Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 21 novembre 2002
Modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che il Ministro delle attivita' produttive determini con proprio decreto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi agevolativi della predetta legge n. 488/1992;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta dell'11 luglio 2002 ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 112/1998 che prevede l'inserimento, nel testo del suddetto decreto, della clausola di cedevolezza:
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. In attuazione di quanto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, il presente decreto determina, fatto salvo il principio di cedevolezza richiamato nell'intesa della Conferenza Stato-regioni dell'11 luglio 2002 di cui alle premesse, le modalita' semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
 
Art. 2.
Soggetto gestore
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, il Ministero delle attivita' produttive (di seguito denominato "Ministero") si avvale del soggetto gestoredel Fondo previsto dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (di seguito denominato "soggetto gestore") sulla base di apposito contratto, con il quale sono definiti i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti, che sono posti a carico delle risorse annualmente destinate agli interventi medesimi.
2. Il soggetto gestore puo' stipulare convenzioni con societa' di locazione finanziaria (di seguito denominate "istituti collaboratori") per l'accreditamento dei contributi, ferma restando la propria responsabilita' nei confronti del Ministero. Per societa' di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla locazione stessa. Il soggetto gestore puo' stipulare convenzioni esclusivamente con le societa' di locazione finanziaria che dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.
 
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono destinate alle imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni, appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e dei servizi, fatti salvi eventuali divieti e/o limitazioni in linea con le disposizioni comunitarie in materia. Tali imprese possono operare anche in regime di contabilita' semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i soggetti di cui al primo comma devono essere gia' costituiti e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
 
Art. 4.
Programmi e spese ammissibili alle agevolazioni
1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi d'investimento organici e funzionali, promossi nell'ambito della singola unita' produttiva, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati, comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori a 52.000,00 euro e non superiori a 1.549.370,70 euro.
2. I programmi d'investimento sono realizzati nelle aree depresse del territorio nazionale, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato ed integrato dall'art. 27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
3. Detti programmi d'investimento sono finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o al trasferimento degli impianti produttivi epossono prevedere anche l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso uno degli istituti collaboratori, convenzionati con il soggetto gestore.
4. Le spese ammissibili, riferite a ciascun programma d'investimento, sono quelle indicate nell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni. Si applicano le esclusioni e le limitazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. Con circolare del Ministero delle attivita' produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili.
 
Art. 5.
Agevolazioni
1. L'agevolazione, concedibile a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, consiste in un contributo in conto impianti nelle misure massime previste, in relazione all'ubicazione dell'unita' produttiva, per le operazioni effettuate dalle piccole imprese ai sensi della legge n. 488 del 1992. Detta agevolazione e' calcolata in equivalente sovvenzione netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sulla base delle spese ammissibili di cui al precedente art. 4.
 
Art. 6.
Cumulabilita'
1. Il contributo di cui all'art. 5 non e' cumulabile con altri aiuti di Stato relativi ai medesimi beni d'investimento oggetto del programma.
2. E' consentita la presentazione di domande riguardanti programmi o singoli beni gia' oggetto di altri aiuti di Stato, purche' l'impresa si impegni formalmente a rinunciarvi qualora la domanda medesima sia ammessa provvisoriamente alle agevolazioni, secondo quanto previsto al successivo art. 10.
 
Art. 7.
Presentazione delle domande
1. Il Ministero fissa, con uno o piu' bandi annuali, i termini iniziale e finale per la presentazione delle domande da parte delle imprese artigiane, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto, a valere sulle risorse relative all'esercizio in corso. Le somme eventualmente non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo.
2. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni al soggetto gestore ovvero, nel caso di programmi che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il successivo tempestivo inoltro al soggetto gestore.
3. La modulistica per la richiesta delle agevolazioni, messa a disposizione dal soggetto gestore, e la relativa documentazione da allegare sono indicate nella circolare ministeriale di cui al precedente art. 4, comma 4. Con riferimento agli interventi di cui al presente decreto, non e' richiesto all'impresa richiedente il versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527/1995.
 
