anno 2003".
- Il testo dell'art. 18 della legge 1 dicembre 1986, n.
870, e' il seguente:
"Art. 18. - 1. La tabella allegata al decreto del
Ministro dei trasporti del 19 dicembre 1980, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1981, e'
sostituita dalla tabella 3 allegata alla presente legge.
2. Gli aumenti fra gli importi delle singole tariffe
previste dalla suddetta tabella 3 e gli importi delle
corrispondenti tariffe della tabella approvata con il
citato decreto ministeriale 19 dicembre 1980 entrano in
vigore in misura limitata al 60 per cento fino al
31 dicembre 1986 ed in misura intera a decorrere dal 1
gennaio 1987.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, puo' essere disposto
il versamento, da parte degli utenti, di diritti aggiuntivi
per le operazioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) della
tabella 3 suindicata, quando queste richiedono
l'utilizzazione di particolari attrezzature.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti, emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, la misura dei diritti
fissata nella tabella 3 e di quelli aggiuntivi di cui al
precedente comma e' adeguata ogni due anni, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge in relazione
alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita
nonche' agli incrementi del costo dei servizi considerati
dalla citata tabella.".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come
modificato dalla legge qui pubblicata.
"Art. 9. - Costituiscono servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel
territorio dello Stato e in parte in territorio estero in
dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in
transito o in importazione temporanea, nonche' i trasporti
relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono
assoggettati all'imposta a norma del primo comma dell'art.
69;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili,
autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine - letto, containers
e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.
1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in
temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del primo
comma dell'art. 69;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di
cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in
esportazione, in transito o in temporanea importazione
nonche' ai trasporti di beni in importazione sempreche' i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati
all'imposta a norma del primo comma dell'art. 69; i servizi
relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico,
scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,
pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai
beni in esportazione, in transito o in importazione
temporanea ovvero relativi a beni in importazione
sempreche' i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'art.
69;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti
e negli scali ferroviari di confine che riflettono
direttamente il funzionamento e la manutenzione degli
impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto,
nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in
importazione, in esportazione o in transito, a trasporti
internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle
locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all'esportazione;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e
per conto di agenzie di viaggio di cui all'art. 74-ter,
relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli
Stati membri della Comunita' economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi
doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all'art. 176 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza
estera non ancora definitivamente importati, nonche' su
beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad
essere esportati da o per conto del prestatore di servizio
o del committente non residente nel territorio dello Stato;
10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni
internazionali, con esclusione delle comunicazioni
telefoniche in partenza dallo Stato];
11) (abrogato);
12) le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4)
dell'art. 10, effettuate nei confronti di soggetti
residenti fuori dalla comunita' economica europea o
relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla
comunita' stessa.
Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 7 e quelle
del secondo e terzo comma dell'art. 8 si applicano, con
riferimento all'ammontare complessivo dei corrispettivi
delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per
gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree
edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano
le operazioni stesse nell'esercizio dell'attivita' propria
dell'impresa.".



 
Art. 22. (Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse
ippiche e sportive)

1. Per una piu' efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la produzione, l'importazione e la gestione degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sulla base delle regole tecniche definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, previa verifica della conformita' degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito.
2. L'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"Art. 38. - (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, e che gli stessi sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. I produttori e gli importatori autocertificano altresi' che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. I produttori e gli importatori approntano, per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla osta, un'apposita scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
2. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 1 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 1 per gli apparecchi e congegni dagli stessi gestiti, precisando per ciascuno, in particolare, l'appartenenza ad una delle tipologie di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
3. Gli importatori e i produttori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, presentano un esemplare di ogni modello di apparecchio o congegno che essi intendono produrre o importare al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la verifica tecnica della loro conformita' alle prescrizioni stabilite con l'articolo 110, comma 6, del predetto testo unico, e della loro dotazione di dispositivi che ne garantiscono la immodificabilita' delle caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di programmi o schede che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria. La verifica tecnica vale altresi' a constatare che la manomissione dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede, anche solo tentata, risulta automaticamente indicata sullo schermo video dell'apparecchio o del congegno ovvero che essa e' dagli stessi comunque altrimenti segnalata. La verifica tecnica vale inoltre a constatare la rispondenza delle caratteristiche tecniche, anche relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di ciascun apparecchio e congegno, ad un'apposita scheda esplicativa fornita dal produttore o dall'importatore in relazione all'apparecchio o al congegno sottoposto ad esame. Dell'esito positivo della verifica e' rilasciata apposita certificazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' stipulare convenzioni per l'effettuazione della verifica tecnica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato rilascia nulla osta ai produttori e agli impertatori degli apparecchi e dei congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, nonche' ai loro gestori. A questo fine, con la richiesta di nulla osta per la distribuzione di un numero predeterminato di apparecchi e congegni, ciascuno identificato con un apposito e proprio numero progressivo, i produttori e gli importatori autocertificano che gli apparecchi e i congegni sono conformi al modello per il quale e' stata conseguita la certificazione di cui al comma 3. I produttori e gli importatori dotano ogni apparecchio e congegno, oggetto della richiesta di nulla osta, della scheda esplicativa di cui al comma 3. I produttori e gli importatori consegnano ai cessionari degli apparecchi e dei congegni una copia del nulla osta e, sempre per ogni apparecchio e congegno ceduto, la relativa scheda esplicativa. La copia del nulla osta e la scheda esplicativa sono altresi' consegnate, insieme agli apparecchi e congegni, in occasione di ogni loro ulteriore cessione.
5. I gestori degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 3 prodotti o importati dopo il 1 gennaio 2003 richiedono il nulla osta previsto dal medesimo comma 3, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta e' effettuata nonche' gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.
6. Il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 vale anche ai fini del nulla osta di cui al terzo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
7. Oli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, secondo le direttive del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria effettuano il controllo degli apparecchi, anche a campione e con accesso alle sedi dei produttori, degli importatori e dei gestori degli apparecchi e dei congegni di cui ai commi 1 e 3 ovvero di coloro che comunque li detengono anche temporaneamente, verificando altresi' che, per ogni apparecchio e congegno, risulti rilasciato il nulla osta, che gli stessi siano contrassegnati dal numero progressivo e dotati della relativa scheda esplicativa. In caso di irregolarita', e' revocato il nulla osta al produttore o all'importatore ovvero al gestore, relativamente agli apparecchi e congegni irregolari, e il relativo titolo e' ritirato, ovvero dallo stesso sono espunti gli identificativi degli apparecchi e congegni irregolari.
8. Il Corpo della Guardia di finanza, in coordinamento con gli uffici finanziari competenti per l'attivita' finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procede, di propria iniziativa o su richiesta dei predetti uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
3. L'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 110. - 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di dispone nel pubblico interesse.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata di ciascuna partita non e' inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a venti volte il costo della singola partita, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 7.000 partite, devono risultare non inferiori al 90 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
7. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il
giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica,
attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di
valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con
premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni
premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento
o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di
moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a
50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o
trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio,
che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino
a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di
cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se
denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis de] decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative
imposte. Dal 1 gennaio 2004, tali apparecchi non possono
consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove
non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica,
che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita
puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo
della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di
euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui ai comma e' vietato ai minori di anni 18.
9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E' inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".
4. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. - (Apparecchi da divertimento e intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1 marzo. Entro il 15 febbraio 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 15 febbraio 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo.
2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 e per ciascuno di quelli successivi.
3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1 gennaio 2001, e' per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del
predetto comma 7 dell'articolo 110; b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del
predetto comma 7 dell'articolo 110; c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del
predetto comma 7 dell'articolo 110.

4. Entro il 31 dicembre 2003, per la gestione telematica degli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, eistituita una o piu' reti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per la gestione della rete o delle reti l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' avvalersi di uno o piu' concessionari individuati con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonche' stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi".
5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e quelle dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.
6. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, tenuto conto del parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono individuati il numero massimo di apparecchi con riferimento alle loro diverse tipologie di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, che possono essere installati presso pubblici esercizi o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) dimensione e natura dell'attivita' prevalente svolta presso
l'esercizio o il locale; b) ubicazione dell'esercizio o del locale.

7. Una quota pari a 10 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo e' assegnata all' Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per essere destinata alla copertura delle spese connesse all'espletamento dei compiti ad essa affidati in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze eautorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229, 230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali. L'assenso e' subordinato anche in caso di trasferimento in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare, della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica della zona.
9. Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui rilascio e' comunque subordinato alla valutazione del non decremento della complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati, l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10. Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato, rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale, attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.
11. Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, possono partecipare anche le societa' di capitali.
12. Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi.
13. L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si svolgono su altri campi.
14. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo precedente.
15. Le misure massime delle percentuali di allibramento per le scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152, ferma nel resto la disciplina vigente.
16. I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).
17. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.



Note all'art. 22:
- Si trascrive il testo dell'art. 86 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 recante "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza":
"Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del
questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in
cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra,
liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale
pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o
stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e
simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al
minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi
bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano
limitati ai soli soci.
La licenza e' altresi' necessaria per l'attivita' di
distribuzione di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma
dell'art. 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi
apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per
l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono
installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici
ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la
licenza per lo svolgimento delle attivita' di distribuzione
o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono
rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione
degli stessi nei circoli privati.".
- Si trascrive il testo dell'art. 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29 "Regolamento recante norme per l'istituzione del
gioco "Bingo ":
"Art. 1. - 1. L'esercizio del gioco denominato "Bingo
e' riservato al Ministero delle finanze.
2. La gestione del gioco, da svolgersi in sale non
dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non
collegate con locali nei quali siano installati apparecchi
da divertimento e intrattenimento, nonche' biliardi,
biliardini e apparecchi similari, e' attribuita a
concessionari, con gare da espletare secondo la normativa
comunitaria e secondo i criteri previsti dall'art. 2.
3. L'espletamento delle gare e il controllo
centralizzato del gioco, dei relativi flussi finanziari e
delle procedure previste per la sua effettuazione, nonche'
la stampa delle cartelle e ogni altro servizio non
richiesto ai singoli concessionari sono affidati sulla base
di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria. L'attivita' di controllo
centralizzato del gioco e' incompatibile con quella di
concessionario del gioco del "Bingo ".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 77 e 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate
dalla legge 24 marzo 1942, n. 315, e dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali
possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti
pubblici, societa'' o allibratori da essi individuati. La
disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si
provvede al riordino della materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto
attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e
sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il
regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione
ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza
e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione
ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di
trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche
comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e
delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle
scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio
di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra
le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte
in modo da garantire l'espletamento dei compiti
istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine
(UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e
delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da
sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali;
d-bis) revisione e adeguamento del sistema
sanzionatorio applicabile alla materia dei giochi e delle
scommesse relativi alle corse dei cavalli in funzione della
ridefinizione degli ambiti della materia conseguente
all'osservanza dei criteri di cui alle lettere precedenti,
con la previsione, in particolare, di sanzioni anche
pecuniarie coerenti e proporzionate alla natura e alla
gravita' delle violazioni delle nuove fattispecie definite
nonche' di termini di prescrizione ridotti quanto
all'azione di accertamento delle infrazioni e del diritto
alla restituzione delle imposte indebitamente pagate.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, commi 229, 230 e
231 della legge 28 dicembre 1995, n. 549:
"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle
competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio
controllo puo' essere affidata in concessione a persone
fisiche, societa' ed altri enti che offrano adeguate
garanzie.
230. Con regolamento approvato con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono determinate
le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse
di cui al comma 229. Con tale regolamento, il Ministro
delle finanze puo' stabilire, su richiesta del CONI, che,
nelle more della effettuazione delle relative gare, che
dovranno essere bandite entro il 1998, l'accettazione delle
scommesse sia effettuata, comunque non oltre il 31 dicembre
1999, da parte di concessionari previsti dal regolamento di
cui all'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. In tal caso, il Ministero delle finanze gestisce il
totalizzatore nazionale, attingendo ai proventi derivanti
dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed
esercizio dello stesso e trasmette ogni sei mesi una
relazione informativa alle commissioni parlamentari
competenti per materia.
231. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse, da destinarsi al CONI al netto dell'imposta
unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con
aliquota del 5 per cento, e delle spese relative
all'accettazione e alla raccolta delle scommesse medesime e
alla gestione del totalizzatore nazionale. Il CONI deve
destinare, d'intesa con gli enti territoriali competenti,
una quota dei proventi netti derivanti dalle scommesse per
favorire la diffusione dell'attivita' sportiva, attraverso
interventi destinati ad infrastrutture sportive, anche
scolastiche, segnatamente nelle zone piu' carenti, in
particolare del Mezzogiorno e delle periferie delle grandi
aree urbane, in modo da facilitare la pratica motoria e
sportiva di tutti i cittadini nell'intero territorio
nazionale. Il CONI deve altresi' destinare almeno il 5 per
cento dei suddetti proventi alle attivita' dei settori
giovanili ed allo sviluppo dei vivai per le attivita'
agonistiche federali.".
- Il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio
2000, n. 29 recante "Regolamento recante norme per
l'istituzione del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133" e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000".
- Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 4
(Scommesse consentite) del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
"4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento
alle quote del totalizzatore.".
- Si trascrive il testo dell'art. 33 del decreto del
Ministero delle finanze n. 174/98 recante norme per
l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3,
comma 230, della legge n. 549 del 1995, come modificato
dall'art. 33 del decreto del Ministero delle finanze
12 luglio 2000, n. 231:
"Art. 33 (Percentuale di allibramento). - 1. La
percentuale di allibramento e' data dalla somma dei
quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per
ogni evento di un singolo avvenimento.
2. Le quote offerte dal gestore che possono essere
modificate anche nel corso dell'accettazione, purche' rese
pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:
a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino
a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di
ogni singolo avvenimento non puo' superare 112; e' ammesso
uno scarto non superiore al 2 per cento;
b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da
quattro a otto possibili esiti, la percentuale di
allibramento non puo' superare 130; e' ammesso uno scarto
non superiore al 5 per cento;
c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono
oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento
non puo' superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per
cento;
d) per le scommesse per le quali sono offerte due
possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono da
quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di
allibramento non puo' superare 260; e' ammesso uno scarto
non superiore al 5 per cento; non e' ammessa l'offerta di
due possibilita' di vincita per avvenimenti che prevedono
meno di quattro possibili esiti;
e) per le scommesse per le quali sono offerte due
possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non
puo' superare 290; e' ammesso uno scarto non superiore al 5
per cento;
f) per le scommesse per le quali sono offerte tre
possibilita' di vincita in avvenimenti che prevedono oltre
otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non
puo' superare 435, e' ammesso uno scarto non superiore al 5
per cento; non e' ammessa l'offerta di tre possibilita' di
vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto
possibili esiti.
3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono
considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di
allibramento.".
- I decreti del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, "Regolamento recante norme per il riordino
della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli,
nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3,
comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e del
Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 174 "Regolamento
recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni
sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi
dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995", sono
stati pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1 giugno 1998 e n. 5 giugno 1998, n. 129.
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
b) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 recante
"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e
sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge
3 agosto 1998, n. 288".
"1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
misure seguenti:
a) (Omissis);
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
assimilabili ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 25 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.".
- Si trascrive l'art. 16, comma 1, della legge
13 maggio 1999, n. 133, recante "Disposizioni in materia di
pere quazione, razionalizzazione e federalismo fiscale":
1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a
totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione
l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota
fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine
impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati
nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali
nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco,
concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
destinare agli organizzatori delle competizioni. Con
decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito
l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei
predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.".



 
Art. 23.
(Razionalizzazione delle spese e flessibilita' del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10 per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e' costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del periodo precedente. La ripartizione del fondo e' disposta con decreto del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
2. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 le dotazioni relative agli enti indicati nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate nella medesima Tabella, con una riduzione complessiva del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga riduzione e' disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella Tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative autorizzazioni di spesa.
3. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in considerazione dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 69, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ai fini della determinazione dell'apporto dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie dell'ente.
4. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29.
5. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti.



Note all'art. 23:
- Il testo del comma 14 dell'art. 69 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)", e' il seguente:
"14. A decorrere dal 1 gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) e' unica, ed e' unico il bilancio dell'Istituto,
per tutte le attivita' relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza
economico-patrimoniale nell'ambito della gestione
complessiva dell'Istituto stesso. Conseguentemente, dalla
stessa data, viene meno la competenza in materia di
predisposizione dei bilanci da parte dei comitati di
vigilanza di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive
modificazioni.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), come modificato dalla legge
23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente:
"4. L'onere derivante dalle disposizioni recate dai
commi 1, 2 e 3, complessivamente valutato in lire 39.550
miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi' ripartito:
a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate
contributive dovute dal dipendente ed a lire 18.600
miliardi per l'anno 1996 ed a lire 19.150 miliardi per
l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2;
b) quanto a lire 500 miliardi per l'anno 1996 ed a
lire 500 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A
tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
b - bis) quanto a lire 14.050 miliardi per l'anno
1996 e a lire 15.705 miliardi per l'anno 1997, quale
contribuzione di finanziamento aggiuntiva a carico delle
Amministrazioni statali.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".



 
Art. 24.
(Acquisto di beni e servizi)

1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalita' previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro. E' comunque fatto salvo, per l'affidamento degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1:

a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ai sensi degli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, ovvero facciano ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa. Per procedere ad acquisti in maniera autonoma gli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresi', aderire i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi pubblici, la CONSIP Spa puo' stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di specifico interesse di una o piu' amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero puo' svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attivita' di stazione appaltante, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalita' differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell'economia e delle finanze.
8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle societa' per azioni interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di coordinamento.



Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 1 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di
forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE,
80/767/CEE e 88/295/CEE), e successive modificazioni e' il
seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente
testo unico disciplina l'affidamento, da parte di una
amministrazione aggiudicatrice e nelle forme indicate
dall'art. 2, di pubbliche forniture di beni, compresi gli
eventuali relativi lavori di installazione, il cui valore
di stima al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione
del bando, sia uguale o superiore al controvalore in unita'
di conto europee (ECU) di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2. Il presente testo unico si applica anche alle
forniture il cui valore di stima al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, sia uguale o
superiore al controvalore in ECU di 130.000 DPS, che siano
aggiudicate dalle amministrazioni di cui all'allegato 1 e,
per il solo settore difesa, per quelle concernenti i
prodotti indicati nell'allegato 2; per i prodotti del
settore difesa non ricompresi nell'allegato 2 si applica la
soglia di cui al comma 1.
3. Sono amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, con l'esclusione
dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per le sole
forniture di sali e tabacchi, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e i loro consorzi o associazioni, gli altri
enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici; gli organismi di diritto
pubblico sono elencati, in modo non esaustivo,
nell'allegato 3.
4. Le regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale, nonche' le province autonome di Trento e Bolzano,
nella loro rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare
alle disposizioni del presente testo unico la normativa
emanata nella materia, ai sensi del combinato disposto
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 della legge 9 marzo
1989, n. 86, nonche' dell'art. 2 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Costituiscono norme di principio
quelle contenute negli articoli da 2 a 21-quater del
presente testo unico.
5. Nelle gare per l'aggiudicazione delle forniture di
cui al presente testo unico le amministrazioni
aggiudicatrici osservano il principio della non
discriminazione tra i fornitori. Nell'atto di concessione
di un'attivita' di servizio pubblico deve essere stabilito
che il concessionario e' comunque tenuto, per i contratti
di pubbliche forniture da assegnarsi a terzi nell'esercizio
del servizio stesso, ad osservare tale principio.
6. Il controvalore in ECU e in moneta nazionale da
assumere a base per la determinazione degli importi
indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ha effetto, di norma,
per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo
mese successivo alla data di pubblicazione o dalla data
eventualmente precisata in sede di pubblicazione; esso e'
pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana a cura del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nei quindici giorni
successivi alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in
materia di appalti pubblici di servizi), e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 2 (Amministrazioni aggiudicatrici). - 1. Sono
amministrazioni aggiudicatrici:
a) le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici
territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli
altri enti pubblici non economici;
b) gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli
organismi, dotati di personalita' giuridica, istituiti per
soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non
aventi carattere industriale o commerciale, la cui
attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato,
dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o
organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e'
sottoposta al loro controllo o i cui organi
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono
costituiti, almeno per la meta', da componenti designati
dai medesimi soggetti pubblici.
2. Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non
esaustivo, gli organismi di diritto pubblico di cui al
comma 1, lettera b)".
- Il testo dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e' il
seguente:
"Art. 17 (Effettuazione delle attivita' di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie). - 1. Le
prestazioni relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
ed agli incarichi di supporto tecnico - amministrativo alle
attivita' del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunita' montane, le aziende unita' sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli
enti di bonifica possono costituire con le modalita' di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento
agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti di cui al comma
6, lettera a);
f) dalle societa' di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai
soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 in quanto
compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di societa' di
professionisti di cui al comma 6, lettera a), e di societa'
di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano
operato nel settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo
congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio
stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato
globale in servizi di ingegueria e architettura realizzato
da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio o nel
decennio precedente e' incrementato secondo quanto
stabilito dall'art. 12, comma 8 - bis, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e
di societa' di ingegneria si applicano altresi' le
disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle
amministrazioni abilitati all'esercizio della professione.
I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso
l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
analogo incarico presso un'altra amministrazione
aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino
inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano
svolto o collaborato ad attivita' di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura
dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
a carico dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonche' lo svolgimento di attivita'
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficolta' di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni
di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale
complessita' o di rilevanza architettonica o ambientale o
in caso di necessita' di predisporre progetti integrali,
cosi' come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralita' di competenze, casi che devono
essere accertati e certificati dal responsabile del
procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
militare di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a) societa' di professionisti le societa' costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
forme delle societa' di persone di cui ai capi Il, III e IV
del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero
nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del
titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico -
economica o studi di impatto ambientale. I soci delle
societa' agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attivita' in forma associata
ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Ai corrispettivi delle societa' si applica il contributo
integrativo previsto dalle norme che disciplinano le
rispettive casse di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti;
b) societa' di ingegneria le societa' di capitali di
cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, che eseguono studi di fattibilita',
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attivita' professionali si applica il contributo
integrativo qualora previsto dalle norme legislative che
regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun
firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive casse secondo gli ordinamenti statutari e i
regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del
regolamento, le societa' di cui al predetto comma 6,
lettera b), devono disporre di uno o piu' direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di
architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente
alla attivita' prevalente svolta dalla societa', iscritti
al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della societa', di collaborazione e controllo sulle
prestazioni svolte dai tecnici incaricati della
progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente
indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell'offerta, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Il regolamento definisce le modalita' per promuovere la
presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione. All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non
possono partecipare agli appalti o alle concessioni di
lavori pubblici, nonche' agli eventuali subappalti o
cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato
all'affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai
dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di
supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di
importo pari o superiore alla soglia di applicazione della
disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di
servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalita' di aggiudicazione che le stazioni
appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita' agli stessi e siano contemperati i principi
generali della trasparenza e del buon andamento con
l'esigenza di garantire la proporzionalita' tra le
modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato
sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza e della capacita' professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento
della progettazione e delle attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione
stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato
sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e
successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina,
con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle
attivita' che possono essere espletate dai soggetti di cui
al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali
interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai
sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge
4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di
lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico - artistico e
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunita' di applicare la
procedura del concorso di progettazione o del concorso di
idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in
materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attivita' di
direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di
progettazione, deve comprendere l'importo della direzione
dei lavori.
14-bis. I corrispettivi delle attivita' di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina,
con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le
tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle
diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi
oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
cui all'art. 7, comma 5, nonche' le attivita' del
responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
14 - bis, continuano ad applicarsi le tariffe professionali
in vigore. Per la progettazione preliminare si applica
l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per
la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
per il preventivo particolareggiato, per i particolari
costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14 - bis nonche' ai sensi del comma 14 - ter
del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal
comma 12 - bis dell'art. 4 del decreto - legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo
1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge
5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo.
14 - quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non puo' avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attivita' relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del
procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte
del nuovo progettista, dell'attivita' progettuale
precedentemente svolta. L'affidamento puo' ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che
l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonche' le connesse attivita' tecnico -
amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro
interesse, direttamente a societa' di ingegneria di cui al
comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purche' almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari
media realizzata dalle predette societa' nella Unione
europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le
situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'art.
2359 del codice civile".
- Il testo dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2000)", e' il seguente:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il
ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi
con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti
al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 59 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
seguente:
Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali;
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e alla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti".
- Il testo dell'art. 32 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" e' il
seguente:
"Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli
enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
24, non considerati nella tabella C della presente legge
sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente
partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di
realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si
tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti
erariali.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente.".
- Il testo dell'art. 11 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101 (Regolamento recante criteri e modalita' per
l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di
procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento
di beni e servizi) e' il seguente:
"Art. 11 (Mercato elettronico della pubblica
amministrazione).- 1. Le unita' ordinanti delle
amministrazioni, avvalendosi del mercato elettronico,
possono effettuare acquisti di beni e servizi, al di sotto
della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai
cataloghi predisposti dagli utenti selezionati attraverso
un bando di abilitazione. Per gli acquisti di beni e
servizi relativi a spese in economia si applicano le
procedure previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
2. Il mercato elettronico consente altresi' di
richiedere ulteriori offerte agli utenti. Il sistema
informatico di negoziazione provvede a valutare in maniera
automatica le offerte ricevute, predisponendo una
graduatoria sulla base dei criteri scelti dall'unita'
ordinante tra le opzioni proposte dal sistema stesso.
3. Le amministrazioni abilitano, al mercato
elettronico, i fornitori di beni e servizi tramite uno o
piu' bandi pubblicati in conformita' della normativa
vigente.
4. Il bando di abilitazione al mercato elettronico
contiene in particolare:
a) le categorie merceologiche per settori di prodotti
e servizi in cui e' organizzato il mercato elettronico;
b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualita'
dei beni, nonche' i livelli dei servizi cui raffrontare i
beni e servizi offerti ai fini dell'abilitazione dei
fornitori;
c) le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed
oggettivi, necessari per le domande di abilitazione ed i
principi di valutazione delle stesse, nonche' l'indicazione
delle eventuali procedure automatiche per la loro
valutazione;
d) la durata dell'abilitazione degli utenti a
partecipare al mercato elettronico;
e) l'indicazione del sito nel quale, conformemente a
quanto previsto dall'art. 4, comma 2, sono rese disponibili
al pubblico ulteriori informazioni, con particolare
riferimento ai mezzi telematici disponibili per la
presentazione delle domande di abilitazione; agli strumenti
informatici e telematici messi a disposizione degli utenti
per la pubblicazione dei cataloghi e l'invio delle offerte;
alle informazioni sul funzionamento del mercato
elettronico; alle metodologie generali utilizzate dal
sistema per le richieste automatiche di quotazione; alle
fattispecie automatiche di esclusione del singolo utente;
alle modalita' ed ai criteri per la dimostrazione da parte
degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi e la loro permanenza, anche al momento della
conclusione del contratto; alle modalita' con cui
avverranno le comunicazioni; alle modalita' con cui
verranno pubblicati sul sito, se necessario, gli avvisi di
aggiudicazione delle forniture di beni e servizi al di
sotto della soglia di rilievo comunitario cui al decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche avvalendosi di
proprie strutture e concessionarie, predispongono gli
strumenti elettronici e telematici necessari alla
realizzazione di un mercato elettronico della pubblica
amministrazione, e curano l'esecuzione, anche attraverso
l'affidamento a terzi, di tutti i servizi informatici,
telematici, logistici e di consulenza necessari alla
compiuta realizzazione del mercato stesso.
- Il testo dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali) e' il seguente:
"Art. 1 (Definizione). - 1. Le cooperative sociali
hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale
dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed
educativi;
b) lo svolgimento di attivita' diverse - agricole,
industriali, commerciali o di servizi - finalizzate
all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto
compatibili con la presente legge, le norme relative al
settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La denominazione sociale, comunque formata, deve
contenere l'indicazione di "cooperativa sociale .".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto - legge
18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di
spesa sanitaria) e' il seguente:
"1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni
necessarie affinche' le aziende sanitarie ed ospedaliere,
nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle
convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di
contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni,
inoltre, prevedono con legge le sanzioni da applicare nei
confronti degli amministratori che non si adeguino. Le
regioni, in conformita' alle direttive tecniche stabilite
dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con i Ministri della salute e dell'economia e delle
finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo
sviluppo del commercio elettronico e semplificare
l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.".
- Il testo dell'art. 24 della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448 e' il seguente:
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma l dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4 - bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai
commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i
servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa
corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese
correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001
relative alla gestione dei servizi a carattere
imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento
correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente
dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno
precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
indicato dal Documento di programmazione economico -
finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
dei trasferimenti correnti ad esso spettante e'
ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra
gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente,
dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati
conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei
suddetti trasferimenti. Le risorse che si rendono
disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze alle province e ai comuni che abbiano
rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello
stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata
trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato
come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista
al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente
articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e
dalle relative norme di attuazione.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 3 giugno
1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici) e' il seguente:
"1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un
rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per
le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei
consigli regionali.".
- Il testo degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge
24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei
servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del
segreto di Stato) e' il seguente:
"Art. 2. - Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e' istituito un Comitato interministeriale per le
informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e
proposta, per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da
perseguire nel quadro della politica informativa e di
sicurezza.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri ed e' composto dai Ministri per gli affari
esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la
difesa, per l'industria e per le finanze.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiamare
a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale
altri Ministri, i direttori dei Servizi di cui ai
successivi articoli 4 e 6, autorita' civili e militari ed
esperti.
Art. 3. - E' istituito, alla diretta dipendenza del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Comitato
esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza
(CESIS).
E' compito del Comitato fornire al Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai fini del concreto espletamento
delle funzioni a lui attribuite dall'art. 1, tutti gli
elementi necessari per il coordinamento dell'attivita' dei
Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi
degli elementi comunicati dai suddetti Servizi;
l'elaborazione delle relative situazioni. E' altresi'
compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i
servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.
Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di
Stato.
La segreteria generale del Comitato e' affidata ad un
funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la
qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca
spettano al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il Comitato interministeriale di cui all'art. 2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina la
composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati
a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi
articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente
necessari per lo svolgimento della sua attivita'.
Art. 4. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano
militare dell'indipendenza e della integrita' dello Stato
da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge
inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.
Il Ministro per la difesa, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per la difesa, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISMI e' tenuto a comunicare al Ministro per la
difesa e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
"Art. 6. - E' istituito il Servizio per le informazioni
e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i
compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello
Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e
contro ogni forma di eversione.
Il Ministro per l'interno, dal quale il Servizio
dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attivita'
sulla base delle direttive e delle disposizioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1.
Il direttore del Servizio e gli altri funzionari
indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati
dal Ministro per l'interno, su parere conforme del Comitato
interministeriale di cui all'art. 2.
Il SISDE e' tenuto a comunicare al Ministro per
l'interno e al Comitato di cui all'art. 3 tutte le
informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le
analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e
tutto cio' che attiene alla sua attivita'.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n.
259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria) e' il seguente:
"Art. 12. - Il controllo previsto dall'art. 100 della
Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda
autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in
capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di
garanzia finanziaria, e' esercitato, anziche' nei modi
previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte
dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione.".



 
Art. 25.
(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.



Note all'art. 25:
- Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".



 
Art. 26.
(Disposizioni in materia di innovazione tecnologica)

1. Per l'attuazione del comma 7 dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003, al cui finanziamento concorrono la riduzione dell'8 per cento degli stanziamenti per l'informatica iscritti nel bilancio dello Stato e quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all'articolo 23, comma 3. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, stabilisce le modalita' di funzionamento del Fondo, individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa ripartizione tra le amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonche' di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione
tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, e ne verifica
l'attuazione; b) approva, con il Ministro dell'economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30
giugno di ogni anno; c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di
cui alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell'esecuzione; d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
in collaborazione tra le varie amministrazioni interessate
assicurandone il coordinamento e definendone le modalita' di
realizzazione; e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l'informatica e la telematica da parte delle singole
amministrazioni; f) stabilisce le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici,
realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al
fine di consentirne il riuso previsto dall'articolo 25, comma 1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340; g) individua specifiche iniziative per i comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti e per le isole minori; h) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione
delle nuove tecnologie.

3. Nei casi in cui i progetti di cui ai commi 1 e 2 riguardino l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Al fine di accelerare la diffusione della carta di identita' elettronica e della carta nazionale dei servizi, le pubbliche amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale approvato con decreto dei Ministri per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, della salute e dell'interno, possono procurarsi i necessari finanziamenti nelle seguenti forme anche cumulabili tra loro:

a) convenzioni con istituti di credito o finanziari; b) contributi di privati interessati a forme di promozione; c) ricorso alla finanza di progetto; d) operazioni di cartolarizzazione.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione al rilascio dei titoli accademici, le istituzioni devono disporre di adeguate risorse organizzative e gestionali in grado di:

a) presentare un'architettura di sistema flessibile e capace di
utilizzare in modo mirato le diverse tecnologie per la gestione
dell'interattivita', salvaguardando il principio della loro
usabilita'; b) favorire l'integrazione coerente e didatticamente valida della
gamma di servizi di supporto alla didattica distribuita; c) garantire la selezione, progettazione e redazione di adeguate
risorse di apprendimento per ciascun courseware; d) garantire adeguati contesti di interazione per la somministrazione
e la gestione del flusso dei contenuti di apprendimento, anche
attraverso l'offerta di un articolato servizio di teletutoring; e) garantire adeguate procedure di accertamento delle conoscenze in
funzione della certificazione delle competenze acquisite;
provvedere alla ricerca e allo sviluppo di architetture innovative
di sistemi e-learning in grado di supportare il flusso di dati
multimediali relativi alla gamma di prodotti di apprendimento
offerti.

6. Per la realizzazione dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e per la informatizzazione delle prefetture e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.



Note all'art. 26:
- Il testo del comma 7 dell'art. 29 della gia' citata
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"7. Al fine di migliorare la qualita' dei servizi e di
razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale
dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed
economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da
parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali,
nonche' assicura la verifica ed il monitoraggio
dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti
informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle
strutture dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA); le risorse, eventualmente accertate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali
economie di spesa, sono destinate al finanziamento di
progetti innovativi nel settore informatico.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Spetta all'Autorita':
a) dettare norme tecniche e criteri in tema di
pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni e delle loro interconnessioni, nonche'
della loro qualita' e relativi aspetti organizzativi;
dettare criteri tecnici riguardanti la sicurezza dei
sistemi;
b) coordinare, attraverso la redazione di un piano
triennale annualmente riveduto, i progetti e i principali
interventi di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni;
c) promuovere, d'intesa e con la partecipazione anche
finanziaria delle amministrazioni interessate, progetti
intersettoriali e di infrastruttura informatica e
telematica previsti dal piano triennale e sovrintendere
alla realizzazione dei medesimi anche quando coinvolgano
apparati amministrativi non statali, mediante procedimenti
fondati su intese da raggiungere tramite conferenze di
servizi, ai sensi della normativa vigente;
d) verificare periodicamente, d'intesa con le
amministrazioni interessate, i risultati conseguiti nelle
singole amministrazioni, con particolare riguardo ai costi
e benefici dei sistemi informativi automatizzati, anche
mediante l'adozione di metriche di valutazione
dell'efficacia, dell'efficienza e della qualita';
e) definire indirizzi e direttive per la
predisposizione dei piani di formazione del personale in
materia di sistemi informativi automatizzati e di programmi
per il reclutamento di specialisti, nonche' orientare i
progetti generali di formazione del personale della
pubblica amministrazione verso l'utilizzo di tecnologie
informatiche, d'intesa con la Scuola superiore della
pubblica amministrazione;
f) fornire consulenza al Presidente del Consiglio dei
Ministri per la valutazione di progetti di legge in materia
di sistemi informativi automatizzati;
g) nelle materie di propria competenza e per gli
aspetti tecnico - operativi, curare i rapporti con gli
organi delle Comunita' europee e partecipare ad organismi
comunitari ed internazionali, in base a designazione del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
h) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'adozione di raccomandazioni e di atti d'indirizzo alle
regioni, agli enti locali e ai rispettivi enti strumentali
o vigilati ed ai concessionari di pubblici servizi;
i) comporre e risolvere contrasti operativi tra le
amministrazioni concernenti i sistemi informativi
automatizzati;
l) esercitare ogni altra funzione utile ad ottenere
il piu' razionale impiego dei sistemi informativi, anche al
fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni di
realizzazioni informatiche.
2. Anche nell'attuazione di quanto disposto dal comma
1, lettera h), l'Autorita' puo' proporre al Presidente del
Consiglio dei Ministri la stipulazione di protocolli di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di cui all'art.
12, legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'Unione delle
province italiane (UPI), con l'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), con l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti della montagna (UNCEM), con l'Unione
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere), nonche' con enti e societa'
concessionari di pubblici servizi in materia di
pianificazione degli investimenti, di linee di
normalizzazione e di criteri di progettazione di sistemi
informativi.
3. Spettano inoltre all'Autorita' le funzioni ad essa
riferibili in base al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29.
4. L'Autorita' puo' corrispondere con tutte le
amministrazioni e chiedere ad esse notizie ed informazioni
utili allo svolgimento dei propri compiti.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 25 della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1999) e' il seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
che siano titolari di programmi applicativi realizzati su
specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno
facolta' di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni
pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali), e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
3 novembre 1999, n. 509, reca: "Norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei" (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2).



 
Art. 27.
(Progetto "PC ai giovani")

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo speciale, denominato "PC ai giovani" nel quale affluiscono le disponibilita', non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando quanto disposto dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. Il Fondo e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato "PC ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2003. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dai Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione delle istanze degli interessati, nonche' di erogazione degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilita' di avvalersi a tal fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.
2. Il comma 4 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.



Note all'art. 27:
- Il testo vigente dell'art. 103 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 103 (Utilizzo dei proventi derivanti dalle
licenze UMTS e norme in materia di carta di credito
formativa e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del
programma nazionale della ricerca ed anche con riferimento
al settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ICT) ed al progetto "Genoma", nonche' per il
finanziamento di progetti per lo sviluppo della societa'
dell'informazione relativi all'introduzione delle nuove
tecnologie nella pubblica amministrazione,
all'informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo
tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
relativi strumenti, alla riduzione delle emissioni
elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e
delle nuove tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
delle telecomunicazioni. La dotazione del fondo e'
determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i
sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
e dall'art. 112 provvede il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo dei fondi
assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione
della carta di credito formativa per i cittadini italiani
che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
delle attivita' produttive, sentito il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, promuove la stipula di una
convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione, le imprese del
credito bancario e il Ministero delle attivita' produttive
e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di ottenere
le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e
servizi nel settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione e di corsi di formazione a distanza,
per un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi
ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di
rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede
inoltre che lo Stato sia garante di ultima istanza delle
imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei
limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale
fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio
delle finzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. (Abrogato).
5. Per lo sviluppo delle attivita' di commercio
elettronico, di cui all'art. 21 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
piu' soluzioni, per i versamenti di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla
ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore
produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
adotta specifiche misure per la concessione di contributi
in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai
sensi del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
quali sono indicate le tipologie dei soggetti destinatari
degli interventi, con priorita' verso forme associative e
consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonche' le spese
ammissibili e le misure delle agevolazioni. Tra le spese
ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
di formazione e per i portali internet. I contributi in
conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
credito di imposta di cui allo stesso comma. Potranno
essere altresi' previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell'ambito delle attivita' degli
osservatori permanenti nel limite di lire 500 milioni per
ciascuno dei medesimi anni. Per la gestione dei predetti
interventi il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, di enti pubblici, ovvero di altri soggetti
individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
sono posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
si riferiscono. Con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite
delle risorse appositamente stanziate, le modalita' di
controllo e regolazione contabile del credito di imposta
concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli
interventi di cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di
imposta e lire 30 miliardi per contributi in conto
capitale".
- Il titolo del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
n. 246 e' il seguente: "Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2002, n.
209).



 
Art. 28.
(Acquisizione di informazioni)

1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle convenzioni CONSIP, avvalendosi dei propri rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4; analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
6. Il comma 6 dell'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli enti locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente alle Sezioni enti locali il rendiconto completo di allegati, le informazioni relative al rispetto del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e autonomie locali e la Corte dei conti".
7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 28:
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 reca:
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193).
- Il testo dell'art. 104 del trattato istitutivo della
comunita' europea (Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n.
1203, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957,
n. 317, nel supplemento ordinario) e' il seguente:
"Art. 104. - [1. E' vietata la concessione di scoperti
di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione
creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche
centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche
centrali nazionali ), a istituzioni o organi della
comunita', alle amministrazioni statali, agli enti
regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi
di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati
membri, cosi' come l'acquisto diretto presso di essi di
titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali
nazionali.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano
agli enti creditizi di proprieta' pubblica che, nel
contesto dell'offerta di liquidita' da parte delle banche
centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e
dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi
privati.]".
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, vedasi in nota all'art. 26.
- L'art. 227 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, ci cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi' come modificato
dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 227 (Rendiconto della gestione). - 1. La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto
motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione. La proposta e' messa a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal regolamento. Il rendiconto deliberato e' inviato
all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalita' di cui all'art. 133.
3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni
con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui
rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la
indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e'
presentato alla Sezione enti locali della Corte dei conti
per il referto di cui all'art. 13 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche
ed integrazioni.
4. Ai fini del referto di cui all'art. 3, commi 4 e 7,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento
dei conti pubblici, la Sezione enti locali potra'
richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
5. Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art.
151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui
all'art. 239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per
anno di provenienza.
6. Gli enti locali di cui all'art. 2 inviano
telematicamente alle sezioni enti locali il rendiconto
completo di allegati, le informazioni relative al rispetto
del patto di stabilita' interno, nonche' i certificati del
conto preventivo e consuntivo. Tempi, modalita' e
protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica
dei dati sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite la Conferenza Stato citta' e autonomie locali e la
Corte dei conti".



 
Art. 29.
(Patto di stabilita' interno per gli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005 adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita, nonche' alla condivisione delle relative responsabilita', con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Per le regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni sul patto di stabilita' interno di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l'esercizio 2005 si applica un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia, computato ai sensi del comma 5, deve essere almeno pari a quello dell'anno 2001 migliorato del 7 per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma e' calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative; e) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti
statali o regionali.

6. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2003, il disavanzo finanziario di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma 7, non puo' essere superiore a quello dell'anno 2001.
7. Il disavanzo finanziario di cui al comma 6 e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al
patto di stabilita' interno; b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all'IRPEF; c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti; d) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall'Unione europea e
quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamita' naturali,
nonche' quelle sostenute per lo svolgimento delle elezioni
amministrative.

8. Il secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, introdotto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, e' soppresso.
9. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' abrogato. Al comma 9 dello stesso articolo 24 della citata legge n. 448 del 2001, le parole da: "Per l'anno 2002, qualora l'ente" fino alla fine del comma sono soppresse.
10. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, per l'anno 2004, il disavanzo finanziario di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti non puo' essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato secondo quanto previsto nei precedenti commi, incrementato del tasso d'inflazione programmato indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
11. A decorrere dall'anno 2005, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il disavanzo finanziario utile ai fini del rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e' calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali. Nel disavanzo finanziario non sono considerati:

a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale,
provenienti dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno; b) i trasferimenti statali attribuiti sotto forma di
compartecipazione ai tributi erariali; c) le entrate derivanti dai proventi della dismissione di attivita'
finanziarie e dalla riscossione dei crediti; d) le spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e
di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e
dalle concessioni di crediti.

12. Il disavanzo finanziario, come definito dal comma 11, di ciascuna provincia e di ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, non puo' essere superiore a quello risultante dall'applicazione, al corrispondente disavanzo finanziario del penultimo anno precedente, di una percentuale di variazione definita, per ciascuno degli anni considerati, dalla legge finanziaria. In sede di prima applicazione, per l'anno 2005, la percentuale e' fissata nel 7,8 per cento rispetto al 2003.
13. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'istituto nazionale di statistica. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, gli stessi enti possono costituire societa' consortili con le locali strutture specialistiche universitarie, di ricerca e di alta formazione europea per l'attuazione dei necessari controlli.
14. Per le regioni a statuto ordinario che non conseguono gli obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, i predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Gli enti sono, altresi', tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto all'anno 2001, le spese per l'acquisto di beni e servizi. Tali misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale e' stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
16. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il collegio dei revisori dei conti verifica, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, il rispetto degli obiettivi di cui ai commi 4, 6, 10 e 11. Qualora l'obiettivo non sia stato rispettato, il collegio ne da' comunicazione al Ministero dell'interno. Della mancata comunicazione rispondono personalmente i componenti del collegio inadempiente.
17. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei revisori dei conti e' tenuto a verificare, entro e non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne da' comunicazione, oltre che all'ente, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel periodo successivo e fino a quando non risulti riassorbito lo scostamento registrato, a limitare i pagamenti correnti entro l'ammontare dei pagamenti effettuati alla stessa data e allo stesso titolo nell'anno 2001. Per il mancato rispetto dell'obiettivo annuale si applicano le disposizioni del comma 15. Attraverso le loro associazioni, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese, delle entrate e dei saldi dei rispettivi bilanci. Pertanto le comunicazioni previste dal presente comma e dai commi 13 e 16 sono trasmesse anche all'ANCI, all'UNCEM e all'UPI.
18. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli esercizi 2003, 2004 e 2005, il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti. Fino a quando non sia raggiunto l'accordo, i flussi di cassa verso gli enti sono determinati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2003-2005. Alle finalita' di cui al presente articolo provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni di cui al presente articolo.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione della
Repubblica italiana (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria) e' il
seguente:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercanti
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settore
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabile da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolarmente spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolarmente spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolarmente in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Il testo del secondo comma dell'art. 119 della gia'
citata Costituzione della Repubblica italiana e' riportato
nelle note all'art. 30.
- Il testo dei commi 1 e 2 e 3 dell'art. 1 del gia'
citato decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 e' il
seguente:
"1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al
rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla
conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese
correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per
interessi passivi, delle spese finanziate da programmi
comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria
delle regioni a statuto ordinario non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi
all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli
esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso
di inflazione programmato indicato dal documento di
programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle
spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al
2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni
sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni
possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per
l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a
decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali.
3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese
correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai
pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.".
- Il testo dell'art. 24 della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2
e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli
anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno
2000, relativa a tali servizi, e' convenzionalmente
commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno
precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa
sia stata superiore.
5. (abrogato).
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per il rispettivo territorio, le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' riportato nelle note all'art. 26.
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti
ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e' il seguente:
"Art. 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi di finanze pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di
finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni,
secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388".



 
Art. 30.
(Disposizioni varie per le regioni)

1. Al fine di avviare l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalita' per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. All'articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135, le parole da: "attraverso bandi annuali" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con la medesima procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse e' da finalizzare al miglioramento della qualita' dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5". Il comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 135 del 2001 e' abrogato.
3. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a norma del comma 2 si provvede entro il 30 settembre 2002, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del comma 2 si provvede, entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati consuntivi risultanti per l'anno 2002".
4. L'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Rideterminazione delle aliquote per il finanziamento delle funzioni conferite) - 1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio delle funzioni nel settore del trasporto pubblico locale, cessa a decorrere dal 1 gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono rideterminate le aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di cui all'articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario".
5. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarieta' nazionale per gli anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, e' corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo e' subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' avviata con la regione Valle d'Aosta-Vallee d'Aoste in apposita sede tecnica la procedura, secondo le modalita' previste dallo statuto della regione medesima, per la definizione di un'intesa volta a regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione compresi quelli connessi alle competenze in materia sanitaria.
8. Per la copertura del maggiore fabbisogno della spesa sanitaria di cui all'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla regione Friuli Venezia Giulia e' riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
9. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni ATA di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonche' all'assegnazione alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (PRA) di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'assegnazione agli enti locali dell'aumento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la compartecipazione ai tributi statali della regione Friuli Venezia Giulia e' ridotta, a decorrere dall'anno 2003, per un importo complessivo di 49 milioni di euro annui.
10. All'articolo 49, primo comma, numero 4), dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "sei decimi" sono sostituite dalle seguenti: "otto decimi" in attuazione dei commi 8 e 9.
11. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 stabiliti dall'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, limitatamente ai mutui gia' assunti dalla regione.
12. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla regione sono ridotte dell'importo di euro 54 milioni. Detto importo e' pari alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa richiamata al comma 9, relativi alle risorse connesse all'attribuzione alle province dell'imposta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al PRA relativa agli anni 1999-2002, all'assegnazione agli enti locali dell'incremento dell'addizionale provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli anni 2000-2002, nonche' alle risorse relative alle funzioni e al personale ATA per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la copertura del maggiore fabbisogno sanitario relativo all'anno 2000. La riduzione e' operata in misura pari a euro 14 milioni nell'anno 2003 e a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
13. La regione Friuli Venezia Giulia puo' destinare a spese d'investimento per lo sviluppo dei settori produttivi gli importi ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
14. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste dall'articolo 63, quinto comma, dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963.
15. Qualora gli enti territoriali ricorrano all'indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell'articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte l'indennita' di carica percepita al momento di commissione della violazione.



Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 119 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 119. - I comuni, le province, le citta'
metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di
entrata e di spesa.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati comuni, province, citta' metropolitane e
Regioni.
I comuni, le province, le citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti".
- Per il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art.
26.
- Il testo dell'art. 6 della legge 29 marzo 2001, n.
135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo),
cosi' come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo di cofinanziamento dell'offerta
turistica). - 1. Al fine di migliorare la qualita'
dell'offerta turistica, e' istituito, presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un
apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse
di cui all'autorizzazione di spesa stabilita' dall'art. 12
per gli interventi di cui all'art. 5. 2. Le risorse di
cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che
erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo
comma. I criteri e le modalita' di ripartizione delle
disponibilita' del Fondo sono determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento
delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con la medesima
procedura di cui al comma 2. La suddetta quota di risorse
e' da finalizzare al miglioramento della qualita'
dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo
sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'art. 5.
4. (abrogato)".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133), cosi' come modificato dalla
presente legge e' il seguente:
"3. Alla definitiva determinazione delle aliquote e
delle compartecipazioni fissate a norma del comma 2 si
provvede entro il 30 novembre 2003, sulla base dei dati
consuntivi risultanti per l'anno 2002, tenuto conto anche
delle esigenze di rimodulazione derivanti dall'eventuale
minor gettito dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) da riequilibrare preferibilmente mediante
la rideterminazione dell'aliquota dell'addizionale.
regionale all'IRPEF, ove compatibile con gli andamenti
finanziari delle singole regioni. Il relativo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri e' trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari per il parere".
- Il testo del comma 22 dell'art. 17 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"22. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono
fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse
automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le
maggiorazioni previste dall'art. 3, comma 154, legge
28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a
quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7,
8 e 21, nonche' delle riduzioni di cui al comma 5.
Corrispondentemente, la quota dell'accisa spettante alle
regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 12,
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' ridotta da lire 350 a
lire 242 per ciascun litro. L'insieme dei provvedimenti di
cui al presente articolo deve consentire di realizzare
maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno
100 miliardi di lire".
- Il testo dell'art. 38 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1946, n. 133 - edizione speciale) e' il seguente:
"Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione,
a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione
di lavori pubblici.
Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
nazionale.
Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati
assunti per il precedente computo".
- Il testo dell'art. 101 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) e' il
seguente:
"Art. 101 (Attribuzione di risorse alla regione
Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse
attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le
disposizioni di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore
fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla
regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere
dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per
ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58
milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori
compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo,
saranno devolute con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di
euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma
la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata
decennale".
- Il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico) e' il seguente:
"Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei
comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente
di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento
degli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, e' analogamente trasferito alle
dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo degli
insegnanti tecnico-pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
- Il testo dell'art. 56 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e' il
seguente:
"Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1. Le
province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al
comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche
con successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'art. 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed e'
dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di
formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso
credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi
piu' formalita' di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di
gettito conseguenti al suddetto eventuale aumento non
saranno computate ai fini della determinazione dei
parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data
di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati
dalla sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 417. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.
52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti,
allo stesso concessionario del pubblico registro
automobilistico il quale riserva alla tesoreria di ciascuna
provincia nel cui territorio sono state eseguite le
relative formalita' le somme riscosse inviando alla
provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso
deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale
dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i
rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni
dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in
conformita' ai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno
commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso
speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta
e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto
del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11,
si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e
simili. In caso di fusione tra societa' esercenti attivita'
di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e
le trascrizioni gia' esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di
fusione conservano la loro validita' ed il loro grado a
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2688 del codice civile si applica un'imposta pari
al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro sessanta giorni dalla effettiva restituzione
alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed
annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico
registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio
dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di cui al
comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a
partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta
provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e
l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria
e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale".
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge
28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia
di finanza regionale e locale) e' il seguente:
"2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica e'
istituita una addizionale nelle seguenti misure:
a) lire 36 in favore dei comuni per qualsiasi uso
nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case, e con
esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3
kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica
degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili
di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti;
b) lire 39,5 in favore dei comuni, per qualsiasi uso
nelle seconde case;
c) lire 18 in favore delle province per qualsiasi uso
in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le
utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al
mese. Le province hanno facolta' di incrementare detta
misura fino a 22 lire per kWh. Le province devono
deliberare la misura dell'addizionale entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione e notificare entro
dieci giorni dalla data di esecutivita' copia autentica
della deliberazione all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza".
- Il testo dell'art. 49 dello statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, cosi' come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 49. - Sono devolute alla regione le seguenti
quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato,
riscossi nel territorio della regione stessa:
1) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche;
2) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta
sul reddito delle persone giuridiche;
3) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte
di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed
all'art. 25 - bis aggiunto allo stesso decreto del
Presidente della Repubblica con l'art. 2, primo comma, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come modificato con
legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53;
4) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore
aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al
netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'art. 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni;
5) nove decimi del gettito dell'imposta erariale
sull'energia elettrica, consumata nella regione;
6) nove decimi del gettito dei canoni per le
concessioni idroelettriche;
7) nove decimi del gettito della quota fiscale
dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei
monopoli dei tabacchi consumati nella regione.
La devoluzione alla regione Friuli-Venezia Giulia delle
quote dei proventi erariali indicati nel presente articolo
viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri
enti ed istituti".
- Il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n.
10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia) e' il seguente:
"Art. 11 (Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate). - 1. Alle regioni, alle province autonome di
Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro
consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro
aziende e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4,
n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese
e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli
2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti
tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi
contributi in conto capitale per studi di fattibilita'
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti
civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di
trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla
cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita'
di cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o
3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli
articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le
aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per
cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo
di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilita'
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti
esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le
prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione
pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica
erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi'
essere concessi contributi in conto capitale per la
realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale
o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt
elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il
limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di
nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di
intervento unitari e coordinati a livello di polo
industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e
liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per
cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata
e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di
impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui
all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve
essere corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere
tecnico ed economico che ostino, deve includere nei
progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e
nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il
trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di
fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento
con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'art. 6, da
parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di
consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese
private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore
dei cicli di produzione di energia delle centrali
termoelettriche nonche' il calore recuperabile da processi
industriali possono usufruire di contributi in conto
capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL e'
tenuto a fornire la necessaria assistenza per la
realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con
diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1994, ai sensi degli
articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli
interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del
bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi numeri 5
e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti
stanziamenti confluiscono rispettivamente nei fondi di cui
agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990,
n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5
e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per
lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero
importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo
7717 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene
le stesse finalita' di cui all'art. 11 della legge
9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717
alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti
dovranno essere determinati con criteri concordati con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
sulla base della graduatoria pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di
settore ed i criteri di riparto previsti all'art. 3, comma
3, della legge 14 giugno 1990, n. 158".
- Il testo del quinto comma dell'art. 63 (Disposizioni
integrative, transitorie e finali) della gia' citata legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 e' il seguente:
"Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere
modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun
membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in
ogni caso, sentita la Regione".



 
Art. 31.
(Disposizioni varie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2003 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunita' montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento e' destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento e' distribuito secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalita' individuate con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2002.
4. Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi 60 milioni di euro.
5. Per l'anno 2003 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
6. Per l'anno 2003 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunita' montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali e' incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalita' da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Allo scopo di realizzare soluzioni integrate per lo sviluppo delle attivita' di controllo del territorio finalizzate a incrementare la sicurezza dei cittadini secondo modelli di polizia di prossimita':

a) l'incremento del contributo destinato all'unione di comuni di cui
al comma 6 eaumentato di ulteriori 5 milioni di euro per
l'esercizio in forma congiunta dei servizi di 'polizia locale,
destinati a finalita' di investimento; b) gli enti locali, nell'ambito dei propri poteri pianificatori del
territorio, possono prevedere che le sedi di servizio e caserme
occorrenti per la realizzazione dei presidi di polizia siano
inserite tra le opere di urbanizzazione secondaria. A tal fine, il
decreto ministeriale di cui all'articolo 41-quinquies della legge
17 agosto 1942, n. 1150, puo' prevedere, su proposta del Ministro
dell' interno, la quantita' complessiva di spazi pubblici da
destinare prioritariamente all'insediamento delle predette sedi di
servizio o caserme; c) l'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'
adeguamento funzionale ed all'avvio del programma di
ridislocazione dei presidi di polizia, contestualmente alla
progressiva ridotazione delle risorse occorrenti, determinate in
25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei comuni al gettito dell'IRPEF di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' stabilita nella misura del 6,5 per cento. Per lo stesso anno 2003 eistituita per le province una compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di riparto e di attribuzione previste per i comuni dalla richiamata normativa.
9. Al comma 6 dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "Per i comuni" sono inserite le seguenti: "e le province" e, alla fine del periodo, le parole: "e comuni" sono sostituite dalle seguenti: ", province e comuni".
10. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le basi di calcolo dei sovracanoni di cui all'articolo 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono fissate rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.
11. Fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
12. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo dell'inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si e' reso possibile operare in tutto o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di tali riduzioni si provvede:

a) per i comuni, per l'anno 2003, in sede di erogazione da parte del
Ministero dell'interno della compartecipazione al gettito IRPEF
2003 di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
nella misura stabilita dal comma 8 del presente articolo o, in
caso di insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di
erogazione delle somme eventualmente spettanti a titolo di
addizionale all'IRPEF. Le somme cosi' recuperate sono portate, con
apposito decreto del Ministro dell'interno, in aumento della
dotazione del pertinente capitolo 1316 dello stato di previsione
del proprio Ministero, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; b) per le province, a decorrere dall'anno 2003, all'atto della
devoluzione alle stesse del gettito d'imposta RC auto da parte dei
concessionari e sulla base degli importi all'uopo comunicati per
ciascuna provincia dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate
sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.

13. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12.
14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno e' autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E fatta salva la facolta', su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualita' decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.
15. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e che venga formulata la proposta al Governo dall'Alta Commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, in ordine ai principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano l'assunzione di mutui per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonche' la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento. Resta ferma l'applicazione delle predette disposizioni per il risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto e' stata adottata prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001.
16. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000. n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualita' d'imposta 1998 e successive.
17. All'articolo 8, comma 1, lettera d), de decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, come modificato dall'articolo 53, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i numeri 4) e 4-bis) sono sostituiti dai seguenti:
"4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti".
18. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.
19. Le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli enti erogatori di trattamenti pensionistici per gli adempimenti di competenza. Il Casellario delle pensioni mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.
20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente.
21. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
22. Le disposizioni previste dall'articolo 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessita' di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali.



Note all'art. 31:
- Si riporta il testo degli articoli 24 e 27 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2002):
"Art. 24 (Patto di stabilita' interno per province e
comuni). - 1. Ai fini del concorso delle autonomie locali
al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed
alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2002 - 2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi
del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, non potra' essere
superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per
cento.
2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal
comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno
2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo
finanziario di cui al comma 1, non puo' superare
l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse dall'applicazione del comma 2 le spese
correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli
anni successivi, nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al
comma 2 si applicano anche al complesso dei pagamenti per
spese correnti, come definite dai commi 2 e 3, con
riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio
finanziario 2000.
4 - bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai
commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i
servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa
corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, e'
convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale spesa sia stata superiore. Il complesso delle spese
correnti per l'anno 2002 deve essere, altresi', calcolato
al netto delle maggiori spese conseguenti a impostazioni
contabili determinate sulla media degli anni 2000 e 2001
relative alla gestione dei servizi a carattere
imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003.
5. Per gli anni 2003 e 2004, le province ed i comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti riducono il
proprio disavanzo attraverso un ulteriore intervento
correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente
dell'anno precedente rilevante ai fini del saldo. Tale
intervento correttivo si applica al disavanzo dell'anno
precedente incrementato del tasso di inflazione programmato
indicato dal Documento di programmazione economico -
finanziaria.
6. Per l'acquisto di beni e servizi le province, i
comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad
acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i
prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al
ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi
organi di revisione contabile per consentire l'esercizio
delle funzioni di controllo.
7. Gli enti locali emanano direttive affinche' gli
amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende
promuovano l'adesione alle convenzioni di cui al comma 6 o
l'attuazione delle procedure di cui al secondo periodo del
comma 6.
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.
9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da
1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle
province a valere sui fondi di cui all'art. 34, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione
vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del
2 per cento e del 3 per cento. Per l'anno 2002, qualora
l'ente non rispetti i limiti di cui al comma 4, l'importo
dei trasferimenti correnti ad esso spettante e'
ulteriormente ridotto in misura pari alla differenza tra
gli obiettivi derivanti, per lo stesso ente,
dall'osservanza del medesimo comma 4 e i risultati
conseguiti, e comunque non oltre il 25 per cento dei
suddetti trasferimenti. Le risorse che si rendono
disponibili sono attribuite, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze alle province e ai comuni che abbiano
rispettato i medesimi limiti. Gli enti locali sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
secondo modalita' e tempi stabiliti con decreto dello
stesso Ministero, le informazioni concernenti il rispetto
dell'obiettivo di cui al comma 4; in caso di mancata
trasmissione delle informazioni l'ente viene considerato
come inadempiente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
e i trasferimenti ad esso spettanti sono ulteriormente
ridotti dell'1 per cento rispetto alla riduzione prevista
al primo periodo.
10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo
fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.
11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10
devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti
con riferimento agli impegni assunti.
12. Per le province e i comuni con popolazione
superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere
comprensive delle eventuali operazioni finanziarie
effettuate con istituti di credito e non registrate nel
conto di tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11 e 12 e le modalita' della sua trasmissione
sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al presente articolo
provvedono, per il rispettivo territorio, le province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione.".
"Art. 27 (Disposizioni finanziarie per gli enti
locali). - 1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di
ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall'art. 53 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante
dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per
l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'art. 49,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui
all'art. 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali e' sospesa l'applicazione del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto
dall'art. 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo
delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita' locale.
2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si
applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'art. 66, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi
erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello
Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti
sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In
correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
del presente articolo.
4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e
comunita' montane che si sono associate per l'esercizio dei
servizi e per cui sia effettivamente stato avviato
l'esercizio associato delle funzioni e' stanziata la somma
di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una
comunita' montana di un comune montano proveniente da altra
comunita' montana, i trasferimenti erariali spettanti alle
due comunita' sono rideterminati in relazione alla
popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le
modalita' applicative sono individuate con decreto del
Ministero dell'interno.
6. Il contributo annuo attribuito dall'art. 1, comma 3,
del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e'
incrementato a decorrere dall'anno 2002 dell'importo di
1.500.000 euro.
7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 161, comma 3, le parole: "la sospensione
della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la
sospensione dell'ultima rata";
b) all'art. 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali
iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "E' data
facolta' agli enti locali di iscrivere";
c) all'art. 204, comma 1, primo periodo, dopo le
parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei
prestiti obbligazionari precedentemente emessi".
8. (sostituisce il comma 16 dell'art. 53, legge
23 dicembre 2000, n. 388).
9. In deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la
liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al
31 dicembre 2002, limitatamente alle annualita' d'imposta
1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte
degli uffici del territorio competenti di cui all'art. 11,
comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e' prorogato al 31 dicembre 2002
per le annualita' d'imposta 1997 e successive.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi di calcolo
dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge
22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in
13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della
medesima legge n. 925 del 1980.
11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del
gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico
comune in base a valori di bilancio unitariamente
considerati, sia successivamente da versare a piu' comuni a
seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per
le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo
i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero
dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni
dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti
erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti e' concesso un contributo a carico del
bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per
ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni
di euro, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di
competenza degli enti locali a titolo di addizionale
comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle
contabilita' speciali esistenti presso le tesorerie dello
Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di
sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle
tesorerie medesime ne' sospendono l'accreditamento di somme
nelle citate contabilita' speciali.
14. La facolta' di ricorrere alla contrazione di mutui
per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli
enti locali da specifiche disposizioni legislative, puo'
essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai
bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati
secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi
2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri
derivanti dai contratti di servizio di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive
modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata
limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la
data del 31 ottobre 2001.
15. All'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad
ogni normativa vigente , sono aggiunte le seguenti: ",
determinando il prezzo di cessione con riguardo alla
valutazione del solo terreno con riferimento alle
caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore
di quanto edificato .
16. All'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,
n. 177, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto
edificato aumentato delle spese di urbanizzazione .
17. (Sostituisce le lettere a), b) e c) al comma 2
dell'art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
18. (Sostituisce il comma 1-bis dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917).
19. Gli immobili di proprieta' degli enti locali
destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione
di infrastrutture o all'esercizio di attivita' dirette a
perseguire finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche,
assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi
in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione
del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o
privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione di tali attivita', attraverso la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle
disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di
locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili puo'
essere attribuita una destinazione diversa dalla
destinazione finale e in deroga alla destinazione
urbanistica dell'area. Il contratto di locazione
costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio
dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione del pagamento dell'eventuale indennita' di
avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviare
almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra
parte la propria intenzione di proseguire la locazione,
attivando la procedura per la stipula di un nuovo
contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione".
- Si riporta il testo degli articoli 47, comma 1, e 49,
commi 1 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica):
"Art. 47 (Disposizioni generali). - 1. Al fine di
ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di
tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita'
speciali o in conto corrente con il Tesoro, i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al
raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di
enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entita'
dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la
disposizione si applica alle province con popolazione
superiore a quattrocentomila abitanti e ai comuni con
popolazione superiore a sessantamila abitanti. Ferma
restando la normativa di cui all'art. 9 del decreto - legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina
l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali
in una o piu' rate, sono abrogate le norme che
stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra
individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a
carico del bilancio dello Stato".
"Art. 49 (Norme particolari per i comuni e le
province). - 1. Per l'anno 1998 conservano validita' le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 164, della legge
23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare
del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo
di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei
trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno
1997 e' distribuito nel modo seguente:
a) 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di
cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244;
b) 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo
perequativo per la fiscalita' locale, di cui all'art. 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
c) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo
ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
(Omissis).
6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto
stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento
per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da
attribuire alle province, ai comuni e alle comunita'
montane e' costituita dalle dotazioni dell'anno precedente
relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al
fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti e'
determinato in misura pari ai tassi di inflazione
programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali,
sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle
predette risorse aggiuntive.".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente
locale restano determinati nella medesima misura stabilita
per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1,
comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art.
49, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre
1997, n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse
pari al tasso di inflazione programmato per il 1999 avviene
con i criteri e le finalita' di cui all'art. 49, comma 1,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 164, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"164. I contributi erariali ordinari e perequativi per
gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni,
alle province ed alle comunita' montane sulla base della
legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con
le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti
ulteriori variazioni:
a) incremento del fondo ordinario dell'importo
complessivo di lire 212.100 milioni, pari per ciascun
comune e provincia all'1,239 per cento dei contributi
ordinari definitivamente attribuiti per l'anno 1995;
b) incremento del fondo ordinario dell'importo
complessivo di lire 281.000 milioni, spettante ai soli enti
che hanno subito la riduzione dei trasferimenti nel 1995 ai
sensi dell'art. 3 del decreto - legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, e da ripartire in misura proporzionale ai
contributi erariali assegnati per il 1996 a tale titolo;
c) incremento del fondo ordinario dell'importo di
lire 10.000 milioni, da destinare alla provincia di
Catanzaro per lire 3.850 milioni, alla provincia di Forli'
per lire 3.150 milioni ed alla provincia di Vercelli per
lire 3.000 milioni;
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di
lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la
fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le
modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;
e) riduzione del fondo perequativo per gli squilibri
della fiscalita' locale di un importo complessivo pari a
lire 506.100 milioni per il finanziamento degli incrementi
previsti dalle lettere a), b), c) e d).".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno l997, n. 244 (Riordino del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali):
"3. Sino all'entrata in funzione del nuovo sistema i
trasferimenti erariali sono corrisposti agli enti locali
nella misura stabilita dalla legislazione vigente. Le
eventuali risorse aggiuntive sono ripartite ai soli enti le
cui risorse risultino al di sotto della media pro - capite
della fascia demografica di appartenenza in misura
proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa,
considerando le risorse quali costituite dai contributi
ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni dell'I.C.I.
al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province
dell'A.P.I.E.T. a suo tempo detratta.".
- Si riporta il testo degli articoli 53, comma 11, e
66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
"Art. 53 (Regole di bilancio per le regioni, le
province e i comuni). - (Omissis).
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all'art. 28, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a
consuntivo per l'anno 2001 e' mantenuto allo stesso livello
per l'anno 2002, e' incrementato del tasso di inflazione
programmato a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti
degli enti locali ed e' finalizzato all'attribuzione di
contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in
essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili
sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo
ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite
secondo i criteri e per le finalita' di cui all'art. 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini
dell'applicazione dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del
sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo
delle risorse e' considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita' locale.
(Omissis)".
"Art. 66 (Controllo dei flussi finanziari degli enti
pubblici e norme sulla tesoreria unica). - 1. Per gli anni
2001 e 2002 conservano validita' le disposizioni che
disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all'art.
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli
enti locali le disposizioni si applicano a tutte le
province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti.
(Omissis)".
- Il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio
2002, reca: "Modalita' di erogazione per l'anno 2002 dei
trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli
enti locali".
- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1,
lettera a), 28, comma 1, lettera c), e 34, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli
indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
comunita' montane, dai consorzi fra detti enti, dalle
unita' sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie
pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati
esclusivamente ai compiti istituzionali;
(Omissis)".
"Art. 28 (Finanziamento delle amministrazioni
provinciali dei comuni e delle comunita' montane). - 1. Per
l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane con i seguenti fondi:
a)-b) (omissis);
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle
amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita'
montane pari, per l'anno 1993, ai contributi dello Stato
concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il
31 dicembre 1992, e quote dei contributi assegnati nel 1992
e negli anni precedenti ma non utilizzati, valutati in
complessive lire 11.725.914 milioni.
(Omissis)".
"Art. 34 (Assetto generale della contribuzione
erariale). (Omissis).
3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche
con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.
(Omissis)".
- Si riporta il testo degli articoli 3, 4 e 5, del
decreto del Ministro dell'interno 1 settembre 2000
(Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi
erariali destinati al finanziamento delle procedure di
fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni
comunali):
"Art. 3 (Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni in base alla popolazione). - 1. A ciascuna
unione di comuni spetta in base alla popolazione un
contributo per abitante pari ad una percentuale del valore
nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le
percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;
b) 6 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;
c) 7 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;
d) 8 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
e) 9 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
f) 5 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
g) 3 per cento per le unioni di comuni con
popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato
ogni dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a
seguito di variazione del numero dei comuni che
costituiscono l'unione".
Art. 4 (Determinazione dei contributi per le unioni dei
comuni in base al numero degli enti associati). - 1. A
ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei
comuni associati, spetta in base alla popolazione dei
comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una
percentuale del valore nazionale medio per abitante dei
contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le
seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da
due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con
un massimo di 4 comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con
un massimo di 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite
con oltre 10 comuni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a
seguito di variazione del numero dei comuni che
costituiscono l'unione".
"Art. 5 (Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni e le comunita' montane in base ai servizi
esercitati in forma associata). - 1. In sede di prima
istituzione delle unioni, di variazione del numero dei
comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione
del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in
forma associata di servizi comunali alle comunita' montane
o di variazione del numero degli stessi, i comuni
interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le
comunita' montane entro il termine di cui all'art. 2, comma
6, apposita certificazione al fine di ottenere il
contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo
consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui
non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati
di previsione corredati da apposita relazione esplicativa,
in modo analitico, dei dati stessi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi
entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i
modelli per le certificazioni di cui al comma 1.
3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
montana spetta in base ai servizi esercitati in forma
associata un contributo pari:
a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata un servizio;
b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata 2 servizi;
c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;
d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente
gestisca in forma associata piu' di 5 servizi.
4. La percentuale di cui al comma 3 e' elevata del 5
per cento per le spese certificate relative al servizio di
anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese
certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di
incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda
solo tali servizi.
5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al
Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1 e'
rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi
alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i
servizi esercitati in forma associata attestate dalle
unioni di comuni e dalle comunita' montane, nonche' in
relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base
di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il
contributo e' comunque rideterminato a seguito di
variazione del numero dei servizi esercitati in forma
associata.
6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i
modelli per le certificazioni di cui al comma 5 e le
modalita' relative alle dichiarazioni finalizzate alla
rideterminazione del contributo".
- Si riporta il testo dell'art. 41 - quinquies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica):
"Art. 41 - quinquies. - Nei comuni dotati di piano
regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle
zone in cui siano consentite costruzioni per volumi
superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area
edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a
metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi
ed altezze superiori a detti limiti, se non previa
approvazione di apposito piano particolareggiato o
lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e
contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici
previsti nella zona stessa.
In tutti i comuni, ai fini della formazione di nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli
esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di
densita' edilizia, di altezza, di distanza tra i
fabbricati, nonche' rapporti massimi tra spazi destinati
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde
pubblico o a parcheggi.
I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma
sono definiti per zone territoriali omogenee, con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici. In sede di prima applicazione della presente
legge, tale decreto viene emanato entro sei mesi
dall'entrata in vigore della medesima.".
- Si riporta il testo dell'art. 67 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Per l'argomento v. nelle note al
presente articolo), come modificato dalla presente legge:
"Art. 67 (Compartecipazione al gettito IRPEF per i
comuni per l'anno 2002). - 1. I decreti di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
e successive modificazioni, relativi all'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3 - bis dell'art. 2 del citato
decreto legislativo, ovvero relativamente alla parte non
connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni,
ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
emanati entro il 30 novembre 2002.
2. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole:
"conseguentemente determinata sono inserite le seguenti: ",
con i medesimi decreti, ;
b) nel primo periodo, dopo le parole: "con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
sono aggiunte le seguenti: ", nonche' eventualmente la
percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui
decorre la suddetta riduzione delle aliquote .
3. Per gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i comuni
una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento
del riscosso in conto competenza affluente al bilancio
dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali
entrate derivanti dall'attivita' ordinaria di gestione
iscritte al capitolo n. 1023. Il gettito della
compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in
proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero
dell'economia e delle finanze sulla base dei dati
disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti,
distribuito territorialmente in funzione del domicilio
fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno
2002, il gettito e' ripartito tra i comuni sulla base dei
dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
comune in misura pari al gettito spettante dalla
compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il
livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti
insufficiente a consentire il recupero integrale della
compartecipazione, la compartecipazione stessa e'
corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti
spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente
all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze,
entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero
dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3,
ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al
medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero
dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del
gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali.
L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso
dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime
due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali
anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio
finanziano 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono
operati i dovuti conguagli rispetto alle somme gia'
erogate.
6. Per i comuni e le province delle regioni a statuto
speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in
conformita' alle disposizioni contenute nei rispettivi
statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni".
- Si riporta il testo dell'art. 46 - bis del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per
l'occupazione nelle aree depresse):
"Art. 46 - bis (Ammortamento mutui). - 1. Le
amministrazioni provinciali, i comuni e le comunita'
montane possono impiegare sino ad esaurimento le quote, non
ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle
rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli
esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, al comma 2 - bis dell'art. 5 del decreto-legge
31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi l e 2
dell'art. 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 80, nonche' ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto -
legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di
ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la
presentazione, entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, del 31 marzo di ogni anno, di apposita
certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove
esista, secondo le modalita' stabilite entro il 30 novembre
dell'anno precedente, con decreto del Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro del tesoro. Si applicano le
disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4
dell'art. 4 del decreto - legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68. Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario di cui all'art. 21 del citato decreto
- legge n. 8 del 1993, e successive modificazioni, le quote
dei contributi statali previste al comma 1, sono
obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla
contrazione dei mutui da assumere per la procedura del
risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello
Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria
residua puo' essere utilizzata per la contrazione di nuovi
mutui a totale carico dello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 61 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali):
"Art. 61 (Riduzione dei trasferimenti erariali agli
enti locali). - 1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo
ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo
pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per
l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma l dell'art.
60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento
medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno
1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte
ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno
1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del
gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili,
dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei
dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai
predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni
definitive della dotazione del predetto fondo, per singola
provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di
bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e
la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad
operare i conguagli e a determinare in via definitiva
l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni
provincia a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario
spettante alle province e' altresi' ridotto di un importo
pari al gettito previsto per il predetto anno per imposta
erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei
veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della
dotazione del predetto fondo e' operata con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per l'anno
finanziario 1999 ed e' effettuata, nei confronti di
ciascuna provincia, dal Ministero dell'interno in base ai
dati comunicati dal Ministero delle finanze entro il
30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto
per il 1999 tra le singole province in misura
percentualmente corrispondente al gettito riscosso nel 1997
a ciascuna di esse imputabile. La riduzione definitiva
delle dotazioni del predetto fondo e' altresi' operata
sulla base dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi
all'imposta di cui al presente comma, comunicati dal
Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il
30 settembre 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per
insufficienza dei contributi ordinari, sono portate in
riduzione dei contributi a qualsiasi titolo dovuti al
singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La
riduzione e' effettuata con priorita' sui contributi di
parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con
riferimento alle province delle regioni a statuto
ordinario. Per le regioni a statuto speciale le operazioni
di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei
rispettivi statuti".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3 maggio
1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico):
"Art. 8 (Trasferimento di personale ATA degli enti
locali alle dipendenze dello Stato). - 1. Il personale ATA
degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado e' a
carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che
prevedono la fornitura di tale personale da parte dei
comuni e delle province.
2. Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente
dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' trasferito nei ruoli del personale ATA
statale ed e' inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei
compiti propri dei predetti profili. Relativamente a
qualifiche e profili che non trovino corrispondenza nei
ruoli del personale ATA statale e' consentita l'opzione per
l'ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed
economici l'anzianita' maturata presso l'ente locale di
provenienza nonche' il mantenimento della sede in fase di
prima applicazione in presenza della relativa
disponibilita' del posto.
3. Il personale di ruolo che riveste il profilo
professionale di insegnante tecnico - pratico o di
assistente di cattedra appartenente al VI livello
nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, e' analogamente trasferito
alle dipendenze dello Stato ed e' inquadrato nel ruolo
degli insegnanti tecnico - pratici.
4. Il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3
avviene gradualmente, secondo tempi e modalita' da
stabilire con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica,
sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI),
l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani
(UNCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo
conto delle eventuali disponibilita' di personale statale
conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica,
nonche' della revisione delle tabelle organiche del
medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art. 31,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni; in relazione al
graduale trasferimento nei ruoli statali sono stabiliti,
ove non gia' previsti, i criteri per la determinazione
degli organici delle categorie del personale trasferito.
5. A decorrere dall'anno in cui hanno effetto le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si procede alla
progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore
degli enti locali in misura pari alle spese comunque
sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario
precedente a quello dell'effettivo trasferimento del
personale; i criteri e le modalita' per la determinazione
degli oneri sostenuti dagli enti locali sono stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno, emanato entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione e per
la funzione pubblica, sentite l'ANCI, l'UNCEM e l'UPI".
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 11, della
legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"11. I trasferimenti alle province sono decurtati in
misura pari al maggior gettito derivante dall'applicazione
dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale
provinciale sul consumo di energia elettrica. Nel caso in
cui la capienza dei trasferimenti fosse insufficiente al
recupero dell'intero ammontare dell'anzidetto maggior
gettito, si provvede mediante una riduzione dell'ammontare
di devoluzione dovuta dell'imposta sull'assicurazione
obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore. I trasferimenti ai
comuni sono variati in diminuzione o in aumento in misura
pari alla somma del maggior gettito derivante
dall'applicazione delle aliquote di cui alle lettere a) e
b) del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 9 del
presente articolo, e delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma 10 del presente articolo,
diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione
dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica
nei luoghi diversi dalle abitazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio):
"4-quinquies. In apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite
in capitoli, ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli sono determinati in relazione
al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
economico e funzionale per la spesa. La ripartizione e'
effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
le amministrazioni interessate. Su proposta del dirigente
responsabile, con decreti del Ministro competente, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro
del tesoro e alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative tra
capitoli della medesima unita' previsionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge. Al
fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
risorse destinate agli investimenti e di consentire la
determinazione delle dotazioni di cassa e di competenza in
misura tale da limitare la formazione di residui di
stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell'ambito della stessa unita' previsionale
di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che
finanzino o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
le variazioni compensative fra le unita' di spesa oggetto
della deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
del bilancio o eventuali ulteriori provvedimenti
legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
tra le diverse unita' revisionali".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 3, del
decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488
(Provvedimenti urgenti per la finanza locale):
"3. Nel caso si debba provvedere alla riduzione dei
contributi per rettifiche, ove l'ente dimostri il
pregiudizio al regolare espletamento dei servizi
indispensabili, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
consentire rateizzazioni della restituzione fino a tre
anni, con gravame di interessi al tasso riconosciuto sui
depositi degli enti locali della disciplina della tesoreria
unica al momento dell'inizio dell'operazione. Sono soggette
alla rateizzazione tutte le rettifiche, in corso di
esecuzione, anche conseguenti a maggiori erogazioni
disposte negli anni precedenti, con efficacia dalla data
dell'autorizzazione alla dilazione del recupero".
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente):
"3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, del
decreto-legge 25 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539
(Disposizioni urgenti in materia di finanza locale), come
modificato dalla presente legge:
"1. Il termine per l'emanazione del regolamento
previsto dall'art. 114 del decreto legislativo n. 77 del
1995, per l'approvazione dei modelli relativi
all'ordinamento finanziario e contabile, e' prorogato al
30 novembre 1995. Conseguentemente:
a) il termine previsto dall'art. 108 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilita' degli enti locali e' prorogato
al 30 giugno 1996. In caso di inadempienza il Ministero
dell'interno provvede a sospendere il pagamento della
seconda rata 1996 dei trasferimenti ordinari agli enti
locali;
b) il riaccertamento dei residui attivi e passivi
previsto dal comma 3 dell'art. 70 del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e' fissato per la prima volta al 30 aprile
1996;
c) il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall'art.
116 del decreto legislativo n. 77 del 1995, per il
completamento degli inventari e la ricostruzione degli
stati patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996;
d) le disposizioni relative alla struttura del
bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative
al conto economico, al conto del bilancio, al conto del
patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire
dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste
per l'applicazione della disciplina del conto economico di
cui al comma 2 dell'art. 115 del decreto legislativo n. 77
del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da
100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni
capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane
previste dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000
a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a
norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000
a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000
a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti;
e) la gradualita' nell'ammortamento di beni
patrimoniali di cui al comma 1 dell'art. 117 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore;
f) la disciplina dei conti degli agenti contabili
interni previsti dall'art. 75 del decreto legislativo n. 77
del 1995 ha applicazione a decorrere dal 1996.".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge
21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e
miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza
sociale):
"Art. 34. - Ai fini del controllo dell'esistenza in
vita dei pensionati e della conservazione dello stato di
vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e'
istituita presso ciascun comune l'anagrafe dei pensionati
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per l'attuazione di quanto disposto al comma
precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
comunica al comune di residenza i nominativi dei
beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune
provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza
sociale delle variazioni per matrimonio o morte.".
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione
del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di
transizione della durata massima cosi' articolata:
a) quattro anni per i comuni che abbiano raggiunto
nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore
all'85%".
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 2, della
legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati):
"2. I datori di lavoro che non assumono per il tramite
degli uffici di collocamento i lavoratori sono soggetti al
pagamento della sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tre milioni per ogni lavoratore
interessato.".



