Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2003 (vai al sommario) |
COMUNE DI UDINE |
COMUNICATO |
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003 |
|
|
Il comune di Udine ha adottato il 6 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003: (Omissis). 1. di determinare, per i motivi indicati in premessa, l'aliquota I.C.I. per il 2003 in base ai seguenti valori percentuale: a) l'aliquota ordinaria del 5 per mille per i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. Alla medesima aliquota sono assoggettati anche i "beni merce" appartenenti alle imprese di costruzione e/o alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' esercitata la costruzione e l'alienazione di immobili, relativamente ai fabbricati realizzati esclusivamente per la vendita e non venduti. Qualora i citati fabbricati cessino di appartenere a tale fattispecie ("beni merce") e risultino trasferiti nel patrimonio dell'impresa o societa' immobiliare, esclusivamente per le unita' immobiliari ad uso abitazione si rende invece applicabile l'aliquota del 6 per mille se queste risultano locate a canone libero, del 4,5 per mille se locate in base alla legge n. 431/1998, ovvero del 7 per mille qualora risultino sfitte o rimangano a disposizione del soggetto passivo (impresa o societa' immobiliare). Per i fabbricati appartenenti alle societa' immobiliari che hanno per oggetto esclusivo dell'attivita' la gestione e/o l'intermediazione immobiliare, le stesse societa' devono applicare le aliquote diversificate a seconda della tipologia e della situazione oggettiva degli immobili; b) l'aliquota del 4,50 per mille: 1) per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale ed occupate dal soggetto passivo, proprietario, usufruttuario o titolare del diritto di abitazione, nonche' per quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; 2) per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.T.E.R. (ex Istituto autonomo case popolari); 3) a favore dei possessori di immobili ad uso abitazione che vengono locati mediante la stipulazione di un contratto formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno comunicare all'ufficio I.C.I., tramite apposito modello messo a disposizione dal comune ed entro novanta giorni dalla registrazione fiscale della locazione, gli estremi dell'atto, nonche' la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando anche un esemplare dell'atto stesso. La mancata comunicazione di inizio della locazione entro il termine suindicato determina la perdita del diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso. Il beneficio dell'aliquota ridotta avra' effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione e fino al termine della locazione. In caso di proroga il contribuente sara' tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata; 4) a favore dei possessori dell'unica unita' immobiliare ad uso abitativo, temporaneamente non utilizzata a causa di interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia, da destinare ad uso abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto; l'eventuale possesso, anche parziale, di altri fabbricati in questo comune oppure in altri comuni del territorio nazionale, comporta la perdita del beneficio dell'aliquota agevolata e l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille. Restano pertanto escluse dall'aliquota ridotta le nuove costruzioni realizzate in proprio su area fabbricabile e/o area di risulta, limitatamente al periodo dell'eventuale mancata occupazione dei locali, per le quali si rende applicabile l'aliquota maggiorata del 7 per mille dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se precedente, dalla data di accatastamento, alla data di utilizzo dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. Sono assoggettate alla medesima aliquota (4,50 per mille) anche le pertinenze e gli accessori all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale sull'I.C.I., ad esclusione di quelle asservite alle unita' abitative di cui al precedente punto 1, lettera b), numero 3), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5 per mille; Le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti entro il secondo grado di cui al punto 1. Lettera b), numero 1), restano escluse dall'applicazione della detrazione d'imposta e delle maggiori detrazioni d'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, commi 5 e 6 del vigente regolamento I.C.I.. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata e' che il parente, il quale occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica e che l'immobile stesso non risulti occupato in comodato gratuito da altri soggetti oppure non risulti concesso anche parzialmente in locazione a terzi. Tali circostanze comportano la decadenza dell'applicazione dell'aliquota agevolata per l'intero anno di riferimento. Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il contribuente deve comunicare al Servizio entrate - Ufficio I.C.I. del comune, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento, gli estremi dell'atto di comodato fiscalmente registrato, ovvero, qualora mancante, produrre allo stesso servizio dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale si attesti l'esatta condizione abitativa dell'unita' immobiliare, con relative pertinenze, destinata al parente di cui sopra. La mancata o tardiva comunicazione o presentazione della suddetta documentazione entro il termine suddetto comporta la perdita della concessione dell'aliquota agevolata per l'anno in corso e l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille relativa alle abitazioni locate. In caso di comunicazione tardiva, l'aliquota del 4,50 per mille sara' applicabile solo a decorrere dall'anno successivo alla comunicazione o presentazione della documentazione richiesta; c) l'aliquota del 6 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo, non rientranti nel caso del precedente punto 1., lettera b), numero 3), locate o concesse in uso a terzi. Il titolo di detenzione o godimento dei terzi deve risultare da atto fiscalmente registrato; d) l'aliquota del 7 per mille per le unita' immobiliari ad uso abitativo che risultino non locate (sfitte) o comunque non concesse in uso a terzi (a disposizione o adibite ad uso diverso da quello abitativo). Qualora l'unita' abitativa classificata nella categoria catastale "A" (escluso l'"A/10") venga adibita ad uso diverso da quello di abitazione (esempio: studio privato, ufficio professionale e/o commerciale), l'immobile viene assoggettato all'aliquota del 7 per mille. Affinche' si possa applicare l'aliquota ordinaria (5 per mille), e' necessario che vi sia coincidenza fra destinazione ed attivita' esercitata. La misura delle aliquote di cui ai punti a), b), c) e d) deve essere applicata in base alla quota di possesso, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni. 2. di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione ordinaria di Euro 103,29 per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni; 3. di approvare inoltre le maggiori detrazioni d'imposta a beneficio dell'abitazione principale, in sostituzione della detrazione di cui al precedente punto 2., nella misura e con i criteri in premessa specificati; (Omissis). |
|
|
|