Art. 8.
Istruttoria delle domande
1. Il soggetto gestore registra in ordine cronologico le domande presentate e, entro novanta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande stabilito nel bando, svolge la propria istruttoria, accertando in particolare:
a) la completezza della documentazione;
b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;
c) la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma;
d) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella domanda;
e) i dati necessari alla determinazione del valore degli indicatori di cui al successivo art. 9, comma 2, utili per la formazione della graduatoria.
2. Il soggetto gestore invia a ciascuna impresa la cui domanda non superi favorevolmente gli accertamenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente e che, pertanto, non viene ammessa alla fase istruttoria, una nota contenente le motivazioni di tale esclusione. Il soggetto gestore invia altresi' a ciascuna impresa la cui domanda e' stata istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo art. 9, comma 2.
 
Art. 9.
Formazione delle graduatorie
1. Entro trenta giorni dal termine della fase istruttoria di cui al comma 1 dell'articolo precedente, il soggetto gestore forma, per ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle agevolazioni e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione e pubblicazione.
2. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si sommano per ciascun programma d'investimento i valori normalizzati dei seguenti indicatori:
1) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;
2) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorita' regionali.
Il valore dei predetti indicatori e' incrementato del 5% qualora l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o EMAS. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare l'eventuale adesione al suddetto sistema.
3. I criteri di determinazione degli indicatori di cui al comma precedente sono stabiliti dal Ministero con la medesima circolare di cui al precedente art. 4, comma 4.
 
Art. 10.
Concessione provvisoria delle agevolazioni
1. Con riferimento a ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse all'agevolazione in ordine decrescente, dalla prima fino ad esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in posizione utile nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite in posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo, sono disposti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle agevolazioni al Ministero, alle regioni competenti, alle imprese interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori.
2. Le domande per le quali non e' disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per le domande originarie, a meno che l'impresa interessata non vi rinunci formalmente con nota raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al soggetto gestore entro il trentesimo giorno antecedente il termine di conclusione dell'attivita' istruttoria di cui al precedente art. 8, comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data della disposizione di cui al comma 1, o, comunque, entro trenta giorni da quando se ne verifichino le condizioni, l'impresa beneficiaria invia al soggetto gestore specifica dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto, secondo le modalita' previste nell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 11.
Modalita' di erogazione
1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato con la disposizione di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, alle condizioni di cui al comma 2, in due quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie.
2. Ciascuna quota e' erogata dal soggetto gestore subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, fatta eccezione per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono al soggetto gestore specifica documentazione, individuata nell'ambito della circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, per l'accertamento, da parte del soggetto gestore medesimo, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti dichiarati alle erogazioni richieste.
4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o dell'istituto collaboratore, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al successivo art. 12, comma 2. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo delle agevolazioni.
5. Il soggetto gestore eroga le agevolazioni direttamente alle imprese ovvero, nel caso in cui si avvalga di istituti collaboratori, tramite gli istituti medesimi.
 
Art. 12.
Documentazione finale di spesa
1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimento, risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10, comma 3, l'impresa o, a seconda dei casi, l'istituto collaboratore, trasmette al soggetto gestore la documentazione finale di spesa, indicata nella circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato. Salvo gravi e giustificati motivi, qualora decorso il predetto termine l'impresa o l'istituto collaboratore non abbiano ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10, comma 1, su proposta del soggetto gestore, procede alla revoca dell'agevolazione. Tale revoca e' comunicata al Ministero, alla regione ed all'impresa interessata da parte del soggetto gestore.
2. Con la circolare di cui al precedente art. 4, com-ma 4, sono apportate le opportune semplificazioni alla documentazione e alle dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarle alle finalita' del presente decreto.
 
Art. 13.
Concessione definitiva delle agevolazioni
1. Sulla base degli accertamenti effettuati, il soggetto gestore provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa. Il Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10, comma 1, dispone la concessione definitiva ovvero la revoca delle agevolazioni. Copia di tale disposizione e' trasmessa, da parte del soggetto gestore, al Ministero, alla regione competente, alle imprese interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori.
2. La disposizione di concessione definitiva del contributo e' adottata entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale di spesa.
 
Art. 14.
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento, il Ministero ed il soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime e la regolarita' dei procedimenti.
 
Art. 15.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2002
Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 179
 
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