 
Art. 32.
(Flussi di tesoreria e dati di cassa)

1. Per il triennio 2003-2005 conservano validita' le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. In relazione all'esigenza di definire i risultati trimestrali e annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati della gestione di cassa che le regioni e gli enti del settore pubblico di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 30 della citata legge n. 468 del 1978, e' fissato al 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
3. Ai soli fini di consentire l'elaborazione dei conti consolidati di settore e definire i risultati annuali e trimestrali dei conti pubblici, gli obblighi informativi di cui al comma 2 sono estesi agli enti previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e agli enti previdenziali di categorie professionali costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ferma restando la loro autonomia patrimoniale e gestionale.
4. Per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attivita' nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
5. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "117.797.672,84 euro" sono sostituite dalle seguenti: "159.114.224,77 euro".



Note all'art. 32:
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 66 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001) e' il seguente:
"1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validita' le
disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze
di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Per gli enti locali le disposizioni si applicano a
tutte le province e ai comuni con popolazione superiore a
50.000 abitanti.
Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari della
norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali
le disposizioni si applicano a tutte le province e ai
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari
della norma di cui all'art. 8, comma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la
tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Continua ad
applicarsi la disposizione di cui all'art. 47, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti
pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende,
nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi
nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli
determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente
articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle
apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria,
alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed
all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in
vigore della presente legge, di adeguare il sistema della
contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di
competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla
esposizione della spesa sulla base della classificazione
economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli
introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al
fine di consentire il consolidamento delle operazioni
interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e
della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli
enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si
riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa,
restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano
la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro
bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da
loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal
Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della
finanza pubblica e' fatto obbligo agli enti di cui al
presente articolo di fornire al Ministro del tesoro
informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle
spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale,
ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali
prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, individua
gli organismi e gli enti anche di natura economica che
gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti
la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione
delle partecipazioni statali e degli enti autonomi
fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del
presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui
al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai
consuntivi in termini di cassa".
- Il testo dell'art. 30 della citata legge 5 agosto
1978, n. 468, e' il seguente:
"Art. 30 (Conti di cassa). - 1. Entro il mese
di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta
al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del
settore statale per l'anno in corso, quale risulta delle
previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
tesoreria, nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi
nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
indicati i criteri adottati per la formulazione delle
previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del
bilancio e della programmazione economica invia al
Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento
dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
previsioni per l'esercizio in corso.
2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il
Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione
sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del
bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel
primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con
correlativo aggiornamento della stima annuale.
3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
del tesoro, presenta altresi' al Parlamento per l'intero
settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli
enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i
risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i
correlativi aggiornamenti della stima annua predetta,
sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
e dell'espansione del credito interno.
4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la
stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa
relativa al trimestre in corso.
5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio
decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli
elementi previsionali e i dati periodici della gestione di
cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile,
luglio e ottobre, i comuni e le province debbono
trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di
cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
6. In detti prospetti devono, in particolare, essere
evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni
nelle attivita' finanziarie (in particolare nei depositi
presso la tesoreria e presso gli istituti di eredito) e
nell'indebitamento a breve e medio termine.
7. Le regioni e le province autonome comunicano al
Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi
di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra
aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei
comuni e delle unita' sanitarie locali, unitamente agli
analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al
comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento
informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con
esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono
comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla
consistenza dei residui alla fine dell'esercizio
precedente, sulla loro struttura per esercizio di
provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di
smaltimento, in base alla classificazione economica e
funzionale.
10. I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad
aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese
di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi
relativi alle amministrazioni regionali.
11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
puo' essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
presente legge ed alle regioni se non risultano
regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti
commi".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, reca:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza".
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196).
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 reca:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione". (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1996, n. 52, supplemento
ordinario).
- Il testo del comma 2 dell'art. 14 della citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa
di Euro 159.114.224,77 per l'anno 2002, di
Euro 159.114.224,77 per l'anno 2003 e di 50 milioni di euro
per il 2004. A decorrere dal 2005 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni".



 
Art. 33. (Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della
contrattazione integrativa)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttivita'. All'articolo 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".
2. Le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttivita', del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 e' stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle universita', nonche' degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttivita'.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".
6. A decorrere dal 1 gennaio 2003, in relazione alla peculiarita' dell'attivita' svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennita' corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di euro 1.640.000 e di euro 290.000 da destinare, con modalita' e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalita' sono altresi' incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a euro 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. A decorrere dal 1 gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilita' connesse all'espletamento delle attivita' stesse.



Note all'art. 33:
- Il testo dell'art. 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e il
bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.".
- Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il
biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio
statale derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla
contrattazione integrativa, comportanti ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dell'anno
2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48
milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono
ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto
dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si
applica a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di
cui al medesimo articolo 24, comma 3, restano attribuiti ai
dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a
carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e
comunque di quelle destinate alla contrattazione
integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno
delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del
personale.".
- Il testo dell'art. 16, comma 2, della citata legge n.
448 del 2001, e' il seguente:
"2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate 454,08 milioni
di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e
784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate
e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.".
- Il testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195 (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo, n. 216, in
materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 27 maggio 1995, n. 122, S.O.
- Il testo dell'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio
1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni
per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria
e per il personale del consiglio superiore della
magistratura), e' il seguente:
"4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.".
- Il testo dell'art. 16, comma 4, della citata legge n.
448 del 2001, e' il seguente:
"4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi del personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
il seguente:
"Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l`anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.".
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.".
- Il testo del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), e' il
seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione d'interventi di carattere localistico
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.".
- Il testo dell'art. 48, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione nazionale sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi
parametri di cui al comma 1.".
- Il testo dell'art. 70, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
legge 11 luglio 1988, n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo
25 luglio 1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende nonche' della cassa
depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi
ed individuali in base alle disposizioni di cui agli
articoli 2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60,
comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e
prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della
stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il
potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47.".
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001 e' il seguente:
"2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai principi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della costituzione ed agli articoli 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.".
- Il testo dell'art. 47, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
"1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di
ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e'
richiesta una attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono
sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, puo'
esprimere le sue valutazioni per quanto attiene gli aspetti
riguardanti la compatibilita' con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale.".
- Il testo dell'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica), come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo per il quadriennio normativo 1998/2001
e per il primo biennio economico 1998/1999, e' il seguente:
"2. Il Fondo viene, altresi', alimentato dalle seguenti
risorse economiche:
a) le risorse derivanti da specifiche disposizioni
normative e/o amministrative ovvero da disposizioni
particolari riguardanti il personale del CNVF;
b) i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
c) le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale, quali le economie conseguenti alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale nei casi consentiti dall'art. 1, commi da 57
e segg. della legge n. 662/1996 e successive modificazioni
ed integrazioni;
d) risorse relative alle indennita' di cui all'art.
59 del CCNL del 5 aprile 1996;
e) gli importi derivanti dalle maggiorazioni di cui
all'art. 47, commi 7 e 8, del CCNL del 5 aprile 1996;
f) gli importi relativi alle indennita' di rischio e
mensili di cui alla tabella 3 del personale cessato dal
servizio non riutilizzati in conseguenza di nuove
assunzioni;
g) le risorse derivanti dai risparmi per il pagamento
della retribuzione individuale di anzianita', relative al
personale comunque cessato dal servizio a decorrere dal 1
gennaio 1999;
h) eventuali assegni ad personam attribuiti a seguito
dell'inquadramento di cui agli art. 40, comma 4, art. 42,
comma 3 e art. 33, comma 3, limitatamente, in quest'ultimo
caso, alle voci dell'assegno ad personam rientrante
nell'indennita' corrisposta con il Fondo, del personale
cessato dal servizio prima dell'inquadramento nella fascia
successiva;
i) le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43
della legge n. 449/1997;
j) L. 24.000 pro - capite mensili per tredici mesi
con decorrenza dal 1 settembre 1999;
k) L. 11.200 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese
successivo;
l) risorse sino ad un massimo dello 0,2% della massa
salariale 1997, alla cui copertura si provvedera'
attraverso il ricorso alle maggiori entrate a condizione
che siano validate dal servizio di controllo interno.".
- Il testo dell'art. 28 del citato contratto collettivo
nazionale, e' il seguente:
"Art. 28 (Istituzione di nuovi profili). - 1. Con il
presente contratto sono istituiti i nuovi profili di cui al
comma 2 per il settore dei servizi amministrativi, tecnici
e informatici, per il settore aeronavigante e per il
settore operativo.
2. I nuovi profili sono ascritti alle aree e alle
posizioni economiche sottoindicate e le relative mansioni
sono individuate nell'allegato A) del presente contratto:
1) settore dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici area C - posizione C2: direttore amministrativo
- posizione C3: coordinatore amministrativo - posizione C3:
coordinatore informatico II) settore del personale
aeronavigante: area B posizione B2:
pilota di elicottero brevettato - specialista
brevettato posizione B3;
pilota di elicottero - tecnico di elicottero area C
posizione C1;
pilota di elicottero professionale - specialista di
elicottero professionale posizione C2;
elicotterista esperto - direttore aeronavigante
posizione C3;
coordinatore aeronavigante III) settore del
personale operativo posizione C2;
collaboratore tecnico antincendi esperto 3.
L'amministrazione istituira' con oneri a proprio carico ed
in relazione alle proprie esigenze i posti di organico per
i nuovi profili previsti dal comma 2. I dipendenti del
settore operativo, che siano stati adibiti alle mansioni
corrispondenti a quelle dei nuovi profili di cui al comma
2, punto II) sulla base dei requisiti specifici stabiliti
prima dell'entrata in vigore del presente contratto,
vengono inquadrati a parita' di posizione e livello con il
proprio consenso nei corrispondenti nuovi profili
mantenendo il trattamento economico in godimento.
4. All'atto di tale primo inquadramento di cui al comma
3 saranno considerati validi i requisiti precedentemente
richiesti dall'amministrazione.
5. Per effetto dell'inquadramento di cui al comma 3,
dalla dotazione organica del settore operativo vengono
scorporati i contingenti relativi ai posti occupati dal
personale transitato nel settore aeronavigante. I
dipendenti che transitano nei nuovi profili sottoscrivono
un nuovo contratto individuale di lavoro, entro trenta
giorni dalla stipulazione del contratto integrativo. Il
personale che non transita nel settore aeronavigante rimane
assegnato al settore operativo, previo accordo con
l'amministrazione sulla sede di destinazione.
6. Nel periodo transitorio ove le mansioni svolte dai
dipendenti di cui al comma 3 non siano corrispondenti ai
livelli e profili d'inquadramento, il personale interessato
rimane collocato nel settore operativo; l'amministrazione
provvedera' alla corretta collocazione del personale
medesimo mediante le procedure selettive di cui all'art.
26, comma 3, lettera B.
7. Per il settore dei servizi amministrativi tecnici e
informatici, nella prima applicazione del presente CCNL il
personale della ex ottava qualifica ad esaurimento cessa da
tale posizione e viene inquadrato, senza incremento di
spesa, nella posizione economica C2 di cui alla tabella l.
8. Nell'area B del settore operativo il profilo di
"Assistente Tecnico Antincendi", dall'entrata in vigore del
presente CCNL e' collocato nella posizione economica B3 ed
il personale appartenente al relativo profilo e' inquadrato
nella citata posizione economica, senza incremento di spesa
in quanto tutto proveniente dal profilo di "Capo Reparto",
inquadrato nella medesima posizione economica.".
- Il testo dell'art. 31 del contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dei
Ministeri per il quadriennio normativo 1998/2001 e biennio
economico 1998/1999, e' il seguente:
"Art. 31 (Fondo unico di amministrazione). - 1. E'
costituito presso ciascuna amministrazione un Fondo unico
alimentato dalle seguenti risorse economiche:
gli importi di cui agli stanziamenti degli articoli
36 e 37 del primo CCNL del comparto Ministeri, sottoscritto
il 16 maggio 1995, compresi quelli finalizzati a finanziare
gli istituti di cui all'art. 38 dello stesso contratto;
la percentuale prevista al punto 2, commi 1 e 2 degli
importi corrispondenti a quanto stanziato per le
prestazioni di lavoro straordinario risultanti negli
appositi capitoli dei bilanci delle amministrazioni, ivi
comprese le quote di tali stanziamenti percepite dal
personale contrattualizzato dell'amministrazione civile del
Ministero dell'interno;
i risparmi di gestione riferiti alle spese del
personale; fatte salve le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;
le risorse provenienti da specifiche disposizioni
normative che destinano risparmi all'incentivazione del
personale;
le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997;
le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi
dell'art. 1, commi da 57 e segg. della legge n. 662/1996 e
successive modificazione ed integrazioni;
i trattamenti economici che recano incrementi al
personale sulla base di disposizioni, di leggi, regolamenti
o atti amministrativi generali;
gli importi relatvi all'indennita' di amministrazione
del personale cessato dal servizio non riutilizzati in
conseguenza di nuove assunzioni;
L. 24.600 pro-capite mensili per tredici mesi con
decorrenza dal mese di maggio 1999;
L. 15.000 pro-capite mensili per tredici mesi
disponibili dal 31 dicembre 1999 ed a valere dal mese
successivo.".



 
Art. 34. (Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti
e organismi pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
della legge 6 luglio 2002. n. 137, nonche' delle disposizioni
relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici
settori; b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3; c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilita' o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonche' dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, gia' formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilita' emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unita', nonche' quelle relative alte categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonche' quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonche' dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze piu' immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 5.
7. Allo scopo di conseguire un piu' elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementata di 230 unita'. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unita' e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonche' nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.
8. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unita'. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 e' autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unita' e ad incremento della dotazione organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto e' ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unita' e nell'anno 2004 a 2.575 unita'.
9. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: "in conseguenza delle azioni criminose di cui all' articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".
10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonche' al compatto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 35 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo; regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilita', devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialita' dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non puo' essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unita' di personale. Con i decreti di cui al presente comma e' altresi' definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attivita' produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneita' conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e' prorogata per l'anno 2003. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di eta'".
13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'istituto superiore di sanita', per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
14. E' autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'istituto superiore di sanita' per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, e' autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.
16. E' autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 13 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilita' e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attivita' culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001. n. 448.
20. I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilita', anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalita' indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono piu' proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attivita' analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione"; b) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: "c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza
costituzionale".

24. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, gia' differito di diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
25. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il corso
di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed e' seguito,
previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private."; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno".



Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 1 del gia' citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - Le
disposizioni del presente decreto disciplinano
l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle
regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art.
97, comma primo, della costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato
sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il persona1e, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti,
garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai
lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a
quello del lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della
costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono
ad esse tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e
dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono
altresi', le Regioni a statuto speciale e per le provincie
autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociali della Repubblica.".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia' citato
decreto legislativo n. 165/2001, vedasi in nota
all'articolo precedente.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
Supplemento ordinario.).
- La legge 6 luglio 2002, n. 137 reca "Delega per la
riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n.
158).
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca:
"Modifiche al titolo V della parte seconda della
costituzione" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248).
- Il Capo III del titolo III della gia' citata legge n.
448/2001 comprende gli articoli dal n. 28 al n. 36, qui di
seguito riportati:
"Capo III - Patto di stabilita' interno per gli enti
pubblici
Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici).
Art. 29 (Misure di efficienza delle pubbliche
amministrazioni).
Art. 30 (Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali).
Art. 31 (Misure in materia di servizi della pubblica
amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle
regioni del sud).
Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle spese).
Art. 33 (Servizi dei beni culturali).
Art. 34 (Personale a tempo determinato del Ministero
per i beni e le attivita' culturali).
Art. 35 (Norme in materia di servizi pubblici locali).
Art. 36 (Organici del personale). - Il testo del
comma 7, dell'art. 3 della gia' citata legge n. 145/2002 e'
il seguente:
"7. Fermo restando il numero complessivo degli
incarichi attribuibili, le disposizioni di cui al presente
articolo trovano immediata applicazione relativamente agli
incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e a
quelli di direttore generale degli enti pubblici vigilati
dallo Stato ove e' prevista tale figura. I predetti
incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, esercitando i
titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le
attivita' di ordinaria amministrazione. Fermo restando il
numero complessivo degli incarichi attribuibili, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale,
puo' procedere, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, all'attribuzione di
incarichi ai sensi delle disposizioni di cui al presente
articolo, secondo il criterio della rotazione degli stessi
e le connesse procedure previste dagli articoli 13 e 35 del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio
1998-2001 del personale dirigente dell'Area 1. Decorso tale
termine, gli incarichi si intendono confermati, ove nessun
provvedimento sia stato adottato. In sede di prima
applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, ai dirigenti ai quali non sia riattribuito
l'incarico in precedenza svolto e' conferito un incarico di
livello retributivo equivalente e precedente. Ove cio' non
sia possibile, per carenza di disponibilita' di idonei
posti di funzione o per la mancanza di specifiche qualita'
professionali, al dirigente e' attribuito un incarico di
studio, con il mantenimento del precedente trattamento
economico, di durata non superiore ad un anno. La relativa
maggiore spesa e' compensata rendendo indisponibile ai fini
del conferimento, un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario, tenendo
conto prioritariamente dei posti vacanti presso
l'amministrazione che conferisce l'incarico .".
- Il testo del comma 68 dell'art. 52 (Interventi vari),
della gia' citata legge n. 448/2001 e' il seguente:
"68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei
regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore
onere derivante dalla previsione di trattamento economico
commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici di cui all'art. 19, commi da 3 a 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato
considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso
la stessa amministrazione, un numero di incarichi di
funzione dirigenziale, anche di livello generale,
equivalente sul piano finanziario".
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno
2001, n. 133, Supplemento ordinario).
- La legge 14 novembre 2000, n. 331 reca "Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n.
269).
- Il testo dell'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo persona le e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con l'organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.".
- Il testo dell'art. 21 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 21 (Sostituzione dei carabinieri ausiliari). -
1. In relazione alla necessita' di procedere alla
progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in
deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e'
attivato un primo programma di arruolamento di contingenti
annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti
di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di
40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessita'
di assicurare nei successivi esercizi finanziari la
completa sostituzione del contingente di ausiliari.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti
i criteri e le modalita' per gli arruolamenti di cui al
comma 1, ai quali possono partecipare, se di eta' non
superiore a trenta anni:
a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati
che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza
demerito;
b) i volontari di truppa delle Forze armate in
servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano
svolto almeno due anni di servizio senza demerito in
qualita' di volontario in ferma breve ovvero in ferma
prefissata.
3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la
riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto
dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
I posti destinati ai volontari delle Forze armate per
effetto della predetta riserva, e non coperti, sono
riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel
successivo concorso".
- Il testo del comma 2 dell'art. 33 della gia' citata
legge n. 166/ 2002 e' il seguente:
"2. Al fine di avviare la necessaria progressiva
sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva
nel Corpo delle capitanerie di porto con volontari di
truppa, sono autorizzati l'immissione in servizio
permanente di 495 volontari e l'arruolamento di
145 volontari, in ferma volontaria prefissata breve e in
rafferma, ad incremento delle dotazioni organiche fissate
dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, per lo stesso Corpo, secondo la seguente
progressione: 140 volontari in servizio permanente e
35 volontari in ferma volontaria, nell'anno 2002;
170 volontari in servizio permanente e 59 volontari in
ferma volontaria, nell'anno 2003; 185 volontari in servizio
permanente e 51 volontari in ferma volontaria,
nell'anno 2004. Contestualmente il contingente di 3.325
militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto
si riduce nell'anno 2002 a 3.150 unita', nell'anno 2003 a
2.921 unita' e nell'anno 2004 a 2.685 unita'".
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato di avanzamento
del personale non direttivo delle Forze armate) e' il
seguente:
"Art. 2 (Ruolo dei volontari di truppa in servizio
permanente). - 1. Il ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente e' articolato nei seguenti gradi:
a) Esercito:
1 caporal maggiore;
caporal maggiore scelto;
caporal maggiore capo;
caporal maggiore capo scelto.
b) Marina:
sottocapo di 3a classe;
sottocapo di 2a classe;
sottocapo di 1a classe;
sottocapo di 1a classe scelto.
c) Aeronautica:
aviere capo;
1 aviere scelto;
1 aviere capo;
1 aviere capo scelto.
2. La dotazione organica dei ruolo dei volontari di
truppa in servizio permanente e cosi' costituita:
Esercito: 16.722;
Marina: 4.615;
Aeronautica: 2.250.
Nell'ambito della Marina e' previsto inoltre un ruolo
dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con
dotazione di 675 unita'.
3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono
essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per
volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo
art. 7.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3, della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha
luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi
i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso,
non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26. Il
limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari
all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a
tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio
militare volontario, di leva e di leva prolungata;
c) stato civile di celibe o nubile vedovo o vedova;
d) idoneita' fisico attitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza;
e) statura non inferiore a metri 1.65 per gli
aspiranti di sesso maschile, e metri 1,61 per le aspiranti
di sesso femminile;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado;
g) non essere, alla data dell'effettivo
incorporamento, imputato o condannato per delitto non
colposo ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo
incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di
finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria;
l) non essere stato espulso dalle forze armate, dai
Corpi militarmente o civilmente organizzati o destituito
dai pubblici uffici;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti
all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
2. Possono inoltre essere ammessi al concorso per la
promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze
disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i
fratelli o le sorelle, qualora unici superstiti, del
personale delle Forze di polizia, deceduto o reso
permanentemente invalido al servizio con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa
in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82,
comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle
leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni
riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1:
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai
fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del
personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o
reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita'
non inferiore all'ottanta per cento della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero
in attivita' operative individuate con decreto del Ministro
delle finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego
di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una
particolare esposizione al rischio.".
- Il testo dell'art. 22 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici, le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite
sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole
minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i componenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap
correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di
istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione
delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse di personale docente, anche
oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti
economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare
il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'art. 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti
delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono
l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie
alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate sono state preventivamente abbinate. La
designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle
materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, di cui all'art. 29, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di
formazione ha una durata nove mesi e si articola in 160 ore
di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione
finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo
corso concorso, di cui all'art. 29, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e'
finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti
disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4
mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si
svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi
l'espletamento del servizio che tiene luogo del tirocinio
di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso
concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali.
L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione
sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa
e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle
apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso concorso, per il conferimento di
incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei
posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano
della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti
all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che
abbia superato il previsto ciclo di studi presso le
rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con
apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le universita'.
14. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
dall'anno 2002 ;
c) (aggiunge due periodi, dopo il primo, al comma 40,
dell'art. 145, legge 23 dicembre 2000, n. 388)".
- Il testo del comma 3, dell'art. 119, del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali), e' il seguente:
"3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi,
dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione
di dissesto, sono i seguenti:

Fascia demografica rapporto medio dipendenti/popolazione
- - - fino a 999 abitanti 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249.999 abitanti 1/60

PROVINCE

Fascia demografica rapporto medio dipendenti/popolazione
- - - fino a 299.999 abitanti 1/520 da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650 da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830 da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770 oltre 2.000.000 abitanti 1/1000

- Il testo dell'articolo 19 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 19 (Assunzione di personale).- 1. Per l'anno
2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle universita', limitatamente al personale tecnico ed
amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai
comuni alle comunita' montane ed ai consorzi di enti locali
che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
i singoli enti locali in caso di assunzione del personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni
relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla copertura dei posti disponibili si puo' provvedere
mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
disposizioni legislalive e contrattuali, tenendo conto
degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle
strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si puo'
ricorrere alle procedure di mobilita' fuori dalla regione
di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui
il comune ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto
dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite
le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e
competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unita' di personale. Il divieto non si
applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni
di personale relative a figure professionali non fungibili
la cui consistenza organica non sia superiore all'unita',
nonche' quelle relative alle categorie protette e quelle
relative ai vincitori del secondo corso-concorso di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, 4a serie
speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale
della carriera diplomatica. Il divieto non si applica
altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato.
In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della
giusti zia, con riferimento alle specifiche esigenze del
settore, definisce per l'anno 2002 un programma
straordinario di assunzioni nel limite di 500 unita' di
personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita'
dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia,
nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il
programma di assunzioni va presentato per l'approvazione
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze. I termini di validita' delle
graduatorie per l'assunzione di personale presso le
amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al
presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18 comma 3,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni
dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi di enti locali non puo' superare l'importo della
spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un
incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
nel documento di programmazione economico-finanziaria.
2. in relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1,
della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi
con unico decreto sono sostituite dalle seguenti: "da
bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge .
3. (Sostituisce l'ultimo periodo del comma 2 dell'art.
39, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
4. Per il triennio 2002 - 2004, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
i Corpi di polizia nonche' il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco predispongono specifici piani annuali con
l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per un piu' razionale
impiego delle risorse umane, con particolare riferimento
alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti
di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente
istituzionali il cui svolgimento puo' essere garantito
mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento
all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che,
fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento
di organico per le quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni
dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si
tiene comunque conto dei criteri e degli oneri gia'
considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva
approvazione del Consiglio dei Ministri. Le amministrazioni
procedono autonomamente alle assunzioni di personale in
attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartiniento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
quadrimestre;
6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche
indicate nella tabella "A allegata al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei
volontari in servizio permanente e in ferma volontaria
delle Forze armate non si applicano le disposizioni del
presente articolo. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 215 del 2001.
7. Le assunzioni effettuate in violazione delle
disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno
di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio
siano analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale della societa' per
azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni,
disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre
2002. I comandi in atto del personale dell'istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono prorogati
al 31 dicenibre 2002.
10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina
generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci
anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e
secondo la disponibilita' dei posti, essere inseriti nella
medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio,
rinunciando all'incarico di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche
durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o
ai corsi di formazione specifica in medicina generale,
possono sostituire a tempo determinato medici di medicina
generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica ma
occupati solo in caso di carente disponibilita' di medici
gia' iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e
festiva e della guardia medica turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi li formazione
specifica in medicina generale, previo svolgimento di
regolare concorso, puo' partecipare successivamente, a fine
corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli di specializzazione
riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive
alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia per il conseguimento dei titoli di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea puo'
partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo
lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica
in medicina generale.
13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le
disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni pubbliche promuovono iniziative
di alta formazione del proprio personale, anche ai fini
dell'accesso della dirigenza, favorendo la partecipazione
dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali,
organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di
formazione a distanza per finalita' connesse alle
attribuzioni istituzionali della amministrazioni
interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse
finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione
del personale, le amministrazioni pubbliche e le relative
Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni
sindacali possono anche erogare borse di studio del valore
massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di
laurea o provvedere al relativo rimborso.
15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento
dell'attivita' di ricerca della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa
relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5,
comma 5, del regolamento di cui al decreto ministeriale
28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze e con
conseguente indisponibilita' di posti di professore, la
medesima Scuola puo' assegnare incarichi di ricercatore,
previo superamento di apposite procedure selettive svolte
secondo la vigente normativa in materia universitaria".
- La legge 3 luglio 1998, n. 210 reca "Norme per il
reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari
di ruolo" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio
1998, n. 155.
- Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata e' il
seguente:
"Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
pubblici non economici di permanere in servizio, con
effetto dalla data di entrata in vigore della legge
23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
per essi previsti.
1 - bis. Per le categorie di personale di cui
all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la
facolta' di cui al comma 1 e' estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di eta'".
- Il testo dell'articolo 108 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e' il
seguente:
"Art. 108 (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei
comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e
con contratto a tempo determinato, e secondo criteri
stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente
della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente,
perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
A tali fini, al direttore generale rispondono,
nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti
dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della
Giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non
puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000
abitanti e' consentito procedere alla nomina del direttore
generale previa stipula di convenzione tra comuni le cui
popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal
caso il direttore generale dovra' provvedere anche alla
gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni
previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il
direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite. dal sindaco o dal
presidente della provincia al segretario".
- Il testo del comma 27 dell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' il seguente:
"27. Sono fatti salvi i contratti previsti
dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e
successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo
sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi,
altresi', i contratti a tempo determinato presso
istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su
fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed
internazionali, nonche' quelli derivanti dall'articolo 2
della legge 7 agosto 1973, n. 519".
- Il testo del comma 7 dell'articolo 92 della gia'
citata legge n. 388/2000 e' il seguente:
"7. Per consentire all'istituto superiore di sanita' di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
il coordinamento delle attivita' di ricerca per la tutela
della salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di lire 15
miliardi per gli anni 2001 e 2002".
- Il testo dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991,
n. 233 (Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle
Ville venete) e' il seguente:
"Art. 2 (Finalita' del contributo - Programma di
interventi). - 1. L'istituto regionale per le Ville venete
finanzia con il contributo di cui all'articolo 1 il
consolidamento, i restauri, la manutenzione straordinaria e
la valorizzazione delle Ville venete notificate ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e degli annessi
giardini e parchi, esistenti nelle regioni Veneto e
Friuli-Venezia Giulia, che versino in condizioni di
particolare degrado, secondo un programma annuale
presentato dall'Istituto stesso al Ministro per i beni
culturali e ambientali tramite le competenti
soprintendenze, nel rispetto dei criteri indicati
nell'articolo 3.
2. Il programma di interventi e' presentato alle
soprintendenze entro il 30 settembre dell'anno precedente
quello cui si riferisce. Le soprintendenze lo trasmettono
al Ministro per i beni culturali e ambientali, per
l'approvazione, con il proprio parere entro il 31 ottobre.
La mancata o tardiva presentazione del programma di
interventi da parte dell'Istituto comporta la perdita del
contributo.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno l'istituto
trasmette al Ministero per i beni culturali e ambientali
una relazione sull'attuazione del programma di interventi
previsto per l'anno in corso".
- Si riporta il testo dell'art. 34 della gia' citata
legge n. 448/2001:
"Art. 34 (Personale a tempo determinato del Ministero
per i beni e le attivita' culturali). - 1. Il Ministero per
i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia'
assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma
7, del decreto - legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 ,
dell'articolo 22, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n.
448 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1999, n. 494. Sono fatte salve le eventuali successive
scadenze previste dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.
- Il testo del comma 24 dell'art. 9 della gia' citata
legge n. 448/2001 e' il seguente:
"24. Per il completamento del programma relativo alla
costituzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui
all'articolo 78, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per l'anno 2002 e' consentita la prosecuzione degli
interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi
oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede
mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del presente comma".
- Il testo dell'art. 28 della gia' citata legge n.
448/200l, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
"Art. 28 (Trasformazione e soppressione di enti
pubblici). - 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilita' e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l'efficienza e di migliorare la qualita' dei
servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto
riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono piu'
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici
che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in societa' per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con
enti od organismi che svolgono attivita' analoghe o
complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma
senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti,
gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia
stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti
in liquidazione.
2. Dalle trasformazioni o soppressioni di cui al comma
1 sono esclusi gli enti, gli istituti, le agenzie e gli
altri organismi pubblici che:
a) gestiscono a livello di primario interesse
nazionale la previdenza sociale;
b) sono essenziali per le esigenze della difesa o la
cui natura pubblica e' garanzia per la sicurezza;
c) svolgono funzioni di prevenzione e vigilanza per
la salute pubblica;
c-bis) svolgono compiti di garanzia di diritti di
rilevanza costituzionale.
2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo,
il Ministro dell'economia e delle finanze puo' avvalersi
della struttura interdisciplinare prevista dall'art. 73,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del
presente articolo, al comma 5 dell'art. 29 e all'art. 33
sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere
delle competenti Commissioni. Quest'ultimo e' espresso
entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi
di regolamento. Le Commissioni possono richiedere una sola
volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti
giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda
necessario per la complessita' della materia o per il
numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso
periodo all'esame delle Commissioni.
4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la
proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle
materie per cui essa sia concessa, i termini per
l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono
prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al
comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi
del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti
possono comunque essere emanati.
5. La trasformazione di cui al comma 1 e' subordinata
alla verifica che i servizi siano piu' proficuamente
erogabili al di fuori del settore pubblico.
6. Alla soppressione e messa in liquidazione di cui al
comma 1 si provvede con le modalita' stabilite dalla legge
4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione non rilevano ai fini fiscali.
8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via
sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.
9. I bilanci consuntivi delle Autorita' indipendenti
sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
agli atti connessi alle operazioni di trasformazione
effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni
e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico
primario per uso plurimo e per la gestione delle relative
infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli
enti preposti al prevalente uso irriguo della risorsa
idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari
tecnici".
- Il testo dell'art. 28 del gia' citato decreto
legislativo n. 165/2001, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente) (Art. 28
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
poi dall'art. 15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
successivamente modificato dall'art. 5 - bis del
decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
della legge n. 273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
dall'art. 10 dal decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene per concorso per esami
indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso -
concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
superiore della pubblica amministrazione.
2. Al concorso per esami possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di
servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i
dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a
seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e'
ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi soggetti in
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione
dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali.
Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi
dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per
un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di
diploma di laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini
italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno
quattro anni presso enti od organismi internazionali,
esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma
di laurea.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di
specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo
post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalita' di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la
Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso -
concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
altresi', dipendenti di strutture private, collocati in
posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel
comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalita'
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere
muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
anni di esperienza lavorativa in tali posizioni
professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici
mesi ed e' seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al
periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
a carico della Scuola superiore della pubblica
amministrazione.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono definiti:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
b) la percentuale di posti che possono essere
riservati al personale di ciascuna amministrazione che
indice i concorsi pubblici per esami;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalita' di svolgimento delle selezioni,
prevedendo anche la valutazione delle esperienze di
servizio professionali maturate nonche', nella fase di
prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una
riserva di posti non superiore al 30 per cento per il
personale appartenente da almeno quindici anni alla
qualifica apicale, comunque denominata, della carriera
direttiva;
e) l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2,
anteriormente al conferimento del primo incarico
dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative
organizzato dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo'
comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo'
svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
pubbliche o private.
7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il
30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il
numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica,
entro il 31 luglio di ciascun anno comunica alla Scuola
superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
mediante corso-concorso di cui ai comma 3. Il
corso-concorso e' bandito dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun
anno.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'
attribuito alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia
di euro a decorrere dall'anno 2002.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.".



 
ce; Art. 35. (Misure di razionalizzazione in materia
di organizzazione scolastica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina e con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003-2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002-2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Rientrano tra le funzioni dei collaboratori scolastici l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l'ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nelle mense scolastiche.
4. Dall'anno scolastico 2003-2004 il personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i distretti scolastici di cui alla parte I, titolo I, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e' restituito ai compiti d'istituto.
5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, e' sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione e' competente altresi' ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorita' scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti per inidoneita' permanente ai compiti di istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale gia' collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente gia' disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003.
7. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti portatori di handicap si intendono destinatari delle attivita' di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita' e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 16, comma 3, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 5 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 4 e 6.
9. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilita' dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico e ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003 da ridefinire anche per tenere conto dell'affidamento in appalto del servizio di vigilanza. La indisponibilita' dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarieta'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilita' di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 22 della legge
28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. Nel quadro della piena valorizzazione
dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi
scolastici, le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite
sulla base del numero degli alunni iscritti, delle
caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola,
nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano
conto della specificita' dei diversi contesti territoriali,
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni
e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e delle isole
minori.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.
3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono
definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle
medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale
assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap
correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti
portatori di handicap nelle singole istituzioni
scolastiche.
4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai
contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici
attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le
frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come
ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo
fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola
elementare viene prioritariamente assicurato all'interno
del piano di studi obbligatorio e dell'organico di
istituto.
6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione
delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari,
possono provvedere alla sostituzione del personale assente
utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta
formativa, le proprie risorse di personale docente, anche
oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un massimo di quindici giorni. Le
conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad
incrementare il fondo di istituto.
7. La commissione di cui all'art. 4 della legge
10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti
delle materie di esame della classe del candidato per le
scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono
l'esame davanti ad una commissione composta da commissari
interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a
quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti
delle classi terminali delle scuole statali o paritarie
alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o
pareggiate sono state preventivamente abbinate. La
designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle
materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il
dirigente regionale competente nomina il presidente tra il
personale docente e dirigente delle scuole secondarie
superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, si provvede alla
determinazione del numero dei componenti la commissione di
esame. Per la corresponsione dei compensi previsti
dall'art. 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997,
il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso-concorso per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, di cui all'art. 29, comma 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di
formazione ha una durata di nove mesi e si articola in
centosessanta ore di lezione frontale, e ottanta ore di
tirocinio con valutazione finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo
corso-concorso, di cui all'art. 29, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di
ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione
e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge
sulla base di una indizione separata effettuata con bando
del competente direttore generale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e'
finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti
disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di
quattro mesi, e' articolato in centosessanta ore di lezione
frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene
luogo del tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione e lo svolgimento del
corso-concorso sono curati dagli uffici scolastici
regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di
formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di
formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle
apposite graduatorie provinciali di cui all'art. 477 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei
vincitori del corso-concorso, per il conferimento di
incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei
posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano
della riserva dei posti di cui all'art. 29, comma 3, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti
all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli
stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli
esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria
superiore.
13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che
abbia superato il previsto ciclo di studi presso le
rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti
di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di
perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di
polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola
superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un
credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio
di cui all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di
riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con
apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni
interessate e le universita'.
14. All'art. 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002 sono
sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere
dall'anno 2002 ;
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:
"A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi
previsti ai sensi del presente comma e per la
valorizzazione delle professionalita' connesse con
l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le
risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento
delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono
destinate a misure di sostegno e incentivazione per la
formazione professionale permanente realizzate dagli
istituti per la professionalita' nautica, anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 2-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157:
"2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma
struttura per l'accertamento sanitario degli stati di
invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono
definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle
commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei processi verbali
relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte
degli organi sanitari ai quali e' demandata la
determinazione dello stato di invalidita'. Le predette
commissioni, che assumono la denominazione di commissioni
mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,
possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello
stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e
dettagliata motivazione medico - legale, la sospensione
della procedura per chiedere all'organo sanitario
l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
sottoporre l'interessato a visita diretta.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 29 giugno 1998, n. 278:
"Art. 5 (Modifiche al decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 157). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 157, dopo l'art. 2, e' aggiunto il seguente:
"Art. 2 - bis (Riconoscimento degli stati di
invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di
pensione). - 1. Con decreto del presidente del consiglio
dei ministri, su proposta del ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi
entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le
modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di
coordinamento in capo all'istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in
materia di riconoscimento degli stati di invalidita'
finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione
nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche'
per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza.
2. In attesa che L'INPDAP si doti di autonoma struttura
per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita',
con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le
modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e
l'invalidita' civile del ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, dei processi verbali
relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte
degli organi sanitari ai quali e' demandata la
determinazione dello stato di invalidita'. Le predette
commissioni, che assumono la denominazione di commissioni
mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento,
possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di
ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello
stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e
dettagliata motivazione medico - legale, la sospensione
della procedura per chiedere all'organo sanitario
l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per
sottoporre l'interessato a visita diretta.
3. L'INPDAP, in collaborazione con il ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
elabora programmi annuali per la revisione e la verifica
della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei
dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di
pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con
decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono definiti gli aspetti
connessi alla eventuale revoca dei trattamenti. ".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104:
"1. E' persona handicappata colui che presenta una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione".
- Si riporta il testo dell'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449:
"Art. 40 (Personale della scuola). - 1. Il numero dei
dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine
dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello
rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce
il limite massimo del personale in servizio. Tra i
dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della
programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i
supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti
chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le
supplenze brevi non potra' essere nell'anno 1998 superiore
a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze
dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla
determinazione della consistenza numerica del personale
alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, da esprimere entro
trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati
i criteri e le modalita' per il raggiungimento delle
finalita' predette mediante disposizioni sugli organici
funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e
delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee
di breve durata assicurando comunque il perseguimento
dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero
massimo di alunni per classe con priorita' per le zone
svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di
montagna, nonche' per le aree metropolitane a forte rischio
di devianza minorile e giovanile. In attuazione dei
principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n.
104, e' assicurata l'integrazione scolastica degli alunni
handicappati con interventi adeguati al tipo e alla
gravita' dell'handicap, compreso il ricorso all'ampia
flessibilita' organizzativa e funzionale delle classi
prevista dall'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo
1997, n. 59, nonche' la possibilita' di assumere con
contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in
deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in
presenza di handicap particolarmente gravi, fermo restando
il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono
abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a
3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia di cui
all'art. 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59, e' consentita, altresi', alle istituzioni scolastiche
la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attivita' ed insegnamenti, purche'
non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private.
2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi,
per titoli ed esami, ed aventi titolo alla nomina in ruolo
sulle cattedre o posti accantonati al 1 settembre 1992
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 22, quarto
periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno
diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
annuali e temporanee del personale docente nella provincia
per cui e' valida la graduatoria del concorso. La
precedenza opera prima di quella prevista dall'art. 522,
comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella
misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni
complessivamente frequentanti gli istituti scolastici
statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento,
della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti
nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo
di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di
ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi
gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
dell'istruzione secondaria, nonche' di assegnazione ai
singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
cui al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione,
nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo
formativo di alunni con particolari forme di handicap sono
approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita'
esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole.
4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
al comma 1, si procede, altresi', alla revisione dei
criteri di determinazione degli organici del personale
amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi
compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste
dall'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo
conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di
competenze tra aree e profili professionali.
5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di
gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni
scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e
gestionali che assicurano efficacia e funzionalita' alla
prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle
stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia
dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa
riduzione della dotazione organica di istituto, approvata
dal provveditore agli studi sulla base di criteri
predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di
soprannumero del personale, in misura tale da consentire
economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento
delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti
variazioni di bilancio, In sede di contrattazione
decentrata a livello provinciale sono ridefinite le
modalita' di organizzazione del lavoro del personale
ausiliario che non svolga attivita' di pulizia.
6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono
conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442
miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno
1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette
somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa
destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.
7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1,
con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di
spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione
d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260
miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati,
dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per
cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed
in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla
costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da
ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei
fondi di istituto per la retribuzione accessoria del
personale, finalizzata al sostegno delle attivita' e delle
iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni
scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono
ripartite su base provinciale. Previa verifica delle
economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il
predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000,
di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi
sulle economie riscontrate, al netto delle somme da
riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la
stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma
5.
8. Con periodicita' annuale, si provvede alla verifica
dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del
comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo
stanziamento del fondo di cui al comma 7.
9. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'art. 1,
comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica la competenza
all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa
fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della
scuola con nomina del capo d'istituto su posti di supplenze
annuali e supplenze fino al termine delle attivita'
didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.
10. I concorsi, per titoli ed esami, a cattedre e posti
d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere
indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti
che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti
disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu'
scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
si puo' accedere con il medesimo titolo di studio.
11. E' estesa all'anno scolastico 1998-1999 la
validita' delle graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami del personale docente e a posti di coordinatore
amministrativo, nonche' delle graduatorie di conferimento
delle supplenze del personale docente e del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario.
12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono
aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle
commissioni di esami di licenza media.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia
nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi
statuti e dalle norme di attuazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448:
"3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla
valorizzazione professionale del personale docente della
scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1,
l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede
di contrattazione integrativa, e' incrementato di 108,46
milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto
fondo e' incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni
di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma
complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al
conseguimento delle economie derivanti dal processo
attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla
riduzione della consistenza numerica del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a
terziarizzazione del servizio, sono destinate ad
incrementare le risorse per il trattamento accessorio del
medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di
euro per l'anno 2002 e' destinata, secondo i criteri e le
modalita' fissate nella contrattazione integrativa, al
rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente
documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle
esigenze determinate dal processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto
dal comma 1, e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al
personale dirigente delle istituzioni scolastiche.".
- Si riporta il testo dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488:
"Art. 26 (Acquisto di beni e servizi). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia
di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di
societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in
deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura
deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti
conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono
sottoposti al parere di congruita' economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n.
127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1
del presente articolo. Alle predette convenzioni e ai
relativi contratti stipulati da amministrazioni dello
Stato, in luogo dell'art. 3, comma 1, lettera g), della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del
medesimo art. 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto
previsto dall'art. 27, comma 6. Le restanti pubbliche
amministrazioni hanno facolta' di aderire alle convenzioni
stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita' e
di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli
oggetto di convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3,
richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i
responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
direzione politica una relazione riguardante i risultati,
in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso
l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano
costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
servizi di controllo interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica presenta annualmente alle Camere
una relazione che illustra le modalita' di attuazione del
presente articolo nonche' i risultati conseguiti.".
- Si riporta il testo dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Art. 59 (Acquisto di beni e servizi degli enti
decentrati di spesa). - 1. Al fine di realizzare
l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni
del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica promuove aggregazioni di enti con il compito di
elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni
valevoli su parte del territorio nazionale, a cui
volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della
sanita' e il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) piu' aggregazioni di province e di comuni,
appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;.
b) piu' aggregazioni di aziende sanitarie e
ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) piu' aggregazioni di universita' appartenenti a
regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei
rettori delle universita' italiane.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo,
nonche' per lo svolgimento delle attivita' strumentali e di
supporto alla didattica e alla ricerca, una o piu'
universita' possono, in luogo delle aggregazioni di cui
alla lettera c), del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed
amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le
modalita' per la costituzione e il funzionamento delle
predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di
attivita' e di beni che possono essere conferiti alle
medesime nell'osservanza del criterio della strumentalita'
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono
comunque riservate all'universita'.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui
risultati delle iniziative alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle
universita' italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito Internet
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Alle regioni, alle aziende
sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle
universita' che non aderiscono alle convenzioni si
applicano le disposizioni di cui al comma 3, dell'art. 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono
motivare i provvedimenti con cui procedono all'acquisto di
beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di
quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di
cui all'art. 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell'acquisto di
beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, con le medesime procedure di cui allo stesso
art. 26, promuove le intese necessarie per il collegamento
a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformita' ed omogeneita', diretti ad accertare lo stato
di attuazione della normativa in questione ed i risultati
conseguiti.".



 
Art. 36. (Indennita' e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita)

1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da ultimo dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contenenti il divieto di procedere all'aggiornamento delle indennita', dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale divieto si applica anche agli emolumenti, indennita', compensi e rimborsi spese erogati, anche ad estranei, per l'espletamento di particolari incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni per i quali e' comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi importi nonche', fino alla stipula del contratto annuale di formazione e lavoro previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale rimane consolidato nell'importo previsto dall'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39, 21 aprile 1993, n. 124, ed alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281, e 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.



Note all'art. 36:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche'
disposizioni fiscali) e' il seguente:
"5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per
disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla
legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 e del comma 4
dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
"Art. 1. - (Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituizioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
"Art. 70. - 1. - 3. (Omissis).
4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi
26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed
integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n.
186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge
30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250 adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei
predetti enti ed aziende nonche' della Cassa depositi e
prestiti sono regolati da contratti collettivi ed
individuaIi in base alle disposizioni di cui agli articoli
2, comma 2, all'art. 8, comma 2, ed all'art. 60, comma 3.
Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti
sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei
contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla
contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed
enti predetti e della Cassa depositi e prestiti di intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la
esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai
sensi dell'art. 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilita'
con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
le procedure dell'art. 47".
- Il testo dell'art. 37 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva
93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di
reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE
e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE) e' il
seguente:
"Art. 37. - 1. All'atto dell'iscrizione alle scuole
universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia,
il medico stipula uno specifico contratto annuale di
formazione-lavoro, disciplinato dal presente decreto
legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto
non previsto o comunque per quanto compatibile con le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il
contratto e' finalizzato esclusivamente all'acquisizione
delle capacita' professionali inerenti al titolo di
specialista, mediante la frequenza programmata delle
attivita' didattiche formali e lo svolgimento di attivita'
assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione
delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle
singole scuole, in conformita' alle indicazioni dell'Unione
europea. Il contratto non da' in alcun modo diritto
all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e
dell'universita' o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti
predetti.
2. Lo schema-tipo del contratto e' definito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con i Ministri della sanita', del
tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il contratto e' stipulato con l'universita', ove ha
sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel
cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui
strutture sono parte prevalente della rete formativa della
scuola di specializzazione.
4. Il contratto e' annuale ed e' rinnovabile, di anno
in anno, per un periodo di tempo complessivamente uguale a
quello della durata del corso di specializzazione. Il
rapporto instaurato ai sensi del comma 1 cessa comunque
alla data di scadenza del corso legale di studi, salvo
quanto previsto dal successivo comma 5 e dall'art. 40.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico
in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di
incompati-bilita';
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi
di formazione e il superamento del periodo di comporto in
caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per
il corso di studi di ogni singola scuola di
specializzazione.
6. In caso di anticipata risoluzione del contratto il
medico ha comunque diritto a percepire la retribuzione
maturata alla data della risoluzione stessa nonche' a
beneficiare del trattamento contributivo relativo al
periodo lavorato.
7. Le eventuali controversie sono devolute
all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80".
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 reca
"Attuazione della direttiva n. 82/1976/CEE Consiglio del
26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive
in tema di formazione dei medici specialisti, a norma
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge
comunitaria 1990)" (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 1991, n. 191).
- Il testo del comma 12 dell'art. 32 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica) e' il seguente:
"12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
al finanziamento delle borse di studio per la formazione
dei medici specialisti di cui al decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 conseguentemente non si applicano per
il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991".
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 reca
"Norme in materia di sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1993, n.
42).
- Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 reca
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
23 ottobre 1992, n. 421" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 27 aprile 1993, n. 97, supplemento ordinario).
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 reca "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n. 240).
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 reca "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n.
177, supplemento ordinario).
- La legge 14 novembre 1995, n. 481 reca "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita'" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 novembre 1995, n. 270, supplemento ordinario).
- La legge 11 febbraio 1994, n. 109 reca "Legge quadro
in materia di lavori pubblici" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 febbraio 1994, n. 41, supplemento ordinario).
- La legge 12 giugno 1990, n. 146 reca "Norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione
di garanzia dell'attuazione della legge" (Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1990, n. 137).
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 reca "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario).
- La legge 4 giugno 1985, n. 281 reca "Disposizioni
sull'ordinamento della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci
delle societa' con azioni quotate in borsa delle societa'
per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle
direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato
dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del
risparmio" (Pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1985, n. 142).
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 reca "Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni" (Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229).



 
Art. 37.
(Retribuzione dei giudici della Corte costituzionale)

1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' sostituito dal seguente:
"I giudici della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e' inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione".



Note all'art. 37:
- Il testo dell'art. 12 della legge 11 marzo l953, n.
87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale) cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 12. I giudici della Corte costituzionale hanno
tutti egualmente una retribuzione corrispondente al piu'
elevato livello tabellare che sia stato raggiunto dal
magistrato della giurisdizione ordinaria investiti delle
piu' alte funzioni, aumentato della meta'. Al Presidente e'
inoltre attribuita una indennita' di rappresentanza pari ad
un quinto della retribuzione.
Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che
ciascuno, nella sua qualita' di funzionario di Stato o di
altro ente pubblico, in servizio o a riposo, aveva prima
della nomina a giudice della Corte.
Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'art.
135 della Costituzione e' assegnata una indennita'
giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della
retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.".



 
Art. 38.
(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' stabilito per l'anno 2003: a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS); b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2003 in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell' ENPALS.
4. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, recante attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nell'ambito della percentuale di cui al primo periodo, l'INAIL destina specificamente il 5 per cento dei fondi ad asili per l'infanzia e ad altre strutture a tutela della famiglia"
5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilita' a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facolta', in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
6. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'Anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.
7. Nell'ipotesi di periodi non coperti da contribuzione risultanti dall'estratto conto di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 e' sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003.
8. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 24 dell'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003".
9. A decorrere dal 1 gennaio 2003, previa verifica della condizione reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge, ai cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto articolo 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilita', tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello di reddito equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la medesima procedura puo' essere annualmente modificato l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo periodo del presente comma, che non puo', in ogni caso, concorrere a determinare un reddito proprio superiore a 516,46 euro mensili per tredici mensilita' e, nella parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della vita nel Paese di residenza, non puo' comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita'. Il predetto incremento puo' essere superiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilita' a condizione che il titolare di pensione sia in possesso del requisito di cui all' articolo 8, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Qualora dalla verifica reddituale prevista dall'articolo 49, comma 1, della presente legge si accerti un numero di beneficiari che comporti un onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora, viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo stesso decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di accesso al beneficio.
10. E' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Tunisia.
11. E' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per gli anni 2003-2005 destinati alla corresponsione di un ulteriore indennizzo ai cittadini italiani ed enti o societa' di nazionalita' italiana rimpatriati dalla Libia, per i quali la legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ha previsto la concessione per beni, diritti e interessi perduti a seguito dei provvedimenti emanati dalle autorita' libiche a partire dal 1 gennaio 1969, e che hanno altresi' beneficiato delle disposizioni di cui alle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98.



Note all'art. 38:
- Il testo dell'art. 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88 - Ristrutturazione dell'istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, e' il seguente:
"3. Sono a carico della gestione:
a)-b) omissis;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21,
comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale;".
- Il testo dell'art. 59, comma 34, della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente:
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1 gennaio 1989, e'
incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto
dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere
pensionistico derivante dalle pensioni di invalidita'
liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e' assegnata
per lire 4.780 miliardi al fondo pensioni lavoratori
dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e
per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attivita'
commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i criteri di
cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A decorrere
dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base
degli elementi amministrativi relativi all'ultimo
consuntivo approvato, sono definite le percentuali di
riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo
al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da
tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo
assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS). Sono altresi' escluse dal
predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di
cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per un importo pari al 50 per cento di quello definito con
legge 23 dicembre 1996, n. 663. Resta in ogni caso
confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono
autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria
all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi
pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto
dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di
interessi.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e' il
seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici
giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente
richiesti.
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
per l'esame contestuale di interessi coinvolti in piu'
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi
attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza e'
indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico
prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare
l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori
pubblici la conferenza di servizi e' convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
impatto ambientale (VIA).".
- Il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 - Attuazione della
delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e
di investimenti degli stessi in campo immobiliare, e' il
seguente:
"4. Gli enti possono destinare una percentuale non
superiore al 15 per cento dei fondi disponibili
all'acquisto di immobili, tramite le societa' di
intermediazione di cui all'art. 7, da destinare a finalita'
di pubblico interesse con particolare riguardo ai settori
sanitario, dell'istruzione e della ricerca, previa verifica
da parte dell'Osservatorio di cui all'art. 10, della
redditivita' prevedibile e comunque assicurando una
equilibrata distribuzione degli investimenti nel territorio
nazionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto
dall'art. 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n.
549.".
- Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1084 - Norme
sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 1971, n. 320.
- Il testo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 - Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme
comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma
dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2000, n. 142.
- Il testo dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare, e' il seguente):
"6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione
generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei
contributi per il coefficiente di trasformazione di cui
all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al
momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni
di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del
pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene
adeguato con un incremento pari al prodotto tra un
dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il
coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato
ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con
cadenza annuale, un estratto conto che indichi le
contribuzioni effettuate, la progressione del montante
contributivo e le notizie relative alla posizione
assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro
dipendente e delle relative ritenute indicati nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.".
- Il testo dell'art. 3, comma 9, lettera a), della
citata legge n. 335 del 1995, e' il seguente:
"9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'art. 9 - bis, comma 2, del
decreto - legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;".
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, come ulteriormente
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 36 (Disposizioni transitorie). - 1. Fino
all'entrata in vigore del regolamento previsto nell'art.
12-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 del
presente decreto, per le entrate tributarie dello Stato e
degli enti locali non si fa luogo all'iscrizione a ruolo
per gli importi individuati con il regolamento previsto
nell'art. 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 6 del presente decreto, si applicano con
riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1
gennaio 1999.
2-bis. Fino al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere
formati e resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore
al 30 giugno 1999. A tali ruoli e a quelli resi esecutivi
antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano gli
articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel
testo vigente prima di tale data; in deroga all'art. 68,
comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, su
tali ruoli sono dovuti i compensi e gli interessi
semestrali di mora di cui all'art. 61, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
3. Per le entrate amministrative dal dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze, fino all'attivazione
degli uffici delle entrate la sospensione prevista
dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'art. 15 del
presente decreto, e' disposta dalla sezione staccata della
direzione regionale delle entrate, sentito l'ufficio che ha
provveduto all'iscrizione a ruolo.
4. Il divieto stabilito nell'art. 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
sostituito dall'art. 16 del presente decreto, non si
applica se il concessionario e' una banca che procede
all'espropriazione di beni immobili anche per la tutela di
crediti propri, non portati dal ruolo, e che ha ottenuto il
nulla osta del servizio di vigilanza.
5. In via transitoria, e fino all'attivazione degli
uffici del territorio, i compiti agli stessi affidati
dall'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito
dall'art. 16 del presente decreto, sono svolti dagli uffici
tecnici erariali.
6. Le disposizioni contenute nell'art. 25 si applicano
ai contributi e premi non versati e agli accertamenti
notificati successivamente alla data del 1 gennaio 2003.
7. I privilegi dei crediti dello Stato per le imposte
sui redditi portati da ruoli resi esecutivi in data
precedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto continuano ad essere regolati dagli articoli 2752
e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente vigente.
8. In via transitoria, e fino alla data di efficacia
delle disposizioni del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le funzioni di giudice dell'esecuzione nelle
procedure di espropriazione promosse a norma del titolo II
del decreto della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
come modificato dal presente decreto, sono svolte dal
pretore.
9. Le procedure esecutive in corso alla data di entrata
in vigore del presente decreto continuano ad essere
regolate dalle norme vigenti anteriormente a tale data.
10. Resta fermo quanto disposto in tema di cessione e
cartolarizzazione dei crediti dell'istituto nazionale della
previdenza ed assistenza sociale; ai crediti oggetto della
cessione si applicano le disposizioni del presente decreto,
a partire dalla data della sua entrata in vigore.
10-bis. Entro il 31 dicembre 2002, l'ente creditore
procede automaticamente all'annullamento dei ruoli resi
esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, a
condizione che, alla data del 31 dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto
di provvedimenti di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, per la presentazione, da parte del concessionario,
delle domande di rimborso o di discarico delle quote
iscritte nei predetti ruoli.
10-ter. A seguito dell'annullamento dei ruoli di cui al
com-ma 10-bis, l'ente creditore rimborsa al concessionario
le somme dello stesso anticipate in adempimento
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e
10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio
dello Stato.".
- Il testo dell'art. 25 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, e' il seguente:
"Art. 25 (Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo
dei crediti degli enti pubblici previdenziali). - 1. I
contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore,
entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine
fissato per il versamento; in caso di denuncia o
comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale
termine decorre dalla data di conoscenza, da parte
dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di
accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre
dell'anno successivo alla data di notifica del
provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame
giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui il provvedimento e' divenuto definitivo.
2. Dopo l'iscrizione a ruolo l'ente, in pendenza di
gravame amministrativo, puo' sospendere la riscossione con
provvedimento motivato notificato al concessionario ed al
contribuente. Il provvedimento puo' essere revocato ove
sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.".
- Il testo dell'art. 38 della citata legge n. 448 del
2001, e' il seguente:
"Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e'
incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o
superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
successive modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS
ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e
dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' ai
ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei
medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il
calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti con eta' pari o superiore a
sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilita' di cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
e) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
al presente articolo non si tiene conto del reddito della
casa di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1 gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo.".
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n.
544, e' il seguente:
"Art. 1 (Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici). - 1. Con effetto dal 1 luglio 1988, ai
titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli
artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della
pensione nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici
mensilita', a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari
o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo
della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per
un importo pari o superiore a quello di cui alla
lettera a), ne' redditi, cumulati con quelli del coniuge,
per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede
al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed
effettivamente separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura
della maggiorazione di cui al comma 1 e' elevata a
lire 80.000 mensili, per tredici mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
la maggiorazione sociale e' corrisposta in misura tale da
non comportare il superamento dei limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente
articolo, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura,
compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero degli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo
sociale ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), al quale compete
l'accertamento delle condizioni per la concessione.
6. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale,
corredata dal certificato di stato di famiglia, nonche' da
una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo
attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, e'
presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente
articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza
dei requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati,
in sede di riscossione, su apposito modulo predisposto
dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di
cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il
dichiarante e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto
percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a
cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite,
a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS
attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda
e non e' cedibile, ne sequestrabile, ne' pignorabile. Per
coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi
precedenti, presentino domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre
dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a quello di
compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'INPS concernenti la concessione della maggiorazione,
nonche' per la comunicazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale si applicano le norme che disciplinano il
contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi e della gestione
speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso
in materia di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione
della maggiorazione sociale, secondo la disciplina del
presente articolo, e' estesa ai titolari ultrasessantenni
delle pensioni di cui al comma 1, in misura pari a
lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con
corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di
cui alle lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'art. 1 della
legge 15 aprile 1985, n. 140.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, e' il seguente:
"Art. 8. - Ai cittadini italiani, le cui posizioni
assicurative sono state trasferite dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale all'istituto nazionale di
assicurazione sociale libico, in forza dell'art. 12
dell'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con
legge 17 agosto 1957, n. 843, e che hanno acquisito il
diritto a pensione a carico dell'assicurazione libica entro
il 31 dicembre 1965, e' corrisposto a decorrere al 1
gennaio 1969, dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale ed a totale carico del Fondo per l'adeguamento
delle pensioni, un aumento dell'integrazione di cui
all'art. 15 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, fino
al raggiungimento dell'importo mensile dei trattamenti
minimi previsti dall'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti.
I trattamenti minimi di cui al primo comma sono dovuti
anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito
in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e
contributivi previsto da accordi o convenzioni
internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella
competente gestione pensionistica una anzianita'
contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in
Italia non inferiore a dieci anni.
Ai fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti
minimi si tiene conto dell'eventuale trattamento
pensionistico corrisposto a carico di organismi
assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o
convenzioni internazionali di sicurezza sociale; a
decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene
annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di
importo dei predetti trattamenti pensionistici esteri
intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le
operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano
comportato il pagamento di somme eccedenti il dovuto, il
relativo recupero sara' effettuato in conformita' all'art.
11 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Le integrazioni al
trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino
eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle
disposizioni di cui al comma precedente, restano confermate
nella misura erogata al 31 dicembre 1995 fino a quando il
relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni
della pensione base. Le modalita' di accertamento delle
variazioni degli importi pensionistici esteri ed il tasso
di cambio da utilizzare per la conversione in lire italiane
di tali importi saranno stabiliti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
I lavoratori emigranti che siano in possesso dei
prescritti requisiti per il diritto a pensione in virtu'
del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi di cui
al secondo comma hanno diritto anche sulla base di
certificazione provvisoria rilasciata dai competenti
organismi esteri, alla liquidazione di un'anticipazione
sulla pensione che e' integrata ai trattamenti minimi. Tale
integrazione non spetta ai titolari di altro trattamento di
pensione ed e' riassorbita in relazione agli importi di
pro-rata eventualmente corrisposti da organismi
assicuratori esteri.".
- Il testo della legge 6 dicembre 1971, n. 1066
"Concessione di anticipazioni a persone fisiche giuridiche
titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Libia a
misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni
e diritti in precedenza perduti", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1971, n. 318.
- Il testo della legge 26 gennaio 1980, n. 16
"Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi,
incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori
gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1980, n.
40.
- Il testo della legge 5 aprile 1985, n. 135
"Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a
cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori
gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1985, n. 93.
- Il testo della legge 29 gennaio 1994, n. 98
"Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative
alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni
sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese
italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'estero", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1994, n. 33.



 
Art. 39. (Spesa assistenziale e benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto)

1. Al fine di garantire l'integrale finanziamento degli interventi assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi, determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi l'importo per l'anno 2002, e' integrato tenendo conto di tutti i fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa vigente. Il predetto importo per l'anno 2002 ingloba anche la somma dei trasferimenti all'INPS a titolo di regolazioni contabili relative ad esercizi pregressi. L'integrazione e' pari a 353 milioni di euro per l'anno 2003, 799 milioni di euro per l'anno 2004 e 1.323 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell'attuazione dell' articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al finanziamento degli oneri di cui al comma 3 del presente articolo, nonche' al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo per l'occupazione.
3. E' autorizzato il trasferimento all'INPS della somma di 640 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 658 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per i maggiori oneri derivanti dall'articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel corso dell'anno 2000, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.
4. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati, comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non puo' superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
5. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, a favore dei cittadini riconosciuti ciechi con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' aumentata dell'importo di 41 euro mensili.
7. Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale ed assistenziale svolti dall'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS), e' assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
8. La lettera d) del comma 5 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1 del predetto articolo.
9. L'abbandono dell'azione di recupero degli importi oggetto di ripetizione di indebito pensionistico disposto dall'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di indebito pensionistico derivante da sentenze favorevoli agli interessati, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, con sentenze definitive. La disposizione non si applica ai recuperi gia' effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 39:
- Per l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 488,
si veda la nota all'art. 38.
- Il testo dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio
2002, n. 179, e' il seguente:
"8. Le certificazioni rilasciate o che saranno
rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti d'indirizzo
emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge sono valide ai fini del
conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art.
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e
successive modificazioni.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge
21 novembre 1988, n. 508, e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini
riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione,
e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.".
- Il testo dell'art. 80, comma 25, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria
promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi
i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e
cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente
all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si
estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita'
antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da'
luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi
oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei
titolari di pensione interessati.".



 
Art. 40. (Utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio
civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili)

1. Gli obiettori di coscienza di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e i volontari del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, possono essere impiegati per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, che ne facciano richiesta.
2. Possono presentare a richiesta di cui al comma 1 i ciechi civili che svolgono un'attivita' lavorativa o sociale o abbiano la necessita' dell'accompagnamento per motivi sanitari.
3. La sussistenza delle condizioni previste dal comma 2 e' certificata dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini e dagli albi professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attivita' sociale, dal medico di famiglia quando l'accompagnamento e' necessario per motivi sanitari e per periodi determinati.
4. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo.
5. Le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 sono utilizzate per incrementare in misura equivalente il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.



Note all'art. 40:
- Il titolo della legge 8 luglio 1998, n. 230 e' il
seguente: "Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
1998, n. 163).
- Il titolo della legge 6 marzo 2001, n. 64 e' il
seguente: "Istituzione del servizio civile nazionale"
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 2001, n. 68).
- Il testo degli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio
1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai
ciechi civili) e' il seguente:
"Art. 4 (Indennita' di accompagnamento ai ciechi
assoluti). - A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto
alla pensione non riversibile di cui ai precedenti
articoli, l'indennita' di accompagnamento istituita con la
legge 28 marzo 1968, n. 406, e' corrisposta, nella misura
di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di
concessione della pensione.
Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in
godimento dell'indennita' in misura ridotta,
la maggiorazione e' concessa con provvedimento del
presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.".
"Art. 7. - lndennita' di accompagnamento per i ciechi
non aventi diritto alla pensione non riversibile.
L'indennita' di accompagnamento, nella misura di cui
all'art. 4, spetta altresi' ai ciechi assoluti di eta'
superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione
non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano
di un reddito superiore al doppio della quota esente
dall'imposta complementare.
A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera
nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera,
corredata da un certificato di un medico oculista,
attestante la cecita' assoluta, nonche' da una
dichiarazione dell'ufficio finanziario, concernente la
posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta
complementare.
L'indennita' di accompagnamento e' concessa, previo
l'accertamento della cecita' assoluta e delle condizioni
economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi
civili.
Il godimento dell'indennita' decorre dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione
dell'istanza.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (Norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
il seguente:
"3. Istituzione, misura e periodicita' di una speciale
indennita' in favore dei ciechi parziali.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini
riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione,
e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo
titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli
attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui
all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con
decorrenza dal primo mese successivo alla data di
presentazione della domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si
applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati con le modalita' previste
dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n.
656.".
- Il testo del comma 44 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.".



 
Art. 41. (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita' e
contratti di solidarieta)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite della complessiva spesa di 376.433.539 euro, per l'anno 2003, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno 2003. La misura dei trattamenti e' ridotta del 20 per cento. La riduzione non si applica nei casi di prima proroga o di nuova concessione. Nel limite complessivo di 80 milioni di euro a valere sul predetto importo di 376.433.539 euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a prorogare, limitatamente all'esercizio 2003, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento, durante l'esercizio in corso, di attivita' straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un triennio. Italia Lavoro Spa assiste i comuni perche' predispongano piani di reinserimento dei lavoratori socialmente utili nel mercato del lavoro con azioni di politica attiva del lavoro.
2. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e dopo le parole: "nonche' di 60,4 milioni di euro per Panno 2002" sono aggiunte le seguenti: "e di 45 milioni di euro per l'anno 2003".
3. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall' articolo 52, comma 70, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003". All'onere derivante dall' attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse preordinate per la medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2002, neI limite di 20 milioni di euro.
4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 47, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2008".
5. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2003 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2003 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite di 91 milioni di euro.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5, 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unita' lavorative, nel settore della sanita' privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 700 unita'.
8. All'onere derivante dal comma 7, determinato nella misura massima di 6.667.000 euro per l'anno 2003, di 10.467,000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo I, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
9. Fino al 31 dicembre 2003, alle imprese industriali che svolgono attivita' produttiva di fornitura o sub-fornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese operanti nel settore automobilistico, il trattamento ordinario di integrazione salariale, di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, puo' essere concesso per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per piu' periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.
10. Per le imprese indicate nel comma 9, ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione salariale, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario sia stata almeno pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita' produttiva. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei predetti periodi massimi.
11. Fino al 10 agosto 2005, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi ai sensi dei commi 9 e 10, in deroga all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
12. Per gli interventi di cui ai commi da 9 a 11 e' autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2003 e 106,5 milioni di euro per l'anno 2004. All'onere per l'anno 2004 si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



Note all'art. 41:
- Il testo dell'art. 1, comma 7, del decreto - legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto - legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia
di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e
di carattere previdenziale), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'art. 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, relative alla possibilita' di iscrizione
nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati da
imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per
giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e'
prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003 ai fini dei benefici
contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime,
nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per
l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 45 milioni di euro per l'anno 2003 a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), previa
rendicontazione.".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del citato decreto -
legge n. 4 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 52 del 1998, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto - legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2003. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.".
- Il testo dell'art. 3, comma 8, della citata legge n.
448 del 1998, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a
decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive
a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
Tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi per gli
anni 2000 e 2001 e ad euro 5.164.569 per ciascuno degli
anni dal 2002 al 2008.".
- Il testo dell'art. 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni
esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di
funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le
province, le province autonome, i comuni e le comunita'
montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio
finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far
carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.".
- Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
il seguente:
"Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei
giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui
all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa
con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e
1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale
dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste
di collocamento. I piani sono attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori
socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative
formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla
qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso
del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione
di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma
di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo
svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
parte relativa al programma dei lavori socialmente utili,
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La
parte relativa al programma formativo deve essere formulata
e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono
redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da
ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per
l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per
l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta
ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane
e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento
dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali
all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i
soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante
ai giovani anche per la parte di competenza del citato
ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme
anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori
in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS
relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate
all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. La meta' del costo dell'indennita',
esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico
del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa
secondo modalita' previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza
lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia
proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al
comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle
liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
possibilita' di assumere il giovane, al termine
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi
progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le
malattie professionali connessi allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.".
- Il testo dell'art. 1, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto -
legge 15 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza), e' il seguente:
"5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel
settore della sanita' privata, con un organico superiore
alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla
procedura di amministrazione straordinaria con cessazione
dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree
individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la
durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di
milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per
cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita',
cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo
della contribuzione figurativa e degli assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti.
6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al
comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di
durata del trattamento medesimo, corsi di formazione
professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti
locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
professionale che a percorsi di ricollocazione posti in
essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
partecipazione dei soggetti interessati alle attivita'
formative comporta la decadenza dai benefici di cui al
comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita'
formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi
di fruizione della indennita', maturino il diritto alla
pensione.
7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche,
procedure per l'affidamento all'esterno di attivita'
attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, di
convenzioni con societa' di capitale, cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione
che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in
misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui
al comma 5.
8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma
in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i
criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la
corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura non ancora fruita alla data di presentazione della
richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione
del trattamento sono cumulabili con eventuali altri
benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di
lavoro autonomo.".
- Il testo degli articoli 3 (Obiettivo 1) e 4
(Obiettivo 2) del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni
corrispondenti al livello II della nomenclatura delle
unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto
interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli
standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento
ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni,
disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della
media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995 - 1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si
applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6,
paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
gennaio 2000.".
"Art. 4. - 1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo
n. 2 sono quelle aventi problemi strutturali la cui
riconversione economica e sociale deve essere favorita
conformemente all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o
superficie sono sufficientemente significative. Esse
comprendono, in particolare, le zone in fase di mutazione
socioeconomica nei settori dell'industria e dei servizi, le
zone rurali in declino, le zone urbane in difficolta' e le
zone dipendenti dalla pesca che si trovano in una
situazione di crisi.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu'
appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo
1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale
della Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
massimale di popolazione per Stato membro in base agli
elementi seguenti:
a) popolazione totale delle regioni NUTS III di
ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6;
b) gravita' dei problemi strutturali a livello
nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri
Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga
durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c) necessita' di fare in modo che ciascuno Stato
membro contribuisca equamente allo sforzo globale di
concentrazione di cui al presente comma; la riduzione
massima della popolazione delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli
obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88.
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le
informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6.
3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
zone significative che rappresentano:
a) le regioni di livello NUTS III, o le
zone maggiormente colpite all'interno di tali regioni,
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
paragrafo 9.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
statistiche e le altre informazioni, riferite al piu'
appropriato livello geografico, che le sono necessarie per
valutare le proposte.
4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato
membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorita'
nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo
eccezione debitamente giustificata da circostanze
oggettive.
5. Le zone in fase di mutazione socioeconomica nel
settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
b) tasso di occupazione nel settore industriale
rispetto all'occupaziore complessiva, pari o superiore alla
media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1985;
c) flessione constatata dell'occupazione nel settore
industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla
lettera b).
6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) densita' di popolazione inferiore a 100 abitanti
per km 2, oppure tasso di occupazione in agricoltura,
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al
doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1985; oppure;
b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure
diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone
densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri
seguenti:
a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore
alla media comunitaria;
b) elevato livello di poverta', comprese condizioni
abitative precarie;
c) situazione ambientale particolarmente degradata;
d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
e) basso livello d'istruzione della popolazione.
8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva
raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
problemi socioeconomici strutturali connessi alla
ristrutturazione del settore, la quale comporta una
diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in
detto settore.
9. L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre
zone, con popolazione o superficie significative, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5,
contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b) zone rurali aventi problemi socio-economici
conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della
popolazione attiva del settore agricolo;
c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi
problemi strutturali oppure un elevato tasso di
disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o
prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori
agricolo, industriale o dei servizi.
10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto ad uno
degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone e' valido per sette anni a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave
crisi in una regione, la Commissione puo' modificare
l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di
cui all'art. 13, paragrafo 2.".
- Il testo della legge 20 maggio 1975, n. 164
(Provvedimenti per la garanzia del salario), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 1975, n. 148.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 164 del
1975, e' il seguente:
"Art. 6 (Durata dell'integrazione salariale ordinaria).
- L'integrazione salariale prevista per i casi di cui al
precedente art. 1, n. 1), e' corrisposta fino ad un periodo
massimo di 3 mesi continuativi; in casi eccezionali detto
periodo puo' essere prorogato trimestralmente fino ad un
massimo complessivo di 12 mesi.
Le proroghe sono autorizzate dal Comitato speciale di
cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale
9 novembre 1945, numero 788.
Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi
di integrazione salariale, una nuova domanda puo' essere
proposta per la medesima unita' produttiva per la quale
l'integrazione e' stata concessa, quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di normale attivita'
lavorativa.
L'integrazione salariale relativa a piu' periodi non
consecutivi non puo' superare complessivamente la durata di
12 mesi in un biennio.
Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si
applicano nei casi d'intervento determinato da eventi
oggettivamente non evitabili.".
- Il testo dell'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il
seguente:
"9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'art. 1, decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o
sospensioni dell'attivita' produttiva determinate da
situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite puo'
essere superato, secondo condizioni e modalita' determinate
dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'art. 3 della presente legge, dall'art. 1,
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma
3.".



 
Art. 42.
(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, e' soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 e' deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attivita' e le passivita', quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.
3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali e' uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianita' contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.
4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, e' costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica alla data del 31 dicembre 2002, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovra' pervenire atta unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso e' trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonche' il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.
6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.
7. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilita' finanziarie della predetta evidenza contabile.



Note all'art. 42:
- Il testo della legge 27 dicembre 1953, n. 967
(Previdenza dei dirigenti di aziende industriali), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953,
n. 299.
- Il testo dell'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 181 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti
all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di
aziende industriali), e' il seguente:
"7. A decorrere dal 1 gennaio 1997, per i lavoratori di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, che non esercitino il diritto
di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il massimale annuo della base
contributiva e pensionabile e' stabilito nella misura di
lire 250 milioni ed e' rivalutato annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.".
- Il testo dell'art. 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), e' il seguente:
"Art. 22 (Composizione del comitato amministratore del
fondo pensioni lavoratori dipendenti). - 1. Il comitato
amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti di
cui all'art. 12, decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, e' presieduto dal vicepresidente
dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed
e' composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da
cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre
rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di
amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei
componenti, nonche' dai rappresentanti del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del
tesoro in seno al consiglio di amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le
funzioni vicarie sono assunte dal membro del comitato
delegato dal presidente stesso.".
- Il testo dell'art. 3, comma 12, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), e' il seguente:
"12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili
e' corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al com-ma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.".



 
Art. 43.
(Norme in materia di ENPALS)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) al regime generale, con effetto dal 1 gennaio 2003: a) l'aliquota di finanziamento in vigore per tutti gli assicurati di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' quella in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dell'INPS; b) l'ENPALS non e' tenuto al contributo di cui all'articolo 25 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41; c) la disciplina prevista all'articolo 3 del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, e' estesa
all'ENPALS, con applicazione, relativamente agli organi, dei
criteri di composizione e di nomina previsti per l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), salvo che per il
collegio dei revisori dei conti, per il quale continua ad
applicarsi la vigente disciplina, senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.

2. L'articolo 3, secondo comma, de] decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che provvede periodicamente ai monitoraggio delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi', integrata o ridefinita, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
3. Al fine di perseguire l'obiettivo di ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1 a 14, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto d'autore, d'immagine e di replica, non possono eccedere il 40 per cento dell'importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attivita'. Tale quota rimane esclusa dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non e' definito alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'articolo 1, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.



Note all'art. 43:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 182 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico
per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS),
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Contributi). - 1. A decorrere dal 1 gennaio
1997 per il personale iscritto al Fondo pensioni per i
lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), di seguito denominato Fondo,
successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo e'
stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i
criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale
obbligatoria.
2. Dal 1 gennaio 1997 per il personale gia' iscritto al
Fondo alla data del 31 dicembre 1995, il contributo a
carico dei lavoratori e' stabilito nella medesima misura in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. Dal 1 gennaio 1997, in attesa del conguaglio di cui
al comma 6, l'aliquota contributiva dovuta per il personale
gia' iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, e
appartenente alle categorie dalla numero 1 alla numero 14
dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla
legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni
e integrazioni, e' confermata nella misura del 10,10 per
cento per la parte a carico dei lavoratori.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1997 sono destinate al
Fondo, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il
finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, con il limite massimo della misura prevista dal decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, in data 21 febbraio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 83 in data 9 aprile 1996.
5. L'eventuale onere residuo derivante dalla differenza
fra l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria e quella risultante dalla somma fra l'aliquota
in vigore al 31 dicembre 1996 e le quote di contribuzione
destinate al Fondo ai sensi del comma 4, e' posto a carico
dei datori di lavoro e l'aliquota e' elevata a decorrere
dal 1 gennaio 1997 in misura non superiore allo 0,50 per
cento ogni biennio fino a concorrenza dell'aliquota in
vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
6. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si e' verificata la parificazione
dell'aliquota contributiva complessiva a quella in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria, le aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori
sono stabilite nella medesima misura della corrispondente
aliquota in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria.
7. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), i quali percepiscono una retribuzione
giornaliera superiore a lire 300.000, le imprese potranno
esercitare rivalsa per un ammontare pari al 40 per cento
dei contributi dovuti sulla parte di retribuzione eccedente
il predetto importo. A decorrere dal 1 gennaio 1998, la
predetta percentuale e' ridotta annualmente di 10 punti
percentuali fino alla sua completa soppressione. L'art. 3,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1420, e' abrogato.
8. Le aliquote contributive dovute per il personale di
cui ai commi 2 e 3, si applicano integralmente sulla
retribuzione giornaliera non eccedente il limite massimo di
lire 1.000.000. Fermo restando il disposto di cui all'art.
2, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, qualora la
retribuzione giornaliera sia superiore a lire 1.000.000
l'aliquota contributiva e' dovuta sul massimale di
retribuzione giornaliera imponibile corrispondente a
ciascuna fascia ed e' accreditato un numero di giorni di
contribuzione, con un massimo di otto, secondo l'allegata
Tabella A fino al raggiungimento di 312 giornate annue
superate le quali si applica la previgente normativa. Sulla
parte di retribuzione eccedente il massimale di
retribuzione imponibile relativo a ciascuna fascia, si
applica un contributo di solidarieta' nella misura del 5
per cento di cui 2,50 per cento a carico del datore di
lavoro e 2,50 per cento a carico del lavoratore.
9. A decorrere dal 1 gennaio 1998 gli importi delle
fasce di retribuzione giornaliera e del massimale di
retribuzione imponibile di cui al comma 8 sono annualmente
rivalutati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, cosi' come calcolato
dall'ISTAT.
10. Il settimo comma dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e'
sostituito dal seguente:
"Ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera
pensionabile non si prendono in considerazione, per la
parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al
limite di lire 315.000. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il
predetto limite e' rivalutato annualmente sulla base
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT .
11. Per il personale di cui al comma 1, nonche' a
coloro che esercitano la facolta' di opzione ai sensi
dell'art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
appartenente al gruppo di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), e' stabilita una retribuzione giornaliera di
riferimento pari al massimale annuo di retribuzione
pensionabile vigente tempo per tempo nell'assicurazione
generale obbligatoria ai sensi dell'art. 2, comma 18, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, diviso per 312.
12. In caso di retribuzioni giornaliere superiori a
quella di riferimento di cui al comma 11, e' accreditato un
giorno di contribuzione per ogni quota di retribuzione pari
alla retribuzione di riferimento, fino a concorrenza del
numero di giornate individuate dall'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. La frazione
di retribuzione inferiore a quella di riferimento e'
considerata utile al fine dell'accreditamento di una
giornata contributiva.
13. Il numero delle giornate di contribuzione che
possono essere accreditate in ogni anno non deve superare
le 312.
14. Per il personale di cui al comma 1 e per coloro che
esercitano la facolta' di opzione ai sensi dell'art. 1,
comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano
applicazione a partire dal 1 gennaio 1997 le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335. Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale
retributivo e pensionabile si applica un contributo di
solidarieta', aggiuntivo rispetto a quanto previsto
nell'art. 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 dicembre 1995, n. 579, da versare al Fondo
nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a
carico del datore di lavoro e 2,50 per cento a carico del
lavoratore.
15. Ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla
corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori
appartenenti al gruppo di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), che possano far valere annualmente almeno 60
contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o
accreditati nel Fondo, e' accreditato, d'ufficio, negli
anni in cui la retribuzione globale percepita dal
lavoratore non superi quattro volte l'importo del
trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale
obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi
giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi
giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale
accreditamento e' consentito per un numero di anni non
superiore a 10.".
- Il testo dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986), e' il
seguente:
"Art. 25. - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1986 le
gestioni di previdenza sostitutive, esclusive ed
esonerative del regime generale, ad eccezione dello Stato,
sono tenute a versare al predetto regime un contributo di
solidarieta' commisurato all'ammontare delle retribuzioni
imponibili dei singoli ordinamenti agli effetti
pensionistici.
2. La misura del contributo di solidarieta' e'
determinata ogni tre anni, per ogni gestione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro e, per le forme esclusive, anche
con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base delle
caratteristiche demografiche ed economiche di ciascuna
gestione. In sede di prima applicazione la misura del
contributo e' pari al 2%.
3. Il contributo e' versato dalle competenti
amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto fondo
pensioni lavoratori dipendenti entro venti giorni dalla
fine del mese di pagamento della contribuzione dovuta alle
amministrazioni e fondi medesimi.".
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479 (Attuazione della delega conferita
dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici
di previdenza e assistenza), e' il seguente:
"Art. 3 (Ordinamento degli enti). - 1. L'ordinamento
degli enti pubblici di cui al presente decreto e'
determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art.
1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.
2. Sono organi degli enti:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
d) il collegio dei sindaci;
e) il direttore generale.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di
amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai
sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura
di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i
programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il
proprio presidente; nell'ambito della programmazione
generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture
con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di
vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di
controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20, decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi
alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di
carattere generale relative all'attivita' dell'ente;
approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro
sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di
amministrazione; in caso di non concordanza tra i due
organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede all'approvazione definitiva. I componenti
dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP
e' composto da ventiquattro membri, dei quali la meta' in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul
piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le
organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS,
dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto
delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui
le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il
consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque membri, uno
dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro
membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni
sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni
dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime
proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal
presente comma in relazione all'INPS. Il consiglio
dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i
criteri predetti.
5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani
pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e
disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi
disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno
di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento
organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale, nonche'
l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i
regolamenti concernenti l'amministrazione e la
contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10, legge
29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al
consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione
sull'attivita' svolta con particolare riferimento al
processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio
di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre
ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di
competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e'
composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e
da otto esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei
per l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due
per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti
tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in
posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei
vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del
consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed
indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. La carica di consigliere di
amministrazione e' incompatibile con quella di componente
del consiglio di vigilanza.
6. Il direttore generale, nominato su proposta del
consiglio di amministrazione, con le procedure di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato dall'art. 12
della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto
consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e
puo' assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la
responsabilita' dell'attivita' diretta al conseguimento dei
risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e
all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita'
operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i
poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo
1989, n. 88.
7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di
cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, e'
composto:
a) per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui
quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero
del tesoro;
b) per l'INPDAP da sette membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del
tesoro;
c) per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro.
Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I
rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, di
qualifica non inferiore a dirigente generale, sono
collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti
ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti e'
nominato un membro supplente.
8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e
delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di
amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina
del collegio dei sindaci e' disciplinata dall'art. 10,
commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di
quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta. I membri
degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere
del quadriennio, ancorche' siano stati nominati nel corso
di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti
dalla carica o deceduti.
10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati
amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge e'
composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo
presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione
scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione,
integrati da due altri funzionari dello Stato, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 3. - Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente
tutti gli appartenenti alle seguenti categorie di qualsiasi
nazionalita':
1) artisti lirici; 2) attori di prosa, operetta,
rivista, varieta' ed attrazioni, cantanti di musica
leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in
strutture ricettive connesse all'attivita' turistica; 3)
attori generici cinematografici, attori di doppiaggio
cinematografico; 4) registi e sceneggiatori teatrali e
cinematografici, aiuti-registi, dialoghisti ed adattatori
cinetelevisivi; 5) organizzatori generali, direttori,
ispettori, segretari di produzione cinematografica,
cassieri, segretari di edizione; 6) direttori di scena e
doppiaggio; 7) direttori d'orchestra e sostituti; 8)
concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e
bandisti; 9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti,
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche; 11) tecnici
del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa; 12)
operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto
operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio
televisive; 13) arredatori, architetti, scenografi,
figurinisti teatrali e cinematografici; 14) truccatori e
parrucchieri; 15) macchinisti pontaroli, elettricisti,
attrezzisti, falegnami e tappezzieri; 16) sarti; 17)
pittori, stuccatori e formatori; 18) artieri ippici; 19)
operatori di cabine, di sale cinematografiche; 20)
impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e
imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese
radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione
cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli
enti ed imprese soprannominati; 21) impiegati ed operai
dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle
scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori
d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle
scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonche' presso
le sale da corsa e le agenzie ippiche; addetti agli
impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli
viaggianti; 22) calciatori ed allenatori di calcio; 23)
lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
la distribuzione dei films.
Con decreto del Ministro deI lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale, su eventuale proposta dell'ENPALS, che
provvede periodicamente al monitoraggio delle figure
professionali operanti nel campo dello spettacolo e dello
sport, sono adeguate le categorie dei soggetti assicurati
di cui al primo comma. Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere, altresi',
integrata o ridefinita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 181, la distinzione
in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo iscritti
all'ENPALS. Dalle disposizioni del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Il Consiglio di amministrazione puo' dichiarare esclusi
dall'obbligo dell'iscrizione all'Ente limitatamente
all'assicurazione di malattia, gli appartenenti alle
categorie suindicate che dimostrino di essere obbligati,
per la loro prevalente attivita', alla iscrizione presso
altro Ente.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 181 del 1997, e' il seguente:
"1. Per i lavoratori, iscritti all'INPDAI che, alla
data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita'
contributiva complessiva di almeno 18 anni interi, la
pensione e' interamente liquidata secondo il sistema
retributivo previsto dalla normativa vigente, con
applicazione dell'art. 1, comma 17, della legge 8 agosto
1995, n. 335.".



 
Art. 44. (Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianita' e
redditi da lavoro)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' esteso ai casi di anzianita' contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di eta'. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.
2. Gli iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 1, gia' pensionati di anzianita' alla data del 1 dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilita' di cui al comma 1 a decorrere dal 1 gennaio 2003 versando un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianita' contributiva e di eta' anagrafica di cui al comma 1, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianita'. Le annualita' di anzianita' contributiva e di eta' sono arrotondate al primo decimale e la loro somma e' arrotondata all'intero piu' vicino. Se l'importo da versare e' inferiore al 20 per cento della pensione di gennaio 2003 o se il predetto numero e' nullo o negativo, ma alla data del pensionamento non erano stati raggiunti entrambi i requisiti di cui al comma 1, viene comunque versato il 20 per cento della pensione di gennaio 2003. Il versamento massimo e' stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione. La disposizione si applica anche agli iscritti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di anzianita', hanno interrotto il rapporto di lavoro e presentato domanda di pensionamento entro il 30 novembre 2002; qualora essi non percepiscano nel gennaio 2003 la pensione di anzianita', e' considerata come base di calcolo la prima rata di pensione effettivamente percepita. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, procedendo al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
3. Per gli iscritti alle gestioni di cui al comma 1 titolari di reddito da pensione, che hanno prodotto redditi sottoposti al divieto parziale o totale di cumulo e che non hanno ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa di volta in volta vigente, le penalita' e le trattenute previste, con i relativi interessi e sanzioni, non trovano applicazione, per il periodo fino al 31 marzo 2003, qualora l'interessato versi un importo pari al 70 per cento della pensione relativa al mese di gennaio 2003, moltiplicato per ciascuno degli anni relativamente ai quali si e' verificato l'inadempimento. A tal fine le frazioni di anno sono arrotondate all'unita' superiore. Il versamento non puo' eccedere la misura pari a quattro volte la pensione di gennaio 2003. La quota di versamento relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 viene restituita all'iscritto che abbia proceduto anche al versamento di cui al comma 2. Se la pensione di gennaio 2003 e' provvisoria, si effettua un versamento provvisorio, e si procede al ricalcolo entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
4. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono versati entro il 16 marzo 2003, secondo modalita' definite dall'ente previdenziale di appartenenza. L'interessato puo' comunque optare per il versamento entro tale data del 30 per cento di quanto dovuto, con rateizzazione in cinque rate trimestrali della differenza, applicando l'interesse legale. Per i pensionati non in attivita' lavorativa alla data del 30 novembre 2002, il versamento puo' avvenire successivamente al 16 marzo 2003, purche' entro tre mesi dall'inizio del rapporto lavorativo, su una base di calcolo costituita dall'ultima mensilita' di pensione lorda erogata prima dell'inizio della attivita' lavorativa, con la maggiorazione del 20 per cento rispetto agli importi determinati applicando la procedura di cui al comma 2. Per i soggetti di cui al penultimo periodo del comma 2, il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla corresponsione della prima rata di pensione. Per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, il versamento di conguaglio avviene entro due mesi dall'erogazione della pensione definitiva.
5. Dalla data del 1 aprile 2003 i comparti interessati dell'amministrazione pubblica, ed in particolare l'anagrafe tributaria e gli enti previdenziali erogatori di trattamenti pensionistici, procedono all'incrocio dei dati fiscali e previdenziali da essi posseduti, per l'applicazione delle trattenute dovute e delle relative sanzioni nei confronti di quanti non hanno regolarizzato la propria posizione ai sensi del comma 3.
6. In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attivita' di lavoro, anche in relazione alla riforma delle relative discipline, l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione, per gli iscritti alla gestione previdenziale di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta, sono incrementate di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2004, ripartiti tra committente e lavoratore secondo le proporzioni vigenti nel caso di lavoro parasubordinato. Alla predetta gestione affluisce il 10 per cento delle entrate di cui al comma 4, vincolato al finanziamento di iniziative di formazione degli iscritti non pensionati; con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati criteri e modalita' di finanziamento e di gestione delle relative risorse.
7. Gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di autonomia previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto n. 335.



Note all'art. 44:
- Il testo dell'art. 72, comma 1, della citata legge n.
388 del 2000, e' il seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 le pensioni di
vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianita'
contributiva pari o superiore a quaranta anni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche
se liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono interamente cumulabili con i
redditi da lavoro autonomo e dipendente.".
- Il testo dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della
citata n. 335 del 1995, e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma
26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri
dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 domicilio, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili
per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono
tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel
quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello
770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei
redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da
b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla gestione separata di cui al
comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per
cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale
risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e
dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto
all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a
ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i
soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo
non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito
stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso
di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di
assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione
alla somma versata. I contributi come sopra determinati
sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare
fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo
e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del
comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle
finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento
del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la
natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto
del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente
dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se
l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
del contributo dovuto per l'anno di riferimento,
l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti,
anche di acconto, dovuti per il contributo relativo
all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo
termine previsto per il pagamento del saldo relativo
all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che
non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a
quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme
aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli
esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui
ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le
disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo
del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge
per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di
previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del
rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e'
definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi
commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni,
secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina,
anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono
abrogate, a decorrere dal 1 gennaio 1994, le disposizioni
di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina
della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno
all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le
disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo
alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione
sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai
sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto
autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.".
- Il testo del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1994, n.
196.
- Il testo dell'art. 3, comma 12, della citata legge n.
335 del 1995, e' il seguente:
"12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo
agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto
legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In
esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati
dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti
di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione
del trattamento pensionistico nel rispetto del principio
del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti
dai predetti enti, il periodo di riferimento per la
determinazione della base pensionabile e' definito, ove
inferiore, secondo i criteri fissati all'art. 1, comma 17,
per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive
e al medesimo art. 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini
dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita',
trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1,
commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di
previdenza sostitutive, e al medesimo art. 1, comma 28, per
gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.".



 
Art. 45.
(Interventi per agevolare l'artigianato e i coltivatori diretti)

1. In sede di sperimentazione, per l'anno 2003, gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attivita' lavorativa, nonche' i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. E' fatto comunque obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo, con indicazione delle cause di forza maggiore in relazione alle quali e' possibile avvalersi delle collaborazioni di cui al comma 1, nonche' le modalita' di comunicazione agli enti previdenziali interessati. Le suddette modalita' di attuazione e cause di forza maggiore devono essere definite in modo che l'onere conseguente a carico della finanza pubblica non sia superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2003.



Note all'art. 45:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".



 
Art. 46. (Fondo nazionale per le politiche sociali. Finanziamento della
federazione maestri del lavoro)

1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalita'.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalita' di esercizio del monitoraggio, della verifica e della valutazione dei Costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state assegnate, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all' entrata del bilancio delloStato per la successiva assegnazione al Fondo di cui al comma 1.
6. Per far fronte alle spese derivanti dalle attivita' statutarie della federazione dei maestri del lavoro d'Italia, consistenti nell'assistenza ai giovani al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro e nella collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza ai portatori di handicap ed agli anziani non autosufficienti, e' conferito alla federazione medesima, per il triennio 2003-2005, un contributo annuo di 260.000 euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decrto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.



Note all'art. 46:
- Il testo dell'art. 59, comma 44, della citata legge
n. 449 del 1997, e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
istituito il Fondo per le politiche sociali, con una
dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115
miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno
2000.".
- Il testo dell'art. 80, comma 17, della citata legge
n. 388 del 2000, e' il seguente:
"17. Con effetto dal 1 gennaio 2001, il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti
per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni
legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) art. 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n.
448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45;
r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1, e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Per l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148 si veda la nota all'art. 41.



 
Art. 47.
(Finanziamento di interventi per la formazione professionale)

1. Nell'ambito delle risorse preordinate sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalita' per la destinazione dell'importo aggiuntivo di 1 milione di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per l'anno 2001" sono aggiunte le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2003".



Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 80, comma 4, della citata legge n.
448 del 1998, e' il seguente:
"4. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al
finanziamento degli interventi di cui alla legge
14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione
professionale.".
- Il testo dell'art. 118, comma 16, della citata legge
n. 388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata
e' il seguente:
"16. Il Ministero del lavoro della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".



 
Art. 48.
(Fondi interprofessionali per la formazione continua)

1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita' dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati "fondi". Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonche' eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinche' ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformita' alle finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalita' dei gestori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuera' una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parita' componente la Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne' rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978 all'INPS, che provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli stessi, mediante acconti bimestrali,";
b) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Ciascun fondo e' istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente: a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile; b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi degli
articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"; c) il comma 7 e' abrogato; d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. In caso di omissione,
anche parziale, del contributo integrativo di cui all'articolo 25
della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che
vengono versate dall'INPS al fondo prescelto."; e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. A decorrere dall'anno
2001 e' stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo
da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti
dal contributo integrativo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo
medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per cento per il 2002 e al
50 per cento per il 2003."; f) il comma 12 e' sostituito dal seguente: "12. Gli importi previsti
per gli anni 1999 e 2000 dall'articolo 66, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono: a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui ai citato articolo
25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via
prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali; b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai
fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i
criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed
al comma 10".

2. I fondi costituiti secondo le disposizioni previgenti adeguano i propri atti costitutivi alle disposizioni dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal presente articolo.



Note all'art. 48:
- Si riporta il testo dei commi dell'art. 118 della
citata legge n. 388 del 2000 come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 118 (Interventi in materia di formazione
professionale nonche' disposizioni di attivita' svolte in
fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - 1. Al fine
di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale
e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo
della formazione professionale continua, in un'ottica di
competitivita' delle imprese e di garanzia di occupabilita'
dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei
settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del
terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma
6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua, nel presente articolo denominati
"fondi . Gli accordi interconfederali stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale
possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori
diversi, nonche', all'interno degli stessi, la costituzione
di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi
relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante
accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno
dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo
accordo tra le parti possono articolare regionalmente o
territorialmente. I fondi possono finanziare in tutto o in
parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o
individuali concordati tra le parti sociali, nonche'
eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le
parti. I progetti relativi a tali piani ed iniziative sono
trasmessi regioni ed alle province autonome
territorialmente interessate affinche' ne possano tenere
conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi
afferiscono, progressivamente e secondo le disposizioni di
cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito
del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive
modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono
a ciascun fondo.
2. L'attivazione dei fondi e' subordinata al rilascio
di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica della conformita' alle
finalita' di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli
organi e delle strutture di funzionamento dei fondi
medesimi e della professionalita' dei gestori. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali esercita altresi' la
vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in
caso di irregolarita' o di inadempimenti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali puo' disporne la
sospensione dell'operativita' o il commissariamento. Entro
tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali effettuera' una
valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il
presidente del collegio dei sindaci e' nominato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo
stesso Ministero e' istituito, con decreto ministeriale,
senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,
l'"Osservatorio per la formazione continua con il compito
di elaborare proposte di indirizzo attraverso la
predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e
valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai fondi,
anche in relazione all'applicazione delle suddette
linee-guida. Tale Osservatorio e' composto da due
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, dal consigliere di parita' componente la
Commissione centrale per l'impiego, da due rappresentanti
delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
Trento e di Bolzano, nonche' da un rappresentante di
ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale
dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori (lSFOL). Ai
componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso ne'
rimborso spese per l'attivita' espletata.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi
effettuano il versamento del contributo integrativo di cui
all'art. 25 della legge n. 845 del 1978 all'lNPS, che
provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di
lavoro, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma
2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. L'adesione ai fondi
e' fissata entro il 30 giugno 2003; le successive adesioni
o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di
adesione ai fondi e di trasferimento delle risorse agli
stessi, mediante acconti bimestrali.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al
quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non
aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il
contributo integrativo o di cui al quarto comma dell'art.
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive
modificazioni, secondo le modalita' vigenti prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo e' istituito sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai
sensi dell'art. 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai
sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
7. (Comma abrogato).
8. In caso di omissione anche parziale del contributo
integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978.
il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere il contributo
omesso e le relative sanzioni, che vengono versate
dall'INPS al fondo prescelto.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al
finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati
dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire
100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse
preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in
riferimento al numero degli enti e dei lavoratori
interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita'
per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire
i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture
formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del
18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall'anno 2001 e' stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai
fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal
contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui
all'articolo medesimo. Tale quota e' stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalita' ed i
criteri di destinazioni al finanziamento degli interventi
di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000
dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999. n. 144,
sono:
a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al
citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare,
in via prioritaria i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali:
b) per il restante 25 per cento accantonati per
essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini
ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al
presente comma ed al comma 10.
13. Per le annualita' di cui comma 12, l'INPS continua
ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il
versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui
al medesimo comma.
14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i cui
oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di
ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad
impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai
programmi o alle attivita' di assistenza tecnica in corso
di svolgimento alla data di entrata in vigore della
presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione
delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli
esercizi antecedenti la programmazione comunitaria
1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio
del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni,
possono esseredestinati alla copertura di oneri derivanti
dalla responsabilita' sussidiaria dello Stato membro ai
sensi della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di
cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio
1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per l'anno 2003, per
le attivita' di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del
diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui
all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.".
- Il testo dell'art. 25, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e' il seguente:
"Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente comma
affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle
somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale con periodicita' trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato "Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1
febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
20 dicembre 1977. .".
- Il testo dell'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e'
il seguente:
"2. In attuazione dell'art. 17, comma 1, lettera d),
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' stabilita a
decorrere dall'anno 1999 in lire 200 miliardi la quota di
gettito dei contributi di cui all'art. 9, comma 5, del
decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
destinata agli interventi di cui al medesimo art. 17, comma
1, lettera d). Conseguentemente, per assicurare la
continuita' degli interventi di cui all'art. 9 del citato
decreto - legge n. 148 del 1993, e' autorizzata la spesa di
lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999".
- Il testo dell'art. 36 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 36 (Ordinamento e amministrazione delle
associazioni non riconosciute). - L'ordinamento interno e
l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come
persone giuridiche [codice civile 12, 600] sono regolati
dagli accordi degli associati.
Le dette associazioni possono stare in giudizio nella
persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e'
conferita la presidenza o la direzione [codice civile 41;
c.p.c. 19, 75, 78, 145].".
- Il testo degli articoli 1 e 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361
(Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche
private e di approvazione delle modifiche dell'atto
costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"Art. 1 (Procedimento per l'acquisto della personalita'
giuridica). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e
9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di
carattere privato acquistano la personalita' giuridica
mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche, istituito presso le
prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona
giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai
quali e' conferita la rappresentanza dell'ente, e'
presentata alla prefettura nella cui provincia e' stabilita
la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano
copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di
presentazione della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano
state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge
o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo
scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti
adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata
da idonea documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda il prefetto provvede
all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative
all'iscrizione ovvero la necessita' di integrare la
documentazione presentata, entro il termine di cui al comma
5, ne da' motivata comunicazione ai richiedenti, i quali,
nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e
documenti. Se nell'ulteriore termine di trenta giorni, il
prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende
negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per
testamento puo' essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in
caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla
presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al
comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi
dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati
e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sentito il
Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il
riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle
materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere
della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza
del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.".
"Art. 9 (Norme speciali). - 1. Le norme del presente
regolamento sono applicabili ai procedimenti di
riconoscimento delle associazioni previste dall'art. 10
della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto
disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla e' innovato nella disciplina degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge
20 maggio 1985, n. 222, nonche' degli enti civilmente
riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese
con le confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, terzo
comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti
trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali
derogatorie rispetto alla disciplina delle persone
giuridiche di cui al libro 1, titolo II, del codice civile,
alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del
presente regolamento".



 
Art. 49. (Accertamenti sui redditi prodotti all'estero e finanziamento
indennizzi ex Jugoslavia)

1. I redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti per l'accertamento dei requisiti reddituali, da valutare ai fini dell'accesso alle prestazioni pensionistiche, devono essere accertati sulla base di certificazioni rilasciate dalla competente autorita' estera. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli italiani nel mondo, sono definite le equivalenze dei redditi, le certificazioni e i casi in cui la certificazione puo' essere sostituita da autocertificazione. Per le prestazioni il cui diritto e' maturato entro il 31 dicembre 2002 la certificazione dell'autorita' estera sara' acquisita in occasione di apposita verifica reddituale da effettuare entro il 31 dicembre 2003. 2. Le economie derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad uno specifico fondo presso l'INPS, per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato e quindi destinate all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 137, concernente disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, gia' soggetti alla sovranita' italiana.



Note all'art. 49:
- Il testo dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001, n.
137 (Modifiche della legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno) e' il seguente:
"Art. 5 (Autorizzazione di spesa). - Ai fini
dell'applicazione dell'art. 1 e' autorizzata la spesa di
lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90
miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004
fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai
sensi dell'art. 3.".



 
Art. 50.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"1. Ai soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre 2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e' riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento pensionistico spettante in relazione all'anzianita' contributiva posseduta alla data della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore all'ammontare dell'assegno di cui all'articolo 4, comma 1, spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari non spettano i benefici previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, 'e inserito il seguente:
"1-bis. I lavoratori rientranti nelle fattispecie di cui al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 12, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, determinati come indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia' maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003, entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei loro confronti cessano di trovare applicazione le disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello entro il quale possono presentare la relativa domanda".
3. Per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato non puo' comportare un onere finanziario complessivo a carico del predetto Fondo per l'occupazione, superiore alla somma di 5,16 milioni di euro, che a tale fine e' preordinata nell' ambito del Fondo.
4. I lavoratori aventi titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attivita' socialmente utili e relative prestazioni accessorie con oneri a carico del predetto Fondo per l'occupazione, che ne facciano richiesta per intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa, possono ottenere la corresponsione anticipata del predetto assegno che sarebbe loro spettato fino a tutto il 31 dicembre 2003, detratte le mensilita' gia' riscosse alla data della domanda, con la conseguente cancellazione dal bacino dei lavoratori socialmente utili. La domanda dovra' essere corredata da una apposita dichiarazione di responsabilita' con la quale l'interessato dovra' fornire le indicazioni sull'attivita' che intende intraprendere, precisando la data di inizio della nuova attivita'. L'assegno anticipato e' cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, e' concesso con le modalita' previste per l'assegno anticipato.
5. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, le parole: "e limitatamente agli anni 2001 e 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003". Gli interventi di cui al presente comma sono attivabili nei limiti di 2.789.000 euro per l'anno 2003 e subordinatamente al rispetto delle disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno 2002.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, pari ad euro 51,949 milioni per l'anno 2003, ad euro 53 milioni per l'anno 2004, ad euro 44 milioni per l'anno 2005, ad euro 36 milioni per l'anno 2006, ad euro 23 milioni per l'anno 2007 e ad euro 10 milioni per l'anno 2008, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
7. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attivita' in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con oneri per l'anno 2003 pari a 297 milioni di euro.



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 10 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Ai
soggetti aventi titolo all'assegno di utilizzo per
prestazioni in attivita' socialmente utili e relative
prestazioni accessorie, con oneri a carico del fondo di cui
all'art. 1, comma 1, in possesso alla data del 31 dicembre
2003 dei requisiti di ammissione alla contribuzione
volontaria di cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive
modificazioni, determinati con riferimento ai requisiti
pensionistici vigenti alla data del 1 gennaio 2003, e'
riconosciuta una indennita' commisurata al trattamento
pensionistico spettante in relazione all'anzianita'
contributiva posseduta alla data della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite delle
risorse preordinate allo scopo dal decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 giugno
1998. Tale indennita' non potra' comunque essere inferiore
all'ammontare dell'assegno di cui all'art. 4, comma 1,
spettante alla data della suddetta domanda. Dalla data di
decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai
beneficiari non spettano i benefici previsti dall'art. 12
del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, con esclusione di quelli di cui
al comma 5-bis del medesimo articolo. Al raggiungimento dei
requisiti pensionistici richiesti dalla disciplina vigente
alla data del 1 gennaio 2003, il trattamento provvisorio
viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate
dalla disciplina medesima. Ai lavoratori destinatari delle
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del citato
decreto ministeriale 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.
1-bis. I lavoratori rientranti nella fattispecie di cui
al comma 1, per potersi avvalere delle disposizioni di cui
al medesimo comma, devono presentare apposita domanda, a
pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese
successivo a quello nel corso del quale maturano i
requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di
cui all'art. 12, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, determinati come
indicato nel medesimo comma 1, ovvero, qualora abbiano gia'
maturato detti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003,
entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003. Nei
loro confronti cessano di trovare applicazione le
disposizioni in materia di attivita' socialmente utili a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
entro il quale possono presentare la relativa domanda.
2. Con appositi decreti interministeriali, possono
essere individuate misure, nell'ambito di quelle previste
dall'art. 6, che prevedano l'utilizzo di risorse, ove
previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni
statali di volta in volta interessate, finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale esterna dei soggetti di cui
all'art. 2, comma 1, i quali hanno svolto attivita' di
lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni
stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
interregionali, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto
legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano confermate le disposizioni vigenti in
materia di lavori socialmente utili di cui al decreto
legislativo n. 468 del 1997, e successive modifiche, a al
decreto ministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili
con le disposizioni del presente decreto legislativo. In
particolare sono abrogate le seguenti disposizioni del
decreto legislativo n. 468/1998:
a) art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), comma 3,
comma 4 e comma 6;
b) art. 2, commi 2, 4, 6, 7 e 8;
c) art. 3, commi 2 e 3;
d) art. 4;
e) art. 5;
f) art. 6;
g) art. 9;
h) art. 11".
- Il testo del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 21 maggio 1998 (Misure per favorire la
ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei
requisiti pensionistici per i lavoratori impegnati nei
lavori socialmente utili), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998.
- Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo
n. 468 del 1997, e' il seguente:
"Art. 12 (Disciplina transitoria). - 1. Le disposizioni
di cui al presente articolo si riferiscono al lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del
31 dicembre 1997, per almeno dodici mesi, in progetti
approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano
ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilita' di
cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza
approvazione della lista medesima da parte delle competenti
commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento e'
disposto dal responsabile della direzione regionale del
lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura, le quali inviano
tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in
lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili
costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di
preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi
ultimi, sia richiesta la medesima professionalita' con la
quale il soggetto e' stato adibito ai predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti
pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30
per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a
selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il
raggiungimento dei trattamenti pensionistici per i
lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a cio' preordinate sul Fondo per
l'occupazione e secondo le modalita' stabilite nel decreto
di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di
cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il
pensionamento di anzianita' o di vecchiaia, la concessione
di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere
relativo al proseguimento volontario della contribuzione
ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo
all'anzianita' maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione
del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di
un progetto di lavoro autonomo secondo le modalita' di cui
all'art. 9 - septies del citato decreto-legge n. 510 del
1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi
quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196, di un contributo aggiuntivo ai benefici gia' previsti
dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito
dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo
indeterminato.
5 - bis. I contributi previsti ai sensi della lettera
c) del comma 5 possono essere concessi nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui
alla lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a
fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili
opportunita' occupazionali per i soggetti di cui al
presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'art. 10, comma l, lettera b), potra' avvenire anche in
deroga alle procedure di evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilita' destinati ai
soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il
31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui
all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), destinati ai soggetti
di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'art. 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente
articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione
alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al
presente articolo, nonche' le modalita' di attuazione delle
misure di cui al comma 5".
- Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del citato decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
21 maggio 1998, e' il seguente:
"1. I lavoratori di cui all'art. 1 del presente
decreto, cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di anzianita' o
vecchiaia, richiesti secondo la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo
mancante. Ad essi e' concesso un contributo a fondo
perduto, a valere sul Fondo per l'occupazione, pari al 50
per cento dell'onere relativo al proseguimento volontario
della contribuzione, cosi' come determinato dall'INPS ai
sensi del successivo comma 3. Il contributo viene versato
all'INPS in rate annuali, previa richiesta dell'istituto
medesimo, complessivamente per tutti i lavoratori
interessati e indicati nella richiesta medesima. La
rimanente quota di contribuzione volontaria resta a carico
del lavoratore che puo' versarla in rate mensili, per tutto
il periodo mancante, sotto forma di conguaglio con
l'erogazione dei trattamenti pensionistici di cui al
seguente comma 2.
2. I lavoratori di cui al comma 1 ammessi alla
contribuzione volontaria sono immediatamente collocati in
pensione, in deroga alle norme vigenti, con un trattamento
pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva
anzianita' contributiva dimostrabile al momento della
domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui
al comma 3 seguente, per il periodo mancante al
raggiungimento dei requisiti pensionistici. Una volta
raggiunti tali requisiti pensionistici, il trattamento
pensionistico viene erogato in modo pieno. I lavoratori
possono essere utilizzati nei comuni di residenza, per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 1, comma 2,
lettera d) del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468,
sino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. Ai
predetti lavoratori puo' essere erogato l'importo
integrativo di cui all'art. 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 468 del 1997, fermo restando quanto
stabilito dal comma 6 del medesimo articolo".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e
modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a
norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.
144), e' il seguente:
"1. Le disposizioni del presente decreto si applicano,
salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che
abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza
in tali attivita' nel periodo dal 1 gennaio 1998 al
31 dicembre 1999".
- Per il testo dell'art. 1, comma 7, del citato decreto
- legge n. 148 del 1993 si veda la nota all'art. 41.
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio
1998, e' il seguente:
"5. Ai lavoratori di cui al comma 4 che dimostrino di
aver avviato forme di autoimpiego o di
microimprenditorialita', a prescindere dai casi di cui al
comma 1, spetta altresi' l'incentivo di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto, che in tal caso viene
erogato in unica soluzione.
Il predetto incentivo e' riconosciuto anche in caso di
avvio di nuove societa' operative, qualora il lavoratore vi
partecipi in qualita' di socio. In tali casi la cooperativa
di che trattasi non ha diritto, per i medesimi lavoratori,
agli incentivi di cui all'art. 4, comma 1".
- Il testo dell'art. 78, comma 6, della citata legge n.
388 del 2000, come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"6. In deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 4,
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
limitatamente agli anni 2001, 2002 e 2003, le regioni e gli
altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell'ambito
delle disponibilita' finanziarie possono, relativamente
alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in
attivita' socialmente utili. L'incentivo previsto all'art.
7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000,
e' esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di
autonomia finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del
1997".
- Il testo dell'art. 78, comma 31, della citata legge
n. 388 del 2000, e' il seguente:
"31. Ai fini della stabilizzazione dell'occupazione dei
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili
presso gli istituti scolastici, sono definite, in base ai
criteri stabiliti ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della
normativa vigente, secondo criteri e modalita' che
assicurino la trasparenza e la competitivita' degli
affidamenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 287
miliardi per l'anno 2001 e di lire 575 miliardi per l'anno
2002. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 249
miliardi per l'anno 2002, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 66, comma 1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144.".



 
Art. 51.
(Disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi)

1. A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualita' di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
2. L'obbligatorieta' dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attivita' sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilita' permanente.
 
Art. 52.
(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.
2. A decorrere dal 10 gennaio 2004, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sara' fissata la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito degli stessi accordi rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta.
3. Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo, anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323.
4. Tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i seguenti: a) l'attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere,
di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 87 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388; la relativa verifica avviene
secondo modalita' definite in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano; b) l'adozione dei criteri e delle modalita' per l'erogazione delle
prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse,
in attuazione del punto 4.3 dell'Accordo tra Governo, regioni e
province autonome del 22 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio 2002; la
relativa verifica avviene secondo modalita' definite in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; c) l'attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva
dell'eliminazione o del significativo contenimento delle liste di
attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso
gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio
nei sette giorni della settimana, in armonia con quanto previsto
dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio 2002,
sulle modalita' di accesso alle prestazioni diagnostiche e
terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa. A tale
fine, la flessibilita' organizzativa e gli istituti contrattuali
della turnazione del lavoro straordinario e della pronta
disponibilita', potranno essere utilizzati, unitamente al recupero
di risorse attualmente utilizzate per finalita' non prioritarie,
per ampliare notevolmente l'offerta dei servizi, con diminuzione
delle giornate complessive di degenza. Annualmente le regioni
predispongono una relazione, da inviare al Parlamento, circa
l'attuazione dei presenti adempimenti e i risultati raggiunti; d) l'adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge 2001, n.
347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, la decadenza automatica dei direttori generali
nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico
delle aziende sanitarie e ospedaliere, nonche' delle aziende
ospedaliere autonome.

5. Il comma 3 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e' abrogato.
6. Al secondo periodo del comma 40 dell'articolo i della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "e al 12,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: ", al 12,5 per cento" e le parole: "pari o superiore a lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra euro 103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro 154,94. Il Ministero della salute, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al presente comma".
7. Il secondo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' soppresso. Conseguentemente, sono rideterminati i prezzi dei medicinali stabiliti in base alla deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001.
8. La riduzione del prezzo delle specialita' medicinali di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, e' rideterminata nella misura massima del 20 per cento.
9. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere, di cui al comma 4, lettera a), di contenere la spesa sanitaria, nonche' di accelerare l'informatizzazione del sistema sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare stabilisce le modalita' per l'assorbimento, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della tessera recante il codice fiscale nella carta nazionale dei servizi e per la progressiva utilizzazione della carta medesima ai fini sopra descritti.
10. All'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, al comma 3, le parole: "l'anno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2002 e 2003"; al comma 4, le parole: "l'esercizio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "gli esercizi 2002 e 2003".
11. Dalla data di entrata in vigore del decreto di riclassificazione dei medicinali adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e comunque entro e non oltre il 16 gennaio 2003 la riduzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' rideterminata nella misura del 7 per cento.
12. Il termine del 31 dicembre 2003 previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'articolo 5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, e dall'articolo 85, comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2008.
13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici devono versare, a favore del Ministero della salute, per ogni medicinale omeopatico per il quale sia stato gia' corrisposto il contributo di lire 40.000 previsto dall'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la somma di euro 25 a titolo di acconto sulle tariffe dovute in sede di primo rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'allegato 2, lettera A), annesso al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998.
14. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ciascuno dei medicinali omeopatici di cui al comma 13 sara' attribuito, da parte del Ministero della salute, un numero provvisorio di registrazione.
15. A tutti i medicinali omeopatici per i quali le aziende produttrici hanno versato la somma di lire 40.000, ai sensi dell'articolo 85, comma 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' consentita la notifica di variazioni limitatamente ai seguenti casi: a) variazioni del confezionamento primario; b) quantita' del contenuto; c) variazione di una o piu' diluizioni del o dei materiali di
partenza purche' la nuova diluizione sia piu' alta della
precedente; d) sostituzione di un componente con uno analogo; e) eliminazione di uno o piu' componenti; f) variazione del titolare dell'autorizzazione alla
commercializzazione; g) variazione del nome commerciale; h) variazione del sito di produzione; i) variazione del produttore.

16. Il richiedente deve allegare, per ogni variazione notificata, la ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa prevista dal citato decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre 1997. La variazione si intende accordata trascorsi novanta giorni dalla data di notifica.
17. Ai medicinali omeopatici non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, introdotto dal comma 1 dell'articolo 40 della legge 1 marzo 2002, n. 39.
18. Per il solo anno 2002 sono posti a carico dello Stato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'importo di 165 milioni di euro a compensazione della minore somma definita a titolo di entrate proprie e l'importo di 50 milioni di euro per il finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'" di Roma.
19. Alle imprese farmaceutiche titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, e' consentito organizzare o contribuire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all'estero per gli anni 2004, 2005 e 2006 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, nella misura massima del 50 per cento di quelli notificati al Ministro della salute nell'anno 2003 o autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo. Non concorrono al raggiungimento della percentuale di cui al periodo precedente gli eventi espressamente autorizzati dalla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
20. A decorrere dal 1 gennaio 2003 l'importo del reddito annuo netto indicato all'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1993, n. 433, e' elevato a 10.717 euro. L'importo suddetto puo' essere elevato ogni due anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
21. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e' assegnato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la realizzazione di un centro nazionale di adroterapia oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta energia.
22. Al comma 37 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo, dopo le parole: "di alta formazione", sono
inserite le seguenti: "di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287"; b) nel secondo periodo, dopo le parole: "credito di imposta", sono
inserite le seguenti: ", riconosciuto automaticamente secondo
l'ordine cronologico dei relativi atti di convenzionamento, e
subordinatamente di quelli di presentazione delle relative domande
da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali, e' assegnato nel limite massimo di 1 milione di euro per
ciascun istituto richiedente"; c) nel terzo periodo, le parole: "sono individuati annualmente gli
istituti" sono sostituite dalle seguenti: "sono individuate
annualmente le categorie degli istituti" e le parole: "e la misura
massima dello stesso" sono soppresse.

23. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, che ne fissa misura e modalita' di versamento con regolamenti soggetti ad approvazione dei ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509".
24. All'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' abrogato; b) al comma 4, primo periodo, le parole da: "e' autorizzato" fino a:
"per l'anno 1999 e" sono sostituite dalle seguenti: "puo'
assumere, secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di
ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei limiti di
impegno ventennali"; c) al comma 4, dopo il primo periodo, einserito il seguente: "Le rate
di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori sono corrisposte
dal Corpo della Guardia di finanza direttamente agli istituti
bancari mutuanti, salvo il caso di autofinanziamento".

25. Gli ulteriori adeguamenti al prezzo medio europeo da effettuarsi secondo criteri e modalita' stabilite dal CIPE, sulla base dei dati di vendita e dei prezzi nell'anno 2001 nei paesi dell'Unione europea, avranno effetto a partire dal 10 luglio 2003. Fino a tale data e' comunque sospeso il processo di riallineamento al prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1998.
26. Il termine di cui al comma 25 e' ulteriormente prorogato nel caso in cui l'incidenza della spesa per l'assistenza farmaceutica risulti eccedere il tetto programmato previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' sostituito dal seguente:
"9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".



Note all'art. 52:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 16, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi
correttivi di finanza pubblica":
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
familiare con un reddito complessivo riferito all'anno
precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
1 gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di
trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
ed i familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
loro familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
a carico, purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22
milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un
ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico. Le
esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da
apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
forme morbose e le categorie previste dal decreto del
Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso
decreto.".
- Il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999,
n. 329, concerne: "Regolamento recante norme di
individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124.".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n. 323, recante: "Riordino del settore
termale":
"4. L'unitarieta' del sistema termale nazionale,
necessaria in rapporto alla specificita' e alla
particolarita' del settore e delle relative prestazioni, e'
assicurata da appositi accordi stipulati, con la
partecipazione del Ministero della sanita', tra le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle
aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il
recepimento da parte della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 15, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 gia' citata nella presente
nota:
"15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e
delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le
prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino
all'importo massimo di lire 70.000 per ricetta, con
assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli
importi eccedenti tale limite.".
- La legge 24 ottobre 2000, n. 323 concerne: "Riordino
del settore termale".
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, recante: "Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture":
"Art. 4 (Concorso delle regioni al rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica). - 1. Le disposizioni di cui
all'art. 40 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle
province autonome per l'anno 2001, funzionali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, sono estese anche agli
anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi quale livello di
finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento da
parte delle medesime, quello considerato dall'accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 3 agosto 2000,
come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i predetti anni,
secondo le percentuali stabilite dall'art. 85, comma 8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
- Si riportano il testo dell'art. 87, commi 5-bis,
5-ter e 5-quater della citata legge 23 dicembre 2000, n.
388:
"5-bis. Le regioni adottano le necessarie iniziative
per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed
ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la
tempestiva disponibilita' delle informazioni, anche per via
telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e
delle finanze, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.
5-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei
dati e l'interoperabilita' delle soluzioni tecnologiche
adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del
nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della
salute.
5-quater. Le regioni determinano le modalita' e gli
strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano,
inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che
abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o
che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al
livello appropriato.".
- Si riporta il testo del punto 4.3 dell'Accordo tra
Governo, regioni e province autonome del 22 novembre 2001
sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni:
"4.3. Le regioni disciplinano i criteri e le modalita'
per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che
non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa
e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, anche
tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
In sede di prima applicazione la disciplina e' adottata
dalle regioni entro il 30 giugno 2002.".
- L'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano del 14 febbraio
2002 concerne i criteri di priorita' per l'accesso alle
prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi
di attesa.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, lettera c),
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
recante: "Interventi urgenti in materia sanitaria":
"2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:
a)-b) (omissis);
c) per determinare le misure a carico dei direttori
generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento
dell'equilibrio economico.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"40. A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita'
medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65
per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al
pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
e al netto dell'I VA pari al 3,75 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le
specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
e' compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
per le specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico e' compreso tra lire 100.000 e lire 199.999, al
12,5 per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
154,94 e al 19 per cento per le specialita' medicinali il
cui prezzo di vendita al pubblico e' superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
presente comma. Per le farmacie rurali che godono
dell'indennita' di residenza ai sensi dell'art. 2 della
legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'IVA non superiore al lire 750
milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui
all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di
servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non
superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal
presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per
cento.".
- La deliberazione del CIPE 1 febbraio 2001, n. 3/2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73, del 28 marzo
2001, reca: "Individuazione dei criteri per la
contrattazione del prezzo dei farmaci.".
- Il decreto del Ministro della salute 27 settembre
2002 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002, concerne:
"Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9,
commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 3 e 4, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 gia'
citato nella presente nota, come modificati dalla legge qui
pubblicata:
"3. Alle imprese farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali, e' consentito di organizzare o contribuire a
realizzare mediante finanziamenti anche indiretti
all'estero per gli anni 2002 e 2003 congressi, convegni o
riunioni ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del
cinquanta per cento di quelli notificati al Ministero della
salute nell'anno 2001 o autorizzati ai sensi del comma 7
del citato art. 12.
4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la
organizzazione, partecipazione e il finanziamento anche
indiretto di convegni, congressi, seminari o riunioni di
cui al comma 3 per gli esercizi 2002 e 2003 non potra'
eccedere il cinquanta per cento delle spese sostenute e
documentate per il medesimo fine nell'esercizio 2001.".
- Si riporta il testo dell'art. 9, commi 2 e 3, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2002, n. 178 recante:
"Interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate":
"2. Il Ministro della salute, su proposta della
Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per
l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere
l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario
nazionale.
3. La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma
2 e' effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia
in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei
livelli di spesa programmata nei vigenti documenti
contabili di finanza pubblica, nonche', in particolare, il
rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano in
data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
207 del 6 settembre 2001.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, conma 1, del citato
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112:
"1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di
cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, ivi compresi quelli previsti dal
decreto ministeriale 4 dicembre 2001 del Ministro della
salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33
dell'8 febbraio 2002, e' ridotto, fino al 31 dicembre 2002,
del cinque per cento al netto dell'I.VA.".
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185 recante "Attuazione della
direttiva 92/73/CEE in materia di medicinali omeopatici",
come modificato dall'art. 2, comma 2, della legge 8 ottobre
1997, n. 347 recante "Disposizioni in materia di
commercializzazione di medicinali omeopatici", dall'art. 5,
comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 recante
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria" dall'art. 85,
comma 32, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
"1. Per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese
dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla
data del 31 dicembre 1992, l'autorizzazione ad essere
mantenuti in commercio con la medesima presentazione scade
il 31 dicembre 1997, purche' il responsabile
dell'immissione in commercio, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, documenti al
Ministero della sanita' tale presenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 85, comma 34, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 gia' citata nella presente
nota:
"34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno
provveduto a presentare la documentazione al Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 7, com-ma 1, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive
modificazioni, devono versare a favore del Ministero della
sanita' la somma di lire quarantamila per ogni medicinale
omeopatico notificato, individuato ai sensi dell'allegato
2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto
22 dicembre 1997, del Ministro della sanita', a titolo di
contributo per l'attivita' di gestione e di controllo del
settore omeopatico.".
- Si riporta il testo dell'allegato 2, lettera A)
annesso al decreto del Ministro della sanita' 22 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del
10 febbraio 1998, recante "Tariffe residuali di cui al
decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe
e i diritti spettanti al Ministero della sanita',
all'Istituto superiore di sanita' e all'Istituto superiore
per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni
rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati":
"A) Medicinali omeopatici soggetti a registrazione
semplificata.
1. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di un solo componente attivo (unitari): per ogni materiale di partenza omeopatico e per la prima | forma farmaceutica, a prescindere dal grado e dal numero | delle diluizioni |L. 50.000 --------------------------------------------------------------------- per ogni ulteriore forma farmaceutica a prescindere dal | grado e dal numero delle diluzioni | " 10.000

2. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere la registrazione di medicinali omeopatici per uso umano a base di due o piu' componenti attivi (composti o complessi):
a) fino ad un massimo di 8 componenti attivi |L. 250.000 --------------------------------------------------------------------- per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari | composizione | " 10.000 ---------------------------------------------------------------------
b) oltre gli 8 componenti attivi | " 350.000 --------------------------------------------------------------------- per ogni eventuale ulteriore forma farmaceutica di pari | composizione | " 10.000

3. Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una integrazione o alla modifica della registrazione di un medicinale omeopatico oggetto di un singolo decreto di registrazione:
a) per ogni integrazione o | modifica non imposta dal Ministero| della sanita' attinente alla | composizione, al confezionamento, | al numero di unita' posologiche, | L. 20.000 per medicinale alle modalita' di distribuzione, | omeopatico fino ad un massimo di vendita o dispensazione | L. 20.000.000 ---------------------------------------------------------------------
b) per ogni integrazione o | L. 20.000 per medicinale modifica attinente alla sede di | omeopatico fino ad un massimo di produzione | L. 20.000.000 ---------------------------------------------------------------------
c) per ogni modifica | concernente la ragione o | denominazione sociale della | societa' titolare della | registrazione anche a seguito di | L. 20.000 per medicinale trasferimento della proprieta' del| omeopatico fino ad un massimo di medicinale o dei medicinali | L. 20.000.000 ---------------------------------------------------------------------
d) per ogni modifica | concernente la ragione o | denominazione sociale della | societa' distributrice o della | societa' che rappresenta in Italia| la societa' estera titolare della | L. 1.000.000 per il complesso dei registrazione | prodotti interessati ---------------------------------------------------------------------
4. Accertamenti conseguenti | alla domanda di autorizzazione | all'importazione di medicinali | omeopatici per uso umano ai sensi | L. 50.000 per medicinale dell'art. 6 del decreto | omeopatico (*) fino ad un massimo legislativo n. 178/1991 | di L. 20.000.000

Per le prestazioni non specificate nel presente settore
si ritengono applicabili le tariffe gia' previste per le
analoghe fattispecie, da quello delle specialita'
medicinali.
Le tariffe di cui ai punti 1), 2) e 3) debbono
intendersi applicabili ai medicinali omeopatici sottoposti
a procedura semplificata (articoli 3 e 5 decreto
legislativo n. 185/1995) sia di nuova registrazione, sia in
sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 7 del decreto legislativo n. 185/1995.".
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 540 recante: "Attuazione
della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano", come
introdotto dal comma 1, dell'art. 40 della legge 1 marzo
2002, n. 39 recante: "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2001":
"Art. 5-bis (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro
della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola
confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica
dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale di cui al decreto ministeriale
29 febbraio 1988 del Ministro della sanita' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e
successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese
successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati
centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura
dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente
comma, raccolga e registri i movimenti delle singole
confezioni dei prodotti medicinali attraverso il
rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno
2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le
modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della
banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I
produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo
di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i
depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e,
rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi
in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le
aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e
trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
e trasmettere il codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata
allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere
dal 1 gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali
immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini
conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
9.000 euro.".
- L'accordo tra Governo, regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, concerne
integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto
2000 e il 22 marzo 2001 in materia sanitaria.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 e successive
modificazioni recante "Attuazione della direttiva 92/28/CEE
concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano":
"Art. 12 (Convegni o congressi riguardanti i
medicinali). - 1. Ogni impresa farmaceutica titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio di
medicinali che organizzi o contribuisca a realizzare,
mediante finanziamenti anche indiretti, in Italia o
all'estero un congresso, un convegno o una riunione su
tematiche comunque attinenti all'impiego di medicinali,
deve trasmettere al competente ufficio del Ministero della
sanita', almeno sessanta giorni prima della data
dell'inizio del congresso o incontro, una comunicazione,
con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
a) propria denominazione o ragione sociale, codice
fiscale e sede;
b) sede e data della manifestazione;
c) destinatari dell'iniziativa;
d) oggetto della tematica trattata e correlazione
esistente fra questa e i medicinali di cui l'impresa e'
titolare;
e) qualificazione professionale e scientifica dei
relatori;
f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa
si limiti a fornire un contributo agli organizzatori,
devono essere indicati l'entita' e le modalita' dello
stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli
organizzatori come corrispettivo.
2. Per le riunioni di non piu' di dieci medici
organizzate direttamente dall'impresa farmaceutica, la
comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al Ministero
della sanita' almeno quindici giorni prima della data di
svolgimento.
3. Quando alla realizzazione di uno stesso congresso,
convegno o riunione contribuiscono piu' imprese
farmaceutiche, le comunicazioni di cui al comma 1 devono
pervenire congiuntamente, per il tramite degli
organizzatori, con un prospetto riepilogativo delle imprese
partecipanti. Le comunicazioni inviate in difformita' da
quanto stabilito dal presente comma sono prive di
efficacia.
4. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
attenersi a criteri di stretta natura tecnica ed essere
orientate allo sviluppo delle conoscenze nei settori della
chimica, tecnica farmaceutica, biochimica, fisiologia,
patologia e clinica. E' vietata la partecipazione di
imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere
sindacale.
5. Nell'ambito delle manifestazioni di cui ai commi 1 e
2, eventuali oneri per spese di viaggio o per ospitalita'
devono essere limitati agli operatori del settore
qualificati e non possono essere estesi ad eventuali
accompagnatori. Detti oneri non possono riguardare medici
generici. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere il
periodo di tempo compreso tra le dodici ore precedenti
l'inizio del congresso e le dodici ore successive alla
conclusione del medesimo, ne' presentare caratteristiche
tali da prevalere sulle finalita' tecnico-scientifiche
della manifestazione.
6. L'impresa farmaceutica puo' realizzare o contribuire
a realizzare il congresso, il convegno o la riunione se,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al
comma 1 o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre
cinque giorni prima della data della riunione, il Ministero
della sanita' non comunica la propria motivata opposizione.
7. Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e
per quelle che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
onere superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
ottenere espressa autorizzazione dal Ministero della
sanita', il quale adotta le proprie determinazioni entro
quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al comma
1. Nelle ipotesi disciplinate dal presente comma la
comunicazione predetta deve essere redatta in carta legale
ed essere corredata dell'attestazione del pagamento, ai
sensi dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, dell'importo di lire tremilioni.
8. Le somme di cui al comma 7 dovranno affluire
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione ai competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della sanita' relativi alla
pubblicazione del bollettino d'informazione sui farmaci del
Ministero stesso e ad altre iniziative ministeriali in
materia di informazione degli operatori sanitari e di
farmacovigilanza.
9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o
collateralmente allo stesso, non puo' essere effettuata
alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni
medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad
eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto,
approvato dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9,
comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,
degli atti congressuali e di lavori scientifici, purche'
integrali e regolarmente depositati presso il Ministero
della sanita' ai sensi dell'art. 8, comma 1. Limitatamente
ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione,
nelle lingue originali, di materiale informativo conforme
alle autorizzazioni all'immissione in commercio del
medicinale rilasciate in altri Paesi, purche' medici
provenienti da questi ultimi risultino presenti alla
manifestazione.
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche ai congressi, convegni e riunioni di farmacisti su
tematiche comunque attinenti ai medicinali.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data
successiva al 30 giugno 1993.
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni recante: "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421":
"Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione
continua). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e'
nominata una Commissione nazionale per la formazione
continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e'
presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da
quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal
Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da
venticinque membri, di cui due designati dal Ministro della
salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica,
uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro
per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della
Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle
province autonome, due dalla Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno
dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici
veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici
d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi
delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni
dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle
professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3
della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area della prevenzione di cui
all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla
Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno
dalla Federazione nazionale. degli ordini dei chimici. Con
il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di
consultazione delle categorie professionali interessate in
ordine alle materie di competenza della Commissione.
2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con
programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nonche' gli ordini e i collegi
professionali interessati, gli obiettivi formativi di
interesse nazionale, con particolare riferimento alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei
relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione
definisce i crediti formativi che devono essere
complessivamente maturati dagli operatori in un determinato
arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei
programmi di formazione predisposti a livello regionale
nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e
la valutazione delle esperienze formative. La Commissione
definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle
societa' scientifiche nonche' dei soggetti pubblici e
privati che svolgono attivita' formative e procede alla
verifica della sussistenza dei requisiti stessi.
3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di
partecipazione degli ordini e dei collegi professionali,
provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali per la formazione continua, concorrono
alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse
nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i
progetti di formazione di rilievo regionale secondo i
criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una
relazione annuale sulle attivita' formative svolte,
trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di
garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei
programmi regionali di formazione continua.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera d),
della legge 27 ottobre 1993, n. 433, recante:
"Rivalutazione del sussidio a favore degli hanseniani e
loro familiari":
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 l'entita' del
sussidio spettante ai cittadini italiani affetti dal morbo
di Hansen, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge
31 marzo 1980, n. 126, come sostituito dall'art. 1 della
legge 24 gennaio 1986, n. 31, e' rivalutata nel modo
seguente:
a)-c) (omissis);
d) in presenza di eventuali altri redditi i cittadini
affetti da morbo di Hansen hanno diritto al sussidio nella
misura concorrente alla formazione di un reddito annuo
netto di L. 18.400.000.".
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 37, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"37. Allo scopo di promuovere l'attivita di formazione
internazionale e di diffusione delle diverse culture
nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura
stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di
universita' estere, appositamente convenzionati con scuole
pubbliche di alta formazione di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca,
formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile
anche come credito di imposta, riconosciuto automaticamente
secondo l'ordine cronologico dei relativi atti di
convenzionamento, e subordinatamente di quelli di
presentazione delle relative domande da presentare entro il
31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, e'
assegnato nel limite massimo di un milione di euro per
ciascun istituto richiedente, non concorre alla
determinazione della base imponibile e puo' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
determinate le modalita' di attuazione del presente comma e
sono individuate annualmente le categorie degli istituti
per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche
come credito di imposta.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 luglio
1901, n. 306, e successive modificazioni recante
"Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei
sanitari italiani in Perugia", come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 2. - Alle spese occorrenti pel mantenimento,
l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di
cui all'art. 1, concorreranno:
a) il patrimonio della fondazione;
b) i lasciti, le donazioni e in generale qualunque
altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
c) gli accrescimenti che subira' il patrimonio della
fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara'
in fine d'anno capitalizzato;
d) le elargizioni degli ordini dei medici, di altre
associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e
morale;
e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari
iscritti agli ordini professionali italiani dei farmacisti,
medici chirurghi, odontoiatri e veterinari, nella misura
stabilita dal consiglio di amministrazione della
fondazione, che ne fissa misura e modalita' di versamento
con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri
vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
f) il contributo volontario di tutti gli altri
sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme
di cui al precedente comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante: "Attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza":
"2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:
a) lo statuto e i regolamenti, nonche' le relative
integrazioni o modificazioni;
b) le delibere in materia di contributi e
prestazioni, sempre che la relativa potesta' sia prevista
dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza
sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le
delibere sono adottate sulla base delle determinazioni
definite dalla contrattazione collettiva nazionale.".
- Si riporta il testo dell'art. 29 della legge
18 febbraio 1999, n. 28, come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 29 (Costruzione, ammodernamento e acquisto di
immobili per il Corpo della Guardia di f inanza). - 1. Al
fine di assicurare una maggiore efficienza nell'attivita'
di contrasto dei fenomeni dell'evasione, attraverso una
migliore articolazione sul territorio delle strutture del
Corpo della guardia di finanza ed una maggiore mobilita'
del personale, e' autorizzata la realizzazione di un
programma per la costruzione, l'ammodernamento e l'acquisto
di immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio,
nonche' per lo svolgimento delle relative attivita' di
gestione.
2. L'approvazione dei progetti ricompresi nel programma
di cui al comma 1, in corrispondenza di effettive esigenze
di difesa e di sicurezza, equivale a dichiarazione di
pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' delle opere e
costituisce variante dello strumento urbanistico del comune
interessato. Le relative opere sono equiparate a quelle
destinate alla difesa militare.
3. (Comma abrogato).
4. Per l'attuazione del programma di cui al presente
articolo, il Corpo della guardia di finanza puo' assumere,
secondo un piano approvato dal Ministro dell'economia e
delle finanze, impegni pluriennali corrispondenti alle rate
di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori, nei
limiti di impegno ventennali di lire 12.100 milioni per
l'anno 2000. Le rate di ammortamento dei mutui contratti
dai fornitori sono corrisposte dal Corpo della guardia di
finanza direttamente agli istituti bancari mutuanti, salvo
il caso di autofinanziamento. Al relativo onere, pari a
lire 58.800 milioni per l'anno 1999 e a lire 70.900 milioni
a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.".
- La deliberazione del CIPE del 26 febbraio 1998, n.
10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998, reca: "Individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo medio europeo delle specialita'
medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, gia' citata nella
presente nota:
"Art. 5 (Tetti di spesa). - 1. A decorrere dall'anno
2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica territoriale non puo' superare, a
livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per
cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le
regioni adottano, sentite le associazioni di categoria
interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il
rispetto della disposizione di cui al presente articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante "Disposizioni in materia
di finanza pubblica", come modificato dalla legge qui
pubblicata:
"Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1. Il Governo
determina, con effetto dal 1 gennaio 1992, i livelli di
assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di
uniformita' sul territorio nazionale nonche' gli standard
organizzativi e di attivita' da utilizzare per il calcolo
del parametro capitario di finanziamento di ciascun livello
assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento e'
adottato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed emanato a'
termini dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13,
sulla base dei seguenti limiti e principi:
a) i livelli di assistenza sanitaria sono definiti
nel rispetto delle disposizioni di legge, delle direttive
comunitarie e, limitatamente alle modalita' di erogazione,
degli accordi di lavoro per il personale dipendente;
b) gli standard organizzativi e di attivita' sono
determinati a fini di calcolo del parametro capitario di
finanziamento e non costituiscono vincolo organizzativo per
le regioni e le unita' sanitarie locali;
c) il parametro capitario per ciascun livello di
assistenza e' finanziato in rapporto alla popolazione
residente. La mobilita' sanitaria interregionale e'
compensata in sede nazionale;
d) per favorire la manovra di rientro e' istituito,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo sanitario
nazionale, un fondo di riequilibrio da utilizzarsi per
sostenere le regioni con dotazione di servizi eccedenti gli
standard di riferimento:
e) in ogni caso e' garantita la somministrazione
gratuita di farmaci salvavita ed il regime di esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria prevista dalle
leggi vigenti. La verifica dell'andamento della spesa ed il
rispetto dell'uniformita' delle prestazioni e' effettuata
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. I risultati della verifica sono trasmessi al
Parlamento al 31 luglio ed al 31 dicembre, anche ai fini
dell'adozione di eventuali misure correttive.
2. Le regioni, con apposito provvedimento
programmatorio di carattere generale anche a stralcio del
piano sanitario regionale, possono dichiarare la decadenza
delle convenzioni in atto per la specialistica esterna e
con le case di cura e rideterminare il fabbisogno di
attivita' convenzionate necessarie per assicurare i livelli
obbligatori uniformi di assistenza, nel rispetto delle
indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge
23 ottobre 1985, n. 595. Le convenzioni possono essere
stipulate anche con istituzioni sanitarie private gestite
da persone fisiche e da societa' che erogano prestazioni
poliambulatoriali, di laboratorio generale e specialistico
in materia di analisi chimico-cliniche, di diagnostica per
immagini, di medicina fisica e riabilitazione, di terapia
radiante ambulatoriale, di medicina nucleare in vivo e in
vitro. Dette istituzioni sanitarie sono sottoposte al
regime di autorizzazione e vigilanza sanitaria di cui
all'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e devono
avere un direttore sanitario o tecnico, che risponde
personalmente dell'organizzazione tecnica e funzionale dei
servizi e del possesso dei prescritti titoli professionali
da parte del personale che ivi opera.
3. Le regioni sono tenute ad attuare, a modifica di
quanto previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, il
modello delle aree funzionali omogenee con presenza
obbligatoria di day hospital, conservando alle unita'
operative che vi confluiscono l'autonomia funzionale in
ordine alle patologie di competenza, nel quadro di una
efficace integrazione e collaborazione con altre strutture
affini e con uso in comune delle risorse umane e
strumentali.
4. A decorrere dal 1 gennaio 1992, la quota di
partecipazione alla spesa farmaceutica del 40 per cento e'
elevata al 50 per cento con arrotondamento alle cinquecento
lire superiori; la quota fissa sulle singole prescrizioni
farmaceutiche e' determinata in lire 3.000 e in lire 1.500
per le confezioni a base di antibiotici e per i prodotti in
fleboclisi e in confezione monodose. Tale quota e' dovuta
da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e
gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta
vitalizia, nonche', ai sensi dell'art. 5 della legge
3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio. La
quota di partecipazione alla spesa per le prestazioni di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, e per le prestazioni di
medicina fisica e di riabilitazione e' determinata nella
misura del 50 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1992,
per ciascuna ricetta relativa a prestazioni sanitarie,
esclusi i ricoveri, diverse da quelle farmaceutiche, e'
dovuta una quota fissa di lire 3.000 da corrispondere,
all'atto della prestazione, dagli assistiti non esentati
dalla partecipazione alla spesa sanitaria. E' soppresso
l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 5della legge
29 dicembre 1990, n. 407, e il limite massimo di
partecipazione alla spesa per prestazioni specialistiche e
di diagnostica strumentale e di laboratorio e per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e'
fissato in lire 70.000 per prescrizioni contemporanee di
ciascuna branca specialistica oltre al pagamento della
quota fissa per singola ricetta; la quota di partecipazione
alla spesa per le cure termali e' determinata nella misura
del 50 per cento delle tariffe convenzionate con il limite
massimo di lire 70.000 per ciclo di cura; il limite massimo
di partecipazione alla spesa farmaceutica e' fissato in
lire 50.000 per ricetta oltre al pagamento della quota
fissa per singola prescrizione. Le quote di spettanza sul
prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali
in prontuario terapeutico sono fissate per i grossisti al
7,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); per i farmacisti al
25,5 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto
dell'IVA. A decorrere dal 1 gennaio 1992, i prezzi delle
specialita' medicinali collocate nelle classi di cui
all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge 11 marzo
1988, n. 67, sono ridotti delle seguenti misure
percentuali; specialita' medicinali con prezzo fino a lire
15.000: 1 per cento; specialita' medicinali con prezzo da
lire 15.001 a lire 50.000: 2 per cento; specialita'
medicinali con prezzo superiore a lire 50.000: 4 per cento.
La riduzione non si applica ai prezzi delle specialita'
medicinali determinati con il metodo di cui al
provvedimento del CIP n. 29 del 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 1990, ai prezzi
dei farmaci di cui alla parte A dell'allegato alla
direttiva 87/22/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, ed
inclusi nell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed a quelli di
biotecnologia da DNA ricombinante. Per le cessioni
effettuate dalle farmacie i nuovi prezzi si applicano al
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del CIP. Nel
1992 non si da' luogo all'ammissione nel prontuario di
nuove specialita' che rappresentino modifiche di confezione
o di composizione o di forma o di dosaggio di specialita'
gia' presenti nel prontuario e che comportino un aumento
del costo per ciclo terapeutico. Le ricette a carico del
Servizio sanitario nazionale per prescrizioni o prestazioni
con prezzo superiore a lire 100.000 sono sottoposte a
controllo, anche con riscontri presso gli assistiti,
adottando il codice fiscale come numero distintivo del
cittadino, incrociando i dati di esenzione con quelli
fiscali e previdenziali e inserendo gli esenti per reddito
nelle verifiche fiscali a cura dell'amministrazione
finanziaria, adottando metodiche che permettano
l'evidenziazione delle ricette per gli esenti,
formalizzando e pubblicizzando gli indicatori di consumo di
farmaci di esenzione per cittadino e di consumo dei farmaci
per giornata di degenza per le distinte unita' operative
ospedaliere, riorganizzando le farmacie ospedaliere e
procedendo agli acquisti di farmaci solo attraverso normali
gare di appalto, adottando la numerazione progressiva sui
bollini autoadesivi delle specialita' medicinali ed
effettuando dall'interno dell'Osservatorio dei prezzi e
delle tecnologie il controllo incrociato tra i dati delle
forniture farmaceutiche industriali per regione e i dati di
liquidazione alle farmacie, con le seguenti azioni
repressive, anche a cura dei Carabinieri dei nuclei
antisofisticazione e sanita', in caso di accertate anomalie
di danno del Servizio sanitario nazionale, restando
attribuiti alla responsabilita' regionale gli ulteriori
ritardi nella adozione generalizzata della lettura ottica
delle prescrizioni mediche e la conseguente mancata
attivazione delle commissioni professionali di verifica
previste dal contratto di lavoro e dalle convenzioni; gli
amministratori straordinari sono responsabili della piena
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 6,
della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative alle
sanzioni a carico dei cittadini e dei medici che fanno uso
abusivo delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa
sanitaria. I comuni e le unita' sanitarie locali sono
tenuti a rendere disponibili per la consultazione pubblica
gli elenchi dei soggetti esenti dalla partecipazione alla
spesa sanitaria per motivi di reddito.
5. In caso di spesa sanitaria superiore a quella
parametrica correlata ai livelli obbligatori uniformi di
cui al comma 1 non compensata da minori spese in altri
settori, le regioni decidono il ricorso alla propria e
autonoma capacita' impositiva ovvero adottano, in
condizioni di uniformita' all'interno della regione, le
altre misure previste dall'art. 29 della legge 28 febbraio
1986, n. 41.
6. In deroga alla normativa vigente, e nel rispetto dei
livelli uniformi di assistenza e dei rispettivi
finanziamenti, sono consentite sperimentazioni gestionali,
ivi comprese quelle riguardanti modalita' di pagamento e di
remunerazione dei servizi, quelle riguardanti servizi e
prestazioni forniti da soggetti singoli, istituzioni ed
associazioni volontarie di mutua assistenza aventi
personalita' giuridica, consorzi e societa' di servizi.
7. Con il Servizio sanitario nazionale puo'
intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e'
incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente,
pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il
rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale e'
altresi' incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o
con la titolarita' o con la compartecipazione delle quote
di imprese che possono configurare conflitto di interessi
con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita'
compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia
interesse, all'amministratore straordinario della unita'
sanitaria locale al quale compete altresi' l'adozione dei
conseguenti provvedimenti. Le situazioni di
incompatibilita' devono cessare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1
gennaio 1993, al personale medico con rapporto di lavoro a
tempo definito, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, e' garantito il passaggio, a domanda,
anche in soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno.
In corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita'
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro
all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale
all'accertamento delle incompatibilita' provvedono le
autorita' accademiche competenti. Resta valido quanto
stabilito dagli articoli 78, 116 e 117, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. In
sede di definizione degli accordi convenzionali di cui
all'art. 48, legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il
campo di applicazione del principio di unicita' del
rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi
convenzionali.
8. E' abolito il controllo dei comitati regionali di
controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e degli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
nonche' degli enti di cui all'art. 41, secondo comma, legge
23 dicembre 1978, n. 833, e degli enti ospedalieri di cui
all'art. 1, comma 13, del decreto-legge 6 gebbraio 1991, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
1991, n. 111. Limitatamente agli atti delle unita'
sanitarie locali e dei sopracitati enti ospedalieri
riguardanti il bilancio di previsione, le variazioni di
bilancio e il conto consuntivo, la determinazione della
consistenza qualitativa e quantitativa complessiva del
personale, la deliberazione di programmi di spese
pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione
dei contratti e delle convenzioni, il controllo preventivo
e' assicurato direttamente dalla regione, che e' tenuta a
pronunciarsi, anche in forma di silenzio-assenso, entro
quaranta giorni dal ricevimento dell'atto. I provvedimenti
come sopra approvati diventano definitivi. Per gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, il controllo di
cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, e' esteso anche ai
provvedimenti riguardanti i programmi di spesa pluriennali
e quelli per la disciplina e l'attribuzione dei contratti e
delle convenzioni. Il termine di trenta giorni previsto
dall'art. 18, decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 617, e' modificato in quaranta giorni.
9. E' istituita la struttura tecnica interregionale per
la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato
con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che
rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto
convenzionale, e' costituita da rappresentanti regionali
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della
predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle
materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei
Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle
politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi
Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, e' disciplinato il procedimento di
contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42,
46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. A tale fine e' autorizzata la spesa annua nel limite
massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.
10. Le tariffe relative alle prestazioni di cui
all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1992, con
riferimento alle tariffe vigenti nell'anno 1981
incrementate della variazione percentuale dell'indice dei
prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati
intervenuta tra il 1981 e 1991; la rideterminazione deve
comunque comportare un incremento delle tariffe non
inferiore al 70 per cento di quelle vigenti al 31 dicembre
1991. A partire dall'esercizio finanziario 1992, le somme
di cui all'art. 69, primo comma, lettere b), c) ed e),
della legge 23 dicembre 1977, n. 833, sono trattenute dalle
unita' sanitarie locali, dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, per essere totalmente
utilizzate ad integrazione del finanziamiento di parte
corrente.
11. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano, le misure del 20 per
cento, del 10 per cento e del 5 per cento, di cui all'art.
19, comma 1, del decreto-l egge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, sono sostituite, rispettivamente, dal 28 per
cento, dal 14 per cento e dal 7 per cento. Per il
finanziamento degli oneri a carico dei rispettivi bilanci
conseguenti alle riduzioni disposte dal predetto art. 19,
le regioni e le province autonome possono assumere mutui
con istituti di credito nel rispetto dei limiti massimi
previsti dai rispettivi statuti e dalle vigenti
disposizioni.
12. Quanto disposto dall'art. 2, comma 6, della legge
28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei confronti delle
istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano
prestazioni di natura sanitaria direttamente o
convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle regioni
o dalle unita' sanitarie locali.
13. Le regioni a statuto ordinario per le esigenze di
manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle
attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete
sono autorizzate per l'anno 1992 ad assumere mutui
decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello
massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1,
del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un
complessivo importo di lire 1.500 miliardi; per le stesse
finalita', per l'anno 1992, gli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico nonche' gli istituti
zoo-profilattici sperimentali sono autorizzati a contrarre
mutui per un importo complessivo di lire 100 miliardi. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
delibera gli importi mutuabili da ciascuna regione, da
ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
e da ciascun istituto zoo-profilattico sperimentale. Le
operazioni di mutuo sono effettuate con le aziende e gli
istituti di credito ordinario speciale individuati da
apposito decreto del Ministro del tesoro. Ai conseguenti
oneri di ammortamento valutati in lire 384 miliardi per
l'anno 1993 e in lire 288 miliardi per gli anni successivi
si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale -
parte in conto capitale, allo scopo vincolata.
14. Per le finalita' previste dal decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257, gli stanziamenti di cui all'art. 6,
comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono
integrati di lire 30 miliardi, per l'anno 1991, di lire 60
miliardi per l'anno 1992 e di lire 90 miliardi per gli anni
1993 e successivi. Ai conseguenti maggiori oneri si
provvede per il 1991 con quota parte delle risorse
accantonate sul Fondo sanitario nazionale di parte corrente
da destinare nel medesimo anno agli interventi di piano e
per gli anni 1992 e successivi con quote del Fondo
sanitario nazionale da vincolare alle predette finalita'.
15. Gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione,
gli ospedali classificati, gli istituti zoo-profilattici
sperimentali e l'Istituto superiore di sanita' possono
essere ammessi direttamente a beneficiare degli interventi
di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, su una
apposita quota di riserva determinata dal CIPE, su proposta
del Ministro della sanita', previo conforme parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
sede di definizione della disponibilita' per i mutui.
16. Nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e' costituita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione
tecnica per la verifica, entro il 31 luglio 1992, degli
andamenti di spesa nelle distinte regioni in attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'attuazione delle disposizioni e' condizione preliminare
per essere ammessi alla verifica. La predetta Conferenza
esamina in seduta plenaria le risultanze della verifica.
17. Per l'anno 1992, in attesa della approvazione del
piano sanitario nazionale, la quota del Fondo sanitario
nazionale destinata alla prevenzione e' fissata in una
misura non inferiore al 6 per cento.
18. Dal 1 gennaio 1992 i cittadini che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della
prestazione usufruita. E' compito dell'amministratore
straordinario della unita' sanitaria locale stabilire le
modalita' piu' idonee al recupero delle somme dovute.".
- Si riporta il testo degli articoli 40, 41, 42, 46,
47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche":
"Art. 40 (Contratti collettivi nazionali e integrativi)
(Art. 45 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 15 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 1 del decreto legislativo n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. La
contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie
relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma
4, sono stabiliti i comparti della contrattazione
collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini.
I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma
relativamente a uno o piu' comparti. I professionisti degli
enti pubblici, gia' appartenenti alla X qualifica
funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca, compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza
alcun onere aggiuntivo di spesa a carico delle
amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza, in
separata sezione, un'area contrattuale autonoma, nel
rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Resta fermo
per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario
quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. Agli accordi che definiscono i comparti o le
aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'art.
41, comma 6. Per le figure professionali che, in posizione
di elevata responsabilita', svolgono compiti di direzione o
che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico
scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi
nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i
rapporti tra diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione
collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi
prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare
piu' amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti
dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri
non previsti negli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi
dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti.
Art. 41 (Poteri di indirizzo nei confronti del l'ARAN)
(Art. 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo n. 396 del
1997 e successivamente modificato prima dall'art. 44, comma
3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e poi dall'art. 55
del decreto legislativo n. 300 del 1999; art. 44, comma 8
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le pubbliche
amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei
confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso
le loro istanze associative o rappresentative, le quali
danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun
comitato di settore regola autonomamente le proprie
modalita' di funzionamento e di deliberazione. In ogni
caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo
all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito
della procedura di contrattazione collettiva di cui
all'art. 47, si considerano definitive e non richiedono
ratifica da parte delle istanze associative o
rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome dello Stato, opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
di settore per ciascun comparto di contrattazione
collettiva viene costituito:
a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI e
dell'Unione delle province d'Italia - UPI e
dell'Unioncamere, per gli enti locali rispettivamente
rappresentati;
b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le
universita';
c) nell'ambito delle istanze rappresentative
promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti
degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica,
rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per
gli enti di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal
Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore
per il comparto di contrattazione collettiva delle
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.
5. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all'art. 40, comma
2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte
le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva
sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito
organismo di coordinamento dei comitati di settore
costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo,
tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo
presiede.
7. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi
deliberati dai comitati di settore, iniziative per il
coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non
rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche
con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei
contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.
Art. 42 (Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di
lavoro) (Art. 47 del decreto legislativo n. 29 del 1993,
come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 396
del 1997). - 1. Nelle pubbliche amministrazioni la liberta'
e l'attivita' sindacale sono tutelate nelle forme previste
dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non
vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentativita' sindacale che sostituiscano o
modifichino tali disposizioni, le pubbliche
amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'art.
2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di
rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai fini
dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali
nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione
collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni
sindacali che, in base ai criteri dell'art. 43, siano
ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti
collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'art. 19 e seguenti della legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentativita', le garanzie previste dagli articoli 23,
24 e 30 della medesima legge n. 300 del 1970, e le migliori
condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche
disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2,
viene altresi' costituito, con le modalita' di cui ai commi
seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del
personale mediante elezioni alle quali e' garantita la
partecipazione di tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi
nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, sono
definite la composizione dell'organismo di rappresentanza
unitaria del personale e le specifiche modalita' delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il
metodo propor-zionale e il periodico rinnovo, con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la
facolta' di presentare liste, oltre alle organizzazioni
che, in base ai criteri dell'art. 43, siano ammesse alle
trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi,
anche ad altre organizzazioni sindacali, purche' siano
costituite in associazione con un proprio statuto e purche'
abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che
disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo.
Per la presentazione delle liste, puo' essere richiesto a
tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di
firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3
per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni,
enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti,
e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano
costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a
piu' amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati
nel medesimo territorio. Essi possono altresi' prevedere
che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni
e enti con pluralita' di sedi o strutture di cui al comma
8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del
presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che
regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita' con cui sono
trasferite ai componenti eletti della rappresentanza
unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o
vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalita'
con le quali la rappresentanza unitaria del personale
esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di
partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali
aziendali dall'art. 9 o da altre disposizioni della legge e
della contrattazione collettiva. Essi possono altresi'
prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione
collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto
collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi
criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo possono essere costituiti, alle
condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici
dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con
pluralita' di sedi o strutture periferiche, possono essere
costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione
collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza
dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative e' disciplinata, in coerenza con la natura
delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel
contratto collettivo del comparto sia prevista una
disciplina distinta ai sensi dell'art. 40, comma 2, deve
essere garantita una adeguata presenza negli organismi di
rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di
specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze
linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e
della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo
28 dicembre 1989, n. 430.".
"Art. 46 (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni) (Art. 50, commi da 1 a 12 e 16
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 17 del decreto legislativo n. 470 del 1993
e poi dall'art. 2 del decreto legislativo n. 396 del
1997). - 1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a
livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi
degli articoli 41 e 47, ogni attivita' relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti
collettivi e alla assistenza delle pubbliche
amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell'attuazione della legge
12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni e
integrazioni, gli accordi nazionali sulle prestazioni
indispensabili ai sensi dell'art. 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione
integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza
puo' essere assicurata anche collettivamente ad
amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore,
in relazione all'articolazione della contrattazione
collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche
esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati,
delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L'ARAN cura le attivita' di studio, monitoraggio e
documentazione necessario all'esercizio della
contrattazione collettiva. Predispone a cadenza
trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e
alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici
dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della
collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli
statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti
dal Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del
monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti
riguardanti il costo del lavoro pubblico.
4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva
integrativa, viene istituito presso l'ARAN un apposito
osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti
sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione
delle modalita' di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
6. Il comitato direttivo dell'ARAN e' costituito da
cinque componenti ed e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, designa tre dei componenti,
tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni
e Stato-citta', il presidente. Degli altri componenti, uno
e' designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 31 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo 29 luglio 1999, n.
303. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi
componenti possono essere riconfermati. Il comitato
delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far
parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attivita', l'ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a
carico delle singole amministrazioni dei vari comparti,
corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La
misura annua del contributo individuale e' concordata tra
l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'art. 41,
comma 6, ed e' riferita a ciascun biennio contrattuale;
b) di quote per l'assistenza alla contrattazione
integrativa e per le altre prestazioni eventualmente
richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 e'
effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente
attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere
nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) per le amministrazioni diverse dallo Stato,
mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite
decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e, a seconda del comparto, dei
Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse
regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-citta'.
10. L'ARAN ha personalita' giuridica di diritto
pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti
del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio
dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce
con propri regolamenti le norme concernenti
l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del
Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro
quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione
finanziaria e' soggetta al controllo consuntivo della Corte
dei conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN e'
costituito da cinquanta unita', ripartite tra il personale
dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai
regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi
posti si provvede nell'ambito delle disponibilita' di
bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante
assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato,
regolati dalle norme di diritto privato.
12. L'ARAN puo' altresi' avvalersi di un contingente di
venticinque unita' di personale anche di qualifica
dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni
rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori
ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico
delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono
attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali
vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la
produttivita' per il personale non dirigente e per i
dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il
collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo e'
disposto secondo le disposizioni vigenti nonche' ai sensi
dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ARAN puo' utilizzare, sulla base di apposite intese,
anche personale direttamente messo a disposizione dalle
amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a
carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN puo'
avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalita'
di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi
del comma 10.
13. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome possono avvalersi, per la contrattazione
collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche
istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.
Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva)
(Art. 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 18 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 4 del decreto legislativo. n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
com-ma 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998; art. 44,
comma 6 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Gli
indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono
deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta una
attivita' negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle
amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al
Governo che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la
compatibilita' con le linee di politica economica e
finanziaria nazionale.
2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
il Governo sullo svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
parere favorevole del comitato di settore sul testo
contrattuale e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate. Il comitato di settore
esprime, con gli effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
2, il parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Per le
amministrazioni di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
esprime attraverso il Ministro per la funzione pubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
divergenza nella valutazione degli oneri e ove il comitato
di settore disponga comunque per l'ulteriore corso
dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle spese derivanti dalle
disposizioni sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni.
4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di
accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
ai fini della certificazione di compatibilita' con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art.
1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilita' dei costi quantificati e la loro
compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di
bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La
designazione degli esperti, per la certificazione dei
contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e
degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende
effettuata positivamente. L'esito della certificazione
viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di
settore e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il
contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non e'
positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il
Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative
necessarie per adeguare la quantificazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora
non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni
sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le
iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione
espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni
caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale
riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione
dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
sulla loro compatibilita' con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve
concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo,
decorsi i quali il Presidente dell'ARAN ha mandato di
sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo,
salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
8. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all'art. 40, commi 2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 48 (Disponibilita' destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica)
(Art. 52 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituito prima dall'art. 19 del decreto legislativo n.
470 del 1993 e poi dall'art. 5 del decreto legislativo n.
396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 14,
commi da 2 a 4 del decreto legislativo n. 387 del 1998). -
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i
parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cuiall'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri
derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono
determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato e'
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito
alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a ripartire, con propri decreti,
le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione
diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche
di nuova istituzione per il personale dell'amministrazione
statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto, l'autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi e' disposta
nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con
distinta indicazione dei mezzi di copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al
comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate
dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per
essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei
medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata
che in uscita non possono essere incrementati se non con
apposita autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3, e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo
non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi
di controllo interno ai sensi del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V
del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue
articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici.
Art. 49 (Interpretazione autentica dei contratti
collettivi) (Art. 53 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo
n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 43,
comma 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si
incontrano per definire consensualmente il significato
della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato
con le procedure di cui all'art. 47, sostituisce la
clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto.".



 
Art. 53.
(Medici con titolo di specializzazione)

1. Ai medici che conseguono il titolo di specializzazione e' riconosciuto, ai fini dei concorsi, l'identico punteggio attribuito per il lavoro dipendente.
 
Art. 54
Livelli essenziali di assistenza

1. Dal 1 gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal Servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, con le esclusioni e i limiti di cui agli allegati 2 e 3 del citato decreto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
3. La individuazione di prestazioni che non soddisfano i principi e le condizioni stabiliti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' le modifiche agli allegati richiamati al comma 2 del presente articolo sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Note all'art. 54:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, gia' citato nelle note all'art. 52:
"6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
relativi alle aree di offerta individuate dal Piano
sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il
1998-2000:
a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro;
b) l'assistenza distrettuale;
c) l'assistenza ospedaliera.
7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le
tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni
sanitarie che presentano, per specifiche condizioni
cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un
significativo beneficio in termini di salute, a livello
individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del
Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i
servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate
in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario
nazionale di cui al comma 2;
b) non soddisfano il principio dell'efficacia e
dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e'
dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili
o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche
non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a
soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il
principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse,
ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse
quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione
dell'assistenza.".
- Si riporta il testo degli allegati 2 e 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante "Definizione
dei livelli essenziali di assistenza":
"ALLEGATO 1
1.A Classificazione dei livelli.
Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal
Servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai
seguenti livelli essenziali di assistenza:
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di
lavoro.
A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie.
B. Tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi
connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento
agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali.
C. Tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di
lavoro.
D. Sanita' pubblica veterinaria.
E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti;
sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
F. Attivita' di prevenzione rivolte alla persona:
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
programmi di diagnosi precoce.
G. Servizio medico-legale.
2. Assistenza distrettuale.
A. Assistenza sanitaria di base:
medicina di base in forma ambulatoriale e
domiciliare;
continuita' assistenziale notturna e festiva;
guardia medica turistica (su determinazione della
regione).
B. Attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le
farmacie territoriali.
fornitura di specialita' medicinali e prodotti
galenici classificati in classe A (e in classe C a favore
degli invalidi di guerra), nonche' dei medicinali
parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in
Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a
sperimentazione clinica di fase II o impiegati per
indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate.
D. Assistenza integrativa:
fornitura di prodotti dietetici a categorie
particolari;
fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da
diabete mellito.
E. Assistenza specialistica ambulatoriale:
prestazioni terapeutiche e riabilitative;
diagnostica strumentale e di laboratorio.
F. Assistenza protesica:
fornitura di protesi e ausili a favore di disabili
fisici, psichici e sensoriali.
G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare:
assistenza programmata a domicilio (assistenza
domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare,
comprese le varie forme di assistenza infermieristica
territoriale);
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della
maternita', per la procreazione responsabile e
l'interruzione della gravidanza;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie;
attivita' riabilitativa sanitaria e sociosanitaria
rivolta alle persone con disabilita' fisica, psichica e
sensoriale;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o
da alcool;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta a
pazienti nella fase terminale;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con infezione da HIV.
H. Assistenza territoriale residenziale e
semi-residenziale:
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone anziane non autosufficienti;
attivita' riabilitativa sanitaria e sociosanitaria
rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o
psicotrope o da alcool;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con problemi psichiatrici;
attivita' riabilitativa sanitaria e sociosanitaria
rivolta alle persone con disabilita' fisica, psichica e
sensoriale;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta a
pazienti nella fase terminale;
attivita' sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con infezione da HIV.
I. Assistenza termale:
cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da
determinate patologie.
3. Assistenza ospedaliera.
A. Pronto soccorso.
B. Degenza ordinaria.
C. Day hospital.
D. Day surgery.
E. Interventi ospedalieri a domicilio (in base ai
modelli organizzativi fissati dalle regioni).
F. Riabilitazione.
G. Lungodegenza.
H. Raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione
degli emocomponenti e servizi trasfusionali.
I. Attivita' di prelievo, conservazione e distribuzione
di tessuti; attivita' di trapianto di organi e tessuti.
Nell'ambito delle tre macroaree precedenti, e' inclusa
l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di
cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:
* Invalidi:
prestazioni sanitarie previste dai rispettivi
ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge n.
833 del 1978;
* Soggetti affetti da malattie rare:
prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla
diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia
ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
* Soggetti affetti da fibrosi cistica:
fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e
farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali;
* Nefropatici cronici in trattamento dialitico:
rimborso spese di trasporto al centro dialisi;
altre provvidenze a favore dei dializzati (su
determinazione regionale);
* Soggetti affetti da diabete mellito:
fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e
terapeutici;
* Soggetti affetti da Morbo di Hansen:
fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e
farmaci specifici;
spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento;
* Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure
all'estero:
assistenza sanitaria autorizzata.
1.B Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione
delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e
delle funzioni.
La ricognizione della normativa vigente, per quanto
possibile, e' presentata con apposite schede per ogni
livello, cosi' come precedentemente individuato, in cui
accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati
richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se
disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri
di offerta strutturali eventualmente previsti.
Si precisa che per l'area della prevenzione collettiva,
in ulteriore specifico allegato, vi e' l'elencazione delle
funzioni garantite. Si precisa altresi', con riferimento
all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione
tra le prestazioni erogate in base ad una competenza
istituzionale, e talvolta esclusiva, delle aziende
sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei livelli
essenziali di assistenza.
Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli
accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni per il
raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto
disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, che dispone in tal senso:
"1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di
funzionalita', economicita' dell'azione amministrativa,
possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni,
accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano .
Le prestazioni individuate dagli accordi fanno parte
dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli
accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE
DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E
DELLE FUNZIONI.
LIVELLI DI ASSISTENZA.
Fonti normative.
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e
di lavoro.
Prevenzione collettiva (1).

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative| Liste di |
Prestazioni | Fonti | e standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Profilassi delle| | | | malattie | | | | infettive e | | | | parassitarie; | | | | tutela della | | | | collettivita' e | | | | dei singoli dai | | | | rischi sanitari | | | | degli ambienti | | | | di vita anche | | | | con riferimento | | | | agli effetti | | | | sanitari degli | | | | inquinanti |Decreto | | | ambientali; |legislativo | | | tutela della |30 dicembre | | | collettivita' e |1992, n. 502, | | | dei singoli dai |art. 7-ter, | | | rischi |"Riordino della| | | infortunistici e|disciplina in | | | sanitari |materia | | | connessi agli |sanitaria, a | | | ambienti di |norma dell'art.| | | lavoro; sanita' |1 della legge | |La lista delle | pubblica |23 ottobre | |prestazioni non | veterinaria, |1992, n. 421 | |e' riportata in | tutela igienico |(supplemento | |atti normativi. | sanitaria degli |ordinario n. 3 | |Convenzionalmente|1A alimenti; |alla Gazzetta | |puo' essere |1B sorveglianza e |Ufficiale n. 4 | |condivisa la |1C prevenzione |del 7 gennaio | |lista di cui alle|1D nutrizionale. |1994). | |pagine seguenti. |1E

-------
(1) In questo settore, parte dell'attivita' si effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali.
Legenda: La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella parte prima.

PREVENZIONE COLLETTIVA
Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra
cui:
1. Igiene e sanita' pubblica.
1.1. Profilassi delle malattie infettive e diffusive.
Controllo malattie infettive e bonifica focolai.
Interventi di profilassi e di educazione per prevenire
il diffondersi delle malattie infettive.
Medicina del viaggiatore.
Vigilanza igienica sulle attivita' di disinfezione,
disinfestazione e derattizzazione.
1.2. Tutela della collettivita' dai rischi sanitari
connessi all'inquinamento ambientale.
Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento
atmosferico e acustico.
Verifica degli effetti sulla salute da impianti di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e
smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualita'
delle acque destinate al consumo umano.
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualita'
delle piscine pubbliche o di uso pubblico.
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualita'
delle acque di balneazione.
Verifica degli effetti sulla salute da scarichi
civili, produttivi e sanitari.
1.3. Tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi
sanitari degli ambienti di vita.
Valutazione dell'impatto sulla salute umana dei fattori
di nocivita', pericolosita' e di deterioramento negli
ambienti di vita e indicazione delle misure idonee alla
tutela della salute umana.
Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori
di rischio di tipo biologico presenti negli ambienti di
vita.
Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di
vita.
Formulazione di mappe di rischio ambientale.
Verifica della compatibilita' dei piani urbanistici e
dei progetti di insediamento industriali e di attivita'
lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute
della popolazione.
Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli
edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con
particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico.
Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali.
Vigilanza e controllo sui cosmetici.
Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze
psicotrope, presidi medico chirurgici.
Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e
impiego dei gas tossici.
Controllo sull'uso delle radiazioni ionizzanti e non
negli ambienti.
Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati
pericolosi e sulla loro etichettatura.
Vigilanza sulle industrie insalubri.
Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e
medicina necroscopica.
2. Igiene degli alimenti e nutrizione.
Controllo igienico-sanitario nei settori della
produzione, trasformazione, conservazione,
commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e
somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le
acque minerali.
Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici
secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande.
Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di
fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro.
Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti
dietetici e degli alimenti per la prima infanzia.
Controllo della contaminazione ambientale sugli
alimenti e bevande.
Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari
e delle patologie collettive di origine alimentare.
Informazione di prevenzione nei confronti degli
addetti alla produzione, manipolazione, trasporto,
somministrazione, deposito e vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.
Prevenzione nella collettivita' degli squilibri
nutrizionali qualitativi e quantitativi.
3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di
nocivita', pericolosita' e deterioramento negli ambienti di
lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di
rischio.
Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo
dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico
ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro.
Controllo della sicurezza e delle caratteristiche
ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e
prestazioni di lavoro.
Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema
informativo su rischi e danni di lavoro.
Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei
fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di
lavoro.
Verifica della compatibilita' dei progetti di
insediamento industriale e di attivita' lavorative e in
genere con le esigenze di tutela della salute dei
lavoratori.
Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle
aziende con rischi di incidenti rilevanti.
Controllo della salute dei minori e adolescenti e
informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro.
Valutazione delle idoneita' al lavoro specifico nei
casi previsti dalla legge.
Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per
il miglioramento delle condizioni di salute e di igiene e
sicurezza del lavoro- Indagini per infortuni e malattie
professionali.
Controllo sull'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in
ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei
lavoratori.
Informazione e formazione dell'utenza in materia di
igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Tutela della salute delle lavoratrici madri.
4. Sanita' pubblica veterinaria.
4.1. Sanita' animale.
Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della
eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli
animali.
Prevenzione e controllo delle zoonosi.
Interventi di polizia veterinaria.
Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali,
compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture
ed attrezzature a tal fine utilizzate.
Igiene urbana e veterinaria.
Lotta al randagismo e controllo della popolazione
canina.
Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai
fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra
uomo, animale e ambiente.
4.2. Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche.
Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego
del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio
farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di
trattamenti illeciti o impropri.
Controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e
sulla produzione e distribuzione dei mangimi.
Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale.
Controllo sul latte e sulle produzioni
lattiero-casearie.
Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e
da affezione.
Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e
fisici con documentazione epidemiologica.
Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella
sperimentazione.
4.3. Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine
animale.
Ispezione negli impianti di macellazione.
Controllo igienico sanitario nei settori della
produzione, trasformazione, conservazione,
cormmercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e
somministrazione degli alimenti di origine animale.
Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la
normativa vigente prevede il veterinario ufficiale.
Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le
fasi della produzione e sui prodotti.
Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei
conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e
degli eventuali accorgimenti da adottare.
Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati
all'esportazione o ad usi particolari.
Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e
contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale.

ATTIVITA' DI PREVENZIONE RIVOLTA ALLE PERSONE =====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
|Legge | | |
|23 dicembre | | |
|1996, n. 662, | | |
|art. 1, comma | | |
|34; D.P.R. |Il Piano | |
|23 luglio 1998 |nazionale | |
|"PSN |vaccini |Il PSN e il | Vaccinazioni |1998-2000"; |individua le |Piano nazionale | obbligatorie e |Provvedimento |percentuali di |vaccini elencano| vaccini per le |Conferenza |copertura |le vaccinazioni | vaccinazioni |Stato-regioni |vaccinale |obbligatorie e | raccomandate |18 giugno 1999 |attese, le |raccomandate. Le| anche a favore |"Piano |modalita' |linee guida | dei bambini |nazionale |operative, i |individuano gli | extracomunitari|vaccini |requisiti dei |screening | non residenti. |1999-2000". |servizi. |oncologici. | 1F ---------------------------------------------------------------------
|D.lgs. | | |
|29 aprile 1998,| | |
|n. 124, art. 1.| | |
|Provvedimento | | |
|Conferenza | | | Programmi |Stato-regioni | | | organizzati di |8 marzo 2001 | | | diagnosi |(Linee guida | | | precoce e |per | | | prevenzione |prevenzione, | | | collettiva in |diagnostica e | | | attuazione del |assistenza in | | | PSN. |oncologia). | | | --------------------------------------------------------------------- Prestazioni | | | | specialistiche | | | | e diagnostiche | | | | per la tutela | | | | della salute | | | | collettiva | | | | obbligatorie | | | | per legge o | | | | disposte | | | | localmente in | | | | situazioni | | | | epidemiche (2).| | | | -------
(2) Si fornisce di seguito un elenco di riferimenti normativi relativi all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte localmente in situazioni epidemiche.

=====================================================================
| | | Gazzetta
Ambito | Provvedimento | | Ufficiale =====================================================================
|R.D. 27 luglio | | Malattie |1934, n. 1265, | | infettive e |art. 253, e |Testo unico delle|S.O. 9 agosto diffuse |seguenti |leggi sanitarie |1934, n. 186 ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
| |il controllo |
| |della malattia |
| |tubercolare, ai |
| |sensi dell'art. |
| |115, comma 1, |
| |lettera b) del |
| |decreto |
| |legislativo | Malattia |Provvedimento |31 marzo 1998, n.|18 febbraio tubercolare |17 dicembre 1998 |112 |1999, n. 40 ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
|Circolare n. 14, |la prevenzione e |
|dell'11 novembre |il controllo | Malaria |1997 |della malaria | ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
| |gli interventi di|
| |sanita' pubblica |
| |in caso di |
| |massiccio |
| |afflusso di |
| |popolazione |
| |straniera sul |
|Nota del 20 marzo|territorio | Sanita' pubblica |1997 |italiano | ---------------------------------------------------------------------
| |Sorveglianza |
|O.M. 12 febbraio |malattia di | Creutzfeld-Jacob.|2001 |Creutzfeld-Jacob | ---------------------------------------------------------------------
| |Misure per la |
| |prevenzione delle| Malattie |Circolare n. 10 |malattie | trasmesse da |del 13 luglio |trasmesse da | zecche |2002 |zecche | --------------------------------------------------------------------- Malattia di Lyme,|Circolare n. 19 |Malattia di Lyme,| encefalite da |del 10 luglio |encefalite da | zecche |1995 |zecche | ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
| |la prevenzione | Colera |17 settembre 1994|del colera | ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
| |il controllo | Peste |28 settembre 1994|della peste | ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
| |la prevenzione e |
|Conferenza |il controllo |
|Stato-regioni |della |5 maggio 2000, Legionellosi |4 aprile 2002 |legionellosi | n. 103 ---------------------------------------------------------------------
| |Linee guida per |
| |la prevenzione e |
| |il controllo |
| |delle febbri | Febbri |Lettera circolare|emorragiche | emorragiche |dell'11 maggio |virali (Ebola, | virali |1995 |Marburg, Lassa) | ---------------------------------------------------------------------
| |Aggiornamento |
| |linee guida virus| Virus Ebola |26 maggio 1995 |Ebola |

------- Attivita' medico legale (3)

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
|Art. 14 della | | |
|legge | | |
|23 dicembre | | | Certificazioni |1978, n. 833 | | | sanitarie ai |(Istituzione | | | dipendenti |del Servizio | | | pubblici |sanitario | | | assenti dal |nazionale) | | | servizio per |(S.O. alla G.U.| | | motivi di |del 28 dicembre| | | salute. |1978, n. 360. | | | 1G --------
(3) Non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza, come specificato nell'allegato 2A, le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge. Si fornisce di seguito, per completezza, un elenco di tali prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici.

===================================================================== Certificazioni di | | |
idoneita' | | | Gazzetta
sanitaria | Provvedimento | | Ufficiale =====================================================================
| |Conversione in |
| |legge, con |
| |modificazioni del |
| |decreto-legge 30 |
| |dicembre 1969, n. |
| |663, concernente |
|Legge 29 febbraio |provvedimenti per |
|1980, n. 33; art. |il finanziamento |
|15, dodicesimo |del servizio |29 febbraio Attivita' sportiva|capoverso |sanitario nazionale|1980, n. 86 ---------------------------------------------------------------------
| |Norme in materia di|
| |rapporti tra |
|Legge 23 marzo |societa' e sportivi|27 marzo
|1981, n. 91 |professionisti |1981, n. 86 ---------------------------------------------------------------------
| |Norme per la tutela|
| |sanitaria |
|D.M. 18 febbraio |dell'attivita' |5 marzo
|1982 |sportiva agonistica|1982, n. 63 ---------------------------------------------------------------------
| |Norme per la tutela|
| |dell'attivita' |
|D.M. 18 febbraio |sportiva non |15 marzo
|1983 |agonistica |1983, n. 72 ---------------------------------------------------------------------
| |Norme sulla tutela |
| |sanitaria degli |
| |sportivi |28 aprile
|D.M. 13 marzo 1995|professionisti |1995, n. 98 ---------------------------------------------------------------------
| |Determinazione dei |
| |protocolli per la |
| |concessione della |
| |idoneita' alla |
| |pratica sportiva |
| |agonistica alle |
| |persone |18 marzo
|D.M. 4 marzo 1993 |handicappate |1993, n. 64 ---------------------------------------------------------------------
| |Norme per |
| |l'accertamento |
| |medico |
| |all'idoneita' al |
| |porto delle armi e |
| |per l'utilizzazione|
| |di mezzi di |
| |segnalazione | Rilascio di porto |Legge 6 marzo |luminosi per il |18 marzo d'armi |1987, n. 89 |soccorso alpino |1987, n. 64 ---------------------------------------------------------------------
| |Determinazione dei |
| |requisiti |
|D.M. 4 dicembre |psicofisici per il |
|1991, e successive|rilascio del porto |30 dicembre
|integrazioni |d'armi |1991,n. 304 ---------------------------------------------------------------------
| |Legge quadro per |
| |l'assistenza, |
| |l'integrazione |
|Legge 5 luglio |sociale e i diritti|S.O.
|1992, n. 104, art.|delle persone |17 febbraio
|23 |handicappate |1992, n. 39 ---------------------------------------------------------------------
| |Requisiti |
| |psicofisici minimi |
| |per il rilascio ed |
| |il rinnovo |
| |dell'autorizzazione|
| |al porto di fucile |
| |da caccia e al |
|D.M. 28 aprile |porto d'armi per |
|1998, e successive|uso di difesa |22 giugno
|integrazioni |personale |1998,n. 143 ---------------------------------------------------------------------
| |Recepimento della |
| |direttiva del |
| |Consiglio n. |
| |91/439/CEE del 29 |
| |luglio 1991 |
| |concernente la |
|D.M. 8 agosto |patente di guida e |
|1994, e successive|successive |19 agosto Guida di veicoli |modificazioni |modifiche |1994,n. 193 ---------------------------------------------------------------------
|D.Lgs. 30 aprile | |
|1992, n. 285 e | |
|successive | |S.O.
|modificazioni, |Nuovo codice della |18 maggio
|art. 119 |strada |1992,n. 114 ---------------------------------------------------------------------
| |Regolamento sulla | Imbarcazioni e |D.P.R. 9 ottobre |disciplina delle |17 dicembre navi da diporto |1997, n. 431 |patenti nautiche |1997,n. 293 --------------------------------------------------------------------- Attivita' di volo | |Disciplina del volo| da diporto o |Legge 25 marzo |da diporto o |1 aprile sportivo |1985, n. 106 |sportivo |1985, n. 78 ---------------------------------------------------------------------
|D.P.R. 5 agosto |Regolamento di |13settembre
|1988, n. 404 |attuazione |1988,n. 215 ---------------------------------------------------------------------
| |Norme per | Conduzione di | |l'abilitazione alla| caldaie o | |conduzione di | generatori di | |generatori di |16 aprile vapore |D.M. 1 marzo 1974|vapore |1974, n. 99 ---------------------------------------------------------------------
| |Regolamento di |
| |esecuzione della |
| |legge 30 aprile |
| |1962, n. 283, e |
| |successive |
| |modificazioni in |
| |materia di |
| |disciplina igienica| Rilascio o rinnovo| |della produzione e | libretto di |D.P.R. 26 marzo |della vendita delle| idoneita' |1980, n. 327, art.|sostanze alimentari|16 luglio sanitaria |37 |e delle bevande |1980,n. 193 ---------------------------------------------------------------------
| |Approvazione del |
| |regolamento |
| |speciale per |
|R.D. 9 gennaio |l'impiego dei gas |
|1927, n. 147, e |tossici e | Impiego gas |successive |successive |1 marzo tossici |modifiche |modifiche |1927, n. 49 ---------------------------------------------------------------------
|D.Lgs. 30 aprile | | Esecuzione uso |1992, n. 285, e | |18 maggio cinture di |successive |Nuovo codice della |1992, n. sicurezza |modiche; art. 172 |strada |114, S.O. --------------------------------------------------------------------- Concessione | |Regolamento di | contrassegni | |esecuzione e di | libera |D.P.R. 16 dicembre|attuazione del | circolazione per |1992, n. 495, art.|nuovo codice della |28 dicembre invalidi |381 |strada |1992,n. 303

=====================================================================
Accertamenti | | |
medico legali | | | nei confronti di| | |
dipendenti | | | Gazzetta
pubblici | Provvedimento | | Ufficiale =====================================================================
| |Norme di |
| |esecuzione del |
| |testo unico delle|
| |disposizioni |
| |sullo statuto |
| |degli impiegati |
| |civili dello |
| |Stato, approvato |
| |con decreto del |
| |Presidente della |
| |Repubblica 10 | Idoneita' fisica|D.P.R. 3 maggio |gennaio 1957, n. |8 agosto 1956, n. al servizio |1957, n. 686 |3 |198 ---------------------------------------------------------------------
| |Sovvenzioni, |
| |contro cessione |
| |del quinto della |
| |retribuzione, a |
| |favore degli | Cessione del | |iscritti presso | quinto dello |Legge 19 ottobre|il Ministero del |7 novembre 1956, stipendio |1956, n. 1224 |tesoro |n. 282 --------------------------------------------------------------------- Accertamenti | | | medico | | | collegiali | | | richiesti da | | | amministrazioni | | | pubbliche | | | (idoneita' | | | fisica al | | | servizio, | | | idoneita' allo | |Stato giuridico | svolgimento di |D.P.R. 20 |del personale | mansioni |dicembre 1979, |delle Unita' |S.O. 15 febbraio lavorative) |n. 761 |sanitarie locali |1980, n. 45

=====================================================================
Idoneita' allo | | |
svolgiemnto di | | |
particolari | | |
mansioni | | | Gazzetta
lavorative | Provvedimento | | Ufficiale =====================================================================
|Legge 5 marzo | |
|1963, n. 292 | |
|decreto del | |
|Presidente della| |
|Repubblica 7 | |
|settembre 1965, | |
|n. 1301 (art. 2 | |
|comma 4 abrogato| |
|dalla legge |Vaccinazione | Vaccinazioni |finanziaria |antitetanica |27 marzo 1963, n. obbligatorie |2001) |obbligatoria |83 ---------------------------------------------------------------------
| |Regolamento di |
| |esecuzione della |
| |legge 5 marzo |
| |1963, n. 292, |
| |concernente la |
| |vaccinazione |
| |antitetanica |6 giugno 1968, n.
| |obbligatoria |143 ---------------------------------------------------------------------
| |Testo unico delle|
| |disposizioni |
| |legislative in |
| |materia di tutela|
| |e sostegno della |
| |maternita' e |
| |della paternita',|
| |a norma dell'art.| Tutela della |D.Lgs. 26 marzo |15 della legge 8 |S.O. 26 aprile maternita' |2001, n. 151 |marzo 2000, n. 53|2001, n. 96

ASSISTENZA DISTRETTUALE Medicina di base e pediatria di libera scelta

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| |Gli accordi | |
| |collettivi dei | |
| |MMG e dei PLS | |
| |identificano i | |
| |requisiti degli| |
| |studi e le | |
| |modalita' di | |
| |prestazioni. | |
| |Gli accordi | |
| |prevedono che | |
| |per ciascun | |
| |ambito | |
| |territoriale | |
| |puo' essere | |
| |iscritto 1 MMG | |
| |ogni 1000 | |
| |residenti o | |
|D.Lgs. 30 |frazione di | |
|dicembre 1992, |1000 > 500, | |
|n. 502, art. 8;|detratta la | |
|D.P.R. 28 |popolazione di | |
|luglio 2000, n.|eta' 0-14. Per | |
|270, articoli |i PLS il |Gli accordi |
|31 e 32; D.P.R.|rapporto e' di |collettivi dei |
|28 luglio 2000,|1 PLS ogni 600 |MMG e dei PLS |
|n. 272, |residenti o |individuano le | Educazione |articoli 29 e |frazione >300 |prestazioni | sanitaria |30 |di eta' 0-6 |erogabili * | 2A --------------------------------------------------------------------- Vaccinazioni | | | | influenzali | | | | nell'ambito di | | | | campagne | | | | vaccinali. | | | | Certificazioni | | | | per la | | | | riammissione a | | | | scuola e | | | | l'incapacita' | | | | temporanea al | | | | lavoro, | | | | certificazioni | | | | idoneita' | | | | all'attivita' | | | | sportiva non | | | | agonistica | | | | nell'ambito | | | | scolastico. | | | | Prestazioni | | | | previste come | | | | aggiuntive | | | | negli accordi | | | | collettivi. | | | | Visite | | | | occasionali. | | | | Continuita' | | | | assistenziale | | |L'accordo | notturna e | | |collettivo dei | festiva. |D.P.R. 28 | |MMG individua le| Assistenza |luglio 2000, n.| |prestazioni | medica nelle |270, capo III. | |erogabili | residenze |Secondo | |nell'ambito | protette e |disposizioni | |della | nelle |regionali o | |continuita' | collettivita' |aziendali | |assistenziale |

Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali.

Emergenza sanitaria territoriale

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Ricezione delle| | | | richieste di | | | | intervento per |D.P.R. 27 marzo| | | emergenza |1992 intesa | | | sanitaria e |Stato regioni |Le linee guida |Le linee guida | coordinamento |di approvazione|1/1996 |1/1996 | degli |linee guida |individuano le |individuano le | interventi |1/1996 sul |modalita' |funzioni | nell'ambito |sistema di |organizzative |fondamentali | territoriale di|emergenza |del sistema di |delle centrali | riferimento |sanitaria |emergenza |operative | --------------------------------------------------------------------- Assistenza e | | | | soccorso di | | | | base e | | | | avanzato, | | | | esterni al | | | | presidio | | | | ospedaliero, | | |Il contratto | anche in | | |collettivo del | occasione di | | |MMG individua i | maxiemergenze, | | |compiti del | trasferimento | | |medico | assistiti a | | |nell'ambito | bordo di |D.P.R. 28 | |dell'emergenza | autoambulanze |luglio 2000, n.| |sanitaria | attrezzate |270, capo V | |territoriale |

Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| |L'accordo | |
| |collettivo | |
| |nazionale con | |
| |le farmacie | | Fornitura di |Legge 24 |pubbliche e | | specialita' |dicembre 1983, |private (D.P.R.| | medicinali e |n. 537; art. 8;|n. 371 del | | prodotti |D.P.R. 8 luglio|1998) | | galenice |1998, n. 371; |disciplina le | | classificati |provvedimenti |modalita' |E' disponibile | nella classe |di |organizzative |l'elenco dei | A); fornitura |classificazione|dell'assistenza|farmaci immessi | medicinali non |CUF; |farmaceutica |in commercio con| essenziali a |decreto-legge |attraverso le |la relativa | parziale carico|18 settembre |farmacie |classificazione | dell'assistito |2001, n. 347 |territoriale |CUF | 2C --------------------------------------------------------------------- Fornitura di | | | | medicinali | | | | classificati in| | | | classe C) agli | | | | invalidi di |Legge 19 luglio| | | guerra |2000, n. 203 | | | --------------------------------------------------------------------- Fornitura di | | | | medicinali | | | | innovativi non | | | | autorizzati in | | | | Italia ma | | | | autorizzati in | | | | altri Stati | | | | ovvero | | | | sottoposti a | | | | sperimentazione| | | | clinica per i | | | | quali sono |Decreto-legge | | | disponibili |21 ottobre | | | risultati di |1996, n. 536, | | | studi clinici |convertito | | | di fase |nella legge 23 | | | seconda; |dicembre 1996, | | | medicinali da |n. 648. | |L'elenco dei | impiegare per |Circolare | |farmaci | indicazione |Ministro | |erogabili e' | terapeutica |sanita' 30 | |periodicamente | diversa da |agosto 1999, n.| |aggiornato e | quella |13; parere | |pubblicato nella| autorizzata* |della CUF | |G.U. | 2C --------
* La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui.

Assistenza integrativa

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| | |Il D.M. 8 giugno|
| | |2001 elenca le |
| | |categorie degli |
| | |aventi diritto |
| | |e, per alcune |
| | |patologie, i |
| | |tetti di spesa |
| | |mensili per |
| | |l'acquisto dei |
| | |prodotti. Si |
| | |prevede |
| | |l'istituzione di|
|Decreto-legge | |un registro |
|25 gennaio | |nazionale dei |
|1982, | |prodotti. La |
|convertito | |fornitura di |
|nella legge 25 | |prodotti |
|marzo 1982, n. | |aproteici ai |
|98, art. 1, | |nefropatici |
|secondo comma. | |cronici non e' | Erogazione di |D.Lgs. 29 | |prevista dal | prodotti |aprile 1998, n.| |D.M. e non | dietetici a |124, art. 2; | |rientra | categorie |D.M. 8 giugno | |attualmente nei | particolari |2001 | |LEA. | 2D --------------------------------------------------------------------- Fornitura di | | | | presidi | | | | sanitari ai | | |Il D.M. elenca i| soggetti | | |presidi | affetti da |D.M. 8 febbraio| |concedibili ai | diabete mellito|1982 | |diabetici |

Assistenza specialistica ambulatoriale

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| | |Il D.M. 22 |
| | |luglio 1996 |
| | |elenca le |
| | |prestazioni |
| |Il D.M. 22 |specialistiche e|
| |luglio 1996 e |diagnostiche |
| |la nota del 1 |erogate dal |
| |aprile 1997 |s.s.n. Sono |
| |"Prime |esclusi dal |
| |indicazioni per|livello di | Prestazioni |Legge 28 |l'applicazione |assistenza i | specialistiche |dicembre 1995, |del D.M. 22 |materiali degli | e di |n. 549, art. 2,|luglio 1996 |apparecchi | diagnostica |comma 9; D.Lgs.|indicano |ortodontici e | strumentale e |29 aprile 1998,|requisiti dei |delle protesi | di laboratorio |n. 124; D.M. 22|servizi |dentarie, che | erogate in |luglio 1996 e |abilitati a |rimangono a | regime |successive |fornire alcune |carico degli | ambulatoriale |modificazioni |prestazioni |assistiti | 2E ---------------------------------------------------------------------
| |Decreto-legge | |
| |25 novembre |Per la medicina |
| |1989, n. 382, |fisica e |
| |convertito |riabilitazione |
| |nella legge 25 |sono previste |
| |gennaio 1990, |particolari |
| |n. 8; D.M. 20 |modalita' |
| |ottobre 1998 |prescrittive | ---------------------------------------------------------------------
| | |Il D.M. n. 329 |
| |Il D.M. n. 279 |del 1999 e il |
| |del 2001 indica|D.M. n. 279 del |
|D.M. 28 maggio |i criteri per |2001 individuano|
|1999, n. 329 e |l'istituzione |le prestazioni |
|successive |della rete |in esenzione per|
|modificazioni |nazionale per |gli affetti da |
|D.M. 18 maggio |le malattie |malattie |
|2001, n. 279 |rare |croniche e rare | ---------------------------------------------------------------------
| | |Il D.M. n. 329 |
| |Il D.M. n. 279 |del 1999 e il |
| |del 2001 indica|D.M. n. 279 del |
|D.M. 28 maggio |i criteri per |2001 individuano|
|1999, n. 329 e |l'istituzione |le prestazioni |
|successive |della rete |in esenzione per|
|modificazioni |nazionale per |gli affetti da |
|D.M. 18 maggio |le malattie |malattie |
|2001, n. 279 |rare |croniche e rare | ---------------------------------------------------------------------
| | |Elenca le |
| | |prestazioni |
| | |specialistiche a|
| | |tutela della |
| | |maternita' |
| | |escluse da |
|D.M. 10 | |partecipazione |
|settembre 1998 | |al costo | ---------------------------------------------------------------------
| | |Elenca le |
| | |prestazioni di |
| | |diagnosi precoce|
| | |dei tumori |
|Legge 23 | |escluse dalla |
|dicembre 2000, | |partecipazione |
|n. 388 | |al costo |

Assistenza protesica

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Fornitura di |Legge 23 | | | protesi, ortesi|dicembre 1978, | | | ed ausili |n. 833, | | | tecnici ai |articoli 26 e | | | disabili |57; | | | 2F ---------------------------------------------------------------------
|Legge 29 | | |
|dicembre 1990, | | |
|n. 407, art. 5;| | | ---------------------------------------------------------------------
|Legge 5 | | |
|febbraio 1992, | | |
|n. 104, | | |
|articoli 7 e | | |
|34; | | | ---------------------------------------------------------------------
| |Il D.M. n. 332 | |
| |del 1999 elenca| |
| |le protesi, le | |
| |ortesi e gli | |
|D.Lgs. 29 |ausili | |
|aprile 1998, n.|tecnologici | |
|124, art. 2; |concedibili | | ---------------------------------------------------------------------
|D.Lgs. 30 | | |
|dicembre 1992, | | |
|n. 502, art. | | |
|8-sexies; legge| | |
|21 maggio 1998,| | |
|n. 162; D.M. 27| | |
|agosto 1999, n.| | |
|332; D.M. 21 | | |
|maggio 2001, n.| | |
|321; | | | ---------------------------------------------------------------------
|Legge 8 | | |
|novembre 2000, | | |
|n. 320, art. | | |
|14; | | |

Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

=====================================================================
| | Modalita' | |
| | organizzative e | Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| | |L'accordo |
| | |collettivo MMG |
| | |individua le | Assistenza | | |prestazioni | programmata a | | |erogabili. Non si| domicilio (ADI e |D.P.R. 28 | |rinviene una | ADP), compresa |luglio | |specifica fonte | l'assistenza |2000, n. | |per l'assistenza | infermieristica |270, all. | |infermieristica | distrettuale. |G e H. | |distrettuale. | 2C --------------------------------------------------------------------- Assistenza | | | | sanitaria e | | | | socio-sanitaria | |Il P.O. individua| | alle donne, ai | |modalita' | | minori, alle | |organizzative | | coppie e alle | |nell'ambito del | | famiglie; | |"percorso nascita| | educazione alla | |, trasporto | | maternita' | |materno e | | responsabile e | |neonatale, | | somministrazione | |assistenza | | dei mezzi |Legge 29 |ospedaliera | | necessari per la |luglio |(compresa urgenza| | procreazione |1975, n. |ed emergenza) ai | | responsabile; |405; |bambini, | | tutela della |Legge 22 |riabilitazione, | | salute della |maggio |tutela salute | | donna e del |1978, n. |della donna. Lo | | prodotto del |194; |stesso P.O. | | concepimento, |D.M. 24 |individua | | assistenza alle |aprile |requisiti | | donne in stato |2000 "P.O.|organizzativi e | | gravidanza; |materno |standard di | | assistenza per |infantile;|qualita' delle | | l'interruzione |D.P.C.M. |U.O. di | | volontaria della |14febbraio|ostetricia e | | gravidanza, |2001; |neonatologia | | assistenza ai |D.L. 1 |ospedaliere, | | minori in stato |dicembre |inclusa la |Le prestazioni | di abbandono o in|1995, con-|dotazione di |erogabili sono | situazione di |vertito |personale. La |diffusamente | disagio; |nella leg-|legge n. 34 del |elencate nel P.O.| adempimenti per |ge 31 gen-|1996 prevede 1 |materno infantile| affidamenti ed |naio 1996,|C.F. ogni 200 |e nel D.P.C.M. 14| adozioni. |n. 34. |mila abitanti. |febbraio 2001. | 2C ---------------------------------------------------------------------
| |Il P.O. individua| |
| |modalita' di | |
| |organizzazione | |
| |dei servizi, | |
| |prevedendo che il| |
| |DSM sia istituito| |
| |in ogni azienda; | |
| |qualora sia | |
| |articolato in | |
| |moduli, ogni | |
| |modulo serve un | |
| |ambito | |
| |territoriale con | |
| |un bacino | |
| |d'utenza non | |
| |superiore a 150 | |
| |mila abitanti. Il| |
| |DSM ha un | |
| |organico di | |
| |almeno un | |
|D.P.R. 10 |operatore ogni | |
|novembre |1500 abitanti. | | Attivita' |1999 P.O. |Ogni SPDC ha un |Il P.O. Tutela | sanitaria e |Tutela |numero di P.L. |della salute | sociosanitaria a |della |non superiore a |mentale descrive | favore delle |salute |16; il totale dei|diffusamente le | persone con |mentale; |P.L. e' |prestazioni | problemi |D.P.C.M. |tendenzialmente |ambulatoriale e | psichiatrici e/o |14febbraio|pari per 10 mila |domiciliari dei | delle famiglie. |2001. |ab. |servizi. | 2C --------------------------------------------------------------------- Attivita' | | | | sanitaria e | | |L'accordo 21 | socio-sanitaria a| | |gennaio 1999 | favore dei |D.P.R. 1 |L'accordo 21 |individua le | soggetti |ottobre |gennaio 1999 |specifiche | dipendenti da |1990, n. |formula "calde |prestazioni delle| sostanze |309 (TU |raccomandazioni |unita' operative | stupefacenti o |disciplina|circa |specializzate nel| psicotrope e da |stupefa- |l'organizzazione |settore delle | alcool. |centi). |dei servizi |t.d. | 2C ---------------------------------------------------------------------
|Provvedi- | | |
|mento 21 | | |
|gennaio | | |
|1999 | | |
|Accordo | | |
|Stato-Re- | | |
|gioni per | | |
|la"Riorga-| | |
|nizzazione| | |
|del siste-| | |
|ma di as- | | |
|sistenza | | |
|ai tossi- | | |
|codipen- | | |
|denti. | | |
|Legge 30 | | |
|marzo | | |
|2001, n. | | |
|125; | | |
|Provvedi- | | |
|mento 5 | | |
|agosto | | |
|1999 - | | |
|Intesa | | |
|Stato-Re- | | |
|gioni "De-| | |
|termina- | | |
|zione dei | | |
|requisiti | | |
|minimi | | |
|standard | | |
|dei servi-| | |
|zi privati| | |
|di assi- | | |
|stenza ai | | |
|tossicodi-| | |
|pendenti; | | |
|D.Lgs. 19 | | |
|giugno | | |
|1999, n. | | |
|230; D.M. | | |
|21 aprile | | |
|2000 "P.O.| | |
|Tutela sa-| | |
|lute in | | |
|ambito pe-|Il provvedimento |Il provvedimento |
|nitenzia- |5 agosto 1999 |5 agosto 1999 |
|rio; |individua i |individua le | (compresi i td. |D.P.C.M. |requisiti delle |specifiche | detenuti o |14 |strutture e del |prestazioni | internati) e/o |febbraio |personale |erogate dai | delle famiglie. |2001. |impiegato. |servizi privati. | 2C ---------------------------------------------------------------------
|Legge 23 |Le linee guida | |
|dicembre |del 1998 | |
|1978, n. |definiscono e | |
|833, art. |descrivono le | |
|26; |caratteristiche e| |
|D.Lgs. 29 |le funzioni dei | |
|aprile |centri | |
|1998, n. |ambulatoriali di | |
|124, art. |riabilitazione | |
|3 Linee |(distinguendole | |
|guida 7 |da quelle dei | |
|maggio |presidi | |
|1998 per |ambulatoriali - | | Attivita' |le attivi-|che operano ex | | sanitaria |ta' di |D.M. 22 luglio | | socio-sanitaria |riabilita-|1996). | | nell'ambito di |zione; |L'inserimento nei|Le prestazioni | programmi |D.P.C.M. 1|programmi e' |erogabili sono | riabilitativi a |dicembre |subordinato alla |solo | favore di |2000; |formulazione di |genericamente | disabili fisici, |D.P.C.M. |un programma |descritte nelle | psichici e |14 febb- |terapeutico |linee guida del | sensoriali. |raio 2001.|globale. |1998 | 2C --------------------------------------------------------------------- Soggiorno per | | | | cure dei | | | | portatori di | | | | handicap in | | | | centri | | | | all'estero di | | | | elevata | | | | specializzazione.| | | | ---------------------------------------------------------------------
|D.L. 28 | | |
|dicembre | | |
|1998, n. | | |
|450 conv. | | |
|nella leg-| | |
|ge 26 feb-| | |
|braio1999,| | |
|n. 39; | | |
|D.M. 28 | |La definizione | Attivita' |settembre | |dei protocolli | sanitaria e |1999; | |operativi e' | socio-sanitaria a|D.P.C.M. | |demandata dal | favore di malati |14febbraio| |D.M. alle regioni| terminali. |2001. | |e P.A. | 2C ---------------------------------------------------------------------
|La legge 5
|giugno
|1990, n.
|135;D.P.R.|Il P.O. descrive | | Attivita' |8 marzo |le |Le prestazioni | sanitaria e |2000 "P.O.|caratteristiche |erogabili sono | socio-sanitaria a|AIDS; |dei servizi |solo | favore di persone|D.P.C.M. |inseriti nella |genericamente | con infezione da |14febbraio|rete |descritte nel | HIV |2001. |assistenziale. |P.O. | 2C

Assistenza territoriale e semiresidenziale e residenziale

=====================================================================
| | Modalita' | |
| | organizzative e | Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard |prestazioni|Rif ===================================================================== Attivita' | | | | sanitaria e | | | | socio-sanitaria | |In base al P.O., | | nell'ambito di | |ogni struttura | | programmi | |residenziale no |Le presta- | riabilitativi a | |ha piu' di 20 |zioni ero- | favore delle |D.P.R. 10 |p.l. con una |gabili sono| persone con |novembre 1999 |dotazione |solo gene- | problemi |"P.O. Tutela |complessiva di 1 |ricamente | psichiatrici e/o |della salute |p.l. per 10 mila |descritte | delle famiglie. |mentale". |ab. |dal P.O. | 2H ---------------------------------------------------------------------
| |Le linee guida | |
| |del 1998 | | Attivita' | |definiscono e | | sanitaria e | |descrivono le | | socio-sanitaria | |caratteristiche e| | nell'ambito di | |le funzioni dei | | programmi | |presidi di | | riabilitativi a |Legge 23 dicembre|riabilitazione | | favore di |1978, n. 833, |extraospedalieri | | disabili fisici, |art. 26; D.Lgs. |a ciclo diurno o | | psichici e |29 aprile 1998, |continuativo e |Le presta- | sensoriali. |n. 214, art. 3; |delle RSA per |zioni ero- | Soggiorni per |Linee guida 7 |disabili. Il D.M.|gabili sono| cure dei |maggio 1998 per |21 maggio 2001 |solo gene- | portatori di |le attivita' di |fissa i requisiti|ricamente | handicap in |riabilitazione |minimi delle |descritte | centri all'estero|D.M. 21 maggio |strutture |nelle Linee| di elevata |2001. D.P.C.M. 1 |alternative alla |guida del | specializzazione.|dicembre 2000. |famiglia. |1998. | 2H ---------------------------------------------------------------------
|DP.R. 1 ottobre | | |
|1990, n. 309 | | |
|(Testo unico | | |
|disciplina | | |
|stupefacenti). | | |
|Provvedimento 21 | | |
|gennaio 1999 | | |
|Accordo | | |
|Stato-Regioni per| | |
|la | | |
|"Riorganizzazione| | |
|del sistema di | | |
|assistenza ai | | |
|tossicodipendenti| | |
|Legge 30 marzo | | | Attivita' |2001, n. 125; | | | sanitaria e |Provvedimento 5 | | | socio-sanitaria |agosto 1999 - | | | nell'ambito di |Intesa | | | programmi |Stato-Regioni |Il provvedimento | | riabilitivi a |"Determinazione |individua le | | favore di persone|dei requisiti |specifiche |Le presta- | dipendenti da |minimi standard |prestazioni |zioni ero- | sostanze |dei servizi |erogate dai |gabili sono| stupefacenti o |privati di |servizi privati, |generica- | psicotrope e dal |assistenza ai |i requisiti delle|mente desc-| alcool (compresi |tossicodipendenti|strutture e del |ritte nell'| i td. detenuti o |D.P.C.M. 14 |personale |accordo Sta-| internati). |febbraio 2001. |impiegato. |to-Regioni.| 2H ---------------------------------------------------------------------
|Legge 11 marzo | | | Attivita' |1988, n. 67; | | | sanitaria e |"P.O. anziani | |Le presta- | socio-sanitaria |1991; Linee guida| |zioni ero- | nell'ambito di |sulle RSA 31 |Il D.M. 21 maggio|gabili sono| programmi |marzo 1994; |2001 fissa i |generica- | riabilitativi a |D.P.C.M. 14 |requisiti minimi |mente | favore di anziani|febbraio 2001; |delle strutture |descritte | (RSA per non |D.M. 21 maggio |alternative alla |nel P.O. | autosufficienti).|2001. |famiglia. |anziani. | 2H --------------------------------------------------------------------- Attivita' |Legge 5 giugno |Il D.M. 21 maggio|Le presta- | sanitaria |1990, n. 135; |2001 fissa i |zioni ero- | socio-sanitaria a|D.P.R. 8 marzo |requisiti minimi |gabili sono| favore di persone|2000 "P.O. AIDS |delle strutture |genericamente| con infezione da |D.M. 21 maggio |alternative alla |descritte | HIV. |2001. |famiglia. |nel P.O. | 2H ---------------------------------------------------------------------
|D.L. 28 dicembre | | |
|1998, n. 450 | |La defini- |
|convertito in | |zione dei | Attivita' |Legge 26 febbraio| |protocolli | sanitaria e |1999, n. 39; D.M.| |operativi | socio-sanitaria a|28 settembre 1999| |e' demanda-| favore di malati |D.P.C.M. 14 | |ta alle | terminali |febbraio 2001. | |regioni. |2H

Cure termali

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| | |I cicli di |
| | |prestazioni |
| | |erogabili sono |
| | |individuati nel |
| | |D.M. 15 aprile |
| | |1994; possono |
| | |fruirne solo i |
| | |soggetti affetti|
| | |dalle patologie |
| | |indicate dal |
| | |D.M. 15 dicembre|
| | |1994. Gli |
| | |assicurati INPS |
| | |e INAIL godono |
| | |di prestazioni |
| | |ulteriori |
| | |rispetto agli |
| | |altri assistiti.|
| | |Con D.M. 22 |
|Legge 23 | |marzo 2001 e' |
|dicembre 1978, | |stato |
|n. 833, art. | |temporaneamente |
|36; Legge 30 | |confermato |
|dicembre 1991, | |l'elenco delle |
|n. 412, art. | |patologie gia' |
|16; D.Lgs. 29 | |previsto dal |
|aprile 1998, n.| |D.M. 15 aprile |
|124, art. 3; | |1994 per il cui |
|Legge 24 | |trattamento e' |
|ottobre 2000, | |assicurata |
|n. 323; D.M. 15| |l'erogazione |
|aprile 1994; | |delle cure |
|D.M. 15 | |termali a carico| Cicli di |dicembre 1994; | |del Servizio | prestazioni |D.M. 22 marzo | |Sanitario | idrotermali |2001. | |Nazionale. | 2I

Assistenza ospedaliera

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative | Liste di |
Prestazioni | Fonti | e standard | prestazioni | Rif. =====================================================================
|D.P.R. 27 | | |
|marzo 1992; | | |
|Intesa | | |
|Stato-Regioni | | |
|di | | |
|approvazione | | |
|Linee guida | | |
|1/1996 sul | | |
|sistema di | | | Pronto |emergenza | | | soccorso. |sanitaria | | | 3A ---------------------------------------------------------------------
|D.P.R. 27 | | |
|marzo 1992; | | |
|Intesa | | |
|Stato-regioni | | |
|di | | |
|approvazione. | | |
|Linee guida | | |
|1/1996 sul | | |
|sistema di | | | Pronto |emergenza | | | soccorso |sanitaria. | | | 3A ---------------------------------------------------------------------
| | |Non risultano |
| | |disciplinate in|
| | |atti normativi |
| | |le prestazioni |
| | |che |
| | |costituiscono |
| | |il livello di |
| | |assistenza se |
| | |non, in alcuni |
| | |casi, in |
| | |negativo (es. |
| | |chirurgia |
| | |estetica - |
| | |P.S.N. |
| | |1998-2000). Il |
| | |trattamento |
| | |ospedaliero |
| | |include, |
| | |comunque la |
| | |somministra- |
| | |zione di |
| | |farmaci (anche |
|Legge 23 | |di classe C) e |
|dicembre 1978,| |la diagnostica |
|n. 833, art. | |strumentale e |
|25; |Tasso |di laboratorio |
|Decreto-legge |spedalizza- |(anche non | Trattamenti |17 maggio |zione 160 per |inclusa nel | erogati nel |1996, n. 280, |mille Tasso di|D.M. 22 luglio | corso di |convertito |occupazione |1996). | ricovero |nella legge 18|minimo 75% |Peraltro, la | ospedaliero in|luglio 1996, |Dotazione |somministra- | regime |n. 382, art. |media 5 posti |zione di alcuni| ordinario, |1, comma |letto per 1000|farmaci e | inclusi i |2-ter; Legge |ab. di cui l'1|alcune | ricoveri di |23 dicembre |per mille per |prestazioni | riabilitazione|1996, n. 662; |riabilita- |specialistiche | e di |Decreto-legge |zione e |sono eseguibili| lungodegenza |18 settembre |lungodegenza |solo in ambito | post-acuzie |2001, n. 347. |post-acuzie |ospedaliero. |3B 3F 3G ---------------------------------------------------------------------
| |Dotazione | |
| |media | |
| |regionale non |L'atto di |
| |inferiore al |indirizzo | Ricovero |D.lgs. 29 |10% dei posti |(D.P.R.) | diurno |aprile 1998, |letto della |fornisce la | (day-hospital |n. 124, art. |dotazione |definizione | e |3; D.P.R. 20 |standard per |dell'attivita' | day-surgery): |ottobre 1992 |acuti. |di day-hospital| 3C 3D ---------------------------------------------------------------------
|P.O. Anziani | | |
|1991; D.P.R. 8| | |
|marzo 2000 | | |
|"P.O. AIDS | | |
|Provvedimento | | |
|8 marzo 2001 -| | |
|Accordo | | |
|Stato-regioni | | | Interventi |sulle Linee | | | ospedalieri a |guida in | | | domicilio |oncologia | | | 3E --------------------------------------------------------------------- Raccolta, | | | | lavorazione, |Legge 4 maggio| | | controllo e |1990, n. 107; | | | distribuzione |D.M. 1 marzo | | | di |2000 "Piano | | | emocomponenti |nazionale | | | e servizi |sangue e | | | trasfusionali |plasma Legge | | | Prelievo, |1 aprile | | | conservazione |1999, n. 91; | | | e |D.P.R. 27 | | | distribuzione |marzo 1992; | | | di organi e |Intesa | | | tessuti; |Stato-regioni | | | trapianto di |di | | | organi e |approvazione | | | tessuti |Linee guida | | | Attivita' |1/1996 sul | | | ospedaliera di|sistema di | | | emergenza/ |emergenza | | | urgenza |sanitaria. | | | 3H 3I

ASSISTENZA A CATEGORIE PARTICOLARI

Invalidi

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
| | |Gli invalidi di|
| | |guerra e per |
| | |servizio hanno |
| | |diritto a |
| | |particolari |
| | |prestazioni | Prestazioni | | |protesiche, | sanitarie gia' | | |cure climatiche| previste dai | | |e a due cicli | relativi | | |di cure | ordinamenti | | |termali, | prima della |Legge 23 | |elencate nel | Legge n. 833 |dicembre 1978, | |regolamento ex | del 1978 |n. 833, art. 57| |ONIG |2F 2I

Soggetti affetti da malattie rare

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Prestazioni di | | | | assistenza | | | | sanitaria | | | | finalizzate | |E' istituita la| | alla diagnosi, | |rete dei |Il decreto n. | al trattamento | |presidi |279 del 2001 fa| ed al | |competenti per |riferimento a | monitoraggio | |le malattie |tutte le | della malattia |D.lgs. 29 |rare ed |prestazioni | ed alla |aprile 1998, n.|individuati i |incluse nei | prevenzione |124; D.M. 18 |centri di |livelli | degli ulteriori|maggio 2001, n.|riferimento |essenziali di | aggravamenti |279 |interregionali |assistenza |2 e 3

Soggetti affetti da fibrosi cistica

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Fornitura | | | | gratuita del | | | | materiale | | | | medico, tecnico| | | | e farmaceutico | | | | necessario per | | | | la cura e la | | | | riabilitazione | | | | a domicilio, | |Sono istituiti |Le prestazioni | compresi i |Legge 23 |centri di |sono indicate | supplementi |dicembre 1993, |riferimento |dall'art. 3 | nutrizionali |n. 548, art. 3 |specialistici |della legge | 2

Soggetti affetti da diabete mellito

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Fornitura | | |La legge fa | gratuita di | |Sono istituiti |riferimento ai | presidi |Legge 16 marzo |centri e |"presidi | diagnostici e |1987, n. 115, |servizi di |sanitari | terapeutici |art. 3 |diabetologia |ritenuti idonei"| 2

Soggetti affetti da morbo di Hansen

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Fornitura | | | | gratuita di | | | | accertamenti |Legge 31 marzo | |La legge indica| diagnostici e |1980, n. 126, | |gli | farmaci |art. 1; | |accertamenti ed| specifici |provvedimento | |i trattamenti | (anche non in |Conferenza | |profilattici e | commercio in |Stato-Regioni | |terapeutici, | Italia). Spese |18 giugno 1999 | |inclusi i | di viaggio per |- Linee guida |Sono istituiti |farmaci | l'esecuzione |per il |centri di |specifici non | del trattamento|controllo del |riferimento |ancora compresi| profilattico e |Morbo Hansen in|territoriali e |nel prontuario | terapeutico |Italia. |nazionali |terapeutico |2 e 3

Soggetti residenti in italia autorizzati alle cure all'estero

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. =====================================================================
|Legge 23 ottobre| | |
|1985, n. 595 | | |
|"norme per la | | |
|programmazione | | |
|sanitaria e per | | |
|il piano | | |
|sanitario | | |
|nazionale | | |
|1986-88 art. 3, | | |
|comma 5 | | |
|(Gazzetta | | |
|Ufficiale n. 260| | |
|del 5 novembre | | |
|1985); D.M. 3 | | |
|novembre 1989 | | |
|"Criteri per la | | |
|fruizione di | | |
|prestazioni | | |
|assistenziali in| | |
|forma indiretta | | |
|presso centri di| | |
|altissima | | |
|specializzazione| | |
|all'estero | | |
|(Gazzetta | | |
|Ufficiale n. 273| | |
|del 22 novembre | | |
|1989); D.M. 24 | | |
|gennaio 1990 | | |
|"Identificazione| | |
|delle classi di | | |
|patologie e | | |
|delle | | |
|prestazioni | | |
|fruibili presso | | |
|centri di | | |
|altissima | | |
|specializzazione| | |
|all'estero | | |
|(Gazzetta | | | Assistenza |Ufficiale n. 27 | | | sanitaria |del 2 febbraio | | | autorizzata |1990) | | | 3

Stranieri extracomunitari non iscritti al SSN

=====================================================================
| | Modalita' | |
| |organizzative e| Liste di |
Prestazioni | Fonti | standard | prestazioni |Rif. ===================================================================== Interventi di | | | | medicina | | | | preventiva, | | | | tutela della | | | | gravidanza, | | | | tutela della | | | | salute dei | | | | minori, | | | | vaccinazioni, | | | | profilassi | | | | internazionale,| | | | prevenzione |D.lgs. 25 | |Le prestazioni | diagnosi e cura|luglio 1998, n.| |sono indicate | delle malattie |286 (T.U.), | |dall'art. 35 | infettive. |art. 35. | |del T.U. |1 2 3

1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie
erogative di carattere socio-sanitario, sono evidenziate,
accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche
quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni
nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non
risultano operativamente distinguibili e per le quali si e'
convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle
risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale.
In particolare, per ciascun livello sono individuate le
prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani,
disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da
alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con
patologie da HIV.

----> Vedere tabella da pag. 321 a pag. 331 del S.O. <----
d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile
limitatamente a casi particolari di pazienti con
anisometropia grave o che non possono portare lenti a
contatto o occhiali.
----
Allegato 2C
Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo
organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali
occorre comunque individuare modalita' piu' appropriate di
erogazione:
possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati
in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le
strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting
assistenziale con identico beneficio per il paziente e con
minore impiego di risorse.
Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto rischio
di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza
ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni
regionali, dovra' essere indicato un valore
percentuale/soglia di ammissibilita', fatto salvo, da parte
delle regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e
prestazioni assistenziali.
Elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime
di degenza ordinaria.
006 Decompressione tunnel carpale
019 Malattie dei nervi cranici e periferici
025 Convulsioni e cefalea
039 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
040 Interventi extraoculari eccetto orbita eta' >17
041 Interventi extraoculari eccetto orbita eta' 0-17
042 Interventi sulle strutture intraoculari eccetto
retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di cornea)
055 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e
gola
065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
119 Legatura e stripping di vene
131 Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto
urgenze)
133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
134 Ipertensione (eccetto urgenze)
142 Sincope e collasso (eccetto urgenze)
158 Interventi su ano e stoma
160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale,
eta' >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g)
162 Interventi per ernia, inguinale e femorale, eta' >17
no CC (eccetto ricoveri 0-1 g)
163 Interventi per ernia eta' 0-17 (eccetto ricoveri 0-1
g)
183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie
gastroenteriche apparato digerente, eta' >17 no CC
184 Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie
gastroenteriche apparato digerente, eta' 0-17 (eccetto
urgenze)
187 Estrazione e riparazione dentaria
208 Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)
232 Artroscopia
243 Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
262 Biopsia della mammella ed asportazione locale non per
neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)
267 Interventi perianali e pilonidali
270 Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
276 Patologie non maligne della mammella
281 Traumi pelle, sottocute e mammella eta' >17 no CC
(eccetto urgenze)
282 Traumi pelle, sottocute e mammella eta' 0-17 (eccetto
urgenze)
283 Malattie minori della pelle con CC
284 Malattie minori della pelle no CC
294 Diabete eta' >35 (eccetto urgenze)
301 Malattie endocrine no CC
324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie eta'
>17 no CC (eccetto urgenze)
364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per
tumore maligno
395 Anomalie dei globuli rossi eta' >17 (eccetto urgenze)
426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
429 Disturbi organici e ritardo mentale
467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute
(eccetto urgenze)
----
Allegato 3
Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in
materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica,
assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria,
nonche' in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni
delle isole minori ed alle altre comunita' isolate.
a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere.
Nell'affrontare il tema della rimodulazione dell'area
prestazionale garantita dall'assistenza ospedaliera, e'
necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale
nell'attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo
di riferimento per qualsiasi problema di una certa
rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a
organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e
capace) di fornire risposte assistenziali di tipo
diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati
da acuzie e gravita'.
Tale specifica caratterizzazione del ruolo
dell'ospedale nel complesso della rete assistenziale
sanitaria tuttavia non e' automaticamente associabile ad
una lista negativa di prestazioni da non erogare nel suo
ambito, bensi' e' sollecitativa di coerenti programmi di
riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di
concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi
territoriali, nonche' di incisivi programmi per
l'incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:
va rilanciata la indicazione di percorsi
diagnostico-terapeutici che minimizzino la quota di accessi
impropri;
va sollecitata una dimensione di coerente
collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e
le strutture territoriali;
va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di
aggiornamento e formazione, quello che e' stato definito lo
spazio del "governo clinico";
va rimodulato il sistema di remunerazione per
scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
va ulteriormente implementato il sistema informativo
finalizzato all'incremento non solo dell'efficienza ma
anche della qualita', in grado di generare un adeguato set
di indicatori sull'appropriatezza. Si allega a riguardo una
proposta di "Indicatori di livello ospedaliero . (Allegato
n. 3.1).
b) Prestazioni di assistenza specialistica.
La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle
prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi
generali richiamati dal comma 2 dell'art. 1 del decreto
legislativo n. 502 del 2000, e la specificazione delle
condizioni di erogabilita' non risolve a priori tutte le
problematiche di un utilizzo appropriato di tali
prestazioni. Pertanto anche in questo settore vanno
realizzati coerenti programmi per l'incremento del grado di
appropriatezza, nonche' di qualificazione tecnologica e di
sviluppo della rete dei servizi territoriali. In
particolare:
va sviluppata la definizione di percorsi
diagnostico-terapeutici che minimizzino la quota di
utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e
formazione;
va rimodulato il sistema di remunerazione per
scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
va sviluppato il sistema informativo in grado di
monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di
indicatori sull'appropriatezza.
c) L'assistenza farmaceutica.
L'impianto delle decisioni, concordate in sede di
accordo del-l'8 agosto 2001 e successivamente recepite
dall'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, nel prevedere un maggiore potere di
regolazione da parte delle regioni delle modalita' con cui
viene assicurata l'assistenza farmaceutica territoriale, ha
affidato alle stesse anche una facolta' di modulazione
della erogazione individuando una fascia di farmaci,
preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le
regioni stesse potranno decidere misure di co-payment in
relazione all'andamento della spesa.
L'insieme delle misure attivabili per il contenimento e
la qualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale
puo' comportare un quadro di rilevante difformita' dei
profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al
quale si ritiene necessario che le regioni tra loro
concordino modalita' omogenee di applicazione della citata
normativa di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347.
d) Integrazione socio-sanitaria, per la quale la
precisazione delle linee prestazionali, a carico del
Servizio sanitario nazionale, dovra' tener conto dei
diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche
in relazione all'ipotesi di utilizzo di fondi integrativi.
Va ricordato che questa specifica area erogativa merita
una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via
generale gia' chiarito ai punti precedenti, per il rilievo
che assume, all'interno delle politiche destinate al
sostegno e allo sviluppo dell'individuo e della famiglia e
alla razionalizzazione dell'offerta di servizio, al fine di
assicurare le prestazioni necessarie per la diagnosi, la
cura (compresa l'assistenza farmacologica) e la
riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e
in modo particolare nell'infanzia e nella vecchiaia.
Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, e'
costituito dall'atto di indirizzo e coordinamento
sull'integrazione sociosanitaria di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001.
L'erogazione delle prestazioni va modulata in
riferimento ai criteri dellappropriatezza, del diverso
grado di fragilita' sociale e dell'accessibilita'.
Risultano inoltre determinanti:
1) l'organizzazione della rete delle strutture di
offerta;
2) le modalita' di presa in carico del problema,
anche attraverso una valutazione multidimensionale;
3) una omogenea modalita' di rilevazione del bisogno
e classificazione del grado di non autosufficienza o
dipendenza.
Sul primo punto va ricordato quanto gia' indicato dalle
innovazioni introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, in
materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture
socio-sanitarie e, per le strutture socio- assistenziali,
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonche', per quanto
attiene l'organizzazione dei servizi a rete, dai diversi
progetti obiettivo.
e) Assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori
ed alle altre comunita' isolate.
Per i livelli di assistenza di cui all'allegato 1,
vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza
sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle
altre comunita' isolate.
----
Allegato 3.1
INDICATORI LIVELLO OSPEDALIERO Organizzativa

=====================================================================
| Sottolivello | Significato e |
Indicatore | esaminato | utilita' | Fattibilita' ===================================================================== % di pazienti | |Limitare il | ospedalizzati | |ricorso improprio| dal Pronto | |alle cure di PS; | Informazioni soccorso | |aumentare le | disponibili; rispetto al |Medicina |capacita' di | indicatore da totale degli |primaria e |filtro del PS | sottoporre a accessi in PS |Pronto soccorso |verso i ricoveri | verifica ---------------------------------------------------------------------
| |Aumentare le |
| |capacita' di |
| |filtro del PS | Incidenza | |verso i ricoveri;| ricoveri medici | |aumentare la | da PS e dimessi |Ricovero |quota di | con degenza di |ordinario e |attivita' | Dati non 0-30 gg. |Pronto soccorso |programmata | disponibili ---------------------------------------------------------------------
| |Limitere |
| |l'eccessivo | Tassi di | |ricorso alle cure| ospedalizzazione| |ospedaliere e | generali e | |favorire lo | standardizzati |Ricovero |sviluppo di | per eta* |ordinario |alternative | Immediata ---------------------------------------------------------------------
| |Ridurre, | Dati non
| |indipendentemente| disponibili a
| |dalle diagnosi, |livello nazionale % di giornate di|Ricovero |il consumo di |- sperimentazione degenza |ordinario e day |giornate inutili | in corso in inappropriate |hospital |di ricovero | alcune regioni ---------------------------------------------------------------------
| |Limitare il | % di "day | |ricorso improprio| surgery" + "one | |al ricovero | day surgery" per| |ordinario (elenco| interventi di | |estendibile in | cataratta, | |base alle | stripping delle | |proposte della | vene, tunnel | |commissione per | carpale, ecc. |Day hospital |la day surgery) | Immediata --------------------------------------------------------------------- Giornate di DH | | | rispetto a | | | quelle di | | | ricovero | |Favorire lo | ordinario |Day hospital |sviluppo del DH | Immediata --------------------------------------------------------------------- % di giornate DH| |Ridurre il | medico (escluse | |ricorso a day | chemioterapie) | |hospital di tipo | rispetto a | |diagnostico (i DH| quelle di | |terapeutici sono | ricovero | |pero' | ordinario |Day hospital |appropriati) |Dati disponibili ---------------------------------------------------------------------
|Ricovero |Ridurre |
|ordinario, DH |l'occupazione | % di ricoveri |assistenza |impropria di | brevi* |extraospedaliera|reparti ordinari | Immediata --------------------------------------------------------------------- % di ricoveri di| |Limitare il | degenza | |protrarsi di cure| prolungata per |Ricovero |acute e favorire | determinate |ordinario - |lo sviluppo di | diagnosi (es. |assistenza |alternative non | fratture) |residenziale |ospedaliere |Dati disponibili ---------------------------------------------------------------------
| |Ridurre |
| |l'utilizzo |
| |improprio dei |
| |reparti in |
|Ricovero |relazione alle | Degenza media |ordinario - sale|capacita' delle | pre-operatoria |operatorie |sale operatorie | Immediata --------------------------------------------------------------------- Degenza media | |Ridurre | grezza e | |l'utilizzo | corretta per il |Ricovero |improprio dei | case-mix |ordinario |reparti | Immediata --------------------------------------------------------------------- % di ricoveri di| | | 0-1 giorno | |Ridurre | medici sul | |l'occupazione | totale dei |Ricovero |impropria di | ricoveri medici |ordinario |reparti ordinari | --------------------------------------------------------------------- % di dimessi da | |Favorire il | reparti |Sale operatorie |miglior uso dei | chirurgici con |e reparti |reparti | DRG medici* |chirurgici |chirurgici | Immediata --------------------------------------------------------------------- % di casi medici| | | con degenza | |Ridurre il | oltre soglia per| |ricorso improprio| pazienti con | |al ricovero | eta' > 65 anni | |ordinario come | rispetto al tot.| |alternativa a | di casi medici | |regimi a piu' | per paz. >65 | |bassa intensita' | anni | |assistenziale |Dati disponibili ---------------------------------------------------------------------
| |Ridurre il |
| |ricorso al |
| |ricovero per |
| |condizioni | Peso medio dei |Ricovero |semplici e | ricoveri di |ordinario e |trattabili in | pazienti |assistenza |ambito | anziani* |extraospedaliera|extraospedaliero |Dati disponibili

Clinica

=====================================================================
| Sottolivello | Significato e |
Indicatore | esaminato | utilita' | Fattibilita' =====================================================================
| |Limitazione |
| |dell'inap- |
| |propriata |
| |indicazione ad un| % di parti | |intervento | cesarei* | |chirurgico | Imediata --------------------------------------------------------------------- Tassi di | | | ospedalizzazione| | | per interventi | | | chirurgici ove | | | esista o si | | | possa stabilire | | | uno standard di | | | appropriatezza | |Limitare il | (es. | |ricorso ad | tonsillectomie, | |interventi | colecistectomie,| |chirurgici non | ernioplastica in| |necessari, | et pediatrica, | |rispetto ad altre| ecc.) | |modalita' di cura| Immediata ---------------------------------------------------------------------
| |Limitazione |
| |dell'inap- | % di | |propriata | prostatectomia | |indicazione ad | TURP rispetto | |una tecnica | alla via | |superata (per via| laparotomia | |laparotomica) |Dati disponibili ---------------------------------------------------------------------
| |Verificare il | % di | |ricorso | orchidopessi in | |all'intervento | bambini di eta' | |nell'eta' | inferiore ai 5 | |considerata | anni | |appropriata |Dati disponibili ---------------------------------------------------------------------
| |Ridurre | Numero di | |l'inappro- | rientri entro 30| |priatezza delle |Dati disponibili gg. dalla | |dimissioni | a partire dal dimissione | |precoci | 2001

Indicatori livello ospedaliero - Possibile quadro organico.
Ai fini della integrazione in un quadro organico del
set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di
lavoro, puo' essere ragionevole adottare una duplice
prospettiva:
la prospettiva "per territorio , che partendo dal
macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per
scomposizioni successive ad identificare nelle diverse
tipologie di ricovero le componenti piu' a rischio di
inappropriatezza (indicatori rapportati alla popolazione);
la prospettiva "per struttura , che analizza invece
il fenomeno dal punto di vista delle strutture erogatrici
(indicatori rapportati al totale dei ricoveri).
Prospettiva "per territorio .
Lo schema sotto riportato consente di scomporre il
tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di
identificare le singole componenti a maggior rischio di
inappropriatezza (evidenziate con sottolineatura). Tale
elaborazione puo' essere effettuata ad esempio a livello
aggregato regionale.
Il vantaggio di tale schema e' che, una volta
identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i
valori obiettivo di ogni indicatore "soglia , e' possibile
"sommare gli scostamenti per ogni regione, al fine di
ottenere anche una misura macro di inappropriatezza
complessiva.
Lo schema puo' ovviamente essere adottato dapprima a
livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo:
n Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti);
n Acuti;
n Degenza ordinaria;
n Ricoveri medici;
n Ricoveri "brevi medici;
n Ricoveri di 1 giorno medici;
n Ricoveri di 2-3 giorni medici;
n Ricoveri oltre soglia medici;
n Altri ricoveri medici;
n Ricoveri chirurgici;
n Ricoveri chirurgici per interventi ove si possa
definire uno standard di appropriatezza;
n Tonsillectomia;
n Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per
donne oltre 49 anni);
n Appendicectomia;
n Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini
&60;14 anni);
n Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per
uomini oltre 49 anni);
n Parti cesarei (tasso per 100 parti);
n Altri ricoveri chirurgici;
n Day hospital;
n Dh medico escluso chemioterapie;
n Dh chemioterapie;
n Dh chirurgico;
n Riabilitazione;
n Degenza ordinaria;
n Day hospital;
n Lungodegenza.
Prospettiva "per struttura :
n Ricoveri;
n Ordinari;
n In reparti medici;
n Medici;
n Brevi (0-3 gg.);
n 0-1 giorno;
n 2-3 giorni;
n Oltre soglia;
n Altri;
n Chirurgici;
n In reparti chirurgici;
n Medici;
n Brevi (0-3 gg.);
n 0-1 giorno;
n 2-3 giorni;
n Oltre soglia;
n Altri;
n Chirurgici;
n 0-1 giorno;
n >= 2 giorni;
n Per interventi trattabili in day surgery;
n Per altri interventi;
n Day hospital;
n Medici;
n Non chemioterapie;
n Chemioterapie;
n Chirurgici.".



 
Art. 55. (Interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo le parole: "nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato" sono inserite le seguenti: "e nei bilanci regionali".



Nota all'art. 55:
- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del gia' citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento
tecnologico). - 1. Nell'ambito dei programmi regionali per
la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministero della
sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie,
iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali,
accordi di programma con le regioni e con altri soggetti
pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura
finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi,
l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di
opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa
a norma delle strutture sanitarie.
2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1
disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di
vigilanza demandate al Ministero della sanita', i rapporti
finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le
modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le
modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e
degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli
eventuali apporti degli enti pubblici preposti
all'attuazione.
3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto
dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo
programma, la copertura finanziaria assicurata dal
Ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, in favore di
altre regioni o enti pubblici interessati al programma di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di
immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi".



 
Art. 56.
(Fondo per progetti di ricerca)

1. E' istituito un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca, di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, con una dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, tra le diverse finalita' provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per l'innovazione tecnologica. Con lo stesso decreto sono stabiliti procedure, modalita' e strumenti per l'utilizzo delle risorse, assicurando in via prioritaria il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni prece denti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacita' di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.
 
Art. 57.
(Commissione unica sui dispositivi medici)

1. Presso il Ministero della salute e' istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui dispositivi medici, organo consultivo tecnico del Ministero della salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e sottoclassi specifiche con l'indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici e' nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed e' composta da cinque membri nominati dal Ministro della salute, da uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute e il presidente dell'istituto superiore di sanita' o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione puo' invitare a partecipare alle sue riunioni esperti nazionali e stranieri.
5. Le aziende sanitarie devono espone on line via Internet i costi unitari dei dispositivi medici acquistati semestralmente, specificando aziende produttrici e modelli. Tali informazioni devono essere disponibili entro il 31 marzo 2003 e devono essere aggiornate almeno ogni sei mesi.
 
Art. 58.
(Incentivi per la ricerca farmaceutica)

1. Nell'ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo riconoscimento e' riconosciuto un sistema di "premio di prezzo" (premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del settore farmaceutico. Tale procedura negoziale si applica anche ai farmaci innovativi registrati con procedura nazionale ove l'Italia sia designata Paese di riferimento per la procedura di mutuo riconoscimento in Europa.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entita' e' sottoposta a verifica annuale, e' determinato sulla base dei seguenti criteri nell'ambito delle disponibilita' finanziarie prefissate per la spesa farmaceutica: a) volume annuale assoluto di investimenti produttivi ed in ricerca; b) rapporto investimenti in officine di produzione dell'anno
considerato rispetto alla media degli investimenti del triennio
precedente; c) livelli annuali delle esportazioni; d) rapporto incrementale delle esportazioni (prodotti finiti e
semilavorati) rispetto all'anno precedente; e) numero degli occupati in ricerca e numero addetti per la ricerca,
al netto del personale per il marketing, rapportato alla media
degli addetti dei tre anni precedenti; f) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca effettuata sul
territorio nazionale ed il fatturato relativo agli anni
precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e
l'entita' massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo
negoziato sono definiti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle
attivita' produttive e dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, su proposta del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), nei limiti di un importo
finanziario pari allo 0,1 per cento del finanziamento complessivo
per la spesa farmaceutica.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in licenza.
 
Art. 59. (Deducibilita' delle erogazioni liberali a favore della ricerca sulle
malattie neoplastiche)

1. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell'anno 2003 da persone fisiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attivita' di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2003 ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Nota all'art. 59:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi".



 
Art. 60.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo)

1. Gli stanziamenti del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonche' le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, eeffettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione.
2. Il CIPE informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito un apposito Fondo in cui confluiscono le risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso Fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al Fondo istituito dal presente comma, gravano su detto Fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle delibere CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attivita' produttive e' altresi' autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attivita' previste dalle stesse convenzioni.



Note all'art. 60:
- Il testo dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di
insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle
autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti
concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle
commissioni parlamentari competenti, e' disposta la
ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
interventi.
3. Il decreto legislativo previsto dall'art. 1 della
legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza,
e' emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei
principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima
legge.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' di salvaguardia delle
attivita' produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
conto dell'interesse dei creditori, puo' autorizzare la
prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
anno, oltre i termini di cui al primo e al secondo comma
dell'art. 2 del decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni. Detta previsione si
applica anche nei confronti delle imprese in
amministrazione straordinaria per le quali la scadenza
dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998".
- Il titolo del decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e' il seguente: "Modifiche della legge 1
marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
- Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' il
seguente:
"6. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui alla legge 1
marzo 1986, n. 64, sono utilizzate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la
concessione dei benefici di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto - legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488".
- Il testo del comma 3 dell'art. 14 della legge 5 marzo
2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati) e' il seguente:
"3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001, gli
oneri per il finanziamento delle iniziative che l'Istituto
per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di
programmi di sostegno delle iniziative per la promozione
imprenditoriale sull'intero territorio nazionale gravano
sulle disponibilita' del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' il
seguente: "Delega al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attivita' produttive" (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299,
supplemento ordinario).
- Il testo del comma 21 dell'art. 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), e' il seguente:
"21. Gli oneri per il completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'art. 11 della
legge 28 novembre 1980, n. 784, sono posti a carico delle
risorse stanziate dalla presente legge per la prosecuzione
degli interventi per le aree depresse di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari
a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003".
- La delibera CIPE 17 marzo 2000, n. 31, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2000, n. 125.
- La delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2002, n. 88.



 
Art. 61. (Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree)

1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio economico e sociale, nonche': a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le
risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di
cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque
realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n.
448; b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare
l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidita' e
semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi
annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
rispondere alle esigenze del mercato.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia' in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita' svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento.
11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 1, einserito il seguente:
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie "
12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il comma 3, einserito il seguente:
"3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui al presente decreto. Alle predette operazioni di cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE".
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta' di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.



Note all'art. 61:
- Il testo del comma 3, lettera f), dell'art. 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
(Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio), e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a)-e) (Omissis).
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale".
- Il testo dell'art. 1 della legge 30 giugno 1998, n.
208 (Attivazione delle risorse preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare
interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo
rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione
imprenditoriale nelle aree depresse), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per assicurare la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 1 del decreto - legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 12.200 miliardi per il periodo 1999 - 2004, di cui
lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 miliardi
per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004. A decorrere
dall'anno 1999, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
Le predette risorse affluiscono al Fondo di cui all'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e sono
ripartite dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), sentite le indicazioni di
priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuto conto, nella destinazione delle medesime
risorse, della necessita' di completare le opere situate
nelle aree depresse, commissariate ai sensi dell'art. 13
del decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per le
quali l'amministrazione proponente accerti le condizioni di
attualita' e di cantierabilita'.
2. Al fine di consentire il completamento degli
interventi di cui all'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
526, realizzati nelle aree depresse, ricompresi tra le
opere commissariate di cui al comma 1, e al fine di
riattivare l'operativita' della legge 27 febbraio 1985, n.
49, con particolare riferimento alla promozione e allo
sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di
produzione e lavoro nelle aree depresse, e' autorizzata la
spesa di lire 2.550 milioni per l'anno 1999 e di lire
73.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,
pari a lire 1.702.550 milioni per l'anno 1999, a lire
2.173.100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001 e a
lire 2.100 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al
2004, si provvede per gli anni 1999 e 2000, mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998
- 2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per consentire la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto -
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, con
riferimento alle istanze presentate nel 1998, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato ad utilizzare, nei limiti delle risorse
assegnate dal CIPE, le disponibilita' esistenti nelle
sezioni del Fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Le somme utilizzate per le
predette finalita' saranno reintegrate a valere sulle
risorse stanziate dai commi 1 e 2.
5. E' istituito un Fondo rotativo per il finanziamento
dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree
depresse. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di
lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione
europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree
depresse. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le
modalita' di funzionamento del Fondo. Le disponibilita' del
Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, anche per il riordino e l'attivita' del sistema
nazionale di promozione imprenditoriale tra cui le
occorrenze relative alla costituzione di una societa' per
azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attivita'
delle agenzie regionali e locali, sentita la predetta
Conferenza unificata. A tale Fondo possono accedere le
societa' e le agenzie di promozione e le altre societa' che
presentano progetti, anche di carattere generale, e le
relative istruttorie sono svolte con le modalita'
corrispondenti a quelle previste per l'attuazione del
predetto decreto - legge n. 415 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede
mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del
Fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le
altre finalizzazioni".
- Il testo dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e' il
segente:
"Art. 73 (Assegnazione di fondi). - 1. I fondi di cui
alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla
presente legge, sono assegnati a progetti selezionati
secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza
programmatica, con particolare riferimento alle priorita'
della programmazione comunitaria 2000 - 2006, e con ricorso
a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con
le procedure di cui all'art. 19, comma 5 - bis, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, per la costruzione della superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
- Il testo del comma 6 - bis dell'art. 11 - ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e' il seguente:
"6 - bis. Le disposizioni che comportano nuove
o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti
legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti
espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per
l'anno in corso alla medesima data".
- Il testo dell'art. 1 del decreto - legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il
completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente:
"Art. 1 (Agevolazioni in forma automatica). - 1. Ai
fini dell'immediato avvio dell'intervento ordinario nelle
aree depresse, le somme individuate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
per consentire l'erogazione di incentivi industriali in
forma automatica nelle aree depresse del territorio
nazionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono all'apposita
sezione del fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall'art. 4, comma 6, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate
trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione agli interventi di cui al comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il CIPE, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti
dall'Unione europea per gli incentivi nelle aree depresse,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1, individua
l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli
investimenti ammissibili alle agevolazioni in forma
automatica, detta le modalita' e le procedure di
attuazione, approvando altresi' un apposito modello di
documento dal quale dovra' risultare in particolare
l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio. Il
documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello,
sara' utilizzato dal beneficiario delle agevolazioni, che
si avvale del conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la
liquidazione finale delle agevolazioni stesse, effettuata
sulla base di una verifica di regolarita' meramente
formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo
stesso conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualita'
di sostituto d'imposta, costituendo conseguentemente titolo
di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza
di pari importo. Con decreto del Ministro delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le
norme attuative sulla regolazione contabile per i
concessionari della riscossione.
3. Il documento di cui al comma 2 e' presentato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo
dell'agevolazione in forma automatica e' pari al 60 per
cento dell'intensita' massima delle agevolazioni consentite
dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma
automatica esclude ogni possibilita' di richiedere ed
ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti,
altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite
da disposizioni normative finalizzate a favorire
specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto
dell'intensita' massima consentita dall'Unione europea.
4. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro
diciotto mesi dalla presentazione del documento come
prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare
effettuato ed interamente pagato l'importo delle relative
spese.
5. Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al
soggetto beneficiario delle agevolazioni in forma
automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da
due a quattro volte l'importo dell'agevolazione liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione del
documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' tenuto
ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
modificazioni".
- Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il
seguente:
"2. Al fine di sviluppare le attivita' produttive di
piccole e medie imprese nel territorio nazionale sono
concessi, nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti statali alle imprese e nei
corrispondenti limiti compatibili con gli stanziamenti di
bilancio di cui al comma 5 del presente articolo, incentivi
in forma automatica fruibili tramite crediti d'imposta, non
cumulabili per il medesimo investimento con altre
agevolazioni statali o regionali. Gli stanziamenti all'uopo
previsti affluiscono al fondo di cui all'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, per un ammontare complessivo
pari all'autorizzazione di cui al comma 5".
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' il
seguente:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) - b) (Omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse".
- Il testo dell'obiettivo 2 di cui al Regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 (Regolamento
CE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali), e' il
seguente:
"Obiettivo n. 2
1. Le regioni in cui si applica l'obiettivo n. 2 sono
quelle aventi problemi strutturali la cui riconversione
economica e sociale deve essere favorita conformemente
all'art. 1, punto 2, e la cui popolazione o superficie sono
sufficientemente significative. Esse comprendono, in
particolare, le zone in fase di mutazione socio-economica
nei settori dell'industria e dei servizi, le zone rurali in
declino, le zone urbane in difficolta' e le zone dipendenti
dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi.
2. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli
interventi vengano effettivamente concentrati verso le zone
piu' gravemente colpite e nell'ambito geografico piu'
appropriato. La popolazione delle zone di cui al paragrafo
1 rappresenta al massimo il 18% della popolazione totale
della Comunita'. Su tale base, la Commissione definisce un
massimale di popolazione per Stato membro in base agli
elementi seguenti:
a) popolazione totale delle regioni NUTS III di
ciascuno Stato membro, conformi ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6;
b) gravita' dei problemi strutturali a livello
nazionale in ciascuno Stato membro rispetto agli altri
Stati membri interessati, valutata in base ai livelli della
disoccupazione totale e della disoccupazione di lunga
durata fuori dalle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1;
c) necessita' di fare in modo che ciascuno Stato
membro contribuisca equamente allo sforzo globale di
concentrazione di cui al presente comma; la riduzione
massima della popolazione delle zone cui si applica
l'obiettivo n. 2 resta nei limiti di un terzo rispetto alla
popolazione delle zone cui si applicano, nel 1999, gli
obiettivi n. 2 e n. 5b di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88.
La Commissione trasmette agli Stati membri tutte le
informazioni di cui dispone riguardo ai criteri di cui ai
paragrafi 5 e 6.
3. Entro il limite dei massimali di cui al paragrafo 2,
gli Stati membri propongono alla Commissione l'elenco delle
zone significative che rappresentano:
a) le regioni di livello NUTS III, o le zone
maggiormente colpite all'interno di tali regioni, conformi
ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6;
b) le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 7
o 8 o ai criteri specifici dello Stato membro a norma del
paragrafo 9.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le
statistiche e le altre informazioni, riferite al piu'
appropriato livello geografico, che le sono necessarie per
valutare le proposte.
4. Sulla scorta delle informazioni di cui al paragrafo
3, la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato
membro interessato definisce l'elenco delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2, tenendo conto delle priorita'
nazionali, senza pregiudizio dell'art. 6, paragrafo 2.
Le zone conformi ai criteri di cui ai paragrafi 5 e 6
coprono almeno il 50% della popolazione delle zone cui si
applica l'obiettivo n. 2 in ciascuno Stato membro, salvo
eccezione debitamente giustificata da circostanze
oggettive.
5. Le zone in fase di mutazione socio-economica nel
settore dell'industria, di cui al paragrafo 1, debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni;
b) tasso di occupazione nel settore industriale
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore alla
media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a
decorrere dal 1985;
c) flessione constatata dell'occupazione nel settore
industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla
lettera b).
6. Le zone rurali di cui al paragrafo 1 debbono
corrispondere o appartenere ad una unita' territoriale di
livello NUTS III conforme ai criteri seguenti:
a) densita' di popolazione inferiore a 100 abitanti
per km2, oppure tasso di occupazione in agricoltura,
rispetto all'occupazione complessiva, pari o superiore al
doppio della media comunitaria per qualsiasi anno di
riferimento a decorrere dal 1985; oppure
b) tasso medio di disoccupazione superiore alla media
comunitaria registrato negli ultimi tre anni, oppure
diminuzione della popolazione rispetto al 1985.
7. Le zone urbane di cui al paragrafo 1 sono zone
densamente popolate, conformi ad almeno uno dei criteri
seguenti:
a) tasso di disoccupazione di lunga durata superiore
alla media comunitaria;
b) elevato livello di poverta', comprese condizioni
abitative precarie;
c) situazione ambientale particolarmente degradata;
d) elevato tasso di criminalita' e di delinquenza;
e) basso livello d'istruzione della popolazione.
8. Le zone dipendenti dalla pesca di cui al paragrafo 1
sono zone costiere nelle quali il tasso di occupazione nel
settore dalla pesca rispetto all'occupazione complessiva
raggiunge un livello significativo e che sono confrontate a
problemi socio-economici strutturali connessi alla
ristrutturazione del settore, la quale comporta una
diminuzione significativa del numero di posti di lavoro in
detto settore.
9. L'intervento comunitario puo' estendersi ad altre
zone, con popolazione o superficie significative, che
rientrano in una delle seguenti tipologie:
a) zone conformi ai criteri di cui al paragrafo 5,
contigue ad una zona industriale; zone conformi ai criteri
di cui al paragrafo 6, contigue ad una zona rurale; zone
conformi ai criteri di cui al paragrafo 5 o al paragrafo 6,
contigue ad una regione cui si applica l'obiettivo n. 1;
b) zone rurali aventi problemi socio-economici
conseguenti all'invecchiamento o alla diminuzione della
popolazione attiva del settore agricolo;
c) zone che, a motivo di caratteristiche importanti e
verificabili, hanno o corrono il rischio di avere gravi
problemi strutturali oppure un elevato tasso di
disoccupazione causato da una ristrutturazione in corso, o
prevista, di una o piu' attivita' determinanti nei settori
agricolo, industriale o dei servizi.
10. Una zona puo' essere ammissibile soltanto ad uno
degli obiettivi n. 1 o n. 2.
11. L'elenco delle zone e' valido per sette anni a
decorrere dal 1 gennaio 2000.
Su proposta di uno Stato membro e in caso di grave
crisi in una regione, la Commissione puo' modificare
l'elenco delle zone nel corso del 2003, secondo il disposto
dei paragrafi da 1 a 10, senza aumentare la percentuale di
popolazione interessata all'interno di ciascuna regione di
cui all'art. 13, paragrafo 2.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge
1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e' il
seguente:
"2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in "equivalente
sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo".
- Il testo dell'obiettivo 1 del gia' citato regolamento
(CE) n. 1260/1999 e' il seguente:
"Obiettivo n. 1
1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti
al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali
statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL)
pro capite, misurato sulla base degli standard del potere
d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari
disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo
1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si
applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6,
paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 1
gennaio 2000.".
- Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione
dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144)
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 18 (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal
CIPE e nei limiti posti dalla Unione europea, le iniziative
nei settori della produzione di beni, della fornitura di
servizi e del commercio e la cui realizzazione avvenga in
forma di ditta individuale.
1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si
riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con
propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitarie.
2. Sono escluse dal finanziamento le iniziative che:
a) prevedono investimenti superiori a lire 50 milioni
al netto dell'IVA;
b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal
CIPE o da disposizioni comunitarie.".
- Il testo dell'art. 23 del gia' citato decreto
legislativo n. 185/2000, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 23 (Disposizioni di attuazione). - 1. Alla
societa' Sviluppo Italia S.p.a., costituita ai sensi
dell'art. 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1,
e' affidato il compito di provvedere alla selezione ed
erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, e
all'assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative
presentate ai fini della concessione delle misure
incentivanti previste nel presente decreto legislativo.
2. Nell'attuazione delle attribuzioni di cui al comma
1, la societa' Sviluppo Italia S.p.a. stipula apposita
convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro il
sessantesimo giorno dalla data di emanazione del presente
decreto.
3. La societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a
stipulare contratti di finanziamento con i beneficiari
delle misure previste dal presente decreto.
3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui
al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel limite delle competenze statali ai sensi degli articoli
18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
- Il titolo del regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001, e' il seguente:
Regolamento relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de
minimis") (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 010 del
13 gennaio 2001).



 
Art. 62.
(Incentivi agli investimenti)

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta: a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito
automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti
con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti
necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalita' di
regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti,
l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli
ancora da utilizzare, nonche' ogni altro dato utile ai predetti
fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono
altresi' approvati il modello di comunicazione e il termine per la
sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003. I
soggetti di cui al primo periodo sospendono l'effettuazione degli
ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e la riprendono a decorrere
dal 10 aprile 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi
e' consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo
stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno
2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e
l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai
contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi
delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima
della predetta misura e' determinata con provvedimento del
Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il termine stabilito per la ripresa della
utilizzazione dei contributi; b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno conseguito
l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza
presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del
2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),
sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
la riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita fino a concorrenza del
35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e,
rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni
successivi; c) a decorrere dal 1 gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma
di credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da
effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree delle regioni
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso Trattato, individuate
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il
periodo 2000-2006. Nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del predetto Trattato,
il contributo spetta nel limite dell'85 per cento dell'intensita'
fissata per tali aree dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2000-2006; nelle aree dell'Abruzzo e del
Molise ammesse alla deroga, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo
3, lettera c), del Trattato, il contributo spetta nella misura
della intensita' fissata per tali aree dalla predetta Carta. Per
gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello stesso
Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo periodo
della presente lettera, eattribuito un contributo nelle forme di
credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui al primo
periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea; d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle disposizioni
di cui alla lettera 1,), non ne hanno ottenuto l'accoglimento per
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2002,
e che comunque intendono conseguire il contributo di cui alla
lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima
lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non
accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza,
integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a). Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al
periodo precedente conservano l'ordine di priorita' conseguito con
la precedente istanza non accolta, ai sensi del comma 1-ter del
citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000; e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che
intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1 gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato
dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002,
integrate con gli ulteriori elementi stabiliti con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto
dalla lettera a); f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai sensi
delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli utilizzi
del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai
soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza
viene presentata e ai due immediatamente successivi. In ogni caso,
l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento,
e' consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a
quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni caso, nel
rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in
progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo; g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si e' verificata; h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed
e), provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10
del citato decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello
stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2003 al 2006; i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato articolo
8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati
gli investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite
di intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della
predetta dichiarazione.

2. E' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.



Note all'art. 62:
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 (legge finanziaria 2001), gia' modificato da ultimo
dall'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 265, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 8 (Agevolazione per gli investimenti nella aree
svantaggiate). - 1. Alle imprese che operano nei settori
delle attivita' estrattive e manifatturiere, dei servizi,
del turismo, del commercio, delle costruzioni, della
produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della
trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e successive modificazioni, che, fino
alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo
3, lettere a) e c), del citato Trattato, nonche' nelle aree
delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
citato Trattato, individuate dalla Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, e'
attribuito un contributo nella forma di credito di imposta
nei limiti massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per
l'anno 2002 e pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
1.740 milioni di euro per l'anno 2004, 1.511 milioni di
euro per l'anno 2005, 1.250 milioni di euro per l'anno
2006, 700 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di
euro per l'anno 2008. Ai fini dell'individuazione dei
predetti settori, salvo per il settore della pesca e
dell'acquacoltura, si rinvia alla disciplina di attuazione
delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per le
aree ammissibili alle deroghe previste dal citato art. 87,
paragrafo 3, lettere a) e c), il credito compete entro la
misura dell'85 per cento delle intensita' di aiuto previste
dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per
il periodo 2000-2006. Il credito d'imposta non e'
cumulabile con altri aiuti di Stato a finalita' regionale o
con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che
fruiscono del credito di imposta.
1-bis. Per fruire del contributo le imprese inoltrano,
in via telematica, al Centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli
elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare
complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione
regionale degli stessi, nonche' l'impegno, a pena di
disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione
degli investimenti successivamente alla data di
presentazione della medesima istanza e comunque entro sei
mesi dalla predetta data.
1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle
delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
si intende concesso decorsi trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quater. (abrogato).
1-quinquies. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati di cui ai commi 1,
1-bis, 1-ter e 1-quater.
1-sexies. Per le modalita' delle trasmissioni
telematiche previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, come sostituito dall'art. 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001,
n. 435.
1-septies. L'Agenzia delle entrate provvede a
pubblicare, con cadenza semestrale, sul proprio sito
Internet, il numero delle istanze pervenute, l'ammontare
totale dei contributi concessi, nonche' quello delle
risorse finanziarie residue.
2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni
di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e
macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i
"coefficienti di ammortamento , destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro
costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni
effettuate nonche' gli ammortamenti dedotti nel periodo
d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa
struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei
beni che formano oggetto dell'investimento agevolato
effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo
non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi
imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli
altri investimenti agevolati.
3. (abrogato).
4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore
di attivita' e delle dimensioni dell'impresa, nonche' della
localizzazione .
5. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e
va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso
non concorre alla formazione del reddito ne' della base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'art.
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita'
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti
a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione della Commissione delle
Comunita' europee. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla
Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione,
ove prescritta, nonche' al controllo del rispetto delle
norme sostanziali e procedurali della normativa
comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che
deriva dall'applicazione del presente comma e' versato
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le tipologie
di investimento per le imprese agricole e per quelle della
prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli
aiuti, in osservanza di quanto previsto dal piano di
sviluppo rurale di cui al citato regolamento (CE) n.
1257/1999 e di quanto previsto dall'art. 17 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. Con uno o piu' decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni
per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire
la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresi'
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.".
- Si trascrive il testo dell'art. 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, contenente talune deroghe ai principi di
incompatibilita' con il mercato comune degli aiuti concessi
dagli Stati membri mediante risorse statali che falsano o
minacciano di falsare la concorrenza:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) (omissis);
e) (omissis).".
- Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come
modificato da ultimo dall'art. 1 del decreto-legge
24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 265:
"Art. 7 (Incentivi per l'incremento dell'occupazione).
- 1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1
ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero
dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e' concesso un credito di imposta. Sono
esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta e' commisurato, nella misura
di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per
ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori
con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in
ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1999 e il
30 settembre 2000. Il credito di imposta decade se, su base
annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo,
risulta inferiore o pari al numero complessivo dei
lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1 ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per
le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo
parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale. Il credito d'imposta e' concesso anche
ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che
incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all'anno.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in
societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 ottobre
2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce
incremento della base occupazionale. I lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si
assumono nella base occupazionale in misura proporzionale
alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
4. Il credito d'imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ne' ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio 2001,
esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano di eta' non inferiore a
25 anni;
b) i nuovi assunti non abbiano svolto attivita' di
lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi o
siano portatori di handicap individuati ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i contratti collettivi nazionali
anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato
diritto al credito d'imposta;
d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive
modificazioni, nonche' dai successivi decreti legislativi
attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati,
comunque assegnata, il credito d'imposta spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni
non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di
importo superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale
e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza
dei lavoratori, prevista dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni,
nonche' dai successivi decreti legislativi attuativi di
direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le
disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi
dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le
agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far
luogo al recupero delle minori imposte versate o del
maggiore credito riportato e per l'applicazione delle
relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti
delle disposizioni di cui al presente articolo,
identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, eta' e professionalita'.
10. Le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano
in vigore per le assunzioni intervenute nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2000. Per i
datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1 gennaio
2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato
da destinare a unita' produttive ubicate nei territori
individuati nel citato art. 4 e nelle aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del
Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' in quelle delle
regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito
d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che e' pari a L.
400.000 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la
disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la
regola de minimis di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici
eventualmente concessi ai sensi della predetta
comunicazione purche' non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di societa' cooperative sono
equiparati ai lavoratori dipendenti.".
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), vedi nota all'art. 7.
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato da ultimo
dall'art. 7 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
"Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.".
- Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione
ai fini fiscali e contributivi delle procedure di
liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art.
3, comma 134, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662), come modificato da ultimo dall'art. 3 del decreto
legislativo 26 gennaio 2001, n. 32:
"Art. 2 (Riscossione delle somme dovute a seguito dei
controlli automatici). - 2. L'iscrizione a ruolo non e'
eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il
sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con
le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di
versamento mediante delega, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei
predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della
comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in
sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto
d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni
amministrative dovute e' ridotto ad un terzo.".



 
Art. 63.
(Incentivi alle assunzioni)

1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni: a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo
negli importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi
trova applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209
del 2002. Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo
ad un incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla
misura di cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro
indicati nello stesso periodo, per l'intero territorio nazionale,
un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di
eta' superiore ai quarantacinque anni, nel limite finanziario
complessivo di 125 milioni di euro. Nei casi di cui al secondo
periodo, se l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali
di cui al comma 10 dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del
2000, e' attribuito un ulteriore contributo di 300 euro nel limite
finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in
attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a valere
sui fondi previsti dagli stessi articoli; b) dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di
lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1 gennaio
2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui
alla lettera a) per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento
della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale media
riferita al periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e'
attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'
quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse
dotazioni finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli
anni dal 2004 al 2006, relativamente ai contributi di cui al
secondo periodo della lettera a), nei limiti finanziari
complessivi di 125 milioni di euro annui, e, relativamente al
contributo di cui al terzo periodo della lettera a), nel limite
finanziario complessivo annuo fissato con deliberazione del CIPE
in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, a
valere sui fondi previsti dagli stessi articoli; c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme, nel
resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.
388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai
tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
della base occupazionale.

2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo, puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date, in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottate espressamente dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.



Note all'art. 63:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo):
"Art. 2 (Disposizioni in materia di agevolazioni
fiscali per le assunzioni). - 1. L'incremento del numero
dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio
2002 secondo le modalita' dell'art. 7 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, costituisce la misura massima di
incremento occupazionale entro la quale puo' maturare
mensilmente il diritto al credito d'imposta di cui al
predetto articolo, per il periodo dal 1 luglio al 31
dicembre 2002. Le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31
dicembre 2002 rilevano solo se l'incremento mensile del
numero dei lavoratori dipendenti non supera la misura
massima di cui al periodo precedente. I crediti di imposta
maturati tra il 1 luglio e il 31 dicembre 2002 ai sensi del
presente articolo possono essere utilizzati a decorrere dal
1 gennaio 2003 in quote non superiori a un terzo del
totale. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione dei
crediti d'imposta relativi agli incrementi del numero dei
lavoratori effettuati a tutto il 7 luglio 2002.".
- Il testo dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 e' riportato in note all'art. 62.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in
Gazzetta Ufficiale n. 174, supplemento ordinario del 28
luglio 1997) reca: "Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 6 del
regolamento di cui al decreto ministeriale 3 agosto 1988,
n. 311 (Regolamento recante incentivi fiscali per le
piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 6,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449):
"Art. 6 (Procedura di comunicazione e di riconoscimento
del credito di imposta). - 1. All'atto del ricevimento
delle richieste di cui all'art. 5, il Centro di servizio
delle imposte dirette e indirette di Pescara provvede ad
ordinarle cronologicamente in elenco secondo la data di
spedizione predisponendo apposito elenco. A parita' di data
di spedizione delle richieste, ai fini dell'inserimento
nell'elenco, vengono scelte le richieste con date di
assunzione piu' remote; nel caso sussista la coincidenza,
ai fini della preferenza, si fa riferimento alle assunzioni
a tempo indeterminato.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste,
il Centro di servizio previa verifica della completezza e
della regolarita' delle stesse accerta la sussistenza delle
disponibilita' finanziarie entro le quali e' ammissibile il
riconoscimento del credito d'imposta dandone comunicazione
alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
Dalla data di ricevimento della comunicazione le
imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti
delle imposte con le modalita' previste dall'art. 4 del
presente regolamento.
3. L'incompleta compilazione del modello costituisce
causa di non riconoscimento del credito d'imposta, se
l'impresa invitata a regolarizzare la richiesta non
ottempera entro quindici giorni dal ricevimento
dell'invito. In tale caso, ai fini della predisposizione
dell'elenco di cui al comma 1, rileva la data di spedizione
della integrazione della richiesta.
4. Se la richiesta e' priva di uno dei requisiti
previsti dalla normativa vigente, ovvero se risultano
esauriti i fondi disponibili, il Centro di servizio
comunica all'impresa il diniego del beneficio entro il
predetto termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta.
5. Le piccole e medie imprese interessate hanno diritto
al credito d'imposta esclusivamente nei limiti delle
disponibilita' finanziarie previste dalla legge. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
comunica, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento dei fondi
disponibili.".
- Si trascrive il testo vigente del comma 1 dell'art. 2
del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209 (Disposizioni
urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti
di imposta per le assunzioni, di detassazione per
l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della
riscossione e di imposta di bollo):
"1. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti
rilevato alla data del 7 luglio 2002 secondo le modalita'
dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
costituisce la misura massima di incremento occupazionale
entro la quale puo' maturare mensilmente il diritto al
credito d'imposta di cui al predetto articolo, per il
periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2002. Le assunzioni
effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002 rilevano solo
se l'incremento mensile del numero dei lavoratori
dipendenti non supera la misura massima di cui al periodo
precedente. I crediti di imposta maturati tra il 1 luglio e
il 31 dicembre 2002 ai sensi del presente articolo possono
essere utilizzati a decorrere dal 1 gennaio 2003 in quote
non superiori a un terzo del totale. In ogni caso non si fa
luogo alla restituzione dei crediti d'imposta relativi agli
incrementi del numero dei lavoratori effettuati a tutto il
7 luglio 2002.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b) del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e'
riportato nelle note all'art. 62.



 
Art. 64.
(Misure compensative per le regioni e gli enti locali)

1. A valere e nei limiti delle risorse complessivamente previste all'articolo 62, comma 1, lettera h), e' garantita alle regioni o agli enti locali cui sono attribuiti tributi erariali o quote di compartecipazione agli stessi l'invarianza del gettito tributario attraverso misure compensative determinate con successivo provvedimento ministeriale da emanare d'intesa con gli enti interessati anche sulla base delle risultanze prodotte dall'Agenzia delle entrate - struttura di gestione.
2. Allo scopo di quantificare le minori entrate di tributi di spettanza delle regioni e degli enti locali conseguenti ai crediti d'imposta concessi per gli esercizi pregressi e' istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Comitato tecnico, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 65.
(Operazioni sui titoli di Stato)

1. Ai fini dell'articolo 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 483, possono essere concambiati con effetto dal 30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio e' integralmente deducibile anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e comunque non oltre il ventesimo periodo d'imposta successivo.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la Banca d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1 gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto dell'oro e' pari al valore iscritto in bilancio, al netto del relativo conto rivalutazione che residua dopo il concambio.
4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'articolo 104 del citato testo unico.



Note all'art. 65:
- Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1984, n.
887 e successive modificazioni (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 1985) e' il seguente:
"Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
ed all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il
pareggio dei relativi bilanci restano stabilite,
rispettivamente, in L. 1.990.865.950.000 ed in
L. 1.798.020.984.000.
E' altresi' autorizzata la concessione di una
anticipazione di lire 835.500 milioni in favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
e 1984.
Le riduzioni previste per i viaggi in regime
concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la
graduale soppressione, in non piu' di tre anni, sia delle
linee a scarso traffico, il cui esercizio non abbia una
funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della
rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle
linee della stessa rete.
Il predetto piano deve anche prevedere, entro i
suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali
ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a
garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del tesoro, d'intesa con la regione interessata, e'
autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale ovvero
il riscatto delle concessioni le cui linee ferroviarie
risultano essenziali al fine di rendere funzionale nel
breve periodo l'assetto definitivo di reti integrate nel
sistema ferroviario nazionale, assumendo per il 1985 la
gestione commissariale governativa anche delle autolinee
sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo onere e'
valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato a
procedere ad una ulteriore revisione triennale della
sovvenzione annua di esercizio, oltre quella prevista
dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
ferrovie esercitate in regime di concessione che, non
ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno
1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al
decreto-legge 13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge
dalla legge 16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della
legge 7 agosto 1982, n. 526, provvedendo allo scomputo
degli acconti suddetti. L'onere relativo, valutato in lire
200 miliardi a tutto il 1984, e' ripartito nel triennio
1985-1987 in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e
di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
A parziale copertura degli oneri derivanti per l'anno
1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto a lire
40 miliardi, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento
tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
in gestione commissariale governativa .
Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti
pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi
di trasporto in regime di concessione ed in gestione
governativa non sono considerati contributi ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli
28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nell'ambito delle assegnazioni del piano integrativo di
cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un fondo di lire 50
miliardi per anno, nel triennio 1985-1987, e' finalizzato
al finanziamento di accordi, stipulati fra l'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti locali,
aventi ad oggetto interventi finalizzati alla realizzazione
di progetti di trasporto integrato nelle aree
metropolitane.
La convenzione approvata dal Ministro dei trasporti
equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 ed ha diretta efficacia di variazione degli strumenti
urbanistici. A tal fine si adottano le misure di
pubblicita', nazionali o locali, in relazione al suo
contenuto.
Per il finanziamento degli interventi previsti dal
piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di
telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si
provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n.
822, per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi nel
periodo 1985-1994.
Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non
possono superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987,
il limite di 200 miliardi di lire a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici.
Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti
dalla legge finanziaria.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa
depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio dello
Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al tasso del
3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire
26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno
1987, si provvede mediante apposito stanziamento da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 12
febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo
comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato da lire
12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art. 7, primo
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e' ulteriormente
aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli
importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'art. 2
della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17, sono elevati,
rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti
fissi, e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.
Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi,
nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'art. 7
della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai
sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio
1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione dei prezzi
e al completamento delle opere e delle forniture previste,
ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui
al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n.
1881.
Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire
15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui
si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli
4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni
fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
15.900 miliardi di lire.
I pagamenti non possono superare i limiti degli
stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta
Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, restano determinati come segue:
a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e
successivi.
Per provvedere alla realizzazione del programma
triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire
3.500 miliardi, gia' autorizzato con l'art. 17 della legge
7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire
5.500 miliardi.
L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di
lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal
1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in relazione alle
effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la
realizzazione del predetto programma.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino ad un
importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun esercizio,
puo' essere destinato dall'ANAS a maggior finanziamento
degli interventi derivanti dall'attuazione dell'art. 5
della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, il programma di interventi dell'ANAS di cui
ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per
acquisire il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi
trenta giorni.
Per il finanziamento del programma triennale di cui al
ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a contrarre
prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI)
oppure, previo parere del consiglio di amministrazione
dell'Azienda stessa e del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari sia
all'interno che all'estero per l'ammontare netto di lire
1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi
durante il triennio 1985-1987.
Le operazioni di credito sono contratte nelle forme,
alle condizioni e con le modalita' stabilite in apposite
convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti,
previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico del
bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative
rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul
mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti
contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi
annualmente iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
presente articolo e del secondo e terzo comma dell'art. 7
della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni
del mercato, puo' ristrutturare il debito pubblico interno
ed estero attraverso operazioni di trasformazione di
scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso
tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei
mercati finanziari. Il Ministro del tesoro puo' altresi'
autorizzare gli enti pubblici economici e le societa' per
azioni a prevalente capitale pubblico ad effettuare le
stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e
sull'estero.
Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato, anche in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato, ad emettere
temporaneamente tranche di prestiti vigenti mediante
ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in
uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni,
in considerazione del loro carattere transitorio, non
modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno
luogo alla movimentazione di un apposito conto della
gestione di tesoreria. I conseguenti effetti finanziari
vengono imputati all'entrata del bilancio dello Stato
ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Con le
stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
operazioni di prestito sul mercato interbancario".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 della legge 26
novembre 1993, n. 483 (Disciplina del conto intrattenuto
dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di
tesoreria e modifica della disciplina della riserva
obbligatoria degli enti creditizi) e' il seguente:
"1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta
alla fine del mese in cui e' stato completato il
collocamento dei titoli di cui all'art. 3, viene trasferito
il giorno successivo in apposito conto di transito,
all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro
trenta giorni in titoli di Stato, per un importo
corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso
annuo dell'1 per cento, con cedola annuale".
- Il testo del comma 1 dell'art. 102 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi) e' il seguente:
"1. La perdita di un periodo di imposta, determinata
con le stesse norme valevoli per la determinazione del
reddito, puo' essere computata in diminuzione del reddito
complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre
il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel
reddito complessivo di ciascuno di essi. La perdita e'
diminuita dei proventi esenti dall'imposta per la parte del
loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti
ai sensi degli articoli 63 e 75, commi 5 e 5-bis. Detta
differenza potra' tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta
corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da
eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo
di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
al precedente art. 94".
- Il testo del comma 1 dell'art. 104 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986 cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Nella determinazione del reddito della Banca
d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene
conto:
a) degli utili e dei proventi da versare allo Stato
in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari,
statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio o a convenzioni con il
Ministero del tesoro;
b) (lettera abrogata);
c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a
valute estere, titoli, crediti e debiti in valuta estera
iscritte in bilancio in base all'andamento dei cambi e
accantonate in apposito fondo del passivo".



 
Art. 66.
(Sostegno della filiera agroalimentare)

1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, il Ministero delle politiche agricole e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge, contratti di filiera a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonche' dalla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
 
Art. 67.
(Disposizioni per l'insediamento nelle zone di montagna)

1. La normativa di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, e' estesa, fino all'ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai comuni montani con meno di 5.000 abitanti non ricadenti nelle delimitazioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. I criteri e le procedure applicative per l'estensione di cui al comma 1, ivi compresa la definizione della quota dei fondi in essere di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni, a tale fine riservata, sono determinati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Note all'art. 67:
- Il titolo del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1986, n. 44, e' il seguente: "Misure straordinarie per la
promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
nel Mezzogiorno" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1985, n. 306).
- Il testo dell'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' il
seguente:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - (Art.
3, legge n. 646/1950; art. unico, legge n. 13/1955; art. 1,
legge n. 105/1955; art. unico, legge n. 760/1956; art.
unico, legge n. 2523/1952). Il presente testo unico si
applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle
singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della
provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di
Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
Roma compresi nella zona della bonifica di Latina,
all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni
di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, comma 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n.
634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di
bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di
quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
testo unico sara' limitata al solo territorio di quel
comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2,
legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da
leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati nel presente articolo".



 
Art. 68.
(Interventi per fronteggiare la malattia vescicolare dei suini)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico e in particolare nel comparto suinicolo, causata dalla malattia vescicolare dei suini, nell'ambito delle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' destinato, per l'anno 2003, un importo di 5 milioni di euro, in conformita' all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni, a sostegno delle imprese costrette a misure di profilassi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni da virus della malattia vescicolare dei suini.
2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla malattia vescicolare dei suini, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il programma regionale deve contenere: a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori regionali in
cui sono state riscontrate le infezioni, individuati quali aree di
protezione, in cui sono stati effettuati gli abbattimenti
obbligatori, e i territori limitrofi individuati quali aree di
sorveglianza; b) per quanto concerne gli interventi finanziabili: 1) le spese per controlli sanitari, test e altre indagini; 2) i costi imputabili all'abbattimento del bestiame e al relativo
smaltimento; 3) gli oneri relativi al fermo aziendale derivanti dalla difficolta'
di sostituzione del bestiame, dalla quarantena o da altri periodi
di attesa imposti o raccomandaci dalle autorita' competenti, con
priorita' per le imprese ricadenti in zona di protezione; c) per quanto concerne i beneficiari: le imprese i cui allevamenti
ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali
l'autorita' sanitaria abbia previsto un idoneo programma di
prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia, predisposto
sulla base della normativa sanitaria in materia; d) l'entita' del contributo, fino al cento per cento delle spese
sostenute per gli interventi indicati alla lettera b) entro i
limiti, comunque, dell'importo trasferito ai sensi del comma 2.

4. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
"a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;".



Note all'art. 68:
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della legge 27 marzo
2001, n. 122, recante "Disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale" e' il seguente:
"1. Lo stanziamento previsto dall'art. 2, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di
lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi
annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al
cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti
dall'art. 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del
1999".
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato istitutivo delle Comunita' europee e' il seguente:
"2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) (Omissis);
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati
dalle calamita' naturali oppure da altri eventi
eccezionali".
- Il testo dell'art. 129 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, legge finanziaria 2001, cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 129 (Emergenze nel settore agricolo e
zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze
determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito
delle malattie e della crisi di mercato da esse
determinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi
in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di indennizzo per
assicurare l'agibilita' degli allevamenti bovini che
operano nella linea vacca-vitello, nonche' di prevenzione
in allevamenti di bovini e ovini, in zone di protezione di
sorveglianza istituite dall'autorita' sanitaria a seguito
della accertata presenza di influenza catarrale dei
ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
a-bis) interventi strutturali e di sostegno per
fronteggiare le conseguenze della malattia scrapie negli
allevamenti ovini: 2,5 milioni di euro;
b) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche
con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e
20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali e di prevenzione e di
indennizzo negli impianti avicoli e di fauna selvatica
colpiti dall'influenza aviaria: lire 20 miliardi per il
2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) interventi strutturali negli impianti viticoli
colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001
e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali
conseguenti alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire
6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
f) interventi strutturali negli impianti frutticoli
colpiti dalla malattia della sharka: lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002".



 
Art. 69
(Misure in materia agricola)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "del 17 maggio 1999," sono inserite le seguenti: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
2. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" sono inserite le seguenti: "nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunita' europee".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo' essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle politiche agricole e forestali, che si esprime entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande".
4. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 1 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "85 milioni di euro per l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004" e' inserito il seguente periodo: "A decorrere dal 10 gennaio 2003, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive modificazioni".
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' inserito il seguente:
"5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del presente decreto, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal 1 gennaio di ogni anno".
6. Al fine di dare attuazione all'articolo 47, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro prevista al comma 7 del medesimo articolo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni.
7. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, le parole: "e' prorogato di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di due anni".
8. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001 n. 227 e n. 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e' destinato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura per le esigenze connesse agli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, ed al regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
9. Per l'attuazione degli interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero e' destinata per l'anno 2003 la somma di 10 milioni di euro. Al predetto onere si provvede, quanto a 5,165 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, quanto a 4,835 milioni di euro, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228.
10. Alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, sono soppresse le parole: "con esclusione
di quella zootecnica"; b) all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole:
"esclusa quella zootecnica".

11. All'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dopo le parole "primo comma, numero 5),", sono inserite le seguenti: "lettere a) e b)".
12. Le disponibilita' finanziarie accertate al 31 dicembre 2002 sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate alla pertinente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali ai fini di trasferimento al fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
13. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: "e' esteso" e' inserita la seguente: "esclusivamente".
14. Per armonizzare e coordinare le misure nazionali in favore del settore ittico con le misure comunitarie e consentire il consolidamento della riforma della politica comune della pesca, il periodo di vigenza del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2003.
15. In conseguenza di quanto previsto dal comma 14, le relative dotazioni finanziarie per l'anno 2003 sono fmalizzate agli interventi di cui alla proroga del medesimo comma 14.
16. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, si provvede all'aggiornamento del Piano di cui al comma 14.
17. All'articolo 67 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma 2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni".
18. All'articolo 129, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "interventi strutturali e di prevenzione" sono inserite le seguenti: "e di indennizzo".



Note all'art. 69:
- Il testo dell'art. 11 del decreto-legge 8 luglio
2000, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Contributi per gli investimenti in
agricoltura). - 1. Il contributo nella forma di credito di
imposta di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
alle imprese agricole di cui all'art. 1 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano, in
tutto il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
dell'art. 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione
delle Comunita' europee nel settore della produzione,
commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli
di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e successive modificazioni.
2. Le tipologie degli investimenti ammissibili al
contributo di cui al comma 1 sono determinate ai sensi
dell'art. 8, comma 7-bis, della citata legge n. 388 del
2000.
3. Le imprese agricole sono ammesse al contributo di
cui al comma 1 qualora abbiano presentato domanda su
investimenti ammissibili ad agevolazione ai sensi del
citato regolamento (CE) n. 1257/1999 a valere sui bandi
emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano nonche' ai sensi di regimi di aiuto nazionali
approvati con decisione della Commissione delle Comunita'
europee e purche' la domanda sia stata istruita
favorevolmente dall'ente incaricato.
3-bis. Per le domande di cui al comma 3 relative a
regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
presentate all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
il credito d'imposta con la normativa comunitaria puo'
essere richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
politiche agricole e forestali, che si esprime entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
delle domande.
4. Per le imprese agricole soggette a determinazione
del reddito ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il calcolo degli
ammortamenti dedotti e' effettuato sulla base dei
coefficienti di ammortamento previsti dal decreto
ministeriale 31 dicembre 1988 del Ministro delle finanze
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, e la determinazione
degli investimenti dismessi o ceduti si effettua
considerando il valore di acquisto ridotto degli
ammortamenti calcolati applicando i medesimi coefficienti
del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 del
Ministro delle finanze.
5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
nei limiti massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
l'anno 2002 e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004. A decorrere dal 1 gennaio 2003, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali e'
determinato l'ammontare delle risorse destinate agli
investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, e successive
modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
per l'anno 2002 e 155 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
l'anno 2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
sulle risorse iscritte sull'unita' previsionale di base
6.1.2.7 "Devoluzione di proventi - capitolo 3860 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2004,
mediante utilizzo delle risorse resesi disponibili dalla
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4
dell'art. 10.
5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
alle richieste rinnovate ovvero presentate per la prima
volta, provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto
dall'art. 10 del presente decreto, in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande a decorrere dal
1 gennaio di ogni anno.
6. Per quanto non diversamente disposto, si applicano
le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, come modificato dall'art. 10.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
- Il testo dell'art. 8, comma 1-ter, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dall'art.
10 del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con
modficazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e' il
seguente:
"1-ter. L'Agenzia delle entrate rilascia, in via
telematica e con procedura automatizzata, certificazione
della data di avvenuta presentazione della domanda, esamina
le istanze di cui al comma 1-bis dando precedenza, secondo
l'ordine cronologico di presentazione, alle domande
presentate nell'anno precedente e non accolte per
esaurimento dei fondi stanziati e, tra queste, a quelle
delle piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
I del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, e successivamente, secondo l'ordine di
presentazione, alle altre domande. L'Agenzia delle entrate
comunica in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione delle domande, il diniego del contributo per
la mancanza di uno degli elementi di cui al comma 1-bis,
ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati. Il beneficio
si intende concesso decorsi trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza e senza comunicazione di diniego
da parte dell'Agenzia delle entrate".
- Il testo dell'art. 47, commi 6 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, legge finanziaria 2002, e' il
seguente:
"6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere
finanziamenti volti a garantire l'integrita' e il
miglioramento delle aziende agricole, con particolare
riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al
pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2002.".
- La legge 14 agosto 1971, n. 817, recante
"Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per
lo sviluppo della proprieta' coltivatrice", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge
22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
nella legge 21 dicembre 2001, n. 441, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre
1961, n. 1048, gia' prorogato dall'art. 1 del decreto-legge
6 novembre 1991, n. 352, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 411, e' prorogato di due
anni.".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
recante: "Orientamento e modernizzazione del settore
forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
recante: "Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137.
- Il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del
21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica
agricola comune, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Comunita' europea 28 aprile 1970, n. L 94.
- Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del
7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la
procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione
"garanzia", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Comunita' europea 8 luglio 1995, n. L 158.
- Il testo dell'art. 145, comma 36, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, e' il
seguente:
"36. Per l'assegnazione dei contributi relativi
all'acquisto di macchine agricole, di cui all'art. 17,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2001, 10
miliardi nell'anno 2002 e 10 miliardi nell'anno 2003.".
- La legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante "Nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale" e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 2 marzo 1992, n. 51. Il testo degli articoli
2 e 3, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 2 (Procedure di trasferimento alle regioni di
disponibilita' del Fondo di solidarieta' nazionale). - 1.
Per far fronte ai danni derivanti da calamita' naturali o
da avversita' atmosferiche di carattere eccezionale alle
infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione
agricola delle zone interessate, le regioni competenti,
attuata la procedura di delimitazione del territorio
colpito e di accertamento dei danni conseguenti,
deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di
declaratoria della eccezionalita' dell'evento stesso,
nonche', tenendo conto della natura dell'evento e dei
danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra
quelle previste dall'art. 3 e la relativa richiesta di
spesa.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste previo
accertamento degli effetti degli eventi calamitosi dichiara
entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni
interessate l'esistenza di eccezionale calamita' o
avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 70, quarto comma,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, individuando i territori danneggiati e
le provvidenze sulla base della richiesta di cui al comma 1
del presente articolo.
3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dei
fabbisogni di spesa, dispone trimestralmente, con proprio
decreto, il piano di riparto, distinto per oggetto di
spesa, delle somme da prelevarsi dal Fondo e da trasferire
alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali
delle somme assegnate si provvede mediante giro conto. Il
decreto di cui all'art. 3, terzo comma, della legge
15 ottobre 1981, n. 590, deve essere emanato, con le
modalita' ivi previste, entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Le regioni sono tenute a rispettare la destinazione
e la ripartizione tra i diversi tipi di intervento,
stabilite col decreto di cui al comma 3, delle somme ad
esse trasferite. Alle modifiche di destinazione che si
rendessero necessarie nel corso della procedura di
erogazione si provvede, d'intesa con la regione
interessata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste".
"Art. 3 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - 1. Hanno titolo agli
interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e
5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti
nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non
inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile.
Sono esclusi altresi' dal computo del 35 per cento e dalle
agevolazioni predette i danni alle produzioni ammissibili
all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi
determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2. Nel
calcolo della percentuale dei danni sono comprese le
perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti
dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che
non siano stati oggetto di precedenti benefici. La
produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di
danno non e' comprensiva dei contributi o delle altre
integrazioni concessi dall'Unione europea.
2. Per favorire la ripresa economica e produttiva nelle
aree colpite, a favore delle aziende agricole di cui al
comma 1, delle aziende zootecniche e delle aziende
apistiche, possono essere concessi i seguenti aiuti:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile ordinaria del triennio precedente, al netto
dell'ordinario rischio d'impresa stabilito nella misura del
15 per cento. In alternativa al contributo in conto
capitale ed al fine di reintegrare i redditi perduti, puo'
essere richiesta l'erogazione di un prestito quinquennale
fino all'80 per cento del danno accertato, sulla base della
produzione lorda vendibile ordinaria del triennio
precedente, al netto dell'ordinario rischio di impresa
stabilito nella misura del 15 per cento, da erogare al
tasso agevolato previsto dall'articolo unico, primo comma,
numero 5), lettera a) e b) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre l985;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di conduzione dell'anno in cui si e' verificato
l'evento e per l'anno successivo, da erogare con le
modalita' di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964,
n. 38, al tasso agevolato previsto dall'articolo unico,
primo comma, numero 5), lettere a) e b) del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre
1985; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate
delle operazioni di credito agrario in scadenza nell'anno
in cui si e' verificato l'evento;
c) contributi in conto capitale fino all'80 per cento
per il ripristino delle strutture aziendali e per la
ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte;
d) [i limiti contributivi di cui alle lettere a) e c)
sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano];
d-bis) concessione a favore delle associazioni
riconosciute dei produttori ortofrutticoli e delle
cooperative frutticole, singole o consorziate, del
contributo di cui all'art. 9 della legge 15 ottobre 1981,
n. 590, secondo i parametri e con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
2-bis. A favore delle cooperative agricole di raccolta,
di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione
dei prodotti agricoli e delle associazioni dei produttori
riconosciute che abbiano subito danni economici a seguito
della riduzione dei conferimenti delle imprese associate e
della conseguente minore commercializzazione in misura non
inferiore al 35 per cento rispetto al triennio precedente.
sono concessi prestiti agevolati, ad ammortamento
quinquennale, a copertura dei costi fissi che non trovano
compensazione per la minore attivita' lavorativa; l'entita'
del prestito e' contenuta nel limite percentuale delle
minori entrate.
2-ter. I limiti contributivi di cui alle lettere a) e
c) del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche aricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Le regioni, compatibilmente con le finalita'
primarie della presente legge, possono adottare misure
volte:
a) al ripristino delle strade interpoderali, delle
opere di approvvigionamento idrico nonche' delle reti
idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non
ricadenti in comprensori di bonifica, con onere di spesa a
totale carico del fondo;
b) al ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla
migliore efficienza delle opere da ripristinare, con onere
di spesa a totale carico del fondo.
4. Le domande di intervento debbono essere presentate
alle autorita' regionali competenti entro il termine
perentorio di quarantacinque giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di declaratoria e di
individuazione delle zone interessate, di cui all'art. 2,
comma 2.
5. Nel caso che le aziende di cui al comma 1 abbiano
subito danni non inferiori al 70 per cento, i contributi in
conto capitale sono aumentati del 10 per cento e il tasso
degli interessi passivi a carico del beneficiario sui
prestiti e mutui agevolati viene ridotto di un punto. Le
stesse misure si applicano nel caso in cui la stessa
azienda sia colpita dagli eventi di cui all'art. 2 per due
o piu' anni consecutivi, a partire dagli interventi
riguardanti il secondo anno".
- Il testo dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, recante "Provvedimenti per lo sviluppo
dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970", e' il
seguente:
"Art. 12 (Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola). - Il fondo di cui al capo III della legge
25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di "fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del Fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
"Fondo gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di
macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge potra' essere accreditata agli
istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalita' da
stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli acereditamenti
disposti dalla Tesoreria".
- Il testo dell'art. 127, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, legge finanziaria 2001, e' il
seguente:
"3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro il
31 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall'Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la
riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e'
istituito presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione
dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita' operative
del fondo."
- La legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante "Piano per
la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio
1982, n. 53.
- Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n.
41 e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la
gestione delle risorse biologiche del mare). - Per
l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al
precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la
pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n.
963, si costituisce in "Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da:
a) un rappresentante del Ministro per la ricerca
scientifica e tecnologica;
b) un rappresentante per ciascuna delle regioni
Sicilia, Sardegna e Friuli - Venezia Giulia;
c) cinque rappresentanti delle altre regioni
designati dalla Commissione interregionale di cui all'art.
13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
d) un rappresentante delle industrie conserviere;
e) un rappresentante designato dal Comitato per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art.
6.
Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni
rappresentanti di associazioni e di organizzazioni
interessate alla materia.
Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le
funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi
di lavoro sono affidate al segretario della Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da
due impiegati di livello inferiore al VII.
Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro
tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con
decreto del Ministro della Marina mercantile, su proposta
dello stesso Comitato.".
- Il testo dell'art. 67 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, legge finanziaria 2002, come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 67 (Programmazione negoziata in agricoltura). -
1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di
programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della
pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti
territoriali e contratti di programma riguardanti il
settore medesimo.
2. Con decreto del Ministro per le attivita'
produttive, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sono predisposti contratti di
programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali,
attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale
previa delibera del CIPE secondo cli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato per l'agricoltura,
nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le
revoche di cui al comma 1.
2-bis. Agli investimenti finanziati ai sensi del comma
2 si applicano i limiti previsti dalle decisioni
comunitarie relative ai regimi di aiuti di cui all'art. 11
del decreto - legge 8 luglio 2002, n. 138. convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e
successive modificazioni.
3. (Aggiunge un periodo all'art. 124, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388).".



 
Art. 70.
(Fondo rotativo per la progettualita)

1. I commi 54, 56 e 57 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituiti dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: a) "54. Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per
investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione
degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di
competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli
altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e
prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. Il Fondo
anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per
l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli
studi di fattibilita', delle valutazioni di impatto ambientale,
dei documenti componenti i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi previsti dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo
e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che
provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di
erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio
dello Stato fissati dal comma 58. La dotazione del Fondo e'
riservata, per un biennio ed entro il limite del 30 per cento,
alle esigenze progettuali degli interventi inseriti nel piano
straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con
particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle
zone soggette a rischio sismico. La quota residua del Fondo e'
riservata, per almeno il 60 per cento, in favore delle aree
depresse del territorio nazionale nonche' per l'attuazione di
progetti comunitari da parte di strutture specialistiche
universitarie e di alta formazione europea localizzati in tali
aree, ed entro il limite del 10 per cento per le opere comprese
nel programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, non localizzate
nelle predette aree depresse"; b) "56. I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e
il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti con
deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con determinazione
del direttore generale, non possono superare l'importo determinato
sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente
normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell'opera.

56-bis. Nello stabilire le modalita' di cui al comma 56, relativamente alle opere di importo previsto superiore a 4 milioni di euro, il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e' tenuto ad introdurre, tra i presupposti istruttori, i seguenti requisiti: a) studio di fattibilita' valutato positivamente, con parere
motivato, dal nucleo di valutazione e verifica regionale di cui
all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Tale parere
deve essere emesso entro il termine massimo di quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento dello studio, anche in caso di
valutazione negativa. Scaduto il termine, in mancanza di parere
espresso, si da' per acquisita la valutazione positiva: b) provvedimento del presidente della regione che certifichi la
compatibilita' dell'opera con gli indirizzi della programmazione
regionale."; c) "57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni gia'
concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione,
nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il
piu' efficace utilizzo".

2. Sono abrogati il comma 8 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e l'articolo 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato".
4. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere emanato".



Note all'art. 70:
- Il testo dell'art. 4 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 4 (Studi di fattibilita' delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni
regionali e locali). - 1. Lo studio di fattibilita' per
opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi e'
lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione
delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazoni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle
amministrazioni costituiscono certificazione di utilita'
degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai
fondi disponibili per la progettazione preliminare e
costituiscono titolo preferenziale ai fini della
valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle
disponibilita' finanziarie degli esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo
e' superiore a 100 miliardi di lire devono
obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica
interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da
parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle
stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare
periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto
degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della
progettazione preliminare dei soggetti richiamati
espressamente dall'art. 1, comma 54, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 8 del
decreto - legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110
miliardi di lire per il triennio 1999 - 2001, di cui 30
miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi
per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione
del fondo si provvede ai sensi dell'art.11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma
sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni.
La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE
assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione
ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle domande che
eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati
dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del
direttore generale, non oltre trenta giorni dalla
presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico
di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche,
in misura pari a quella richiesta ma non superiore
all'importo della tariffa professionale prevista per la
redazione del progetto preliminare dell'opera, che non puo
avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti
delle disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del
medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per
le quali sia stato redatto lo studio di fattibilita' i cui
risultati sono valutati positivamente e come tali
certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui
all'art. 1 e giudicati, con provvedimento del presidente
della Regione, compatibili con le previsioni dei rapporti
interinali di cui alla deliberazione del CIPE del
22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se
entro novanta giorni dalla sua erogazione non e'
documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di
progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire
40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
- 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale. "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
8. (abrogato).".
- Il testo vigente del comma 5 dell'art. 54 della gia'
citata legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata e' il seguente:
"5. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti commissioni, da esprimere entro
quindici giori dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima attuazione
della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi
ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 55 della gia' citata
legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti commissioni
parlamentari".



 
Art. 71.
(Fondo rotativo per le opere pubbliche)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con il quale e' istituita Infrastrutture Spa, presso la Cassa depositi e prestiti e' istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed e' alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.
3. Il Fondo e' finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante: a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalita', caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditivita' potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.



Note all'art. 71:
- Il testo dell'art. 47 della gia' citata legge n.
448/2001 e' il seguente:
"Art. 47 (Finanziamento delle grandi opere e di altri
interventi). - 1. Per il finanziamento del piano
straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi
dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal
CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo' intervenire, per
fini di interesse generale, anche in collaborazione con
altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti
pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la
progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere,
mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,
anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e
di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno
essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le
operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi
di provvista, ferma restando la compatibilita' con
l'ordinaria attivita' di finanziamento prevista dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti
dal collocamento sul mercato italiano ed estero di
specifici prodotti finanziari, attraverso la societa' per
azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari
vigilati.
3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svolta dalla Cassa
depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari
ad un tasso di mercato determinato secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi
della Cassa depositi e prestiti non possono essere di
ammontare superiore al 50 per cento dell'importo
complessivo del finanziamento, privilegiando la
realizzazione delle opere con la forma della finanza di
progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalita'
dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche della
prestazione di garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita'
operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori
compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'art.
70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le
parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
enti ed aziende sono inserite le seguenti: "nonche' della
Cassa depositi e prestiti , dopo le parole: "Le predette
aziende o enti sono inserite le seguenti: "e la Cassa
depositi e prestiti e al quarto periodo dopo le parole:
"sono esercitati dalle aziende ed enti predetti sono
inserite le seguenti: "e dalla Cassa depositi e prestiti .
6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere
finaziamenti volti a garantire l'integrita' e il
miglioramento delle aziende agricole, con particolare
riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto
1971, n. 817 a favore della proprieta' contadina.
7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al
pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui
al comma 6, fino al limite di 2 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2002.
8. (Sostituisce il secondo periodo alla lettera f) del
comma 1 dell'art. 50, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
9. All'art. 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662, ,
sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con
organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie,
al cui capitale o Fondo lo Stato partecipi, vincolate per
statuto a concedere mutui solo per finalita' specifiche di
interesse pubblico .
10. A valere sulle risorse destinate dalla presente
legge al rifinanziamento del Fondo di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di
euro per il 2002 e' utilizzata per la progettazione di
interventi, di particolare pregio architettonico ed
urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al
perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del
piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui
all'art. 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti
pubblici interessati presentano le proposte relative ai
predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.".
- Il testo dell'art. 8 del decreto - legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e' il seguente:
"Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle
infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una
societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture
S.p.a. ; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362
del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale
iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente
all'atto della costituzione; i successivi aumenti del
capitale sono determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti
dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla
cartolarizzazione di una parte dei propri crediti,
individuati tenendo conto dei principi di convenienza
economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse
pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non
possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e'
ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione
del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i
titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli
strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le
garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai
finanziamenti concessi da banche e altri intermediari
finanziari:
a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e
le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di
utilizzazione economica;
b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma
finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico.
Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di
cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi'
assumere partecipazioni, che non dovranno essere di
maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni
attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi
compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita'
la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di
societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti
operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla
societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per
conto terzi di strumenti finanziari
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono formulate le linee direttrici per
l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al
comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il
tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I
finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi
per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie
ovvero sono messi a disposizione di soggetti
istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo
economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine,
salva diversa e motivata determinazione dell'organo
amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i
propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di
finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma
5. I beni e i diritti cosi destinati costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla
data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o
della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su
ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle
obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore
nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente
il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati.
Per ciascuna operazione puo' essere nominato un
rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva
esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni
di beni in favore della societa' da parte dello Stato,
degli enti pubblici non territoriali e di societa'
interamente controllate dallo Stato sono operate con le
modalita' di cui ai commi 10 e 12 dell'art. 7. Restano
ferme le competenze in materia di gestione di beni
demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti.
Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le
disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
5. La societa' raccoglie la provvista necessaria
mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di
finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli
stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le
caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il
comma 2 dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e
le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le
corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
del medesimo testo unico. La societa' si iscrive
nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti
istituzionali della societa' e delle linee direttrici
formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai
sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei
confronti, della societa' in materia di vigilanza
prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono regolati la composizione del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale della societa' e
la durata in carica dei rispettivi membri. E ammessa la
delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato
esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri.
7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le
disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel
settore finanziario.
9. Gli utili netti della societa' sono destinati a
riserva se non altrimenti determinato dall'organo
amministrativo della societa'.
10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si
applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma
5, del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore
della societa', le operazioni di provvista, quelle di
finanziamento, nonche' quelle relative a strumenti
finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti,
contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti
alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei
contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni
altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta
prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari
della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma
4 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta
regionale sulle attivita' produttive. Sono esclusi
dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i
trasferimenti di immobili alla societa' e le locazioni in
favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti pubblici.
11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del
Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti della societa' al fine di assicurare che i
comportamenti operativi della stessa siano conformi alla
legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e
siano coerenti con le linee strategiche indicate nei
decreti di cui al primo periodo del comma 4.
12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge.
12 - bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina sostanziale in materia di infrastrutture.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa
depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente:
"1. La Cassa depositi e prestiti, amministrazione dello
Stato dotata, ai sensi della legge 13 maggio 1983, n. 197,
e successive modifiche e integrazioni, di propria
personalita' giuridica e di autonomia ordinamentale,
organizzativa, patrimoniale e di bilancio, svolge, nel
rispetto dell'equilibrio gestionale e garantendo la propria
solidita' patrimoniale, le seguenti attivita' e servizi di
interesse economico generale:
a) ricevere direttamente depositi, con la garanzia
dello Stato, da parte di amministrazioni statali, regioni,
enti locali e di altri enti pubblici, nonche' di privati
nei casi prescritti da leggi o da regolamenti ovvero su
disposizione dell'autorita' amministrativa o giudiziaria;
b) concedere finanziamenti, sotto qualsiasi forma,
allo Stato, alle regioni, agli enti locali, agli altri enti
pubblici, ai gestori di pubblici servizi, alle societa' a
cui la Cassa partecipa e agli altri soggetti indicati dalla
legge;
c) gestire fondi e svolgere attivita' per conto delle
amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalita'
previsti dalla legge, di altri soggetti;
d) svolgere altre attivita' e altri servizi ad essa
assegnati.".
- Il testo dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 (legge quadro in lavori pubblici) e' il seguente:
"Art. 19 (Sistemi di realizzazione dei lavori
pubblici). - 01. I lavori pubblici di cui alla presente
legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici,
salvo quanto previsto all'art. 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui
alla presente legge sono contratti a titolo oneroso,
conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui
all'art. 2, comma 1;
b) la progettazione esecutiva di cui all'art. 16,
comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
euro;
2) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per piu' del 60 per
cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e
scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a
10 milioni di euro.
1 - bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al
comma 1, lettera b), la gara e' indetta sulla base del
progetto definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
1 - ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto
integrato di cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del
progetto esecutivo individuato in sede di offerta o
eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a
base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
conformita' a quanto richiesto dalla normativa in materia
di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non e' soggetto a ribasso d'asta.
L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, nel caso di opere di particolare pregio
architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla
realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento
del progetto definitivo, che si esprime in ordine a tale
conformita'.
1 - quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
altre lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere
generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'art. 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
8, comma 2. L'affidamento dei lavori di restauro e
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attivita' di progettazione successiva a livello
preliminare.
1 - quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in
assicurazione di qualita', qualora la stazione appaltante
non abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al
responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori,
in modo da assicurare che anche il funzionamento della
stazione appaltante sia conforme ai livelli di qualita'
richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualita' del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di
prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in
proprieta' o diritto di godimento beni immobili nella
propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali, puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario.
2 - bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti del concessionario, puo'
stabilire che la concessione abbia una durata anche
superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della
concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e le
condizioni di base che determinano l'equilibrio economico -
finanziario degli investimenti e della connessa gestione,
da richiamare nelle premesse del contratto, ne
costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o
condizioni di base, nonche' norme legislative e
regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o
nuove condizioni per l'esercizio delle attivita' previste
nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del
termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della
predetta revisione il concessionario puo' recedere dalla
concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano dovra' essere
effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso
del concessionario si applicano le disposizioni dell'art.
37 - septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il
contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli
ammortamenti annuali, nonche' l'eventuale valore residuo
dell'investimento non ammortizzato al termine della
concessione.
2 - ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono
affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione
diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione
che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria
della gestione dell'opera.
2 - quater. Il concessionario, ovvero la societa' di
progetto di cui all'art. 37 - quater, partecipano alla
Conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso
essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
finzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
finzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle
opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge
sono stipulati a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a
misura ai sensi dell'art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i
contratti di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4)
del presente articolo, sono stipulati a corpo.
5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
2, stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, i
contratti di cui al comma 1, lettera a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonche'
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli
afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
5 - bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in
ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha
approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori
puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di
manutenzione o di scavi archeologici.
5 - ter. In sostituzione totale o parziale delle somme
di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il
bando di gara puo' prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprieta' di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14 in quanto non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico; fermo
restando che detto trasferimento avviene non appena
approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando
di gara puo' prevedere un momento antecedente per
l'immissione nel possesso dell'immobile.
5 - quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola
esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione
avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni
ovvero in favore delle due migliori offerte separate
relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione
risulti piu' conveniente per l'amministrazione
aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta
congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'art. 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalita' per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5 - ter nonche' le modalita'
di aggiudicazione".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre
2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e
degli insediamenti produttivi strategici e di interesse
nazionale) e' il seguente:
"Art. 6 (Modalita' di realizzazione). - 1. In deroga
alle previsioni di cui all'art. 19 della legge quadro, la
realizzazione delle infrastrutture e' oggetto di:
a) concessione di costruzione e gestione;
b) affidamento unitario a contraente generale.".
- Il testo dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello
Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
"Art. 13 (Garanzie statali). - In allegato allo stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono
elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate
dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.".
- Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e
successive modificazioni e' il seguente: "Delega al Governo
in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle
attivita' produttive" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2001, n. 299, S.O.)



 
Art. 72.
(Fondi rotativi per le imprese)

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.
2. I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 10 gennaio 2003, sono attribuiti secondo criteri e modalita' stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti principi: a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non puo'
essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo; b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla
concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro
da ultimare comunque nel secondo quinquennio; c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Al fine di assicurare la continuita' delle concessioni, i decreti interministeriali di natura non regolamentare dovranno essere emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contributi in conto interessi nonche' alla concessione di incentivi per attivita' produttive disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Al fine di assicurare l'invarianza degli effetti finanziari, di cui al presente articolo, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, e' definita la programmazione temporale, per il triennio 2003-2005, degli adempimenti amministrativi di cui alla citata legge n. 488 del 1992.



Note all'art. 72:
- Il titolo del decreto - legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488 e' il seguente: "Modifiche della legge 1 marzo
1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno" (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 ottobre 1992, n. 249).
- Il titolo del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297 e' il seguente: "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori" (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999, n. 201).



 
Art. 73.
(Estensione di interventi di promozione industriale)

1. Con delibera del CIPE, da emanare su proposta del Ministro delle attivita' produttive, puo' essere disposto che gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989, nonche' nelle aree industriali ricomprese nei territori per i quali con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e' stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza. Le aree sono individuate dal CIPE su proposta del Ministro delle attivita' produttive tenuto conto dello stato di crisi settoriale con notevoli ripercussioni sull'economia locale.
2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia Spa, su direttive del Ministero delle attivita' produttive, approvato dallo stesso Ministero, e' finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonche' allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attivita' sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attivita' produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive.
4. L'applicazione dell'estensione di cui al comma 1 e' subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.



Note all'art. 73:
- Il decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1989, n. 77 e convertito
in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma,
legge 15 maggio 1989, n. 181, Gazzetta Ufficiale 23 maggio
1989, n. 118), reca: "Misure di sostegno e di
reindustrializzazione in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia".L'art. 5 cosi recita:
"Art. 5. - 1. Al fine di accelerare la ripresa
economica ed occupazionale delle aree interessate dal
processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di
cui all'art. 1 il CIPI, su proposta del Ministro delle
partecipazioni statali, di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno, esamina e delibera, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
programma speciale di reindustrializzazione delle aree di
crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole
iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova,
Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro
insediamento, nonche' il programma di promozione
industriale predisposto dalla Societa' finanziaria di
promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI
(SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei
settori dell'industria e dei servizi con particolare
riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con
imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si
provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei
programmi.
3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di
incentivazione di cui all'art. 6, il programma speciale di
reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con
riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare
nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura
percentuale minima del personale siderurgico esuberante da
assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche
delle singole iniziative ed alle professionalita'
richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma
determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione
aggiuntiva di cui all'art. 6.
3 - bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e
per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi
all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono
dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili".
- Il Trattato che istituisce la Comunita' europea,
firmato a Roma il 25 marzo 1957, e' stato ratificato con
legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317, supplemento ordinario.
La numerazione degli articoli del suddetto trattato e'
stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997,
firmato ad Amsterdam, che ha apportato numerose modifiche e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea
10 novembre 1997, n. C 340.



 
Art. 74. (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati
di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali)

1. Per l'anno 2003 e' attribuito un contributo di 10 milioni di euro per il cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con apposito decreto alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, nonche' all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalita' e microcriminalita' urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali sulla base dei seguenti criteri: a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entita' degli incentivi
disposti da leggi regionali o da provvedimenti adottati da
province, comuni e citta' metropolitane, per il sostegno agli
investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese
commerciali; b) la densita' di popolazione delle aree interessate dagli incentivi; c) gli indici di criminalita' locali.
 
Art. 75.
(Interventi ferroviari)

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o piu' patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocita/alta capacita'", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicita'. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa e' a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non e' adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocita/alta capacita'".
4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocita/alta capacita'" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.
5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria eautorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell' infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
6. All'articolo 48, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione".



Note all'art. 75:
- Il testo dell'art. 43, comma 5 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante: Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"5. In attesa che vengano definiti gli assetti del
settore ferroviario in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che,
conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica disponga la valutazione del
ramo d'azienda "Gestione dell'infrastruttura ai sensi
dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a
costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un
fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto
dell'infrastruttura risultante dal bilancio al
31 dicembre 1997".
- Il testo dell'art. 48, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
1986, n. 302, supplemento ordinario, come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente ai termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio
1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto - legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.".



 
Art. 76.
(Interventi stradali)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni, di seguito denominata "ANAS Spa", in conto aumento del capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342 a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalita' di erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS Spa e' autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in proprieta' all'Ente dall'articolo 3, commi da 1 a 119, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, anche relativamente ai nuovi investimenti, e al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale, nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria"; b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo
14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito
denominata "concessione", i compiti di cui all'articolo 2, comma
1, lettere da a) a g), nonche' l), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143"; c) al comma 2, l'ultimo periodo e' soppresso; d) al comma 6, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro dell'economia e
delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri"; e) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS
in societa' per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75"; f) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "12-bis. I mutui e i
prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono da
intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito".

2. Per il completamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera i), della legge 1 agosto 2002, n. 166, e' autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro per l'anno 2004.



Note all'art. 76:
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, recante: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
recante interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 10 agosto 2002 supplemento ordinario, come modificato
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
contenute nel capo III del titolo III della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di: "ANAS societa' per azioni -
anche ANAS con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
comma 7.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, e' trasferita all'ANAS societa' per azioni,
di seguito denominata "ANAS S.p.a. , in conto aumento del
capitale sociale la rete autostradale e stradale nazionale,
individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 461,
e successive modificazioni. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto di cui al primo periodo produce gli
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile in favore
dell'ANAS S.p.a., nonche' effetti sostitutivi
dell'iscrizione dei beni in catasto. Gli uffici competenti
provvedono, se necessario, alle conseguenti attivita' di
trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e
829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti. Modalita' e valori di trasferimento e di
iscrizione dei beni nel bilancio della societa' sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254 e da 2342
a 2345 del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS S.p.a., con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a.
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalita' di
erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari alla somma del valore netto della rete
autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e
del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a. di
cui al comma 1-ter. E' escluso dal Fondo il valore delle
relative pertinenze ed accessori, strumentali alle
attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in
proprieta' all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e
stradale nazionale. Detto fondo e' finalizzato
principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento,
anche relativamente ai nuovi investimenti, e al
mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale,
nonche' alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale
ristrutturazione societaria.
2. All'ANAS S.p.a. sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata "concessione , i
compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonche', l) del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva
i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre
2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS S.p.a., per
gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti
affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non
superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello
statuto di ANAS S.p.a. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine,
e' approvato lo schema della convenzione di concessione.
Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali
successive modifiche dello statuto o della convenzione di
concessione.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.a.,
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della societa' determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342.
6. Le azioni sono inalienabili e attribuite al Ministro
dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente della
societa' e gli altri componenti degli organi sociali sono
designati dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, ad eccezione del presidente del collegio
sindacale, il quale e' designato dal Ministro dell'economia
e delle finanze.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS S.p.a. e continua ad
essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del decreto -
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4,
del decreto - legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. L'ANAS S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1 611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del
collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di
concessione ad ANAS S.p.a. le risorse gia' assegnate
all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla
efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a.
continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il
predetto Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.a.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito".
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 reca:
Individuazione della rete autostradale e stradale
nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1999, n. 288.
- Il testo degli articoli 2644, 823, 829, comma 1, 2254
e da 2342 a 2345 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2644 (Effetti della trascrizione). - Gli atti
enunciati nell'articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi.
Seguita la trascrizione, non puo' avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l'acquisto risalga a data anteriore.".
"Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorita'
amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del
demanio pubblico. Essa ha facolta' sia di procedere in via
amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa
della proprieta' e del possesso regolati dal presente
codice.".
"Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). - Il passaggio dei beni dal demanio pubblico
al patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato
dall'autorita' amministrativa. Dell'atto deve essere dato
annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
"Art. 2342 (Conferimenti). - Se nell'atto costitutivo
non e' stabilito diversamente, il conferimento deve farsi
in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si
osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le
azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere
integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non
possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di
opera o di servizi.
Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e
di crediti). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve
presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
presidente del tribunale, contenente la descrizione dei
beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi
attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonche'
l'attestazione che il valore attribuito non e' inferiore al
valore nominale, aumentato dell'eventuale sopraprezzo,
delle azioni emesse a fronte del conferimento. La relazione
deve essere allegata all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale si
applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile. Gli amministratori e i sindaci devono,
nel termine di sei mesi dalla costituzione della societa',
controllare le valutazioni contenute nella relazione
indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando
le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono
restare depositate presso la societa'. Se risulta che il
valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di
oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento,
la societa' deve proporzionalmente ridurre il capitale
sociale, annullando le azioni che risultano scoperte.
Tuttavia il socio conferente puo' versare la differenza in
danaro o recedere dalla societa'.
Art. 2343 - bis (Acquisto della societa' da promotori,
fondatori, soci e amministratori). - L'acquisto da parte
della societa', per un corrispettivo pari o superiore al
decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei
promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori,
nei due anni dalla iscrizione della societa' nel registro
delle imprese, deve essere autorizzato dall'assemblea
ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un
esperto designato dai presidente del tribunale contenente
la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno
di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti,
nonche' l'attestazione che tale valore non e' inferiore al
corrispettivo che deve comunque essere indicato. La
relazione deve essere depositata nella sede della societa'
durante i quindici giorni che precedono l'assemblea. I soci
possono prenderne visione. Entro trenta giorni
dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato
dalla relazione dell'esperto designato dal presidente del
tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese:
del deposito deve essere fatta menzione nel Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni
normali nell'ambito delle operazioni correnti della societa
ne' a quelli che avvengono in borsa o sotto il controllo
dell'autorita' giudiziaria o amministrativa.
Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). - Se il
socio non esegue il pagamento delle quote, gli
amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica,
possono far vendere le azioni a suo rischio e per suo
conto, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di
credito.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di
compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto
il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il
risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute, se
non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio
moroso, devono essere estinte con la corrispondente
riduzione del capitale. Il socio in mora nei versamenti non
puo' esercitare il diritto di voto. Denominazione cosi'
modificata dall'art. 10, decreto legislativo presidenziale
19 giugno 1946, n. 1, recante nuove formule per la
emanazione dei decreti conseguenti alla mutata forma
istituzionale dello Stato.
Art. 2345 (Prestazioni accessorie). - Oltre l'obbligo
dei conferimenti, l'atto costitutivo puo' stabilire
l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non
consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la
durata, le modalita' e il compenso, e stabilendo
particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Nella
determinazione del compenso devono essere osservate le
norme corporative applicabili ai rapporti aventi per
oggetto le stesse prestazioni. Le azioni alle quali e'
connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso
degli amministratori.
Se non e' diversamente disposto dall'atto costitutivo,
gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere
modificati senza il consenso di tutti soci.".
- Il testo dell'art. 3, commi da 115 a 119, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante: Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1996, n. 303, e' il seguente:
"115. I beni gia' in capo alla Azienda nazionale
autonoma delle strade, strumentali alle attivita' dell'Ente
nazionale per le strade, sono trasferiti in proprieta'
all'Ente medesimo, con le seguenti modalita', anche agli
effetti dell'art. 2657 del codice civile:
a) per i beni mobili, all'atto dell'iscrizione
nell'inventario dell'Ente;
b) per i beni mobili registrati, alla data di
presentazione ai pubblici registri di apposite richieste da
parte della direzione generale dell'Ente o dei
compartimenti competenti per territorio;
e) per i beni immobili, alla data di presentazione ai
competenti uffici e conservatorie delle schede di
identificazione di cui al comma 116.
116. Gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei
registri immobiliari, nonche' gli uffici tavolari delle
regioni Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige
sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di
rispettiva competenza in ordine alle operazioni di
trascrizione e voltura sulla base di schede compilate e
predisposte dall'Ente contenenti gli elementi
identificativi di ciascun bene, con l'indicazione degli
eventuali oneri gravanti su di essi e la valutazione
riferita ai valori di mercato correnti alla data del 2
marzo 1994, fatte salve le successive variazioni
intervenute alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero al valore che sarebbe stato assunto come base
imponibile agli effetti dell'imposta comunale sugli
immobili.
117. Le schede compilate ai sensi del comma 116
contengono l'attestazione, da parte dei dirigenti
compartimentali dell'Ente competente per territorio, che
alla data del 2 marzo 1994 il bene risultava nella
disponibilita' dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade.
118. L'Ente nazionale per le strade trasmette con
adeguata gradualita' temporale copia delle schede e note di
trascrizione relative ai beni immobili al Ministero delle
finanze. Il direttore generale del dipartimento del
territorio del Ministero delle finanze, entro sessanta
giorni, sentito l'amministratore dell'Ente, verificata la
condizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, dispone con proprio decreto il
trasferimento del bene. Il decreto costituisce titolo per
la trascrizione e la voltura.
119. Tutti gli atti connessi con l'acquisizione del
patrimonio dell'Ente nazionale per le strade sono esenti da
imposte e tasse.".
- Il testo dell'art. 14 del decreto - legge 11 luglio
1992, n. 333, recante: Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1992, n. 162, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
"Art. 14. - 1. Con riferimento agli enti di cui al
presente capo ed alle societa' da essi controllate, tutte
le attivita', nonche' i diritti minerari, attribuiti o
riservati per legge o con atti amministrativi ad
amministrazioni diverse da quelle istituzionalmente
competenti, ad enti pubblici, ovvero a societa' a
partecipazione statale, restano attribuiti a titolo di
concessione ai medesimi soggetti che ne sono attualmente
titolari.
2. Le concessioni di cui al comma 1 sono disciplinate
dalle amministrazioni competenti in conformita' alle
disposizioni vigenti. Ove la materia non sia regolata da
leggi preesistenti, la disciplina sara' stabilita dall'atto
di concessione in conformita' ai principi generali vigenti
in materia.
3. Le concessioni di cui al comma 1 avranno la durata
massima prevista dalle norme vigenti, comunque non
interiore a venti anni, con decorrenza dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le concessioni di attivita' in favore dei soggetti
di cui al comma 1, che siano gia' in vigore, sono prorogate
per la stessa durata prevista dal comma 3. Le
amministrazioni competenti potranno, ove occorra,
modificarle o integrarle.
4 - bis. Fino alla emanazione di una nuova disciplina,
le societa' per azioni derivate dalla trasformazione di cui
agli artt. 15 e 18 esercitano, nei medesimi limiti e con i
medesimi effetti, le attribuzioni in materia di
dichiarazione di pubblica utilita' e di necessita' e di
urgenza, gia' spettanti agli enti originari".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere da a) a g)
nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143, recante: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1994, n. 49, e'
il seguente:
"1. L'Ente provvede a:
a) gestire le strade e le autostrade di proprieta'
dello Stato nonche' alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria;
b) realizzare il progressivo miglioramento ed
adeguamento della rete delle strade e delle autostrade
statali e della relativa segnaletica;
c) costruire nuove strade statali e nuove autostrade,
sia direttamente che in concessione;
d) vigilare sull'esecuzione dei lavori di costruzione
delle opere date in concessione e controllare la gestione
delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in
concessione;
e) curare l'acquisto, la costruzione, la
conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni
mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e
delle autostrade statali;
f) attuare le leggi ed i regolamenti concernenti la
tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonche' la tutela del traffico e della
segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai
fini della sicurezza del traffico sulle strade ed
autostrade medesime; esercitare, per le strade ed
autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri
attribuiti all'ente proprietario;
g) effettuare e partecipare a studi, ricerche e
sperimentazioni in materia di viabilita', traffico e
circolazione;
h)-i) (omissis);
l) espletare, mediante il proprio personale, i
compiti di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495.".
- Il testo dell'art. 19 del decreto - legge 11 luglio
1992, n. 333, recante: misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 luglio 1992, n. 162 e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 1992, n. 190), e' il seguente:
"Art. 19. - 1. Tutte le operazioni connesse con la
trasformazione di cui al presente capo sono esenti da
imposte e tasse.".
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto - legge 23
gennaio 1993, n. 16, recante: disposizioni in materia di
imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di
civile abitazione, di termini per la definizione agevolata
delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti
derivanti da depositi e conti correnti interbancari,
nonche' altre disposizioni tributarie pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 1993, n. 18 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75,
e' il seguente:
"Art. 4. - L'art. 19 del decreto - legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, si interpreta nel senso che sono
esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le
operazioni di trasformazione di enti pubblici in societa'
per azioni e quelle con esse connesse, incluse le
operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in
via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti
e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito
alle predette operazioni, dalle societa' derivate dalla
trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai
fini delle imposte sui redditi".
- Il testo dell'art. 19, comma 1, lettera i), della
legge 1 agosto 2002, n. 166, recante: disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti pubblicato nel
supplemento ordinario n. 158 alla Gazzetta Ufficiale 3
agosto 2002, e' il seguente:
"1. Al fine di garantire il miglioramento della
viabilita' di particolari realta' territoriali, sono
attribuiti agli enti rispettivamente interessati
stanziamenti destinati alle seguenti iniziative nei limiti
finanziari indicati:
a)-h) (omissis);
i) per il potenziamento delle infrastrutture viarie
nell'area industriale denominata Bacino del Salotto,
compresa tra i comuni di Santeramo, Altamura e Matera, e
con particolare riferimento alla circonvallazione di
Santeramo in Colle, secondo il progetto gia' approvato, e'
autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002,
2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per
l'anno 2004, da attribuire all'ANAS".



 
Art. 77.
(Interventi ambientali)

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attivita' istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e' autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per fare fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e' portato a 5 milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonche' quelli di nuova realizzazione, relativi alle attivita' industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono disciplinate le modalita' di autorizzazione nel caso in cui piu' impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da piu' di una autorita' competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessita' delle attivita' svolte dall'autorita' competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.
6. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera p-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998. n. 426, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di 1 milione di euro per l'anno 2004 e di 1 milione di euro per l'anno 2005.
7. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture per effetto del riparto.
2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato al 31 dicembre 2003".



Note all'art. 77:
- Il comma 5 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n.
67, recante: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61, e' il seguente:
"5. Ai fini dell'applicazione della disciplina
transitoria sulla valutazione dell'impatto ambientale di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e'
istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente,
nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto
ambientale, una commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, presieduta dal direttore generale competente,
composta da venti membri. Il relativo onere e' valutato in
lire 2 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Per i criteri
di selezione, per lo status giuridico e per i compensi dei
membri della commissione si applicato le norme di cui
all'art. 3 e all'art. 5 della legge 17 dicembre 1986, n.
878.".
- L'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136,
recante: norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere
a carattere ambientale, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1999, n. 114,
e' il seguente:
"Art. 27 (Interventi in materia ambientale). - 1. Per
le maggiori esigenze connesse allo svolgimento della
procedura di valutazione dell'impatto ambientale di
progetti di opere di competenza statale il cui valore sia
di entita' superiore a lire 100 miliardi, salvo esclusione
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per le
relative verifiche tecniche, anche in corso d'opera, e per
le conseguenti necessita' logistiche ed operative, e' posto
a carico del soggetto committente il progetto il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo
0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e'
riassegnata con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro dell'ambiente, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente per essere
riutilizzata esclusivamente per le spese attinenti alla
valutazione ambientale.
2. L'obbligo di versamento di cui al comma l del
presente articolo non si applica alle opere per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge sia
gia' stata attivata la procedura di cui all'art. 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349".
- Il comma 1, dell'art. 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, recante:
regolamentazione delle pronunce di compatibilita'
ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante: istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1988, n. 204, e' il seguente:
"1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di
cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i
progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese
che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio),
nonche' impianti di gassificazione e di liquefazione di
almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione
con potenza termica di almeno 300 MW, nonche' centrali
nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di
ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie
fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio
definitivo o all'eliminazione definitiva dei residui
radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa
e dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per
il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto -
cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti
finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua
di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi
dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la
produzione su scala industriale, mediante processi di
trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano
affiancate varie unita' produttive funzionalmente connesse
tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici
inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a
base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti); per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base mediante procedimento chimico o
biologico; per la fabbricazione di esplosivi;
g) tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza nonche' aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade
riservate alla circolazione automobilistica o tratti di
esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro
l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o
tratti di esse, a quattro o piu' corsie o raddrizzamento
e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al
massimo per renderle a quattro o piu' corsie;
h) porti commerciali marittimi, nonche' vie
navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a
battelli con stazza superiore a 1.350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e
nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o
stoccaggio a terra;
l) impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore
a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad
1.000.000 mc, nonche' impianti destinati a trattenere,
regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo
durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un
volume d'invaso superiore a 100.000 mc;
m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di
energia elettrica con tensione normale di esercizio
superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a
15 km;
n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40
km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli
disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 526;
o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con
capacita' complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio
superficiale di gas naturali con una capacita' complessiva
superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di
petrolio liquefatto con capacita' complessiva superiore a
40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di
capacita' complessiva superiore a 80.000 mc;
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica
complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli cori
potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di
programma previsti dall'art. 22, comma 11, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
q) impianti per la produzione dell'energia
idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW
incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con
capacita' complessiva superiore a 150.000 t;
s) impianti di gassificazione e liquefazione;
t) impianti destinati: al ritrattamento di
combustibili nucleari irradiati, alla produzione o
all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento
di combustibile nucleare irradiato o residui altamente
radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per
piu' di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o
residui radioattivi in un sito diverso da quello di
produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari
irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui
radioattivi;
u) attivita' minerarie per la ricerca, la
coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle
sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive
modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di
residui derivanti dalle medesime attivita' ed alle relative
lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di
superficie complessiva superiore a 20 ettari.".
- La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee n. L 257 del 10 ottobre 1996.
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998,
n. 42, recante: nuovi interventi in campo ambientale,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre
1998, come modificata rispettivamente: dalla legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante: disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento
ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2000; dalla legge 23 marzo 2001, n. 93 recante:
disposizioni in campo ambientale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, nonche' dalla legge 3l
luglio 2002, n. 179 recante: disposizioni in materia
ambientale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del
13 agosto 2002, e' il seguente:
"4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base del criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio - Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergante;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p - quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia - Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p - octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p - decies) Orbetello area ex Sitoco;
p - undecies) aree del litorale vesuviano;
p - duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p - terdecies) area industriale della Val Basento.".
- Il testo dell'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, recante: disposizioni in materia di risorse idriche,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 19 gennaio 1994, n. 14, come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 15 (Riscossione della tariffa). - 1. In
attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 5,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la tariffa e'
riscossa dal soggetto che gestisce il servizio idrico
integrato come definito all'art. 4, comma l, lettera f),
della presente legge.
2. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal soggetto
che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori entro trenta
giorni dalla riscossione.
2 - bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di
depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso
gestore entro sessanta giorni dal ricevimento delle fatture
per effetto del riparto.
2 - ter. Previa richiesta del gestore del servizio di
acquedotto e contestuale versamento degli interessi,
calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di
due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis,
e' differito di un anno dal ricevimento delle fatture.
2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno
dall'emissione delle fatture e' dovuta una penalita' pari
al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.
2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi
dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati
prima del 1 gennaio 2003 il termine di pagamento e' fissato
al 31 dicembre 2003.
3. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
della regione, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione.".



 
Art. 78.
(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. La dotazione del fondo per lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' riservata, fino ad una percentuale pari al 25 per cento della dotazione complessiva, alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, istituite a decorrere dal 1 gennaio 2000.



Note all'art. 78:
- Il testo dell'art. 109 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)" e' il seguente:
"Art. 109 (Interventi in materia di promozione dello
sviluppo sostenibile). - 1. Al fine di incentivare misure
ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente un apposito
fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per
l'anno 2001, 50 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per
l'anno 2003. Per le annualita' successive si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge
25 giugno 1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono
prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed
interventi nelle seguenti materie:
a) riduzione della quantita' e della pericolosita'
dei rifiuti;
b) raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e
riutilizzo;
c) minore uso delle risorse naturali non
riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo di risorsa idrica e sua
restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo energetico e maggiore utilizzo di
fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo
di combustibili fossili, e per quanto concerne i
finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad
attivita' produttive, tenendo in particolare conto le
richieste delle aziende la cui attivita' si svolge nei
territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione tecnologica finalizzata alla
protezione dell'ambiente;
g) azioni di sperimentazione della contabilita'
ambientale territoriale;
h) promozione presso i comuni, le province e le
regioni dell'adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualita'
ambientale territoriale;
i) attivita' agricole multifunzionali e di
forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il miglioramento della qualita'
dell'ambiente urbano;
m) promozione di tecnologie ed interventi per la
mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal
trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di
sostenibilita' in aree territoriali di particolare
interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori
economico, sociale ed ambientale.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio definisce,
previa approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, il programma annuale di
utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche
sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre
amministrazioni interessate. In tale programma sono
individuati:
a) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
b) i settori prioritari di intervento, con
particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2;
c) i fondi attribuibili alle singole misure ed
interventi programmati, in relazione alle risorse
finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
d) le condizioni e le modalita' per l'attribuzione e
l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante
credito di imposta;
e) le priorita' territoriali e tematiche;
f) le categorie di soggetti beneficiari;
g) le modalita' di verifica della corretta e
tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei
risultati conseguiti".
- Il testo dell'art. 74 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 74 (Disciplina delle aree ad elevato rischio di
crisi ambientale). - 1. L'art. 7 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e' abrogato.
2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi
territori, individuano le aree caratterizzate da gravi
alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici,
nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per
l'ambiente e la popolazione.
3. Sulla base dell'individuazione di cui al comma 2, le
regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi
ambientale. La dichiarazione ha validita' per un periodo di
cinque anni ed e' rinnovabile una sola volta.
4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma
2, un piano di risanamento teso ad individuare in via
prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le
situazioni di rischio e al ripristino ambientale.
5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si
applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di
crisi ambientale al momento dell'entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
6. Resta salva l'efficacia dei provvedimenti adottati
in base all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino
all'emanazione della disciplina regionale e all'adozione
dei relativi strumenti di pianificazione.".



 
Art. 79.
(Limiti di impegno)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
 
Art. 80.
(Misure di razionalizzazione diverse)

1. Alla legge 25 luglio 2000, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
.ilp;
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire
italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: ", per un
importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire
italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire
italiane" sono soppresse;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".

2. Le disponibilita' finanziarie esistenti sul conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo
rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n.
227, e all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono
destinate fino ad un massimo del 20 per cento, nel corso del
triennio 2003-2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro delle attivita' produttive, a fondi rotativi per
l'internazionalizzazione finalizzati all'erogazione di prestiti
per attivita' di investimento delle imprese italiane nei Paesi in
via di sviluppo e nei Paesi in via di transizione.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro, ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla
societa' costituita ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, convoca una o piu' conferenze di servizi o
promuove accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri per l'assegnazione agli enti territoriali
interessati dal procedimento di una quota del ricavato
attribuibile alla rivendita degli immobili valorizzati ovvero, in
luogo della quota del ricavato, di uno o piu' beni immobili la cui
valutazione, per tale finalita', e' effettuata in conformita' ai
criteri fissati nel citato decreto.
4. Al fine della valorizzazione del patrimonio dello Stato, del
recupero, della riqualificazione e della eventuale ridestinazione
d'uso, entro il 30 aprile di ogni anno, gli enti locali
interessati ad acquisire beni immobili del patrimonio dello Stato
ubicati nel loro territorio possono fare richiesta di detti beni
all'Agenzia del demanio.
5. Entro il 31 agosto di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su
conforme parere del Ministero dell'economia e delle finanze anche
sulle modalita' e sulle condizioni della cessione, comunica agli
enti locali la propria disponibilita' all'eventuale cessione.
6. Al fine di favorire l'autonoma iniziativa per lo svolgimento di
attivita', di interesse generale, in attuazione dell'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione, le istituzioni di assistenza e
beneficenza e gli enti religiosi che perseguono rilevanti
finalita' umanitarie o culturali possono ottenere la concessione o
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato,
non trasferiti alla "Patrimonio dello Stato Spa", costituita ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
ne' suscettibili di utilizzazione per usi governativi, a un canone
ricognitorio determinato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni.
7. Le operazioni di alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
qualora i relativi titoli siano gia' negoziati in mercati
finanziari regolamentati, sono effettuate ad un prezzo determinato
facendo riferimento al valore dei titoli riscontrato su tali
mercati nel periodo dell'alienazione stessa e tenendo conto
dell'esigenza di incentivare la domanda di titoli al fine di
assicurare il buon esito dell'operazione, anche qualora tale
valore risulti inferiore al prezzo al quale si sono completate
offerte precedenti dei medesimi titoli. La congruita' del prezzo
di cui al primo periodo e' attestata da un consulente finanziario
terzo, non coinvolto nella strutturazione dell'operazione di
alienazione.
8. Per la piena efficacia degli interventi in materia di
immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni
internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida
attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico, e'
autorizzato l'incremento della spesa per il Ministero dell'interno
di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell'interno viene definito il riparto tra
le singole unita' previsionali di base. Con lo stesso stanziamento
di 100 milioni di euro, ai medesimi fini e nell'arco degli anni
2003, 2004 e 2005, e' incrementato l'organico del personale dei
ruoli della Polizia di Stato di 1.000 agenti ed e' altresi'
autorizzata l'assunzione di personale dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno nel limite di 1.000
unita' delle aree funzionali B e C nell'ambito delle vacanze di
organico esistenti. Alla copertura dei relativi posti di organico
si provvede nei seguenti limiti massimi di spesa: per il personale
della Polizia di Stato 9,2 milioni di euro nell'anno 2003. 32,7
milioni di euro per l'anno 2004 e 34,2 milioni di euro per l'anno
2005; per il personale dell'amministrazione civile dell'interno
6,3 milioni di euro per l'anno 2003, 19,3 milioni di euro per
l'anno 2004, 25,3 milioni di euro per l'anno 2005. Le assunzioni
per il personale della Polizia di Stato e dell'amministrazione
civile dell'interno, di cui ai periodi precedenti, sono disposte
in deroga all'articolo 34, comma 4, della presente legge.
9. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell'adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle
norme ICAO (International Civil Aviation Organization) e'
autorizzata per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la spesa
di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
10. All'articolo 5, comma 3-quinquies, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall'articolo 5. comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002,
n. 189, dopo le parole: "ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS" sono inserite le
seguenti: "nonche' all'INAIL".
11. All'articolo 22, comma 9, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'articolo
18, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole:
"Le questure forniscono all'INPS" sono inserite le seguenti: "e
all'INAIL".
12. All'articolo 33, comma 4, della legge 30 luglio 2002, n. 189,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' data facolta'
all'INAIL di accedere al registro informatizzato".
13. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"all'80 per cento"; b) le parole da: "incentivazione per" fino a: "istruzione
universitaria" sono sostituite dalle seguenti: "incentivazione per
l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un forum
permanente realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria o
convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non
superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati
enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni pubblici, di
idonee infrastrutture".

14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi dell'esercizio 2001, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo a maggiori entrate, ancorche' le stesse, pur non manifestando i relativi effetti finanziari interamente nell'anno 2002, siano indicate, per le finalita' di cui sopra, alla realizzazione di tali effetti complessivamente in un periodo pluriennale.
15. Per l'organizzazione e la promozione degli eventi culturali del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" sono assegnati al comune di Genova 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
16. Gli stanziamenti aggiuntivi per aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono aumentati, per l'anno 2003, di 10 milioni di euro per programmi di cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, a favore della promozione dell'attuazione delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali. Quota parte degli stanziamenti aggiuntivi, per un importo pari a 5 milioni di euro, e' destinata al finanziamento di iniziative di sostegno delle istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'.
18. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006, a supporto dei programmi operativi delle regioni dell'obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2004. Per le annualita' successive il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del Programma.
19. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 18, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito del Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006 e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo Programma nell'ambito delle procedure di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
20. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
societa' bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel
settore bancario, finanziario o assicurativo in rapporto di
partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'articolo 6
con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di quelle,
non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo
economico o patrimoniale"; b) all'articolo 25, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di
euro, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a
statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio",
contenute negli articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente
articolo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"settimo", "sette" e "settennio".

21. Nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, possono essere ricompresi gli interventi straordinari di ricostruzione delle aree danneggiate da eventi calamitosi ed e' inserito un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, presenta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il predetto piano straordinario al CIPE che, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce una quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166. tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
22. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni concernente l'immissione in consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di merci in esenzione fiscale, l'utilizzazione nei processi produttivi, nel territorio della regione medesima, di generi e di merci in esenzione fiscale ai sensi della predetta legge deve essere considerata, a tutti gli effetti, consumo nel territorio regionale. La disposizione di cui al presente comma costituisce interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
23. Dopo il comma 11 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente: "11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11, quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati solidamente sia il conducente sia il proprietario del veicolo, come stabilito dall'articolo 196".
24. Il limite d'impegno di cui all'articolo 73, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi come stanziamento annuo per quindici anni da erogare annualmente.
25. In deroga a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale Gran Paradiso e' esercitata dal Corpo delle guardie alle dipendenze dell'Ente Parco. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come gia' previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. Possono essere previsti uffici operativi e di coordinamento all'interno del Parco.
26. All'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione".
27. Per il rifinanziamento delle iniziative per la promozione della cultura italiana all'estero e per le attivita' degli Istituti italiani di cultura all'estero, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003.
28. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 agosto 2002, n. 166, puo' essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalita' ivi previste, nonche' di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.
29. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza e dei rimborsi ai privati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000 e 2002, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 in favore degli enti e con le procedure di cui al comma 51 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Per la prosecuzione degli interventi pubblici conseguenti a calamita' naturali che abbiano formato oggetto di disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine e' autorizzato un limite d'impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Alla ripartizione del predetto limite d'impegno si provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992, sulla base di un piano predisposto d'intesa con il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dell'effettivo stato di utilizzo, da parte degli enti erogatori finali, dei finanziamenti gia' autorizzati.
30. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonche' per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2003 quale contributo agli oneri per la realizzazione di interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete della mobilita'.
31. Ai fini della promozione culturale delle citta' e delle regioni che si affacciano sul Mediterraneo, con particolare riferimento al patrimonio storico e architettonico, per l'anno 2003 e' autorizzata, in favore del Ministero per i beni e le attivita' culturali, la spesa di 400.000 euro, per il sostegno dell'attivita' dell'Agenzia per il patrimonio culturale euromediterraneo. La sede del coordinamento delle predette iniziative di promozione culturale e' individuata nella citta' di Lecce.
32. I benefici previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano, nei limiti delle risorse individuate ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 4-bis, anche alle associazioni, alle fondazioni e agli enti, anche religiosi, nonche' alle istituzioni che perseguono scopi di natura sociale, le cui strutture siano state danneggiate dalle calamita' idrogeologiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2000.
33. All'articolo 52, comma 51, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "e 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", 2000 e 2002".
34. Al comma 1 dell'articolo 146 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "per il 2001" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2003".
35. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Limitatamente al 2003 la predetta somma e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro.
36. Al fine di favorire il coordinamento delle attivita' e degli interventi per il contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori, nonche' il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la spesa di 2 milioni di euro. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali autorizzazioni di spesa nonche' le spese relative al coordinamento delle attivita' di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e quelle relative all'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993, di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono iscritte nel Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
37. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni pro-loco per le manifestazioni dalle stesse organizzate.
38. Il contributo previsto dall'articolo 145, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in favore del Club alpino italiano (CAI), per le attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), eincrementato, a decorrere dall'anno 2003, di 200.000 euro.
39. Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e' di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'.
40. Il requisito della distanza tra le ricevitorie del lotto gestite da rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto, introdotto dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, distanza successivamente ridotta dall'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' soppresso a decorrere dal 30 giugno 2003.
41. Con decreto del Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 28 febbraio 2003, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla variazione in aumento della tariffa di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni, ed in particolare al riallineamento degli importi da percepire per il rilascio dei visti nazionali di lunga durata alle somme riscosse, per analoghe finalita', dagli altri Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
42. Il 10 per cento delle maggiori entrate, determinate prendendo a base la differenza tra la somma accertata e quella rilevata nell'anno immediatamente precedente, provenienti dalla riscossione dei diritti consolari in relazione all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 41, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, e' prioritariamente destinato, attraverso gli strumenti della contrattazione integrativa, all'incentivazione della produttivita' del personale non dirigente in servizio presso il predetto Ministero, in ragione dei maggiori impegni derivanti dallo svolgimento del semestre di presidenza dell'Unione europea e dalle attivita' di contrasto all'immigrazione clandestina alle quali sono chiamate le rappresentanze diplomatiche e consolari. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole da: "ventiquattro" fino a: "legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 marzo 2005".
44. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "sei".
45. All'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento degli enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti presentano al Ministero delle politiche agricole e forestali propri programmi finalizzati al loro corretto funzionamento e alla realizzazione di investimenti".
46. Al terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, e' aggiunto il seguente periodo: "Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata".
47. Per la prosecuzione degli interventi relativi alla biblioteca europea di Milano, anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e di 15.000.000 di euro per l'anno 2005.
48. E' concesso un contributo straordinario di 516.000 euro a favore dell'UNICEF, per l'anno 2003.
49. I trasferimenti erariali correnti di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aumentati: a) di 20 milioni di euro per l'anno 2003; b) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 22.
50. Le disposizioni previste dall'articolo 44, comma 3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si intendono applicabili alle procedure di alienazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 44, con esclusione delle permute.
51. E' concessa al Ministro dell'interno la facolta', per l'esercizio 2003, di effettuare variazioni compensative tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, 1.1.1.0. e 5.1.1.1. nella misura massima di euro 2.521.300, ed altresi' tra le unita' previsionali di base, concernenti il funzionamento, le spese generali e i mezzi operativi e strumentali, 1.1.1.0. e 2.1.1.0, 3.1.1.1., 5.1.1.1., 5.1.1.3. nella misura massima rispettivamente di euro 1.333.000, euro 841.825, euro 191.089, euro 516.457 ed euro 816.543.
52. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "valorizzazione dei beni culturali e
ambientali", sono sostituite dalle seguenti: "gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale individuati ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2000, n. 283"; b) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole da: "servizi
finalizzati" a: "numero 112," sono sostituite dalle seguenti:
"servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale".

53. All'Istituto per la contabilita' nazionale e' concesso un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tale fine, a decorrere dall'anno 2003, l'Istituto per la contabilita' nazionale viene inserito nell'elenco degli enti indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge n. 448 del 2001 per essere incluso nel riparto delle risorse di cui al predetto articolo 32. L'Istituto invia annualmente alle Camere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, i rendiconti dell'attivita' svolta.
54. Le disponibilita' finanziarie di EFIM in liquidazione coatta amministrativa, di Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa, di Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa, depositate presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, e dell'articolo 156, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate al Capo X, capitolo 2368, entrate eventuali e diverse, dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2003 e corrispondente capitolo per gli anni successivi. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del fabbisogno finanziario delle suddette procedure liquidatorie, e' determinato l'ammontare delle somme da versare al Capo X dello stato di previsione dell'entrata e le modalita' di versamento.
55. La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa.
56. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alle aziende agricole dei comuni della Sicilia colpiti dal sisma del 12 e 16 dicembre 1990 e da successivi eventi calamitosi, per tutti i debiti contributivi ed alle aziende industriali, per i mutui agevolati di ricerca, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, per entrambe maturati e scaduti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, e' concessa una sospensione fino al 30 giugno 2003.
57. All'articolo unico della legge 27 settembre 1963, n. 1316, e' aggiunto il seguente comma: "Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del veicolo a seguito della presentazione di idonea autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e' cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel termine".
58. Gli effetti economici dei decreti legislativi di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, da adottare entro il 31 maggio 2003, sono determinati utilizzando anche le risorse stanziate allo scopo dall'articolo 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
59. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nell'anno 2002, per le quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288, n. 289 e n. 290, rispettivamente del 9, 10 e 11 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile provvede, con ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate, ed e' autorizzato a concorrere con contributi in favore delle regioni medesime che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse gia' a disposizione del Dipartimento medesimo, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2003.
60. Per l'anno 2003 e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per le esigenze di prosecuzione del programma EFA (European Fighter Aircraft).



Note all'art. 80:
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 luglio 2000, n.
209 (misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a
piu' basso reddito e maggiormente indebitati), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 2 (Crediti annullabili). - 1. Formano oggetto di
annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto
capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui
all'art. 1, relativi a:
a) crediti di aiuto concessi ai sensi della legge
9 febbraio 1979, n. 38, legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge
26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni;
b) crediti assicurati ai sensi della legge
22 dicembre 1953, n. 955, legge 5 luglio 1961, n. 635,
legge 28 febbraio 1967, n. 131, e legge 24 maggio 1977, n.
227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la
SACE e' succeduta per effetto del relativo pagamento
dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia sovrana.
2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono
essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori,
anche mediante i seguenti interventi:
a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi
accordi bilaterali definiti con i Paesi interessati;
b) conversione a favore di investimenti per lo
sviluppo, purche' effettuati nel rispetto dell'ambiente e
dell'equilibrio geobiologico, e per la riduzione della
poverta', da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti
e organizzazioni che abbiano raccolto liberalita' in forma
documentata per iniziative di riduzione del debito;
c) conversione mediante appositi accordi bilaterali
definiti con i Paesi interessati, a condizione che tali
Paesi si impegnino a destinare i risparmi ottenuti in spese
sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della poverta',
per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio
geobiologico, con il coinvolgimento della societa' civile
locale.
3. I crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente".
- Il testo vigente dell'art. 26 della legge 24 maggio
1977, n. 227 (disposizioni sull'assicurazione e sul
finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di
merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale) e' il seguente:
"Art. 26. - Nel quadro della cooperazione italiana con
i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi
stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il
Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con
enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di
Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari
agevolati destinati al miglioramento della situazione
economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della
partecipazione italiana a progetti e programmi di
cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a
favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale,
economico e sociale di detti Stati.
Per le operazioni di cui al precedente comma e'
costituito presso il Mediocredito centrale un fondo
rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge,
mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro".
- Il testo vigente dell'art. 6 della legge 26 febbraio
1987, n. 49 (nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del
CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri,
autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche
centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo,
crediti finanziari agevolati a valere sul fondo rotativo
costituito presso di esso.
2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13,
secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il
Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di
cui al citato art. 13, primo comma, lettera d), al
Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate
con crediti di aiuto o con crediti misti.
3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad
altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati
all'esportazione, crediti a condizioni di mercato),
potranno essere concessi solamente per progetti e programmi
di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente
legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli
stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della
legge 3 gennaio 1981, n. 7.
4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi
di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati,
in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al
finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali
acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti
approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione
tra Paesi in via di sviluppo".
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63 (disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici,
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni,
valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture) e' il seguente:
"Art. 7 (Patrimonio dello Stato S.p.a.). - 1. Per la
valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio
dello Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalita'
propri dei beni pubblici e' istituita una societa' per
azioni, che assume la denominazione di "Patrimonio dello
Stato S.p.a. .
2. Il capitale sociale e' stabilito in 1.000.000 di
euro.
3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il Ministero puo' trasferire a titolo
gratuito la totalita' delle azioni, o parte di esse, ad
altre societa' di cui il Ministero detenga direttamente
l'intero capitale sociale.
4. La societa' opera secondo gli indirizzi strategici
stabiliti dal Ministero, previa definizione da parte del
CIPE delle direttive di massima.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della
societa' e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
dalla contrattazione collettiva.
7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo
degli adempimenti in materia di costituzione di societa'
per azioni previsti dalle vigenti disposizioni.
8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente
articolo per la costituzione della societa' sono esclusi da
ogni tributo o diritto.
9. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
per 1.000.000 di euro l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere
trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili
facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio
dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto
generale del patrimonio dello Stato di cui all'art. 14 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ovvero ogni
altro diritto costituito a favore dello Stato. Modalita' e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel
bilancio della societa' sono definiti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga
agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile. Il
trasferimento puo' essere operato con le modalita' e per
gli effetti previsti dall'art. 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19,
del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per
evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di
beni di particolare valore artistico e storico e'
effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali. Il trasferimento non modifica il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni
trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel
titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi.
10-bis.
11. La societa' puo' effettuare operazioni di
cartolarizzazione, alle quali si applicano le disposizioni
contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.
12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a. possono
essere trasferiti esclusivamente a titolo oneroso alla
societa' di cui all'art. 8 con le modalita' previste al
comma 10.
12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale,
della Patrimonio dello Stato S.p.a. e' allegato, ogni anno,
al rendiconto generale dello Stato. Un apposito allegato al
rendiconto generale dello Stato contiene il conto
consolidato della gestione di bilancio statale e della
gestione della Patrimonio dello Stato S.p.a.".
- Il testo dell'art. 118 della Costituzione e' il
seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I comuni, le province e le citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell'art. 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'".
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge 11 luglio
1986, n. 390 (disciplina delle concessioni e delle
locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello
Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti
pubblici territoriali, delle unita' sanitarie locali, di
ordini religiosi e degli enti ecclesiastici) e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. L'Amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre
diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali
dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella
emanata con il decreto del Presidente della Repubblica
6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto dei Ministro
delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni
culturali e ambientali, che fruiscono dei contributi
ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che
perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse
culturale;
b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri nazionale e regionali;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o
associazioni riconosciute, istituiti o costituiti
successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del predetto decreto, che perseguono
esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e
svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di
un programma almeno triennale;
c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni di
volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che
perseguono rilevanti finalita' culturali o umanitarie. Le
concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a
lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello
determinato, sentito il competente ufficio tecnico
erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli
immobili devono essere destinati a sede dei predetti
soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro
attivita' istituzionali o statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma
precedente devono prevedere la assunzione, da parte del
concessionario o locatario, degli oneri della manutenzione
ordinaria e straordinaria salvo, quest'ultima, che lo Stato
ritenga necessario provvedervi direttamente, nonche' degli
oneri, delle contribuzioni e degli obblighi di qualsiasi
natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto
della concessione faccia parte dei demanio artistico,
storico o archeologico, le opere di ordinaria e
straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo
le prescrizioni delle competenti sovrintendenze.
3. (Comma abrogato).
4. (Comma abrogato).
5. (Comma abrogato).
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la
locazione, ne determina rispettivamente la decadenza o la
risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione
ovvero dal mancato pagamento del canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di
immobili statali che fanno parte del demanio artistico,
storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia,
costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio
esclusivo di attivita' religiosa, di assistenza, di
beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di
regole monastiche.".
"Art. 4. - 1. Le disposizioni dell'art. 1 concernenti
l'ammontare del canone annuo ricognitorio si applicano alle
utilizzazioni da parte dei soggetti indicati nei precedenti
articoli 1 e 2, in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, per le quali alla stessa data non
sono stati posti in essere i relativi atti di concessione o
locazione, ferme rimanendo acquisite all'erario le somme
gia' corrisposte a titolo di indennita' di occupazione per
importi superiori a quello determinato con i criteri
previsti dalla presente legge.
1-bis. Il canone ricognitorio annuo si applica per i
periodi di utilizzazione precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge, anche nell'ipotesi in cui sia
stato accertato, con provvedimento giurisdizionale passato
in giudicato, l'obbligo del pagamento di somme superiori,
secondo la disciplina anteriormente vigente.".
- Il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto
- legge 31 maggio 1994, n. 332 (norme per l'accelerazione
delle procedure di dismissione di partecipazioni dello
Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni) e' il
seguente:
"Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti
pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano
alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti
delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed
alle operazioni complementari e strumentali alle medesime
alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva
secondo la prassi dei mercati.".
- Il testo del comma 3 - quinquies dell'art. 5 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
il seguente:
"3 - quinquies. La rappresentanza diplomatica o
consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per
motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4,
ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'art. 26, ne da' comunicazione anche in via
telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonche'
all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal
comma 9 dell'art. 22 entro trenta giorni dal ricevimento
della documentazione. Uguale comunicazione e' data al
Ministero dell'interno per i visti di ingresso per
ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 entro trenta
giorni dal ricevimento della documentazione.".
- Il testo del comma 9 dell'art. 22 del testo unico di
cui al gia' citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL,
tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
e' concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro,
o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano
altresi' il rilascio dei permessi concernenti i familiari
ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un
"Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari , da
condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le
amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono
trasmesse, in via telematica, a cura delle questure,
all'ufficio finanziario competente che provvede
all'attribuzione del codice fiscale.".
- Il testo del comma 4 dell'art. 33 della legge
30 luglio 2002, n. 189 (modifica alla normativa in materia
di immigrazione e di asilo), come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura - ufficio
territoriale del Governo competente per territorio verifica
l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della
durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di
un registro informatizzato di coloro che hanno presentato
la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori
extracomunitari cui e' riferita la denuncia.
E' data facolta' alIINAIL di accedere al registro
informatizzato.".
- Il testo del comma 40 dell'art. 145 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)", come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"40. E' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel
2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la
razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del
presente comma e per la valorizzazione delle
professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse
nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in
misura non inferiore all'80 per cento delle dotazioni
complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di
sostegno e incentivazione per l'alta formazione
professionale tramite l'istituzione di un forum permanente
realizzato da una o piu' ONLUS per la professionalita'
nautica partecipate da istituti di istruzione universitaria
o convenzionate con gli stessi. Tali misure, in una
percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere
destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il
recupero di beni pubblici, di idonee infrastrutture. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma.".
- Il titolo della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e'
"Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo" (pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49).
- Il testo dell'art. 4 della legge 21 novembre 1988, n.
508 (norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti) e'
il seguente:
"Art. 4 (Istituzione, misura e periodicita' di una
indennita' di comunicazione in favore dei sordi
prelinguali). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai
sordomuti come definiti nel secondo comma dell'art. 1 della
legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di
comunicazione non reversibile, al solo titolo della
minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici
mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai
sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge
26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non
reversibile dall'art. 14 - septies del decreto - legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli
altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla
data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico
della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla
base degli importi sopra indicati, con le modalita'
previste al comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986,
n. 656.".
- Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge
26 maggio 1970, n. 381 (aumento del contributo ordinario
dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione
e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
"Agli effetti della presente legge si considera
sordomuto il minorato sensoriale dell'udito affetto da
sordita' congenita o acquisita durante l'eta' evolutiva che
gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio
parlato, purche' la sordita' non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio".
- Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183 (coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari) e' il seguente:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie , nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 4 (Organi). - 1. Gli statuti, nel definire
l'assetto organizzativo delle fondazioni, si conformano ai
seguenti principi:
a) previsione di organi distinti per le funzioni di
indirizzo, di amministrazione e di controllo;
b) attribuzione all'organo di indirizzo della
competenza in ordine alla determinazione dei programmi,
delle priorita' e degli obiettivi della fondazione ed alla
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:
1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;
2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di
amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;
3) esercizio dell'azione di responsabilita' nei
confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di
controllo;
4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione
patrimoniale e della politica degli investimenti;
6) trasformazioni e fusioni;
c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della
Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della
Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di origine associativa dalla successiva lettera
d), nonche' dell'apporto di personalita' che per
professionalita', competenza ed esperienza, in particolare
nei settori cui e' rivolta l'attivita' della fondazione,
possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e
prevedendo modalita' di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata, e comunque non maggioritaria,
rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che
partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto
previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali e'
attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non devono essere portatori di interessi
riferibili ai destinatari degli interventi delle
fondazioni;
d) le fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la
composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze
dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del
presente articolo. All'assemblea dei soci puo' essere
attribuito dallo statuto il potere di designare una quota
non maggioritaria dei componenti dell'organo medesimo, nel
rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso,
i soggetti nominati per designazione dell'assemblea dei
soci non possono comunque superare la meta' del totale dei
componenti l'organo di indirizzo;
e) attribuzione all'organo di amministrazione dei
compiti di gestione della fondazione, nonche' di proposta e
di impulso dell'attivita' della fondazione, nell'ambito dei
programmi, delle priorita' e degli obiettivi stabiliti
dall'organo di indirizzo;
f) previsione, nell'ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita' e' indirizzata ai
rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della
presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta
per cento di persone residenti da almeno tre anni nei
territori stessi;
g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e
controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli
indirizzi generali fissati ai sensi dell'art. 10, comma 3,
lettera e), di requisiti di professionalita' e
onorabilita', intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro,
ipotesi di incompatibilita', riferite anche alla carica di
direttore generale della societa' bancaria conferitaria
ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause
che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la
decadenza, in modo da evitare conflitti di interesse e di
assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi
compiti e la trasparenza delle decisioni;
h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi della fondazione di dare immediata comunicazione
delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di
incompatibilita' che li riguardano;
i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e
possono essere confermati per una sola volta;
j) previsione che ciascun organo verifica per i
propri componenti la sussistenza dei requisiti delle
incompatibilita' o delle cause di sospensione e di
decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti
provvedimenti.
2. I componenti dell'organo di indirizzo non
rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati ne'
ad essi rispondono.
3. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo,
amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
non possono ricoprire funzioni di amministrazione,
direzione o controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore
bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di
partecipazione azionaria o di controllo ai sensi dell'art.
6 con tale societa' bancaria conferitaria, ad eccezione di
quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di
limitato rilievo economico o patrimoniale.
4. L'organo di controllo e' composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del
controllo legale dei conti.
5. Alle associazioni rappresentative o di categoria
delle fondazioni non possono essere attribuiti sotto
qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli
organi della fondazione".
- Il testo dell'art. 25 del gia' citato decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, cosi' come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 25 (Detenzione delle partecipazioni di controllo
nel periodo transitorio). - 1. Le partecipazioni di
controllo nelle societa' bancarie conferitarie, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
possono continuare ad essere detenute, in via transitoria,
per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della loro
dismissione.
1 - bis. Al fine del rispetto di quanto previsto nel
comma 1, la partecipazione nella societa' bancaria
conferitaria puo' essere affidata ad una societa' di
gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio
secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva
la possibilita' per la fondazione di dare indicazioni per
le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi
previsti dall'art. 2365 del codice civile. La dismissione
e' comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo
alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
1 - ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
2. Le partecipazioni di controllo in societa' diverse
da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle
detenute dalla fondazione in imprese strumentali, sono
dismesse entro il termine stabilito dall'Autorita' di
vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine
quadriennale di cui allo stesso comma 1.
3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a
detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche
mediante un apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza,
nella misura idonea a determinare la perdita del controllo
e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni
di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del
patrimonio.
3-bis. Per le fondazioni con patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a
200 milioni di euro, e per quelle con sedi operative
prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole
"quarto , "quattro e "quadriennio , contenute negli
articoli 12, 13 e nel comma 1 del presente articolo sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "settimo ,
"sette e "settennio ".
- Il titolo della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e'
"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attivita' produttive" (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, supplemento
ordinario).
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il testo del primo comma dell'art. 13 della legge 1
agosto 2002, n. 166 (disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti) e' il seguente:
"1. Per la progettazione e realizzazione delle opere
strategiche di preminente interesse nazionale, individuate
in apposito programma approvato dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e
per le attivita' di istruttoria e monitoraggio sulle
stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a garantire continuita'
dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e
di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse,
che, ai fini del soddisfacimento del principio di
addizionalita', devono essere destinate, per almeno il 30
per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti
da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o
ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a
ciascuno assegnate, sono stabilite le modalita' di
erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attivita' di
progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della
realizzazione delle opere sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
interventi di cui al presente articolo".
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n.
23 (norme per l'edilizia scolastica) e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In
attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge
8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno
effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge".
- La legge 3 agosto 1949, n. 623, reca "Concessione
alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate
merci e contingenti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 1949, n. 212).
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente) e' il seguente:
"2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica".
- Il testo dell'art. 176 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), cosi'
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 176 (Comportamenti durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strale extraurbane principali). - 1.
Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle
strade di cui all'art. 175, comma 1, e' vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche'
percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di
marcia opposto a quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per
la sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre
necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza
se non per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocita'
se non per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per
immettersi sulla corsia di marcia, nonche' di dare la
precedenza ai veicoli in circolazione su quest'ultima
corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi
nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati
nell'art. 154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per
ingorghi o comunque per formazione di code, qualora la
corsia per la sosta di emergenza manchi o sia occupata da
veicoli in sosta di emergenza o non sia sufficiente alla
circolazione dei veicoli di polizia e di soccorso, i
veicoli che occupano la prima corsia di destra devono
essere disposti il piu vicino possibile alla striscia di
sinistra.
4. In caso di ingorgo e' consentito transilare sulla
corsia per la sosta di emergenza al solo fine di uscire
dall'autostrada a partire dal cartello di preavviso di
uscita posto a cinquecento metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli e'
vietato sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni
d'emergenza dovute a malessere degli occupanti del veicolo
o ad inefficienza dei veicolo medesimo; in tali casi, il
veicolo deve essere portato nel piu' breve tempo possibile
sulla corsia per la sosta di emergenza o, mancando questa,
sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo
strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e
non deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso
tale termine il veicolo puo' essere rimosso coattivamente e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la
sosta e la fermata di notte, in caso di visibilita'
limitata, devono sempre essere tenute accese le luci di
posizione, nonche' gli altri dispositivi prescritti
dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura dei guasto renda impossibile
spostare il veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza
o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorche' il veicolo
sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali appositi
spazi, deve essere collocato, posteriormente al veicolo e
alla distanza di almeno 100 m dallo stesso, l'apposito
segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al conducente
durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in
ogni altro caso di limitata visibilita', qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o piu'
corsie, salvo diversa segnalazione, e' vietato ai
conducenti di veicoli adibiti al trasporto merci, la cui
massa a pieno carico supera le 5 t, ed ai conducenti di
veicoli o complessi veicolari di lunghezza totale superiore
ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la
marcia per file parallele e' vietato affiancarsi ad altro
veicolo nella stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il
pagamento di un pedaggio, i conducenti, ove previsto e
segnalato, devono arrestarsi in corrispondenza delle
apposite barriere, eventualmente incolonnandosi secondo le
indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal
personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo le
modalita' e le tariffe vigenti.
11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11,
quando esso e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello
stesso, sono obbligati solidalmente sia il conducente sia
il proprietario del veicolo, come stabilito dall'art. 196.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell'autostrada, purche' muniti di specifica autorizzazione
dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme
dcl presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina
di emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
Sono esonerati dall'osservanza del divieto di
attraversare i varchi in contromano in prossimita' delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o
trasporti eccezionali purche' muniti di autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza
e cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di
effettuare le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti
degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in
funzione il dispositivo supplementare di segnalazione
visiva a luce blu lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro
pertinenze e' esonerato, in caso di effettive esigenze di
servizio e con l'adozione di opportune cautele,
dall'osservanza del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto
dei titolo di entrata, o che impegni gli impianti di
controllo in maniera impropria rispetto al titolo in suo
possesso, il pedaggio da corrispondere e' calcolato dalla
piu' lontana stazione di entrata per la classe del suo
veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in ordine
alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza
delle stazioni, creando pericolo per la circolazione,
nonche' per la sicurezza individuale e collettiva, ovvero
ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto
o in parte il pagamento del pedaggio, e' soggetto, salvo
che il fatto costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
18. Parimenti il conducente che circola sulle
autostrade con veicolo non in regola con la revisione
prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con
esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire
duecentocinquantaquattromilatrenta a lire
unmilionesedicimilacentoquaranta. E' sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al
conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a
persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le
norme dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera
a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle
rampe o sugli svincoli, e' punito con la sanzione
amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere
b), c) e d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
seicentotrentacinquemilanovanta a lire
duemilionicinquecentoquarantamilatrecentocinquanta.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centoventisettemilaventi a
lire cinquecentottomilasettanta.
22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In
caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo
amministrativo, consegue la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si
tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a
sei mesi".
- Il testo del comma 2 dell'art. 73 della gia' citata
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"2. Il limite di impegno quindicennale, di cui all'art.
50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, per la costruzione della superstrada a pedaggio
Pedemontana Veneta, e' assegnato alla regione Veneto".
- Il testo del comma 2 dell'art. 21 della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette)
e' il seguente:
"2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali
protette di rilievo internazionale e nazionale e'
esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo
forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta
organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e
di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dell'ambiente e, sino all'emanazione dei provvedimenti di
riforma in attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando
il disposto del mediesimo art. 4, comma 1, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono
individuate le strutture ed il personale del Corpo da
dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli
enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi,
secondo modalita' stabilite dal decreto medesimo. Il
decreto determina altresi' i sistemi e le modalita' di
reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonche'
di formazione professionale del personale forestale di
sorveglianza. Ai dipendenti dell'ente parco possono essere
attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta
o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.
Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono
la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del
predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo
forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree
protette marine la sorveglianza e' esercitata ai sensi
dell'art. 19, comma 7".
- Il testo dell'art. 9 della gia' citata legge 6
olicembre 1991, n. 394, e' il seguente:
"Art. 9 (Ente parco). - 1. L'ente parco ha personalita'
di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel
territorio del parco ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministro dell'ambiente.
2. Sono organi dell'ente:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del parco.
3. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro
dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o
delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui
territorio ricada in tutto in parte il parco nazionale. Il
presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne
coordina l'attivita', esplica le funzioni che gli sono
delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti
urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del
consiglio direttivo nella seduta successiva.
4. Il consiglio direttivo e' formato dal presidente e
da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra
persone particolarmente qualificate per le attivita' in
materia di conservazione della natura o tra i
rappresentanti della comunita' del parco di cui all'art.
10, secondo le seguenti modalita':
a) cinque, su designazione della comunita' del parco,
con voto limitato;
b) due, su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in
materia naturalisticoambientale;
c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei
Lincei, della Societa' botanica italiana, dell'Unione
zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche
e delle universita' degli studi con sede nelle province nei
cui territori ricade il parco; in caso di designazione di
un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati
e' effettuata dal Ministro dell'ambiente;
d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste;
e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.
5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque
giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente. Qualora
siano designati membri dalla comunita' del parco sindaci di
un comune oppure presidenti di una comunita' montana, di
una provincia o di una regione presenti nella comunita' del
parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi
titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di
membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo
della designazione. La stessa norma si applica nei
confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi
enti.
6. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un
vice presidente scelto tra i membri designati dalla
comunita' del parco ed una giunta esecutiva formata da
cinque componenti, compreso il presidente, secondo le
modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto
dell'ente parco.
7. Il consiglio direttivo e' legittimamente insediato
quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
8. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le
questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono
approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di
piano per il parco di cui all'art. 12 esprime parere
vincolate sul piano pluriennale economico e sociale di cui
all'art. 14.
8-bis. Lo statuto dell'ente e' deliberato dal consiglio
direttivo, sentito il parere della comunita' del parco ed
e' trasmesso al Ministero dell'ambiente che ne verifica la
legittimita' e puo' richiederne il riesame entro sessanta
giorni dal ricevimento. L'ente parco deve controdedurre
entro sessanta giorni dal ricevimento alle eventuali
osservazioni di legittimita' del Ministero dell'ambiente,
con deliberazione dei consiglio direttivo. Il Ministro
dell'ambiente adotta lo statuto con proprio decreto entro i
successivi trenta giorni.
9. Lo statuto dell'ente definisce in ogni caso
l'organizzazione interna, le modalita' di partecipazione
popolare, le forme di pubblicita' degli atti.
10. Il collegio dei revisori dei conti esercita il
riscontro contabile sugli atti dell'ente parco secondo le
norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei
regolamenti di contabilita' dell'ente parco, approvati dal
Ministro dei tesoro di concerto con il Ministro
dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e'
nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato
da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria
generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei
revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal
Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente
del collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate.
11. Il direttore del parco e' nominato, con decreto,
dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre
candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attivita'
di direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura
concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a
stipulare con il direttore nominato un apposito contratto
di diritto privato per una durata non superiore a cinque
anni.
12. Gli organi dell'ente parco durano in carica cinque
anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.
13. Agli enti parco si applicano le disposizioni di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti
nella tabella IV allegata alla medesima legge.
14. La pianta organica di ogni ente parco e'
commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il
personale ad esso assegnate. Per le finalita' di cui alla
presente legge e' consentito l'impiego di personale tecnico
e di manodopera con contratti a tempo determinato ed
indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per il settore agricolo-forestale.
15. Il Consiglio direttivo puo' nominare appositi
comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per
problemi specifici nei settori di attivita' dell'ente
parco".
- Il titolo del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 reca
"Istituzione dell'ente "Parco nazionale Gran Paradiso , con
sede in Torino" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 settembre 1947, n. 211 e ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561).
- Il testo dell'art. 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti
a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese,
perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in
bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'art. 54 vengono conseguite per ammontare superiore a
quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
del comma 4 del detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli
considerati alla lettera d) del comma 1 dell'art. 53 e alla
lettera b) del comma 1 dell'art. 54;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
regioni e dalle province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
4. Non si considerano sopravvenienze attive i
versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice dai propri soci e la rinuncia dei soci
ai crediti, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in
sede di concordato fallimentare o preventivo.
5. In caso di cessione del contratto di locazione
finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva".
- Il testo dell'art. 13 della gia' citata legge 1
agosto 2002, n. 166, e' il seguente:
"Art. 13 (Attivazione degli interventi previsti nel
programma di infrastrutture). - 1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, individuate in apposito programma
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), e per le attivita' di
istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonche' per opere
di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a
garantire continuita' dell'approvvigionamento idrico per
quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di
160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per
l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio di addizionalita', devono
essere destinate, per almeno il 30 per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari
e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i
soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno
assegnate, sono stabilite le modalita' di erogazione delle
somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le
quote da utilizzare per le attivita' di progettazione,
istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai
soggetti attuatori al termine della realizzazione delle
opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per gli interventi di cui al presente
articolo.
2. Al fine di permettere la prosecuzione degli
investimenti nel settore dei trasporti di cui all'art. 2,
comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la
riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla
circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto
pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a
ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non
inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli
stanziamenti di cui al presente comma dovra' essere
destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che
prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata
efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto
ambientale.
3. (sostituisce il comma 1 dell'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 443).
4. (aggiunge il comma 1-bis, dell'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 443).
5. (aggiunge la lettera c) al comma 2 dell'art. 1,
legge 21 dicembre 2001, n. 443).
6. (aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, legge 21
dicembre 2001, n. 443).
7. Al comma 12 dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dopo le parole: "della presente legge sono
inserite le seguenti: "salvo che le leggi regionali emanate
prima della data di entrata in vigore della presente legge
siano gia' conformi a quanto previsto dalle lettere a), b),
c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali
categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici .
8. (sostituisce il secondo periodo al comma 12
dell'art. 1, legge 21 dicembre 2001, n. 443).
9. Per avviare la realizzazione degli interventi
necessari per il completamento delle strutture logistiche
dell'Istituto universitario europeo di Firenze, e'
autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro
per l'anno 2004.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9,
pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro
per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002
- 2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e
2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000
euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere
dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e
2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti".
- Il testo dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984
(Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), n. 798
e' il seguente:
"Art. 6. - La somma di cui alla lettera c) dell'art. 2,
destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia
e Chioggia, e' cosi' utilizzata:
a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione
ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da
destinare alla residenza, nonche' ad attivita' sociali e
culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali
per il mantenimento delle caratteristiche socio -
economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi
quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive
necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e
risanamento;
b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria nonche' per la
sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di
competenza comunale;
c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi
nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e
lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da
parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per
l'esecuzione di opere di restauro e risanamento
conservativo del patrimonio immobiliare privato;
d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per la
acquisizione di aree da destinare ad insediamenti
produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria
delle stesse nell'ambito dell'intero territorio comunale.
Al comune di Chioggia e' assegnato il 15 per cento
delle somme di cui ai punti a), b) e c) del precedente
comma.
Nell'ambito delle somme indicate alle lettere a), b) e
c) del primo comma, gli enti competenti possono impiegare
importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette
per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle
finalita' della presente legge e alle competenze degli enti
medesimi.
La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata
alla realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo sara' iscritta nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire
42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per
l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986,
per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e
Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi
comunali relativi agli interventi di cui al precedente
primo comma.
I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle
assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'art.
4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle
somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento
autorizzato nel triennio.
Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di
Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4,
si provvedera' ad una eventuale diversa ripartizione dello
stanziamento complessivo autorizzato, in vista di
particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli
programmi di intervento".
- Il testo del comma 51 dell'art. 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)", cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"51. Per il completamento degli interventi urgenti per
le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito
degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994, 2000
e 2002 il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai
mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi
sono emanate ordinanze ai sensi dell'art. 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima.
La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, specifico piano di
utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che
dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli
interventi previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c),
dall'art. 6, comma 1, e dall'art. 8, commi 1 e 3, del
decreto - legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le
regioni Liguria e Piemonte sono destinati ai rimborso dei
danni subiti dai privati".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) e' il seguente:
"Art. 5. - Al verificarsi degli eventi di cui all'art.
2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, delibera lo
stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla
natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede
alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir
meno dei relativi presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 della legge
29 dicembre 2000, n. 400 (Rifinanziamento della legge
21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia
di beni e attivita' culturali) e' il seguente:
4. Per la biblioteca europea di Milano, da realizzare
anche attraverso soggetti a tali fini costituiti, cui lo
Stato puo' partecipare, e' autorizzata la spesa complessiva
di lire 2.000 milioni nel 2000, di lire 7.000 milioni nel
2001 e di lire 7.000 milioni nel 2002".
- Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 ottobre
2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato e in materia di protezione
civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita'
naturali) e' il seguente:
"Art. 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone
danneggiate dalle calamita' idrogeologiche dell'ottobre e
del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese
gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche dei
mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali
e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano
i benefici e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5,
5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'art. 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni previste dall'art. 3, comma 6,
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3090 del
18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246
del 20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una
riduzione del volume di affari di almeno il trenta per
cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente
per effetto della interruzione delle comunicazioni
protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle
calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a
fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine
di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici
di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione
civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali
di immobili residenziali, gia' danneggiati dagli eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994
verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e
fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad
uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare
l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2,
primo periodo, dell'art. 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera
attivita' professionale, alle organizzazioni di
volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli
eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre
1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti
agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
cui al comma 8 dell'art. 4, possono estinguere il mutuo
contratto ai sensi del citato decreto - legge n. 691 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente
articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui
all'art. 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000".
- Il testo del comma 1 dell'art. 146 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge
finanziaria 2001), cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Nell'ambito degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione
televisiva destinata ai mercato nazionale ed internazionale
da parte delle emittenti televisive locali, e' stanziata la
somma di lire 10 miliardi per il 2001 e di 2 milioni di
euro per l'anno 2003 da prelevare dagli stanziamenti di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'
culturali".
- Il testo del comma 18 dell'art. 52 della gia' citata
legge n. 448/2001 e' il seguente:
"18. Il finanziamento annuale di cui all'art. 27, comma
10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal
2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di
anno. La previsione di cui all'art. 145, comma 19, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende
agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di
sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali legittimamente esercenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nella misura complessivamente
non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei
contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri
di attribuzione ed erogazione".
- Il testo dell'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n.
269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitu) e' il
seguente:
"Art. 17 (Attivita' di coordinamento). - 1. Sono
attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n.
285, le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei
minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta ai sensi
del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e
quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi
della presente legge sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da
iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due
terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del
codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello
nazionale ed internazionale, sull'attivita' svolta per la
prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto
programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi
agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi
compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1
e 3 e' autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al
relativo onere si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtu' dell'accordo
adottato dai Ministri di giustizia europei in data
27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di
EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori,
istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una
unita' specializzata di polizia giudiziaria, avente il
compito di condurre le indagini sul territorio nella
materia regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresi' presso
la sede centrale della questura un nucleo di polizia
giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le
informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni
analoghe esistenti negli altri Paesi europei.
7. L'unita' specializzata ed il nucleo di polizia
giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei
mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonche' degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'interno".
- Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n.
476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri), e' il seguente:
"Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando, per 11.200 milioni di lire, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000
milioni di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di
minori entrate pari a 3.000 milioni di lire recate
dall'art. 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'art. 3 della presente legge, nonche'
dall'art. 4 della presente legge.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
2002, n. 69, reca: "Regolamento per la semplificazione
delle modalita' di certificazione dei corrispettivi per le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2002, n.
92).
- Il testo del comma 17 dell'art. 145 della gia' citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"17. A decorrere dall'anno 2001, sono concessi un
contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino
italiano, per le attivita' del Corpo nazionale soccorso
alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo annuo di
lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per
le comunicazioni, di cui all'art. 1, comma 24, della legge
31 luglio 1997, n. 249, nonche' al Forum internazionale per
lo sviluppo delle comunicazioni del Mediterraneo".
- La legge 19 aprile 1990, n. 85, reca "Modificazioni
alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del
gioco del lotto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 1990, n. 97).
- Il testo dell'art. 33 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"Art. 33 (Gioco del lotto). - 1. Il Ministro delle
finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in
anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'art. 5 della
legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di
raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge sia
raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che
successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne
facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno, purche'
sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le
organizzazioni sindacali dei rispettivi
settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle
zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande
presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti,
definisce il piano di progressiva estensione della rete a
tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni
anno. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le
ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio e
le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista
come requisito dal decreto del Ministro delle finanze
6 maggio 1987, e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, e'
ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale piu'
breve. (Tale requisito e' soppresso dal 31 dicembre 1998).
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del
lotto e' soggetto a sanzione amministrativa stabilita
dall'autorita' concedente nella misura minima di lire
200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi
sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo
gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito
complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare
l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva
di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n
312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre
1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la
gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge
19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in
funzione della redditivita' media delle rispettive
attivita'".
- Il testo dell'art. 56 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 220 (Disposizioni sulle
funzioni e sui poteri consolari), e' il seguente:
"Art. 56 (Diritti consolari). - I diritti consolari
sono determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella,
vistata dal Ministro per gli affari esteri e dai Ministri
per il tesoro e per le finanze".
- Il testo dell'art. 10 della legge 11 gennaio 2001, n.
7 (legge quadro sul settore fieristico), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 10 (Riordino degli enti fieristici gia'
costituiti e riconosciuti). - 1. Ai fini di quanto previsto
al comma 2, le regioni, su istanza dei soggetti che hanno
svolto e svolgono di fatto e con continuita' operativa
attivita' di carattere fieristico almeno nei tre anni
precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, iscrivono i soggetti medesimi in un apposito elenco
regionale degli enti fieristici. L'istanza deve essere
presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Nell'elenco si considerano
iscritti d'ufficio gli enti fieristici dotati di
personalita' giuridica.
2. Le regioni disciplinano il riordino degli enti
fieristici iscritti nell'elenco di cui al comma 1,
prevedendone la trasformazione anche in societa' per
azioni, tenendo conto, in tale caso, anche degli eventuali
contestuali conferimenti da parte di terzi. Gli statuti
delle societa' per azioni possono prevedere la libera
circolazione delle azioni emesse a seguito della
trasformazione.
3. Il progetto di trasformazione, redatto dall'ente
fieristico, deve essere approvato dalla regione ed
identificare il patrimonio dell'ente fieristico. Nel caso
in cui la trasformazione preveda anche la costituzione di
una societa' per azioni il progetto dovra' identificare
anche:
a) gli ulteriori apporti finanziari o di beni e
diritti, strumentali all'attivita' dell'ente, da conferire
nella societa' per azioni da parte di enti pubblici e di
societa' od enti privati;
b) la ripartizione del capitale sociale.
4. L'atto di trasformazione deve essere accompagnato da
una relazione di' stima redatta a norma dell'art. 2343 del
codice civile per quanto attiene ai beni e ai diritti
indicati al comma 3, lettera a).
5. Gli atti di trasformazione previsti dal presente
articolo sono soggetti, in luogo di tutte le imposte
dirette e indirette applicabili, alla sola imposta di
registro in misura fissa. Il medesimo trattamento fiscale
si applica ai conferimenti di cui al comma 3.
6. Per gli atti di trasformazione in societa' per
azioni o di conferimento a societa' per azioni dei beni
patrimoniali identificati ai sensi del comma 3, attuativi
del progetto di cui al medesimo comma 3, il valore dei beni
e diritti si trasferisce sulle azioni emesse a seguito,
rispettivamente, della trasformazione e del conferimento.
Detto valore puo', a scelta del contribuente da effettuare
nell'atto di trasformazione o di conferimento, essere
elevato fino all'importo indicato negli atti medesimi
sottoponendolo a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1,
del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
indipendentemente dal periodo di previo possesso.
Il maggior valore delle azioni ha effetto anche
quale maggior valore fiscalmente riconosciuto dei beni e
diritti compresi nell'atto di trasformazione e
conferimento.
7. 1 benefici di cui ai commi 5 e 6 si applicano agli
atti perfezionati entro il 30 marzo 2005 nonche' agli atti
relativi ad enti gia' trasformati in fondazione che
conferiscono entro il suddetto termine beni patrimoniali a
societa' per azioni nel quadro di un progetto di riordino
complessivo dell'ente medesimo".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del
settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione),
cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale , nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari, in regime di sospensione da un registro
straniero non comunitario, ai sensi del secondo comma
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i
criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma
1-bis".
- Il testo dell'art. 141 della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 141 (Patrimonio idrico nazionale). - 1. Al fine
di assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in
aree di crisi del territorio nazionale e per il
miglioramento e la protezione ambientale, mediante
eliminazione di perdite, incremento di efficienza della
distribuzione e risanamento delle gestioni, nonche'
mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e
di interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica provvede alla concessione,
ed alla conseguente erogazione direttamente agli istituti
mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie che i seguenti soggetti sono autorizzati a
contrarre in rapporto alle rispettive quote di limiti di
impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e
2003:
a) Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale
Cavour Vercellese, per la quota di lire 8 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio Irrigazione Est Sesia di Novara, per la
quota di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
c) Canale Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
d) Ente Irriguo Umbro-Toscano, per la quota di lire
7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) Complessi Irrigui della Campania Centrale e Piana
del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, per
la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
g) Sistema Lentini, Simeto e Ogliastro, per la quota
di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione,
per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica dell'oristanese, per la quota
di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
l) Consorzio bacini del Trebbia e del Tidone, per la
quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il
31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la
realizzazione delle opere necessarie al recupero di risorse
idriche. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla revoca della
concessione degli enti inadempienti a ripartire le connesse
risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresi' il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 2 nelle restanti aree del
territorio nazionale, sono autorizzati gli ulteriori limiti
di impegno quindicennali di lire 10 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per la concessione di contributi pluriennali per
la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti
interessati.
3-bis. Al fine di assicurare il corretto funzionamento
degli enti di cui al comma 1 nonche' per la realizzazione
di ulteriori investimenti e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 5.270.000 euro a decorrere
dall'anno 2003. Entro il 30 giugno 2003 i suddetti enti
presentano al Ministero delle politiche agricole e
forestali propri programmi finalizzati al loro corretto
funzionamento e alla realizzazione di investimenti.
4. Per l'adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui
agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, e successive modificazioni, le autorita'
istituite per gli ambiti territoriali ottimali di cui
all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel
caso in cui queste non siano ancora operative, le province,
predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ed attuano un programma di
interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di
quello previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge
5 gennaio 1994, n. 36. Ove le predette autorita' e province
risultino inadempienti, sono sostituite, anche ai sensi
dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 152 del 1999,
come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte
regionali, su delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri".
- Il testo dell'art. 490 del codice di procedura
civile, cosi' come modificato dalla legge qui pubblicata,
e' il seguente:
"Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge
dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia,
un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare
il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui
nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si
svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso
e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia
in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito
una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali
aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando
opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della
pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi complementare e non alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi
da soggetti iscritti al Registro operatori della
comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la
maggior diffusione nella zona interessata".
- Il testo del comma 3 dell'art. 27 (Disposizioni
finanziarie per gli enti locali) della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti
agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello
Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene
in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede
della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002
i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti
sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In
correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune di Roma e' escluso dalla ripartizione delle risorse
di cui all'art. 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo,
nonche' delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
del presente articolo".
- Il testo dell'art. 44 della gia' citata legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"Art. 4 (Sgravi per i nuovi assunti). - 1. A tutti i
datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici,
operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia, Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi
assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unita'
effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un
periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo
lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a
loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il
beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci
lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di
lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini
della concessione delle predette agevolazioni, si applicano
le condizioni stabilite all'art. 3, comma 6, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001
le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'art. 3.
2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 e'
subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei
limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001, anche ai datori di lavoro operanti nei
territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonche' dei
territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento
nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato
riparametrando il dato provinciale secondo la definizione
allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla
media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che
siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui
all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1
luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma e'
cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel
rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001".
- Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo
20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 10 (Accordi e forme associative). - 1. Il
Ministero ai fini del piu' efficace esercizio delle sue
funzioni e, in particolare, per la gestione dei servizi
relativi ai beni culturali di interesse nazionale
individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e c),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, puo':
a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e
con soggetti privati;
b) costituire o partecipare ad associazioni,
fondazioni o societa' secondo modalita' e criteri definiti
con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da
quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni
culturali di interesse nazionale, secondo modalita',
criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra l'altro:
le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno
avvenire mediante licitazione privata, con i criteri
concorrenti dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della
proposta di offerta di servizi qualitativamente piu'
favorevole dal punto di vista della crescita culturale
degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e
comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari
riguardo alle questioni relative ai restauri e
all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio,
ferma restando la riserva statali e sulla tutela dei beni;
i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
personale, le professionalita' necessarie rispetto ai
diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il
personale, a prescindere dal contratto di impiego; i
parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti
culturali. Tali parametri dovranno attenersi ai principi
stabiliti all'art. 2, comma 1, dello Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso
regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione
della durata della concessione per un periodo non inferiore
a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare
anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa
convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della
cessazione per qualsiasi causa della concessione, i beni
culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino
nella disponibilita' di quest'ultimo. La presentazione, da
parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a
beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti
cosiddetti "minori collocati in centri urbani con
popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verra'
considerata titolo di preferenza a condizione che sia
sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e
di immagine individuale propria del museo minore.
2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e
delle societa' il Ministero puo' partecipare anche con il
conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna.
L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle
fondazioni e delle societa' debbono prevedere che, in caso
di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse
conferite in uso dal Ministero ritornano nella
disponibilita' di quest'ultimo.
3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una
relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1".
- Il testo dell'art. 32 della gia' citata legge
28 dicembre 2001, n. 448, e' il seguente:
"Art. 32 (Contenimento e razionalizzazione delle
spese). - 1. Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli
enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art.
24, non considerati nella tabella C della presente legge
sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento
e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. Tali enti nonche' gli enti privati interamente
partecipati aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'art. 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388. Essi, inoltre, devono promuovere
azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di
realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si
tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti
erariali.
2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente
legge, sono iscritti in un'unica unita' previsionale di
base nello stato di previsione di ciascun Ministero
interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di
cui al comma 2 e' quantificata annualmente ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Per gli anni
2002, 2003 e 2004, la dotazione e' ridotta del 10,43 per
cento rispetto all'importo complessivamente risultante
sulla base della legislazione vigente".
- Il testo del comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487 (Soppressione dell'Ente
partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera -
EFIM) e' il seguente:
"7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla
Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad
esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti
nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in
apposito conto correte infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in
liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere
versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente
soppresso e del commissario liquidatore depositate presso
il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro
puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita'
depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti
ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore".
- Il testo del comma 3 dell'art. 156 (Razionalizzazione
e accelerazione delle procedure di liquidazione delle
societa' del gruppo EFIM) della gia' citata legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le
societa' i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei
commi 1 e 2, sono proseguite direttamente ed a cura della
societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta
amministrativa e della societa' Efimpianti S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa, che, nella veste di
societa' subentranti nei patrimoni trasferiti, devono, ai
fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella
udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza
farsi luogo alla interruzione dei procedimenti. Il
commissario liquidatore dell'EFIM, nella sua qualita' di
autorita' di vigilanza ai sensi dell'art. 4, comma 3, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come
sostituito dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994,
n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e
attuazione della disposizione di cui al precedente periodo
impartendo direttive ai commissari liquidatori confermati o
di nuova nomina affinche' assumano tutte le necessarie e
opportune iniziative per la sollecita cura e definizione
dei giudizi pendenti, ivi compresi quelli che hanno ad
oggetto l'accertamento di responsabilita' ed il
risarcimento dei danni, gia' promossi nei confronti di ex
amministratori, di direttori generali investiti formalmente
di poteri gestionali diretti nelle predette societa' e di
componenti dei collegi sindacali delle societa' in
liquidazione, nonche' nei confronti delle societa' di
revisione incaricate di certificare i bilanci precedenti, e
di terzi che comunque abbiano avuto rapporti patrimoniali
con le medesime societa'. Alla gestione delle
disponibilita' finanziarie della societa' Alumix S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa e della societa'
Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa si
applica l'art. 5, comma 7, secondo e terzo periodo, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,
sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in
liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso
la Tesoreria centrale dello Stato intestato,
rispettivamente, alla societa' Alumix S.p.a. in
liquidazione coatta amministrativa e alla societa'
Efimpianti S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa".
- Il testo del comma 2 dell'art. 19 (Sistemi di
realizzazione dei lavori pubblici) della gia' citata legge
11 febbraio 1994, n. 109, e' il seguente:
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una
amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
necessario il soggetto concedente assicura al
concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualita' del servizio da
prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di
gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
cedere in proprieta' o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonche' beni immobili che non
assolvono piu' a funzioni di interesse pubblico, gia'
indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della
concessione, quanto alle prestazioni progettuali puo'
essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
suo completamento da parte del concessionario".
- Il testo del comma 3 dell'art. 13 (Cessione e
cartolarizzazione dei crediti INPS) della gia' citata legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' il seguente:
"3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del codice
civile e si applica l'art. 5 della legge 21 febbraio 1991,
n. 52. I privilegi e le garanzie di qualunque tipo che
assistono i crediti oggetto della cessione conservano la
loro validita' e il loro grado in favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. L'INPS e'
tenuto a garantire l'esistenza dei crediti al tempo della
cessione, ma non risponde dell'insolvenza dei debitori.
Restano impregiudicate le attribuzioni dell'INPS quanto
alle facolta' di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi
della normativa vigente, compresi i crediti oggetto della
cessione, anche se iscritti a ruolo per la riscossione".
- Il testo dell'art. 4 del decreto - legge 30 agosto
1968, n. 918 (Provvidenze creditizie, agevolazioni fiscali
e sgravio di oneri sociali per favorire nuovi investimenti
nei settori dell'industria, del commercio e
dell'artigianato) e' il seguente:
"Art. 4. - Il termine di cui al terzo comma dell'art. 5
della legge 16 settembre 1960, n. 1016, gia' prorogato con
legge 25 gennaio 1962, n. 21, 28 luglio 1962, n. 1075, 21
febbraio 1963, n. 264, 23 marzo 1964, n. 153, 6 maggio
1966, n. 308 e 12 marzo 1968, n. 315, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1970.
Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi
della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive
integrazioni, a partire dall'anno finanziario 1969 e fino
all'anno finanziario 1978 sara' stanziata nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la somma annua di lire 700
milioni.
Le somme non impegnate nei singoli anni finanziari
potranno esserlo negli anni finanziari successivi.".
- Il testo dell'articolo unico della legge
27 settembre 1963, n. 1316 (Abrogazione dell'art. 1, del
decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399,
recante modificazioni del trattamento tributario e degli
emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico
registro automobilistico), cosi' come modificato dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Abrogazione dell'art. 1, del decreto legislativo
luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, recante
modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti
dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro
automobilistico.
Il venditore ha tuttavia facolta' di produrre al
competente ufficio del Pubblico registro automobilistico
gli atti di cui al primo comma entro dieci giorni dalla
data in cui e' stata effettuata la prima iscrizione del
veicolo a seguito della presentazione di idonea
autocertificazione, provvisoriamente sostitutiva degli atti
predetti, e della contestuale corresponsione di tutti gli
importi a qualsiasi titolo dovuti; l'iscrizione e'
cancellata d'ufficio se gli atti non sono prodotti nel
termine".
- Il testo dell'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia) e' il seguente:
"Art. 7 (Delega al Governo in materia di livelli
retributivi del personale delle Forze di polizia e delle
Forze armate). - 1. Al fine di garantire la specificita'
del personale appartenente alle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare nonche' alle Forze armate, il
Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli
retributivi di tale personale, ad esclusione di quello
dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento
nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di
parametri di stipendio in relazione al grado o alla
qualifica rivestiti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora
dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati
solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano
stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme
previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
amministrazioni interessate, definisce il quadro delle
esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite sentite le organizzazioni sindacali e le
rappresentanze militari delle categorie interessate, sono
allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le
altre categorie di personale dei comparti del pubblico
impiego.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni
dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia".
- Il testo del comma 4 dell'art. 16 (Rinnovi
contrattuali) della gia' citata legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' il seguente:
"4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di
euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di
euro da destinare al trattamento accessorio del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di
contrasto alla criminalita' e di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di
rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla
predisposizione di interventi anche in campo
internazionale. A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma
di 1 milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita' civile ed amministrativa per gli eventi
dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle
Forze di polizia nello svolgimento della propria attivita'
istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto
di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per
l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138
milioni di euro a decorrere dall'anno 2004".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione
civile) e' il seguente:
"Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente
articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci
interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art.
47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142".



 
Art. 81.
(Misure di contenimento dell'inflazione nel mercato assicurativo)

1. Al fine di prevenire o attenuare il fenomeno dell'inflazione e in attuazione dei principi di libera concorrenza stabiliti dal diritto comunitario e delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e coerentemente con le norme sul rispetto dell'obbligo a contrarre, sono o restano inapplicabili ai rapporti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, o costituiti dopo tale data, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impongono limiti alle imprese di assicurazione nella individuazione dei parametri tariffari statisticamente significativi ai fini della costruzione della tariffa stessa.
2. Il Ministro delle attivita' produttive eautorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.



Note all'art. 81:
- Il titolo del decreto legislativo 7 marzo 1995, n.
175, e' il seguente: "Attuazione della direttiva 92/49/CEE
in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1995, n. 114, supplemento ordinario).
- La direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno
1992, che coordina le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza
direttiva assicurazione non vita) e' pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n. L 311 del 14 novembre 1997.



 
Art. 82.
(Continuita' territoriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si applicano anche alle citta' di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta, e per le isole di Pantelleria e Lampedusa, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 nei limiti delle risorse gia' preordinate.



Note all'art. 82:
- Il testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali) e' il seguente:
"Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). -
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine
di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale
per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui
al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:
a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita'
alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al
comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati
tra scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori
della Sicilia e i principali aeroporti nazionali
individuati dalla stessa conferenza;
b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome
della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali
della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di
scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora
nessun vettore abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega
del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indicono e presiedono una conferenza di
servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni,
delle pubbliche amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare
i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri
per il bilancio dello Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a),
il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con
i presidenti delle regioni interessate indice la gara di
appalto europea secondo le procedure previste dall'art. 4,
comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso
al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque
superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e
l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno
200l. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente
comma e' destinato alle isole minori della Sicilia dotate
di scali aeroportuali.
4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che
gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori
dalla regione da aziende agricole, estrattive e di
trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la
conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno
schema di contratto di servizio di cui all'art. 4 del
regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre
1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema
sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle
tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun
vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio
conforme allo schema proposto si applica la procedura
prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e
le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a
carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20
miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere
dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della
regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del
contributo statale.
5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive
e di trasformazione, come definite dal decreto ministeriale
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e
stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle
di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del
massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato
per la piccola e media impresa nelle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i
prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde
e destinati al restante territorio comunitario, secondo le
procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al
comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. L'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa'
finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tal
fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite le modalita' per il
trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999,
in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di
lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Il testo del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei
della Comunita' alle rotte intracomunitarie e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. L 169 del 27 giugno 1997.



 
Art. 83.
(Mutui agevolati)

1. Al fine di assicurare, per l'anno 2003, il finanziamento degli interventi a titolo di mutuo agevolato di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' concesso un contributo, limitatamente al triennio 2003-2005, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2003, a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia Spa puo' contrarre sul mercato, o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 dell'articolo 61.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 61, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unita' previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



Note all'art. 83:
- I titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144) recano, rispettivamente:
"Titolo I - Incentivi in favore
dell'autoimprenditorialita'.
Titolo II - Incentivi in favore dell'autoimpiego".



 
Art 84. (Privatizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni, degli enti
locali e degli altri enti pubblici)

1. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 6 e 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1 si applica il trattamento stabilito all'articolo 6, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.
3. I beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite ai sensi del comma 1 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa delibera dell'organo competente degli enti proprietari secondo il rispettivo ordinamento. La predetta delibera ha il contenuto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo.
4. L'inclusione dei beni nelle delibere di cui al comma 3 non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 7, 9, 17, 18, secondo e terzo periodo e 19 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche ai beni immobili degli enti pubblici strumentali di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta all'ente territoriale di riferimento, e ai beni immobili delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. I predetti beni immobili sono trasferiti a titolo oneroso dagli enti proprietari ai rispettivi enti territoriali di riferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli onorari notarili relativi al trasferimento sono ridotti a un terzo. Al trasferimento si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 2 del citato decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351.
7. Gli enti territoriali di riferimento ai quali sono trasferiti i beni immobili ai sensi del comma 6 procedono alla realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione in conformita' alle disposizioni del presente articolo. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e' corrisposto agli enti i cui beni costituiscono oggetto delle operazioni di trasferimento.
8. Gli enti che intendono realizzare operazioni di cartolarizzazione ai sensi del presente articolo ne danno comunicazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze.
9. All'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di altri crediti dello Stato e di altri enti pubblici".
10. La destinazione del ricavo delle operazioni di cartolarizzazione effettuate ai sensi del comma 9 e' stabilita con le modalita' previste ai sensi del comma 5 del citato articolo 15 della legge n. 448 del 1998.



Note all'art. 84:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
integrale degli articoli 2 e 3, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare):
"Art. 2 (Privatizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di piu' societa' a
responsabilita' limitata con capitale iniziale di 10.000
euro, aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o
piu' operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di cui all'art. 1. Le societa'
possono essere costituite anche con atto unilaterale del
Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano
in tale caso le disposizioni previste dall'art. 2497,
secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni nei
confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma 2, nonche' di ogni altro
creditore nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al
parlamento ogni sei mesi, a decorrere dalla data di
costituzione delle societa' di cui al presente comma, sui
risultati economico-finanziari conseguiti.
2. Le societa' costituite ai sensi del comma 1
effettuano le operazioni di cartolarizzazione, anche in
piu' fasi, mediante l'emissione di titoli o l'assunzione di
finanziamenti. Per ogni operazione sono individuati i beni
immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei
portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. I
beni cosi' individuati, nonche' ogni altro diritto
acquisito nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione,
dalle societa' ivi indicate nei confronti dello Stato e
degli altri enti pubblici o di terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti gli effetti da quello delle
societa' stesse e da quello relativo alle altre operazioni.
Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei
titoli emessi dalle societa' ovvero dai concedenti i
finanziamenti da esse reperiti.
3. Con i decreti di cui al comma 1 dell'art. 3 sono
disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i
finanziamenti reperiti dalle societa' di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato
e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.
4. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione
dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, e
dell'art. 107, nonche' le corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo
unico.
5. I titoli emessi dalle societa' di cui al comma 1
sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'art.
31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora
siano ammessi a quotazione in almeno un mercato
regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento
anche sui mercati esteri. Gli interessi e altri proventi
corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da
soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli
Stati o nei territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati dal decreto 4 maggio 1999 del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalle societa' di cui
al comma 1 ai fini delle operazioni di cartolarizzazione
ivi indicate, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
6. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non e'
soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale
sulle attivita' produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per
il perfezionamento delle stesse, nonche' le formalita' ad
essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti
di beni immobili alle societa' costituite ai sensi del
comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti
passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori
individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'art. 3
per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui
l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al
comma 1, dell'art. 3. Non si applica la ritenuta prevista
dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti correnti bancari delle societa'
di cui al comma 1. Sono escluse dall'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto le locazioni in favore di
amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e
altri soggetti pubblici.
7. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile
1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6
dell'art. 2 della medesima legge, la riscossione dei
crediti ceduti e dei proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare puo' essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici e
dagli altri soggetti il cui intervento e' previsto dalle
disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui al
comma 1 dell'art. 3. In tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di
cui al medesimo comma 6.".
"Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1, dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile, Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1, i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1, dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Per le unita'
immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni
e' consentita l'alienazione della sola nuda proprieta',
quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e
prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo
diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, solo per il caso di vendita degli immobili ad
un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate
con i decreti di cui al comma 1.
6. I diritti dei conduttori sono riconosciuti se essi
sono in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri
accessori e sempre che non sia stata accertata
l'irregolarita' della locazione. Sono inoltre riconosciuti
i diritti dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale purche' essi o gli altri membri conviventi del
nucleo familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. Le unita'
immobiliari libere, quelle occupate ad uso diverso da
quello residenziale e quelle ad uso residenziale, per le
quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di
opzione per l'acquisto, sono poste in vendita al miglior
offerente individuato con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1, fermo restando il diritto di prelazione di cui al
comma 5.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del comma
13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano in
forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
medesimi immobili e' altresi' confermato l'ulteriore
abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
in favore esclusivamente dei conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari ad uso
residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento delle
unita' residenziali complessive dell'immobile, al netto di
quelle libere.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a) e i proventi di
cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio,
sono individuati gli immobili di pregio. Si considerano
comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici
urbani, ad eccezione di quelli individuati nei decreti di
cui al comma 1, su proposta dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di
concerto con l'Agenzia del territorio.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma
4, dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma
59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
rivendite da parte delle societa' di tutti i beni immobili
trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili
relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al
presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono
ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti
di rivendita, provvederanno a curare le formalita' di
trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale
relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1
e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo
se le stesse non siano state gia' eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle
condizioni determinati in base alla normativa vigente alla
data della predetta manifestazione di volonta' di acquisto.
Per gli acquisti in forma non individuale, l'ulteriore
abbattimento di prezzo di cui al secondo periodo del comma
8 e' confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, della legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti):
"1. Ai fini delle imposte sui redditi, ai titoli
indcati nell'art. 5 si applica lo stesso trattamento
stabilito per obbligazioni emesse dalle societa' per azioni
con azioni negoziate in mercati regolamentati' italiani e
per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto
dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.".
- Si riporta il testo degli articoli 823 e 829, primo
comma, del codice civile:
"Art. 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico).
- I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono
inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a
favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi che li riguardano.
Spetta all'autorita' amministrativa la tutela dei beni
che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facolta' sia
di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei
mezzi ordinari a difesa della proprieta' e del possesso
regolati dal presente codice.".
"Art. 829 (Passaggio di beni dal demanio al
patrimonio). Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al
patrimonio dello Stato dev'essere dichiarato dall'autorita'
amministrativa. Dell'atto deve essere dato annunzio nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
(Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 15, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Per l'argomento v. nelle
note all'art. 31), come modificato dalla legge qui
pubblicata, nonche' il comma 5 del predetto art. 15:
"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti terzi, di una societa' a
responsabilita' limitata con capitale sociale iniziale di
10.000 euro avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti
d'imposta e contributivi ovvero di altri crediti dello
Stato e di altri enti pubblici. Ai crediti futuri sono
assimilati altri proventi di natura non tributaria
appartenenti allo Stato. La societa' puo' essere costituita
anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e
delle finanze; non si applicano in tale caso le
disposizioni previste dall'art. 2497, secondo comma, del
codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti
dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti
di cui al comma 3, nonche' di ogni altro creditore,
nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione,
esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i
diritti di cui al comma 4.
(Omissis).
5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti
di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di
imposta o in alternativa, secondo modalita' da definirsi,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
(Omissis).".



 
Art. 85.
(Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna)

1. Al fine di tutelare l'originalita' del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ed in accoglimento della raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna" seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuire, sentite le comunita' montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani per quanto riguarda sia tutte le fasi di produzione e di trasformazione sia la provenienza della materia prima.
2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a piu' vasti comprensori di consorzi di tutela.
3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione "prodotto nella montagna" e' esente dai diritti annuali di segreteria.
4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentati tipici situate in comuni montani ad alta marginalita', le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.
5. L'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' abrogato.



Note all'art. 85:
- Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del
14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 24 luglio 1992, n. L/208.
- La Raccomandazione n. 1575/2002 approvata dal
Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002 e' disponibile su
sito internet www.coe.int
- Il testo dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n.
283, recante "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e
262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica
della produzione e della vendita delle sostanze alimentari
e delle bevande", e' il seguente:
"Art. 2. - L'esercizio di stabilimenti, laboratori di
produzione, preparazione e confezionamento, nonche' di
depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, e'
subordinato ad autorizzazione sanitaria.
Il rilascio ditale autorizzazione e' condizionato
dall'accertamento dei requisiti igienico - sanitari, sia di
impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai
regolamenti.
I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonche' dei
depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, gia'
esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data,
richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche
nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni
rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire
300.000 a lire 1.500.000.".



 
Art. 86. (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219)

1. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, e' nominato, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, un commissario ad acta che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state gia' individuate e la cui progettazione gia' affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresi' alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonche' alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.
2. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita', finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario di cui al comma 1, con propria determinazione, affida, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.
3. Il commissario, nel dare avvio alle attivita' di cui ai commi 1 e 2, valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attivita' produttive, per un massimo di 300.000 euro annui, si provvede a valere sulle disponibilita' del Ministero delle attivita' produttive di cui alla contabilita' speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero.



Note all'art. 86:
- Il testo dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219,conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori
interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.
Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo
dei territori colpiti, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134, e' il
seguente:
"Art. 32 (Aree da destinare agli impianti industriali).
- Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, per
incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola
dimensione, nonche' quelli commerciali di ambito
sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.
L'individuazione di tali aree e' effettuata, su proposta
delle comunita' montane interessate, con riferimento alle
zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto
territoriale della regione e con l'obiettivo di assicurare
l'occupazione degli abitanti di tali zone. Per la
progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie
all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le
comunita' montane interessate provvedono con il fondo di
cui all'art. 3.
In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione
di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a
20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il
30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine
sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste
dal precedente art. 21.
Le agevolazioni sono concesse dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio
del credito industriale a medio e lungo termine.
Le domande devono indicare il termine entro il quale le
iniziative saranno realizzate. Trascorso detto termine, per
ragioni non dipendenti da forza maggiore e, ove l'opera non
abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione,
sara' pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa
diffida all'interessato.".



 
Art. 87.
(Banconote e monete)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, e' inserito il seguente: "1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 52-ter del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le monete in lire possono essere convertite in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il 28 febbraio 2012".
3. Restano fermi i termini di prescrizione delle banconote e delle monete in lire, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 aprile 1997, n. 96, e all'articolo 52-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, anche ai fini della conversione in euro di cui ai commi 1 e 2.
4. Entro il 31 gennaio 2003 il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia effettueranno una stima delle banconote in lire che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell'importo risultante dalla stima predetta sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell'importo risultante dalla stima sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 gennaio 2008, tenuto conto dell'andamento dei rimborsi effettuati. L'importo residuo delle banconote in lire non presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sara' corrisposto dalla Banca d'Italia all'erario entro il 31 marzo 2012. Nell'ipotesi in cui il valore delle banconote in lire presentate per il rimborso eccedesse gli importi versati all'erario, la Banca d'Italia provvedera' alla conversione in euro utilizzando le disponibilita' del conto di cui all'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483.
5. E' autorizzata la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti aventi corso legale solo in Italia nei tagli da 5, 10, 20 e 50 euro. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le caratteristiche tecniche ed artistiche, i contingenti e la data dalla quale le monete di cui al presente comma avranno corso legale in Italia.



Note all'art. 87:
- Il testo dell'art. 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96
(Norme in materia di circolazione monetaria), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' la segente:
"Art. 3 (Prescrizione delle banconote e dei biglietti a
debito dello Stato). - 1. Le banconote ed i biglietti a
debito dello Stato si prescrivono a favore dell'Erario
decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso
legale.
1-bis. Le banconote in lire possono essere convertite
in euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
28 febbraio 2012.
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, le
banconote ed i biglietti dello Stato per i quali e' gia'
stata disposta da almeno cinque anni la cessazione del
corso legale si prescrivono a favore dell'Erario nel
termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
- Il testo dell'art. 52 - ter del decreto legislativo
24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione
dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1,
comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433), cosi' come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 52-ter (Prescrizione delle monete metalliche). -
1. Le monete metalliche si prescrivono a favore dell'erario
decorsi dieci anni dalla data di cessazione del corso
legale.
1 - bis. Le monete in lire possono essere convertite in
euro presso le filiali della Banca d'Italia non oltre il
28 febbraio 2012".
- Il testo dell'art. 4 della legge 26 novembre 1993, n.
483 (Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la
Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica
della disciplina della riserva obbligatoria degli enti
creditizi) e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Non appena completato il collocamento
dell'emissione di cui all'art. 3, il saldo del conto
transitorio di cui al medesimo art. 3 viene trasferito in
un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato
"Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria , e
utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del
servizio medesimo.
2. Sul conto "Disponibilita' del Tesoro per il servizio
di tesoreria vengono giornalmente registrate le operazioni
di introito e di pagamento connesse con il servizio di
tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della
Banca d'Italia.
3. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di
ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale
a quello medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel
semestre precedente. Con decreti dei Ministro dei Tesoro,
viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico
della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione
dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e
quello relativo ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, fino
al loro rimborso.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato, ove lo
ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere
direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di
tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto di
cui al comma 1, o a procedere secondo il disposto dell'art.
2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
5. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri,
pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non
sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni
o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed
ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato
risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il
ricavato di tale collocamento non ancora affluito al
predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della
presente norma sono nulli e la nullita' deve essere
rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano
pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del
conto e sulle somme rivenienti dal collocamento di cui
sopra".



 
Art. 88.
(Disposizioni concernenti i consorzi agrari)

1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero delle attivita' produttive di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, che assicura il monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei provvedimenti di cui al presente comma".
2. All'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "7-bis. Nel caso in cui per la presentazione del concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge e per una durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri di cui all'articolo 2543 del codice civile".



Note all'art. 88:
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari".
- L'art. 4, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
"Art. 4 (Vigilanza). - 1. I consorzi agrari sono
sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 1 e seguenti del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni,
nonche' alla certificazione di bilancio qualora ricorrano
le condizioni di cui all'art. 15 della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' tenuto ad inviare una informativa semestrale al
Ministero delle politiche agricole e forestali sulla
gestione dei consorzi agrari, anche ai fini di cui all'art.
11.
2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543,
2544 e 2545 del codice civile sono adottati dal Ministero
delle attivita' produttive di concerto con il Ministero
delle politiche agricole e forestali, che assicura il
monitoraggio economico e finanziario sull'attivita' dei
consorzi agrari, anche in funzione dell'emanazione dei
provvedimenti di cui al presente comma".
- Gli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice
civile cosi' recitano:
"Art. 2540 (Insolvenza). - Qualora le attivita' della
societa', anche se questa e' in liquidazione, risultino
insufficienti per il pagamento dei debiti, l'autorita'
governativa alla quale spetta il controllo sulla societa'
puo' disporre la liquidazione coatta amministrativa [disp.
att. c.c. 105].
Sono tuttavia soggette al fallimento le societa'
cooperative che hanno per oggetto un'attivita' commerciale
[c.c. 2195], salve le disposizioni delle leggi speciali".
"Art. 2543 (Gestione commissariale). - In caso di
irregolare funzionamento delle societa' cooperative,
l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e
i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un
commissario governativo, determinandone i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' governativa puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario governativo possono essere conferiti per
determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le
relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' governativa [c.c. 2542].".
"Art. 2544 (Scioglimento per atto dell'autorita). - Le
societa' cooperative, che a giudizio dell'autorita'
governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi
per cui sono state costituite, o che per due anni
consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale [c.c.
2516], o non hanno compiuto atti di gestione, possono
essere sciolte con provvedimento dell'autorita'
governativa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese [c.c.
2188, 2511]. Le societa' cooperative edilizie di abitazione
e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei
termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni
sono sciolti di diritto e perdono la personalita'
giuridica.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori [c.c. 2542].".
"Art. 2545 (Sostituzione dei liquidatori). - In caso
d'irregolarita' o di eccessivo ritardo nello svolgimento
della liquidazione ordinaria di una societa' cooperativa,
l'autorita' governativa puo' sostituire i liquidatori o, se
questi sono stati nominati dall'autorita' giudiziaria, puo'
chiederne la sostituzione al tribunale [c.c. 2516, 2542].".
- La legge 28 ottobre 1999, n. 410, reca "Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari".
- L'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
"Art. 5 (Disposizioni particolari). - 1. Le
disposizioni di cui alla presente legge devono essere
recepite negli statuti dei consorzi agrari, con le
modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni
delle assemblee ordinarie, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. La Federconsorzi, a seguito della esecuzione del
concordato preventivo in corso, e' sciolta ai sensi
dell'art. 2544 del codice civile.
3. I consorzi agrari conservano l'inquadramento
previdenziale nella categoria di riferimento stabilita nel
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 2 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1987.
4. Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'autorita' amministrativa che vigila
sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio
provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in
liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo
sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato
ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione
di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro
consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola
operanti nella stessa regione o in regione confinante, che
siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede
nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi
compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze
di commercio e di produzione.
5. Nel caso in cui le operazioni connesse alla
procedura di concordato di cui all'art. 214 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alle cessioni di cui al
comma 4, comportino effetti sui livelli occupazionali il
consorzio interessato puo' richiedere, per la durata di un
biennio, l'intervento della cassa integrazione guadagni
straordinaria per riorganizzazione aziendale ai sensi
dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, indipendentemente dai periodi di
cassa integrazione guadagni straordinaria di cui il
consorzio abbia gia' usufruito.
6. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in
servizio alla data del 1 gennaio 1997 e successivamente
collocati in mobilita' e per i lavoratori che, in base ai
piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano
nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre
1992, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con
i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali,
individua le modalita' di ricollocazione di tale personale
presso enti pubblici e privati operanti nel settore
agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa
riqualificazione professionale dei lavoratori interessati.
Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno
applicate le agevolazioni contributive previste dall'art.
8, commi 2 e 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6,
valutato in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999
- 2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole.
7 - bis. Nel caso in cui per la presentazione del
concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, il Ministero delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministero delle politiche
agricole e forestali, abbia disposto la nomina di un
commissario ad acta in sostituzione di organi statutari del
consorzio, al fine di assicurare l'efficiente gestione del
consorzio stesso e la ricostituzione ordinaria degli organi
sociali, apportando le opportune modifiche statutarie, in
linea con gli scopi anche pubblicistici assegnati ai
consorzi agrari, puo' essere nominato, con le modalita' di
cui all'art. 4, comma 2, della presente legge e per una
durata massima di dodici mesi, un commissario con i poteri
di cui all'art. 2543 del codice civile.".
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, reca:
"Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 aprile 1942, n. 81).
- L'art. 214 cosi' recita:
"Art. 214 (Concordato). - Dopo il deposito dell'elenco
previsto dall'art. 209 l'autorita' che vigila sulla
liquidazione, su parere del commissario liquidatore,
sentito il comitato di sorveglianza puo' autorizzare
l'impresa in liquidazione a proporre al tribunale un
concordato, osservate le disposizioni dell'art. 152, se si
tratta di societa'.
La proposta di concordato deve indicare le condizioni e
le eventuali garanzie. Essa e' depositata nella cancelleria
del tribunale col parere del commissario liquidatore e del
comitato di sorveglianza e pubblicata nelle forme disposte
dall'autorita' che vigila sulla liquidazione. Entro trenta
giorni dal deposito gli interessati possono presentare
nella cancelleria le loro opposizioni che vengono
comunicate al commissario.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che
vigila sulla liquidazione, decide sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza
in camera di consiglio. La sentenza che approva il
concordato e' pubblicata a norma dell'art. 17 e nelle altre
forme che sono stabilite dal tribunale.
Contro la sentenza, che approva o respinge il
concordato, l'impresa in liquidazione, il commissario
liquidatore e gli opponenti possono appellare entro
quindici giorni dall'affissione. La sentenza e' pubblicata
a norma del comma precedente e il termine per il ricorso in
cassazione decorre dall'affissione.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del
comitato di sorveglianza, sorveglia l'esecuzione del
concordato".



 
Art. 89. (Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso o larga banda ad
Internet)

1. Per l'anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattivita', e' riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro e' altresi' riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o de-tengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet. Il contributo e' corrisposto mediante uno sconto di ammontare corrispondente, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1 dicembre 2002.
3. Nel caso dell'acquisto, il contributo e' riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo e' riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.
4. La concessione dei contributi previsti ai commi 1 e 2 e' disposta entro il limite di spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sulle disponibilita', utilizzabili sulla base della vigente normativa contabile, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
5. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del contributo.
6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' stabilita la disciplina dei contributi inerenti alle licenze individuali e alle autorizzazioni generali per i servizi di telecomunicazione ad uso privato sulla base dei criteri indicati nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 resta ferma la disciplina transitoria di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2002.



Note all'art. 89:
- L'art. 22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati", e' il seguente:
"Art. 22 (Contributo per l'acquisto di ricevitori -
decodificatori e disposizioni in favore della ricerca nel
campo delle comunicazioni). - 1. Alle persone fisiche, ai
pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un
apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e
trasmissione di dati, di programmi digitali con accesso
condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in
chiaro conforme alle caratteristiche determinate
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del decreto - legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonche'
alle persone fisiche e giuridiche che acquistano un
apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a
larga banda dei dati via Internet e' riconosciuto per una
sola volta un contributo statale fino a lire 150.000 fino a
concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31
miliardi per l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno
2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono definite le modalita' di
erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti
di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001
- 2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel
settore di cui al comma 1 e, in generale, nel campo delle
comunicazioni e' autorizzato il limite di impegno
quindicennale di lire 6.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano
prevalentemente per il conseguimento delle finalita'
pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare
riferimento ai programmi di ricerca mirati allo sviluppo
della tecnologia nel settore di cui al comma 1, ovvero
attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione
dello spettro radio e di gestione efficiente delle
frequenze sia radiomobili che televisive, nonche' allo
studio dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute
dei cittadini e sull'ambiente, individuati dal Ministero
delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre
operazioni finanziarie il cui ammontare e' correlato alla
quota limite di impegno agli stessi assegnata con il
medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde
direttamente agli istituti finanziari le quote di
ammortamento per capitale e per interessi relative alle
operazioni finanziarie di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, pari a lire 6.000
milioni, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni".
- Il testo dell'art. 6, commi 20 e 21, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
recante: "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni" e' il
seguente:
"20. Fatti salvi i contributi finanziari per la
prestazione del servizio universale conformemente all'art.
3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure
relative alle licenze individuali e' esclusivamente
finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per
l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio
e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze
stesse. La misura di tale contributo e' fissata con
apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative
vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19,
comma 3, lettera b).
21. In caso di utilizzo di risorse scarse, e' in
facolta' dell'Autorita' imporre contributi finalizzati
anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse,
tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali.
I contributi devono essere non discriminatori e tenere
conto in particolare della necessita' di incoraggiare lo
sviluppo di servizi innovativi e della competitivita'. La
misura dei contributi e' fissata dall'Autorita' con
apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle
normative vigenti ed incoerenza con le disposizioni
dell'art, 19, comma 3, lettera b).".
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni
30 gennaio 2002 reca: "Determinazione transitoria dei
contributi relativi all'esercizio delle licenze individuali
e delle autorizzazioni generali in materia di
telecomunicazioni ad uso privato".



 
Art. 90.
(Disposizioni per l'attivita' sportiva dilettantistica)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle societa' sportive dilettantistiche costituite in societa' di capitali senza fine di lucro.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e' elevato a 250.000 euro.
3. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in
favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche."; b) all'articolo 83, comma 2, le parole: "a lire 10.000.000" sono
sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".

4. Il CONI, le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, nonche' delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attivita' sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.
6. Al n. 27-bis della tabella di cui all'allegato 8 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalle federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
7. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)" sono inserite le seguenti: "e le societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di societa', associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonche' di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita' nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attivita' del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 13-bis, comma 1, la lettera i-ter) e' sostituita
dalla seguente: "i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali
erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
secondo altre modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"; b) all'articolo 65, comma 2, la lettera c-octies) e' abrogata.

10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "delle indennita' e dei rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del citato testo unico delle imposte sui redditi" sono soppresse.
11. All'articolo 111-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche".
12. Presso l'istituto per il credito sportivo e' istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia sussidiaria a quella ipotecaria per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di societa' o associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.
13. Il Fondo e' disciplinato con apposito regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in particolare, le forme di intervento del Fondo in relazione all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
14. Il Fondo e' gestito e amministrato a titolo gratuito dall'istituto per il credito sportivo.
15. La garanzia prestata dal Fondo e' di natura sussidiaria, si esplica nei limiti e con le modalita' stabiliti dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro i limiti delle disponibilita' del Fondo.
16. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita dall'importo annuale acquisito dal fondo speciale di cui all' articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, dei premi riservati al CONI a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza.
17. Le societa' e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalita' sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalita' giuridica disciplinata
dagli articoli 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalita' giuridica di diritto
privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; c) societa' sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni
vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita' di
lucro.

18. Con uno o piu' regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, secondo i seguenti principi generali, sono individuati: a) i contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle societa' e
delle associazioni sportive dilettantistiche, con particolare
riferimento a: 1) assenza di fini di lucro; 2) rispetto del principio di democrazia interna; 3) organizzazione di attivita' sportive dilettantistiche, compresa
l'attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il
perfezionamento nelle attivita' sportive; 4) disciplina del divieto per gli amministratori di ricoprire cariche
sociali in altre societa' e associazioni sportive nell'ambito
della medesima disciplina; 5) gratuita' degli incarichi degli amministratori; 6) devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di
scioglimento delle societa' e delle associazioni; 7) obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonche' agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive
nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui la societa' o
l'associazione intende affiliarsi; b) le modalita' di approvazione dello statuto, di riconoscimento ai
fini sportivi e di affiliazione ad una o piu' Federazioni sportive
nazionali del CONI o alle discipline sportive associate o a uno
degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, anche su
base regionale; c) i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o
di gravi irregolarita' di gestione o di gravi infrazioni
all'ordinamento sportivo.

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
20. Presso il CONI e' istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalita'
giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalita' giuridica; c) societa' sportive dilettantistiche costituite nella forma di
societa' di capitali.

21. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 20, nonche' le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che e' trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le societa' e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l'avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attivita', nell'ambito delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purche' a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennita' e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cu all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalita' di affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.



Note all'art. 90:
- Il testo della legge 16 dicembre 1991, n. 398
(Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 dicembre 1991, n. 295.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della gia' citata
legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art.
25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e' il seguente:
"1. Le associazioni sportive e relative sezioni non
aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive
nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva
riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, chesvolgono
attivita' sportive dilettantistiche e che nel periodo
d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di
attivita' commerciali proventi per un importo non superiore
a lire 360 milioni, possono optare per l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi
secondo le disposizioni di cui all'art. 2. L'opzione e'
esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera
raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta
sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un
triennio. I soggetti che intraprendono l'esercizio di
attivita' commerciali esercitano l'opzione nella
dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche
ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere
data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro
i trenta giorni successivi".
- Il testo dell'art. 81, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo
unico delle imposte sui redditi), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Sono redditi diversi, se non costituiscono redditi
di capitali ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in
relazione alla qualita' di lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni o degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che
per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari,
nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o
titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5
o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli
negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'art. 87, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art.
49;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'art. 54, comma 5, ultimo periodo;
i) redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfettari
di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio
diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI,
dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale
per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua finalita' sportive
dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo -
gestionale di natura non professionale resi in favore di
societa' e associazioni sportive dilettantistiche".
- Il testo dell'art. 83, comma 2, del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 83 (Premi vincite e indennita). - 1. I premi e le
vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 81
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i
compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 81
non concorrono a formare il reddito per un importo non
superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500
euro. Non concorrono, altresi', a formare il reddito i
rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in
occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio
comunale".
- Il testo dell'art. 28, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) e' il seguente:
"2. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti
pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro
per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel
comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare
dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
l'acquisto di beni strumentali.".
- Il testo del n. 27-bis della tabella di cui
all'allegato B annesso al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, (Disciplina
dell'imposta di bollo), come modificato dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Tabella art. 27-bis (Agevolazioni ed esenzioni a
favore delle ONLUS). - 1. Atti, documenti, istanze,
contratti, nonche' copie anche se dichiarate conformi,
estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni
poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale e dalle federazioni sportive ed enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
- Il testo dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641
(Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) e
le societa' e associazioni sportive dilettantistiche sono
esenti dalle tasse sulle concessioni governative.".
- Il testo dell'art. 74, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' il
seguente:
"2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in
quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in
deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e
sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui
sono state sostenute e nei quattro successivi. Si
considerano spese di rappresentanza anche quelle sostenute
per i beni distribuiti gratuitamente, anche se recano
emblemi, denominazioni o altri riferimenti atti a
distinguerli come prodotti dell' impresa, e i contributi
erogati per l'organizzazione di convegni e simili. Le
predette limitazioni non si applicano ove le spese di
rappresentanza siano riferite a beni di cui al periodo
precedente di valore unitario non eccedente lire
cinquantamila".
- Il testo dell'art. 13-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati:
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita' europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita' immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia
adibita ad abilazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di
mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e' riferito all'ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita' immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo' fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita' motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita' motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola
volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui
dal pubblico registro automobilistico risulti che il
suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e
con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse
che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni
da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari
importo. La medesima ripartizione della detrazione in
quattro quote annuali di pari importo e' consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera,
nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente,
il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste
a carico del contribuente anche le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi di assicurazione da lui
versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
redditi che concorrono a formarlo. Si considerano altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per
effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da
altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il
datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in
sede di ritenuta.
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita'
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell'art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni a enti per oggetto il
rischio di morte o di invalidita' permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facolta'
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP). sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza,
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da' immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute. delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi
non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico (OCSE) nonche' i contributi
associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500
mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare
ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto
alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un
importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non
superiore a 1.500 euro, in favore delle societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l'ultimo periodo della lettera i-bis)".
- Il testo dell'art. 65, comma 2, del decreto del
presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente
"2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
fra quelle indicate nel comma 1 o finalita' di ricerca
scientifica, nonche' i contributi, le donazioni e le
oblazioni di cui alla lettera g) dell'art. 10, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone
giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono
esclusivamente finalita' di ricerca scientifica, per un
ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento dei
reddito d'impresa dichiarato;
c) le erogazioni liberali fatte a favore di
universita' e di istituti di istruzione universitaria, per
un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
c - bis) le erogazioni liberali a favore dei
concessionari privati per la radiodiffusione sonora a
carattere comunitario per un ammontare complessivo non
superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
c - ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409 nella misura effettivamente rimasta a carico.
La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie
per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero
per i beni culturali e ambientali, previo accertamento
della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente
ufficio del territorio dei Ministero delle finanze. La
deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione
dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al
competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la indeducibilita'
e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione
dei redditi;
c - quater) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di
ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1,
1³ giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le
erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le
ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le
esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere
autorizzati, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed
il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano
utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti, termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola
volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate
nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita',
all'entrata dello Stato;
c - quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento dei reddito d'impresa
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita' nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita', all'entrata dello Stato;
c - sexies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del
reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonche'
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 13 - bis, comma 1, lettera i - bis), nei Paesi
non appartenenti all'OCSE;
c - septies) le spese relative all'impiego di
lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato,
utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di
ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare
complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei
redditi;
c - octies) abrogata;
c - nonies) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento
dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello
spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
criteri che saranno definiti sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni
liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo
indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari;
vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al
Centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate.
Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o
determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano
ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento
della differenza;
c - decies) le erogazioni liberali in denaro a favore
di organismi di gestione di parchi e riserve naturali,
terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
zona di tutela speciale paesistico - ambientale come
individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale,
nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a) del comma 2 - bis dell'art. 114,
effettuate per sostenere attivita' di conservazione,
valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al
conseguimento delle finalita' di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro
dell'ambiente individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che
possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le
quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme
di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero
dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza;
c - undecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di
associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione
di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della sanita' con apposito
decreto che individua annualmente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
i soggetti che possono beneficiare delle predette
erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per
ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi
di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei
soggetti beneficiari. Il Ministero della sanita' vigila
sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi
effettuate.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 17 (Agevolazioni di carattere territoriale e per
categorie di soggetti). - 1. Per i soggetti che alla data
di entrata in vigore del presente decreto hanno acquisito
il diritto a fruire di uno dei regimi di esenzione
decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui
redditi nel rispetto delle condizioni e dei requisiti
previsti dalle singole leggi di esonero, il valore prodotto
nel territorio della regione ove e' ubicato lo stabilimento
o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce,
determinato a norma degli articoli 4 e 5, e' ridotto per il
residuo periodo di applicabilita' del detto regime di un
ammontare pari al reddito che ne avrebbe fruito.
2. Per i soggetti che ai fini delle imposte sui redditi
si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del
reddito, con esclusione di quelli indicati nell'art. 9,
comma 1, il valore della produzione netta puo' determinarsi
aumentando il reddito calcolato in base a tali regimi delle
retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei
compensi spettanti ai collaboratori coordinati e
continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi.
3. Ai soggetti che svolgono attivita' produttive
attraverso stabilimenti industriali tecnicamente
organizzati impiantati nel territorio del Mezzogiorno, di
cui alla decisione della Commissione delle Comunita'
europee 1 marzo 1995, n. 95/455/CE, spetta una detrazione
dall'imposta determinata ai sensi del precedente art. 10 di
ammontare pari, rispettivamente, al 2 per cento
dell'ammontare delle retribuzioni per prestazioni di lavoro
dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai
fini fiscali relative al periodo di imposta in corso al 1
gennaio 1998 e all'1 per cento per il periodo di imposta in
corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le condizioni
per l'applicazione delle disposizioni relative alla
fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a proprieta' indivisa, e
sino al frazionamento del mutuo, per quelle a proprieta'
divisa, la base imponibile e' determinata ai sensi
dell'art. 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma
1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il
costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all'art.
4 della medesima legge, e' deducibile per intero dalla base
imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre
1991, n. 381, nonche' le cooperative di lavoro e gli
organismi di fatto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, deducono dalla base
imponibile una somma pari alla differenza tra l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello
calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni
1999 e 2000 la somma da dedurre dalla base imponibile e'
pari, rispettivamente, al 75 per cento e al 50 per cento
della predetta differenza calcolata con le medesime
modalita'. A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile e'
determinata in maniera ordinaria.".
- Il testo dell'art. 111 - bis, comma 4, del citato
testo unico delle imposte dei redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 111 - bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita'
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita'
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal
periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui
ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni
sportive dilettantistiche con personalita' giuridica.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n.
1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo
con sede in Roma), come da ultimo modificato dal decreto
legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge, con
modificazioni, con legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' il
seguente:
"Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita'
della presente legge, con le disponibilita' di un fondo
speciale costituito presso l'istituto medesimo e alimentato
con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota
dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi
pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei
concorsi medesimi colpiti da decadenza.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 496, (Disciplina delle attivita' di
giuoco), e' il seguente:
"Art. 6. - E' riservato rispettivamente al Comitato
olimpico nazionale italiano e all'Unione nazionale
incremento razze equine l'esercizio delle attivita'
previste dall'art. 1, qualora siano connesse con
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il
controllo degli enti predetti.
La disposizione del comma precedente non si applica a
quelle attivita' che il Comitato olimpico nazionale
italiano e l'Unione nazionale incremento razze equine non
intendano svolgere. In tal caso si osservano le
disposizioni dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
che turbino il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive.
Il Comitato olimpico nazionale italiano e l'Unione
nazionale incremento razze equine sono tenuti, per le
attivita' da essi svolte a norma del primo comma, a
corrispondere allo Stato una tassa di lotteria pari al 16%
di tutti gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
indicato nell'art. 3.
Nulla e' innovato circa l'applicazione degli altri
tributi attualmente in vigore.".
- Il regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, reca
norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche.
- Il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), come da ultimo modificato dalla legge 29 marzo
2001, n. 86, e' il seguente:
"4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili dei fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d - bis) assicurare criteri omogenei di valutazione
per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di
destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.
449".
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 138 [Disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI)] e' il seguente:
"3. Le delibere concernenti norme di funzionamento e di
organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento dei
servizi sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del
turismo e dello spettacolo e divengono esecutive se il
Ministro, nel termine di venti giorni dalla data di
ricezione, non formula motivati rilievi per vizi di
legittimita'.".
- Il regolamento approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
disciplina le iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche.



 
Art. 91.
(Asili nido nei luoghi di lavoro)

1. Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e' istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti indicazioni: a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al
finanziamento; b) entita' del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in
percentuale del costo di progettazione dell'opera; c) stima del costo di esecuzione dell'opera.

3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al comma 2 e le relative modalita' di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita' nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi: a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate e'
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo; b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento
mediante un piano di ammortamento di durata non superiore a sette
anni, articolato in rate semestrali posticipate corrisposte a
decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva
erogazione delle risorse; c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.

5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 91:
- Il testo dell'art. 70 della citata legge n. 448 del
2001, e' il seguente:
"Art. 70 (Disposizioni in materia di asili nido). - 1.
E' istituito un fondo per gli asili nido nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire
la formazione e la socializzazione delle bambine e dei
bambini di eta' compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a
sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le
competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli
enti locali.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con
proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del
fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse
ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra
i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per
la costruzione e la gestione degli asili nido nonche' di
micro - nidi nei luoghi di lavoro.
5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici
nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra
esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro -
nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura
e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una
particolare flessibilita' organizzativa adeguata alle
esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi
organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro -
asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili
dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di
lavoro nella misura che verra' determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge. L'onere complessivo non potra' superare
rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.
7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto
dall'art. 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti
concede ai comuni i mutui necessari ai fini del
finanziamento delle opere relative alla costruzione di
asili - nido, anche in relazione all'eventuale acquisto
dell'area da parte del comune, corredata dalla
certificazione della regione circa la regolarita' degli
atti dovuti.
8. La dotazione del fondo di cui al comma 1 e' fissata
in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro
per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
decorrere dal 2005 alla determinazione del fondo si
provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".



 
Art. 92.
(Esenzioni a favore dei centri sociali per anziani)

1. I centri sociali per anziani gestiti dai soggetti e per le finalita' di cui al comma 2, nelle cui strutture ricettive siano installati apparecchi radioriceventi destinati all'ascolto collettivo, sono esentati dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni. I medesimi centri sono altresi' esentati dal pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, per lo svolgimento delle attivita' indicate nella tariffa allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, svolte occasionalmente e in attuazione delle finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2. L'esenzione di cui al comma 1 e' concessa ai centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonche' da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalita' rientrino nei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all'integrazione delle persone anziane.
3. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, primo periodo, e' presentata dai soggetti legalmente responsabili dei centri per anziani all'Ufficio registro abbonamento radio e TV (URAR-TV) di Torino, e deve riportare la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2. La richiesta di esenzione ai sensi del comma 1, secondo periodo, e' presentata, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.
4. Per l'attuazione del presente articolo eistituito un apposito fondo che costituisce limite di spesa. Tale fondo e' definito in 300.000 euro annui.



Note all'art. 92:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
1972.
- Si trascrive il testo della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, come modificata dall'art. 22 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60:

"Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti

===================================================================== Punto Tariffa| Genere di attivita' | Aliquota =====================================================================
|Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad|
|esclusione dei concerti e strumentali, e |
|trattenimenti danzanti anche in discoteche|
|e sale da ballo quando l'esecuzione di |
|musica dal vivo e' di durata inferiore al |
|cinquanta per cento dell'orario |
|complessivo di apertura al pubblico |
1 |dell'esercizio. |16 per cento ---------------------------------------------------------------------
|Utilizzazione dei bigliardi, degli |
|elettrogrammofoni, dei bigliardini e di |
|qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a|
|gettone, a moneta o scheda, da |
|divertimento o trattenimento, anche se |
|automatico o luoghi pubblici o aperti al |
|pubblico sia in circoli o associazioni di |
|qualunque specie; utilizzazione ludica di |
|strumenti multimediali; gioco del bowling;|
2 |noleggio go - kart. |8 per cento ---------------------------------------------------------------------
|Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi |
|specificatamente riservati all'esercizio |
3 |delle scommesse. |60 per cento ---------------------------------------------------------------------
|Esercizio del gioco nelle case da gioco e |
4 |negli altri luoghi a cio' destinati. |10 per cento

Note:
l. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente
indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti
all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attivita'
soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non
soggetti oppure costituiti da piu' attivita' soggette a
tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sara'
determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in
proporzione alla durata di ciascuna componente.
3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento
e intrattenimento di cui all'art. 14 - bis, comma 1,
l'aliquota e' fissata al 6 per cento.".
- La legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
265 del 13 novembre 2000.



 
Art. 93.
(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2. All'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 448 del 2001, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative".
8. Al fine di ricondurre all'unitario bilancio dello Stato le gestioni che comunque interessano la finanza statale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o piu' decreti da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione. A decorrere dal 1 luglio 2003 le altre gestioni fuori bilancio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e successive modificazioni, sono ricondotte al bilancio dello Stato alla cui entrata sono versate le relative disponibilita' per essere riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base. L'elenco delle gestioni fuori bilancio, esistenti presso le amministrazioni dello Stato dopo le operazioni previste dal presente comma, e' allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.



Note all'art. 93:
- Il testo dell'art. 11 - bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio), introdotto
dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e' il
seguente:
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - La legge finanziaria
in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali
destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti
legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in
particolare di quelli correlati al perseguimento degli
obiettivi del documento di programmazione finanziaria
deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge
finanziaria sono indicate, distintamente per la parte
corrente e per la parte in conto capitale, le somme
destinate alla copertura dei predetti provvedimenti
legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella
relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria,
con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti
legislativi che motivano lo stanziamento proposto per
ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi
speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato
di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli
la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza
e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, puo'
avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti
legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1
rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo
per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e
accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi' relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere
previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di
legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non
possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico - finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11".
- Il testo del comma 3 dell'art. 11 della gia' citata
legge n. 468/1978, come sostituito dall'art. 2, comma 16,
della legge 25 giugno 1999, n. 208, e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11 - bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i - bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i - ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i - quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7".
- Il testo del comma 4 dell'art. 46 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002) e' il seguente:
"4. In apposito allegato al disegno di legge
finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni
di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno
dei fondi di cui al presente articolo".
- Il testo del comma 1 dell'art. 46 della gia' citata
legge n. 448/2001, cosi' come modificato dalla legge qui
pubblicata, e' il seguente:
"1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero e' istituito un fondo per gli investimenti per
ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i
nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione
contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni
legislative".
- Il testo degli articoli da 1 a 20 della legge 23
dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni
dello Stato) e' il seguente:
"Art. 1 (Avvocatura dello Stato). - 1. Le competenze di
cui all'art. 21 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come
modificato dall'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103,
sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo di spesa, da iscrivere nello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
rubrica 41 - Avvocatura dello Stato, al quale sono imputati
i relativi pagamenti.
2. Le disponibilita' finanziarie esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge sulle contabilita'
speciali intestate all'Avvocatura dello Stato sono versate
e riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
rispettivamente ai capitoli di entrata e di spesa di cui al
comma 1.
3. Le somme di cui al comma 1, per le quali non puo'
farsi luogo a ripartizione a norma dell'art. 21, secondo
comma, secondo periodo, del citato testo unico approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, possono
mantenersi in bilancio fino a quando non venga meno il
motivo ostativo alla predetta ripartizione o sorga
l'obbligo alla restituzione".
"Art. 2 (Programma straordinario di edilizia abitativa
di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219).
- 1. Entro il 31 dicembre 1993 il funzionario incaricato
delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della
legge 14 mazgio 1981, n. 219, trasmette al Ministro del
bilancio e della programmazione economica l'elenco
analitico dei lavori in corso, nonche' di quelli che
restano da effettuare nei limiti delle disponibilita'
finanziarie esistenti, indicando le spese impegnate, quelle
pagate e gli importi che restano da impegnare, formula
concrete proposte per l'ultimazione dei lavori e degli
interventi residui e fornisce l'elenco del personale in
servizio, nonche' di quello utilizzato con convenzione o
contratto, indicandone la relativa provenienza.
2. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, con proprio decreto, fissa il termine per
l'ultimazione dei lavori e degli interventi di cui al comma
1, stabilendo l'entita' del personale utilizzabile a tale
scopo, e indica le opere da trasferire all'amministrazione
ordinaria e quelle da stralciare. Con il medesimo decreto
il Ministro detta norme sul personale utilizzato dalle
gestioni di cui al comma 1, tenendo conto della rispettiva
provenienza e dei rapporti giuridici instaurati con il
personale medesimo. Resta esclusa la possibilita' di
assumere presso le amministrazioni o di inquadrare
personale non di ruolo utilizzato a qualunque titolo, in
deroga alle disposizioni di cui al titolo II, capo III, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano gli
incarichi speciali e professionali comunque denominati e
viene soppressa l'indennita' di cui all'art. 84 della
citata legge n. 219 del 1981.
4. Con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabilite le modalita' di rendicontazione agli
organi di controllo, i quali potranno assoggettare a
riscontro immediato singoli atti del funzionario incaricato
e disporre accertamenti ispettivi".
"Art. 3 (Fondo per gli interventi nella citta' di
Reggio Calabria). - 1. Le somme relative alle
autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, ivi
comprese le disponibilita' esistenti nella contabilita'
speciale istituita, ai sensi della medesima normativa,
presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed
intestata "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro
per i problemi delle aree urbane: particolari e
straordinarie esigenze della citta' di Reggio Calabria ,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate ad appositi capitoli da istituire nello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per i problemi delle aree
urbane, sentito il sindaco del comune di Reggio Calabria,
predispone un piano di riparto delle somme di cui al comma
1 del presente articolo, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 166 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del
1989.
3. Per gli interventi di propria competenza, il
Ministro per i problemi delle aree urbane puo' provvedere
anche a mezzo di propri delegati titolari di pubbliche
funzioni, ancorche' non dipendenti statali, mediante
apposite aperture di credito, nei confronti delle quali non
trovano applicazione le norme della legge e del regolamento
di contabilita' generale dello Stato sui limiti di somma. I
relativi ordini di accreditamento sono sottoposti a
controllo successivo e, se non estinti al termine
dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere
trsportati all'esercizio seguente".
"Art. 4 (Fondo per la cooperazione allo sviluppo). - 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1995 i mezzi finanziari gia'
destinati al "Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo di cui all'art. 14, comma 1, della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sono iscritti in apposita rubrica
dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri.
2. Le disponibilita' esistenti sul conto corrente di
tesoreria intestato al Fondo speciale per la cooperazione
allo sviluppo, soppresso ai sensi del comma 1 del presente
articolo, le entrate di cui all'art. 14 della citata legge
n. 49 del 1987, come sostituito dal comma 7 del presente
articolo, e quelle derivanti dalla realizzazione dei
crediti accertati alla data di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ai capitoli della
rubrica di cui al medesimo comma 1.
3. Le obbligazioni giuridiche assunte a carico del
Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo
anteriormente alla data di cui al comma 1 danno luogo a
formali impegni a carico degli stanziamenti dei pertinenti
capitoli di spesa, iscritti nella rubrica di cui al
medesimo comma.
4. L'attivita' della direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo continua ad essere disciplinata
dalla citata legge n. 49 del 1987, come modificata dal
presente articolo.
5. Al comma 2 dell'art. 11 della citata legge n. 49 del
1987, le parole: "del Fondo di cooperazione di cui all'art.
37 della presente legge sono sostituite dalle seguenti:
"della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
.
6. (sostituisce il secondo periodo al comma 3 dell'art.
11, legge 26 febbraio 1987, n. 49).
7. (sostituisce l'art. 14, legge 26 febbraio 1987, n.
49).
8. (sostituisce il comma 1 dell'art. 15, legge 26
febbraio 1987, n. 49).
9. Al comma 2 dell'art. 15 della citata legge n. 49 del
1987, le parole da: "al quale vengono sottoposti" fino alla
fine del comma sono soppresse.
10. (aggiunge un periodo al comma 4 dell'art. 15,
legge 26 febbraio 1987, n. 49).
11. (sostituisce il comma 9 dell'art. 15, legge 26
febbraio 1987, n. 49).
12. Il comma 10 dell'art. 15 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
13. Al comma 1 dell'art. 32 della citata legge n. 49
del 1987, le parole: "del Fondo speciale di cui all'art. 14
sono sostituite dalle seguenti: "dei pertinenti capitoli
dell'apposita rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a) .
14. Il comma 3 dell'art. 37 della citata legge n. 49
del 1987 e' abrogato.
15. Al comma 4, primo periodo, dell'art. 37 della
citata legge n. 49 del 1987, le parole: "sul Fondo di
cooperazione sono sostituite dalle seguenti: "sull'apposita
rubrica di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) ; e
l'ultimo periodo e' soppresso.
16. Per l'accreditamento di somme all'estero si
applicano le disposizioni previste dalla legge 6 febbraio
1985, n. 15.
17. La direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo puo' nominare un consegnatario cassiere.
18. Con apposito decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri,
sentito il Ministro del tesoro, saranno apportate le
necessarie modifiche al regolamento di esecuzione della
citata legge n. 49 del 1987, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1995.
Art. 5 (Attivita' di protezione sociale). - 1. I beni
patrimoniali gia' di pertinenza delle cessate gestioni
fuori bilancio dei Ministeri della difesa e dell'interno
nonche' del Corpo della guardia di finanza, di cui,
rispettivamente, al comma 12 dell'art. 13, al comma 4
dell'art. 9 e al comma 6 dell'art. 4 della legge
27 dicembre 1989, n. 409,fatta eccezione per i beni di
consumo acquistati con l'esclusivo apporto del personale
dipendente, le cui rimanenze sono destinate agli organismi
di cui al comma 4 del presente articolo, sono trasferiti
negli inventari dell'ente nel cui ambito le gestioni stesse
sono state svolte.
2. Le disponibilita' liquide delle gestioni di cui al
comma 1, accertate alla data di cessazione delle gestioni
stesse, sono versate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
competenti capitoli di spesa. I crediti accertati e le
obbligazioni risultanti alla stessa data costituiscono,
rispettivamente, accertamenti ed impegni dei predetti
capitoli di entrata e di spesa.
3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44, a favore del personale militare e
civile delle Forze armate, dell'amministrazione della
pubblica sicurezza, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo della guardia di finanza e dei loro
familiari, nonche' a favore del personale del Corpo
forestale dello Stato, sono concessi in uso alle
organizzazioni di cui al comma 4 i locali demaniali, i
mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari per
i predetti interventi. Con decreto dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno determinati le consistenze ed il valore di
tali apporti nonche' le relative norme d'uso.
4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli
interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le
amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento
in concessione alle organizzazioni costituite tra il
personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge
11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con
procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che
saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri
interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 6 (Concorsi pronostici). - 1. Le riscossioni dei
giochi di abilita' e dei concorsi pronostici riservati allo
Stato a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342,
e gestiti ai sensi degli articoli da 37 a 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e
successive modificazioni, vengono versate dai gestori, al
netto della quota destinata al pagamento dei premi ai
vincitori e dell'eventuale acconto d'aggio, al bilancio
dello Stato e, per la quota del 12,25 per cento relativa
alle giocate effettuate in Sicilia, alla regione siciliana.
Vengono altresi' versati dai gestori al bilancio dello
Stato i premi non pagati ai vincitori entro il termine di
decadenza previsto dal regolamento del gioco.
2. Il pagamento del conguaglio annuale d'aggio a favore
dei gestori e degli eventuali premi richiesti entro i
termini regolamentari, che non e' stato possibile
corrispondere ai vincitori entro tali termini, grava su un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
delle finanze qualificato come spesa obbligatoria.
Art. 7 (Fondo a disposizione del Comando generale della
Guardia di finanza). - 1. Le somme di cui all'art. 5,
secondo comma, lettera a), n. 5), della legge 15 novembre
1973, n. 734, e successive modificazioni, sono assegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero delle finanze,
rubrica 6 - Corpo della guardia di finanza, per fini
assistenziali in favore del personale in servizio e in
congedo e per la corresponsione di premi in danaro ai
militari distintisi in operazioni di servizio, secondo
modalita' fissate con decreto del Ministro delle finanze.
2. Le eventuali disponibilita' del Fondo di cui al
presente articolo sono versate ad un apposito capitolo di
entrata per la riassegnazione al capitolo di spesa di cui
al comma 1.
Art. 8 (Fondi amministrati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - 1. Le
disponibilita' esistenti sui Fondi di cui al primo comma
dell'art. 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ed all'art.
20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla contabilita'
speciale di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto del
Presidente dellaRepubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonche'
le somme non ancora utilizzate di cui al terzo comma
dell'art. 16 della citata legge n. 675 del 1977, come
modificata dall'art. 9 del decreto - legge 30 gennaio 1979,
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1979, n. 91, e quelle di cui al terzo periodo del comma 4
dell'art. 11 del decreto - legge 1 aprile 1989, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, nonche' le somme di cui al primo comma dell'art. 7
della legge 15 giugno 1984, n. 246, affluiscono ad appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. Sui capitoli di spesa di cui al comma 1 sono
iscritte le autorizzazioni che prevedono conferimenti a
favore dei Fondi di cui al medesimo comma 1. Su di essi e
sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi
gravano gli oneri derivanti dall'attuazione degli
interventi che, sulla base della legislazione vigente, sono
posti a carico dei Fondi e della contabilita' speciale di
cui allo stesso comma 1.
3. Le obbligazioni assunte negli esercizi pregressi
costituiscono impegno a carico degli stanziamenti dei
pertinenti capitoli dell'esercizio in corso.
4. Il controllo della Corte dei conti sugli atti di cui
al comma 2 e' esercitato in via successiva.
Art. 9 (Riserva Fondo Lire UNRRA). - 1. I proventi
derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del
patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui
all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile
1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva
medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione,
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire
per ciascun anno, e del Ministero dell'interno,
rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale
per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli
ulteriori fini della Riserva.
2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri per gli affari sociali e del
tesoro, sono stabiliti le modalita' per il perseguimento
dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri
per la gestione del relativo patrimonio in modo da
garantirne la coerenza con i fini predetti.
Art. 10 (Spese relative all'organizzazione della DIA).
- 1. (Aggiunge due periodi all'art. 2, comma 2-quinquies,
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345).
Art. 11 (Distribuzione di carte d'identita' ai comuni).
- 1. Per il ritiro dei modelli delle carte d'identita' i
comuni effettuano il versamento dell'importo dovuto
direttamente presso la sezione di tesoreria provinciale
dello Stato competente per territorio, nei modi stabiliti
dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni, ovvero dall'art. 2 del regio
decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, convertito
dall'art. 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1325, con
imputazione al capitolo 3484 - "Entrate eventuali e diverse
del Provveditorato generale dello Stato - dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato .
Art. 12 (Tasse dei concorsi a segretario comunale e
provinciale). 1. A decorrere dalla data di soppressione del
fondo di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604,
le tasse di ammissione a concorsi a segretario comunale e
provinciale per l'assegnazione ad unica sede predeterminata
sono versate all'ente locale nell'interesse del quale e'
indetto il concorso, a parziale rimborso delle spese da
esso sostenute.
2. Le tasse di ammissione a concorsi cumulativi
riguardanti piu' sedi sono versate dai concorrenti ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. Allo stesso capitolo tutti gli
enti locali appartenenti alla classe cui il concorso si
riferisce versano le quote di spesa non coperte dalla
predetta tassa, sulla base della ripartizione effettuata
con decreto del Ministro dell'interno.
3. Le somme affluite al capitolo di entrata di cui al
comma 2 sono riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero
dell'interno.
4. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione
di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per
essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
Art. 13 (Proventi dei diritti di segreteria dei comuni,
delle province, delle comunita' montane e dei consorzi di
comuni, nonche' dei diritti di stato civile dei comuni). -
1. Le somme di spettanza dello Stato derivanti dalla
riscossione dei diritti di segreteria dei comuni, delle
province, delle comunita' montane e dei consorzi di comuni,
nonche' quelle derivanti dalla riscossione dei diritti di
stato civile dei comuni, sono versate trimestralmente dagli
enti locali in appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'art. 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificato dall'art. 6
della legge 17 febbraio 1968, n. 107, all'art. 25, comma
16, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e
all'art. 15-bis del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, nonche' all'art. 27 del decreto-legge
28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'art. 7 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.
2. Le disponibilita' delle soppresse gestioni fuori
bilancio di cui al comma 1 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 14 (Ministero dei lavori pubblici). - 1.
(Sostituisce il comma 5 dell'art. 4, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre
1947, n. 1501).
2. Le eventuali disponibilita' della gestione soppressa
ai sensi del comma 1 del presente articolo sono versate ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato.
Art. 15 (Contabilita' speciali dell'ANAS). - 1. Nel
bilancio di previsione dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) sono istituiti appositi capitoli di
entrata cui saranno versate le somme giacenti in tesoreria
sulle contabilita' speciali previste, per ciascun ufficio
compartimentale della viabilita', dall'art. 31, commi
quarto e quinto, della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
nonche' quelle previste dall'art. 9 del decreto-legge
10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e dall'art. 2, sesto
comma, del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio
1979, n. 51.
2. Le entrate di cui al comma 1 ed ogni altra somma
dovuta da privati o da altre amministrazioni ed enti, che
affluisce ai capitoli di entrata di cui al medesimo comma
1, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
ai pertinenti capitoli di spesa per la realizzazione dei
fini di cui alle norme richiamate nello stesso comma 1.
Art. 16 (Fondi amministrati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale). - 1. A seguito della
soppressione delle gestioni fuori bilancio amministrate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernenti
il Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e
di assistenza sociale, istituito ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 luglio 1947, n. 804, il Fondo per il finanziamento
degli Istituti di patronato e di assistenza sociale
operanti nella provincia di Trieste, istituito con ordini
del Governo militare alleato n. 77 del 27 dicembre 1947 e
n. 80 del 14 aprile 1949, il Fondo speciale infortuni di
cui all'art. 197 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, il Fondo per la mobilita' della
manodopera, istituito dall'art. 28 della legge 12 agosto
1977, n. 675, il Fondo per il finanziamento integrativo dei
progetti speciali di formazione professionale, istituito
dall'art. 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e,al fine
di assicurare l'esercizio da parte del predetto Ministero
delle relative funzioni, i finanziamenti in atto previsti
dalle norme sopra richiamate sono versati in appositi
capitoli dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di spesa da
istituire nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
2. Le disponibilita' esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge sui Fondi di cui al comma 1
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai
capitoli di spesa di cui al medesimo comma 1. I crediti
accertati e le obbligazioni risultanti alla stessa data
costituiscono, rispettivamente, accertamenti ed impegni sui
capitoli di entrata e di spesa di cui allo stesso comma 1.
3. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 17 (Fondi amministrati dal Ministero della marina
mercantile). - 1. Le entrate afferenti ai depositi per le
controversie della gente di mare di cui all'art. 350 del
codice della navigazione, alla vendita di oggetti
appartenenti a persone morte o scomparse in mare di cui
all'art. 195 del codice della navigazione, ai depositi
cauzionali per danni causati da navi ad impianti ed opere
portuali di cui all'art. 75 del codice della navigazione,
ai recuperi e alla vendita di oggetti ritrovati di cui agli
articoli 508 e 511 del codice della navigazione, al
collocamento della gente di mare di cui al regio
decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, al movimento ufficiali di cui
alla legge 16 dicembre 1928, n. 3042, ai depositi di terzi
per spese relative ad inchieste formali sulle cause e
responsabilita' dei sinistri di cui all'art. 583 del codice
della navigazione, nonche' ai depositi di terzi per le
spese di istruttoria delle concessioni demaniali, di cui
agli articoli 11, 17 e 51 del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione (navigazione marittima),
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, sono versate ad appositi capitoli
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del
tesoro, a capitoli di spesa da istituire nello stato di
previsione del Ministero della marina mercantile.
2. Al personale civile assunto con contratto di diritto
privato presso gli uffici di collocamento della gente di
mare e movimento ufficiali di Genova e Napoli si applicano
le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
3. Le entrate afferenti alla sezione di garanzia per il
credito peschereccio di cui all'art. 13, comma 1, della
legge 28 agosto 1989, n. 302, sono versate in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo di spesa da
istituire nello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile.
4. Tutte le disponibilita' comunque esistenti sui conti
correnti postali o bancari devono essere versate sui
capitoli di cui ai commi 1 e 3. I beni mobili degli uffici
di collocamento della gente di mare e movimento ufficiali
sono acquisiti al patrimonio dello Stato.
Art. 18 (Istituto superiore di sanita). - 1. I
contributi derivanti dagli accordi di collaborazione di cui
all'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 7 agosto
1973, n. 519, nonche' i fondi relativi alle attivita' di
cui all'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre
1987, n. 531, ed all'art. 5 del decreto-legge 8 febbraio
1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 aprile 1988, n. 109, sono gestiti in deroga alle norme di
contabilita' generale dello Stato. I pareri previsti dalle
vigenti norme di contabilita' sono sostituiti dal parere
del comitato amministrativo dell'Istituto, reso ai sensi
della citata legge n. 519 del 1973.
2. Gli atti ed i provvedimenti compiuti nella attivita'
di cui al comma 1 sono sottoposti al controllo consuntivo
della competente Ragioneria centrale e della Corte dei
conti mediante rendiconto annuale finanziario delle spese,
reso con le modalita' di cui agli articoli 4 e 7 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
Art. 19 (Gestioni commissariali governative che
esercitano pubblici servizi di trasporto). - 1. I proventi
del traffico e fuori traffico e gli altri introiti delle
gestioni commissariali governative di cui all'art. 3 della
legge 15 dicembre 1990, n. 385, affluiscono ai rispettivi
bilanci autonomi, unitamente ai trasferimenti dal bilancio
dello Stato a copertura del disavanzo d'esercizio.
2. Il commissario governativo presenta il rendiconto
annuale della gestione nelle forme e con le modalita'
stabilite ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della citata
legge n. 385 del 1990. Detto rendiconto, corredato della
relazione del collegio dei revisori, e' sottoposto
all'approvazione del Ministro dei trasporti ed e'
successivamente inoltrato alla Ragioneria centrale che ne
cura, dopo il controllo, l'invio alla Corte dei conti.
Art. 20 (Esclusione dalla soppressione delle gestioni
fuori bilancio). - 1. Alle gestioni fuori bilancio
menzionate nella presente legge le cui entrate derivano
prevalentemente da contribuzioni da parte degli associati
ovvero dalla cessione a pagamento, a carico degli utenti o
degli acquirenti, di beni e servizi, con esclusione di
quelle di cui all'art. 5, e non superano annualmente, per
ciascun organo gestirono, l'importo di lire 100 milioni,
escluse le partite di giro, nonche' alle gestioni dei beni
confiscati ai sensi del decreto-legge 14 giugno 1989, n.
230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 282, non si applica il disposto di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.
2. Sulle gestioni di cui al comma 1 il controllo si
esercita nei modi previsti dalla legge 25 novembre 1971, n.
1041, e successive modificazioni.
3. L'importo di cui al comma 1 puo' essere aggiornato
ogni due anni con decreto del Ministro del tesoro. Qualora
esso venga superato a chiusura dell'esercizio, le relative
gestioni sono ricondotte al bilancio dello Stato con le
procedure previste dalla presente legge.".



 
Art. 94.
(Disposizioni varie)

1. Nei comuni con sede di tribunale e' mantenuta l'autonomia dell'Ufficio unico delle entrate. Ove questa sia stata soppressa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, essa e' ripristinata con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni.
2. All'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente periodo: "Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennita' di trasferta nella misura minima consentita".
3. In considerazione del carattere specifico della disabilita' intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione delle necessita' della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di Down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. Per l'accertamento delle condizioni di invalidita' e la conseguente erogazione di indennita', secondo la legge in vigore, delle persone affette dal morbo di Alzheimer, le commissioni deputate sono tenute ad accogliere le diagnosi prodotte secondo i criteri del DSM-IV dai medici specialisti del Servizio sanitario nazionale o dalle unita' di valutazione Alzheimer.
4. Fra le calamita' naturali, di cui all' articolo 80, comma 29, si intendono comprese anche le ceneri vulcaniche.
5. Il temine per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003.
6. Al fine di accrescere la presenza e la professionalita' di personale italiano nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali, per finalita' connesse alle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse allo scopo destinate, promuovono anche in forma consorziata o associata, ovvero mediante convenzioni con soggetti terzi finanziatori, pubblici o privati, tramite le strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, corsi specialistici e di aggiornamento del proprio personale su tematiche comunitarie ed internazionali.
7. All'articolo 13, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile tenendo presenti professionalita', produttivita' ed attivita' gia' svolta".
8. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale".
9. Le disposizioni dell'articolo 72, comma 5, primo periodo, della presente legge riferite al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2006.
10. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2003 a favore del Policlinico "S. Matteo" di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA).
11. I contributi erogati ai sensi dell' articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai fini di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere utilizzati in compensazione della parte capitale di precedenti finanziamenti per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
12. Per fronteggiare la crisi occupazionale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga e' autorizzato a favore dei citati Parchi un contributo, rispettivamente, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
13. Le disposizioni relative al Fondo rotativo per la progettualita' di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, si applicano anche per i documenti preparatori del concorso di idee e di progettazione.
14. Il contributo di cui all'articolo 62, comma 1, lettera c), primo periodo, della presente legge e' concesso nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 anche per i territori individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.



Note all'art. 94:
- Il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002.
n. 115, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 giugno 2002, n. 139, supplemento ordinario n. 126/L. Si
trascrive il testo dell'art. 115, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 115 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al
difensore di persona ammessa al programma di protezione dei
collaboratori di giustizia). - 1. L'onorario e le spese
spettanti al difensore di persona ammessa al programma di
protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82, e successive modificazioni, sono liquidati dal
magistrato nella misura e con le modalita' previste
dall'art. 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'art.
84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo
degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso
da quello dell'autorita' giudiziaria procedente, in deroga
all'art. 82, comma 2, sono sempre dovute le spese
documentate e le indennita' di trasferta nella misura
minima consentita.".
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.
Si trascrive il testo dell'art. 3:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in
materia di imposta sugli intrattenimenti) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2000, n.
40. Si trascrive il testo dell'art. 11:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
I soggetti di cui all'art. 74-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
quelli previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
alla data del 1 gennaio 2000 non siano dotati degli
appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie
automatizzate, emettono i titoli di accesso a partire dal
giorno dell'installazione dell'apparecchio da effettuare,
in ogni caso, entro il 30 giugno 2000. In tale periodo
certificano i corrispettivi mediante rilascio della
ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio
1976, n. 249, o dello scontrino fiscale manuale o
prestampato a tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992
del Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il
contrassegno del concessionario di cui all'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
la numerazione progressiva, provvedendo ai corrispondenti
adempimenti contabili previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1 gennaio 2000.".
- La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
Si trascrive il testo dell'art. 13 come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 13 (Garante del contribuente). - 1. Presso ogni
direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate
delle province autonome e' istituito il Garante del
contribuente.
2. Il Garante del contribuente, operante in piena
autonomia, e' organo collegiale costituito da tre
componenti scelti e nominati dal Presidente della
Commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata
nella cui circoscrizione e' compresa la direzione regionale
delle entrate e appartenenti alle seguenti categorie:
a) magistrati, professori universitari di materie
giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in
attivita' di servizio;
b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e
ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a
riposo da almeno due anni, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate,
rispettivamente, per i primi, dal direttore generale del
Dipartimento delle entrate e, per i secondi, dal Comandante
generale della Guardia di finanza;
c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri
collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per
ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi
ordini di appartenenza.
3. L'incarico ha durata quadriennale ed e' rinnovabile
tenendo presenti professionalita', produttivita' ed
attivita' gia' svolta. Le funzioni di Presidente sono
svolte dal componente scelto nell'ambito delle categorie di
cui alla lettera a) del comma 2. Gli altri due componenti
sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui alla
lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui
alla lettera c) del comma 2.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono
determinati il compenso ed i rimborsi spettanti ai
componenti del Garante del contribuente.
5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate
al Garante del contribuente dagli uffici delle direzioni
regionali delle entrate presso le quali lo stesso e'
istituito.
6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di
segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da
qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti
disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi
amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro
comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di
fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici
competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e
attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti
amministrativi di accertamento o di riscossione notificati
al contribuente. Il Garante del contribuente comunica
l'esito dell'attivita' svolta alla direzione regionale o
compartimentale o al comando di zona della Guardia di
finanza competente nonche' agli organi di controllo,
informandone l'autore della segnalazione.
7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni
ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del
contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere
agli uffici finanziari e di controllare la funzionalita'
dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente
nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico.
9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della
presente legge.
10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al
rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta.
11. Il Garante del contribuente individua i casi di
particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore
ovvero i comportamenti dell'amministrazione determinano un
pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei
loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al
direttore regionale o compartimentale o al comandante di
zona della Guardia di finanza competente e all'ufficio
centrale per l'informazione del contribuente, al fine di un
eventuale avvio del procedimento disciplinare. Prospetta al
Ministro delle finanze i casi in cui possono essere
esercitati i poteri di rimessione in termini previsti
dall'art. 9.
12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta
una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle
finanze, al direttore regionale delle entrate, ai direttori
compartimentali delle dogane e del territorio nonche' al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando
gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le
relative soluzioni.
13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente
alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al
funzionamento del Garante del contribuente, all'efficacia
dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni
segnalate nonche' ai provvedimenti adottati a seguito delle
segnalazioni del Garante stesso.
13-bis. Con relazione annuale, il Garante fornisce al
Governo ed al Parlamento dati e notizie sullo stato dei
rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica
fiscale.".
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
(Riordino della disciplina e snellimento delle procedure
per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica,
per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei
ricercatori) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1999, n. 201.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, supplemento ordinario. Si trascrive il testo dell'art.
34, comma 3:
"3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al
finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane, anche
con un fondo nazionale ordinario per gli investimenti, la
cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla
legge 23 agosto 1988, n. 362.".
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2000, n. 227, supplemento ordinario.
- Si trascrive il testo dell'art. 162, comma 6:
"6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di
competenza relative alle spese correnti sommate alle
previsioni di competenza relative alle quote di capitale
delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti
obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre
titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di
finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per
le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate".
- La legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1995, n.
302, supplemento ordinario.
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e
successive modificazioni, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento
ordinario. Si trascrive il testo dell'art. 4:
"Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie imprese). -
1. Alle piccole e medie imprese, come definite dal decreto
18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, che dal 1 gennaio 1999
al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti, e' concesso,
in conformita' alla disciplina comunitaria, un credito di
imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di
lire annue per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio
1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi di imposta
successivi. Il credito di imposta non puo' comunque
superare l'importo complessivo di lire 60 milioni annue in
ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla prima
assunzione. Si applicano le condizioni di cui al comma 6
dell'art. 3.
2. Il credito di imposta e' pari a tre milioni di lire
annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo
indeterminato che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
cento.
3. Le unita' produttive delle imprese devono essere
ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali del
collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione,
calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la
definizione allargata ISTAT, rilevata per il 1998, sia
superiore alla media nazionale risultante dalla medesima
rilevazione e che siano confinanti con le aree di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del
Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, o
con quelle per le quali la Commissione delle Comunita'
europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con
decisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con
decisione n. SG [97] D/4949 del 30 giugno 1997, nonche'
nelle aree di crisi di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, situate
in province nelle quali il tasso di disoccupazione
accertato, secondo la predetta definizione allargata ISTAT,
sia superiore del 20 per cento alla media nazionale. La
disposizione di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, come modificato dal comma 4 dell'art. 3 della
presente legge e, limitatamente ai nuovi assunti nell'anno
1999, le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
art. 3, trovano applicazione nei limiti della regola de
minimis prevista dalla comunicazione della Commissione
delle Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo
1996, e alle altre condizioni di cui al citato art. 4 della
legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ed e' comunque
riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere
fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore
aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei
confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa.
Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
per i settori esclusi di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C 68 del
6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono cumulabili con
altri benefici eventualmente concessi ai sensi della
predetta comunicazione purche' non venga superato il limite
massimo di lire 180 milioni nel triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'ultimo
periodo del comma 3, valutati in lire 25 miliardi per
ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. Gli
ulteriori oneri derivanti dal presente articolo fanno
carico sulle quote messe a riserva dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in
sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' per
la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al
comma 1.".



 
Art. 95
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2003.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
TREMONTI, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3200-bis):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato
dall'Aula il 3 ottobre 2002, degli articoli da 1 a 41; 42,
commi 1, 2, 4, 5; e degli articoli da 43 a 46 del disegno
di legge n. 3200.
Presentato dal Ministro dell'economia (TREMONTI) il 3
ottobre 2002.
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 3 ottobre con pareri delle commissioni I, II,
III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, il 15, 16, 17, 22, 23,
24, 25 e 26 ottobre 2002.
Presentata la relazione scritta il 26 ottobre 2002 (atto
n. 3200-bis 3201/A - relatore on.le ALFANO).
Esaminato in aula il 31 ottobre 2002; il 4, 6, 7, 8, 9,
10 ed approvata l'11 novembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1826):

Assegnato alla 5^ commissione (Bilancio), in sede
referente, il 14 novembre 2002 con pareri delle commissioni
1^, 2^, 3^ 4^ 6^, 7^, 8^, 9^ 10^, 11^, 12^, 13^, Giunta per
gli affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 5^ commissione, in sede referente, il
19, 20, 21, 27, 28, 29 novembre 2002; 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
dicembre 2002.
Relazione scritta presentata il 9 dicembre 2002 (atto n.
1826-1827/A - relatore sen. GRILLOTTI).
Esaminato in aula il 10, 11, 16, 17, 18, 19 e 20
dicembre 2002 ed approvato il 21 dicembre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3200-bis/B):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 22 dicembre 2002 con parere delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 22 dicembre 2002.
Esaminato in aula il 22 e 23 dicembre 2002 e approvato
il 23 dicembre 2002.

AVVERTENZA:

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 31 gennaio 2003 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.



Nota all'art. 95:
- Il testo del comma 5 dell'art. 11 della gia' citata
legge n. 468/1978, e successive modificazioni, e' il
seguente:
"5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
11 - bis, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti
delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
e contributive e delle riduzioni permanenti di
autorizzazioni di spesa corrente.".



 
ALLEGATO 1
(art. 61, comma 1)

ELENCO DELLE LEGGI CHE CONFLUISCONO NEL FONDO
PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE

Legge n. 64 del 1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno
Legge n. 208 del 1998, art. 1, c. 1, come integrata dall'articolo 73 della legge n. 488 del 2001, Fondo aree depresse
Legge n. 488 del 1999, art. 27, c. 11, Autoimprenditorialita' e autoimpiego
Legge n. 388 del 2000, art. 8, credito di imposta investimenti, come integrato dall'articolo 10 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
Legge n. 388 del 2000, art. 7, Credito di imposta incremento occupazione.

TABELLA 1
(Articolo 79, comma 1)

====================================================================
2003 2004 2005 Anno
terminale
---------------------------------------
(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 8: Programma di interventi per l'adeguamento della componente aeronavale della Guardia di finanza (7.2.3.4 - cap. 7848) - 15.000 - 2018

Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080) 10.000 - - 2017

Legge 18 febbraio 1999, n. 28: Guardia di finanza: costruzione di immobili (7.2.3.1 - cap. 7822) - 18.000 - 2023

Legge 9 ottobre 2000, n. 285: Interventi per i giochi olimpici invernali "Torino 2006" (3.2.3.44 - cap. 7366) 10.000 - - 2017
- 10.000 - 2018

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.3.8 - cap. 7420) - 100.000 - 2018

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO

Legge 9 dicembre 1998, n. 426: Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (1.2.3.6 - cap. 7090) 140 - - 2017 TOTALE LIMITI DI --------------------------- IMPEGNO AUTORIZZATI 20.140 143.000 -
--------------------------- SPESA COMPLESSIVA ANNUA 20.140 163.140 163.140
===========================

ALLEGATO 2
(art. 93, comma 7)

==================================================================== AMMINISTRAZIONE STANZIAMENTI 2003
(in euro) -------------------------------------------------------------------- Ministero dell'economia e delle finanze

Calamita' naturali 254.035.000 Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, c. 5 2.582.000 Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, c. 1 5.000.000 Legge 31 dicembre 1991, n. 433, art. 1, c. 1 180.760.000 Legge 2 maggio 1990, n. 102 65.693.000

Incentivi alle imprese 204.001.000 Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18,
c. ottavo e nono 103.292.000 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 2 25.823.000 Decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 36.152.000 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, c. 1 38.734.000

Difesa del suolo e tutela ambientale 82.116.000 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 141, c. 1 23.757.000 Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 12 5.165.000 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, c. 15 1.549.000 Legge 31 gennaio 1994, n. 97 51.645.000

Totale Ministero dell'economia e delle finanze 540.152.000

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudiziaria 137.367.207

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 116.708.931

Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,
convertito, con modificazioni dalla legge
14 novembre 2002, n. 259 20.658.276

Totale Ministero della giustizia 137.367.207

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Universita' e ricerca 348.337.743 Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 5 28.405.000 Legge 10 gennaio 2000, n. 6 10.329.138 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 108, c. 7 46.481.121 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art 104 115.493.707 Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge
31 dicembre 2001, n. 463, art. 8-nonies,
c. 1, lett. c) 20.658.000 Decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463,
art. 8-nonies, c. 1, lett. a) 43.124.000 Legge 21 febbraio 1980, n. 28 34.783.372 Decreto legislativo 30 gennaio 1999,
n. 19, art. 13 49.063.405

Edilizia universitaria 201.447.393 Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, c. 8 158.228.000 Legge 3 agosto 1998, n. 295, art. 3, c. 2 820.393 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, c. 90 42.399.000

Totale Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca 549.785.136

Ministero dell'Interno

Enti locali 2.271.052.527 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
art. 28, c. 1 1.863.502.299 Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
art. 34, c. 3 105.874.000 Legge 7 dicembre 1999, n 472 100.000.000 Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, art. 3 98.127.000 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27 103.291.000 Legge 11 dicembre 2000, n. 381 258.228

Totale Ministero dell'interno 2.271.052.527

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Difesa del suolo e tutela ambientale 991.683.207 Legge 9 dicembre 1998, n. 426... 141.856.827 Legge 28 dicembre 2001, n. 448.. 23.411.000 Legge 8 ottobre 1997, n. 344 13.118.005 Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 118.785.087 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 6.713.940 Legge 23 marzo 2001. n. 93 2.065.828 Legge 5 marzo 1963, n. 366 11.568.634 Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267 154.937.000 Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 41.316.552 Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 2.006.705 Decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1955, n. 1534 2.220.764 Legge 18 maggio 1989, n. 183 388.760.865 Legge 31 luglio 2002, n. 179 7.453.000 Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 49 77.469.000

Totale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 991.683.207

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Opere strategiche Legge 1 agosto 2002,n. 166, art. 13 354.300.000

Totale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 354.300.000

Ministero della difesa

Ricerca scientifica 154.505.000 Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264,
art. 9, 10 e 11 116.700.320 Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, art. 12 37.804.680

Totale Ministero della difesa 154.505.000

Ministero delle politiche agricole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca 474.933.156 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 123, c. 1, lett. b) 7.746.853 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. a) 10.329.138 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. b) 10.329.138 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. c) 15.493.707 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. d) 12.911.422 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 129, c. 1, lett. e) 12.911.422 Legge 14 agosto 1971, n. 817 5.164.569 Legge 23 dicembre 2000, n 388, art. 145, c. 36 5.164.569 Legge 15 dicembre 1998, n. 441 . . .. 1.549.371 Legge 27 luglio 1999, n. 268 1.549.371 Legge 25 febbraio 2000, n. 39 2.582.285 Legge 2 dicembre 1998, n. 423 2.582.284 Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2 6.870.908 Legge 23 dicembre 1999, n. 499, art. 4 232.276.000 Legge 27 marzo 2001, n. 122, art. 15, c. 1 18.323.000 Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 1, c. 1 13.428.000 Legge 8 agosto 1991, n. 267, art. 2, c. 1 2.066.000 Legge 8 novembre 1986, n. 752, art. 4, c. 3, lett. d) 5.164.568 Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, c. quarto 551.060 Decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, art. 6, c. 1 14.977.250 Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, art. 19 67.139.397 Decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002,
n. 118, art. 2, c. 1 25.822.844

Totale Ministero delle politiche agricole e forestali 474.933.156

Ministero per i beni e le attivita' culturali

Patrimonio culturale 348.931.050 Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 211.897.564 Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 1, c. 1,
art. 7, c. 1 e 2 25.306.389 Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, c. 1 5.164.569 Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, c. 1 206.583 Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 32 2.582.285 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, c. 83 77.468.535 Decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 2000, n. 441 896.793 Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 11.387.874 Decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409 6.504.001 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 23, c. 1 5.000.000 Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 42, c. 6 2.000.000 Decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 516.457

Totale Ministero per i beni e le attività culturali 348.931.050
PROSPETTO DI COPERTURA
(art. 95, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978) ====================================================================
2003 2004 2005
----------------------------------
(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove o maggiori spese correnti: Articolato 5.814 6.225 6.824 Disposizioni per enti locali 838 417 417 Pubblico impiego 1.147 1.334 1.711 Assistenza e previdenza (1) 2.757 3.167 3.711 Spesa sanitaria 755 1.091 788 Altri interventi 303 170 129 Effetti indotti 14 47 68

Tabella "A" 565 1.088 1.423 Tabella "C" 878 606 718

Minori entrate correnti: Articolato: 4.291 9.009 5.144 Sgravi fiscali 4.222 8.884 5.102 Altro 69 125 42
-----------------------------------
Totale oneri da coprire 11.548 16.929 14.110

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate Articolato: 7.287 3.432 1.485 Interventi (condoni, ecc.) 7.148 3.286 1.307 Effetti indotti 139 146 178 Altro 0 0 0

Riduzione spese correnti Articolato 2.398 4.241 4.823 Consumi intermedi 725 700 700 Pubblico impiego 37 130 192 Disposizioni per enti locali 63 95 121 Assistenza e previdenza 516 568 568 Spesa sanitaria 501 153 0 Effetti indotti (effetto netto) 556 2.595 3.243
----------------------------------
Totale mezzi di copertura 9.685 7.673 6.309
==================================

Utilizzo miglioramento risparmio pubblico 1.863 9.256 7.801
----------------------------------
TOTALE 11.548 16.929 14.110

Miglioramento risparmio pubblico 4.301 15.731 29.843

Margine 2.438 6.475 22.042

N.B.: La copertura e' al netto di 2.000 milioni di euro relativi alle maggiori entrate previste per il rientro dei capitali dall'estero e 975 milioni relativi al signoraggio Banca d'Italia in quanto considerate secondo i criteri di contabilita' nazionale entrate in conto capitale.

(1) Comprende:
Disavanzo INPDAI 1041 1055 1067
Maggiori spese assistenza - DL 194/2002 353 799 1323
Adeguamento ISTAT pensioni 533 533 533 gia' scontati nel tendenziale.

TABELLE

TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI PARTE CORRENTE

====================================================================
MINISTERI 2003 2004 2005 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze 244.668 188.494 184.734

Di cui:
regolazione debitoria
2003: 100.000
2004: 100.000
2005: 100.000

Ministero delle attivita'
produttive 4.000 5.165 5.165 Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 287.354 782.000 785.000 Ministero della giustizia 33.005 39.643 39.643 Ministero degli affari esteri 191.167 201.065 162.065 Ministero dell'istruzione ,
dell'universita'
e della ricerca 286.527 241.951 248.951 Ministero dell'interno 15.429 12.956 12.579 Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio 6.000 6.000 6.000 Ministero delle comunicazioni 19.648 4.648 4.648 Ministero della difesa 6.697 6.709 399.709 Ministero delle politiche
agricole e forestali 517.058 519.911 519.911

Di cui:
regolazione debitoria
2003: 517.000
2004: 517.000
2005: 517.000

Ministero per i beni e
le attivita' culturali 12.537 8.130 500 Ministero della salute 123.582 222.267 222.267
--------------------------------------
TOTALE TABELLA A 1.747.672 2.238.939 2.591.172 DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 617.000 617.000 617.000 DI CUI LIMITE D'IMPEGNO - - -
======================================
TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

====================================================================
MINISTERI 2003 2004 2005 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Ministero dell'economia
e delle finanze 1.011.732 1.057.919 1.302.434

Di cui:
regolazione debitoria
2003: 75.000
2004: 75.000
2005: 75.000

limite di impegno
2003: 41.862
2004: 137.520
2005: 137.520

Ministero delle attivita'
produttive 76.769 104.740 104.740 Ministero dell'istruzione,
dell'universita'
e della ricerca 9.350 9.100 9.100 Ministero dell'interno 6.550 10.300 9.500 Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio 101.550 201.050 201.050 Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 95.200 76.550 72.600 Ministero delle comunicazioni 5.165 5.165 5.165 Ministero delle politiche
agricole e forestali 7.388 7.388 7.388

Di cui:
limite di impegno:
2003: 5.058
2004: 5.058
2005: 5.058

Ministero per i beni e
le attivita' culturali 52.029 50.279 52.279 Ministero della salute 83.200 83.400 82.900
------------------------------------
TOTALE TABELLA B 1.448.933 1.605.891 1.847.156 DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 75.000 75.000 75.000 DI CUI LIMITE D'IMPEGNO 46.920 142.578 142.578
======================================
TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA ==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958 e legge

n. 1198 del 1967: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2107) 28.852 27.358 27.358

Legge n. 17 del 1973: Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (3.1.5.1 - Organi costituzionali - cap. 2106) 14.646 14.742 14.742

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560) 23.299 22.768 22.768

Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217) 11.248 11.026 11.026

Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026) 50.000 50.000 50.000

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003) 448.733 449.676 561.256

Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256) 41.316 25.823 25.823

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680) 114.062 111.415 111.415

Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio del ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio del ministri - Editoria - cap. 7442) 490.664 480.119 480.119

Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539) 286 286 286

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 154.937 154.937 154.937

- ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p) 92.962 92.962 92.962

Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: - ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184) 47.273 46.198 46.198

- ART. 3: Attivita' e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447) 472.733 472.733 472.733

Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: - ART. 4: istituzione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707) 12.087 11.820 11.820

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria Corte dei conti (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160) 213.563 213.141 213.141

Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici: - ART. 4: Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702) 13.979 13.661 13.661

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613) 2.219 2.214 2.214

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento del dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - cap. 1733) 10.252 10.018 10.018

Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 -Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321) 10.200 10.173 10.173

Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunica- zioni e radiotelevisivo (3.12.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575) 23.298 22.768 22.768

Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attivita' produttive: - ART. 39, comma 3 Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) - - -

Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza deL volo - cap. 1723) 4.660 4.554 4.554

Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: - ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185) 119.475 119.239 119.239

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Asso- ciazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzo- giorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330) 1.790 1.753 1.753

Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (ACEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p) 193.108 125.425 125.425

Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200) 14.026 13.706 13.706

Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualifica- zione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935) 4.758 4.650 4.650

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'orga- nizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775) 2.316.310 2.316.310 2.316.310

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - capp. 3901, 3902; 6.2.3.5 - Agenzia del demanio - cap. 7777) 211.970 211.970 211.970

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) (6.1.2.10 - Agenzia del territorio - capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 - Agenzia del territorio - cap. 7779) 428.014 428.014 428.014

- ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 - Agenzia delle dogane - cap. 7781) 528.723 528.723 528.723

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) 308.450 300.577 300.577

Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali ammini- strativi regionali - cap. 2170/p) 137.922 134.783 134.783

Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820) 10.329 10.329 10.329

Legge n 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: - ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513) 5.000 5.000 5.000

Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: - ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministra- zioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223) 4.194 4.098 4.098
--------------------------------------
6.565.338 6.452.969 6.564.549
======================================

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:

- ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della Concorrenza e del mercato - cap. 2275) 23.298 22.768 22.768

Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270) 26.174 24.171 24.171

Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell'ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630) 201.419 201.419 201.419

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280). 29.021 28.968 28.968

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero:

- ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101) 109.639 106.784 106.784

- ART. 8, comma 1, lettera b): Contributo di finanziamento attivita' promozionale (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102) 64.454 61.534 61.534
------------------------------------
454.005 445.644 445.644
====================================

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare: - ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 1990) 2.331 2.277 2.277

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 80, comma 4: Formazione professionale (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1395) 2.331 2.277 2.277

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - ART. 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - cap. 1711) 1.528.034 1.202.525 1.202.525
--------------------------------------
1.532.696 1.207.079 1.207.079
======================================

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 135: Programmi finaliz- zati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768/p) 9.956 9.936 9.936

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160). 138 137 137
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10.094 10.073 10.073
===================================

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze: - ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201) 2.796 2.732 2.732

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'istituto italo-latino- americano firmata a Roma il 10 giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131) 1.632 1.595 1.595

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi inter- nazionali - cap. 3749) 946 944 944

Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventu' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052) 274 273 273

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182,
2183, 2184, 2195) 617.813 546.516 546.516

Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - capp. 4061, 4063) 2.738 2.733 2.733

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43; Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163) 9.981 9.960 9.960

Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'arti- colo J. 11, comma 2, del Trat- tato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534) 4.978 4.968 4.968
------------------------------------
641.158 569.721 569.721
====================================
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (25.2.3.4 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 8973) 4.648 4.648 4.648

Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attivita' sportiva universitaria (25.1.2.9 - Altri interventi per le universita' statali - cap. 5547) 7.990 7.830 7.830

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193) 373 373 373

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (25.1.2.3 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - cap. 5496) 121.964 121.724 121.724

Legge n. 243 del 1991: Universita' non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Universita' ed istituti non statali - cap. 5502) 104.355 104.149 104.149

Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (25.1.2.7 - Diritto allo studio - cap. 5517) 124.453 124.208 124.208

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: - ART. 5, comma 1, lettera a): Costituzione fondo finanzia- mento ordinario delle universita' (25.1.2.5 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - cap. 5507/p) 6.225.000 6.235.000 6.235.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (25.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 5483) 18.537 18.500 18.500

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 87: Costitu- zione del Fondo per il finanziamento ordinario degli Osservatori (25.1.2.6 - Finanziamento ordinario degli Osservatori - cap. 5512) 39.607 38.705 38.705

Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (4.1.5.1 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1722) 214.059 198.732 198.723

Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (25.2.3.1 - Ricerca scientifica - cap. 8922) 1.550.000 1.600.000 1.600.000

Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: - ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 - Edilizia univer- sitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 8967) 30.987 30.987 30.987
--------------------------------------
8.441.973 8.484.856 8.484.847
======================================

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo "Fondo scorta" per il perso- nale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674) 24.891 24.842 24.842

Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) 19.913 19.873 19.873

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - ART. 101: Potenziamento delle attivita' di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815) 3.385 3.378 3.378

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286) 440 122 122
-----------------------------------
48.629 48.215 48.215
===================================
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (5.1.2.1 - Difesa del mare - capp. 2754, 2756) 48.785 47.696 47.696

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2O69/p) 249 248 248

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251) 53.779 53.672 53.672

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organiz- zazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240) 57.747 56.516 56.516
-------------------------------------
160.560 158.132 158.132
=====================================

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661) 4.978 4.968 4.968

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1. 1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719) 1.529 1.495 1.495

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1336). 410 409 409

Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al "Centro internazionale radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro internazionale radio-medico - cap. 2098) 729 727 727

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161) 48.537 48.441 48.441

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690) 246.496 246.010 246.010
------------------------------------
302.679 302.050 302.050
====================================

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'ammi- nistrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabili- menti militari: - ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aerona- utica (27.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 3908) 45.550 45.460 45.460 - ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (23.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2691) 16.179 16.147 16.147

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (27.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4091). 6.224 4.339 4.339

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizza- zione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (31.1.2.1 Agenzia industrie difesa - cap. 4761) 1.865 1.822 1.822
-----------------------------------
69.818 67.768 67.768
===================================

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: - ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 1467; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482) 22.402 22.358 22.358

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associa- zioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200). 5.653 5.641 5.641

Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo - cap. 2083) 19.415 19.377 19.377
-----------------------------------
47.470 47.376 47.376
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funziona- mento della biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941) 2.797 2.732 2.732

Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262; 3.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1942, 1943) 4.660 4.556 4.556

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1

- Fondo unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193,
3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - cap. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8641, 8642, 8643, 8645) 506.629 500.000 500.000

Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2363) 986 967 967

Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - cap. 2052) 3.262 3.188 3.188

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100) 32.336 33.248 33.248
------------------------------------
550.670 544.691 544.691
====================================

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanita' (3.1.2.14 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - cap. 3440) 18.668 18.631 18.631

Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (2.1.2.8 - Croce Rossa Italiana - cap. 2380) 34.476 34.408 34.408

Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e sperimentazione (2.1.2.1 - Ricerca scientifica - cap. 2300) 191.160 186.809 186.809

Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'istituto superiore di sanita' (2.1.2.2 - Istituto
superiore di sanita' - cap. 2320) 93.191 91.070 91.070

Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (2.1.2.3 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 2330) 69.893 68.302 68.302

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.9 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2390) 6.413 6.400 6.400

Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la preven- zione del randagismo (3.1.2.12 - Prevenzione del randagismo - cap. 3420) 2.389 2.335 2.335

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (2.1.2.10 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 2391) 5.966 5.829 5.829
---------------------------------------
422.156 413.784 413.784
---------------------------------------
TOTALE GENERALE 19.247.246 18.752.358 18.863.929
=======================================

TABELLA D RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione del settore di intervento - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo. (Settore n. 27) (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415)............. 20.000 20.000 20.000

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - Art. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici. (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)........... 46.000 123.000 102.000

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - Art. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Settore n. 6) (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490)............. - - 5.000

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap 7493/p).................. 1.844.723 - 4.292.225

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - Art. 15, comma 43: Fondo per il consorzio statale nel pagamento degli interessi (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)....... 10.500 59.500 - - Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti. (Settore n. 27) (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646)..................... 13.000 13.000 13.000

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comu- nitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3). (Settore n. 27) ( 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p).................... 50.000 50.000 50.000

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle im- prese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Settore n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)....... 4.500 25.500 -

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre dispo- sizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile. (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446).............. 77.000 77.000 77.000

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale. (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazio- nale - cap. 7411)................. 100.000 - -

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane. (Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p)......... 10.000 15.000 20.000

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa. (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)................ 500.000 1.000.000 2.442.000

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - Art. 8, comma 2: Fondo di riserva e inden- nizzi SACE. (Settore n. 27) (3.2.4.1 - SACE - cap. 7400)..... 50.000 50.000 -

Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la parteci- pazione italiana alla stabi- lizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica: - Art. 3, comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani (Settore n. 27) (4.2.3.13 - Accordi ed organismi interna- zionali - cap. 7521).............. 25.000 - -

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del biiancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - Art. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (Settore n. 27) (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - cap. 7719).................... 5.000 15.000 15.000

- Art. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (Settore n. 27) (5.2.3.18 - Province, comuni e comunita' montane - cap. 7720)........................... 69.000 50.000 50.000

-------------------------------
2.824.723 1.498.000 7.086.225
===============================

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - Art. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Settore n. 6) (3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380).................... - - 5.000

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: - Art. 1, comma 3: interventi di agevolazione alle attivita' produttive. (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420)................... 100.000 100.000 750.000

------------------------------
100.000 100.000 755.000
==============================

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale: - Art. 12: Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Settore n. 27) (2.2.3.2 - Formazione professionale - cap. 7111).................... 12.746 12.746 12.746

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione. (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141).................. 44.667 11.467 520.999
------------------------------
57.413 24.213 533.745
==============================
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 - Fondo investimenti: Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - Art. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide. (Settore n. 13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universita' e ricerca - cap. 9000/p).................. - - 28.405

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori: - Art. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca. (Settore n. 4) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universita' e ricerca - cap. 8932/p)........ 20.000 40.000 40.000

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - Art. 104: Ricerca di base. (Settore n. 13) (25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universita' e ricerca - cap. 9000/p).................. 100.000 100.000 100.000
------------------------------
120.000 140.000 168.405
==============================

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), art. 46, comma 3 - Fondo investimenti: Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa

del mare (articolo 7). (Settore n. 27) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p)................ 10.500 10.500 10.500

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. (Settore n. 19) (1.2.3.6. - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p).................. 33.360 33.360 33.360
-----------------------------
43.860 43.860 43.860
=============================

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare, art. 4 (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8344).... 2.500 - -

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Settore n. 25) (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657).................. 30.000 - -
----------------------------
32.500 - -
============================

INISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale: - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale. (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)................... 100.000 100.000 100.000
------------------------------
100.000 100.000 100.000
==============================

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali: - Art. 3, comma 4: Biblioteca europea di Milano. (Settore n. 27) (3.2.3.2 - Enti ed attivita' culturali - cap. 7431).......... 2.000 - -

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali: - Art. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004. (Settore n. 27) (6.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - cap. 8337)... 500 - -
----------------------------
2.500 - -
============================

MINISTERO DELLA SALUTE

=================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 -------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani. (Settore n. 27) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7040).......... - - 100.000
-------------------------------
- - 100.000
===============================
TOTALE GENERALE... 3.280.996 1.906.073 8.787.235
===============================
TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice "1" indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino all'anno di scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il rife- rimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale e' ricompreso il capitolo.

==================================================================== OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2003 2004 2005 Definan-
ziamento --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro)

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p)............. - -103.950 -

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: Art. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. (Settore n. 27) (Ministero dell'economia e delle Finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335/p)......... -8.500 -8.500 -8.500 1

Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (Ministero delle comunicazioni: 4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123)............ -5.000 -5.000 -5.000 1

Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale: - Art. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999 (Settore n. 21) (Ministero delle politiche agricole e forestali: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricol- tura foreste e pesca - cap. 7003/p) ......... -7.500 - -

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - Art. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Settore n. 27) (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060/p)........ - -18.000 -18.000
-----------------------------
TOTALE GENERALE ... -21.000 -135.450 -31.500


TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella

riportano - dopo l'indicazione della amministrazione - il riferimento alla unita' previsionale di base, con il relativo codice, sono la quale e' ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
eventuali effetti delle precedenti tabelle "D" (Rifinanziamento)
ed "E" (Definanziamento).
Nelle autorizzazioni di spesa che confluiscono nei Fondi
investimenti di cui all'articolo 46 della legge finanziaria 2002
(Allegato 2 - Fondo investimenti) viene indicato il capitolo
relativo al fondo pertinente.
I limiti di impegno figurano nella tabella solo se la loro
decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.
La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di
decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto
l'importo complessivo residuale successivo al triennio, ne' l'anno
terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.
Per quanto sopra la tabella non espone piu' i limiti con
decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di
riferimento.

Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3 stanno ad
indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2004 ed esercizi
successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2004 e
successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2004 e
successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre
2002 e quelli derivanti da spese di annualita'.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto 2. - Interventi a favore delle imprese industriali 3. - Interventi per calamita' naturali 4. - Interventi nelle aree depresse 5. - Credito agevolato al commercio 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree
limitrofe - Interventi per Venezia 7. - Provvidenze per l'editoria 8. - Edilizia residenziale e agevolata 9. - Mediocredito centrale - SIMEST Spa 10. - Artigiancassa 11. - Interventi nel settore dei trasporti 12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine 13. - Interventi nel settore della ricerca 14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica 15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano 16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
comunicazione 17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria 18. - Metropolitana di Napoli 19. - Difesa del suolo e tutela ambientale 20. - Realizzazione strutture turistiche 21. - Interventi in agricoltura 22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi 23. - Universita' (compresa edilizia) 24. - Impiantistica sportiva 25. - Sistemazione aree urbane 26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali 27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 15, 18, 20, 22.
TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

==================================================================== ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO 2003 2004 2005 2006 Anno Limite
e succ. term. impeg. --------------------------------------------------------------------
(migliaia di euro) 1. Infrastrutture
portuali e delle
capitanerie di
porto.

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - Art. 36, comma 2: Ammodernamento e riqualifi- cazione delle infrastrutture portuali (limite impegno)(Infra- strutture e tra- sporti: 4.2.3.3 - Opere marit- time e portuali - cap. 7849/p)... 34.000 34.000 34.000 - 3

- art. 36. comma 2: Ammodernamento e riqualifica- zione delle infrastrutture portuali (Limite impegno) (Infra- strutture e tra- sporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p)... - 64.000 64.000 - 3
-------------------------------------------------
34.000 98.000 98.000 -
=================================================

2. Interventi a
favore delle
imprese
industriali.

Legge n. 808 del 1985: interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronau- tico, articolo 3, primo comma, lettera a); decreto-legge n. 547 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 644 del 1994, articolo 2, com- ma 6 (limite impegno)(Attivita' produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7421)........ 42.349 42.349 42.349 - 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Attivita' produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p).... 393.925 358.228 100.000 - 3
--------------------------------------------------
436.274 400.577 142.349 -
==================================================

3. Interventi
per calamita'
naturali

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 1988): - Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968 (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamita' naturali - cap. 7004/p)..... 5.165 2.582 - - 3

Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987 (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamita' naturali - cap. 7004/p).......... 65.693 - - -

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da ecce- zionali avversita' atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p).... 335.228 391.811 227.000 - 3

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa: - Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamita' naturali - cap. 7004/p) ... 180.760 168.558 100.000 - 3

Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (articolo 1 comma 4) (Economia e Finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7444).... 2.582 - - -

Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 15, comma 1: Contributi straordinari alle regioni Marche e Umbria per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 170.430 201.417 201.417 738.533 2019 3 - Art. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-

Romagna e alla provincia di Crotone (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 18.076 18.076 18.076 216.912 2017 3

Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzi- one per le aree a rischio (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/P) 154.937 206.583 - - 3

- ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocaliz- zazione delle attivita' produttive (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 2.066 2.066 2.066 4.131 2007 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabiliz- zazione e lo sviluppo: - ART. 50, comma 1, lettera i): Ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.12 - Calamita' naturali e danni bellici - cap. 7095) 5.000 5.000 5.000 -

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: - ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 24.273 24.273 24.273 339.829 2019 3

- ART: 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 1.549 1.549 1.549 22.108 2019 3

- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana, colpite da eventi calamitosi (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 17.043 17.043 17.043 238.603 2019 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2001): - ART. 144, comma 5: Spese per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi calamitosi e avversita' atmosferiche (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p) 38.734 38.734 38.734 -

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la Formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): - ART. 52, comma 51: Contributi regione Piemonte (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile

- cap. 7443/p) 10.000 10.000 10.000 -

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - ART. 42, comma 4: Eventi sismici 1980-1981, provincia di Foggia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.4 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - cap. 7417) 1.000 1.000 - - 3

- ART. 42, comma 6: Interventi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1997 (Beni e attivita' culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 2.000 2.000 - - 3
------------------------------------------------------
1.034.536 1.090.692 645.158 1.560.216
======================================================

4. Interventi nelle
aree depresse.

Legge n. 64 del 1986 e articolo 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p) 877.914 677.914 674.685 300.000 2006 3

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno: - ART. 1, comma 3: Interventi di agevolazione alle attivita' produttive (Attivita' produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 1.203.800 893.925 750.000 - 3

Legge n. 36 del 1994: Disposizioni in materia di risorse idriche (limite impegno) (Ambiente e territorio: 5.2.3.7 - Acquedotti, fognature ed opere igienico sanitarie - cap. 8614) 7.747 7.747 7.747 - 3

Decreto-legge n. 548 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 641 del 1996: Interventi per le aree depresse e protette (articolo 1) (Attivita' produttive: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p) 258.228 - - -

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse: - ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse: Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p; 4.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - cap. 7531; 5.2.3.8 - Aree depresse - cap. 7669; 5.2.3.10 - Accordi di programma - cap. 7685; 5.2.3.16 - Intese istituzionali di programma - capp. 7707, 7709, 7710 5.023.961 1.659.245 - - 3

Attivita' produttive: 3.2.3.8 - Fondo
investimenti - Incentivi
alle imprese - cap. 7420/p 1.167.193 1.032.914 2.375.702 - 3

Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141 28.405 - - - 3

Istruzione, universita' e ricerca: 2.1.2.1 - Aree depresse - cap. 1272; 25.2.3.2 - Ricerca applicata - cap. 8932/p 151.993 - - - 3

Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.11 - Aree depresse - cap. 7546 46.481 - - -

Decreto legislativo n. 297 del 1999: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori: - ART. 5: Fondo agevolazioni per la ricerca (istruzione, universita' e ricerca: 25.2.3.7 - Fondo unico da ripartire - Investimenti universita' e ricerca - cap. 8932/p) 200.760 246.583 40.000 - 3

Legge n. 488 del 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
 
pluriennale

dello Stato (legge finanziaria 2000): - ART. 27, comma 11: Disposizioni per la raziona- lizzazione degli interventi per la imprendito- rialita' giovanile (Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sotto-
utilizzate - cap. 7576) 309.937 216.975 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): - ART. 8: Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (Economia e finanze: 4.2.3.27 - Aree sotto-
utilizzate - cap. 7576/p) 557.000 - - -

- ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7150) 77.469 51.646 - - 3
-----------------------------------------------------
9.910.888 4.786.949 3.848.134 300.000
=====================================================

6. Interventi
a favore della
regione Friuli-
Venezia Giulia
ed aree limitrofe
- Interventi
per Venezia.

Legge n. 798 del 1984, articolo 3, primo comma; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno): Economia e finanze: 3.2.3.30 - Interventi per Venezia - cap. 7270 12.237 21.244 21.244 - 3

- Istruzione, universita' e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p 821 1.182 1.182 - 3

- Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 7954/p 28.257 49.875 49.875 - 3

Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia: - ART. 6, primo comma, lettera b): Fondo per Trieste (Economia e finanze: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - cap. 7490) 10.000 10.000 5.000 - 3

- ART. 6, primo comma, lettera c): Fondo per Gorizia (Attivita' produttive: 3.2.3.6 - Aree depresse - cap. 7380) 10.165 5.000 5.000 - 3

Legge n. 483 del 1998: Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale: - ART. 3, comma 1: Progetto di ampliamento della base di Aviano (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7505) 2.066 - - -

-------------------------------------------------
63.546 87.301 82.301 -
=================================================

7. Provvidenze per
l'editoria.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni e attivita' culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p) 2.582 2.582 2.582 - 3
-------------------------------------------------
2.582 2.582 2.582 -
=================================================

8. Edilizia
residenziale
e agevolata.

Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Economia e finanze: 3.2.3.8 - Edilizia
abitativa - cap. 7073) 51.646 - - -

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 63,
lettera b): Edilizia residenziale (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.5 - Edilizia
abitativa - cap. 7437) 41.317 41.317 - - 3
--------------------------------------------------
92.963 41.317 - -
==================================================

9. Mediocredito
centrale
- SIMEST Spa.

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane: - ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (Economia e finanze: 3.2.3.33

- Sostegno
finanziario
del sistema
produttivo - cap. 7301) 46.000 123.000 102.000 -

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 1984): - ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da
ripartire - Investimenti
incentivi alle
imprese - cap. 7005/p) 103.292 25.823 - - 3

Decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995: Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994: - ART. 2, comma 1: Fondo per contributi conto interessi su finanziamenti concessi (Economia e finanze: 1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) 36.152 281.985 - - 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART: 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) 38.734 38.734 38.734 77.469 2007 3

- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Economia e finanze: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005/p) 25.823 25.823 25.823 232.405 2006 3
---------------------------------------------------
250.001 495.365 166.557 309.874
===================================================

10. Artigiancassa.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988): - ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) 10.500 59.500 - - -

Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Economia e finanze: 3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165) 4.500 25.500 - - -
--------------------------------------------------
15.000 85.000 - - -
==================================================

11. Interventi
nel settore
dei trasporti.

Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa: - ART. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installa- zione di sistemi di trasporto rapido di massa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido
di massa - cap. 8163) 25.307 25.307 25.307 - 3

Decreto-legge n. 517 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 611 del 1996: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 1, comma 3: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.4 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione - cap. 8095) 20.658 20.658 20.658 - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie
dello Stato - cap. 7122) 3.804.000 3.751.000 4.082.000 7.371.596 3

Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.12 - Ente Nazionale
per l'Aviazione
civile - cap. 7954/p): 53.502 - - -

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione: - ART. 9-bis: Piano triennale per l'informatica e sistema di controllo del traffico marittimo (Vessel Traffic Services - VTS) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica
di servizio - cap. 8019/p) 3.873 3.873 3.873 - - ART. 10,
comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato Spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la proget- tazione del nodo ferroviario di Genova (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7123/p) 1.808 1.808 1.808 5.422 2008 3

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti: - ART. 2, comma 5: Parco autobus (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti
pubblici locali - cap. 8151/p) 15.494 15.494 15.494 - 3

- ART. 2,
comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) 100.709 100.709 100.709 604.255 2011 3

- ART. 2,
comma 10: Parco automo- bilistico regione Sicilia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p) 516 516 516 3.612 2012 3

- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) 25.823 25.823 25.823 87.798 2009 3

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza: - ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato Spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Economia e finanze: 3.2.3.15 Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p) 56.810 56.810 56.810 115.687 2007 3

- ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Economia e finanze: 3.2.3.15 - Ferrovie dello
Stato - cap. 7123/p) 129.114 129.114 129.114 258.229 2007 1

Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11 - Mobilita'
ciclistica - cap. 8188) 10.829 500 - - 3

Legge n. 413 del 1998: Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore: - ART. 9: Opere infrastrutturali relative ai porti e per la realizzazione delle autostrade del mare (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.3 - Opere marittime e portuali - cap. 7849/p) 20.658 20.658 20.658 - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2001): - ART. 144,
comma 12: Raddoppio galleria di valico della ferrovia Parma-La Spezia (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.6 - Ferrovie dello
Stato - cap. 8128) 2.582 - - -

- ART. 144,
comma 13: Mutui per la regione Sicilia per il completamento della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7511) 516 516 516 - 3

- ART. 145,
comma 48: Interventi infrastrutturali nel canale navigabile dei Navicelli (Infrastrutture e trasporti: 4.23.7 - Sistemi idroviari - cap. 7901) 2.582 - - -

- ART. 145,
comma 71: Realizzazione di infrastrutture nuovo polo fieristico Milano (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido
di massa - cap. 8167/p) 25.823 - - -

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2002): - ART. 45, comma 2: Infrastrutture per la mobilita' nuovo polo fieri- stico di Milano (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido
di massa - cap. 8167/p) 4.000 9.000 9.000 -

- ART. 45,
comma 3: Infrastrutture per la mobilita' Fiere di Bari e Verona (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.9 - Trasporto rapido
di massa - capp. 8168, 8169) 2.000 2.000 2.000 -

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.8 - Trasporti
pubblici locali - cap. 8151/p) 30.000 30.000 30.000 - 3

- ART. 13, comma 2: Riduzioni emissioni inquinanti trasporti pubblici (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti 5.2.3.8 - Trasporti
pubblici locali - cap. 8151/p) - 40.000 40.000 - 3

- ART. 17,
comma 1: Veicoli a minimo impatto ambientale (Economia e finanze: 3.2.3.35 - Prevenzione
inquinamento
atmosferico e
acustico - cap. 7320) 30.000 30.000 - - 3

- ART. 38,
comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 - Autotrasporto
di cose per
conto terzi - cap. 8179/p) 5.000 5.000 5.000 - 3

- ART 38,
comma 6: Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.10 - Autotrasporto
di cose per
conto terzi - cap. 8179/p) - 13.000 13.000 - 3
-----------------------------------------------------
4.371.604 4.281.786 4.582.286 8.446.599
=====================================================

12. Costruzione
nuove sedi
di servizio
per gli
appartenenti
alle Forze
dell'ordine.

Legge n. 28 del 1999: Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto: - ART. 29: Costruzione, ammodernamento e acquisto immobili per il Corpo della guardia di finanza (limite impegno) (Economia e finanze: 7.2.3.1 - Edilizia di
servizio - cap. 7822) 12.911 12.911 12.911 - 3

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - ART. 30,
comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 - Edilizia di
servizio - cap. 7354/p) 10.000 10.000 10.000 - 3

- ART. 30,
comma 8: Ammodernamento infrastrutture e impianti Forze dell'ordine (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 - Edilizia di
servizio - cap. 7354/p) - 15.000 15.000 - 3
--------------------------------------------------
22.911 37.911 37.911 -
==================================================

13. interventi nel
settore della
ricerca.

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia: - ART. 5, comma 3: Programma nazionale di ricerche in Antartide (Istruzione, universita' e ricerca: 25.2.3.7 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
universita' e
ricerca - cap. 9000/p) 28.405 28.405 28.405 - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2001): - ART. 104: Ricerca di base (Istruzione, universita' e ricerca: 25.2.3.7 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
universita' e
ricerca - cap. 9000/p) 100.000 100.000 100.000 -

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - ART. 35, comma 3: Ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto raggio (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese naval-
meccaniche e
armatoriali - cap. 1812) 300 300 - - 3
--------------------------------------------------
128.705 128.705 128.405 -
==================================================

14. Interventi
a favore
dell'industria
navalmeccanica.

Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale (articolo 2) (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali - cap. 7807) 11.620 11.620 11.620 - 3
-------------------------------------------------
11.620 11.620 11.620 -
=================================================

16. Interventi per
la viabilita'
ordinaria, speciale
e di grande
comunicazione.

Legge n. 662 del 1996: Misure di razio- nalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142) 10.329 10.329 10.329 113.621 2016 3 - Art. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143) 10.329 10.329 10.329 113.621 2016 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - Art. 19-bis: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 1144) 38.734 38.734 38.734 529.370 2017 3

Legge n. 295 del 1998: Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di inte- resse pubblico: - Art. 3: Autostrade (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7145) 12.911 12.911 12.911 - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2001): - Art. 144, comma 8: Completamento dorsale appenninica Atina-Isernia (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 1146) 2.582 - - -

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in ma- teria tributaria, di privatizza- zioni, di conte- nimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate: - Art. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS Spa (Economia e finanze: 3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372) 1.817.892 1.526.094 562.360 - 3

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - Art. 19, comma 1: Interventi per la viabilita' di interesse locale - Province, comuni, comunita' montane (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7493) 5.500 6.000 - - 3
----------------------------------------------------
1.898.277 1.604.397 634.663 756.612
====================================================

17. Edilizia
penitenziaria
e giudiziaria.

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di pre- venzione e pena (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.1 - Edilizia giudiziaria - cap. 7413) 51.646 327.950 - - 3

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 50, comma 1, lettera f): Mutui per manutenzione straordinaria uffici giudiziari (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.15 - Edilizia giudiziaria - cap. 7528) 12.911 12.911 12.911 - 3
-------------------------------------------------
64.557 340.861 12.911 -
=================================================

19. Difesa del
suolo e tutela
ambientale.

Legge n. 752 del 1986: Legge pluriennale di interventi programmati in agricoltura: - Art. 4, comma 3, lettera d): Opere di bonifica idraulica (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 5.165 - - -

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo: Economia e finanze: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p 5.165 258.228 - - 3 - Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p 388.761 200.000 - - 3

Legge n. 97 del 1994: Nuove disposizioni per le zone montane: - Economia e finanze: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p 61.646 61.646 20.000 - 3

Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 33.360 33.360 33.360 - 3

- Art. 1, comma 1: Ripristino ambientale dei siti inquinati (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 106.291 183.760 - - 3 - Art. 4, comma 8: Piano di risanamento ambientale dell'area portuale di Genova (Ambiente e terri- torio: 1.2.3.5 - Programmi di tutela ambientale - cap. 7082/p) 2.066 - - -

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - Art. 49: Programmi di tutela ambientale (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 77.469 206.583 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2001): - Art. 144, comma 15: Autorita' di bacino del fiume Arno e interventi urgenti per la difesa del suolo (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti del suolo e tutela ambientale - cap. 7003/p) 1.549 1.549 1.549 - 3

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - Art. 16, comma 1: Fondo di rotazione per gli interventi di compensazione ambientale (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7495) 10.000 10.000 10.000 - 3
--------------------------------------------------
691.472 954.961 64.909 -
==================================================

21. Interventi
in agricoltura.

Legge n. 817 del 1971: Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice: (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 5.165 - - -

Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solida- rieta' nazionale: - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Economia e finanze: 3.2.4.3 - Fondo di solida- rieta' nazionale - cap. 7411) 100.000 - - - - Art. 1, comma 3: Fondo di solidarieta' nazionale (Politiche agricole: 3.2.3.3 - Bonifica, miglio- ramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) 100.000 100.000 100.000 -

Legge n. 499 del 1999: Raziona- lizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale: - Art. 4: Attivita' di competenza del Ministero delle politiche agri- cole e forestali. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agri- coltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 232.276 103.291 - - 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 2001): - Art. 129, comma 1, lettera a): Interventi allevamenti ovini. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti gricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 10.329 - - - - Art. 129, comma 1, lettera b): Prevenzione BSE. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 10.329 - - - - Art 129, comma 1, lettera c): Influenza aviaria. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 15.494 - - - - Art. 129, comma 1, lettera d): Impianti viticoli. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 12.911 - - - - Art. 129, comma 1, lettera e): Crisi mercato degli agrumi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 12.911 - - - - Art. 141, comma 3: Recupero di risorse idriche. (limite impegno) (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 5.165 5.165 5.165 - 3 - Art. 145, comma 36: Contributi per l'acquisto di macchine agricole. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 5.165 - - -

Legge n. 122 del 2001: Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale: - Art. 15, comma 1: Incremento stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 499 del 1999. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura

foreste e pesca - cap. 7003/p) 18.323 - - -

Decreto-legge n. 68 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2002: Disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi: - Art. 2, comma 1: Lotta agli incendi boschivi. (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 25.823 25.823 - - 3
--------------------------------------------------
553.891 234.279 105.165 -
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23. Universita'
(compresa edilizia).

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 1987): - Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria. (Istruzione, universita' e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p) 158.228 153.773 300.000 - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionaliz- zazione della finanza pubblica: - Art. 1, commi 90, 91 e 92; legge n. 331 del 1985, articolo 1; legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Interventi di decongestionamento degli atenei (limite impegno) (Istruzione, universita' e ricerca: 25.2.3.8 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 9005/p) 73.386 73.386 42.399 - 3
--------------------------------------------------
231.614 227.159 342.399 -

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24. Impiantistica
sportiva.

Legge n. 285 del 2000: Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006" (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366) 14.323 14.323 14.323 - 3

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - Art. 20, comma 1: Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7558/p) 5.165 5.165 5.165 - 3 - Art. 20, comma 1:

Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina (limite impegno) (Economia e finanze: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7558/p) - 165 165 - 3 - Art. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366/p) 10.329 10.329 10.329 - 3 - Art. 21, comma 3: Giochi olimpici invernali Torino 2006 (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7366/p) - 5.165 5.165 - 3
------------------------------------------------
29.817 35.147 35.147 -
================================================

25. Sistemazione
aree urbane.

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657) 184.937 103.291 - - 3

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - Art. 2, comma 63: Programmi di riqualificazione urbana (Infrastrut- ture e trasporti: 2.2.3.3 - Edilizia abitativa - cap. 7131) 152.355 - - -

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - Art. 19, comma 3: Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale - cap. 7647) 1.500 1.500 - - 3
--------------------------------------------------
338.792 104.791 - - 3
==================================================

26. Ripiano disavanzi
pregressi aziende
sanitarie locali.

Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4): (Economia e finanze: 4.2.3.22 - Ripiano deficit spesa sanitaria - cap. 7563) 1.549.371 - - -
----------------------------------------------------
1.549.371 - - -
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27. Interventi
diversi.

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (Economia e finanze: 3.2.4.4. - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - cap. 7415) 20.000 20.000 20.000 -

Decreto-legge n. 791 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 54 del 1982: Disposizioni in materia previdenziale (articolo 12): Finanziamento delle attivita' di formazione professionale (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.2 - Formazione professionale - cap. 7111) 12.746 12.746 12.746 -

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare - Art. 4 (Infrastrutture e trasporti: 6.2.3.4 - Mezzi navali ed aerei - cap. 8344) 2.500 - - - - Art. 7 (Ambiente e territorio: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p) 10.500 10.500 10.500 -

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti nominativi comunitari: - Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rota- zione per le politiche comunitarie - cap. 7493/p) 3.772.100 3.946.050 10.189.300 - 3

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan- ziaria 1988): - Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finan- ziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (Economia e finanze: 5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - cap. 7646) 13.000 13.000 13.000 -

Legge n. 86 del 1989: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (articolo 3) (Economia e finanze: 4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493) 50.000 50.000 50.000 -

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3 - Interventi nelle grandi citta' - cap. 7374) 5.165 5.165 5.165 -

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonche' di riconversione delle unita' adibite alla pesca con reti da posta derivante: - Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (Politiche agricole: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti agricoltura foreste e pesca - cap. 7003/p) 15.495 10.329 - - 3

Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7520) 15.495 15.494 - - 3

Decreto legi- slativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - Art. 12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e sperimentazione (Salute: 2.2.3.2 - Ricerca scientifica - cap. 7010) 77.469 - - -

Decreto legislativo

n. 504 del 1992: Riordino della finanza degli enti terri- toriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - Art. 34,
comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (Interno: 2.2.10.2
- Fondo unico da ripartire - Investimenti enti locali - cap. 7272) 105.874 103.291 - - 3

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Lavoro e politiche sociali: 2.2.3.3 - Occupazione - cap. 7141) 560.866 527.666 520.999 3 - ART. 3,
comma 9, e 8,
comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Economia e finanze: 4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499) 160.102 160.102 - - 3

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione: - ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Interno: 2.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - Investimenti enti locali - cap. 7272) 98.127 98.127 - - 3

Decreto legislativo n. 143 del 1998: Disposizioni in materia di commercio con l'estero: - ART. 6, comma 1: Fondo dotazione SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE - capp. 7400,
7401) 46.481 - - - 3 - ART. 8,
comma 2: Fondo di riserva e indennizzi SACE (Economia e finanze: 3.2.4.1 - SACE - cap. 7400) 50.000 50.000 - -

Legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica: - ART. 1, comma 1: Edilizia scolastica (limite impegno) (Economia e finanze: 3.2.3.9 - Edilizia
scolastica - cap. 7080) - 30.987 30.987 - 3

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acque- dotto pugliese - EAAP (articolo 1) (Infrastrutture e trasporti: 2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156) 15.494 15.494 15.494 201.418 2018 1

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo: - ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (Interno: 22.10.2 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
enti locali - cap. 7272) 103.291 103.291 - - 3 - ART. 50,
comma 1,
lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Economia e finanze: 4.2.3.3 - Edilizia
sanitaria - cap. 7464) 700.136 670.116 761.119 1.500.000 2006 3 - ART. 71,
comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Salute: 2.2.3.3 - Riqualificazione
assistenza
sanitaria - cap. 7040) - - 100.000 -

Legge n. 477 del 1998: Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibite a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il personale (Affari esteri: 6.2.3.3 - Edilizia di
servizio - cap. 7245) 11.879 10.071 - - 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali: - ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (Economia e finanze: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - cap. 7335) 32.817 32.817 32.817 459.438 2019 3 - ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-sud (Economia e finanze: 3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151) 5.165 5.165 5.165 20.658 2009 3

Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finan-
ziaria 2001): - ART. 141,
comma 1: Recupero di risorse idriche nelle aree di crisi del territorio nazionale (limite impegno) (Economia e finanze: 1.2.3.6 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
difesa del
suolo e tutela
ambientale - cap. 7003/p) 23.757 23.757 23.757 - 3 - ART. 145,
comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (autorizzazione permanente) (Difesa: 10.2.3.2 - Attrezzature e impianti - cap. 7127; 11.2.3.2 - Attrezzature
e impianti - cap. 7177; 26.2.3.2 - Attrezzature
e impianti - cap. 7510) 103.291 103.291 103.291 103.291 3

Legge n. 400 del 2000: Rifinanziamento della legge n. 513 del 1999 e altre disposizioni in materia di beni e attivita' culturali: - ART. 3,
comma 4: Biblioteca europea di Milano (Beni e attivita' culturali: 3.2.3.2 - Enti ed attivita'
culturali - cap. 7431) 2.000 -

Legge n. 29 del 2001: Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali: - ART. 1,
comma 1: Interventi su beni culturali (Beni e attivita' culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
patrimonio
culturale - cap. 7370/p) 20.658 - - - - ART. 4: Interventi per Genova capitale europea della cultura 2004 (Beni e attivita' culturali: 6.2.3.4 - Patrimonio
culturale
statale - cap. 8337) 500 - - - - ART. 7,
comma 1: Interventi per la citta' di Siena (Beni e attivita' culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
patrimonio
culturale - cap. 7370/p) 2.066 - - - - ART. 7,
comma 2: Auditorium del Maggio musicale fiorentino (Beni e attivita' culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
patrimonio
culturale - cap. 7370/p) 2.582 - - -

Legge n. 57 del 2001: Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati: - ART. 22,
comma 1: Acquisto ricevitori - decodificatori (Comunicazioni: 4.2.3.4 - Apparati di
comunicazioni - cap. 7590) 12.911 - - -

Legge n. 84 del 2001: Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica: - ART. 3,
comma 3: Fondo stabilizzazione Balcani (Economia e finanze: 4.2.3.13 - Accordi ed
organismi
internazionali - cap. 7521) 25.000 - - -

Legge n. 135 del 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo: - ART. 12,
comma 3: Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica (Attivita' produttive: 3.2.3.5 - Strutture
turistiche
e ricettive - cap. 7359) 77.582 75.000 - - 3

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finan-
ziaria 2002): - ART. 54: Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali (Economia e finanze: 5.2.3.17 - Fondo
progettazione
opere pubbliche - cap. 7719) 5.000 15.000 15.000 - ART. 55: Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale (Economia e finanze: 5.2.3.18 - Province, comuni
e comunita'
montane - cap. 7720) 69.000 50.000 50.000

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti: - ART. 13,
comma 1: Infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere
strategiche - cap. 7060/p) 135.400 135.400 135.400 - 3 - ART. 13,
comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 - Fondo opere
strategiche - cap. 7060/p) - 91.400 91.400 - 3 - ART. 13,
comma 9: Strutture logistiche dell'istituto universitario europeo di

Firenze (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.9 - Opere varie - cap. 7508) 4.500 5.000 - - 3 - ART. 23,
comma 1: Genova capitale europea della cultura (Beni e attivita' culturali: 2.2.10.3 - Fondo unico
da ripartire - Investimenti
patrimonio
culturale - cap. 7370/p) 5.000 5.000 - - 3 - ART. 39,
comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - informatica
di servizio - cap. 8079/p) 6.229 6.229 6.229 - 3 - ART. 39,
comma 2: Sistemi informativi automatizzati (limite impegno) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.3 - Informatica
di servizio - cap. 8079/p) - 18.228 18.228 - 3
-------------------------------------------------------
6.380.117 6.418.716 12.210.597 2.284.805
-------------------------------------------------------
TOTALE... 28.112.598 21.468.116 23.151.094 13.658.106
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